|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 15 settembre 2009
Circolare n. 152/2009
Le imprese che hanno
richiesto contributi per l’acquisto effettuato nel 2007 di veicoli Euro 5 e che
hanno ricevuto dal Ministero dei Trasporti la comunicazione con il
riconoscimento del finanziamento possono compensare l’importo spettante con i
versamenti mensili effettuati col modello F24.
Il codice tributo,
istituito con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate indicata in oggetto, è
il 6822.
La possibilità di
godere del finanziamento tramite credito d’imposta è stata prevista dalla legge
n.102/2009 (articolo 17 commi 35 undecies e duodecies); resta salva la facoltà per le imprese
interessate di richiedere il finanziamento in forma diretta.
Per il momento è
esigibile a titolo di acconto il 50 per cento del finanziamento spettante. Il
saldo, nonchè i contributi relativi alle richieste
per gli acquisti di veicoli del 2008, saranno disponibili nei prossimi mesi.
Si rammenta che per
accedere al beneficio le imprese devono dichiarare di non aver ricevuto, ovvero
di aver restituito, aiuti di Stato dichiarati illegali. La dichiarazione va effettuata
utilizzando l’apposito modello che le imprese interessate riceveranno
direttamente dal Ministero dei Trasporti.
f.to
Daniela |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 3/2009 |
Responsabile di Area |
Allegati due |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti
RISOLUZIONE N. 247/E
Roma,
15 settembre 2009
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per
l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore delle imprese
di autotrasporto per l’acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, ai
sensi dell’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies della legge 3 agosto 2009, n. 102, di
conversione, con modificazioni del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78.
L’articolo 17, commi 35 undecies e 35 duodecies, della legge 3 agosto 2009, n. 102, di
conversione del decreto legge 1 luglio 2009, n.
Per consentire, l’utilizzo in compensazione del suddetto credito
d’imposta, tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice tributo:
“
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice è
esposto nella sezione “Erario”
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a credito compensati”, ovvero nella colonna “importi a debito versati”, per la
restituzione comprensiva di interessi, nei casi di ravvedimento di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il campo “Anno di riferimento “ è valorizzato
nel formato “AAAA”, con l’anno in cui si effettua la compensazione ovvero la
restituzione.
S.O. alla G.U. n.179 del 4.8.2009 (fonte Guritel)
LEGGE DI CONVERSIONE 3 AGOSTO 2009, N. 102,
«PROVVEDIMENTI ANTICRISI, NONCHE' PROROGA DI TERMINI».
Testo coordinato del decreto-legge 1
luglio 2009, n. 78 con la legge
di conversione
*** omissis ***
Art. 17.
*** omissis ***
35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per
l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi
70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti
mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano
espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal
fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei
limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme
occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima
le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in
via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari
da utilizzare in compensazione.
35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non
e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del TUIR, e successive modificazioni.
*** omissis ***
FINE TESTO