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Roma, 8 ottobre 2009
Circolare n. 168/2009
Oggetto: Finanziamenti – PMI di autotrasporto – Fondo di
garanzia per l’accesso al credito – D.M. 27.7.2009 su G.U. n. 233 del
7.10.2009.
In attuazione della
legge n. 201/2008 (art.2 c.1) con il decreto interministeriale indicato in
oggetto è stata istituita una sezione speciale nell’ambito del Fondo di Garanzia
per le PMI del Mediocredito Centrale, con dotazione di 50 milioni di euro, per
la concessione di garanzie su finanziamenti accordati alle PMI di autotrasporto
in conto terzi per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi
all’attività d’impresa.
Per piccole imprese
s’intendono quelle che occupano meno di 50 unità e realizzano un fatturato
annuo fino a 10 milioni di euro. Per medie imprese s’intendono quelle con un
numero di occupati inferiore a 250 e un fatturato annuo fino a 50 milioni di
euro.
Si fa riserva di
fornire le istruzioni operative per accedere all’agevolazione non appena
saranno disponibili.
f.to Daniela
Dringoli |
Allegato uno |
Responsabile di Area |
D/t |
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G.U. n. 233 del 7.1.2009 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 luglio 2009
Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medie
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreta:
Art. 1.
Finalita' e ambito di applicazione
1. Il presente decreto individua, nel limite di 50 milioni di euro,
misure di sostegno al credito, finalizzate a fronteggiare la grave
crisi del settore dell'autotrasporto e consentirne il mantenimento
dei livelli di competitivita', ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, cosi' come convertito dalla
legge 22 dicembre 2008, n. 201.
2. Ai sensi del presente decreto sono destinatarie delle misure di
sostegno le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci, aventi
sede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionale
degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono per
piccole e medie imprese, rispettivamente, le imprese che occupano
meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo e un totale
di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese
che occupano meno di duecentocinquanta persone, il cui fatturato
annuo non superi i 50 milioni di euro, conformemente a quanto
disposto dall'allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008.
Art. 2.
Tipologia della misura di sostegno
1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate alla
concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenze
finanziarie e programmi di investimento connessi all'attivita'
d'impresa.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo di
garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita
una sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservata
alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e
medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. A tal
fine, la dotazione del Fondo viene incrementata mediante versamento,
da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'importo di 50 milioni di euro, sul conto infruttifero n. 22034
aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato al
predetto Fondo di garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensi
dell'art. 42, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,
convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.
Art. 3.
Criteri e modalita' di concessione della garanzia
1. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito su tutto il
territorio nazionale secondo i criteri e le modalita' dettate dalla
disciplina di funzionamento del Fondo, di cui al decreto del Ministro
dell'industria n. 248/1999.
2. Il Comitato di gestione del Fondo e' integrato nella sua
composizione con un membro designato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e con un rappresentante delle
organizzazioni associative delle imprese di autotrasporto.
3. Nell'attivita' di rilascio della garanzia il Comitato di
gestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato alla
specificita' economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 luglio 2009
Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Matteoli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il Ministro
dello sviluppo economico
Scajola