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Roma, 8 ottobre 2009
Circolare n. 168/2009
Oggetto: Finanziamenti – PMI di autotrasporto – Fondo di
garanzia per l’accesso al credito – D.M. 27.7.2009 su G.U. n. 233 del
7.10.2009.
In attuazione della
legge n. 201/2008 (art.2 c.1) con il decreto interministeriale indicato in
oggetto è stata istituita una sezione speciale nell’ambito del Fondo di Garanzia
per le PMI del Mediocredito Centrale, con dotazione di 50 milioni di euro, per
la concessione di garanzie su finanziamenti accordati alle PMI di autotrasporto
in conto terzi per esigenze finanziarie e programmi di investimento connessi
all’attività d’impresa.
Per piccole imprese
s’intendono quelle che occupano meno di 50 unità e realizzano un fatturato
annuo fino a 10 milioni di euro. Per medie imprese s’intendono quelle con un
numero di occupati inferiore a 250 e un fatturato annuo fino a 50 milioni di
euro.
Si fa riserva di
fornire le istruzioni operative per accedere all’agevolazione non appena
saranno disponibili.
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f.to Daniela
Dringoli |
Allegato uno |
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Responsabile di Area |
D/t |
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G.U. n. 233 del 7.1.2009 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 luglio 2009
Istituzione di una sezione speciale riservata alle piccole e medieimprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, nell'ambito delFondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Decreta: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto individua, nel limite di 50 milioni di euro,misure di sostegno al credito, finalizzate a fronteggiare la gravecrisi del settore dell'autotrasporto e consentirne il mantenimentodei livelli di competitivita', ai sensi dell'art. 2, comma 1, deldecreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, cosi' come convertito dallalegge 22 dicembre 2008, n. 201. 2. Ai sensi del presente decreto sono destinatarie delle misure disostegno le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci, aventisede principale o secondaria in Italia, iscritte all'Albo nazionaledegli autotrasportatori di cose per conto di terzi. 3. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intendono perpiccole e medie imprese, rispettivamente, le imprese che occupanomeno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo e un totaledi bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le impreseche occupano meno di duecentocinquanta persone, il cui fatturatoannuo non superi i 50 milioni di euro, conformemente a quantodisposto dall'allegato 1, del Regolamento (CE) n. 800/2008. Art. 2. Tipologia della misura di sostegno 1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate allaconcessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medieimprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, per esigenzefinanziarie e programmi di investimento connessi all'attivita'd'impresa. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo digaranzia per le piccole e medie imprese, di cui all'art. 2, comma100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituitauna sezione speciale, con dotazione di 50 milioni di euro, riservataalla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole emedie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. A talfine, la dotazione del Fondo viene incrementata mediante versamento,da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,dell'importo di 50 milioni di euro, sul conto infruttifero n. 22034aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, intestato alpredetto Fondo di garanzia, a valere sulle somme riassegnate ai sensidell'art. 42, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162,convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. Art. 3. Criteri e modalita' di concessione della garanzia 1. Le garanzie sono concesse a titolo gratuito su tutto ilterritorio nazionale secondo i criteri e le modalita' dettate dalladisciplina di funzionamento del Fondo, di cui al decreto del Ministrodell'industria n. 248/1999. 2. Il Comitato di gestione del Fondo e' integrato nella suacomposizione con un membro designato dal Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti e con un rappresentante delleorganizzazioni associative delle imprese di autotrasporto. 3. Nell'attivita' di rilascio della garanzia il Comitato digestione adotta un modello di valutazione del rischio adeguato allaspecificita' economico-finanziaria delle imprese di autotrasporto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo epubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 luglio 2009 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola