|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 30 ottobre 2009
Circolare n. 179/2009
Con il provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate indicato in oggetto la scadenza per
l’invio telematico della comunicazione dei dati fiscali – Modello EAS – da
parte delle associazioni di categoria è stata differita al 15 dicembre 2009 (inizialmente
la scadenza era stata fissata al 30 ottobre).
L’Agenzia delle
Entrate, inoltre, con la circolare indicata in oggetto, sottolineando come la ratio del nuovo adempimento sia quella di intercettare le pseudoassociazioni, ha previsto un sostanziale snellimento
per la compilazione del modello da parte delle associazioni di categoria note.
In particolare le
associazioni rappresentate nel CNEL e le loro articolazioni territoriali,
nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli
interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione
presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, possono
compilare il modello con i soli dati identificativi dell’ente e del
rappresentante legale e rispondendo alle sole notizie sull’articolazione
territoriale e sul settore di attività (righi 4, 5, 6, 25 e 26).
Data la presenza
della
f.to Daniela
|
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.175/2009 |
Responsabile
di Area |
Allegati due |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
Protocollo n. 152352/2009
Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi
dell’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Modifiche al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 15896/2009 del 2
settembre 2009 e sostituzione delle specifiche tecniche.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Modifiche al provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 15896/2009 del 2 settembre
2009.
1.1 Il punto 3.2 del provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 15896/2009 del 2
settembre 2009, di approvazione del modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai
sensi dell’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal
seguente:
“3.2 Il modello approvato con il presente provvedimento è presentato nei
termini di seguito indicati: -per gli enti già costituiti alla data di entrata
in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008), il modello deve essere
presentato entro il 15 dicembre 2009; -per gli enti costituitisi dopo l’entrata
in vigore del d.l. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta
giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno
dovesse scadere prima del 15 dicembre 2009, il modello deve essere presentato
entro tale data (ossia il 15 dicembre 2009)”.
2. Sostituzione delle specifiche
tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati rilevanti
ai fini fiscali da parte degli enti associativi.
Le specifiche tecniche per la
trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli
enti associativi, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate protocollo n. 132968/2009 del 14 settembre 2009, sono sostituite da
quelle contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.
Motivazioni
L’articolo 30, comma 1, del decreto
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui
all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in
possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che
trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire
gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante
un apposito modello da approvare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate.
In attuazione delle sopra citate
disposizioni è stato approvato, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate protocollo n. 15896/2009 del 2 settembre 2009, il modello per la
trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati e delle notizie
rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (modello EAS), con la
fissazione al 30 ottobre 2009 del termine di presentazione del modello.
Con il presente provvedimento si
rinvia il predetto termine al 15 dicembre 2009.
Tale rinvio è accordato per
consentire a tutti i soggetti interessati di disporre di un più ampio margine
di tempo per una corretta compilazione del modello.
Con il presente provvedimento sono,
inoltre, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel predetto modello, che sostituiscono
quelle approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
protocollo n. 132968/2009 del 14 settembre 2009.
Si
riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del
Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett.
a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate,
approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma
1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione
dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4
del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio
2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze
28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio
2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie
fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di
riferimento.
Decreto legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
Decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente
l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
Testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917;
Decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità
per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Direttore Generale del
Dipartimento delle entrate 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di
affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei
pagamenti, e successive modificazioni;
Legge 11 agosto 1991, n. 266,
concernente la legge quadro sul volontariato;
Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle
associazioni sportive dilettantistiche;
Decreto del Ministro delle finanze
25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995,
recante criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive
marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato;
Decreto Legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni, concernente il riordino della
disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale;
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);
Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009, concernente l’approvazione del
modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli
enti associativi, da presentare ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate 14 settembre 2009, concernente l’approvazione delle specifiche
tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati rilevanti
ai fini fiscali da parte degli enti associativi, ai sensi dell’articolo 30 del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2.
La pubblicazione del presente
provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma,
29 ottobre 2009
IL
DIRETTORE DELL’AGENZIA
Attilio
Befera
Allegato omissis
CIRCOLARE N. 45/E
Roma, 29 ottobre 2009
DirezioneCentraleNormativaeContenzioso
DirezioneCentraleServiziaiContribuenti
OGGETTO: Art. 30
del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Modello enti associativi (modello EAS) – Ulteriori
chiarimenti.
INDICE
PREMESSA
1. NATURA,
CONTENUTO E AMBITO SOGGETTIVO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE
RILEVANTI AI FINI FISCALI
1.1. Natura ed effetti della comunicazione
1.2.
Soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione
dell’articolo 30: ulteriori chiarimenti
1.3.
Contenuto della comunicazione: enti associativi i cui dati sono disponibili
presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche
1.4.
Soggetti esclusi dalla presentazione del modello per mancanza dei
presupposti
1.4.1 ONLUS
2. MODALITA’
PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS -QUESITI
PREMESSA
Con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è stato approvato il modello,
con le relative istruzioni, per la comunicazione dei dati e notizie rilevanti
ai fini fiscali di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono
stati stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione dello
stesso modello.
Con successivo provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2009 il termine di
presentazione del modello per la comunicazione dei
dati e notizie rilevanti ai fini fiscali (di seguito “modello EAS”), già fissato
al 30 ottobre 2009, è stabilito alla data del 15 dicembre 2009.
Con la presente circolare, fermi
restando i chiarimenti forniti con circolare n. 12/E del 9 aprile
La presente
circolare si compone di due parti:
- la prima,
integrando la precedente circolare n. 12, chiarisce ulteriori dubbi interpretativi
sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull’ambito soggettivo della
comunicazione;
-la seconda contiene
risposte ai quesiti sulle modalità di compilazione del modello.
1. NATURA, CONTENUTI E AMBITO SOGGETTIVO DELLA
COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI.
1.1. Natura
ed effetti della comunicazione.
Occorre ribadire preliminarmente che la comunicazione dei dati e
notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall’articolo 30 del DL n. 185 del 2008, costituisce un onere che grava, in via
generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si
avvalgono del regime tributario previsto dall’articolo 148 del TUIR e
dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 26
ottobre 1972, n. 633.
Pertanto, gli enti
associativi che non adempiano nel termine del 15 dicembre 2009 all’onere della
comunicazione in argomento nonché gli enti di nuova costituzione che non
provvedano all’invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data
di costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009,
non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e
dell’IVA di cui ai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972
1.2. Soggetti
esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell’articolo
30: ulteriori chiarimenti
Come precisato con circolare n. 12 del 2009, paragrafo 1.2.1, sono
esonerati dalla presentazione del modello EAS per espressa previsione dello
stesso articolo 30 del DL n. 185 i seguenti soggetti:
- associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle
disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel
registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività
commerciale;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali
di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono
attività commerciali al di fuori di quelle marginali individuate con decreto
del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.
Al riguardo, si ricorda, come evidenziato nella citata circolare
n. 12, che sono tenute all’onere della trasmissione del modello le associazioni
sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali,
ancorché “decommercializzate” ai fini fiscali ai
sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo,
del DPR n. 633. Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte
le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese
nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi
specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente
qualificati come contributo o quota associativa.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte
nel registro del CONI che non soddisfano i requisiti prescritti ai fini
dell’esonero dalla presentazione del modello assolvono l’onere della
comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali compilando
l’anzidetto modello con le modalità indicate nel successivo paragrafo 1.3.
Per quanto riguarda le
organizzazioni del volontariato, si chiarisce che le associazioni iscritte nei
registri di cui alla legge n. 266 del 1991, che svolgono attività commerciali
al di fuori di quelle marginali di cui al citato DM 25 maggio 1995 e che, pertanto,
non assumono la qualifica di ONLUS di diritto, sono tenute alla presentazione
del modello EAS secondo le modalità descritte nel seguente paragrafo 1.3.
1.3 Contenuto
della comunicazione: enti associativi i cui dati sono disponibili presso
pubblici registri o amministrazioni pubbliche
Il modello di comunicazione approvato con il menzionato
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è
composto da un primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del
rappresentante legale e da un successivo riquadro recante i dati e le notizie
rilevanti ai fini fiscali.
Tutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli
che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti in via
generale alla compilazione del modello EAS in ogni sua parte ove si avvalgano
delle disposizioni dell’articolo 148 del TUIR, comprese quelle recate dal comma
1 di detto articolo, e dell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto
comma, del DPR n. 633.
A tal fine, occorre tuttavia precisare che la ratio
della disposizione dell’articolo
Per quanto sopra, le associazioni iscritte in pubblici registri
disciplinati dalla normativa di settore e in particolare:
- le
associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi
dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate
dall’articolo 30 del DL n. 185 del 2008;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto1991,
n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello (v.paragrafo 1.2);
- le
associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridicae quindi siano iscritte nel registro delle persone
giuridiche tenuto dalle prefetture,dalle regioni o dalle province autonome ai
sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica 10
febbraio 2000, n. 361;
fermo restando l’onere generalizzato per tutti gli enti
associativi di effettuare la comunicazione attraverso l’apposito modello,
possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati
identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al
secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6),
25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano,
altresì, il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno
ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “sì”
del rigo 3).
L’Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati
desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalità
che saranno definite di comune accordo con gli organi depositari dei registri
stessi nonché con l’Agenzia per le ONLUS.
Relativamente ai dati non desunti dai predetti registri, l’Agenzia
delle entrate, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS e sentito il Forum del terzo
settore, potrà inoltrare, altresì, specifiche richieste alle singole
associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni
interessate abbiano conferito apposito mandato.
Analogamente alle associazioni sopra elencate, possono assolvere l’onere
della comunicazione compilando il primo riquadro del modello EAS contenente i
dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al
secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4, 5, 6, 25 e
26 i seguenti soggetti:
- le
associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che
svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni
riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti,
accordi o intese;
- i
movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di
esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese
elettorali ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque presentato
proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento
europeo;
- le
associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le
associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi
della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso
amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro
articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle
anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell’articolo
18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle
associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste
ultime;
- le
associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la
promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall’articolo 14
del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’articolo 1, comma 353 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (ad es.: Associazione italiana per la ricerca sul
cancro).
Anche nei confronti di detti soggetti, nel caso in cui i dati e le
notizie in possesso dell’Amministrazione pubblica di riferimento non siano
sufficienti ai fini del controllo fiscale, l’Agenzia delle entrate, d’intesa
con l’Agenzia per le ONLUS, potrà attivarsi presso gli enti interessati
inoltrando specifiche richieste, anche attraverso le strutture centrali di
riferimento, come per le associazioni iscritte nei pubblici registri
disciplinati dalla normativa di settore.
1.4 Soggetti
esclusi dalla presentazione del modello per mancanza dei presupposti
Sono stati rappresentati dubbi interpretativi in merito all’ambito
soggettivo di applicazione dell’onere della presentazione del modello EAS.
A tal fine si fa presente, ribadendo quanto già chiarito con
circolare n. 12 del 2009, che l’onere di presentazione del modello EAS grava
sugli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle
disposizioni agevolative recate dall’articolo 148 del
TUIR, ivi compreso il comma 1 dello stesso articolo, e dall’articolo 4, quarto
comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.
Non
sono, invece, tenuti all’invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini
fiscali:
-
gli
enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni, e che,
pertanto, non si avvalgono delle disposizioni sopra richiamate;
-
gli enti di diritto pubblico; secondo quanto precisato, infatti,
con circolare n. 12 del 2009, l’onere della comunicazione di cui al citato
articolo 30 del DL n. 185 del 2008 deve essere
assolto esclusivamente dalle associazioni di carattere privato, come si evince
dalla rubrica della stessa norma (“controlli sui circoli privati”);
-
gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es.:
fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli
articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n.
Resta inteso che l’onere della trasmissione del modello EAS non
riguarda gli enti associativi commerciali che, non avendo i requisiti per assumere
la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici recati dagli
articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972.
Ciò premesso, tenuto conto dei numerosi quesiti relativi in particolare
all’applicabilità o meno dell’onere della presentazione del modello alle
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si forniscono al riguardo le seguenti
ulteriori precisazioni.
1.4.1 ONLUS
Le ONLUS, individuate sulla base di specifici criteri di
qualificazione, sono destinatarie di un regime tributario di favore in materia
di imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette.
L’applicabilità del regime agevolativo è
riservato alle organizzazioni iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS.
Ai fini dell’iscrizione in detta Anagrafe le Direzioni regionali
dell’Agenzia delle entrate procedono ad un controllo preventivo della regolarità
della comunicazione e dell’allegata documentazione nonché della sussistenza,
sulla base dei documenti presentati, dei requisiti previsti dall’articolo 10
del D. Lgs. n. 460 del 1997.
Il controllo preventivo operato dalle Direzioni regionali non
pregiudica l’ulteriore azione accertatrice da parte dell’Agenzia delle entrate.
Da quanto sopra consegue che le ONLUS, in quanto destinatarie di
una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle
agevolazioni fiscali, e in quanto iscritte in un’apposita anagrafe, non rientrano
fra i soggetti tenuti all’invio del modello EAS.
Sono parimenti escluse dall’onere della presentazione del modello
le ONLUS di diritto di cui all’articolo 10, comma 8, del D.Lgs.
n. 460 del 1997.
Pertanto, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ONLUS di diritto, non sono tenute
alla presentazione del modello EAS.
Con riguardo alle organizzazioni di volontariato, come già
precisato nei precedenti paragrafi, lo stesso articolo 30 del DL n. 185 del 2008 prevede l’esonero dalla presentazione
del modello EAS per le organizzazioni di volontariato che si qualifichino ONLUS
di diritto, cioè per quelle organizzazioni iscritte nei registri del
volontariato di cui all’articolo 6 della legge n. 266 del 1991 che non svolgono
attività commerciali al di fuori di quelle individuate con DM 25 maggio 1995.
Non sono, altresì, destinatarie delle disposizioni dell’articolo
30 del DL
n. 185
le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Per quanto riguarda le ONLUS parziali di cui all’articolo 10,
comma 9, del D.Lgs n. 460, si fa presente che ove le
stesse abbiano natura di enti associativi e fruiscano, per le attività diverse
da quelle indicate all’articolo 10, comma 1, lettera a), dell’anzidetto D.Lgs. n. 460, del regime agevolativo
recato dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972
assolvono l’onere della comunicazione secondo le modalità semplificate illustrate
al paragrafo 1.3.
2. MODALITA’ PER LA
COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS -QUESITI.
Si forniscono, di seguito, chiarimenti in merito ai quesiti posti
dagli enti associativi concernenti la compilazione del modello EAS.
Si precisa che i dati e
le notizie richiesti si riferiscono, ove non diversamente indicato dal modello,
al momento di presentazione dello stesso.
D. Gli enti associativi che nel corso dell’anno 2007 hanno avviato la
procedura di liquidazione e che dal medesimo anno non hanno più associati sono
tenuti alla presentazione del modello?
R. Nel caso descritto
gli enti interessati non sono tenuti a presentare il modello EAS.
D. Che cosa si intende per articolazione territoriale e/o funzionale,
ai righi 4 e 5? Rigo 4): Dichiarazione “che l’ente ha articolazioni
territoriali e/o funzionali”. Rigo 5): Dichiarazione “che l’ente è
un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente”.
R. Relativamente al rigo 4) si fa presente
che il rappresentante legale dell’ente associativo tenuto alla compilazione del
modello EAS deve barrare la casella “sì” qualora l’ente abbia articolazioni
territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla circostanza che tali
articolazioni territoriali e/o funzionali abbiano autonomia tributaria.
Riguardo al rigo 5), deve essere barrata la casella “sì” qualora
l’ente associativo, benché costituisca un’articolazione territoriale e/o
funzionale di un altro ente, sia autonomo e, pertanto, tenuto all’invio del
modello EAS.
Il codice fiscale deve riferirsi all’ente nazionale, ovverosia
all’ente apicale di cui il soggetto che presenta il modello costituisce
articolazione.
Si precisa che le articolazioni territoriali e/o funzionali di un
ente nazionale si considerano dotate di autonomia tributaria qualora le stesse
si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’articolo 73 del
TUIR.
Per l’individuazione di
altri elementi utili ai fini della definizione dell’autonoma soggettività
tributaria in capo ad un’articolazione territoriale e/o funzionale di organismi
associativi, si rinvia ai chiarimenti forniti al paragrafo 1 della circolare n.
59/E del 31 ottobre 2007 che, ancorché riferiti alle ONLUS, assumono carattere
generale.
D. Cosa si intende per “affiliazione” a federazioni o gruppi? Rigo
6): Dichiarazione “che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi”.
R. La casella “sì” va barrata dagli enti associativi dotati di autonomia
tributaria che abbiano conseguito l’affiliazione presso federazioni o enti di
carattere nazionale (ad es.: Comitato olimpico nazionale italiano; federazioni
sportive nazionali; enti di promozione sportiva; associazioni di promozione
sociale a carattere nazionale).
D. Nel caso in cui gli associati siano imprese e non persone fisiche
e, pertanto, non sia possibile fare riferimento all’età dell’associato, come
deve essere compilato il rigo 8? Si può non rispondere alla richiesta o si deve
rispondere in ogni caso? Rigo 8): Dichiarazione “che gli associati
maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo”.
R. Il riferimento alla maggiore età è valido, ovviamente, solo per le
persone fisiche. Ciò che rileva, ai fini della risposta, è la parità di diritti
nell’elettorato attivo e passivo.
Pertanto, occorre
sempre formulare la risposta barrando la casella “sì” ogniqualvolta gli
associati (anche diversi dalle persone fisiche) abbiano parità di diritti
nell’elettorato attivo e passivo.
D. Le quote associative possono essere differenziate sulla base della
natura giuridica degli associati (ditte individuali, società di persone o di capitali),
del settore di attività in cui operano, della dimensione aziendale o dell’età.
In tali casi al rigo 9 va indicato “no”? Rigo 9): Dichiarazione “che le
quote associative sono uguali e non differenziate”.
R. Va indicato “no”
ogniqualvolta le quote non siano uguali, anche se la differenziazione derivi
dalla natura degli associati o da altre loro caratteristiche.
D. Gli enti associativi che effettuano attività decommercializzate
ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, al rigo 12 sono tenuti a barrare
la casella “sì”? Rigo 12): Dichiarazione “che l’ente svolge attività nei
confronti degli associati verso corrispettivi specifici”.
R. In tale rigo occorre
barrare la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente svolga attività nei
confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici, a prescindere
dal trattamento tributario riservato a tali attività.
D. Atteso che non tutte le associazioni prevedono il versamento della
quota associativa ordinaria per tutti gli associati, come si deve rispondere in
tale ipotesi al rigo 14? Rigo 14): Dichiarazione “che gli associati
corrispondono la sola quota associativa ordinaria”.
R. Qualora soltanto alcuni degli associati versino le quote associative
ordinarie, la casella da barrare sarà comunque “sì”.
Si precisa, inoltre,
che qualora gli associati o una parte di essi, in aggiunta alle quote
associative ordinarie, versino contributi straordinari o somme una tantum,
occorrerà barrare la casella “no”.
D. L’attività svolta nei confronti dei non associati deve intendersi
come attività a pagamento o no ? Rigo 15) Dichiarazione “che l’attività nei
confronti dei non associati è svolta: abitualmente; occasionalmente; no”.
R. Il riferimento è a
tutti i tipi di attività che l’ente associativo svolge all’esterno nei
confronti dei non associati, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo
in capo a questi ultimi.
D. Nell’ambito del personale dipendente, sia a tempo determinato che
indeterminato, devono essere compresi anche i “soggetti assimilati” ? Rigo
16): Dichiarazione “che l’ente si avvale di personale dipendente”
R. Nell’ambito del
personale dipendente devono intendersi ricompresi anche i lavoratori percettori
dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50
del TUIR.
D. Nel caso in cui l’ente associativo utilizzi, a ore o a giornate,
locali a noleggio dietro pagamento di un corrispettivo (ad es.: locali
attrezzati ad uso palestra, sale prove, sale arredate per convegni od altro),
al rigo 18) occorre barare la casella “sì”? Rigo 18): Dichiarazione “che
l’ente utilizza locali in locazione”.
R. Al rigo 18 va barrata la casella “sì” in tutti i casi in cui
l’ente associativo utilizzi locali dietro pagamento di un corrispettivo,
indipendentemente dallo specifico schema contrattuale utilizzato.
D. La dichiarazione di cui al rigo 22 si riferisce a operazioni
effettuate nei confronti sia degli associati sia di terzi ? Rigo n. 22):
Dichiarazione “che l’ente effettua vendite di beni o prestazioni di servizi
(…)”.
R. La dichiarazione va
resa con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti sia degli
associati sia dei non associati.
D. Nell’ammontare delle entrate dell’ente devono essere indicati i
ricavi risultanti dal bilancio d’esercizio, ivi compresi i proventi finanziari
e straordinari (ad es.: cessione di partecipazione in società)? Rigo n. 23):
Dichiarazione “che l’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi tre
esercizi) è pari a euro (…)”.
R. L’ammontare totale
delle entrate dell’ente deve comprendere tutte le tipologie di proventi nonché
tutti i ricavi, anche derivanti da attività decommercializzate,
ivi compresi i proventi finanziari e straordinari.
D. Per l’individuazione del numero degli associati, considerato che
il modello fa riferimento all’ultimo esercizio chiuso, mentre le istruzioni indicano,
a tal fine, la data di presentazione del modello, a quale data occorre far
riferimento? Rigo 24): Dichiarazione “che il numero di associati dell’ente
nell’ultimo esercizio chiuso è pari a (…)”.
R. Occorre seguire le
indicazioni contenute nel modello. Va indicato, quindi, il numero di associati
relativo all’ultimo esercizio chiuso.
D. Nel caso in cui l’ente associativo operi in un settore che non
coincida con i tredici settori elencati nelle istruzioni al modello, quale
codice deve essere indicato ? Rigo 25): Dichiarazione “che l’ente opera prevalentemente
nel seguente settore (…)”.
R. Riguardo al rigo 25),
occorre indicare un solo settore. Qualora l’ente operi in un settore non
esattamente riconducibile ad uno di quelli elencati nelle istruzioni, va
indicato quello assimilabile al proprio settore di attività.
D. Al rigo 26) occorre indicare, eventualmente, la sola attività
commerciale svolta ovvero anche l’attività istituzionale? Nel caso in cui
l’ente associativo svolga un’attività che non coincida con le ventisei
attività elencate nelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato?
Qualora l’ente non svolga alcuna attività commerciale, è tenuto alla compilazione
di tale rigo ? Rigo 26): Dichiarazione “che l’ente svolge le seguenti
specifiche attività (…)”.
R. La compilazione del
rigo va effettuata indicando tutte le attività svolte dall’ente associativo
(attività istituzionali, attività decommercializzate
e attività commerciali). Come già specificato nelle istruzioni, qualora l’ente
associativo non svolga alcuna delle attività elencate, può non essere barrata
alcuna casella.
D. Fra le erogazioni liberali rientrano anche i contributi non aventi
natura di corrispettivi? Rigo n. 30): Dichiarazione che “le erogazioni liberali
ricevute sono pari a euro”.
R. Si considerano
erogazioni liberali tutte le somme elargite da privati per spirito di
liberalità senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto fra donante
e donatario.
D. Fra i contributi pubblici devono ricomprendersi anche quelli aventi
la natura di corrispettivi? Rigo n. 31): Dichiarazione “che i contributi
pubblici ricevuti sono pari a euro…”.
R. Nell’ammontare dei
contributi pubblici vanno ricompresi tutti i contributi che l’ente associativo
riceve da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli aventi natura di corrispettivi.
D. Al rigo 32 devono essere indicati gli avanzi di gestione con riferimento
all’ultimo esercizio chiuso ovvero la sommatoria degli avanzi accumulati fino
all’ultimo esercizio, risultanti dal patrimonio netto dell’ente? Rigo 32)
Dichiarazione “che esistono avanzi di gestione”.
R. Occorre barrare la casella “sì” qualora, con riferimento
all’ultimo esercizio chiuso, esistono avanzi di gestione anche derivanti da esercizi
precedenti.
D. La quantificazione dei giorni delle manifestazioni di cui al rigo
33 deve effettuarsi con riferimento a quella con maggiore durata, o in base
alla somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte? Rigo 33):
Dichiarazione “che l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi –
numero (…) – giorni (…)”
R. Occorre indicare il
numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo.
D. Ai fini della compilazione del rigo 35, quali sono gli estremi di
registrazione dell’atto costitutivo e/o dello statuto che devono essere
indicati? Occorre fare riferimento all’ultimo statuto registrato che contiene i
requisiti di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972,
ovvero al primo statuto registrato che ha recepito i requisiti previsti da
dette disposizioni, indicando le modifiche intervenute successivamente ed entro
la data di presentazione del modello? Rigo 35): Dichiarazione “che l’atto costitutivo
e/o lo statuto redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista dai
commi 3, 5, 6, e 7 dell’art. 148 del TUIR e dai commi 4, secondo periodo, e 6
dell’art. 4 del DPR n. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di: atto pubblico
(…); scrittura privata autenticata (…); scrittura privata registrata (…); registrato
presso l’ufficio di (…); e che sono state apportate modifiche (eventuali)
all’atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti (…)”
R. Occorre fare
riferimento al primo atto costitutivo e/o statuto registrato che ha recepito le
clausole previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR e dall’articolo 4, settimo
comma, del DPR n. 633 del 1972, indicando le eventuali successive modifiche
intervenute entro la data di presentazione del modello.
D. Al rigo 37 la casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che
hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 o anche da
quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 145 del TUIR? Rigo
37):
Dichiarazione “di aver optato per il regime forfetario di cui alla legge n.
398 del
R. La casella “sì” deve essere barrata
solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398
del 1991.
°°°°°
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati
nella presente circolare vengano applicati con uniformità e forniranno la
massima assistenza e il necessario supporto, a beneficio in modo particolare
delle associazioni di più ridotte dimensioni, attraverso la rete degli Uffici
dislocati su tutto il territorio nazionale, nel caso in cui gli enti
associativi dovessero incontrare difficoltà nella compilazione e nella
trasmissione del modello EAS.
Le Direzioni Regionali attiveranno,
altresì, opportuni momenti di confronto con i rappresentanti del Forum del
terzo settore per il più efficace coordinamento delle attività di assistenza.