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Roma, 30 ottobre 2009

 

Circolare n. 179/2009

 

Oggetto: Tributi – Associazioni di categoria – Comunicazione dei dati fiscali modello EAS – Scadenza del 15 dicembre 2009 – Provvedimento Direttoriale 29.10.2009 - Circolare Agenzia delle Entrate n.45/E del 29.10.2009.

 

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate indicato in oggetto la scadenza per l’invio telematico della comunicazione dei dati fiscali – Modello EAS – da parte delle associazioni di categoria è stata differita al 15 dicembre 2009 (inizialmente la scadenza era stata fissata al 30 ottobre).

 

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, con la circolare indicata in oggetto, sottolineando come la ratio del nuovo adempimento sia quella di intercettare le pseudoassociazioni, ha previsto un sostanziale snellimento per la compilazione del modello da parte delle associazioni di categoria note.

 

In particolare le associazioni rappresentate nel CNEL e le loro articolazioni territoriali, nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, possono compilare il modello con i soli dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e rispondendo alle sole notizie sull’articolazione territoriale e sul settore di attività (righi 4, 5, 6, 25 e 26).

 

Data la presenza della Confetra nel CNEL e la comprovata rappresentatività delle federazioni nazionali aderenti, le associazioni del sistema confederale potranno presentare il modello compilato in via semplificata.

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.175/2009

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

Protocollo n. 152352/2009

 

 

 

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 15896/2009 del 2 settembre 2009 e sostituzione delle specifiche tecniche.

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

DISPONE

 

1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 15896/2009 del 2 settembre 2009.

1.1 Il punto 3.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 15896/2009 del 2 settembre 2009, di approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

3.2 Il modello approvato con il presente provvedimento è presentato nei termini di seguito indicati: -per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008), il modello deve essere presentato entro il 15 dicembre 2009; -per gli enti costituitisi dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 185 del 2008, il modello va presentato entro sessanta giorni dalla data di costituzione e, qualora il termine del sessantesimo giorno dovesse scadere prima del 15 dicembre 2009, il modello deve essere presentato entro tale data (ossia il 15 dicembre 2009)”.

 

2. Sostituzione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi.

Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 132968/2009 del 14 settembre 2009, sono sostituite da quelle contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.

 

Motivazioni

L’articolo 30, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che i corrispettivi, le quote e i contributi di cui all’articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono imponibili a condizione che gli enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano per via telematica all’Agenzia delle entrate, al fine di consentire gli opportuni controlli, i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

In attuazione delle sopra citate disposizioni è stato approvato, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 15896/2009 del 2 settembre 2009, il modello per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (modello EAS), con la fissazione al 30 ottobre 2009 del termine di presentazione del modello.

Con il presente provvedimento si rinvia il predetto termine al 15 dicembre 2009.

Tale rinvio è accordato per consentire a tutti i soggetti interessati di disporre di un più ampio margine di tempo per una corretta compilazione del modello.

Con il presente provvedimento sono, inoltre, approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nel predetto modello, che sostituiscono quelle approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate protocollo n. 132968/2009 del 14 settembre 2009.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

 

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l’istituzione e la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;

Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle entrate 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, e successive modificazioni;

Legge 11 agosto 1991, n. 266, concernente la legge quadro sul volontariato;

Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;

Decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995, recante criteri per l’individuazione delle attività commerciali e produttive marginali svolte dalle organizzazioni di volontariato;

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 settembre 2009, concernente l’approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, da presentare ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 settembre 2009, concernente l’approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 ottobre 2009

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio Befera

 

Allegato omissis

 

 

 

 

 

CIRCOLARE N. 45/E

 

Roma, 29 ottobre 2009

 

DirezioneCentraleNormativaeContenzioso

DirezioneCentraleServiziaiContribuenti

 

 

 

OGGETTO:       Art. 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 – Modello enti associativi (modello EAS) – Ulteriori chiarimenti.

 

 

INDICE

 

PREMESSA

1.         NATURA, CONTENUTO E AMBITO SOGGETTIVO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI

                        1.1. Natura ed effetti della comunicazione

1.2. Soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell’articolo 30: ulteriori chiarimenti

1.3. Contenuto della comunicazione: enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche

1.4. Soggetti esclusi dalla presentazione del modello per mancanza dei presupposti

1.4.1 ONLUS

 

2.         MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS -QUESITI

 

PREMESSA

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è stato approvato il modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali di cui all’articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e sono stati stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione dello stesso modello.

Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali (di seguito “modello EAS”), già fissato al 30 ottobre 2009, è stabilito alla data del 15 dicembre 2009.

Con la presente circolare, fermi restando i chiarimenti forniti con circolare n. 12/E del 9 aprile 2009 in merito alle disposizioni in materia di enti associativi e di ONLUS recate dal richiamato articolo 30, si formulano, al termine di un proficuo confronto con l’Agenzia per le ONLUS, il Forum del terzo settore e le associazioni di categoria, ulteriori precisazioni in relazione alla natura, ai contenuti della comunicazione e ai soggetti tenuti alla sua presentazione nonché alle modalità di compilazione del modello.

La presente circolare si compone di due parti:

- la prima, integrando la precedente circolare n. 12, chiarisce ulteriori dubbi interpretativi sulla natura, sugli effetti, sul contenuto e sull’ambito soggettivo della comunicazione;

-la seconda contiene risposte ai quesiti sulle modalità di compilazione del modello.

 

1. NATURA, CONTENUTI E AMBITO SOGGETTIVO DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI E DELLE NOTIZIE RILEVANTI AI FINI FISCALI.

 

1.1. Natura ed effetti della comunicazione.

Occorre ribadire preliminarmente che la comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali, prevista dall’articolo 30 del DL n. 185 del 2008, costituisce un onere che grava, in via generale, su tutti gli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono del regime tributario previsto dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Pertanto, gli enti associativi che non adempiano nel termine del 15 dicembre 2009 all’onere della comunicazione in argomento nonché gli enti di nuova costituzione che non provvedano all’invio del modello EAS nel termine di sessanta giorni dalla data di costituzione, ove detto termine scada successivamente al 15 dicembre 2009, non possono fruire dei regimi agevolativi ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA di cui ai richiamati articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972

 

1.2. Soggetti esonerati dalla presentazione del modello per espressa previsione dell’articolo 30: ulteriori chiarimenti

Come precisato con circolare n. 12 del 2009, paragrafo 1.2.1, sono esonerati dalla presentazione del modello EAS per espressa previsione dello stesso articolo 30 del DL n. 185 i seguenti soggetti:

- associazioni pro-loco che optano per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;

- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano che non svolgono attività commerciale;

- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali individuate con decreto del Ministro delle finanze 25 maggio 1995.

Al riguardo, si ricorda, come evidenziato nella citata circolare n. 12, che sono tenute all’onere della trasmissione del modello le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività strutturalmente commerciali, ancorché “decommercializzate” ai fini fiscali ai sensi degli articoli 148, comma 3, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, del DPR n. 633. Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell’ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscano corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

Le associazioni e le società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non soddisfano i requisiti prescritti ai fini dell’esonero dalla presentazione del modello assolvono l’onere della comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali compilando l’anzidetto modello con le modalità indicate nel successivo paragrafo 1.3.

Per quanto riguarda le organizzazioni del volontariato, si chiarisce che le associazioni iscritte nei registri di cui alla legge n. 266 del 1991, che svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali di cui al citato DM 25 maggio 1995 e che, pertanto, non assumono la qualifica di ONLUS di diritto, sono tenute alla presentazione del modello EAS secondo le modalità descritte nel seguente paragrafo 1.3.

 

1.3 Contenuto della comunicazione: enti associativi i cui dati sono disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche

Il modello di comunicazione approvato con il menzionato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 settembre 2009 è composto da un primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e da un successivo riquadro recante i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali.

Tutti gli enti non commerciali associativi, ivi compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi, sono tenuti in via generale alla compilazione del modello EAS in ogni sua parte ove si avvalgano delle disposizioni dell’articolo 148 del TUIR, comprese quelle recate dal comma 1 di detto articolo, e dell’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633.

A tal fine, occorre tuttavia precisare che la ratio della disposizione dell’articolo 30 in esame -che come evidenziato nella citata circolare n. 12 risponde all’esigenza di conoscere e monitorare gli enti associativi esistenti per modo che l’azione di controllo fiscale possa concentrarsi sulle pseudo-associazioni, con esclusione di quelle correttamente organizzate che operano nell’interesse degli associati -nonché ragioni di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti evidenziano l’opportunità, qualora i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un’Amministrazione pubblica, di evitare inutili duplicazioni di comunicazione dei medesimi dati e notizie. Ciò in conformità, peraltro, al disposto dell’articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 contenente “Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente”, secondo cui “al contribuente non possono (…) essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche”.

Per quanto sopra, le associazioni iscritte in pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore e in particolare:

- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, diverse da quelle espressamente esonerate dall’articolo 30 del DL n. 185 del 2008;

- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto1991, n. 266, diverse da quelle esonerate dalla presentazione del modello (v.paragrafo 1.2);

- le associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridicae quindi siano iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture,dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del decreto del Presidente dellaRepubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

fermo restando l’onere generalizzato per tutti gli enti associativi di effettuare la comunicazione attraverso l’apposito modello, possono assolvere detto onere compilando il primo riquadro contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4), 5), 6), 25) e 26). Le associazioni e società sportive dilettantistiche compilano, altresì, il rigo 20) del medesimo modello, mentre le associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica barrano la casella “sì” del rigo 3).

L’Agenzia delle entrate provvederà ad acquisire gli ulteriori dati desumibili dai registri nei quali dette associazioni sono iscritte, secondo modalità che saranno definite di comune accordo con gli organi depositari dei registri stessi nonché con l’Agenzia per le ONLUS.

Relativamente ai dati non desunti dai predetti registri, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS e sentito il Forum del terzo settore, potrà inoltrare, altresì, specifiche richieste alle singole associazioni oppure alle strutture centrali di appartenenza cui le associazioni interessate abbiano conferito apposito mandato.

Analogamente alle associazioni sopra elencate, possono assolvere l’onere della comunicazione compilando il primo riquadro del modello EAS contenente i dati identificativi dell’ente e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai righi 4, 5, 6, 25 e 26 i seguenti soggetti:

- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;

- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge 2 gennaio 1997, n. 2 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;

- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali, gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni e gli istituti di patronato che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 152, svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;

- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, destinatarie delle disposizioni recate dall’articolo 14 del DL 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell’articolo 1, comma 353 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (ad es.: Associazione italiana per la ricerca sul cancro).

Anche nei confronti di detti soggetti, nel caso in cui i dati e le notizie in possesso dell’Amministrazione pubblica di riferimento non siano sufficienti ai fini del controllo fiscale, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Agenzia per le ONLUS, potrà attivarsi presso gli enti interessati inoltrando specifiche richieste, anche attraverso le strutture centrali di riferimento, come per le associazioni iscritte nei pubblici registri disciplinati dalla normativa di settore.

 

1.4  Soggetti esclusi dalla presentazione del modello per mancanza dei presupposti

Sono stati rappresentati dubbi interpretativi in merito all’ambito soggettivo di applicazione dell’onere della presentazione del modello EAS.

A tal fine si fa presente, ribadendo quanto già chiarito con circolare n. 12 del 2009, che l’onere di presentazione del modello EAS grava sugli enti privati non commerciali di tipo associativo che si avvalgono delle disposizioni agevolative recate dall’articolo 148 del TUIR, ivi compreso il comma 1 dello stesso articolo, e dall’articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Non sono, invece, tenuti all’invio dei dati e delle notizie rilevanti ai fini fiscali:

-           gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni, e che, pertanto, non si avvalgono delle disposizioni sopra richiamate;

-           gli enti di diritto pubblico; secondo quanto precisato, infatti, con circolare n. 12 del 2009, l’onere della comunicazione di cui al citato articolo 30 del DL n. 185 del 2008 deve essere assolto esclusivamente dalle associazioni di carattere privato, come si evince dalla rubrica della stessa norma (“controlli sui circoli privati”);

-           gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (ad es.: fondi pensione) che non si avvalgono della disciplina fiscale recata dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 in argomento.

Resta inteso che l’onere della trasmissione del modello EAS non riguarda gli enti associativi commerciali che, non avendo i requisiti per assumere la qualifica di enti non commerciali, non accedono ai benefici recati dagli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR n. 633 del 1972.

Ciò premesso, tenuto conto dei numerosi quesiti relativi in particolare all’applicabilità o meno dell’onere della presentazione del modello alle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, si forniscono al riguardo le seguenti ulteriori precisazioni.

 

 

1.4.1 ONLUS

Le ONLUS, individuate sulla base di specifici criteri di qualificazione, sono destinatarie di un regime tributario di favore in materia di imposte sui redditi, IVA e altre imposte indirette.

L’applicabilità del regime agevolativo è riservato alle organizzazioni iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS.

Ai fini dell’iscrizione in detta Anagrafe le Direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate procedono ad un controllo preventivo della regolarità della comunicazione e dell’allegata documentazione nonché della sussistenza, sulla base dei documenti presentati, dei requisiti previsti dall’articolo 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997.

Il controllo preventivo operato dalle Direzioni regionali non pregiudica l’ulteriore azione accertatrice da parte dell’Agenzia delle entrate.

Da quanto sopra consegue che le ONLUS, in quanto destinatarie di una specifica ed organica disciplina, sia con riferimento ai requisiti sia alle agevolazioni fiscali, e in quanto iscritte in un’apposita anagrafe, non rientrano fra i soggetti tenuti all’invio del modello EAS.

Sono parimenti escluse dall’onere della presentazione del modello le ONLUS di diritto di cui all’articolo 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460 del 1997.

Pertanto, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ONLUS di diritto, non sono tenute alla presentazione del modello EAS.

Con riguardo alle organizzazioni di volontariato, come già precisato nei precedenti paragrafi, lo stesso articolo 30 del DL n. 185 del 2008 prevede l’esonero dalla presentazione del modello EAS per le organizzazioni di volontariato che si qualifichino ONLUS di diritto, cioè per quelle organizzazioni iscritte nei registri del volontariato di cui all’articolo 6 della legge n. 266 del 1991 che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle individuate con DM 25 maggio 1995.

Non sono, altresì, destinatarie delle disposizioni dell’articolo 30 del DL

n. 185 le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Per quanto riguarda le ONLUS parziali di cui all’articolo 10, comma 9, del D.Lgs n. 460, si fa presente che ove le stesse abbiano natura di enti associativi e fruiscano, per le attività diverse da quelle indicate all’articolo 10, comma 1, lettera a), dell’anzidetto D.Lgs. n. 460, del regime agevolativo recato dall’articolo 148 del TUIR e dall’articolo 4 del DPR n. 633 del 1972 assolvono l’onere della comunicazione secondo le modalità semplificate illustrate al paragrafo 1.3.

 

2. MODALITA’ PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO EAS -QUESITI.

Si forniscono, di seguito, chiarimenti in merito ai quesiti posti dagli enti associativi concernenti la compilazione del modello EAS.

Si precisa che i dati e le notizie richiesti si riferiscono, ove non diversamente indicato dal modello, al momento di presentazione dello stesso.

 

D. Gli enti associativi che nel corso dell’anno 2007 hanno avviato la procedura di liquidazione e che dal medesimo anno non hanno più associati sono tenuti alla presentazione del modello?

R. Nel caso descritto gli enti interessati non sono tenuti a presentare il modello EAS.

 

D. Che cosa si intende per articolazione territoriale e/o funzionale, ai righi 4 e 5? Rigo 4): Dichiarazione “che l’ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali”. Rigo 5): Dichiarazione “che l’ente è un’articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente”.

R. Relativamente al rigo 4) si fa presente che il rappresentante legale dell’ente associativo tenuto alla compilazione del modello EAS deve barrare la casella “sì” qualora l’ente abbia articolazioni territoriali e/o funzionali di qualsiasi tipo, a prescindere dalla circostanza che tali articolazioni territoriali e/o funzionali abbiano autonomia tributaria.

Riguardo al rigo 5), deve essere barrata la casella “sì” qualora l’ente associativo, benché costituisca un’articolazione territoriale e/o funzionale di un altro ente, sia autonomo e, pertanto, tenuto all’invio del modello EAS.

Il codice fiscale deve riferirsi all’ente nazionale, ovverosia all’ente apicale di cui il soggetto che presenta il modello costituisce articolazione.

Si precisa che le articolazioni territoriali e/o funzionali di un ente nazionale si considerano dotate di autonomia tributaria qualora le stesse si configurino come autonomi soggetti d’imposta ai sensi dell’articolo 73 del TUIR.

Per l’individuazione di altri elementi utili ai fini della definizione dell’autonoma soggettività tributaria in capo ad un’articolazione territoriale e/o funzionale di organismi associativi, si rinvia ai chiarimenti forniti al paragrafo 1 della circolare n. 59/E del 31 ottobre 2007 che, ancorché riferiti alle ONLUS, assumono carattere generale.

 

D. Cosa si intende per “affiliazione” a federazioni o gruppi? Rigo 6): Dichiarazione “che l’ente è affiliato a federazioni o gruppi”.

R. La casella “sì” va barrata dagli enti associativi dotati di autonomia tributaria che abbiano conseguito l’affiliazione presso federazioni o enti di carattere nazionale (ad es.: Comitato olimpico nazionale italiano; federazioni sportive nazionali; enti di promozione sportiva; associazioni di promozione sociale a carattere nazionale).

 

D. Nel caso in cui gli associati siano imprese e non persone fisiche e, pertanto, non sia possibile fare riferimento all’età dell’associato, come deve essere compilato il rigo 8? Si può non rispondere alla richiesta o si deve rispondere in ogni caso? Rigo 8): Dichiarazione che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo”.

R. Il riferimento alla maggiore età è valido, ovviamente, solo per le persone fisiche. Ciò che rileva, ai fini della risposta, è la parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo.

Pertanto, occorre sempre formulare la risposta barrando la casella “sì” ogniqualvolta gli associati (anche diversi dalle persone fisiche) abbiano parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo.

 

D. Le quote associative possono essere differenziate sulla base della natura giuridica degli associati (ditte individuali, società di persone o di capitali), del settore di attività in cui operano, della dimensione aziendale o dell’età. In tali casi al rigo 9 va indicato “no”? Rigo 9): Dichiarazione “che le quote associative sono uguali e non differenziate”.

R. Va indicato “no” ogniqualvolta le quote non siano uguali, anche se la differenziazione derivi dalla natura degli associati o da altre loro caratteristiche.

 

D. Gli enti associativi che effettuano attività decommercializzate ai sensi dell’articolo 148, comma 3, del TUIR, al rigo 12 sono tenuti a barrare la casella “sì”? Rigo 12): Dichiarazione “che l’ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici”.

R. In tale rigo occorre barrare la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente svolga attività nei confronti degli associati dietro pagamento di corrispettivi specifici, a prescindere dal trattamento tributario riservato a tali attività.

 

D. Atteso che non tutte le associazioni prevedono il versamento della quota associativa ordinaria per tutti gli associati, come si deve rispondere in tale ipotesi al rigo 14? Rigo 14): Dichiarazione “che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria”.

R. Qualora soltanto alcuni degli associati versino le quote associative ordinarie, la casella da barrare sarà comunque “sì”.

Si precisa, inoltre, che qualora gli associati o una parte di essi, in aggiunta alle quote associative ordinarie, versino contributi straordinari o somme una tantum, occorrerà barrare la casella “no”.

 

D. L’attività svolta nei confronti dei non associati deve intendersi come attività a pagamento o no ? Rigo 15) Dichiarazione “che l’attività nei confronti dei non associati è svolta: abitualmente; occasionalmente; no”.

R. Il riferimento è a tutti i tipi di attività che l’ente associativo svolge all’esterno nei confronti dei non associati, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo in capo a questi ultimi.

 

D. Nell’ambito del personale dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato, devono essere compresi anche i “soggetti assimilati” ? Rigo 16): Dichiarazione “che l’ente si avvale di personale dipendente”

R. Nell’ambito del personale dipendente devono intendersi ricompresi anche i lavoratori percettori dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50 del TUIR.

 

D. Nel caso in cui l’ente associativo utilizzi, a ore o a giornate, locali a noleggio dietro pagamento di un corrispettivo (ad es.: locali attrezzati ad uso palestra, sale prove, sale arredate per convegni od altro), al rigo 18) occorre barare la casella “sì”? Rigo 18): Dichiarazione “che l’ente utilizza locali in locazione”.

R. Al rigo 18 va barrata la casella “sì” in tutti i casi in cui l’ente associativo utilizzi locali dietro pagamento di un corrispettivo, indipendentemente dallo specifico schema contrattuale utilizzato.

 

D. La dichiarazione di cui al rigo 22 si riferisce a operazioni effettuate nei confronti sia degli associati sia di terzi ? Rigo n. 22): Dichiarazione “che l’ente effettua vendite di beni o prestazioni di servizi (…)”.

R. La dichiarazione va resa con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti sia degli associati sia dei non associati.

 

D. Nell’ammontare delle entrate dell’ente devono essere indicati i ricavi risultanti dal bilancio d’esercizio, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari (ad es.: cessione di partecipazione in società)? Rigo n. 23): Dichiarazione “che l’ammontare delle entrate dell’ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro (…)”.

R. L’ammontare totale delle entrate dell’ente deve comprendere tutte le tipologie di proventi nonché tutti i ricavi, anche derivanti da attività decommercializzate, ivi compresi i proventi finanziari e straordinari.

 

D. Per l’individuazione del numero degli associati, considerato che il modello fa riferimento all’ultimo esercizio chiuso, mentre le istruzioni indicano, a tal fine, la data di presentazione del modello, a quale data occorre far riferimento? Rigo 24): Dichiarazione “che il numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso è pari a (…)”.

R. Occorre seguire le indicazioni contenute nel modello. Va indicato, quindi, il numero di associati relativo all’ultimo esercizio chiuso.

 

 

D. Nel caso in cui l’ente associativo operi in un settore che non coincida con i tredici settori elencati nelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato ? Rigo 25): Dichiarazione “che l’ente opera prevalentemente nel seguente settore (…)”.

R. Riguardo al rigo 25), occorre indicare un solo settore. Qualora l’ente operi in un settore non esattamente riconducibile ad uno di quelli elencati nelle istruzioni, va indicato quello assimilabile al proprio settore di attività.

 

D. Al rigo 26) occorre indicare, eventualmente, la sola attività commerciale svolta ovvero anche l’attività istituzionale? Nel caso in cui l’ente associativo svolga un’attività che non coincida con le ventisei attività elencate nelle istruzioni al modello, quale codice deve essere indicato? Qualora l’ente non svolga alcuna attività commerciale, è tenuto alla compilazione di tale rigo ? Rigo 26): Dichiarazione “che l’ente svolge le seguenti specifiche attività (…)”.

R. La compilazione del rigo va effettuata indicando tutte le attività svolte dall’ente associativo (attività istituzionali, attività decommercializzate e attività commerciali). Come già specificato nelle istruzioni, qualora l’ente associativo non svolga alcuna delle attività elencate, può non essere barrata alcuna casella.

 

D. Fra le erogazioni liberali rientrano anche i contributi non aventi natura di corrispettivi? Rigo n. 30): Dichiarazione che “le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro”.

R. Si considerano erogazioni liberali tutte le somme elargite da privati per spirito di liberalità senza alcun rapporto sinallagmatico diretto o indiretto fra donante e donatario.

 

D. Fra i contributi pubblici devono ricomprendersi anche quelli aventi la natura di corrispettivi? Rigo n. 31): Dichiarazione “che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro…”.

R. Nell’ammontare dei contributi pubblici vanno ricompresi tutti i contributi che l’ente associativo riceve da pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli aventi natura di corrispettivi.

 

D. Al rigo 32 devono essere indicati gli avanzi di gestione con riferimento all’ultimo esercizio chiuso ovvero la sommatoria degli avanzi accumulati fino all’ultimo esercizio, risultanti dal patrimonio netto dell’ente? Rigo 32) Dichiarazione “che esistono avanzi di gestione”.

R. Occorre barrare la casella “sì” qualora, con riferimento all’ultimo esercizio chiuso, esistono avanzi di gestione anche derivanti da esercizi precedenti.

 

D. La quantificazione dei giorni delle manifestazioni di cui al rigo 33 deve effettuarsi con riferimento a quella con maggiore durata, o in base alla somma dei giorni di tutte le manifestazioni svolte? Rigo 33): Dichiarazione “che l’ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi – numero (…) – giorni (…)”

R. Occorre indicare il numero di giorni della manifestazione che è durata più a lungo.

 

D. Ai fini della compilazione del rigo 35, quali sono gli estremi di registrazione dell’atto costitutivo e/o dello statuto che devono essere indicati? Occorre fare riferimento all’ultimo statuto registrato che contiene i requisiti di cui agli articoli 148 del TUIR e 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero al primo statuto registrato che ha recepito i requisiti previsti da dette disposizioni, indicando le modifiche intervenute successivamente ed entro la data di presentazione del modello? Rigo 35): Dichiarazione “che l’atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell’applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6, e 7 dell’art. 148 del TUIR e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell’art. 4 del DPR n. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di: atto pubblico (…); scrittura privata autenticata (…); scrittura privata registrata (…); registrato presso l’ufficio di (…); e che sono state apportate modifiche (eventuali) all’atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti (…)”

R. Occorre fare riferimento al primo atto costitutivo e/o statuto registrato che ha recepito le clausole previste dall’articolo 148, comma 8, del TUIR e dall’articolo 4, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, indicando le eventuali successive modifiche intervenute entro la data di presentazione del modello.

 

D. Al rigo 37 la casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991 o anche da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 145 del TUIR? Rigo

37): Dichiarazione di aver optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991

R. La casella “sì” deve essere barrata solo dagli enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991.

 

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Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente circolare vengano applicati con uniformità e forniranno la massima assistenza e il necessario supporto, a beneficio in modo particolare delle associazioni di più ridotte dimensioni, attraverso la rete degli Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale, nel caso in cui gli enti associativi dovessero incontrare difficoltà nella compilazione e nella trasmissione del modello EAS.

Le Direzioni Regionali attiveranno, altresì, opportuni momenti di confronto con i rappresentanti del Forum del terzo settore per il più efficace coordinamento delle attività di assistenza.