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Roma, 11 novembre 2009
Circolare n. 185/2009
Oggetto: Tributi – Iva intracomunitaria – Elenchi Intrastat – Nuove norme dall’1 gennaio 2010 – Direttive UE
n.8/2008 e n.117/2008.
Le
due direttive comunitarie indicate in oggetto introducono a decorrere dall’1 gennaio
2010 nuove norme riguardanti le prestazioni di servizi in ambito intracomunitario.
In particolare la
direttiva UE n.8/2008 introduce la regola generale secondo la quale le
prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti Iva devono essere
assoggettate all’imposta nel Paese del committente, mentre quelle effettuate
nei confronti di soggetti privati devono essere assoggettate all’imposta nel
Paese del prestatore del servizio.
La direttiva
n.117/2008 inoltre estende l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi
degli scambi intracomunitari (elenchi intrastat) alle
imprese che prestano servizi in ambito comunitario (finora, com’è noto, gli
elenchi intrastat riguardavano solo gli acquisti e le
cessioni di beni intracomunitari).
Le
due direttive non sono direttamente applicabili, ma dovranno essere recepite
nel nostro ordinamento con un apposito decreto legislativo ancora in via di
emanazione.
Per quanto riguarda
le operazioni di trasporto intracomunitario e le operazioni accessorie (carico,
scarico, movimentazione e affini), le nuove disposizioni sulla territorialità
dell’Iva potrebbero avere riflessi negativi in materia di plafond. Quelle prestazioni
infatti - anche se continueranno come già avviene oggi ad essere assoggettate
all’imposta nel Paese del committente identificato ai fini Iva – dovrebbero trasformarsi
da “operazioni non imponibili” (ai
sensi dell’articolo 40 del D.L. n.331/93 convertito nella legge n.427/93), a “operazioni fuori campo Iva” e in quanto
tali non rilevare più ai fini del plafond riconosciuto agli esportatori abituali.
Le nuove
disposizioni inoltre comporteranno l’obbligo di presentazione degli elenchi intrastat per le imprese di trasporto, spedizione e
logistica che operano in ambito comunitario.
Si fa riserva di
tornare sull’argomento non appena sarà emanato il provvedimento di recepimento
delle due direttive in esame.
f.to Daniela
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Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.56/1994 e 111/93 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. Unione Europea n. L 044 del 20.02.2008
Direttiva 2008/8/CE del
Consiglio, del 12 febbraio 2008 , che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi
Direttiva
2008/8/CE del Consiglio
del 12
febbraio 2008
che
modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo
delle
prestazioni di servizi
IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce
vista
la proposta della Commissione,
visto
il parere del Parlamento europeo,
visto
il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando
quanto segue:
(1) La realizzazione del
mercato interno, la globalizzazione, la deregolamentazione e le innovazioni
tecnologiche hanno contribuito a trasformare profondamente il volume e la
struttura del commercio dei servizi. Un numero sempre più elevato di servizi
può essere prestato a distanza. Per far fronte a questa nuova situazione, si è intervenuti
soltanto in modo frammentario nel corso degli anni e attualmente numerosi
servizi specifici sono di fatto tassati in base al principio della destinazione.
(2) Per assicurare il
corretto funzionamento del mercato interno, occorre modificare, per quanto
riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto,
in base alla strategia della Commissione volta a modernizzare e a semplificare
il funzionamento del sistema comune di IVA.
(3) Per tutte le
prestazioni di servizi il luogo di imposizione dovrebbe essere di norma il
luogo in cui avviene il consumo effettivo. Se si modificasse in tal senso la
regola generale applicabile al luogo delle prestazioni di servizi, sarebbero
comunque necessarie alcune deroghe a detta regola generale, per ragioni sia
politiche sia amministrative.
(4) Per quanto riguarda i
servizi prestati a soggetti passivi, la regola generale relativa al luogo delle
prestazioni di servizi dovrebbe essere basata sul luogo in cui è stabilito il
destinatario e non su quello in cui è stabilito il prestatore. Ai fini della
determinazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi e
per alleggerire gli oneri sull’attività economica, i soggetti passivi cui sono
ascrivibili anche attività non imponibili dovrebbero essere considerati
soggetti passivi per tutti i servizi ad essi resi. Analogamente, le persone
giuridiche che non sono soggetti passivi e che sono identificate ai fini
dell’IVA dovrebbero essere considerate soggetti passivi. Queste normative, in
conformità delle normali regole, non si dovrebbero estendere alle prestazioni
di servizi ricevute da un soggetto passivo per il proprio uso personale o per
quello dei suoi dipendenti.
(5) Per quanto riguarda i
servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, la regola generale
dovrebbe rimanere quella secondo cui il luogo delle prestazioni di servizi è il
luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica.
(6) In talune circostanze,
le regole generali che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi rese
a soggetti passivi e a persone che non sono soggetti passivi non sono
applicabili e dovrebbero invece applicarsi deroghe specifiche. Tali deroghe
dovrebbero essere basate in gran parte sui criteri vigenti e riflettere il
principio dell’imposizione nel luogo di consumo, senza imporre oneri
amministrativi sproporzionati ad alcuni operatori.
(7) Qualora un soggetto
passivo usufruisca di servizi prestati da una persona non stabilita nello
stesso Stato membro, il meccanismo dell’inversione contabile dovrebbe essere
obbligatorio in determinati casi, vale a dire che il soggetto passivo dovrebbe
esso stesso valutare il corretto importo dell’IVA dovuta sul servizio acquistato.
(8) Per semplificare gli
obblighi delle imprese che operano in Stati membri in cui non sono stabilite,
dovrebbe essere istituito un regime che consenta loro di avere un unico punto
di contatto elettronico per gli adempimenti relativi all’iscrizione e alla
dichiarazione IVA. Finché tale regime non sarà istituito ci si dovrebbe
avvalere del regime introdotto per facilitare l’adempimento degli obblighi
fiscali da parte dei soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.
(9) Per favorire la
corretta applicazione della presente direttiva, ogni soggetto passivo
identificato ai fini dell’IVA dovrebbe depositare un elenco riepilogativo dei
soggetti passivi e delle persone giuridiche che non sono soggetti passivi
identificate ai fini dell’IVA a cui ha prestato servizi imponibili sottoposti
al meccanismo dell’inversione contabile.
(10) Alcuni cambiamenti
apportati al luogo delle prestazioni di servizi potrebbero avere un impatto
considerevole sul bilancio degli Stati membri. Per garantire una transizione
armoniosa, tali cambiamenti dovrebbero essere introdotti gradualmente.
(11) Conformemente al punto
34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [4], gli Stati
membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio
e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra
la direttiva e i provvedimenti di attuazione.
(12) La direttiva 2006/112/CE dovrebbe pertanto
essere modificata di conseguenza,
HA
ADOTTATO
Articolo 1
A decorrere dal 1o gennaio 2009 la
direttiva 2006/112/CE è così modificata:
1) all’articolo 56, il paragrafo 3 è sostituito
dal seguente:
"3.
Le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si
applicano fino al 31 dicembre 2009.";
2) all’articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito
dal seguente:
"2.
Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2009.";
3) all’articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito
dal seguente:
"2.
Fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri applicano l’articolo 58, lettera b),
ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all’articolo 56,
paragrafo 1, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite
o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto
passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività
economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono
resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia
domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.";
4) l’articolo 357 è sostituito dal seguente:
"Articolo
357
Le
disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2014."
Articolo 2
A decorrere dal 1o gennaio 2010 la
direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
1) al titolo V, il capo 3 è sostituito dal
seguente:
"CAPO
3
Luogo delle prestazioni di servizi
Sezione 1
Definizioni
Articolo
43
Ai fini
dell’applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi:
1) il
soggetto passivo che esercita parimenti attività o effettua operazioni non
considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi imponibili ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 1, è considerato soggetto passivo riguardo a tutte
le prestazioni che gli sono rese;
2) la
persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini
dell’IVA è considerata soggetto passivo.
Sezione 2
Disposizioni generali
Articolo
44
Il
luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in
quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività
economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione
del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha
fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di
tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza
di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è
il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo
destinatario dei servizi in questione.
Articolo
45
Il
luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi
è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività
economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione
del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la
sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali
servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di
tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il
luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore.
Sezione 3
Disposizioni speciali
Sottosezione 1
Prestazioni di servizi rese da un
intermediario
Articolo
46
Il
luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi
da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui è il luogo in cui
viene effettuata l’operazione principale in conformità della presente
direttiva.
Sottosezione 2
Prestazioni di servizi relativi a beni
immobili
Articolo
47
Il
luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le
prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel
settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza
o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di
utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a
coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni
fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è
situato il bene.
Sottosezione 3
Prestazioni di trasporto
Articolo
48
Il
luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il
trasporto in funzione delle distanze percorse.
Articolo
49
Il
luogo delle prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto
intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è quello
dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.
Articolo
50
Il
luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a persone
che non sono soggetti passivi è il luogo di partenza del trasporto.
Articolo
51
È
considerato "trasporto intracomunitario di beni" il trasporto di beni
il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di
due Stati membri diversi.
"Luogo
di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei
beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si
trovano i beni e "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei
beni si conclude effettivamente.
Articolo
52
Gli
Stati membri possono non assoggettare all’IVA la parte dei servizi di trasporto
intracomunitario di beni resi a persone che non sono soggetti passivi
corrispondente ai tragitti effettuati in o al di sopra di acque non facenti
parte del territorio della Comunità.
Sottosezione 4
Prestazioni di servizi culturali,
artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi
accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili
Articolo
53
Il
luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche,
sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed
esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali
attività, nonché i relativi servizi accessori, è il luogo in cui tali attività
si svolgono materialmente.
Articolo
54
Il
luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto
passivo è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite:
a) attività
accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini;
b) perizie e lavori relativi a
beni mobili materiali.
Sottosezione 5
Prestazione di servizi di ristorazione e
di catering
Articolo
55
Il
luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da
quelli materialmente effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno
nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità è
il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.
Sottosezione 6
Noleggio di mezzi di trasporto
Articolo
56
1. Il
luogo delle prestazioni di servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di
trasporto è il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a
disposizione del destinatario.
2. Ai
fini del paragrafo 1 per "noleggio a breve termine" si intende il
possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non
superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a
novanta giorni.
Sottosezione 7
Prestazioni di servizi di ristorazione e
di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno
Articolo
57
1. Il
luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering che sono
materialmente prestati a bordo di una nave, un aereo o un treno nel corso della
parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità è il
luogo di partenza del trasporto di passeggeri.
2. Ai
fini del paragrafo 1 si considera "parte di un trasporto di passeggeri
effettuata all’interno della Comunità" la parte di trasporto effettuata
senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo
del trasporto di passeggeri.
"Luogo
di partenza di un trasporto di passeggeri" è il primo punto di imbarco di
passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della
Comunità.
"Luogo
di arrivo di un trasporto di passeggeri" è l’ultimo punto di sbarco
previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente
prima di uno scalo fuori della Comunità.
Per il
trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un
trasporto distinto.
Sottosezione 8
Prestazioni di servizi elettronici a
persone che non sono soggetti passivi
Articolo
58
Il
luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, in particolare
quelli di cui all’allegato II, resi a persone che non sono soggetti passivi
stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un
soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria
attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla
quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile
organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente è il luogo in cui la
persona non soggetto passivo è stabilita o domiciliata o abitualmente
residente.
Il solo
fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta
elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.
Sottosezione 9
Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori
della Comunità
Articolo
59
Il luogo delle prestazioni dei
seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita,
domiciliata o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in
cui detta persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente:
a) cessioni e concessioni di
diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di
commercio e altri diritti analoghi;
b) prestazioni pubblicitarie;
c) prestazioni fornite da
consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre
prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d’informazioni;
d) obblighi di astenersi interamente
o parzialmente dall’esercitare un’attività professionale o un diritto di cui al
presente articolo;
e) operazioni bancarie,
finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad
eccezione della locazione di casseforti;
f) messa a disposizione di
personale;
g) locazione di un bene mobile
materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto;
h) fornitura dell’accesso a
sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché del
servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e fornitura di altri
servizi direttamente collegati;
i) servizi di telecomunicazione;
j) servizi di teleradiodiffusione;
k) servizi prestati per via
elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II.
Il solo fatto che un prestatore
di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica
che il servizio reso sia un servizio prestato per via elettronica.
Sottosezione 10
Misure volte a prevenire i casi di doppia
imposizione o non imposizione
Articolo
59 bis
Al fine di prevenire casi di
doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli
Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo
delle prestazioni è stabilito agli articoli 44, 45, 56 e 59:
a) il luogo delle prestazioni di
un tale servizio o tutti tali servizi situato all’interno del loro territorio
come se fosse situato al di fuori della Comunità qualora l’effettiva utilizzazione
e l’effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori della Comunità;
b) il luogo delle prestazioni di
un tale servizio o tutti tali servizi situato al di fuori della Comunità come
se fosse situato all’interno del loro territorio qualora l’effettiva utilizzazione
e l’effettiva fruizione abbiano luogo all’interno del loro territorio.
Tuttavia,
la presente disposizione non si applica ai servizi prestati per via elettronica
se forniti a persone che non sono soggetti passivi non stabilite nella
Comunità.
Articolo
59 ter
Gli Stati membri applicano
l’articolo 59 bis, lettera b), ai servizi di telecomunicazione e ai servizi di teleradiodiffusione di cui all’articolo 59, primo comma,
lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o
domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo
che ivi abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di
una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o,
in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o
abitualmente residente fuori della Comunità.";
2) l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma,
è sostituito dal seguente:
"Le
aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via
elettronica.";
3) la frase introduttiva dell’articolo 170 è
sostituita dalla seguente:
"Il soggetto passivo che,
ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 86/560/CEE(*), dell’articolo 2, punto
1, e dell’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE(**) e dell’articolo 171 della
presente direttiva, non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti
di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al
rimborso di tale imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati
ai fini delle operazioni seguenti:
_________
(*) Tredicesima direttiva
86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre
(**) Direttiva 2008/9/CE del
Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il
rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva
2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso,
ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).";
4) l’articolo 171 è così modificato:
a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il rimborso dell’IVA
a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui
effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta
ma che sono stabiliti in un altro Stato membro è effettuato secondo le modalità
d’applicazione previste dalla direttiva 2008/9/CE.";
b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. La direttiva
86/560/CEE non si applica:
a) agli importi dell’IVA che,
conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati
indebitamente fatturati;
b) agli importi dell’IVA
fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi
dell’articolo 138 o dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b).";
5) è inserito il seguente articolo 171 bis:
"Articolo
171 bis
Invece di concedere un
rimborso IVA conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE per le cessioni
di beni o prestazioni di servizi a un soggetto passivo per le quali il soggetto
passivo è debitore dell’imposta ai sensi degli articoli da
A tal fine gli Stati membri
possono escludere il soggetto passivo che deve assolvere l’imposta dalla
procedura di rimborso conformemente alle direttive 86/560/CEE o
2008/9/CE.";
6) al titolo XI, capo 1, sezione 1, è aggiunto
il seguente articolo 192 bis:
"Articolo
192 bis
Ai fini della presente
sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel
territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera
soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora
siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) egli effettua in tale paese
una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;
b) la cessione di beni o
prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del
cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.";
7) l’articolo 196 è sostituito dal seguente:
"Articolo
196
L’IVA è dovuta dai soggetti
passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate
ai fini dell’IVA a cui è reso un servizio ai sensi dell’articolo 44, se il
servizio è reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale
Stato membro.";
8) all’articolo 214 sono aggiunte le seguenti
lettere:
"d) ogni soggetto passivo che riceve, nel loro
rispettivo territorio, prestazioni per le quali è debitore dell’IVA a norma
dell’articolo 196;
e) ogni soggetto passivo, stabilito nel loro
rispettivo territorio, che effettua nel territorio di un altro Stato membro
prestazioni di servizi per i quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a
norma dell’articolo 196.";
9) l’articolo 262 è sostituito dal seguente:
"Articolo
262
Il soggetto passivo
identificato ai fini dell’IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i
seguenti elementi:
a) gli acquirenti identificati ai
fini dell’IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all’articolo 138,
paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c);
b) le persone identificate ai
fini dell’IVA cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli
acquisti intracomunitari di cui all’articolo 42;
c) i soggetti passivi e le
persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA
cui ha prestato servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro
in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è
debitore dell’imposta conformemente all’articolo 196.";
10) all’articolo 264, il paragrafo 1 è così modificato:
a) le lettere a) e b) sono
sostituite dalle seguenti:
"a) il numero di identificazione IVA del soggetto
passivo nello Stato membro in cui deve essere depositato l’elenco riepilogativo
e con il quale ha effettuato cessioni di beni alle condizioni previste
all’articolo 138, paragrafo 1, o prestazioni di servizi imponibili alle
condizioni previste all’articolo 44;
b) il numero di identificazione IVA di ogni
acquirente di beni o destinatario di servizi in uno Stato membro diverso da
quello in cui deve essere depositato l’elenco riepilogativo e con il quale gli
sono stati ceduti i beni o prestati i servizi;"
b) la lettera d) è sostituita
dalla seguente:
"d) per ogni singolo acquirente di beni o
destinatario di servizi, il valore totale delle cessioni di beni o il valore
totale delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo.";
11) l’articolo 358 è così modificato:
a) il punto 2) è sostituito dal
seguente:
"2) "servizi
elettronici" e "servizi prestati per via elettronica", i servizi
di cui all’articolo 59, primo comma, lettera k);"
b) il punto 4) è sostituito dal
seguente:
"4) "Stato membro di
consumo", lo Stato membro in cui si considera che la prestazione di
servizi elettronici abbia luogo conformemente all’articolo 58;"
12) Nell’allegato II, il titolo è sostituito dal seguente:
"ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 58 E ALL’ARTICOLO 59, PRIMO COMMA,
LETTERA K)".
Articolo 3
A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli
articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE sono sostituiti dai seguenti:
"Articolo 53
Il luogo delle prestazioni di
servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive,
scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e
servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo è il
luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.
Articolo
54
1. Il luogo delle prestazioni
di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i
servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi
accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui
tali attività si svolgono effettivamente.
2. Il luogo delle prestazioni
dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui
le prestazioni sono materialmente eseguite:
a) attività accessorie ai
trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini;
b) perizie e lavori relativi a beni mobili
materiali."
Articolo 4
A decorrere dal 1o gennaio 2013,
l’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal
seguente:
"2. Il luogo delle
prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto
a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario è
stabilito oppure ha il domicilio o la residenza abituale.
Tuttavia, il luogo delle
prestazioni di servizi di noleggio di un’imbarcazione da diporto a una persona
che non è soggetto passivo, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, è
il luogo in cui l’imbarcazione da diporto è effettivamente messa a disposizione
del destinatario, qualora tale servizio sia effettivamente reso dal prestatore
a partire dalla sede della sua attività economica o di una stabile
organizzazione situata in detto luogo.
3. Ai fini dei paragrafi 1 e
2, per "noleggio a breve termine" si intende il possesso o l’uso
ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta
giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni."
Articolo 5
A decorrere dal 1o gennaio 2015 la
direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
1) al titolo V, capo 3, sezione 3, la
sottosezione 8 è sostituita dalla seguente:
"Sottosezione 8
Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non
sono soggetti passivi
Articolo
58
Il luogo delle prestazioni dei
seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la
persona è stabilita oppure ha il domicilio o la residenza abituale:
a) servizi di telecomunicazione;
b) servizi di teleradiodiffusione;
c) servizi forniti per via
elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II.
Il solo
fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta
elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio
elettronico.";
2) all’articolo 59, le lettere
i), j) e k) del primo comma e il secondo comma sono soppressi;
3) l’articolo 59 bis è sostituito dal seguente:
"Articolo
59 bis
Al fine di prevenire casi di
doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli
Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo
delle prestazioni è stabilito agli articoli 44, 45, 56, 58 e 59:
a) il luogo
delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi situato
all’interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori della
Comunità qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi
abbiano luogo al di fuori della Comunità;
b) il luogo delle prestazioni di un tale
servizio o di tutti tali servizi situato al di fuori della Comunità come se
fosse situato all’interno del loro territorio qualora l’effettiva utilizzazione
e l’effettiva fruizione abbiano luogo all’interno del loro territorio.";
4) l’articolo 59 ter è
abrogato;
5) all’articolo 204, paragrafo 1, il terzo comma
è sostituito dal seguente:
"Tuttavia, gli Stati membri
non possono applicare l’opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo non
stabilito nella Comunità quale definito all’articolo 358 bis, punto 1), che ha
optato per il regime speciale dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici.";
6) al titolo XII, il capo 6 è così intitolato:
"Regimi speciali per i
soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a soggetti che non sono
soggetti passivi.";
7) l’articolo 357 è abrogato;
8) l’articolo 358 è sostituito dal seguente:
"Articolo
358
Ai fini
del presente capo e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende
per:
1) "servizi di telecomunicazione" e
"servizi di teleradiodiffusione" i servizi
di cui all’articolo 58, primo comma, lettere a) e b);
2) "servizi elettronici" e
"servizi forniti per via elettronica" i servizi di cui all’articolo
58, primo comma, lettera c);
3) "Stato membro di consumo" lo Stato
membro in cui si considera che siano forniti i servizi di telecomunicazione, di
teleradiodiffusione o elettronici conformemente
all’articolo 58;
4) "dichiarazione IVA" la
dichiarazione contenente le informazioni necessarie per stabilire l’ammontare
dell’imposta esigibile nei singoli Stati membri.";
9) La sezione 2 del titolo XII, capo 6, è
intitolata come segue:
"Regime speciale per i
servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione
o elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.";
10) al titolo XII, capo 6, sezione 2, è aggiunto il
seguente articolo:
"Articolo
358 bis
Ai fini della presente sezione
e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per:
1) "soggetto passivo non stabilito nella
Comunità" un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria
attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio
della Comunità né è tenuto altrimenti ad identificarsi ai fini dell’IVA;
2) "Stato membro di identificazione"
lo Stato membro che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità sceglie di
contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto
passivo all’interno del territorio della Comunità ai sensi delle disposizioni
della presente sezione.";
11) gli articoli da
"Articolo
359
Gli Stati membri autorizzano
un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o
elettronici a un soggetto che non sia soggetto passivo e sia stabilito o
domiciliato o abitualmente residente in uno Stato membro ad avvalersi del
presente regime speciale. La presente disposizione si applica a tutti i suddetti
servizi prestati nella Comunità.
Articolo
360
Il soggetto passivo non
stabilito nella Comunità dichiara allo Stato membro di identificazione l’inizio
o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali
cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per
l’applicazione del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata
elettronicamente.
Articolo
361
1. Le informazioni che il
soggetto passivo non stabilito nella Comunità deve fornire allo Stato membro di
identificazione quando inizia un’attività soggetta ad imposizione contengono i
seguenti elementi di identificazione:
a) nome/denominazione;
b) indirizzo postale;
c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
d) numero di codice fiscale nazionale, se esiste;
e) una dichiarazione indicante che il soggetto
non è identificato ai fini dell’IVA nella Comunità.
2. Il soggetto passivo non
stabilito nella Comunità notifica allo Stato membro d’identificazione tutte le
modifiche concernenti le informazioni presentate.
Articolo
362
Lo Stato membro
d’identificazione attribuisce al soggetto passivo non stabilito nella Comunità
un numero d’identificazione IVA individuale e comunica per via elettronica
all’interessato il numero d’identificazione attribuitogli. Sulla base delle
informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo
possono usare i propri sistemi d’identificazione.
Articolo
363
Lo Stato membro
d’identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito nella Comunità dal
registro d’identificazione nei casi seguenti:
a) se il soggetto passivo gli comunica che non
fornisce più servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione
o elettronici;
b) se è in altro modo possibile presumere che le
sue attività soggette a imposizione siano cessate;
c) se non soddisfa più i requisiti necessari per
avvalersi del regime speciale;
d) se persiste a non osservare le norme relative
al presente regime speciale.
Articolo
364
Il soggetto passivo non
stabilito nella Comunità presenta, per via elettronica, allo Stato membro di
identificazione, una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente
dal fatto che siano stati forniti o meno servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici. La dichiarazione IVA è
presentata entro venti giorni dalla scadenza del periodo d’imposta a cui essa
si riferisce.
Articolo
365
La dichiarazione IVA contiene
il numero d’identificazione e, per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è
dovuta, il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o
elettronici effettuate nel corso del periodo di riferimento nonché l’importo
totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare
nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l’importo totale
dell’IVA.";
12) all’articolo 366, il paragrafo 1 è sostituito
dal seguente:
"1.
La dichiarazione IVA è effettuata in euro.
Gli Stati membri che non hanno
adottato l’euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle
loro valute nazionali. Se per la prestazione di servizi sono state utilizzate
altre valute, il soggetto passivo non stabilito nella Comunità applica, per redigere
la dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo
d’imposta.";
13) gli articoli 367 e 368 sono sostituiti dai
seguenti:
"Articolo 367
Il soggetto passivo non
stabilito nella Comunità paga l’IVA, facendo riferimento alla relativa
dichiarazione, al momento della presentazione della dichiarazione e comunque,
al più tardi, allo scadere del termine previsto per la presentazione della
dichiarazione.
Il
pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo
Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro
possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso
nella propria valuta.
Articolo 368
Il soggetto passivo non
stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale non può
effettuare detrazioni ai sensi dell’articolo 168 della presente direttiva. Nonostante
l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/560/CEE, a tale soggetto passivo
viene concesso un rimborso ai sensi di detta direttiva. Ai rimborsi riguardanti
i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione
o elettronici contemplati dal presente regime speciale non si applicano
l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva
86/560/CEE.";
14) all’articolo 369, il paragrafo 1 è sostituito
dal seguente:
"1. Il soggetto passivo
non stabilito nella Comunità tiene una documentazione delle operazioni
effettuate nell’ambito del presente regime speciale. Tale documentazione deve
essere sufficientemente dettagliata per consentire all’amministrazione fiscale
dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione
IVA.";
15) al titolo XII, capo 6, è aggiunta la seguente
sezione:
"Sezione 3
Regime speciale per i servizi di telecomunicazione,
di teleradiodiffusione o elettronici prestati da
soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo
Articolo
369 bis
Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre
disposizioni comunitarie, si intende per:
1) "soggetto passivo non stabilito nello
Stato membro di consumo" un soggetto passivo che ha fissato la sede della
propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione nel
territorio della Comunità ma non ha fissato la sede della propria attività economica
né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro di
consumo;
2) "Stato membro di identificazione"
lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della
propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività
economica nella Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.
Qualora il soggetto passivo non abbia
fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga
ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è
lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica
che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è
vincolato a tale decisione per l’anno civile interessato e i due anni civili
successivi.
Articolo 369 ter
Gli Stati membri autorizzano un soggetto
passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o
elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o
domiciliata o abitualmente residente in tale Stato membro ad utilizzare il
presente regime speciale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette
prestazioni di servizi all’interno della Comunità.
Articolo 369 quater
Il soggetto passivo non stabilito nello
Stato membro di consumo dichiara allo Stato membro di identificazione l’inizio
e la cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel
presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non
soddisfi più le condizioni per avvalersi del presente regime speciale. Tale
dichiarazione è effettuata elettronicamente.
Articolo 369 quinquies
Un soggetto passivo che si avvalga del
presente regime speciale è identificato ai fini dell’IVA per le operazioni
imponibili che rientrano in detto regime esclusivamente nello Stato membro di
identificazione. Al riguardo lo Stato membro utilizza il numero individuale
d’identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli
obblighi che gli derivano dal sistema interno.
Sulla base delle informazioni utilizzate
per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono ricorrere ai
propri sistemi di identificazione.
Articolo 369 sexies
Lo Stato membro di identificazione esclude
il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo dal presente
regime speciale nei casi seguenti:
a) se notifica di non fornire più servizi di
telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;
b) se si può altrimenti presupporre che le sue
attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale
siano cessate;
c) se non soddisfa più i requisiti necessari per
avvalersi del regime speciale;
d) se persiste a non osservare le norme relative
al regime speciale.
Articolo 369 septies
Il soggetto passivo non stabilito nello
Stato membro di consumo presenta per via elettronica allo Stato membro di
identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente
dal fatto che sia stato fornito o meno un servizio di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronico. La dichiarazione IVA è
presentata entro venti giorni dal termine del periodo di riferimento a cui la
dichiarazione si riferisce.
Articolo 369 octies
La dichiarazione IVA contiene il numero di
identificazione di cui all’articolo 369 quinquies e,
per ogni Stato membro di consumo in cui è dovuta l’IVA, l’importo totale, meno
l’IVA, delle forniture di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione
ed elettronici per il periodo di riferimento e l’importo totale dell’IVA
corrispondente suddiviso per aliquote. Devono essere altresì indicati le
aliquote IVA applicabili e l’importo totale dell’IVA dovuta.
Qualora il soggetto
passivo disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata
nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono
prestati, la dichiarazione IVA indica, oltre alle informazioni di cui al primo
comma, l’importo totale dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici che rientrano nel
presente regime speciale, in relazione a ciascuno Stato membro in cui disponga
di un’organizzazione, unitamente al numero individuale d’identificazione IVA o
al numero di registrazione fiscale della stessa, suddiviso per Stato membro di
consumo.
Articolo 369 nonies
1. La dichiarazione IVA è effettuata in
euro.
Gli Stati membri che non hanno adottato
l’euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro
valute nazionali. Se le forniture sono state effettuate in altre valute, il
soggetto passivo non residente nello Stato membro di consumo utilizza, ai fini
della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui
si riferisce la dichiarazione.
2. Il cambio è effettuato in base ai tassi
di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora
non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno
successivo di pubblicazione.
Articolo 369 decies
Il soggetto passivo non stabilito nello
Stato membro di consumo paga l’IVA, facendo riferimento alla pertinente
dichiarazione IVA, al momento della presentazione della dichiarazione e
comunque, al più tardi, alla scadenza del termine entro il quale deve essere
presentata la dichiarazione.
Il pagamento è effettuato su un conto
bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli
Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia
effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.
Articolo 369 undecies
Il soggetto passivo
non stabilito nello Stato membro di consumo che si avvale del presente regime
speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a
imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni IVA a
norma dell’articolo 168 della presente direttiva. Nonostante l’articolo 2,
punto 1, e l’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui
trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva.
Il soggetto passivo non stabilito nello
Stato membro di consumo che si avvale del presente regime speciale, se esercita
nello Stato membro di consumo anche attività che non rientrano nel presente
regime speciale per le quali è tenuto a identificarsi ai fini dell’IVA,
effettua le detrazioni IVA in relazione alle sue attività soggette a
imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della
dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell’articolo 250.
Articolo 369 duodecies
1. Il soggetto passivo non stabilito nello
Stato membro di consumo conserva una documentazione delle operazioni effettuate
nel quadro del presente regime speciale. Essa deve essere sufficientemente
dettagliata per consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di
consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.
2. La documentazione di cui al paragrafo 1
deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di
consumo e allo Stato membro di identificazione.
Detta documentazione deve essere
conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in
cui l’operazione è stata effettuata.";
16) il titolo dell’allegato II è sostituito dal
seguente:
"ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PRIMO COMMA, LETTERA C)".
Articolo 6
Entro il 31 dicembre
2014
Articolo 7
1. Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi agli articoli da
Essi ne informano immediatamente
2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 8
La presente direttiva entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008.
Per il
Consiglio
Il
presidente
A. Bajuk
G.U. Unione Europea
n. L 014 del 20.01.2009
Direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre
2008 , recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle
operazioni intracomunitarie
Direttiva 2008/117/CE del Consiglio
del 16 dicembre 2008
recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la
frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) Le frodi
relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA) si ripercuotono in maniera
significativa sulle entrate fiscali degli Stati membri e perturbano l’attività
economica del mercato interno creando flussi di beni non giustificati ed
immettendo nel mercato beni a prezzi anormalmente bassi.
(2) Le carenze
del regime intracomunitario dell’IVA, in particolare quelle del sistema di
scambio delle informazioni sulle cessioni di beni all’interno della Comunità,
introdotto dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, sono una delle cause
delle frodi. In special modo, il tempo che intercorre
tra un’operazione e lo scambio delle relative informazioni nell’ambito del
sistema di scambio di informazioni sull’IVA ostacola l’uso efficace delle informazioni
stesse ai fini della lotta contro la frode.
(3) Per
contrastare con efficacia tali frodi, è necessario che l’amministrazione dello
Stato membro nel quale l’IVA è esigibile disponga, entro un termine non
superiore a un mese, delle informazioni sulle cessioni intracomunitarie di
beni.
(4) Affinché la
verifica incrociata delle informazioni sia utile ai fini della lotta contro la
frode, è opportuno far sì che sia il fornitore, sia l’acquirente o il
destinatario dichiarino le operazioni intracomunitarie per lo stesso periodo d’imposta.
(5) Tenuto conto
dell’evoluzione dell’ambiente e degli strumenti di lavoro degli operatori, è
opportuno accertarsi che tali dichiarazioni, per ridurre al minimo i loro oneri
amministrativi, possano essere rese mediante procedure elettroniche semplici.
(6) Per
mantenere l’equilibrio tra gli obiettivi della Comunità in materia di lotta
contro la frode fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi degli
operatori economici, occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di
autorizzare gli operatori a presentare a cadenza trimestrale gli elenchi
riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni, laddove il
relativo importo non sia significativo. Gli Stati membri che desiderano organizzare
un’entrata in applicazione graduale di tale possibilità dovrebbero potere, a
titolo transitorio, fissare il suddetto importo ad un livello più elevato.
Inoltre, è opportuno prevedere la possibilità, per gli Stati membri, di
autorizzare gli operatori a presentare a cadenza trimestrale le informazioni
relative alle prestazioni intracomunitarie di servizi.
(7)
(8) Poiché gli
obiettivi dell’azione prevista per combattere la frode relativa all’IVA non
possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, la cui
azione in materia dipende dalle informazioni raccolte dagli altri Stati membri,
e possono dunque, a motivo dell’impegno necessario da parte di tutti gli Stati
membri, essere realizzati meglio a livello comunitario,
(9) È opportuno
pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE.
(10) Conformemente
al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli
Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse
proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la
concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,
HA ADOTTATO
Articolo 1
La
direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:
1) l’articolo 64, paragrafo 2 è sostituito
dal seguente:
"2.
Le prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei
servizi a norma dell’articolo 196, che sono effettuate in modo continuativo
nell’arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di
acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla
scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione
dei servizi.
Gli Stati
membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo
comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo
continuativo nell’arco di un periodo di tempo si considerano effettuate almeno
alla scadenza di un termine di un anno.";
2) all’articolo 66 è aggiunto il seguente
comma:
"La
deroga di cui al primo comma non è tuttavia applicabile alle prestazioni di
servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma
dell’articolo 196.";
3) l’articolo 263 è sostituito dal seguente:
"Articolo 263
1. Un
elenco riepilogativo è compilato per ogni mese di calendario entro un termine
non superiore a un mese e secondo modalità che sono fissate dagli Stati membri.
1 bis.
Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi, alle condizioni
e nei limiti che essi possono stabilire, a presentare l’elenco riepilogativo
per ogni trimestre civile entro un termine non superiore a un mese a decorrere
dalla fine del trimestre qualora l’importo totale trimestrale, al netto
dell’IVA, delle cessioni di beni di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera
d), e all’articolo 265, paragrafo 1, lettera c), non superi né per il trimestre
in questione né per alcuno dei quattro trimestri precedenti la somma di 50000
EUR o il suo controvalore in moneta nazionale.
La
facoltà di cui al primo comma cessa di essere applicabile alla fine del mese
durante il quale l’importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni di
cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 265, paragrafo 1,
lettera c), supera, per il trimestre in corso, la somma di 50000 EUR o il suo
controvalore in valuta nazionale. In tal caso si stabilisce un elenco
riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall’inizio del trimestre, entro
un termine non superiore a un mese.
1 ter. Fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono
fissare l’importo di cui al paragrafo 1 bis a 100000 EUR o al suo controvalore
in valuta nazionale.
1 quater. Gli Stati membri possono autorizzare, alle
condizioni e nei limiti che possono stabilire, i soggetti passivi in ordine
alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), a
presentare l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine
non superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre.
Gli Stati
membri possono in particolare richiedere ai soggetti passivi che effettuano cessioni
di beni e prestazioni di servizi di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera
d), di presentare l’elenco riepilogativo entro il termine risultante
dall’applicazione dei paragrafi da
2. Gli
Stati membri autorizzano e possono esigere che l’elenco riepilogativo di cui al
paragrafo 1 sia, alle condizioni da essi definite, presentato mediante
trasmissione elettronica di file.";
4) l’articolo 264, paragrafo 2 è sostituito
dal seguente:
"2.
L’importo di cui al paragrafo 1, lettera d), è dichiarato per il periodo di
presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da
L’importo
di cui al paragrafo 1, lettera f), è dichiarato per il periodo di presentazione
stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da
5) l’articolo 265, paragrafo 2 è sostituito
dal seguente:
"2.
L’importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è dichiarato per il periodo di
presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da
Articolo 2
Sulla
scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri
Articolo 3
1. Gli
Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto
dal 1o gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo
di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la
presente direttiva.
Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise
dagli Stati membri.
2. Gli
Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali
di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 4
La
presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Bruxelles, addì 16 dicembre 2008.
Per il Consiglio
La presidente
R. Bachelot-Narquin