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Roma, 29 dicembre 2009
Circolare n.232/2009
Oggetto: Dogane – Esportazioni –
Appuramento amministrativo – Nota Agenzia delle Dogane prot.
n.169792/RU del 23.12.2009.
Con la nota indicata
in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni ai propri uffici per
procedere alla chiusura amministrativa delle dichiarazioni doganali di esportazione
del periodo 1.7.2007 – 30.6.2009 per le quali non sono mai arrivati i messaggi
di appuramento da parte delle dogane di confine.
In particolare gli uffici
doganali nazionali ove sono state presentate le dichiarazioni di esportazione dovranno
chiedere agli operatori interessati prove alternative comprovanti l’uscita
delle merci dal territorio dell’Unione Europea.
Tali prove
consistono in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall’esportatore
contenente i dati sulla merce e sulla sua esportazione; alla dichiarazione deve
essere allegata la copia del documento di trasporto o della bolla di consegna
debitamente sottoscritte, nonché le copie dei documenti bancari di pagamento
delle merci esportate, ovvero delle fatture di vendita menzionate nella dichiarazione
doganale.
Le prove dovranno
essere fornite nel termine di 30 giorni (prorogabile al massimo fino a 60
giorni). In mancanza dei suddetti documenti alternativi gli uffici doganali
presumeranno che la merce non sia uscita dal territorio dell’Unione Europea e annulleranno
la dichiarazione di esportazione con tutte le conseguenze del caso (es. applicazione
dell’Iva sulla fattura vendita).
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 55/2009 |
Responsabile di
Area |
Allegato uno |
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D/d |
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Protocollo: n.169792/RU
Roma, 23 DIC.
2009
Rif.:
Allegati:
Indirizzi omessi
OGGETTO: Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES (Automated Export System). Fase 1 del Sistema di Controllo
all’Esportazione ECS (Export Control System).
Disposizioni
sulla chiusura dei movimenti scaduti e ancora inappurati.
Attivazione
della chiusura amministrativa da parte degli uffici di esportazione.
1. PREMESSA
Con la nota prot.
67980 del 2009, indirizzata alle sole Direzioni Regionali ed Uffici delle
Dogane era stato dato avvio alla procedura di chiusura dei movimenti aperti
dell’ECS Fase1 che ha inizialmente interessato i soli uffici di uscita. Di tale
avvio erano stati informati gli operatori economici tramite comunicato stampa
del 20 maggio 2009.
In tale contesto, era stato altresì comunicato
che si sarebbe successivamente proceduto all’avvio della seconda fase del
medesimo procedimento che prevede la chiusura amministrativa da parte degli
uffici di esportazione per quegli MRN che gli uffici di uscita interessati
nella prima fase non hanno potuto chiudere per mancanza delle necessarie informazioni.
Tutto ciò premesso, si dettano gli adempimenti
degli uffici di esportazione per l’attivazione della chiusura amministrativa
degli MRN scaduti o dell’eventuale procedura di cancellazione della
dichiarazione doganale, relativamente ai movimenti scaduti dell’ECS Fase1, cioè
quelli iniziati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2009.
Per le operazioni iniziate a partire dal 1°
luglio 2009 e quindi rientranti nell’ECS Fase2 e che risultano a tutt’oggi già
scadute (90 giorni dallo svincolo della merce), deve essere attivata la
procedura di “follow-up” di cui al punto 6 della nota 88970 del 30.6.2009 e
della nota prot. 166840 del 16 dicembre 2009.
2. ADEMPIMENTI DEGLI
UFFICI DI ESPORTAZIONE
Gli Uffici di esportazione hanno a
disposizione nell’applicazione AES, nel menu “operazioni di servizio”, la
funzionalità “lista MRN in scadenza/scaduti” che consente di ottenere le liste,
suddivise per anno (dal 2007, data di inizio dell’ECS Fase1) , dei “movimenti
scaduti” di propria competenza.
E’ evidente che in caso di assenza di
“movimenti scaduti” in un determinato anno la suddetta funzionalità non
produrrà la relativa lista.
E’
quindi opportuno evidenziare che diversamente da quanto espresso ai punti
2.1.1. e 2.2.2. della citata nota prot. 67980 del
2009, le liste degli MRN scaduti non saranno inviate da questa Direzione
Centrale ma sono già presenti nell’applicazione AES.
In ciascuna lista per ogni MRN scaduto sono
indicate anche le informazioni relative alla casella 2 (esportatore) e alla
casella 14 (dichiarante) del DAU.
Tali informazioni consentono all’ufficio di
esportazione di contattare l’esportatore e il dichiarante e richiedere
le prove alternative indicate al punto 2.1.1.1. della citata nota prot. 67980 del 14.5.2009, nonché nel comunicato stampa del
14 maggio 2009.
Si rammenta che tali documenti sono:
a) dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dall’interessato
(esportatore/rappresentante legale della società esportatrice) ove si dichiari:
i) la
regolare uscita della merce di cui all’MRN……, dal territorio comunitario;
ii) che la merce
uscita dal territorio comunitario corrisponde s quella dichiarata nella
dichiarazione doganale di cui all’MRN…;
iii) la data dell’uscita
(certa o presunta);
iv) qualora nota la
dogana di effettiva uscita;
v) la conformità agli originali delle copie
fotostatiche dei documenti di cui alle successive lettere b) e c),
eventualmente d) oppure, se del caso, e) prodotti in allegato.
Tale dichiarazione deve essere firmata in
presenza del funzionario doganale o, in alternativa, qualora presentata già
firmata, corredata da copia del documento di identità del firmatario.
Gli Uffici doganali procederanno ad effettuare
idonei controlli ai sensi dell’art. 71 del citato DPR 445/2000.
Alla dichiarazione di cui alla precedente
lettera a), devono essere allegati i seguenti documenti:
b) copia o fotocopia del documento di trasporto
oppure copia o fotocopia della bolla di consegna debitamente sottoscritta
dall’operatore economico che ha portato la merce fuori dal territorio
comunitario oppure la copia o fotocopia della bolla di consegna sottoscritta
dal destinatario della merce fuori dal territorio comunitario;
c) copia o fotocopia del documento bancario
attestante l’avvenuto pagamento della merce dal cliente estero oppure copia o
fotocopia della fattura commerciale di vendita al cliente estero e menzionata
nella dichiarazione doganale;
d) per le merci agricole soggette a restituzione
all'esportazione FEAGA oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere a),
b), e c), deve essere prodotta anche la copia del documento di importazione nel
Paese terzo di cui all'articolo 16, del reg. CE 800/99 dalla cui data di
rilascio sia possibile evincere che la merce è uscita entro il termine di 60
giorni fissato dalla predetta normativa quale condizione per erogare la
restituzione. Resta inteso che il termine di 12 mesi previsto dall’articolo 15
del Reg. CE 800/1999, si applica per l’utilizzo del documenti d’importazione in
quanto tali;
e) per le merci fornite alle piattaforme di
perforazione e di produzione del petrolio e del gas, gli operatori economici
dovranno fornire la dichiarazione di cui alla predetta lettera a) con
l’indicazione della piattaforma di destinazione nonché copia delle relative
scritture contabili. Non devono essere prodotti i documenti di cui alle lettere
b) e c).
Si fa
presente che gli operatori possono anche, in alternativa, presentare le
prove alternative definite per la procedura di “follow-up” di cui alla nota
166840 del 16.12.2009 e quindi i seguenti documenti in originale:
a) la prova del pagamento oppure la
fattura di vendita, unitamente a
b) copia della bolla di consegna firmata o
autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure
un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante
del vettore.
Agli esportatori e ai dichiaranti devono,
quindi, essere inviate le comunicazioni scritte relative alla richiesta delle prove
alternative, indicando altresì un termine (massimo 30 giorni) entro cui tali
prove devono essere consegnate all’ufficio.
Qualora gli esportatori o i dichiaranti non
presentino le prove alternative entro il predetto termine, l’ufficio provvederà
ed effettuare un sollecito indicando una proroga del termine (anch’essa non
superiore a 30 giorni). In tale
seconda comunicazione, dovrà altresì essere espressamente indicato che, qualora
allo scadere di tale ulteriore termine l’esportatore e/o il dichiarante non
abbiamo proceduto alla presentazione delle prove alternative, l’evenienza sarà
considerata, dall’ufficio di esportazione, come indicativa del fatto che le
merci non hanno lasciato il territorio della Comunità e la dichiarazione sarà,
conseguentemente annullata (cfr. art 792ter par. 2 del reg. CEE 2454/93).
Nel caso in cui l’esportatore o il dichiarante
abbiano consegnato le prove alternative e queste abbiamo comprovato l’uscita
della merce dal territorio doganale della Comunità, l’ufficio di esportazione
procederà all’appuramento amministrativo della dichiarazione doganale attivando
la funzionalità “esito exp. amm.”
nell’applicazione AES.
L’appuramento amministrativo avverrà con esito
del controllo “considerato conforme” a
meno che, dall’esame delle prove alternative o a seguito di comunicazione da
parte dell’operatore, vengano evidenziate delle difformità minori tra quanto
dichiarato e la merce effettivamente uscita; in tal caso l’esito del controllo
sarà “nessuna azione su irregolarità
minori”. Inoltre, sempre in tale ultimo caso, si dovrà comunque
procedere alla rettifica della dichiarazione doganale utilizzando la specifica
funzionalità presente nel menu “operazioni doganali” in AIDA.
Nel caso in cui, invece, ricorrano alternativamente
le seguenti circostanze:
a) l’esportatore o il dichiarante comunichino
che la merce non è uscita dal territorio doganale della Comunità;
b) l’esportatore o il dichiarante allo scadere
del termine di proroga non abbiamo presentato le prove alternative;
c) le prove alternative non dimostrino l’uscita
della merce dal territorio comunitario;
d) le prove alternative presentate si
riferiscono a merci differenti per natura da quelle indicate in dichiarazione,
l’ufficio
di esportazione procede ad annullare la dichiarazione doganale attivando la specifica
funzionalità di “annullamento” presente nel menu “operazioni doganali” in AIDA.
L’annullamento della dichiarazione doganale
deve essere notificata all’esportatore e al dichiarante ai sensi del
citato art. 792ter par. 2 del reg. CEE 2454/93.
Al fine di velocizzare e semplificare la
procedura, gli esportatori o i dichiaranti interessati all’appuramento
amministrativo dei propri MRN scaduti possono recarsi direttamente presso
l’ufficio doganale di esportazione e presentare le relative prove alternative,
senza attendere la comunicazione di richiesta della documentazione da parte
dell’ufficio di esportazione pertinente.
Si
fa presente che l’appuramento amministrativo dei movimenti scaduti dell’ECS
Fase1, oggetto della presente nota, al pari di quello dei movimenti scaduti
dell’ECS Fase2 a seguito di procedura di “follow-up” (cfr. nota 166840 del
16.12.2009), rientra tra gli adempimenti d’istituto degli uffici doganali e,
pertanto, non è soggetto ad alcun costo a carico degli operatori economici.
Si rammenta, infine, che l’ufficio di
esportazione che può procedere all’appuramento amministrativo è solo ed
esclusivamente quello presso cui la dichiarazione è stata presentata e che
quindi ha generato l’MRN relativo all’operazione.
Le Direzioni regionali ed interregionali
provvederanno alla massima diffusione della presente nota, vigilando sulla
corretta e puntuale applicazione della stessa da parte degli Uffici doganali,
non mancando di rappresentare eventuali difficoltà applicative. Il
Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis