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Roma, 29 dicembre 2009

 

Circolare n.232/2009

 

Oggetto: Dogane – Esportazioni – Appuramento amministrativo – Nota Agenzia delle Dogane prot. n.169792/RU del 23.12.2009.

 

Con la nota indicata in oggetto l’Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni ai propri uffici per procedere alla chiusura amministrativa delle dichiarazioni doganali di esportazione del periodo 1.7.2007 – 30.6.2009 per le quali non sono mai arrivati i messaggi di appuramento da parte delle dogane di confine.

 

In particolare gli uffici doganali nazionali ove sono state presentate le dichiarazioni di esportazione dovranno chiedere agli operatori interessati prove alternative comprovanti l’uscita delle merci dal territorio dell’Unione Europea.

 

Tali prove consistono in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dall’esportatore contenente i dati sulla merce e sulla sua esportazione; alla dichiarazione deve essere allegata la copia del documento di trasporto o della bolla di consegna debitamente sottoscritte, nonché le copie dei documenti bancari di pagamento delle merci esportate, ovvero delle fatture di vendita menzionate nella dichiarazione doganale.

 

Le prove dovranno essere fornite nel termine di 30 giorni (prorogabile al massimo fino a 60 giorni). In mancanza dei suddetti documenti alternativi gli uffici doganali presumeranno che la merce non sia uscita dal territorio dell’Unione Europea e annulleranno la dichiarazione di esportazione con tutte le conseguenze del caso (es. applicazione dell’Iva sulla fattura vendita).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 55/2009

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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Protocollo:               n.169792/RU

                                                                                              Roma, 23 DIC. 2009

Rif.:

 

Allegati:

Indirizzi omessi

 

 

OGGETTO: Sistema Comunitario di Esportazione Automatizzata AES (Automated Export System). Fase 1 del Sistema di Controllo all’Esportazione ECS (Export Control System).

Disposizioni sulla chiusura dei movimenti scaduti e ancora inappurati.

Attivazione della chiusura amministrativa da parte degli uffici di esportazione.

 

 

                        1. PREMESSA

Con la nota prot. 67980 del 2009, indirizzata alle sole Direzioni Regionali ed Uffici delle Dogane era stato dato avvio alla procedura di chiusura dei movimenti aperti dell’ECS Fase1 che ha inizialmente interessato i soli uffici di uscita. Di tale avvio erano stati informati gli operatori economici tramite comunicato stampa del 20 maggio 2009.

 

In tale contesto, era stato altresì comunicato che si sarebbe successivamente proceduto all’avvio della seconda fase del medesimo procedimento che prevede la chiusura amministrativa da parte degli uffici di esportazione per quegli MRN che gli uffici di uscita interessati nella prima fase non hanno potuto chiudere per mancanza delle necessarie informazioni.

 

Tutto ciò premesso, si dettano gli adempimenti degli uffici di esportazione per l’attivazione della chiusura amministrativa degli MRN scaduti o dell’eventuale procedura di cancellazione della dichiarazione doganale, relativamente ai movimenti scaduti dell’ECS Fase1, cioè quelli iniziati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2009.

 

Per le operazioni iniziate a partire dal 1° luglio 2009 e quindi rientranti nell’ECS Fase2 e che risultano a tutt’oggi già scadute (90 giorni dallo svincolo della merce), deve essere attivata la procedura di “follow-up” di cui al punto 6 della nota 88970 del 30.6.2009 e della nota prot. 166840 del 16 dicembre 2009.

 

 

                        2. ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI DI ESPORTAZIONE

 

Gli Uffici di esportazione hanno a disposizione nell’applicazione AES, nel menu “operazioni di servizio”, la funzionalità “lista MRN in scadenza/scaduti” che consente di ottenere le liste, suddivise per anno (dal 2007, data di inizio dell’ECS Fase1) , dei “movimenti scaduti” di propria competenza.

 

E’ evidente che in caso di assenza di “movimenti scaduti” in un determinato anno la suddetta funzionalità non produrrà la relativa lista.

 

E’ quindi opportuno evidenziare che diversamente da quanto espresso ai punti 2.1.1. e 2.2.2. della citata nota prot. 67980 del 2009, le liste degli MRN scaduti non saranno inviate da questa Direzione Centrale ma sono già presenti nell’applicazione AES.

 

In ciascuna lista per ogni MRN scaduto sono indicate anche le informazioni relative alla casella 2 (esportatore) e alla casella 14 (dichiarante) del DAU.

 

Tali informazioni consentono all’ufficio di esportazione di contattare l’esportatore e il dichiarante e richiedere le prove alternative indicate al punto 2.1.1.1. della citata nota prot. 67980 del 14.5.2009, nonché nel comunicato stampa del 14 maggio 2009.

 

Si rammenta che tali documenti sono:  

a)   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dall’interessato (esportatore/rappresentante legale della società esportatrice) ove si dichiari:

i)    la regolare uscita della merce di cui all’MRN……, dal territorio comunitario;

ii)   che la merce uscita dal territorio comunitario corrisponde s quella dichiarata nella dichiarazione doganale di cui all’MRN…;

iii)  la data dell’uscita (certa o presunta);

iv)  qualora nota la dogana di effettiva uscita;

v)   la conformità agli originali delle copie fotostatiche dei documenti di cui alle successive lettere b) e c), eventualmente d) oppure, se del caso, e) prodotti in allegato.

 

Tale dichiarazione deve essere firmata in presenza del funzionario doganale o, in alternativa, qualora presentata già firmata, corredata da copia del documento di identità del firmatario.

 

Gli Uffici doganali procederanno ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’art. 71 del citato DPR 445/2000.

Alla dichiarazione di cui alla precedente lettera a), devono essere allegati i seguenti documenti:

 

b)   copia o fotocopia del documento di trasporto oppure copia o fotocopia della bolla di consegna debitamente sottoscritta dall’operatore economico che ha portato la merce fuori dal territorio comunitario oppure la copia o fotocopia della bolla di consegna sottoscritta dal destinatario della merce fuori dal territorio comunitario;

c)   copia o fotocopia del documento bancario attestante l’avvenuto pagamento della merce dal cliente estero oppure copia o fotocopia della fattura commerciale di vendita al cliente estero e menzionata nella dichiarazione doganale;

d)   per le merci agricole soggette a restituzione all'esportazione FEAGA oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere a), b), e c), deve essere prodotta anche la copia del documento di importazione nel Paese terzo di cui all'articolo 16, del reg. CE 800/99 dalla cui data di rilascio sia possibile evincere che la merce è uscita entro il termine di 60 giorni fissato dalla predetta normativa quale condizione per erogare la restituzione. Resta inteso che il termine di 12 mesi previsto dall’articolo 15 del Reg. CE 800/1999, si applica per l’utilizzo del documenti d’importazione in quanto tali;

e)   per le merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas, gli operatori economici dovranno fornire la dichiarazione di cui alla predetta lettera a) con l’indicazione della piattaforma di destinazione nonché copia delle relative scritture contabili. Non devono essere prodotti i documenti di cui alle lettere b) e c).

 

Si fa presente che gli operatori possono anche, in alternativa, presentare le prove alternative definite per la procedura di “follow-up” di cui alla nota 166840 del 16.12.2009 e quindi i seguenti documenti in originale:

a)   la prova del pagamento oppure la fattura di vendita, unitamente a

b)   copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore.

 

Agli esportatori e ai dichiaranti devono, quindi, essere inviate le comunicazioni scritte relative alla richiesta delle prove alternative, indicando altresì un termine (massimo 30 giorni) entro cui tali prove devono essere consegnate all’ufficio.

 

Qualora gli esportatori o i dichiaranti non presentino le prove alternative entro il predetto termine, l’ufficio provvederà ed effettuare un sollecito indicando una proroga del termine (anch’essa non superiore a 30 giorni). In tale seconda comunicazione, dovrà altresì essere espressamente indicato che, qualora allo scadere di tale ulteriore termine l’esportatore e/o il dichiarante non abbiamo proceduto alla presentazione delle prove alternative, l’evenienza sarà considerata, dall’ufficio di esportazione, come indicativa del fatto che le merci non hanno lasciato il territorio della Comunità e la dichiarazione sarà, conseguentemente annullata (cfr. art 792ter par. 2 del reg. CEE 2454/93).

 

Nel caso in cui l’esportatore o il dichiarante abbiano consegnato le prove alternative e queste abbiamo comprovato l’uscita della merce dal territorio doganale della Comunità, l’ufficio di esportazione procederà all’appuramento amministrativo della dichiarazione doganale attivando la funzionalità “esito exp. amm.” nell’applicazione AES.

 

L’appuramento amministrativo avverrà con esito del controllo “considerato conforme” a meno che, dall’esame delle prove alternative o a seguito di comunicazione da parte dell’operatore, vengano evidenziate delle difformità minori tra quanto dichiarato e la merce effettivamente uscita; in tal caso l’esito del controllo sarà “nessuna azione su irregolarità minori”. Inoltre, sempre in tale ultimo caso, si dovrà comunque procedere alla rettifica della dichiarazione doganale utilizzando la specifica funzionalità presente nel menu “operazioni doganali” in AIDA.

 

Nel caso in cui, invece, ricorrano alternativamente le seguenti circostanze:

a)   l’esportatore o il dichiarante comunichino che la merce non è uscita dal territorio doganale della Comunità;

b)   l’esportatore o il dichiarante allo scadere del termine di proroga non abbiamo presentato le prove alternative;

c)    le prove alternative non dimostrino l’uscita della merce dal territorio comunitario;

d)   le prove alternative presentate si riferiscono a merci differenti per natura da quelle indicate in dichiarazione,

l’ufficio di esportazione procede ad annullare la dichiarazione doganale attivando la specifica funzionalità di “annullamento” presente nel menu “operazioni doganali” in AIDA.

 

L’annullamento della dichiarazione doganale deve essere notificata all’esportatore e al dichiarante ai sensi del citato art. 792ter par. 2 del reg. CEE 2454/93.

 

Al fine di velocizzare e semplificare la procedura, gli esportatori o i dichiaranti interessati all’appuramento amministrativo dei propri MRN scaduti possono recarsi direttamente presso l’ufficio doganale di esportazione e presentare le relative prove alternative, senza attendere la comunicazione di richiesta della documentazione da parte dell’ufficio di esportazione pertinente.

 

Si fa presente che l’appuramento amministrativo dei movimenti scaduti dell’ECS Fase1, oggetto della presente nota, al pari di quello dei movimenti scaduti dell’ECS Fase2 a seguito di procedura di “follow-up” (cfr. nota 166840 del 16.12.2009), rientra tra gli adempimenti d’istituto degli uffici doganali e, pertanto, non è soggetto ad alcun costo a carico degli operatori economici.

 

Si rammenta, infine, che l’ufficio di esportazione che può procedere all’appuramento amministrativo è solo ed esclusivamente quello presso cui la dichiarazione è stata presentata e che quindi ha generato l’MRN relativo all’operazione.

 

Le Direzioni regionali ed interregionali provvederanno alla massima diffusione della presente nota, vigilando sulla corretta e puntuale applicazione della stessa da parte degli Uffici doganali, non mancando di rappresentare eventuali difficoltà applicative. Il

 

           

Direttore Centrale

Ing. Walter De Santis