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PREMESSA
Le parti si danno reciprocamente
atto che il testo che segue è stato redatto all’esito di una complessa
trattativa, nel corso della quale è stato concordato anche l’avviso comune di recepimento della Direttiva n. 2002/15/Ce del Consiglio e
del Parlamento Europeo del 11 marzo
Le parti si danno atto e concordano
che il testo che segue, unitamente agli altri elementi contrattuali che
verranno convenuti, è sospensivamente condizionato, quanto agli effetti, al
fatto che la disciplina che troverà attuazione nel nostro Ordinamento in
materia di organizzazione del lavoro e riduzione di orario delle persone che
effettuano operazioni mobili di autotrasporto
sia conforme al testo dell’avviso comune.
Non verificandosi l’indicata
condizione, il testo che segue, unitamente agli altri elementi contrattuali che
verranno convenuti, dovrà considerarsi privo di efficacia nei confronti delle
Parti stipulanti, senza necessità di formale disdetta.
Le parti proseguiranno il confronto
per il rinnovo del contratto a partire dal giorno 15 febbraio 2005, affrontando
prioritariamente le tematiche della previdenza, della classificazione, delle
relazioni industriali e sindacali.
Art. 1 – Finalità
1. Il presente decreto, nel dare
attuazione organica alla direttiva n. 2002/15/Ce del Consiglio e del Parlamento
Europeo del 11 marzo 2002, è diretto a regolamentare in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia
negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi
alla organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto merci conto terzi, per migliorare la tutela
della salute e della sicurezza delle persone, nonché la sicurezza stradale.
Articolo
2 - Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente
decreto legislativo si applicano ai lavoratori mobili alle dipendenze di
imprese che partecipano ad attività di autotrasporto merci conto terzi
contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure, in difetto, dall'accordo
AETR.
2. Gli autotrasportatori autonomi
sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo fino al
23 marzo 2009, salvo diverse
disposizioni nazionali o comunitarie.
3. Il presente decreto legislativo integra le disposizioni del regolamento (CEE) n.
3820/85 e, ove necessario, dell'accordo AETR che prevalgono su quelle del
presente Decreto.
Articolo 3 - Definizioni
1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) orario di lavoro:
ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale
il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro
ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:
- il tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto. In
particolare tali operazioni comprendono:
i) la guida;
ii) il carico e lo scarico;
iii) la pulizia e la manutenzione
tecnica del veicolo;
iv) ogni altra operazione volta a
garantire la sicurezza del veicolo, o ad adempiere gli obblighi legali o
regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse la
sorveglianza delle operazioni di carico e scarico, le formalità amministrative
di polizia, di dogana, ecc.;
- i periodi di tempo durante i
quali il lavoratore mobile non può disporre liberamente del proprio tempo e
deve rimanere sul posto di lavoro, pronto a svolgere il suo lavoro normale,
occupato in compiti connessi all'attività di servizio, in particolare i periodi
di attesa per carico e scarico, qualora non se ne conosca in anticipo la durata
probabile, vale a dire o prima della partenza o poco prima dell’inizio
effettivo del periodo considerato, oppure conformemente alle condizioni
generali negoziate tra le parti sociali.
Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i periodi di interruzione
dalla guida di cui all’Art. 7 del Reg.
3820/85, i riposi intermedi di cui all'articolo 5 del presente decreto, i
periodi di riposo di cui all'articolo 6 del presente decreto e, fatte salve le
clausole di indennizzazione o limitazione di tali
periodi previste dalla contrattazione collettiva, i tempi di disponibilità di
cui alla lettera b) del presente articolo;
b) tempi di disponibilità:
- i periodi diversi dai riposi
intermedi e dai periodi di riposo, durante i quali il lavoratore mobile, pur
non dovendo rimanere sul posto di lavoro, deve tenersi a disposizione per
rispondere ad eventuali chiamate con le quali gli si chiede di iniziare o
riprendere la guida o di eseguire altri lavori. In particolare, sono
considerati tempi di disponibilità i periodi durante i quali il lavoratore
mobile accompagna il veicolo trasportato a bordo di una nave traghetto o di un
treno ed i periodi di attesa alle frontiere e quelli dovuti a divieti di
circolazione. Tali periodi e la loro probabile durata devono essere comunicati
al lavoratore mobile con preavviso, vale a dire o prima della partenza o poco
prima dell'inizio effettivo del periodo considerato, oppure secondo le
condizioni generali negoziate tra le parti sociali;
- per i lavoratori mobili che guidano in squadre, il tempo trascorso a
fianco del conducente o in una cuccetta durante la marcia del veicolo;
c) posto di lavoro:
- il luogo in cui si trova lo stabilimento principale dell'impresa per
la quale il lavoratore mobile svolge determinate mansioni, nonché i suoi vari
stabilimenti secondari, a prescindere dal fatto che la loro ubicazione
corrisponda o meno alla sede sociale o allo stabilimento principale
dell'impresa,
- il veicolo usato dalla persona che effettua operazioni mobili di
autotrasporto per lo svolgimento delle sue mansioni,
- qualsiasi altro luogo in cui sono svolte attività connesse con
l'esecuzione del trasporto;
d) «lavoratore mobile»: un lavoratore facente parte del personale
che effettua spostamenti, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, che è al
servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di merci per conto proprio o
di terzi;
e) «autotrasportatore autonomo»: una persona la cui attività
professionale principale consiste nel trasporto su strada di merci dietro
remunerazione ai sensi della legislazione comunitaria, in virtù di una licenza
comunitaria o di un'altra autorizzazione professionale ad effettuare il
suddetto trasporto, che è abilitata a lavorare per conto proprio e che non è
legata ad un datore di lavoro da un contratto di lavoro o da un altro rapporto
di lavoro di tipo gerarchico, che è libera di organizzare le attività in
questione, il cui reddito dipende direttamente dagli utili realizzati e che è
libera di intrattenere, individualmente o attraverso una cooperazione tra
autotrasportatori autonomi, relazioni commerciali con più clienti. Gli
autotrasportatori che non rispondono a tali criteri sono soggetti agli stessi
obblighi e beneficiano degli stessi diritti previsti per i lavoratori mobili
dal presente decreto;
f) «persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto»: un
lavoratore mobile o un autotrasportatore autonomo che effettua tali operazioni;
g) «settimana»: il periodo compreso fra le ore 00.00 del lunedì e
le ore 24.00 della domenica;
h) «notte»: un periodo di almeno quattro ore consecutive tra le
ore 0.00 e le ore 7.00;
i)
«lavoro notturno»: ogni prestazione espletata durante la notte;
j) tempi di inattività:
tempi non lavorati che si alternano a periodi di lavoro effettivo e che si
pongono tra l'inizio e la fine del lavoro, durante i quali il lavoratore può
ricostituire le energie psicofisiche consumate nella prestazione;
m) "contratti collettivi di
lavoro": contratti collettivi stipulati da Organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
Art. 4 - Durata massima settimanale
della prestazione di lavoro
1. La durata media
della settimana lavorativa non può superare le quarantotto ore. La durata
massima della settimana lavorativa può essere estesa a sessanta ore solo se su
un periodo di sei mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di
quarantotto ore settimanali. L'art. 6, par. 1, 4° e 5° comma, del regolamento
(CEE) n. 3820/85 e, se del caso, l'art. 6, par. 1, 4° comma dell'accordo AETR,
prevalgono sulle disposizioni del presente decreto legislativo, purché il
personale interessato non superi la media di quarantotto ore di lavoro
settimanali su un periodo di sei mesi.
2. La durata della
prestazione lavorativa per conto di più datori di lavoro è pari alla somma di tutte
le ore di lavoro effettuate. Il datore di lavoro deve chiedere per iscritto al
lavoratore mobile il numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di
lavoro. Il lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.
1. Fermo restando il
livello di tutela previsto dal regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in difetto,
dall'accordo AETR, le persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto,
non possono lavorare in nessun caso per più di sei ore consecutive senza un
riposo intermedio. L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi
intermedi di almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso
fra sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove ore.
2. I riposi intermedi
possono essere suddivisi in periodi non inferiori a quindici minuti ciascuno.
1. Ai fini del presente
decreto, gli apprendisti e i tirocinanti sono soggetti, per quanto riguarda i
periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri
lavoratori mobili, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85 ovvero, in
difetto, dell'accordo AETR.
Articolo 7 - Lavoro notturno
1. Qualora sia
svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non deve superare le
dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.
2. Il lavoro notturno è indennizzato sulla base di quanto
previsto dal contratto collettivo di lavoro sempreché
il metodo di indennizzazione prescelto sia tale da
non compromettere la sicurezza stradale.
1. Nel rispetto dei
principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei
lavoratori, le disposizioni di cui agli artt.
all’art. 4 e 7 del presente decreto legislativo non si applicano ai lavoratori
mobili impiegati in occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, secondo
le previsioni del regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive
modificazioni ed integrazioni, avendo tempi di inattività nell’ambito del
periodo di impegno lavorativo. In tale fattispecie, la durata massima
dell’orario di lavoro è individuata dai Contratti Collettivi Nazionali di
lavoro stipulati tra le Parti Sociali.
2. Con accordi collettivi in sede
aziendale stipulati con le RSA o le RSU, ove esistenti, ovvero con accordi
collettivi a livello territoriale stipulati, con la partecipazione delle
aziende interessate, da associazioni dei datori di lavoro e delle OO.SS. stipulanti del CCNL, sarà accertata la sussistenza
delle condizioni di discontinuità di cui al comma 1.
3. La contrattazione collettiva
nazionale definisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al
comma precedente, che potranno prevedere altresì le modalità di acquisizione
del consenso dei lavoratori interessati.
1. I lavoratori
mobili dovranno essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del
regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in
particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali
stipulati sulla base della presente direttiva.
3. La contrattazione
collettiva definirà le modalità di informazione di cui al comma 1 del presente
articolo.
Articolo 10 - Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni previste
dall’art. 4, comma 1 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione
amministrativa da euro … a euro … nel caso di superamento della durata massima
settimanale fino al 10% del consentito
2. La violazione delle disposizioni previste
dall’art. 4, comma 1 del presente decreto legislativo è punita con la sanzione
amministrativa da … euro a … euro nel caso di superamento della durata massima
settimanale oltre il 10% del consentito.
3. La violazione dell’art. 5 del presente
decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da euro … a euro ….
4. La violazione dell’art. 6 del presente
decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da … euro a …euro
5. La violazione dell’art. 7, comma 1 è punita
con la sanzione amministrativa da … euro a … euro.
6. La violazione dell’art. 8 del presente
decreto legislativo è punita con la sanzione amministrativa da … euro a …euro.
1.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, unitamente
al Ministro per le Infrastrutture ed i Trasporti, convoca le Organizzazioni dei
datori di lavoro e le Organizzazioni dei lavoratori maggiormente
rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente
decreto nella contrattazione collettiva.
2.
Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari
nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, salve le
disposizioni espressamente richiamate e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio.
3.
Gli accordi collettivi di cui all’art. 8 potranno
essere realizzati entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto
Legislativo. In tale periodo si farà riferimento agli accordi esistenti.
DICHIARAZIONE
A VERBALE
Le parti, all’atto della
stipula dell’ipotesi di accordo relativa all’avviso comune di recepimento della direttiva 2002/15/CE, concordano che gli
accordi aziendali di secondo livello/forfetizzazione in scadenza fino al
termine del periodo transitorio stabilito dall’art. 11, comma 3 dell’avviso
comune suddetto, sono prorogati sino alla data di stipula degli accordi di cui
all’art. 8 del citato avviso comune, comunque entro il termine massimo previsto
dal periodo transitorio.
Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale
viaggiante impiegato in mansioni discontinue.
1. In deroga a quanto previsto dall’art.
11 punto 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super, che
esercita l’attività in condizione di discontinuità, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo …………. e secondo le previsioni del
regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni ed
integrazioni, il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è
di 270 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio 2005, di 260 ore mensili a
decorrere dal 1 gennaio 2007, di 245 ore mensili a decorrere dal 1 gennaio
2009.
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.
8, comma 2, del decreto legislativo …………., con accordi collettivi aziendali
conclusi con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, sarà accertata la
sussistenza delle condizioni di cui all’art. 8, comma 1, del decreto
legislativo …………, che costituiscono requisito essenziale per l’applicazione
delle deroghe previste dallo stesso art. 8 del richiamato decreto legislativo
………….; gli accordi in questione dovranno essere sottoscritti per adesione dai
lavoratori interessati. Sono titolate alla stipulazione degli accordi
collettivi suddetti le imprese e le loro Associazioni da una parte; le RSU o le
RSA, ove esistenti, le rappresentanze territoriali delle OO.SS.
stipulanti, dall’altra.
3. Sia
in caso di controversia sia su iniziativa anche di una sola delle parti,
l’accertamento per singola azienda della
sussistenza delle condizioni di cui
all’art. 8, comma 1 del decreto legislativo ………… potrà essere esperito mediante
appositi incontri da tenersi tra i rappresentanti dell’Associazione Datoriale interessata e le Organizzazioni sindacali
territoriali aderenti alle Organizzazioni nazionali stipulanti il CCNL. Il
confronto tra le parti dovrà avere inizio entro dieci giorni dalla conclusione
dell’esame a livello aziendale o dalla richiesta avanzata anche da una sola
delle parti stesse.
4. Permanendo il disaccordo la controversia sarà sottoposta
all’esame delle competenti Organizzazioni nazionali, che si incontreranno entro
i dieci giorni successivi.
5. In occasione della stipula degli accordi
collettivi aziendali di cui all’art.11, comma ..,
punto …, sarà verificata la sussistenza delle condizioni che costituiscono
requisito essenziale per l’applicazione del regime di orario previsto dal
presente articolo.
…………………….. omissis ……………………..
Premessa
I seguenti articoli disciplinano il ricorso
al mercato del lavoro. Le parti convengono che per le attività ricorrenti e
prevedibili la forma contrattuale prevista è quelle del lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, utilizzando gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro
per cogliere le opportunità di crescita e sviluppo aziendale.
Pertanto, concordando che i rapporti di
lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del
presente Ccnl previa informativa alle strutture
sindacali competenti,, convengono che l’insieme dei lavoratori assunti con
contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare
il 27 % dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato a livello azienda e del 47% a livello di ogni
unità produttiva
Per i lavoratori mobili la percentuale del
27% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a
tempo determinato.
E’ comunque consentita l’attivazione di
contratti di cui sopra sino a 10 unità purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in
atto nell’unità produttiva.
Tale percentuale potrà essere derogata, in
fase di start up, per i primi due anni di avvio della nuova attività
lavorativa con accordi sindacali da
stipularsi a livello aziendale/territoriale.
Le parti convengono che quanto convenuto
nei seguenti articoli esaurisce la necessità di flessibilità del mercato del
lavoro.
Per quanto attiene il lavoro a chiamata e
la somministrazione a tempo indeterminato, considerata la novità degli
strumenti e stante la situazione congiunturale del settore, le parti convengono
di non applicarli al settore. Le parti, inoltre, convengono di riesaminare le
misure di flessibilità del mercato del lavoro in sede di rinnovo del CCNL per
valutarne l’efficacia e la diffusione alla luce delle esigenze delle imprese,
della difesa dei diritti delle persone che vi lavorano e dell’eventuale
evoluzione normativa.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA PREMESSA ALL’ART .
Le parti stipulanti si richiamano
all’Accordo europeo UNICE – CEEP – CES del 18.3.1999 nel quale, riconoscendo
che i contratti di lavoro a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere
la forma comune dei rapporti di lavoro, si dichiara che i contratti a tempo
determinato rappresentano una tipologia di impiego funzionale a attività e
servizi specifici, atta a soddisfare le esigenze sia aziendali che
occupazionali.
1)
Le
assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate dalle norme del
presente articolo e sono effettuate
secondo le stesse norme previste per l’assunzione a tempo indeterminato.
2)
E'
consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato a fronte di motivate ragioni
di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali:
a. per
l’intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno;
b. commesse
improvvise e/o importanti con consegne in tempi ristretti;
c. manutenzione
straordinaria degli impianti e/o trasloco di sede, uffici, magazzini, ecc..
d. incrementi
di attività in dipendenza di ordini, commesse, progetti straordinari o
sperimentali;
e. esecuzione
di particolari lavori che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di
professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
f.
assunzione per sostituzione di lavoratori assenti
per ferie;
g. esecuzione
di un servizio e/o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo
h. necessità derivanti dall'intensificazione dell'attività
lavorativa cui non sia possibile sopperire con il normale organico.
i.
sperimentazioni tecniche,
produttive o organizzative aventi carattere di temporaneità;
j.
fase di avvio di nuove
attività e/o di nuovi servizi, ai sensi dell’art. 10 comma 7 lettera a) del D. Lgs. 6 settembre 2001, n° 368 per
un periodo non superiore a 18 mesi;
k. sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:
·
infermità per malattia
·
infortunio sul lavoro;
·
aspettativa;
·
sospensione in via
cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla legge 18.1.1992,
n. 16 e successive modificazioni;
·
astensione obbligatoria o
facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 26.3.2001,
n. 151.
Le evenienze di cui sopra e le relative
necessità di assunzioni a tempo determinato costituiranno materia di esame
preventivo a livello di unità produttiva con le r.s.u/r.s.a. o, in mancanza di
queste, in sede locale con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
Altre
ipotesi di contratto a termine potranno essere concordate con i sindacati a
livello aziendale
3)
Fatta salva la deroga per
i lavoratori mobili di cui alla premessa il personale, anche a tempo parziale,
assunto a termine ai sensi del comma 2, lettere b) c) d) e) f) g) h) i), non
può eccedere mediamente nell’anno:
·
Nelle aziende fino a 50 dipendenti, la misura del 25% dei lavoratori assunti a
tempo indeterminato;
·
nelle aziende con più di 50 dipendenti, la misura
massima del 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato e in ogni caso in
misura non inferiore a quella consentita alle unità produttive fino a 50
dipendenti.
4)
Qualora se ne ravvisi la necessità, i limiti di cui
sopra possono essere elevati con accordo sindacale con le OO.SS.
territoriali congiuntamente alle R.S.U. in funzione
delle specifiche esigenze aziendali.
Se
dall'applicazione delle suddette percentuali risultassero frazioni di unità, il
numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
5)
L'apposizione del termine è priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono
specificate le ragioni di cui al comma 2.
6)
Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal
datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni calendariali
dall'inizio della prestazione.
7)
L'apposizione di un termine alla durata di un
contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti:
·
per la sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
·
salvo diversa disposizione degli accordi
sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato,
salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di
lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
·
presso unità produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell’orario,
che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto
a termine;
·
da parte delle imprese
che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
8)
L'assunzione a tempo determinato può essere
anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al
fine di assicurare l'affiancamento della lavoratrice/lavoratore
che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell’astensione
obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001.
9)
La durata massima del contratto è pari a un periodo
complessivo di 36 mesi, compresa l’eventuale proroga del periodo inizialmente
previsto dal contratto individuale di lavoro. Tale norma non si applica per i
contratti a tempo determinato assunti per la sostituzione di dipendenti con
diritto alla conservazione del posto.
10) L'onere
della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano
l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.
11) Se il
rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o
successivamente prorogato ai sensi del comma 9, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione del 20% della retribuzione
globale per ogni giorno di continuazione del rapporto fino al decimo giorno successivo
e del 40% per ciascun giorno ulteriore fino al ventesimo giorno successivo.
Se il
rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi, ovvero
oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo
indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
12) Qualora
il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni dalla
data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il
secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
13) Nel caso
di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate
senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
14) Al
prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la
tredicesima e la quattordicesima
mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto
nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili,
intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri
di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione
al periodo lavorativo prestato, sempre che lo specifico trattamento non sia
obbiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
15) Al
lavoratore assunto con contratto a tempo determinato viene garantito un
trattamento di malattia o infortunio pari a quello spettante al personale a
tempo indeterminato, rapportato in funzione della durata del rapporto di
lavoro.
16) Al
lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione
sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine
di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.
17) L’azienda
fornirà ai lavoratori con contratto a tempo determinato, direttamente o per il
tramite della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS.
stipulanti informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato,
relativi alle mansioni svolte dai lavoratori a tempo determinato, che si
rendessero disponibili.
18) Ai
lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo
determinato, per le ipotesi già previste dall’art. 23, comma 2, della legge
28.2.1987, n. 56, è riconosciuto un diritto di precedenza nelle assunzioni
presso la stessa azienda e con la medesima qualifica. Tale diritto di
precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti, per
iscritto, in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi
dalla data di cessazione del rapporto stesso.
Fermo
restando il suddetto termine di un anno, a parità di richieste di assunzione
per la medesima qualifica, prevale l’anzianità di servizio maturata presso la stessa
azienda attraverso precedenti contratti a tempo determinato. In caso di
ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.
19) In caso
di passaggio da contratto a tempo determinato a contratto a tempo
indeterminato, i periodi di servizio prestato a tempo determinato è utile ai
fini del computo della anzianità di servizio
20) La
durata minima dei contratti a termine è di sei settimane e le norme relative al
Fondo di Previdenza non si applicano ai contratti di durata inferiore ai 3
mesi.
21) Ai fini
dell’art. 35 della legge n. 300/1970, è utile il numero dei lavoratori con
contratto a tempo determinato con contratto di durata superiore a 4 mesi.
22) Ai
lavoratori con contratto a tempo determinato verrà corrisposto quanto previsto
dal secondo livello di contrattazione.
2.
Le assunzioni con contratto a
tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi
della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previste per
il personale a tempo pieno.
3.
L’assunzione di personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale si realizza secondo le seguenti modalità:
a.
tempo parziale di tipo orizzontale: con orario
giornaliero ridotto rispetto a quanto
stabilito dall’art. 9 e 11 e 11 bis per il personale a tempo pieno;
b.
tempo parziale di tipo verticale: con prestazione
lavorativa a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso
della settimana, del mese o dell’anno;
c.
tempo parziale di tipo misto: con la combinazione
delle due modalità di svolgimento del rapporto di lavoro di cui alle precedenti
lettere a) e b), che contempli periodi predeterminati sia a tempo pieno sia a
orario ridotto sia di non lavoro.
4.
All’atto dell’assunzione, l’azienda fissa la durata
della prestazione a tempo parziale, che non potrà essere inferiore a 20 ore settimanali.
Il lavoratore già assunto con contratto a
tempo parziale può richiedere di effettuare una prestazione di durata inferiore
a quanto previsto dal presente comma.
5.
La prestazione giornaliera continuativa che il
personale con rapporto a tempo parziale può essere chiamato a svolgere è
fissata in 4 ore, fino a 6 ore la prestazione avverrà senza interruzioni.
6.
Ai sensi della normativa vigente nella lettera di
assunzione è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione a
tempo parziale e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al
giorno, alla settimana, al mese e all’anno, fermo restando quanto stabilito ai
successivi commi 7 e 8.
7.
Con riferimento alle
normative vigenti, il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere svolto
secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità della collocazione
temporale della prestazione lavorativa come stabilita al precedente comma 6,
quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e nel caso di assunzione a
termine per sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto.
8.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale o misto possono essere adottate – oltre alle modalità flessibili –
anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento
della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita.
9.
L’adozione da parte dell’azienda delle modalità
flessibili nonché delle modalità elastiche di cui ai commi 7 e 8 è giustificata
dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
10. Nel
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni
lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno
solare, il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari al 20%
della prestazione già concordata.
11. La
disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le
modalità di cui ai commi 7 e 8, richiede il consenso del lavoratore, formalizzato
attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di
assunzione, reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un
componente della RSU o, in mancanza, delle RSA aderenti alle OO.SS. stipulanti, secondo quanto indicato dal lavoratore
stesso.
L’eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non
integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti disciplinari.
12. La
variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nonché la
modifica della collocazione della stessa, secondo quanto previsto ai commi 7 e
8, deve essere comunicata da parte dell’azienda al lavoratore con un preavviso
di almeno 7 giorni di calendario.
13. Per le
sole ore prestate a seguito dell’esercizio della variazione o della modifica
disposte dall’azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o
degli schemi concordati nell’atto di instaurazione del rapporto a tempo
parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la
corresponsione della quota oraria della retribuzione globale maggiorata del 15%
comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali.
14. Decorsi cinque mesi dalla stipula del patto che
prevede clausole elastiche e/ o flessibili, il lavoratore ne può dare disdetta
con un preavviso di un mese.
15. Resta in ogni caso salva la possibilità, per le
aziende per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole
elastiche.
16. Con
riferimento alla normativa
vigente, nel rapporto di
lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale e misto, è facoltà dell’Azienda richiedere e
del lavoratore accettare, prestazioni di lavoro supplementare, in presenza di
specifiche esigenze di organizzazione del servizio, quali quelle connesse a:
a.
necessità derivanti da incrementi temporanei di attività produttiva;
b.
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto;
c.
esigenze di organico a carattere temporaneo, per
periodi non superiori a 90 giorni calendariali
consecutivi.
Si intendono per prestazioni di lavoro
supplementare quelle eccedenti la prestazione già concordata. Il rifiuto da
parte del lavoratore di prestare lavoro
supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del
giustificato motivo di licenziamento né l’adozione di provvedimenti
disciplinari. Le prestazioni di lavoro supplementare saranno retribuite con la
maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 18% della
quota oraria della retribuzione globale
e non possono superare, annualmente, il 30% della prestazione già
concordata. Fermo restando il tetto di
cui al comma precedente, nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale
di tipo orizzontale e misto, le
ore di lavoro supplementare possono essere effettuate fino al limite massimo dell’orario ordinario giornaliero del
corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia
prevista prestazione di lavoro. Nel
caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, tali ore supplementari possono essere
effettuate fino al limite massimo settimanale o mensile del
corrispondente lavoratore a tempo pieno, e nelle giornate nelle quali non sia
prevista prestazione di lavoro. Le prestazione rese nella giornata di sabato
saranno retribuite con la maggiorazione prevista dall’art. 18 del vigente Ccnl.
17. Per le
eventuali prestazioni di lavoro supplementare effettuate oltre il limite
massimo complessivo annuale di ore pro capite di cui al comma 16, si darà luogo alla corresponsione della
maggiorazione oraria comprensiva degli istituti legali e contrattuali del 40%.
18. Nel
rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni
lavorative straordinarie. Dette prestazioni soggiacciono alla specifica
disciplina legale e contrattuale vigente, con riferimento al superamento
dell’orario normale di lavoro giornaliero e/o settimanale di cui all’art. 9 e
11e 11 bis del presente CCNL.
19. Il
personale a tempo parziale è compensato
in base alla retribuzione stabilita per il personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della
prestazione lavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene
corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è
tenuto ad assicurare.
20. Il
rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni
del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le
esclusioni e le modifiche specificate
negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione
previsti dalla normativa vigente.
Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le
particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla
durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione ivi
comprese, anche mediante riposo compensativo, le semifestività previste
dall’art. 13 lettera c); i permessi retribuiti previsti dall’art. 24 comma 3
possono essere fruiti per intero.
21.
La trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle
parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto
originario prevedendone una durata predeterminata, che di norma non sarà
inferiore a 6 mesi. La relativa comunicazione all'interessato sarà fornita
entro 45 giorni dalla richiesta. Qualora il tempo parziale sia definito nel
tempo è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato
per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e
annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale.
Tale consenso delle parti deve risultare da atto
scritto, convalidato dalla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio.
In particolare le lavoratrici che rientrano dal
periodo di maternità previsto dal comma 1 dell’art. 29 del presente CCNL
potranno godere di un periodo di lavoro a part-time della durata di sei mesi.
22. In caso
di passaggio dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e
viceversa, nel relativo anno solare i ratei di retribuzione globale mensili
relativi a tutti gli istituti contrattuali e legali sono calcolati in misura
proporzionale all’effettiva durata della prestazione lavorativa nei due
distinti periodi.
23. Il personale a tempo pieno in servizio a tempo
indeterminato può fare richiesta di passare a tempo parziale. L’azienda si
riserva di accogliere tali domande compatibilmente con le esigenze aziendali.
24. In caso previsione di assunzione di personale a
tempo parziale e indeterminato, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva
informazione al personale già dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno e
indeterminato occupato in unità produttive site nell’ambito provinciale,
adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le
quali è prevista l’assunzione, anche mediante comunicazione scritta in luogo
accessibile a tutti nei locali dell’impresa e ad accogliere prioritariamente le
eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei
dipendenti a tempo pieno.
25. Sia la domanda del dipendente di passaggio a tempo
parziale sia l’accoglimento della stessa dovrà risultare da atto scritto.
26. Nell’esame delle domande pervenute, l’azienda terrà
conto dei motivi prioritariamente
di seguito specificati: esigenze connesse a gravi e comprovati problemi di
salute del richiedente; necessità di assistere continuativamente dei familiari;
motivi familiari per i dipendenti con figli di età inferiore ai tre anni;
motivi di studio. A parità di condizioni, l’azienda terrà conto della maggiore
anzianità di servizio.
27. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i
quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti
di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso
l’azienda sanitaria locale territorialmente competente hanno diritto alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale
verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere
trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del
lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il
prestatore di lavoro.
28. A
decorrere dalla data del passaggio da tempo pieno a tempo parziale, trovano
applicazione, ai fini di tutti gli istituti contrattuali, le corrispondenti
norme previste per il personale a tempo parziale. I periodi di servizio
prestati a tempo pieno vengono computati per intero.
29. In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato,
le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta,
assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive
site nell’ambito provinciale, adibiti
alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è
prevista l’assunzione. A tali fini
saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianità
di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità
anagrafica.
30. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato
in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, il personale a tempo parziale e
indeterminato impiegato nell’azienda non può eccedere mediamente nell’anno il 25% del
personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore), tale percentuale
può essere derogata a livello aziendale attraverso accordo con la R.S.A., R.S.U. o delegato di
impresa unitamente alle OO.SS. territorialmente
competenti; in tali accordi dovrà essere inoltre specificato il numero dei
contratti per i quali dovrà essere aumentato l’orario settimanale di lavoro in
misura non inferiore alle 5 ore; per i nuovi contratti di cui sopra sarà data
priorità al personale già in forza all’azienda;
31. E’
consentita, comunque, l’attivazione di contratti part-time sino a 10 unità
purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno e
indeterminato in atto nell’unità produttiva.
32. I lavoratori a tempo parziale si computano, ai fini
dell’articolo 35 della legge 300/70 come unità a tempo pieno.
1.
Premesse:
· In attesa che la nuova normativa di
legge sull’apprendistato professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano
le seguenti linee guida sulla base delle quali, a seguito delle discipline
regionali relative ai profili formativi ai sensi dell’art. 49, comma 5 del D.lgs. 276/2003, sarà formulata la nuova disciplina
contrattuale.
· Il
contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con
lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni ed è finalizzato alla
qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per
l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali.
2.
Il contratto di apprendistato professionalizzante
dovrà risultare da atto scritto tra azienda e lavoratore nel quale dovranno
essere indicati:
· La
durata del periodo di apprendistato;
· Il piano
formativo;
· La
qualifica che potrà essere acquisita al termine del periodo di apprendistato.
3.
Il contratto di apprendistato professionalizzante
potrà essere stipulato per i livelli compresi tra il 5° ed il 1° inclusi;
4.
Il periodo di prova degli apprendisti sia operai
che impiegati nei vari profili professionali è pari a 4 settimane. Detto
periodo sarà ridotto a due settimane quando si tratta di un lavoratore che
nell’ambito di precedenti rapporti di lavoro abbia frequentato corsi formativi
inerenti il profilo professionale da conseguire. Il periodo di prova verrà
computato sia agli effetti del periodo previsto dall’apprendistato, sia agli
effetti dell’anzianità di servizio.
5.
La
durata massima del periodo di apprendistato per i profili professionali
previsti dal presente contratto sono stabiliti in:
·
24
mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei
livelli 4° e 5° nonché per gli autisti inquadrati nei livelli 3° e 3° super;
·
36
mesi: per gli apprendisti non autisti destinati ad essere
inseriti nei livelli 3° e 3° super;
·
48
mesi: per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel
livello 1° e 2°.
6.
Le
assunzioni con contratto di apprendistato sono incluse nei limiti numerici di
cui all’art. 53 del D. Lgs 276/2003
7.
Per
quanto concerne il trattamento di malattia è infortunio per il personale assunto
con contratto di apprendistato professionalizzante è confermata la normativa di
cui all’art. 28 del presente ccnl.
8.
La
facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante non è
esercitatile dalle aziende che, al momento della stipulazione di un nuovo
contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei contratti
d’apprendistato scaduti nei 12 mesi precedenti. Detta regola non trova
applicazione sino a 5 unità non confermate. Nella percentuale di cui sopra non
vanno ricompresi i lavoratori dimessi, quelli
licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro,
abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di
prova.
9.
Per
tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di
apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un “Tutor”
Art. ____ - Contratto di
Inserimento / Reinserimento
1.
In conformità all’accordo interconfederale dell’11
febbraio 2004, i contratti di inserimento disciplinati dal D. Lgs. 10 settembre 2003, n° 276 e
dal presente accordo, sono attivabili per tutte le figure professionali
mediante un progetto individuale diretto a realizzare l’inserimento o il
reinserimento di un lavoratore.
2.
Il contratto di inserimento/reinserimento è
stipulato in forma scritta con la specifica indicazione del progetto individuale.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il rapporto di lavoro si
intende costituito a tempo indeterminato.
Nel
contratto saranno indicati:
·
La durata;
·
Il periodo di prova;
·
L’orario di lavoro (tempo pieno o tempo parziale);
·
Il livello retributivo.
Nel progetto saranno indicati:
· Il
livello retributivo al conseguimento del quale è preordinato il progetto di
inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
· La
durata e le modalità formative.
Il progetto individuale è definito con il consenso del
lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze
professionali del lavoratore.
3.
La durata massima del contratto di
inserimento/reinserimento sarà:
·
18 mesi per progetti relativi ai livelli Quadri, 1°
e 2° e 3° S;
·
12 mesi per i progetti relativi ai livelli 3° e 4°.
·
18 mesi per le assunzioni di cui alla legge
12-3-1999 n. 68 e ss. mm.
Nell’ipotesi di reinserimento di lavoratori con
professionalità compatibili potranno essere definite a livello di
contrattazione aziendale, durate massime inferiori a quelle previste dal
presente articolo.
4. Il progetto deve prevedere una
formazione teorica non inferiore a 24 ore ripartito tra nozioni di prevenzione
antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale.
In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell’art. 2, lett. i),
del D. Lgs. 276/2003, in materia di “libretto
formativo”, la registrazione delle competenze sarà effettuata a cura del datore
di lavoro o suo delegato e sarà messa a disposizione del lavoratore a
richiesta.
5.
Il
periodo di prova ed i trattamenti economici in caso di malattia/infortunio sono
analoghi a quelli previsti per il restante personale. Nel caso in cui il
contratto sia trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, la
durata del contratto di inserimento sarà considerata valida ai fini della
maturazione dell’anzianità aziendale per il conseguimento degli aumenti
periodici di anzianità.
6. Il lavoratore sarà assegnato ad un
livello in meno in caso di progetti finalizzati ad inserimenti sino al 4°
livello e due livelli in meno nei restanti casi.
7. La facoltà d’assunzione con
contratto d’inserimento/reinserimento non è esercitatile dalle aziende che, al
momento della stipulazione di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto
in servizio almeno …70%…dei contratti d’inserimento scaduti nei 18 mesi
precedenti. Detta regola non trova applicazione sino a 5 unità non confermate.
Nella percentuale di cui sopra non vanno ricompresi i
lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine
del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o
al termine del periodo di prova.
Art. __ Lavoro Somministrato.
1.
La
somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle
altre forme del rapporto di lavoro
2.
La
durata massima del contratto di somministrazione è di 18 mesi ed è prorogabile
sino a un periodo complessivamente non
superiore a 36 mesi incluso il primo contratto.
3.
Il
contratto di lavoro somministrato è attivabile nei seguenti casi:
·
attività cui non possa farsi fronte con il ricorso
ai normali assetti produttivi aziendali;
·
Quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di
un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
·
Per l’esecuzione di particolari servizi che per la
loro specificità richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni
diverse da quelle impiegate;
·
Sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto
4. Il
contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:
1)
per la sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2)
salvo diversa disposizione degli accordi sindacali,
presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato,
salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di
lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell’articolo 8, comma 2,
della legge 23 luglio 1991, n. 223;
3)
presso unità produttive
nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell’orario, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce
il contratto a termine;
4)
da
parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
5. L’Azienda
utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, in mancanza alle OO.SS.
Territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale:
·
Il
numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del
contratto di fornitura di cui all’art.1; ove
ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il
contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 5
giorni successivi;
·
Ogni
12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale
aderisce o conferisce il mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura
di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica
dei lavoratori interessati.
6.
I
prestatori di lavoro somministrato non potranno superare, per ciascun
trimestre, la media del 15% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice
con contratto a tempo indeterminato. In alternativa è consentita la
stipulazione di contratti di somministrazione sino a n°
5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a
tempo indeterminato. Nella percentuale di cui sopra non vanno ricomprasi i
lavoratori dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine
del rapporto di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o
al termine del periodo di prova.
Modifica all' Art. 9
Comma 1:
conferma dell’attua1e articolato aggiungendo al termine “salvo quanto previsto
dai successivi commi ..........”
Comma 2:
conferma attuale testo.
Comma 3:
L'orario di lavoro potrà essere distribuito, per le imprese legate all’attività
di logistica nonché per quelle che svolgono le attività di cui al decreto
legislativo 261/99, in base a quanto previsto dal comma (nuovo), dal lunedì al
sabato. I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26 annui;
la prestazione minima del sabato non potrà essere inferiore a quattro ore,
mentre il restante orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti
giornate. Le ore di lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la
maggiorazione del 18%.
Comma 4:
L'orario di lavoro potrà essere distribuito, in caso di prestazione su cinque
giorni, anche in maniera non omogenea nell'arco della settimana, in base a
quanto previsto dal comma (nuovo) fermo restando il minimo di 6 ed il massimo
di 9 ore giornaliere ordinarie. La distribuzione ha carattere strutturale e
sarà modificabile solo in presenza di nuovo accordo.
Comma nuovo:
L'esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su
sei giornate e la distribuzione dello stesso in maniera non omogenea nell’arco
della settimana, saranno oggetto di accordo tra azienda e le RSU/RSA, le OO.SS competenti territorialmente, le OO.SS.
nazionali.
A livello aziendale verranno definite le condizioni economiche spettanti
ai lavoratori con orario di lavoro
distribuito in maniera non omogenea.
L'intesa relativa alla distribuzione dell’orario di lavoro su sei giorni
non dovrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico dell'azienda.
In caso di controversia insorta a livello di azienda le questioni non
risolte saranno esaminate in un incontro a livello regionale tra i
rappresentanti dell’Associazione datoriale
interessata e le rispettive Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle
Organizzazioni nazionali firmatarie del contratto.
Tale incontro dovrà essere svolto entro 10 giorni successivi alla
formalizzazione della conclusione dell’esame in sede di unità produttiva. Al
termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all’esame
delle competenti Organizzazioni nazionali che si incontreranno entro 10 giorni
successivi.
Deroghe
Mantenimento attuali accordi
per Assologistica
Mantenimento disposizione
speciale per Assologistica
Lavoro straordinario
Conferma comma 1
Comma 1 bis: per le
ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo
annuale di 250 ore, il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al
relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante
versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal
caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in
quanto spettanti.
Comma 1 ter: L'eventuale superamento del limite massimo
annuale di cui al punto (precedente) darà luogo - ferma restando la sola
corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto
spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore
eccedenti mediante versamento in una "banca ore" individuale. (da
definire l'articolato sulla "Banca ore")
Mantenimento disciplina attuale
Assologistica.
Aumenti salariali.
Le parti convengono i seguenti aumenti, riparametrati
sul 3° livello Super per il contratto spedizioni e trasporto e sul 3° livello
per il contratto “Assologistica”:
1.1.2005
40,00 €
1.8.2005
20,00 €
1.2.2006
28,00 €
L’erogazione avverrà successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale del Decreto di recepimento della D.va 2002/15 CE, nei confronti del personale in servizio
alla data di stipula del presente accordo. Fino a tale data gli aumenti di cui
sopra non concorreranno a formare base per il calcolo di tutti gli istituti
contrattuali diretti, indiretti e differiti, ivi compreso il TFR.
Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo
1.1.2004 – 31.12.2004, un importo forfettario lordo procapite di € 500,00 (cinquecento,00) da cui andranno
dedotti gli importi di IVC eventualmente corrisposti, che in ogni caso
cesseranno di essere erogati dalla effettiva erogazione degli aumenti
contrattuali previsti.
L'importo di una tantum verrà corrisposto in due rate di pari entità, la
prima con la retribuzione del mese successivo a quello di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del decreto di recepimento della D.va 2002/15/CE e la seconda con la retribuzione del mese di
novembre 2005 e verrà proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dall'1
gennaio
L'importo forfettario di cui sopra non sarà
considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e della determinazione
del trattamento di fine rapporto.
I periodi di assenza non retribuita o non integrata, intervenuti nel
periodo 1.1.2004 – 31.12.2004, non saranno considerate utili ai fini della
maturazione dell'importo una tantum.