G.U. n. 290 del 14.12.2009 (fonte
Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 settembre 2009
Individuazione dell'Autorità competente all'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 83-bis, comma 14 della legge 6 agosto
2008, n. 133
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Decreta:
Art. 1
- Autorità competenti ad applicare le sanzioni
1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle
disposizioni di cui all'art. 83-bis, commi 6, 7, 8, e 9 della legge
6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008,
n. 201, sono applicate, in ragione della loro differente natura e nel
rispetto delle relative competenze, dalle amministrazioni di seguito
specificate:
a) dall'Agenzia delle entrate con riferimento alla sanzione dell'esclusione
dai benefici finanziari e fiscali;
b) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, di cui all'art.
5, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica
3 dicembre 2008, n. 211, con riferimento alla sanzione dell'esclusione
dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e
servizi;
c) dal Ministero dello sviluppo economico con riferimento alla sanzione
dell'esclusione dai benefici finanziari.
2. L'autorità competente di cui alla lettera b) del presente
articolo provvede, altresì, alle segnalazioni agli organi di
vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in materia previdenziale.
Art. 2 - Procedimento
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per il trasporto stradale e l'intermodalità, in base alle segnalazioni
pervenute da parte dei soggetti che hanno effettuato il controllo e,
comunque, da parte di chiunque vi abbia interesse, a seguito di preliminare
esame istruttorio, trasmette, entro il termine di sessanta giorni dal
ricevimento delle segnalazioni stesse, gli atti, corredati da un dettagliato
rapporto, all'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative
previste dall'art. 83-bis, comma 14, della legge 6 agosto 2008, n. 133,
e successive modificazioni, così come individuate dal precedente
art. 1.
2. È fatta comunque salva la facoltà, per le autorità
di cui all'art. 1, di procedere d'ufficio, nell'ambito delle rispettive
competenze, ove abbiano altrimenti notizia delle violazioni di cui al
citato art. 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9.
3. Le autorità di cui all'art. 1 comunicano al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto
stradale e l'intermodalità, le decisioni assunte, ai fini degli
eventuali, successivi adempimenti, previsti dalla legge 6 giugno 1974,
n. 298, e successive modificazioni.
4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni è soggetto alle
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchè,
limitatamente al procedimento di irrogazione delle sanzioni fiscali,
alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
5. Avverso le determinazioni delle autorità competenti di cui
all'art. 1, sono esperibili gli ordinari ricorsi, in via amministrativa
e giurisdizionale, previsti dalla legge.
Art. 3 - Copertura finanziaria
1. Le autorità individuate ai sensi dell'art. 1 provvedono all'adozione
dei provvedimenti di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Dall'attuazione delle
disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per
la registrazione.
Roma, 16 settembre 2009
Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Il Ministro della giustizia
Alfano
Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola