G.U. n. 290 del 14.12.2009 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 16 settembre 2009
Individuazione dell'Autorità competente all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 83-bis, comma 14 della legge 6 agosto 2008, n. 133

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Decreta:

Art. 1 - Autorità competenti ad applicare le sanzioni
1. Le sanzioni amministrative, che conseguono alla violazione delle disposizioni di cui all'art. 83-bis, commi 6, 7, 8, e 9 della legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono applicate, in ragione della loro differente natura e nel rispetto delle relative competenze, dalle amministrazioni di seguito specificate:
a) dall'Agenzia delle entrate con riferimento alla sanzione dell'esclusione dai benefici finanziari e fiscali;
b) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture, di cui all'art. 5, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, con riferimento alla sanzione dell'esclusione dalla procedura per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi;
c) dal Ministero dello sviluppo economico con riferimento alla sanzione dell'esclusione dai benefici finanziari.
2. L'autorità competente di cui alla lettera b) del presente articolo provvede, altresì, alle segnalazioni agli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in materia previdenziale.

Art. 2 - Procedimento
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, in base alle segnalazioni pervenute da parte dei soggetti che hanno effettuato il controllo e, comunque, da parte di chiunque vi abbia interesse, a seguito di preliminare esame istruttorio, trasmette, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle segnalazioni stesse, gli atti, corredati da un dettagliato rapporto, all'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 83-bis, comma 14, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, così come individuate dal precedente art. 1.
2. È fatta comunque salva la facoltà, per le autorità di cui all'art. 1, di procedere d'ufficio, nell'ambito delle rispettive competenze, ove abbiano altrimenti notizia delle violazioni di cui al citato art. 83-bis, commi 6, 7, 8 e 9.
3. Le autorità di cui all'art. 1 comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e l'intermodalità, le decisioni assunte, ai fini degli eventuali, successivi adempimenti, previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni.
4. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni è soggetto alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchè, limitatamente al procedimento di irrogazione delle sanzioni fiscali, alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. 5. Avverso le determinazioni delle autorità competenti di cui all'art. 1, sono esperibili gli ordinari ricorsi, in via amministrativa e giurisdizionale, previsti dalla legge.

Art. 3 - Copertura finanziaria
1. Le autorità individuate ai sensi dell'art. 1 provvedono all'adozione dei provvedimenti di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa trasmissione agli organi di controllo per la registrazione.
Roma, 16 settembre 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti

Il Ministro della giustizia
Alfano

Il Ministro dello sviluppo economico
Scajola