COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 18.10.2006

COM(2006) 594 definitivo

2006/0196 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

(presentata dalla Commissione) {SEC(2006) 1291}{SEC(2006) 1292}

RELAZIONE

1. Contesto

Nel contesto del processo di conciliazione del duplice obiettivo di un’apertura graduale e controllata del mercato postale alla concorrenza e della garanzia duratura della fornitura del servizio universale, come previsto dal Consiglio nella sua risoluzione del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari[1], la direttiva postale[2] stabilisce un calendario per l’adozione di decisioni sulla prosecuzione del processo di apertura dei mercati postali alla concorrenza. L’articolo 7 della direttiva postale stabilisce che:

- la Commissione presenterà, entro il 31 dicembre 2006, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata di una proposta che confermi, se del caso, la data del 2009 per il pieno completamento del mercato postale interno o che determini un'altra eventuale fase;

- la proposta della Commissione si baserà sulle conclusioni di uno studio prospettivo che valuterà, per ciascuno Stato membro, l'incidenza sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno postale nel 2009.

La presente proposta si basa sulle conclusioni dello studio prospettivo sull’incidenza sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno postale nel 2009[3], come previsto dalla direttiva postale, una relazione sulla valutazione d'impatto[4] e una relazione sull’applicazione della direttiva postale[5], che comprende un’analisi complessiva del settore. Tali documenti contengono informazioni dettagliate sul contesto generale e l’impostazione della presente proposta, delineata nelle sezioni che seguono.

2. La proposta della Commissione

2.1. Aspetti giuridici

2.1.1. Principio di sussidiarietà

L’azione proposta mira a completare il mercato interno per i servizi postali eliminando i diritti esclusivi e speciali nel settore postale, a garantire un livello comune del servizio universale per tutti gli utenti in tutti gli Stati membri e a fissare principi armonizzati per la regolamentazione dei servizi postali in un mercato aperto, al fine di ridurre altri ostacoli al funzionamento del mercato interno.

Gli Stati membri non sono in grado di realizzare tali obiettivi da soli. L’esempio più evidente rappresentato dal numero di Stati membri che mantengono monopoli di varia portata sulla fornitura di taluni servizi postali al fine di finanziare il servizio universale, mentre altri hanno eliminato completamente o in parte i monopoli di servizi oppure hanno la ferma intenzione di farlo entro il 2009.

In considerazione della portata o degli effetti dell’azione proposta, tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello comunitario e la Comunità può pertanto adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà, enunciato all’articolo 5 del trattato CE.

2.1.2. Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità enunciato all’articolo 5 del trattato CE, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi proposti.

La presente proposta di direttiva modificata continua a garantire un quadro generale di elementi regolamentari, piuttosto che una serie di norme dettagliate volte a disciplinare il settore.

È proprio in virtù del principio della proporzionalità che la proposta lascia agli Stati membri una serie di opzioni per raggiungere al meglio gli obiettivi proposti:

- i metodi di finanziamento di cui all’articolo 7 offrono agli Stati membri un’ampia scelta di opzioni, anziché imporre un’unica soluzione;

- la questione dell’accesso alla rete affrontato nel nuovo articolo 11 bis proposto, che lascia agli Stati membri la facoltà di valutare l’esigenza e la portata della regolamentazione relativa all’accesso a taluni elementi dell’infrastruttura o dei servizi postali e di disciplinare l’accesso a valle alle parti della rete relative allo smistamento e al recapito;

- si propone di eliminare il sesto trattino dell’articolo 12 che impone di controllare le sovvenzioni incrociate mediante norme specifiche al settore, per lasciare agli Stati membri il compito di disciplinare la questione in modo efficace;

- non si propone di creare nuovi organismi di coordinamento delle attività delle autorità nazionali di regolamentazione.

3. ELEMENTI DELLA PROPOSTA

3.1. Conferma del calendario di apertura del mercato fissato nella direttiva sulla base delle conclusioni dello studio prospettivo sull’incidenza sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno postale nel 2009

Nello studio prospettivo si conclude che il completamento del mercato interno per i servizi postali in tutti gli Stati membri nel 2009 compatibile con il mantenimento di un servizio universale di alta qualità e conferma la piena apertura del mercato entro il 1° gennaio 2009.

La conferma del 2009 come data per il completamento del mercato interno dei servizi postali consentirà, grazie a una concorrenza più intensa, di migliorare il livello dei servizi in termini di qualità, prezzi e possibilità di scelta a disposizione degli utenti, nonché di sbloccare il potenziale di crescita e occupazione del settore. Si tratta inoltre di una risposta necessaria e proporzionata alle esigenze tanto degli utenti quanto dell’economia europea in senso più ampio.

Al fine di mantenere la coesione territoriale e sociale, e tenuto conto del fatto che gli Stati membri possono adeguare alcuni servizi specifici alla domanda locale applicando la flessibilità prevista dalla direttiva postale, opportuno mantenere pienamente il servizio universale e i requisiti qualitativi esposti nella suddetta direttiva.

Di conseguenza, la presente proposta prevede un nuovo articolo 7 il cui primo paragrafo vieta agli Stati membri di concedere o mantenere diritti esclusivi e speciali nel settore postale.

3.2. Misure complementari e di accompagnamento per salvaguardare il servizio universale

Nello studio prospettivo si individuata una serie di misure di accompagnamento, a livello tanto comunitario quanto nazionale, che gli Stati membri possono adottare per salvaguardare, in caso di necessità, il servizio universale. Che si tratti di misure di carattere regolamentare o basate su principi di mercato, tutte sono destinate a facilitare e/o salvaguardare la fornitura del servizio universale a condizioni finanziariamente sostenibili in un mercato competitivo. Tali misure sono considerate sufficienti per consentire l’apertura del mercato in tutti gli Stati membri.

Sono state individuate anche misure di salvaguardia aggiuntive sotto forma di meccanismi di finanziamento specifici, per compensare, qualora ciò risulti necessario e proporzionato, i costi antieconomici connessi alla fornitura del servizio universale, in forme meno distorsive per il mercato interno rispetto al mantenimento dei monopoli.

Alcune delle misure regolamentari destinate a salvaguardare il servizio universale sono già previste dall’attuale direttiva postale, come l’adeguamento della fornitura del servizio universale alle esigenze degli utenti entro i limiti della direttiva postale, l’introduzione di obblighi di servizio per gli operatori autorizzati, l’intervento delle autorità regolamentari per tutelare la concorrenza e, se del caso, l’introduzione dell’accesso a valle alle parti della rete relative allo smistamento e al recapito. Le altre misure di accompagnamento regolamentari, eventualmente necessarie a livello comunitario, sono state inserite nella presente proposta.

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero decidere essi stessi sulle misure che sono connesse al funzionamento del mercato o che non rientrano nel quadro comunitario. Come emerge dallo studio prospettivo e dagli studi settoriali, può trattarsi di misure che i fornitori del servizio universale devono adottare per migliorare l’efficienza, diversificare le fonti di reddito e stimolare il volume.

In conformità del quadro postale comunitario proposto, gli Stati membri saranno in grado di determinare la combinazione più adeguata delle diverse misure possibili per salvaguardare il servizio universale nel nuovo ambiente di mercato.

3.2.1. Altre misure economicamente vantaggiose per garantire il servizio universale (articoli 3 e 6)

L’articolo 4 della direttiva postale indica una preferenza per la fornitura del servizio universale mediante la nomina obbligatoria ex-ante del fornitore(i) del servizio universale. Con l’aumento della concorrenza e della scelta sul mercato, possono esistere altre forme, ugualmente efficaci, per garantire la fornitura di tale servizio. La presente proposta prevede, mediante le modifiche proposte all’articolo 4 e all’articolo 3, paragrafo 3, che gli Stati membri abbiano la possibilità di determinare il meccanismo più efficiente e appropriato per garantire la disponibilità del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato.

Questi meccanismi possono facilitare la fornitura del servizio universale, o di parti di esso, ad esempio affidandola alle forze del mercato o consentendo agli Stati membri di individuare le regioni o i servizi specifici in cui il servizio universale non può essere garantito dalle forze del mercato e garantendo tali servizi a prezzi competitivi mediante appalti pubblici.

Coerentemente con la maggiore flessibilità concessa agli Stati membri per garantire la fornitura del servizio universale in forme diverse dalla nomina ex-ante del fornitore(i) di servizio universale, la presente proposta prevede, mediante una modifica all’articolo 6, che gli Stati membri possano scegliere le modalità più efficaci per rendere pubbliche le informazioni relative ai servizi universali.

3.2.2. Rafforzare e chiarire il principio secondo cui le tariffe del servizio universale devono essere correlate ai costi (articolo 12, secondo trattino, e articolo 2, paragrafo 20)

Il principio secondo cui i servizi devono essere correlati ai costi stato tradotto in modo diverso nelle varie versioni linguistiche della direttiva 97/67/CE, con il rischio di interpretazioni diverse. L'utilizzo del concetto di "correlazione ai costi" nelle versioni linguistiche in cui non ancora presente contribuirà a un'applicazione uniforme di tale principio. Inoltre, il principio secondo cui i prezzi devono stimolare l'aumento di efficienza consentirà di migliorare l’applicazione della presente disposizione a vantaggio degli utenti. L’articolo 12, secondo trattino, della direttiva postale consente agli Stati membri di scostarsi dal principio secondo cui le tariffe dei servizi universali devono essere correlate ai costi applicando una tariffa nazionale uniforme, che si applica indipendentemente dalla distanza e dai costi di altri servizi, al fine di garantire una maggiore coesione sociale e territoriale.

Come emerge dagli studi settoriali, l’obbligo di imporre tariffe uniformi in un ambiente fortemente competitivo può condurre a un aumento dei costi e dei rischi per la sostenibilità di alcuni servizi, in quanto il fornitore del servizio universale rischia di perdere affari redditizi nei settori soggetti a pressioni concorrenziali. Secondo tali studi, inoltre, i fornitori del servizio universale manterranno probabilmente la tariffa uniforme dopo la completa apertura del mercato per un grande numero di servizi.

In tali circostanze gli Stati membri dovrebbero limitare l’intervento regolamentare per garantire la fornitura finanziariamente sostenibile del servizio universale. Riconoscendo ai fornitori del servizio universale la flessibilità necessaria per reagire alla concorrenza, i rischi per l’equilibrio finanziario di tale servizio saranno limitati. Per questo motivo la presente proposta prevede, mediante una modifica dell’articolo 12, secondo trattino, che gli Stati membri limitino l’uniformità tariffaria agli invii, sia nazionali che destinati a paesi UE, soggetti a tariffe unitarie (come quelle pagate tramite i francobolli), utilizzate per lo più dai consumatori e dalle piccole imprese, per i quali la concorrenza dovrebbe essere limitata. La definizione del termine “tariffa unitaria” figura all'articolo 2, paragrafo 20.

La modifica proposta riconosce anche agli Stati membri la possibilità di richiedere tariffe uniformi ogniqualvolta siano in gioco interessi pubblici legittimi, come nei casi in cui i servizi postali sono utilizzati per la distribuzione di giornali e riviste in mancanza di altri canali di distribuzione. Questo aspetto ulteriormente analizzato al considerando 24.

3.2.3. Finanziamento del servizio universale (articolo 7)

In taluni casi, a seguito dell’adozione delle misure di accompagnamento volte a salvaguardare il servizio universale, in determinati Stati membri può essere ancora necessario finanziare i costi residui della fornitura di tale servizio. Mediante un nuovo articolo 7, la presente proposta illustra le alternative a disposizione degli Stati membri nei casi in cui necessario un finanziamento esterno del servizio universale.

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di scegliere il metodo di finanziamento più adeguato alla loro situazione specifica, vigilando al tempo stesso a evitare distorsioni eccessive del funzionamento del mercato.

Le opzioni di finanziamento previste dal nuovo articolo 7 comprendono la compensazione pubblica tramite sovvenzioni statali dirette (paragrafo 3) o, indirettamente, il finanziamento mediante il ricorso a procedure di appalto pubblico (paragrafo 2). Poiché esiste già un corpo dettagliato di norme e di casistica comunitarie che disciplina gli appalti pubblici e la compensazione pubblica per servizi di interesse economico generale, che si applica anche al settore postale, non necessario introdurre nuove norme in questi campi.

Infine, i paragrafi 3, lettera (b), e 4 dell’articolo 7 proposti continuano a prevedere la possibilità, precedentemente inclusa nell’articolo 9 della direttiva postale, di introdurre un fondo di compensazione per compensare l’onere indebito sostenuto dal fornitore(i) del servizio universale nella fornitura di tale servizio. Fino ad oggi l’esperienza del fondo di compensazione come meccanismo per il finanziamento del servizio postale universale stata molto limitata. Ciò peraltro non sorprende tenuto conto dell’importanza del settore riservato, ancora esistente nella maggior parte degli Stati membri, che costituiva un fonte di finanziamento evidente. Senza il settore riservato, tuttavia, probabile che vari Stati membri possano riesaminare l’esigenza di un fondo di compensazione facendone una potenziale salvaguardia da mantenere. All’articolo 7, i paragrafi 3, lettera (b), e 4 mettono anche in rilievo la possibilità di compensare eventuali costi netti residui del servizio universale mediante l’introduzione di un diritto a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi.

3.3. Altre misure incluse nella proposta

3.3.1. Autorizzazione e licenze (articolo 9)

Gli Stati membri possono continuare a utilizzare l’autorizzazione e le licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato all’obiettivo perseguito, fatte salve le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva postale. Tuttavia, come emerge dalla terza relazione della Commissione sull’applicazione della direttiva postale, appare necessario proseguire l’armonizzazione delle condizioni che possono essere introdotte e i principi applicabili a tali condizioni e procedure per ridurre le barriere ingiustificate alla fornitura di servizi sul mercato internazionale.

La presente proposta prevede una modifica dell’articolo 9, paragrafo 2, che introduce il seguente elenco di condizioni vietate, sulla scorta dell’esperienza pratica e degli studi settoriali:

- Limitare il numero di titolari di licenze. Questa misura stata utilizzata in altre industrie di rete in cui una duplicazione delle infrastrutture non economicamente, fisicamente o socialmente desiderabile; tali motivi non si applicano al settore postale.

- Imporre contemporaneamente, da un lato, l’obbligo di partecipare a un meccanismo di condivisione dei costi e, dall’altro, obblighi di servizio universale o di qualità, per gli stessi requisiti di qualità, disponibilità e prestazioni. Gli obblighi di servizio universale ripartiscono i costi antieconomici del servizio fra varie società mentre il fondo di compensazione impone un contributo alle società per finanziare il costo antieconomico sostenuto da una società; l’applicazione abbinata delle due misure non quindi giustificata.

- Riprendere condizioni applicabili alle imprese in virtù di altre norme legislative nazionali, non settoriali; tale divieto consentirà di limitare i costi amministrativi superflui per i fornitori di servizi postali.

- Imporre condizioni tecniche o operative sproporzionate o ingiustificate. Tutte le condizioni volte, ad esempio, a tutelare la riservatezza della posta o facilitare la restituzione di posta consegnata per errore continuerebbero ad essere accettabili.

Tali divieti non si applicano a fornitori del servizio universale nominati, che possono essere soggetti a un diverso tipo di regolamentazione in quanto possibile che debbano soddisfare altri obiettivi o operare in un quadro giuridico distinto, come la proprietà pubblica.

3.3.2. Accesso a infrastrutture e servizi postali chiave (articolo 11 bis)

Basandosi sull’esperienza di alcuni Stati membri, la presente proposta introduce un nuovo articolo 11 bis che chiede agli Stati membri di valutare se, in un ambiente con più operatori, una serie di elementi dell’infrastruttura o dei servizi postali:

- possono essere indispensabili o facilitare in misura rilevante la fornitura di servizi da parte di operatori interessati a competere con fornitori di servizi universali; e/o

- presentano vantaggi per gli utenti e i consumatori riducendo il numero di invii con indirizzo errato o che non possono essere rinviati al mittente, garantendo una qualità globale della posta e la tutela dei requisiti fondamentali a vantaggio di tutti gli operatori e utenti.

Poiché lo statuto giuridico e la situazione di mercato di tali elementi dell’infrastruttura o dei servizi postali variano nei diversi Stati membri (es. possono essere posseduti o forniti esclusivamente dal fornitore del servizio universale oppure da vari operatori), si propone di esigere dagli Stati membri semplicemente che adottino una decisione informata sull’esigenza e la portata della regolamentazione, la scelta dello strumento regolamentare e le compensazioni eventualmente necessarie.

L’articolo 11 bis proposto non modifica la regolamentazione dell’accesso a valle alle parti della rete relative allo smistamento e al recapito. Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto gli Stati membri devono continuare a rispettare l’articolo 12, quinto trattino, e possono, in funzione delle condizioni nazionali, introdurre altre misure per garantire l’accesso alla rete postale pubblica a condizioni trasparenti e non discriminatorie.

3.3.3. Controllo dell'equità della concorrenza (articolo 12, sesto trattino, e articolo 14)

In un ambiente pienamente competitivo, gli Stati membri hanno il delicato compito di garantire sufficiente libertà ai fornitori di servizi universali per adeguarsi alla concorrenza e al tempo stesso, garantire un adeguato monitoraggio del comportamento del probabile operatore dominante al fine di salvaguardare una concorrenza efficace.

Poiché tale esercizio richiederà una valutazione delle condizioni di mercato, accordi istituzionali e capacità di controllo di ogni Stato membro, appropriato lasciare ad essi la facoltà di scegliere i meccanismi regolamentari precisi per il controllo dell’operatore storico, mantenendo un terreno comune minimo sufficiente. Ciò giustifica, da un lato, l’eliminazione del requisito imposto agli Stati membri di controllare le sovvenzioni incrociate mediante norme settoriali specifiche e, dall’altro, il mantenimento delle norme sulla trasparenza dei conti.

Per quanto riguarda le sovvenzioni incrociate e l’assenza di un settore riservato come evidente causa di distorsioni della concorrenza che giustifichino le norme vigenti, la presente proposta prevede, mediante la proposta soppressione del sesto trattino dell'articolo 12, che gli Stati membri debbano stabilire le modalità atte a garantire nel modo più efficace che il comportamento del fornitore del servizio universale, che spesso sarà un operatore dominante nel mercato, non provochi distorsioni della concorrenza. Gli Stati membri possono a tale scopo stabilire controlli specifici ex-ante (come richiesto dalla direttiva attuale) o basarsi sull’applicazione ex-post del diritto della concorrenza da parte delle autorità della concorrenza e/o delle autorità nazionali di regolamentazione.

Per quanto concerne le norme sulla trasparenza contabile applicabili ai fornitori di servizi universali, nella transizione verso un mercato competitivo ancora necessario un requisito di separazione contabile adeguata. Le modifiche proposte all’articolo 14 riflettono la nuova situazione in cui non ci sarà più un settore riservato. Tenuto conto del fatto che le autorità nazionali di regolamentazione cooperano fra di loro per sviluppare le migliori pratiche e approcci comuni in questo settore (es. da parte del comitato delle autorità europee di regolamentazione del settore postale) non necessario, in conformità dei principi di migliore regolamentazione, introdurre nella direttiva norme più dettagliate e vincolanti sull’assegnazione dei costi.

3.3.4. Rafforzare la tutela dei consumatori (articolo 12, primo trattino, e articoli 19, 22 e 22 bis)

In linea con le norme vigenti, applicabili ad altri settori di servizi e al fine di stimolare la tutela dei consumatori di un mercato in evoluzione, la presente proposta prevede, mediante una modifica dell’articolo 19, di estendere l’applicazione di principi minimi relativi alle procedure di reclamo oltre i fornitori di servizi universali.

Gli interessi dei consumatori vengono inoltre tutelati mediante: 1) una maggiore interoperabilità fra operatori derivante dall’accesso a taluni elementi dell'infrastruttura e dei servizi, conformemente al nuovo articolo 11 bis proposto, come spiegato in dettaglio qui sopra; 2) la cooperazione obbligatoria fra autorità nazionali di regolamentazione e organismi di tutela dei consumatori inclusa nella proposta modifica all'articolo 22, paragrafo 2; 3) il chiarimento del ruolo e dei poteri delle autorità nazionali di regolamentazione incaricate di controllare e sorvegliare il servizio universale (articolo 22, paragrafo 3, e articolo 22 bis, paragrafo 1).

Infine, tenuto conto dell’importanza dei servizi postali per gli utenti non vedenti e ipovedenti, si propone di precisare all’articolo 12, primo trattino, che il processo di apertura del mercato non dovrebbe impedire la fornitura di taluni servizi gratuiti a non vedenti e ipovedenti, introdotta dagli Stati membri in conformità degli obblighi internazionali applicabili previsti nel quadro dell’Unione postale universale.

3.3.5. Esercizio dei poteri di attuazione da parte della Commissione (articolo 21)

Il comitato istituito dalla direttiva postale incaricato di assistere la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri di attuazione e, in particolare, della modifica dell’allegato 1 in materia di obiettivi di qualità del servizio per i servizi transfrontalieri intracomunitari, nonché di adottare condizioni di misurazione standardizzata della qualità (cfr. articolo 16 della direttiva).

Poiché le funzioni regolamentari di tale comitato riguardano la modifica di elementi non essenziali della direttiva opportuno allineare le norme che lo disciplinano alla procedura regolamentare recentemente introdotta nella decisione del Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[6], che riconosce al Parlamento europeo meccanismi supplementari per esaminare tali misure.

3.3.6. Autorità nazionali di regolamentazione (articolo 22)

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale, in particolare negli Stati membri in cui la transizione alla concorrenza non ancora completa. Al fine di migliorare l’efficace funzionamento di tali organismi, e basandosi sull’esperienza in settori regolamentari simili, sulle discussioni del comitato delle autorità europee di regolamentazione del settore postale e su vari studi settoriali, la presente proposta prevede le seguenti modifiche all'articolo 22:

- La separazione strutturale delle funzioni regolamentari dalle attività associate alla proprietà o al controllo di un operatore. In conformità del principio di separazione delle funzioni regolamentare e operativa, gli Stati membri dovrebbero garantire l’indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le funzioni connesse alla proprietà nei casi in cui può verificarsi un evidente conflitto di interessi nell’amministrazione, al fine di garantire l’imparzialità delle loro decisioni. Tale esigenza, che esiste in altre industrie di rete, non implica necessariamente la creazione di nuove strutture amministrative ma impone una chiara e stabile separazione delle funzioni esercitate dai vari organismi pubblici (articolo 22, paragrafo 1).

- La trasparenza nell’assegnazione delle funzioni regolamentari e la cooperazione fra gli organismi nazionali che esercitano funzioni regolamentari. A causa del frequente coinvolgimento di vari organismi nazionali nell’esercizio delle funzioni regolamentari, si propone di rendere l’attribuzione dei compiti più trasparente, e quindi più chiara. Tenuto conto della frequente sovrapposizione dei compiti degli organismi responsabili della regolamentazione del settore, dell’applicazione delle norme in materia di concorrenza e della tutela dei consumatori, si propone di imporre a tali organismi di cooperare per garantire meglio l’efficace svolgimento dei loro compiti (articolo 22, paragrafi 1 e 2).

- La conferma del diritto di appello contro le decisioni prese dalle autorità nazionali di regolamentazione e del loro statuto temporaneo, al fine di garantire la chiarezza del mercato durante il processo di apertura di quest’ultimo e fatta salva la ripartizione delle competenze nei sistemi giudiziari degli Stati membri e i diritti delle persone fisiche o giuridiche conformemente alla legislazione nazionale (articolo 22, paragrafo 3).

- Una cooperazione rafforzata fra le autorità nazionali di regolamentazione dell’UE al fine di fornire sostegno giuridico e impeto al lavoro già svolto dagli organismi esistenti (come il comitato delle autorità europee di regolamentazione del settore postale e il comitato della direttiva postale) per promuovere le migliori pratiche e l’armonizzazione delle pratiche regolamentari nel mercato interno senza necessariamente imporre la creazione di nuove strutture amministrative (articolo 22, paragrafo 2).

3.3.7. Trasmissione di informazioni alle autorità nazionali di regolamentazione (articolo 22 bis)

Per adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati le autorità nazionali di regolamentazione devono raccogliere informazioni presso gli operatori del mercato. Il problema della mancanza di competenze specifiche per ottenere informazioni dagli operatori postali stato costantemente sollevato dal comitato delle autorità europee di regolamentazione del settore postale, dagli organismi statistici e dagli studi settoriali come un grave ostacolo per l’applicazione della direttiva e delle norme nazionali di applicazione. La presente proposta prevede l’introduzione di un nuovo articolo 22 bis che riconosce alle autorità nazionali di regolamentazione il potere di raccogliere informazioni, ogniqualvolta ciò sia adeguato e giustificato, anche a fini statistici.

3.3.8. Valutazione e relazioni sull’applicazione della direttiva postale (articolo 23)

La presente proposta prevede il mantenimento di valutazioni e relazioni regolari sull’applicazione della direttiva al Consiglio e al Parlamento al fine di anticipare ulteriori misure regolamentari che possano rendersi necessarie per garantire il servizio universale e/o il processo di apertura del mercato. Sulla base dell’esperienza acquisita in passato si propone di modificare l’articolo 23 per prolungare da due a tre anni il periodo di relazione. Tale periodo tiene conto del ritmo degli sviluppi di mercato e degli aspetti sociali dell’applicazione della direttiva, e fornisce un lasso di tempo sufficiente su cui basare eventuali raccomandazioni politiche.

3.3.9. Abrogazione della disposizione relativa alla scadenza (articoli 26, 27)

In linea con la decisione di sopprimere i diritti speciali ed esclusivi nel 2009 (articolo 7, paragrafo 1) la presente proposta prevede l’abrogazione dell’attuale disposizione sulla scadenza di cui all’articolo 26, paragrafo 2, e all’articolo 27 della direttiva postale.

3.3.10. Coerenza e migliore regolamentazione (articoli 1, 2, 9, 10, 11)

La presente proposta prevede una serie di modifiche volte a migliorare la chiarezza giuridica e la coerenza della direttiva postale.

- Articolo 1, secondo trattino: la modifica proposta coerente con la modifica all’articolo 7 quanto al fatto che i servizi postali non possono più essere riservati;

- Articolo 2, paragrafo 6: la modifica proposta precisa il campo di applicazione della direttiva e in particolare il fatto che essa si applica a tutti i fornitori di servizi postali e non solo ai fornitori del servizio universale;

- Articolo 2, paragrafo 8: la modifica proposta coerente con la modifica all’articolo 7 in quanto il concetto della pubblicità diretta per corrispondenza stato utilizzato solo in relazione ai servizi che possono essere riservati;

- Articolo 9, paragrafo 5: la modifica proposta coerente con la modifica all’articolo 7 in quanto il concetto della pubblicità diretta per corrispondenza stato utilizzato solo in relazione ai servizi che possono essere riservati;

- Titolo del capitolo 4: la modifica proposta al titolo del capitolo 4 coerente con la modifica all’articolo 7 volta a precisare che la presente proposta non contempla più la differenza fra servizi postali riservati e non riservati;

- Articolo 10: le modifiche proposte rispecchiano la nuova numerazione del trattato CE e anche il fatto che la presente proposta non contempla più la differenza fra servizi postali riservati e non riservati;

- Articolo 11: la modifica proposta rispecchia la nuova numerazione del trattato CE;

- Articolo 12, quinto trattino: il termine ‘privato’ viene eliminato in quanto il carattere pubblico o privato di un cliente irrilevante e può causare fraintendimenti;

- Articolo 26, paragrafo 1: la proposta soppressione dell’articolo 26, paragrafo 1 coerente con la modifica all’articolo 7 volta a precisare che i servizi postali non possono più essere riservati e che non possono quindi essere introdotte misure più ‘liberali’.

Al fine di facilitare una trasposizione coerente del quadro regolamentare adattato, la Commissione determinata sorvegliare e discutere con gli Stati membri la corretta trasposizione, attuazione e applicazione delle nuove disposizioni della direttiva.

2006/0196 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione[7],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],

visto il parere del Comitato delle regioni[9],

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato[10],

considerando quanto segue:

(1) Nella sua risoluzione del 7 febbraio 1994[11] sullo sviluppo dei servizi postali comunitari, il Consiglio ha individuato come uno dei principali obiettivi della politica postale della Comunità conciliare la liberalizzazione graduale e controllata del mercato postale e la garanzia duratura della fornitura del servizio universale.

(2) La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio[12], ha istituito un quadro regolamentare per il settore postale a livello comunitario, che comprende misure volte a garantire un servizio universale e la determinazione di limiti massimi per i servizi postali che gli Stati membri possono riservare al proprio fornitore(i) del servizio universale al fine di mantenere il servizio universale - limiti che dovrebbero essere gradualmente e progressivamente abbassati - e un calendario per l'adozione di decisioni relative alla prosecuzione dell'apertura del mercato alla concorrenza al fine di creare un mercato unico dei servizi postali.

(3) L’articolo 16 del trattato CE mette in rilievo l'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché il loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale. Esso afferma che si deve provvedere affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni che consentano loro di assolvere i loro compiti.

(4) Le misure adottate in tale settore dovrebbero essere concepite in modo tale che possano essere conseguiti i compiti affidati alla Comunità come obiettivi in conformità dell'articolo 2 del trattato CE, vale a dire promuovere nell'insieme della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di convergenza dei risultati economici, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.

(5) Nelle sue conclusioni relative alla revisione intermedia della strategia di Lisbona, il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 ha ribadito l’importanza di completare il mercato interno come strumento per stimolare la crescita e creare nuovi e migliori posti di lavoro e il ruolo importante che servizi d'interesse economico generale efficaci svolgono in un'economia efficiente e dinamica. Queste conclusioni restano applicabili ai servizi postali, come strumento essenziale della comunicazione, del commercio e della coesione sociale e territoriale.

(6) La risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 ha messo in rilievo l’importanza sociale ed economica di servizi postali efficienti e la loro importanza nel quadro della strategia di Lisbona, indicando che le misure di riforma intraprese fino ad ora hanno consentito sviluppi positivi di rilievo nel settore postale, nonché un miglioramento della qualità, più efficienza e maggiore attenzione per i consumatori.

(7) In conformità della direttiva 97/67/CE, stato realizzato uno studio prospettivo che valuta, per ogni Stato membro, l’impatto sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno nel 2009. La Commissione ha anche avviato un riesame completo del settore postale universale, finanziando studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici nel settore, e ha ampiamente consultato le parti interessate.

(8) Secondo lo studio prospettivo, l’obiettivo fondamentale di salvaguardia della fornitura durevole di un servizio universale che rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri conformemente alla direttiva 97/67/CE può essere garantito in tutta la Comunità entro il 2009 senza bisogno di un settore riservato.

(9) Con la graduale e progressiva apertura dei mercati postali alla concorrenza, i fornitori del servizio universale hanno potuto disporre di un lasso di tempo sufficiente per introdurre le misure di modernizzazione e ristrutturazione necessarie per garantire la sostenibilità a lungo termine nelle nuove condizioni di mercato, e gli Stati membri hanno avuto la possibilità di adeguare i rispettivi sistemi regolamentari a un ambiente più aperto. Gli Stati membri possono inoltre sfruttare l’opportunità fornita dal periodo di trasposizione, nonché il consistente lasso di tempo necessario per l’introduzione di una concorrenza efficace, per procedere, se necessario, all’ulteriore modernizzazione e ristrutturazione dei fornitori del servizio universale.

(10) Dallo studio prospettivo emerge che il settore riservato non dovrebbe più rappresentare lo strumento privilegiato per il finanziamento del servizio universale. Tale valutazione tiene conto dell’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per il completamento del mercato interno e il potenziale di quest'ultimo di creare crescita e occupazione, nonché di garantire un servizio efficiente di interesse economico generale per tutti gli utenti. È pertanto appropriato confermare la data del 1° gennaio 2009 come fase finale del completamento del mercato interno per i servizi postali.

(11) Nel settore postale si registra una serie di stimoli al cambiamento, vale a dire la domanda e l'evoluzione delle esigenze degli utenti, modifiche organizzative, automazione e introduzione di nuove tecnologie, attuazione di strumenti di comunicazione elettronici e apertura del mercato.

(12) Una completa apertura del mercato contribuirà ad espandere le dimensioni globali dei mercati postali e contribuirà a salvaguardare un’occupazione sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici connessi. La presente direttiva lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di regolamentare le condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali.

(13) L’aumento della concorrenza dovrebbe inoltre consentire l’integrazione del settore postale con altri metodi di comunicazione e consentire un miglioramento della qualità del servizio fornito a utenti sempre più esigenti.

(14) Gli sviluppi nei mercati limitrofi di comunicazioni hanno avuto un impatto su varie regioni della Comunità e segmenti della popolazione, nonché sull'utilizzo di servizi postali. La coesione territoriale e sociale dovrebbe essere mantenuta, e tenuto conto del fatto che gli Stati membri possono adeguare alcuni servizi specifici alla domanda locale applicando la flessibilità prevista dalla direttiva 97/67/CE, opportuno mantenere pienamente il servizio universale e i requisiti qualitativi esposti nella suddetta direttiva. Al fine di garantire la prosecuzione dell’apertura del mercato a vantaggio di tutti gli utenti, in particolare i consumatori e le piccole e medie imprese, gli Stati membri devono seguire e sorvegliare gli sviluppi del mercato. Devono adottare le misure regolamentari appropriate, previste dalla direttiva, per garantire che l’accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso.

(15) La direttiva 97/67/CE ha optato per la fornitura del servizio universale mediante la nomina di fornitori di tale servizio. Con lo sviluppo della concorrenza e delle possibilità di scelta, gli Stati membri dovrebbero disporre di maggiore flessibilità per determinare il meccanismo più efficiente e appropriato per garantire l'offerta del servizio universale, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato, necessari per garantire la libera fornitura di servizi postali in un mercato internazionale. Gli Stati membri possono applicare una delle seguenti misure o una combinazione di esse: fornitura del servizio universale da parte delle forze di mercato, nomina di una o più imprese per fornire elementi diversi del servizio universale o per coprire varie parti del territorio e appalto pubblico di servizi.

(16) È importante che gli utenti siano pienamente informati in merito ai servizi universali forniti e che le imprese che forniscono i servizi postali siano al corrente dei diritti e obblighi dei fornitori del servizio universale. Gli Stati membri devono vigilare a che i consumatori siano pienamente informati in merito alle caratteristiche dei servizi specifici forniti e alla loro accessibilità. È tuttavia opportuno, coerentemente con la maggiore flessibilità che verrà loro concessa di garantire la fornitura del servizio universale in forme diverse dalla nomina del fornitore(i) di servizio universale, permettere ad essi di scegliere le modalità più efficaci per rendere pubbliche tali informazioni.

(17) Alla luce degli studi realizzati e al fine di liberare a pieno il potenziale del mercato interno di servizi postali, opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale.

(18) In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò necessario e adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative includono il ricorso a procedure di appalto pubblico e, ogniqualvolta gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per l’impresa designata, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario, purché compatibili con la presente direttiva, come stabilire che i profitti derivanti da altre attività dei fornitori del servizio universale, che non rientrano in tale servizio, siano assegnate, per intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale.

(19) Al fine di determinare quali imprese possano essere chiamate a contribuire al fondo di compensazione, gli Stati membri dovrebbero valutare se i servizi forniti da tali imprese possono, nell’ottica di un utente, essere considerate come un sostituto possibile del servizio universale, tenuto conto delle loro caratteristiche, compresi gli aspetti che comportano un valore aggiunto, e del loro impiego previsto. Per essere considerati possibili sostituti, i servizi non devono necessariamente coprire tutte le caratteristiche del servizio universale, come la distribuzione quotidiana o la copertura nazionale completa. Al fine di rispettare il principio di proporzionalità, nel determinare il contributo, chiesto da tali imprese, ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale in uno Stato membro, quest’ultimo deve basarsi su criteri trasparenti e non discriminatori, come la percentuale di tali imprese nelle attività che rientrano nell'ambito del servizio universale in tale Stato membro.

(20) Si deve continuare ad applicare a qualsiasi meccanismo di finanziamento i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità specificati nella direttiva 97/67/CE e ogni decisione in questo campo deve basarsi su criteri trasparenti, obiettivi e verificabili. In particolare, il costo netto del servizio universale deve essere calcolato, sotto la responsabilità delle autorità nazionali di regolamentazione, come la differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando soggetta ad obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Nel calcolo si terrà conto di tutti gli altri elementi pertinenti, compresi i vantaggi commerciali di cui beneficiano le imprese designate a fornire il servizio universale, il diritto a realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza economica.

(21) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare l’autorizzazione e le licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato all’obiettivo perseguito. Tuttavia, come emerge dalla terza relazione sull’applicazione della direttiva 97/67/CE, appare necessario proseguire l’armonizzazione delle condizioni che possono essere introdotte per ridurre le barriere ingiustificate alla fornitura di servizi sul mercato internazionale. In questo contesto, gli Stati membri possono ad esempio consentire alle imprese di scegliere fra l'obbligo di fornire un servizio o quello di contribuire finanziariamente ai costi sostenuti da un'altra impresa per fornire tale servizio, ma non dovrebbe più essere consentito di imporre contemporaneamente, da un lato, l’obbligo di partecipare a un meccanismo di condivisione dei costi e, dall’altro, obblighi di servizio universale o di qualità, volti allo stesso obiettivo. È inoltre opportuno chiarire che alcune delle disposizioni in materia di autorizzazioni e licenze non si dovrebbero applicare ai fornitori del servizio universale nominati.

(22) In una situazione in cui varie imprese postali forniscono servizi nel settore del servizio universale, opportuno chiedere a tutti gli Stati membri di valutare se taluni elementi dell’infrastruttura postale o taluni servizi normalmente forniti da fornitori del servizio universale dovrebbero essere resi accessibili ad altri operatori che forniscono servizi simili, al fine di promuovere una concorrenza efficace e/o proteggere utenti e consumatori garantendo la qualità globale del servizio postale. Poiché la situazione giuridica e di mercato di questi elementi e servizi diversa nei vari Stati membri, opportuno esigere da questi ultimi semplicemente che adottino una decisione informata sull’esigenza, la portata e la scelta dello strumento regolamentare, se del caso anche in materia di condivisione dei costi. Tale disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri adottare misure atte a garantire la trasparenza e la natura non discriminatoria delle condizioni di accesso alla rete postale pubblica.

(23) Tenuto conto dell'importanza dei servizi postali per gli utenti non vedenti e ipovedenti, opportuno precisare che il processo di apertura del mercato non dovrebbe impedire la fornitura di taluni servizi gratuiti alle suddette categorie prevista dagli Stati membri, in conformità degli obblighi internazionali applicabili.

(24) In un ambiente pienamente competitivo, tanto per l'equilibrio finanziario del servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato, importante che si devii dal principio secondo cui i prezzi riflettono le condizioni e i costi normali di mercato solo per tutelare gli interessi pubblici. A tal fine necessario continuare a consentire agli Stati membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e dalle piccole e medie imprese. I singoli Stati membri possono anche mantenere tariffe uniformi per alcuni altri invii per motivi connessi alla tutela degli interessi pubblici generali, come l'accesso alla cultura e la coesione regionale e sociale.

(25) In considerazione delle specificità nazionali di cui si deve tenere conto nella regolamentazione delle condizioni in cui il fornitore di servizi storico deve operare in un ambiente pienamente competitivo, opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere le forme più efficaci per controllare le sovvenzioni incrociate.

(26) In considerazione della transizione a un mercato pienamente competitivo, opportuno continuare a esigere dagli Stati membri che mantengano l'obbligo per i fornitori del servizio universale di tenere conti separati e trasparenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari. Tale obbligo dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità della concorrenza e alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per adottare decisioni connesse al servizio universale e controllare l'equità delle condizioni di mercato fino a quando la concorrenza sarà effettiva. La cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione, che continueranno a sviluppare criteri di riferimento e orientamenti nel settore, dovrebbe contribuire all'applicazione armonizzata di tali norme.

(27) In linea con le norme esistenti in altri settori di servizi e al fine di stimolare la tutela dei consumatori, opportuno non limitare più l'applicazione di principi minimi in materia di procedure di reclamo ai soli fornitori del servizio universale. Al fine di aumentare l'efficacia delle procedure di trattamento dei reclami opportuno che la direttiva incoraggi il ricorso a procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie, come indicato nella raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo[13] e nella raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo[14] La protezione dei consumatori dovrebbe essere rafforzata anche mediante una maggiore interoperabilità fra operatori derivante dall’accesso a taluni elementi dell'infrastruttura e dei servizi, e la cooperazione obbligatoria fra autorità nazionali di regolamentazione e organismi di tutela dei consumatori.

(28) È opportuno adeguare la disposizione sui poteri di applicazione al fine di riflettere le modifiche apportate alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[15].

(29) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale, in particolare negli Stati membri in cui la transizione alla concorrenza non ancora completa. In conformità al principio della separazione delle funzioni di regolamentazione dalle funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione assicurando così l'imparzialità delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza lascia impregiudicata l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri, come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di proprietà esistente negli Stati membri sancito all'articolo 295 del trattato. Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari, per l'assolvimento dei compiti loro assegnati.

(30) A causa del frequente coinvolgimento di vari organismi nazionali nell’esercizio delle funzioni regolamentari, si propone di rendere l’attribuzione dei compiti più trasparente e imporre ai vari organismi responsabili della regolamentazione del settore di cooperare per garantire meglio l’efficace svolgimento dei loro compiti.

(31) Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo che sia indipendente da tale autorità. Tale organo può essere un tribunale. Questa procedura di ricorso si applica fatti salvi la ripartizione delle competenze all'interno dei sistemi giudiziari nazionali o i diritti riconosciuti alle persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale. In attesa della conclusione di tali procedure necessario garantire lo statuto temporaneo delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione al fine di garantire la sicurezza giuridica e del mercato.

(32) Nell'esecuzione dei loro compiti nel quadro della presente direttiva, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero, se necessario, coordinare la loro azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri e con la Commissione. Ciò dovrebbe promuovere lo sviluppo del mercato interno per i servizi postali e contribuire all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva, in particolare in ambiti in cui il diritto nazionale che applica il diritto comunitario riconosce alle autorità nazionali di regolamentazione ampi poteri discrezionali nell'applicazione delle norme pertinenti. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato istituito dalla direttiva 97/67/CE o in un gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbero decidere quali organismi rappresentino le autorità nazionali di regolamentazione ai fini della presente direttiva.

(33) Per adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati le autorità nazionali di regolamentazione devono raccogliere informazioni presso gli operatori del mercato. Le richieste di informazioni dovrebbero essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. La Commissione può anche avere bisogno di raccogliere tali informazioni al fine di adempiere gli obblighi che ad essa incombono in virtù del diritto comunitario.

(34) Al fine di tenere il Parlamento europeo e il Consiglio informati sullo sviluppo del mercato interno per i servizi postali, la Commissione dovrebbe trasmettere regolarmente a tali istituzioni relazioni sull'applicazione della direttiva 97/67/CE.

(35) Al fine di confermare l'applicabilità del quadro per la regolamentazione del settore si dovrebbe eliminare la data di scadenza della direttiva 97/67/CE.

(36) Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire completare il mercato interno dei servizi postali, garantire un livello comune del servizio universale per tutti gli utenti e fissare principi armonizzati per la regolamentazione dei servizi postali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, in considerazione della portata e degli effetti delle azioni adottate, essere conseguiti più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare misure in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(37) Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 97/67/CE.

(38) La presente direttiva coerente con altri strumenti comunitari attuali in materia di servizi. In caso di conflitto con le disposizioni di un altro strumento comunitario, in particolare la direttiva [2006/../CE] sui servizi nel mercato interno, la presente direttiva e le sue disposizioni prevalgono e si applicano pienamente al settore postale.

(39) La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione delle norme del trattato in materia di concorrenza e libera prestazione di servizi. Nella misura in cui un meccanismo di finanziamento comprende, in qualsiasi forma, aiuti concessi da uno Stato membro o mediante risorse provenienti da aiuti di Stato nel senso dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la presente direttiva lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati membri di rispettare le norme del trattato in materia di aiuti di Stato.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 97/67/CE così modificata:

1. All'articolo 1, il secondo trattino sostituito dal seguente:

'- le condizioni relative alla fornitura dei servizi postali,'

2. L'articolo 2 così modificato:

3. Il punto 6 sostituito dal seguente:

'6. invio postale: l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, dal fornitore di un servizio postale. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale;'

4. il punto 8 soppresso;

5. aggiunto il punto seguente:

'20. Servizi forniti a tariffa unitaria: servizi postali per cui la tariffa fissata nelle condizioni generali dei fornitori del servizio universale per il trasporto di invii postali singoli.’

6. All'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'introduzione sostituita dalla seguente:

'Essi si attivano per assicurare che il servizio universale sia garantito tutti i giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze o condizioni geografiche eccezionali, valutate dalle autorità nazionali di regolamentazione, e che include almeno:'

7. L'articolo 4 sostituito dal seguente:

'Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché sia garantita la fornitura del servizio universale, notificando alla Commissione le misure adottate per adempiere a tale obbligo. Il comitato istituito conformemente all'articolo 21 viene informato e garantisce il seguito delle evoluzioni delle misure introdotte dagli Stati membri per garantire la fornitura del servizio universale.

2. Gli Stati membri possono decidere di nominare una o più imprese come fornitori del servizio universale per una parte o per la totalità del territorio nazionale e per vari elementi del servizio universale stesso. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi. Queste informazioni vengono pubblicate. In particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato e che la nomina delle imprese come fornitori del servizio universale sia limitata nel tempo. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi nominati.’

8. All’articolo 5, paragrafo 2, i termini “articoli 36 e 56,” sono sostituiti da “articoli 30 e 46”.

9. L'articolo 6 sostituito dal seguente:

'Articolo 6

Gli Stati membri provvedono affinché gli utenti e le imprese che forniscono servizi postali ricevano regolarmente informazioni sufficientemente precise e aggiornate sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualità. Le informazioni vengono pubblicate nel modo appropriato.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le modalità con cui vengono fornite le informazioni da pubblicare conformemente al primo comma.’

10. Al capitolo 3 il titolo sostituito dal seguente:

'CAPITOLO 3

Finanziamento dei servizi universali'

11. L'articolo 7 sostituito dal seguente:

'Articolo 7

1. Con effetto a partire dal 1° gennaio 2009 gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l'instaurazione o la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità di uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità di qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato CE.

2. Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.

3. Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale, quali previsti dalla presente direttiva, comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale, possono:

(a) introdurre un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire da fondi pubblici;

(b) ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti.

4. Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

5. Gli Stati membri garantiscono che, nell'istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari di cui al paragrafo 3 e 4, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Le decisioni adottate in conformità dei paragrafi 3 e 4 si basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono rese pubbliche.’

12. Al capitolo 4 il titolo sostituito dal seguente:

'CAPITOLO 4

Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete'

13. L'articolo 9 sostituito dal seguente:

'Articolo 9

1. Per i servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze essenziali.

2. Per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.

La concessione di autorizzazioni può:

- se opportuno, essere subordinata agli obblighi del servizio universale;

- se necessario, prevedere l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi in questione;

- se opportuno, essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7.

Tranne nel caso di imprese designate come fornitori del servizio universale in conformità dell'articolo 4, le autorizzazioni non possono:

- essere limitate in numero;

- per gli stessi requisiti di qualità, disponibilità o esecuzione imporre a un fornitore di servizi obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, di contribuire finanziariamente a un meccanismo di condivisione dei costi;

- riprendere condizioni applicabili alle imprese in virtù di altre norme legislative nazionali, non settoriali;

- imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli obblighi della presente direttiva.

3. Le procedure, gli obblighi e i requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, accessibili, non discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, vengono resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi. Gli Stati membri assicurano che i motivi del rifiuto totale o parziale di un'autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una procedura di ricorso.

14. All'articolo 10, il testo del paragrafo 1 sostituito dal seguente:

'1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e in base agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato, adottano le necessarie misure di armonizzazione delle procedure di cui all'articolo 9 per l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali.'

15. All’articolo 11, i termini “articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 a” sono sostituiti da “articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95”.

16. È inserito il seguente articolo 11 bis:

'Articolo 11 bis

Ogniqualvolta ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli utenti e/o per promuovere una concorrenza efficace, e alla luce delle condizioni nazionali, gli Stati membri garantiscono condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie per i seguenti elementi dell'infrastruttura o dei servizi postali: sistema di codice di avviamento postale, basi dati di indirizzi, cassette postali, cassette di raccolta e recapito, informazioni sui cambiamenti di indirizzo, servizio di redirezione, servizio di rinvio al mittente.’

17. L'articolo 12 così modificato:

18. Il primo trattino sostituito dal seguente:

'- i prezzi debbono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre un servizio postale gratuito per gli utenti non vedenti o ipovedenti,'

19. Il secondo trattino sostituito dal seguente:

'- i prezzi devono essere correlati ai costi e stimolare guadagni in termini di efficienza; ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, gli Stati membri possono decidere di applicare una tariffa uniforme a tutto il territorio nazionale e/o ai territori di altri Stati membri, per i servizi forniti a tariffa unitaria o per altri invii,'

20. L'ultima frase del quinto trattino sostituita dal testo seguente:

'Le eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili anche ai clienti in condizioni simili,'

21. Il sesto trattino soppresso.

22. L'articolo 14 sostituito dal seguente:

'Articolo 14

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la contabilità dei fornitori del servizio universale sia tenuta in conformità delle disposizioni del presente articolo.

2. I fornitori del servizio universale tengono conti separati nell'ambito dei rispettivi sistemi di contabilità interna per distinguere chiaramente fra servizi e prodotti che ricevono una compensazione finanziaria per i costi netti del servizio universale, o contribuiscono ad essa, e gli altri servizi e prodotti. La separazione contabile consente agli Stati membri di calcolare il costo netto del servizio universale. Tali sistemi di contabilità interna si basano sull'applicazione coerente di principi di contabilità dei costi obiettivamente giustificabili.

3. I sistemi di contabilità di cui al paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4, imputano i costi nel seguente modo:

(a) imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un servizio o prodotto particolare;

(b) imputazione dei costi comuni, vale a dire che non possono essere direttamente attribuiti a un particolare servizio o prodotto, come segue:

(i) ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;

(ii) se non possibile un'analisi diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il legame indiretto si basa su strutture di costi comparabili;

(iii) se non possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale, determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi universali, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.

4. Possono essere utilizzati altri sistemi di contabilità dei costi soltanto se compatibili con il paragrafo 2 e se approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione. La Commissione informata prima della relativa applicazione.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che la conformità con uno dei suddetti sistemi di contabilità dei costi di cui ai paragrafi 3 o 4 sia verificata da un organo competente indipendente dal fornitore del servizio universale. Gli Stati membri assicurano che sia pubblicata periodicamente una dichiarazione relativa alla conformità.

6. L'autorità nazionale di regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati da un fornitore del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione, su richiesta.

7. Su richiesta, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti da questi sistemi sono messe in via riservata a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione e della Commissione.

8. Se un determinato Stato membro non ha istituito un meccanismo di finanziamento per la copertura del servizio universale, come autorizzato dall'articolo 7, e se l'autorità nazionale di regolamentazione si accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro abbia ricevuto sovvenzioni statali, occulte o di altro tipo, e che la concorrenza nel mercato pienamente efficace, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti del presente articolo. L'autorità nazionale di regolamentazione informa la Commissione anticipatamente di siffatte decisioni.'

23. L'articolo 19 sostituito dal seguente:

'Articolo 19

Gli Stati membri assicurano che le imprese fornitrici di servizi postali stabiliscano procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o mancato rispetto delle norme di qualità del servizio (comprese procedure per determinare di chi sia la responsabilità nei casi in cui sono coinvolti più operatori).

Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che le procedure di cui al primo comma consentano di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.

Gli Stati membri incoraggiano anche lo sviluppo di sistemi extragiudiziali indipendenti per la soluzione delle controversie fra le imprese che forniscono servizi postali e gli utenti.

Fatte salve le altre possibilità di ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli interessi degli utilizzatori e/o dei consumatori, possano presentare all'autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati dagli utenti alle imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale non abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 16, gli Stati membri assicurano che i fornitori del servizio universale, e se del caso le imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale, pubblichino, insieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le informazioni relative al numero di reclami e al modo in cui sono stati gestiti.'

24. L'articolo 21 sostituito dal seguente:

'Articolo 21

1. La Commissione assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 bis e 7 della decisione 1999/468/CE.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.'

25. L'articolo 22 sostituito dal seguente:

'Articolo 22

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di imprese che forniscono servizi postali provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le autorità nazionali di regolamentazione designate per svolgere i compiti che derivano dalla presente direttiva. Essi rendono pubbliche, in forma facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di regolamentazione, in particolare quando tali funzioni vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e le autorità nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza e la normativa sui consumatori, nelle materie di interesse comune.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare istituendo procedure di monitoraggio e regolamentazione per garantire la fornitura del servizio universale. Esse possono inoltre avere il compito di garantire il rispetto delle norme in materia di concorrenza nel settore postale.

Le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri collaborano strettamente e si assistono reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva.

3. Gli Stati membri prevedono, a livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce servizi postali, che siano interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di ricorrere contro detta decisione dinanzi a un organo di ricorso, indipendente dalle parti coinvolte. In attesa dell'esito di un eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso non decida altrimenti.'

26. Dopo l'articolo 22, inserito il titolo di capitolo seguente:

'CAPITOLO 9 bis

Fornitura di informazioni'

27. È inserito il seguente articolo 22 bis:

'Articolo 22 bis

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese fornitrici di servizi postali forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie:

(a) alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi di tale direttiva;

(b) a fini statistici chiaramente definiti.

2. Su richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione. Le informazioni richieste da detta autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dei suoi compiti. L'autorità nazionale di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.'

28. L'articolo 23 sostituito dal seguente:

'Articolo 23

Ogni tre anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa adeguate informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.'

29. L'articolo 26 soppresso.

30. L'articolo 27 soppresso.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

[1] GU C 48 del 16.2.1994, pag. 3.

[2] Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14), modificata dalla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21).

[3] COM(2006) 596.

[4] SEC(2006) 1291.

[5] COM(2006) 595.

[6] Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

[7] GU C , , pag. .

[8] GU C , , pag. .

[9] GU C , , pag. .

[10] GU C , , pag. .

[11] GU C 48 del 16.2.1994, pag. 3.

[12] GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del 29 settembre 2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

[13] GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.

[14] GU L 109 del 4.4.2001, pag. 56.

[15] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200, del 22.7.2006, pag. 11).