COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |
Bruxelles, 18.10.2006
COM(2006) 594 definitivo
2006/0196
(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO
che
modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato
interno dei servizi postali comunitari
(presentata
dalla Commissione) {SEC(2006)
1291}{SEC(2006)
1292}
RELAZIONE
1. Contesto
Nel contesto del
processo di conciliazione del duplice obiettivo di un’apertura graduale e
controllata del mercato postale alla concorrenza e della garanzia duratura
della fornitura del servizio universale, come previsto dal Consiglio nella sua
risoluzione del 7 febbraio 1994 sullo sviluppo dei servizi postali comunitari[1], la direttiva postale[2] stabilisce
un calendario per l’adozione di decisioni sulla prosecuzione del processo di
apertura dei mercati postali
alla concorrenza. L’articolo 7 della direttiva postale stabilisce che:
- la Commissione presenterà, entro
il 31 dicembre 2006,
una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata di una proposta
che confermi, se del caso, la data del 2009 per il pieno completamento del
mercato postale interno o che determini un'altra eventuale fase;
- la proposta della Commissione si
baserà sulle conclusioni di uno studio prospettivo
che valuterà, per ciascuno Stato membro, l'incidenza sul servizio universale
del pieno completamento del mercato interno postale nel 2009.
La presente proposta si basa sulle
conclusioni dello studio prospettivo sull’incidenza
sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno postale nel
2009[3], come previsto dalla direttiva postale, una
relazione sulla valutazione d'impatto[4] e una relazione sull’applicazione
della direttiva postale[5], che comprende un’analisi complessiva del settore.
Tali documenti contengono informazioni dettagliate sul contesto
generale e l’impostazione della presente proposta, delineata nelle sezioni che
seguono.
2. La proposta della Commissione
2.1. Aspetti giuridici
2.1.1. Principio di sussidiarietà
L’azione proposta
mira a completare il mercato interno per i servizi postali eliminando i diritti esclusivi e speciali nel
settore postale, a garantire un livello comune del
servizio universale per tutti gli utenti in tutti gli Stati membri e a fissare
principi armonizzati per la regolamentazione dei servizi postali in un mercato aperto, al fine di ridurre altri
ostacoli al funzionamento del mercato interno.
Gli Stati membri non sono in grado
di realizzare tali obiettivi da soli. L’esempio più evidente rappresentato dal
numero di Stati membri che mantengono monopoli di varia portata sulla fornitura
di taluni servizi postali al fine di finanziare
il servizio universale, mentre altri hanno eliminato completamente o in parte i
monopoli di servizi
oppure hanno la ferma intenzione di farlo entro il 2009.
In considerazione della portata o
degli effetti dell’azione proposta, tali obiettivi possono essere conseguiti
meglio a livello comunitario e la Comunità può pertanto adottare misure in
conformità del principio di sussidiarietà, enunciato all’articolo 5 del trattato CE.
2.1.2. Proporzionalità
Conformemente al principio di
proporzionalità enunciato all’articolo 5 del trattato CE, la presente direttiva
non va al di là di quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi proposti.
La presente proposta di direttiva
modificata continua a garantire un quadro generale di elementi
regolamentari, piuttosto che una serie di norme dettagliate volte a
disciplinare il settore.
È proprio in virtù del principio
della proporzionalità che la proposta lascia agli Stati membri una serie di opzioni per raggiungere al meglio gli obiettivi proposti:
- i metodi di finanziamento di cui
all’articolo 7 offrono agli Stati membri un’ampia scelta di opzioni,
anziché imporre un’unica soluzione;
- la questione dell’accesso alla
rete affrontato nel nuovo articolo 11 bis proposto, che lascia agli Stati
membri la facoltà di valutare l’esigenza e la portata della regolamentazione relativa all’accesso a taluni elementi dell’infrastruttura o
dei servizi postali e di disciplinare l’accesso
a valle alle parti della rete relative allo smistamento e al recapito;
- si propone di eliminare il sesto trattino dell’articolo 12 che impone di controllare le
sovvenzioni incrociate mediante norme specifiche al settore, per lasciare agli
Stati membri il compito di disciplinare la questione in modo efficace;
- non si propone di creare nuovi
organismi di coordinamento delle attività delle
autorità nazionali di regolamentazione.
3. ELEMENTI DELLA PROPOSTA
3.1. Conferma del calendario di apertura del mercato fissato nella direttiva sulla base
delle conclusioni dello studio prospettivo
sull’incidenza sul servizio universale del pieno completamento del mercato
interno postale nel 2009
Nello studio prospettivo
si conclude che il completamento del mercato interno
per i servizi postali in tutti gli Stati
membri nel 2009 compatibile con il mantenimento di un servizio universale di
alta qualità e conferma la piena apertura del mercato entro il 1° gennaio 2009.
La conferma del 2009 come data per
il completamento del mercato interno dei servizi postali consentirà, grazie a una
concorrenza più intensa, di migliorare il livello dei servizi in termini di
qualità, prezzi e possibilità di scelta a disposizione degli utenti, nonché di
sbloccare il potenziale di crescita e occupazione del settore. Si tratta
inoltre di una risposta necessaria e proporzionata alle esigenze tanto degli
utenti quanto dell’economia europea in senso più ampio.
Al fine di mantenere la coesione
territoriale e sociale, e tenuto conto del fatto che gli Stati membri possono
adeguare alcuni servizi
specifici alla domanda locale applicando la flessibilità prevista dalla
direttiva postale, opportuno mantenere pienamente il servizio universale e i
requisiti qualitativi esposti nella suddetta direttiva.
Di conseguenza, la presente
proposta prevede un nuovo articolo 7 il cui primo
paragrafo vieta agli Stati membri di concedere o mantenere diritti esclusivi e
speciali nel settore postale.
3.2. Misure complementari e di accompagnamento per salvaguardare il servizio universale
Nello studio prospettivo
si individuata una serie di misure di accompagnamento,
a livello tanto comunitario quanto nazionale, che gli Stati membri possono
adottare per salvaguardare, in caso di necessità, il servizio universale. Che
si tratti di misure di carattere regolamentare o
basate su principi di mercato, tutte sono destinate a facilitare e/o
salvaguardare la fornitura del servizio universale a condizioni
finanziariamente sostenibili in un mercato competitivo. Tali misure sono considerate
sufficienti per consentire l’apertura del mercato in tutti gli Stati membri.
Sono state individuate anche misure
di salvaguardia aggiuntive sotto forma di meccanismi
di finanziamento specifici, per compensare, qualora ciò risulti necessario e
proporzionato, i costi antieconomici connessi alla fornitura del servizio
universale, in forme meno distorsive per il mercato
interno rispetto al mantenimento dei monopoli.
Alcune delle misure regolamentari
destinate a salvaguardare il servizio universale sono già previste dall’attuale
direttiva postale, come l’adeguamento della fornitura del servizio universale
alle esigenze degli utenti entro i limiti della direttiva postale,
l’introduzione di obblighi di servizio per gli
operatori autorizzati, l’intervento delle autorità regolamentari per tutelare
la concorrenza e, se del caso, l’introduzione dell’accesso a valle alle parti
della rete relative allo smistamento e al recapito. Le altre misure di accompagnamento regolamentari, eventualmente necessarie a
livello comunitario, sono state inserite nella presente proposta.
Inoltre, gli Stati membri
dovrebbero decidere essi stessi sulle misure che sono connesse al funzionamento
del mercato o che non rientrano nel quadro comunitario. Come emerge
dallo studio prospettivo e dagli studi settoriali,
può trattarsi di misure che i fornitori del servizio universale devono adottare
per migliorare l’efficienza, diversificare le fonti di reddito e stimolare il
volume.
In conformità del quadro postale
comunitario proposto, gli Stati membri saranno in grado di determinare la
combinazione più adeguata delle diverse misure possibili per salvaguardare il
servizio universale nel nuovo ambiente di mercato.
3.2.1. Altre misure economicamente
vantaggiose per garantire il servizio universale (articoli 3 e 6)
L’articolo 4 della direttiva
postale indica una preferenza per la fornitura del servizio universale mediante
la nomina obbligatoria ex-ante del fornitore(i) del servizio universale. Con
l’aumento della concorrenza e della scelta sul mercato, possono esistere altre
forme, ugualmente efficaci, per garantire la fornitura di tale servizio. La
presente proposta prevede, mediante le modifiche proposte all’articolo 4 e
all’articolo 3, paragrafo 3, che gli Stati membri abbiano
la possibilità di determinare il meccanismo più efficiente e appropriato per
garantire la disponibilità del servizio universale, nel rispetto dei principi
di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima
distorsione del mercato.
Questi meccanismi possono
facilitare la fornitura del servizio universale, o di parti di esso, ad esempio affidandola alle forze del mercato o
consentendo agli Stati membri di individuare le regioni o i servizi specifici in cui il
servizio universale non può essere garantito dalle forze del mercato e
garantendo tali servizi
a prezzi competitivi mediante appalti pubblici.
Coerentemente con la maggiore
flessibilità concessa agli Stati membri per garantire la fornitura del servizio
universale in forme diverse dalla nomina ex-ante del fornitore(i) di servizio
universale, la presente proposta prevede, mediante una modifica all’articolo 6,
che gli Stati membri possano scegliere le modalità più
efficaci per rendere pubbliche le informazioni relative ai servizi universali.
3.2.2. Rafforzare e chiarire il
principio secondo cui le tariffe del servizio universale devono essere
correlate ai costi (articolo 12, secondo trattino, e articolo 2, paragrafo 20)
Il principio secondo cui i servizi devono essere
correlati ai costi stato tradotto in modo diverso nelle varie versioni
linguistiche della direttiva 97/67/CE, con il rischio di interpretazioni
diverse. L'utilizzo del concetto di "correlazione ai costi" nelle
versioni linguistiche in cui non ancora presente contribuirà a
un'applicazione uniforme di tale principio. Inoltre, il principio secondo cui i
prezzi devono stimolare l'aumento di efficienza
consentirà di migliorare l’applicazione della presente disposizione a vantaggio
degli utenti. L’articolo 12, secondo trattino, della direttiva postale consente
agli Stati membri di scostarsi dal principio secondo cui le tariffe dei servizi universali devono
essere correlate ai costi applicando una tariffa nazionale uniforme, che si
applica indipendentemente dalla distanza e dai costi di altri
servizi, al fine di
garantire una maggiore coesione sociale e territoriale.
Come emerge
dagli studi settoriali, l’obbligo di imporre tariffe uniformi in un ambiente
fortemente competitivo può condurre a un aumento dei costi e dei rischi per la
sostenibilità di alcuni servizi,
in quanto il fornitore del servizio universale rischia di perdere affari
redditizi nei settori soggetti a pressioni concorrenziali. Secondo tali studi,
inoltre, i fornitori del servizio universale manterranno probabilmente la
tariffa uniforme dopo la completa apertura del mercato per un grande numero di servizi.
In tali circostanze gli Stati
membri dovrebbero limitare l’intervento regolamentare per garantire la
fornitura finanziariamente sostenibile del servizio universale. Riconoscendo ai
fornitori del servizio universale la flessibilità necessaria per reagire alla
concorrenza, i rischi per l’equilibrio finanziario di tale servizio saranno
limitati. Per questo motivo la presente proposta prevede, mediante una modifica
dell’articolo 12, secondo trattino, che gli Stati membri limitino
l’uniformità tariffaria agli invii, sia nazionali che destinati a paesi UE,
soggetti a tariffe unitarie (come quelle pagate tramite i francobolli),
utilizzate per lo più dai consumatori e dalle piccole imprese, per i quali la
concorrenza dovrebbe essere limitata. La definizione del termine “tariffa
unitaria” figura all'articolo 2, paragrafo 20.
La modifica proposta riconosce
anche agli Stati membri la possibilità di richiedere tariffe uniformi
ogniqualvolta siano in gioco interessi pubblici
legittimi, come nei casi in cui i servizi
postali sono
utilizzati per la distribuzione di giornali e riviste in mancanza di altri
canali di distribuzione. Questo aspetto ulteriormente analizzato al
considerando 24.
3.2.3. Finanziamento del servizio
universale (articolo 7)
In taluni casi, a seguito
dell’adozione delle misure di accompagnamento volte a
salvaguardare il servizio universale, in determinati Stati membri può essere
ancora necessario finanziare i costi residui della fornitura di tale servizio.
Mediante un nuovo articolo 7, la presente proposta illustra le alternative a disposizione degli Stati membri nei casi in
cui necessario un finanziamento esterno del servizio universale.
Gli Stati membri dovrebbero avere
la facoltà di scegliere il metodo di finanziamento più adeguato alla loro
situazione specifica, vigilando al tempo stesso a
evitare distorsioni eccessive del funzionamento del mercato.
Le opzioni
di finanziamento previste dal nuovo articolo 7 comprendono la compensazione pubblica
tramite sovvenzioni statali dirette (paragrafo 3) o, indirettamente, il
finanziamento mediante il ricorso a procedure di appalto pubblico (paragrafo
2). Poiché esiste già un corpo dettagliato di norme e di casistica comunitarie
che disciplina gli appalti pubblici e la compensazione pubblica per servizi di interesse
economico generale, che si applica anche al settore postale, non necessario
introdurre nuove norme in questi campi.
Infine, i paragrafi 3, lettera (b),
e 4 dell’articolo 7 proposti continuano a prevedere la possibilità, precedentemente inclusa nell’articolo 9 della direttiva
postale, di introdurre un fondo di compensazione per compensare l’onere
indebito sostenuto dal fornitore(i) del servizio universale nella fornitura di
tale servizio. Fino ad oggi l’esperienza del fondo di
compensazione come meccanismo per il finanziamento del servizio postale
universale stata molto limitata. Ciò peraltro non sorprende tenuto conto
dell’importanza del settore riservato, ancora esistente nella maggior parte
degli Stati membri, che costituiva un fonte di finanziamento evidente. Senza il
settore riservato, tuttavia, probabile che vari Stati membri possano
riesaminare l’esigenza di un fondo di compensazione facendone una potenziale salvaguardia da mantenere. All’articolo 7, i paragrafi 3,
lettera (b), e 4 mettono anche in rilievo la
possibilità di compensare eventuali costi netti residui del servizio universale
mediante l’introduzione di un diritto a carico dei fornitori e/o degli utenti
dei servizi.
3.3. Altre misure incluse nella
proposta
3.3.1. Autorizzazione e licenze
(articolo 9)
Gli Stati membri possono continuare
a utilizzare l’autorizzazione e le licenze individuali
ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato all’obiettivo perseguito,
fatte salve le disposizioni dell’articolo 9 della direttiva postale. Tuttavia, come emerge dalla terza relazione della Commissione
sull’applicazione della direttiva postale, appare necessario proseguire
l’armonizzazione delle condizioni che possono essere introdotte e i principi
applicabili a tali condizioni e procedure per ridurre le barriere
ingiustificate alla fornitura di servizi
sul mercato internazionale.
La presente proposta prevede una
modifica dell’articolo 9, paragrafo 2, che introduce il seguente elenco di
condizioni vietate, sulla scorta dell’esperienza pratica e degli studi
settoriali:
- Limitare il numero di titolari di
licenze. Questa misura stata utilizzata in altre industrie di rete in cui una
duplicazione delle infrastrutture non economicamente, fisicamente o socialmente
desiderabile; tali motivi non si applicano al settore postale.
- Imporre contemporaneamente, da un
lato, l’obbligo di partecipare a un meccanismo di
condivisione dei costi e, dall’altro, obblighi di servizio universale o di
qualità, per gli stessi requisiti di qualità, disponibilità e prestazioni. Gli
obblighi di servizio universale ripartiscono i costi antieconomici del servizio
fra varie società mentre il fondo di compensazione
impone un contributo alle società per finanziare il costo antieconomico
sostenuto da una società; l’applicazione abbinata delle due misure non quindi
giustificata.
- Riprendere condizioni applicabili
alle imprese in virtù di altre norme legislative
nazionali, non settoriali; tale divieto consentirà di limitare i costi
amministrativi superflui per i fornitori di servizi postali.
- Imporre condizioni tecniche o operative sproporzionate o ingiustificate. Tutte le
condizioni volte, ad esempio, a tutelare la riservatezza della posta o
facilitare la restituzione di posta consegnata per errore continuerebbero ad essere accettabili.
Tali divieti non si applicano a
fornitori del servizio universale nominati, che possono essere soggetti a un diverso tipo di regolamentazione in quanto possibile
che debbano soddisfare altri obiettivi o operare in un quadro giuridico
distinto, come la proprietà pubblica.
3.3.2. Accesso a
infrastrutture e servizi
postali chiave
(articolo 11 bis)
Basandosi sull’esperienza di alcuni Stati membri, la presente proposta introduce un
nuovo articolo 11 bis che chiede agli Stati membri di valutare se, in un
ambiente con più operatori, una serie di elementi dell’infrastruttura o dei servizi postali:
- possono essere indispensabili o
facilitare in misura rilevante la fornitura di servizi da parte di operatori
interessati a competere con fornitori di servizi universali; e/o
- presentano vantaggi per gli
utenti e i consumatori riducendo il numero di invii
con indirizzo errato o che non possono essere rinviati al mittente, garantendo
una qualità globale della posta e la tutela dei requisiti fondamentali a
vantaggio di tutti gli operatori e utenti.
Poiché
lo statuto giuridico e la situazione di mercato di tali elementi
dell’infrastruttura o dei servizi
postali variano nei
diversi Stati membri (es. possono essere posseduti o forniti esclusivamente dal
fornitore del servizio universale oppure da vari operatori), si propone di
esigere dagli Stati membri semplicemente che adottino una decisione informata
sull’esigenza e la portata della regolamentazione, la scelta dello strumento
regolamentare e le compensazioni eventualmente necessarie.
L’articolo 11 bis proposto non
modifica la regolamentazione dell’accesso a valle alle parti della rete relative allo smistamento e al recapito. Per quanto riguarda
quest’ultimo aspetto gli Stati membri devono continuare a rispettare l’articolo
12, quinto trattino, e possono, in funzione delle condizioni nazionali,
introdurre altre misure per garantire l’accesso alla rete postale pubblica a
condizioni trasparenti e non discriminatorie.
3.3.3. Controllo dell'equità della
concorrenza (articolo 12, sesto trattino, e articolo 14)
In un ambiente pienamente
competitivo, gli Stati membri hanno il delicato compito di garantire
sufficiente libertà ai fornitori di servizi universali per adeguarsi alla concorrenza e al
tempo stesso, garantire un adeguato monitoraggio del comportamento del
probabile operatore dominante al fine di salvaguardare una concorrenza
efficace.
Poiché tale
esercizio richiederà una valutazione delle condizioni di mercato, accordi
istituzionali e capacità di controllo di ogni Stato membro, appropriato
lasciare ad essi la facoltà di scegliere i meccanismi regolamentari precisi per
il controllo dell’operatore storico, mantenendo un terreno comune minimo
sufficiente. Ciò giustifica, da un lato, l’eliminazione del requisito imposto
agli Stati membri di controllare le sovvenzioni incrociate mediante norme
settoriali specifiche e, dall’altro, il mantenimento delle norme sulla
trasparenza dei conti.
Per quanto riguarda le sovvenzioni
incrociate e l’assenza di un settore riservato come evidente causa di
distorsioni della concorrenza che giustifichino le
norme vigenti, la presente proposta prevede, mediante la proposta soppressione
del sesto trattino dell'articolo 12, che gli Stati membri debbano stabilire le
modalità atte a garantire nel modo più efficace che il comportamento del
fornitore del servizio universale, che spesso sarà un operatore dominante nel
mercato, non provochi distorsioni della concorrenza. Gli Stati membri possono a
tale scopo stabilire controlli specifici ex-ante (come richiesto dalla
direttiva attuale) o basarsi sull’applicazione ex-post del diritto della
concorrenza da parte delle autorità della concorrenza
e/o delle autorità nazionali di regolamentazione.
Per quanto concerne
le norme sulla trasparenza contabile applicabili ai fornitori di servizi universali, nella
transizione verso un mercato competitivo ancora necessario un requisito di
separazione contabile adeguata. Le modifiche
proposte all’articolo 14 riflettono la nuova situazione in cui non ci sarà più
un settore riservato. Tenuto conto del fatto che le autorità nazionali di
regolamentazione cooperano fra di loro per sviluppare
le migliori pratiche e approcci comuni in questo settore (es. da parte del
comitato delle autorità europee di regolamentazione del settore postale) non
necessario, in conformità dei principi di migliore regolamentazione, introdurre
nella direttiva norme più dettagliate e vincolanti sull’assegnazione dei costi.
3.3.4. Rafforzare la tutela dei
consumatori (articolo 12, primo trattino, e articoli 19, 22 e 22 bis)
In linea con le norme vigenti,
applicabili ad altri settori di servizi
e al fine di stimolare la tutela dei consumatori di un
mercato in evoluzione, la presente proposta prevede, mediante una modifica
dell’articolo 19, di estendere l’applicazione di principi minimi relativi alle
procedure di reclamo oltre i fornitori di servizi universali.
Gli interessi dei consumatori vengono inoltre tutelati mediante: 1) una maggiore interoperabilità fra operatori derivante dall’accesso a
taluni elementi dell'infrastruttura e dei servizi, conformemente al nuovo articolo 11 bis
proposto, come spiegato in dettaglio qui sopra; 2) la cooperazione obbligatoria
fra autorità nazionali di regolamentazione e organismi di tutela dei
consumatori inclusa nella proposta modifica all'articolo 22, paragrafo 2; 3) il
chiarimento del ruolo e dei poteri delle autorità nazionali di regolamentazione
incaricate di controllare e sorvegliare il servizio universale (articolo 22,
paragrafo 3, e articolo 22 bis, paragrafo 1).
Infine, tenuto conto
dell’importanza dei servizi
postali per gli
utenti non vedenti e ipovedenti, si propone di precisare all’articolo 12, primo
trattino, che il processo di apertura del mercato non
dovrebbe impedire la fornitura di taluni servizi gratuiti a non vedenti e ipovedenti,
introdotta dagli Stati membri in conformità degli obblighi internazionali
applicabili previsti nel quadro dell’Unione postale universale.
3.3.5. Esercizio dei poteri di attuazione da parte della Commissione (articolo 21)
Il comitato istituito dalla
direttiva postale incaricato di assistere la Commissione nell’esercizio dei
suoi poteri di attuazione e, in particolare, della
modifica dell’allegato 1 in materia di obiettivi di qualità del servizio per i servizi transfrontalieri intracomunitari, nonché di adottare condizioni di
misurazione standardizzata della qualità (cfr. articolo 16 della direttiva).
Poiché le funzioni regolamentari di
tale comitato riguardano la modifica di elementi non
essenziali della direttiva opportuno allineare le norme che lo disciplinano
alla procedura regolamentare recentemente introdotta nella decisione del
Consiglio recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione[6], che riconosce al Parlamento europeo meccanismi
supplementari per esaminare tali misure.
3.3.6. Autorità nazionali di
regolamentazione (articolo 22)
Le autorità nazionali di
regolamentazione dovrebbero continuare a svolgere un ruolo fondamentale, in particolare
negli Stati membri in cui la transizione alla concorrenza non ancora completa.
Al fine di migliorare l’efficace funzionamento di tali organismi, e basandosi
sull’esperienza in settori regolamentari simili, sulle discussioni del comitato
delle autorità europee di regolamentazione del settore
postale e su vari studi settoriali, la presente proposta prevede le seguenti
modifiche all'articolo 22:
- La separazione
strutturale delle funzioni regolamentari dalle attività associate alla
proprietà o al controllo di un operatore.
In conformità del principio di separazione delle funzioni regolamentare e
operativa, gli Stati membri dovrebbero garantire l’indipendenza delle autorità
nazionali di regolamentazione, in particolare per quanto riguarda le funzioni connesse
alla proprietà nei casi in cui può verificarsi un evidente conflitto di interessi nell’amministrazione, al fine di garantire
l’imparzialità delle loro decisioni. Tale esigenza, che esiste in altre
industrie di rete, non implica necessariamente la creazione di nuove strutture amministrative ma impone una chiara e stabile separazione
delle funzioni esercitate dai vari organismi pubblici (articolo 22, paragrafo
1).
- La trasparenza nell’assegnazione
delle funzioni regolamentari e la cooperazione fra gli organismi nazionali che esercitano funzioni regolamentari. A causa del frequente
coinvolgimento di vari organismi nazionali nell’esercizio delle funzioni
regolamentari, si propone di rendere l’attribuzione dei compiti più
trasparente, e quindi più chiara. Tenuto conto della frequente sovrapposizione
dei compiti degli organismi responsabili della
regolamentazione del settore, dell’applicazione delle norme in materia di
concorrenza e della tutela dei consumatori, si propone di imporre a tali
organismi di cooperare per garantire meglio l’efficace svolgimento dei loro
compiti (articolo 22, paragrafi 1 e 2).
- La conferma del diritto di appello contro le decisioni prese dalle autorità
nazionali di regolamentazione e del loro statuto temporaneo, al fine di garantire
la chiarezza del mercato durante il processo di apertura di quest’ultimo e
fatta salva la ripartizione delle competenze nei sistemi giudiziari degli Stati
membri e i diritti delle persone fisiche o giuridiche conformemente alla
legislazione nazionale (articolo 22, paragrafo 3).
- Una
cooperazione rafforzata fra le autorità nazionali di regolamentazione dell’UE
al fine di fornire sostegno giuridico e impeto al lavoro
già svolto dagli organismi esistenti (come il comitato delle autorità europee
di regolamentazione del settore postale e il comitato della direttiva postale)
per promuovere le migliori pratiche e l’armonizzazione delle pratiche
regolamentari nel mercato interno senza necessariamente imporre la creazione di
nuove strutture amministrative (articolo 22, paragrafo 2).
3.3.7. Trasmissione di informazioni alle autorità nazionali di regolamentazione
(articolo 22 bis)
Per adempiere
efficacemente ai compiti loro assegnati le autorità nazionali di
regolamentazione devono raccogliere informazioni presso gli operatori del
mercato. Il problema della mancanza di competenze specifiche per ottenere
informazioni dagli operatori postali
stato costantemente sollevato dal comitato delle autorità europee di
regolamentazione del settore postale, dagli organismi statistici e dagli studi
settoriali come un grave ostacolo per l’applicazione della direttiva e delle
norme nazionali di applicazione. La presente proposta
prevede l’introduzione di un nuovo articolo 22 bis che riconosce alle autorità
nazionali di regolamentazione il potere di raccogliere informazioni,
ogniqualvolta ciò sia adeguato e giustificato, anche a
fini statistici.
3.3.8. Valutazione e relazioni
sull’applicazione della direttiva postale (articolo 23)
La presente proposta prevede il
mantenimento di valutazioni e relazioni regolari sull’applicazione della
direttiva al Consiglio e al Parlamento al fine di anticipare ulteriori
misure regolamentari che possano rendersi necessarie per garantire il servizio
universale e/o il processo di apertura del mercato. Sulla base dell’esperienza
acquisita in passato si propone di modificare l’articolo 23 per prolungare da
due a tre anni il periodo di relazione. Tale periodo tiene conto del ritmo
degli sviluppi di mercato e degli aspetti sociali dell’applicazione della direttiva,
e fornisce un lasso di tempo sufficiente su cui basare
eventuali raccomandazioni politiche.
3.3.9. Abrogazione della
disposizione relativa alla scadenza (articoli 26, 27)
In linea con la decisione di
sopprimere i diritti speciali ed esclusivi nel 2009 (articolo 7, paragrafo 1)
la presente proposta prevede l’abrogazione dell’attuale disposizione sulla
scadenza di cui all’articolo 26, paragrafo 2, e all’articolo
27 della direttiva postale.
3.3.10. Coerenza e migliore
regolamentazione (articoli 1, 2, 9, 10, 11)
La presente proposta prevede una
serie di modifiche volte a migliorare la chiarezza giuridica e la coerenza
della direttiva postale.
- Articolo 1, secondo trattino: la
modifica proposta coerente con la modifica all’articolo 7
quanto al fatto che i servizi
postali non possono
più essere riservati;
- Articolo 2, paragrafo 6: la
modifica proposta precisa il campo di applicazione
della direttiva e in particolare il fatto che essa si applica a tutti i
fornitori di servizi
postali e non solo
ai fornitori del servizio universale;
- Articolo 2, paragrafo 8: la
modifica proposta coerente con la modifica all’articolo 7 in quanto il concetto
della pubblicità diretta per corrispondenza stato utilizzato solo in relazione ai servizi
che possono essere riservati;
- Articolo 9, paragrafo 5: la
modifica proposta coerente con la modifica all’articolo 7 in quanto il concetto
della pubblicità diretta per corrispondenza stato utilizzato solo in relazione ai servizi
che possono essere riservati;
- Titolo del
capitolo 4: la modifica proposta al titolo del capitolo 4 coerente con
la modifica all’articolo 7 volta a precisare che la presente proposta non
contempla più la differenza fra servizi
postali riservati e
non riservati;
- Articolo 10: le modifiche
proposte rispecchiano la nuova numerazione del trattato CE e anche il fatto che
la presente proposta non contempla più la differenza fra servizi postali riservati e non riservati;
- Articolo 11: la modifica proposta
rispecchia la nuova numerazione del trattato CE;
- Articolo 12, quinto trattino: il
termine ‘privato’ viene eliminato in quanto il
carattere pubblico o privato di un cliente irrilevante e può causare
fraintendimenti;
- Articolo 26,
paragrafo 1: la proposta soppressione dell’articolo 26, paragrafo 1
coerente con la modifica all’articolo 7 volta a precisare che i servizi postali non possono più
essere riservati e che non possono quindi essere introdotte misure più
‘liberali’.
Al fine di
facilitare una trasposizione coerente del quadro regolamentare adattato, la
Commissione determinata sorvegliare e discutere con gli
Stati membri la corretta trasposizione, attuazione e applicazione delle nuove
disposizioni della direttiva.
2006/0196
(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO
che
modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato
interno dei servizi postali comunitari (Testo
rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47,
paragrafo 2, l'articolo 55 e l'articolo 95,
vista
la proposta della Commissione[7],
visto
il parere del Comitato economico e sociale europeo[8],
visto
il parere del Comitato delle regioni[9],
deliberando
in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato[10],
considerando
quanto segue:
(1)
Nella sua risoluzione del 7 febbraio 1994[11] sullo sviluppo dei servizi postali comunitari, il
Consiglio ha individuato come uno dei principali obiettivi della politica
postale della Comunità conciliare la liberalizzazione graduale e controllata
del mercato postale e la garanzia duratura della fornitura del servizio
universale.
(2)
La direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre
1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il
miglioramento della qualità del servizio[12], ha istituito un quadro
regolamentare per il settore postale a livello comunitario, che comprende
misure volte a garantire un servizio universale e la determinazione di limiti
massimi per i servizi
postali che gli
Stati membri possono riservare al proprio fornitore(i) del servizio universale
al fine di mantenere il servizio universale - limiti che dovrebbero essere
gradualmente e progressivamente abbassati - e un calendario per l'adozione di
decisioni relative alla prosecuzione dell'apertura del mercato alla concorrenza
al fine di creare un mercato unico dei servizi postali.
(3)
L’articolo 16 del trattato CE mette in rilievo l'importanza dei servizi di interesse
economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché il loro
ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale. Esso afferma che
si deve provvedere affinché tali servizi
funzionino in base a principi e condizioni che
consentano loro di assolvere i loro compiti.
(4)
Le misure adottate in tale settore dovrebbero essere concepite in modo tale che
possano essere conseguiti i compiti affidati alla Comunità come obiettivi in
conformità dell'articolo 2 del trattato CE, vale a dire promuovere nell'insieme
della Comunità uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività
economiche, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, una
crescita sostenibile e non inflazionistica, un alto grado di competitività e di
convergenza dei risultati economici, il miglioramento del tenore e della
qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati
membri.
(5)
Nelle sue conclusioni relative alla revisione intermedia della strategia di Lisbona,
il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 ha ribadito l’importanza di
completare il mercato interno come strumento per stimolare la crescita e creare
nuovi e migliori posti di lavoro e il ruolo importante che servizi d'interesse economico
generale efficaci svolgono in un'economia efficiente e dinamica. Queste
conclusioni restano applicabili ai servizi
postali, come
strumento essenziale della comunicazione, del commercio e della coesione
sociale e territoriale.
(6)
La risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 ha messo in rilievo l’importanza
sociale ed economica di servizi
postali efficienti e
la loro importanza nel quadro della strategia di Lisbona, indicando che le
misure di riforma intraprese fino ad ora hanno consentito sviluppi positivi di
rilievo nel settore postale, nonché un miglioramento della qualità, più
efficienza e maggiore attenzione per i consumatori.
(7)
In conformità della direttiva 97/67/CE, stato realizzato uno studio prospettivo che valuta, per ogni Stato membro, l’impatto
sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno nel 2009.
La Commissione ha anche avviato un riesame completo del settore postale
universale, finanziando studi sugli sviluppi economici, sociali e tecnologici
nel settore, e ha ampiamente consultato le parti interessate.
(8)
Secondo lo studio prospettivo, l’obiettivo
fondamentale di salvaguardia della fornitura durevole di un servizio universale
che rispecchi gli standard qualitativi definiti dagli Stati membri
conformemente alla direttiva 97/67/CE può essere garantito in tutta la Comunità
entro il 2009 senza bisogno di un settore riservato.
(9)
Con la graduale e progressiva apertura dei mercati postali alla concorrenza, i fornitori del
servizio universale hanno potuto disporre di un lasso di tempo sufficiente per
introdurre le misure di modernizzazione e ristrutturazione necessarie per
garantire la sostenibilità a lungo termine nelle nuove condizioni di mercato, e
gli Stati membri hanno avuto la possibilità di adeguare i rispettivi sistemi
regolamentari a un ambiente più aperto. Gli Stati membri possono inoltre
sfruttare l’opportunità fornita dal periodo di trasposizione, nonché il consistente lasso di tempo necessario per
l’introduzione di una concorrenza efficace, per procedere, se necessario,
all’ulteriore modernizzazione e ristrutturazione dei fornitori del servizio
universale.
(10)
Dallo studio prospettivo emerge che il settore
riservato non dovrebbe più rappresentare lo strumento privilegiato per il
finanziamento del servizio universale. Tale valutazione tiene conto
dell’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per il completamento del
mercato interno e il potenziale di quest'ultimo di creare crescita e
occupazione, nonché di garantire un servizio
efficiente di interesse economico generale per tutti gli utenti. È pertanto
appropriato confermare la data del 1° gennaio 2009 come fase finale del
completamento del mercato interno per i servizi postali.
(11)
Nel settore postale si registra una serie di stimoli al cambiamento, vale a
dire la domanda e l'evoluzione delle esigenze degli utenti, modifiche
organizzative, automazione e introduzione di nuove tecnologie, attuazione di
strumenti di comunicazione elettronici e apertura del mercato.
(12)
Una completa apertura del mercato contribuirà ad espandere le dimensioni
globali dei mercati postali
e contribuirà a salvaguardare un’occupazione sostenibile e di qualità fra i
fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi
posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori
economici connessi. La presente direttiva lascia impregiudicata
la competenza degli Stati membri di regolamentare le
condizioni di lavoro nel settore dei servizi postali.
(13)
L’aumento della concorrenza dovrebbe inoltre consentire l’integrazione del
settore postale con altri metodi di comunicazione e consentire un miglioramento
della qualità del servizio fornito a utenti sempre più esigenti.
(14)
Gli sviluppi nei mercati limitrofi di comunicazioni hanno avuto un impatto su
varie regioni della Comunità e segmenti della popolazione, nonché sull'utilizzo
di servizi postali. La coesione
territoriale e sociale dovrebbe essere mantenuta, e tenuto conto del fatto che
gli Stati membri possono adeguare alcuni servizi specifici alla domanda locale applicando
la flessibilità prevista dalla direttiva 97/67/CE,
opportuno mantenere pienamente il servizio universale e i requisiti qualitativi
esposti nella suddetta direttiva. Al fine di garantire la prosecuzione
dell’apertura del mercato a vantaggio di tutti gli
utenti, in particolare i consumatori e le piccole e medie imprese, gli Stati
membri devono seguire e sorvegliare gli sviluppi del mercato. Devono adottare
le misure regolamentari appropriate, previste dalla direttiva, per garantire
che l’accessibilità ai servizi
postali continui a
soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo
di servizi allo
stesso punto di accesso.
(15)
La direttiva 97/67/CE ha optato per la fornitura del servizio universale mediante
la nomina di fornitori di tale servizio. Con lo sviluppo della concorrenza e
delle possibilità di scelta, gli Stati membri dovrebbero disporre
di maggiore flessibilità per determinare il meccanismo più efficiente e
appropriato per garantire l'offerta del servizio universale, nel rispetto dei
principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e
minima distorsione del mercato, necessari per garantire la libera fornitura di servizi postali in un mercato
internazionale. Gli Stati membri possono applicare una delle seguenti misure o
una combinazione di esse: fornitura del servizio
universale da parte delle forze di mercato, nomina di una o più imprese per
fornire elementi diversi del servizio universale o per coprire varie parti del
territorio e appalto pubblico di servizi.
(16)
È importante che gli utenti siano pienamente informati in merito ai servizi universali forniti e
che le imprese che forniscono i servizi
postali siano al
corrente dei diritti e obblighi dei fornitori del servizio universale. Gli
Stati membri devono vigilare a che i consumatori siano
pienamente informati in merito alle caratteristiche dei servizi specifici forniti e
alla loro accessibilità. È tuttavia opportuno, coerentemente con la maggiore
flessibilità che verrà loro concessa di garantire la
fornitura del servizio universale in forme diverse dalla nomina del
fornitore(i) di servizio universale, permettere ad essi di scegliere le
modalità più efficaci per rendere pubbliche tali informazioni.
(17)
Alla luce degli studi realizzati e al fine di liberare a pieno il potenziale
del mercato interno di servizi
postali, opportuno
porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per
garantire il finanziamento del servizio universale.
(18)
In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno
dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare
esplicitamente, nella misura in cui ciò necessario e adeguatamente
giustificato, le alternative disponibili per garantire
il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta
dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Tali alternative
includono il ricorso a procedure di appalto pubblico e, ogniqualvolta gli
obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere
indebito per l’impresa designata, la compensazione pubblica e la condivisione
dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e
mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. Gli Stati membri
possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto
comunitario, purché compatibili con la presente direttiva, come stabilire che i
profitti derivanti da altre attività dei fornitori del servizio universale, che
non rientrano in tale servizio, siano assegnate, per
intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale.
(19)
Al fine di determinare quali imprese possano essere chiamate a contribuire al
fondo di compensazione, gli Stati membri dovrebbero valutare se i servizi forniti da tali
imprese possono, nell’ottica di un utente, essere considerate come un sostituto
possibile del servizio universale, tenuto conto delle loro caratteristiche,
compresi gli aspetti che comportano un valore aggiunto, e del loro impiego
previsto. Per essere considerati possibili sostituti,
i servizi non devono
necessariamente coprire tutte le caratteristiche del servizio universale, come
la distribuzione quotidiana o la copertura nazionale completa. Al fine di rispettare
il principio di proporzionalità, nel determinare il contributo, chiesto da tali
imprese, ai costi derivanti dalla fornitura del servizio universale in uno
Stato membro, quest’ultimo deve basarsi su criteri trasparenti e non
discriminatori, come la percentuale di tali imprese nelle attività che
rientrano nell'ambito del servizio universale in tale Stato membro.
(20)
Si deve continuare ad applicare a qualsiasi meccanismo di finanziamento i
principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità
specificati nella direttiva 97/67/CE e ogni decisione in questo campo deve
basarsi su criteri trasparenti, obiettivi e verificabili. In particolare, il
costo netto del servizio universale deve essere calcolato, sotto la
responsabilità delle autorità nazionali di regolamentazione, come la differenza
tra il costo netto delle operazioni di un'impresa designata quando soggetta ad
obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di
tali obblighi. Nel calcolo si terrà conto di tutti gli altri elementi
pertinenti, compresi i vantaggi commerciali di cui
beneficiano le imprese designate a fornire il servizio universale, il diritto a
realizzare profitti ragionevoli e gli incentivi per una maggiore efficienza
economica.
(21)
Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare l’autorizzazione e
le licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato
all’obiettivo perseguito. Tuttavia, come emerge dalla
terza relazione sull’applicazione della direttiva 97/67/CE, appare necessario
proseguire l’armonizzazione delle condizioni che possono essere introdotte per
ridurre le barriere ingiustificate alla fornitura di servizi sul mercato internazionale. In
questo contesto, gli Stati membri possono ad esempio
consentire alle imprese di scegliere fra l'obbligo di fornire un servizio o
quello di contribuire finanziariamente ai costi sostenuti da un'altra impresa
per fornire tale servizio, ma non dovrebbe più essere consentito di imporre
contemporaneamente, da un lato, l’obbligo di partecipare a un meccanismo di
condivisione dei costi e, dall’altro, obblighi di servizio universale o di
qualità, volti allo stesso obiettivo. È inoltre opportuno chiarire che alcune
delle disposizioni in materia di autorizzazioni e
licenze non si dovrebbero applicare ai fornitori del servizio universale
nominati.
(22)
In una situazione in cui varie imprese postali forniscono servizi nel settore del servizio universale, opportuno
chiedere a tutti gli Stati membri di valutare se taluni elementi dell’infrastruttura
postale o taluni servizi
normalmente forniti da fornitori del servizio universale dovrebbero essere resi
accessibili ad altri operatori che forniscono servizi simili, al fine di promuovere una
concorrenza efficace e/o proteggere utenti e consumatori garantendo la qualità
globale del servizio postale. Poiché la situazione giuridica
e di mercato di questi elementi e servizi
diversa nei vari Stati membri, opportuno esigere da questi ultimi semplicemente
che adottino una decisione informata sull’esigenza, la portata e la scelta
dello strumento regolamentare, se del caso anche in materia di condivisione dei
costi. Tale disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri
adottare misure atte a garantire la trasparenza e la natura non discriminatoria
delle condizioni di accesso alla rete postale
pubblica.
(23)
Tenuto conto dell'importanza dei servizi
postali per gli
utenti non vedenti e ipovedenti, opportuno precisare che il processo di
apertura del mercato non dovrebbe impedire la fornitura di taluni servizi gratuiti alle
suddette categorie prevista dagli Stati membri, in conformità degli obblighi
internazionali applicabili.
(24)
In un ambiente pienamente competitivo, tanto per l'equilibrio finanziario del
servizio universale quanto per limitare le distorsioni del mercato, importante
che si devii dal principio secondo cui i prezzi
riflettono le condizioni e i costi normali di mercato solo per tutelare gli
interessi pubblici. A tal fine necessario continuare a consentire agli Stati
membri di mantenere tariffe uniformi per invii a tariffa
unitaria, il servizio utilizzato più di frequente dai consumatori e dalle
piccole e medie imprese. I singoli Stati membri possono anche mantenere tariffe
uniformi per alcuni altri invii per motivi connessi alla tutela degli interessi
pubblici generali, come l'accesso alla cultura e la coesione regionale e
sociale.
(25)
In considerazione delle specificità nazionali di cui si deve tenere conto nella
regolamentazione delle condizioni in cui il fornitore di servizi storico deve operare
in un ambiente pienamente competitivo, opportuno lasciare agli Stati membri la
facoltà di scegliere le forme più efficaci per controllare le sovvenzioni
incrociate.
(26)
In considerazione della transizione a un mercato pienamente competitivo,
opportuno continuare a esigere dagli Stati membri che mantengano l'obbligo per
i fornitori del servizio universale di tenere conti separati e trasparenti,
fatti salvi gli adeguamenti necessari. Tale obbligo dovrebbe consentire alle
autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità della concorrenza e alla
Commissione di disporre delle informazioni necessarie
per adottare decisioni connesse al servizio universale e controllare l'equità
delle condizioni di mercato fino a quando la concorrenza sarà effettiva. La
cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione, che continueranno a
sviluppare criteri di riferimento e orientamenti nel settore, dovrebbe contribuire all'applicazione armonizzata di tali
norme.
(27)
In linea con le norme esistenti in altri settori di servizi e al fine di stimolare la tutela dei
consumatori, opportuno non limitare più l'applicazione di principi minimi in
materia di procedure di reclamo ai soli fornitori del servizio universale. Al
fine di aumentare l'efficacia delle procedure di
trattamento dei reclami opportuno che la direttiva incoraggi il ricorso a
procedure di soluzione extragiudiziale delle controversie, come indicato nella
raccomandazione 98/257/CE della Commissione del 30 marzo 1998 riguardante i
principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo[13] e nella
raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili
agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle
controversie in materia di consumo[14] La protezione dei consumatori dovrebbe
essere rafforzata anche mediante una maggiore interoperabilità
fra operatori derivante dall’accesso a taluni elementi dell'infrastruttura e
dei servizi, e la cooperazione
obbligatoria fra autorità nazionali di regolamentazione e organismi di tutela
dei consumatori.
(28)
È opportuno adeguare la disposizione sui poteri di applicazione al fine di
riflettere le modifiche apportate alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione
conferite alla Commissione[15].
(29)
Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero continuare a svolgere un
ruolo fondamentale, in particolare negli Stati membri in cui la transizione
alla concorrenza non ancora completa. In conformità al principio della
separazione delle funzioni di regolamentazione dalle
funzioni operative, gli Stati membri sono tenuti a garantire l'indipendenza
delle autorità nazionali di regolamentazione assicurando così l'imparzialità
delle loro decisioni. Il requisito dell'indipendenza lascia impregiudicata
l'autonomia istituzionale e gli obblighi costituzionali degli Stati membri,
come pure il principio della neutralità rispetto alla normativa sul regime di
proprietà esistente negli Stati membri sancito all'articolo 295 del trattato.
Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere dotate di tutte le
risorse necessarie, sul piano del personale, delle competenze e dei mezzi finanziari,
per l'assolvimento dei compiti loro assegnati.
(30)
A causa del frequente coinvolgimento di vari organismi nazionali nell’esercizio
delle funzioni regolamentari, si propone di rendere l’attribuzione dei compiti
più trasparente e imporre ai vari organismi responsabili della regolamentazione
del settore di cooperare per garantire meglio l’efficace svolgimento dei loro
compiti.
(31)
Chiunque dovrebbe avere il diritto di ricorrere contro una decisione delle
autorità nazionali di regolamentazione che lo riguardi dinanzi ad un organo che
sia indipendente da tale autorità. Tale organo può essere un tribunale. Questa
procedura di ricorso si applica fatti salvi la ripartizione delle competenze
all'interno dei sistemi giudiziari nazionali o i diritti riconosciuti alle
persone fisiche e giuridiche nel rispettivo ordinamento nazionale. In attesa della conclusione di tali procedure necessario
garantire lo statuto temporaneo delle decisioni delle autorità nazionali di
regolamentazione al fine di garantire la sicurezza giuridica e del mercato.
(32)
Nell'esecuzione dei loro compiti nel quadro della presente direttiva, le
autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero, se necessario, coordinare la
loro azione con quella delle autorità di regolamentazione di altri Stati membri
e con la Commissione. Ciò dovrebbe promuovere lo sviluppo del mercato interno
per i servizi postali e contribuire
all'applicazione coerente, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della
presente direttiva, in particolare in ambiti in cui il diritto nazionale che
applica il diritto comunitario riconosce alle autorità
nazionali di regolamentazione ampi poteri discrezionali nell'applicazione delle
norme pertinenti. Tale cooperazione potrebbe avvenire, fra l'altro, in seno al comitato istituito dalla direttiva 97/67/CE o in un
gruppo che comprenda i regolatori europei. Gli Stati membri dovrebbero decidere
quali organismi rappresentino le autorità nazionali di
regolamentazione ai fini della presente direttiva.
(33)
Per adempiere efficacemente ai compiti loro assegnati le autorità nazionali di
regolamentazione devono raccogliere informazioni presso gli operatori del
mercato. Le richieste di informazioni dovrebbero
essere proporzionate e non costituire un onere eccessivo per le imprese. La
Commissione può anche avere bisogno di raccogliere tali informazioni al fine di
adempiere gli obblighi che ad essa incombono in virtù
del diritto comunitario.
(34)
Al fine di tenere il Parlamento europeo e il Consiglio informati sullo sviluppo
del mercato interno per i servizi
postali, la
Commissione dovrebbe trasmettere regolarmente a tali istituzioni relazioni
sull'applicazione della direttiva 97/67/CE.
(35)
Al fine di confermare l'applicabilità del quadro per la regolamentazione del
settore si dovrebbe eliminare la data di scadenza della direttiva 97/67/CE.
(36)
Poiché gli obiettivi dell'azione proposta, vale a dire completare il mercato
interno dei servizi postali, garantire un livello
comune del servizio universale per tutti gli utenti e fissare principi armonizzati
per la regolamentazione dei servizi
postali, non possono
essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, in
considerazione della portata e degli effetti delle azioni adottate, essere
conseguiti più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare
misure in conformità del principio di sussidiarietà
di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali
obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello
stesso articolo.
(37)
Occorre pertanto modificare conformemente la direttiva 97/67/CE.
(38)
La presente direttiva coerente con altri strumenti comunitari attuali in
materia di servizi.
In caso di conflitto con le disposizioni di un altro strumento comunitario, in
particolare la direttiva [2006/../CE] sui servizi
nel mercato interno, la presente direttiva e le sue disposizioni prevalgono e
si applicano pienamente al settore postale.
(39)
La presente direttiva lascia impregiudicata
l'applicazione delle norme del trattato in materia di concorrenza e libera
prestazione di servizi.
Nella misura in cui un meccanismo di finanziamento comprende, in qualsiasi
forma, aiuti concessi da uno Stato membro o mediante risorse provenienti da aiuti
di Stato nel senso dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la presente
direttiva lascia impregiudicato l'obbligo degli Stati
membri di rispettare le norme del trattato in materia di aiuti
di Stato.
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE
DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 97/67/CE così
modificata:
1. All'articolo 1, il secondo
trattino sostituito dal seguente:
'-
le condizioni relative alla fornitura dei servizi postali,'
2. L'articolo 2 così modificato:
3. Il punto 6 sostituito dal
seguente:
'6. invio
postale: l'invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in
consegna, dal fornitore di un servizio postale. Si tratta, oltre agli invii di
corrispondenza, di, ad esempio, libri cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con
o senza valore commerciale;'
4. il punto 8 soppresso;
5. aggiunto il punto seguente:
'20. Servizi forniti a tariffa unitaria: servizi postali per
cui la tariffa fissata nelle condizioni generali dei fornitori del
servizio universale per il trasporto di invii postali singoli.’
6. All'articolo 3, paragrafo 3,
primo comma, l'introduzione sostituita dalla seguente:
'Essi
si attivano per assicurare che il servizio universale sia garantito tutti i
giorni lavorativi, e come minimo cinque giorni a settimana, salvo circostanze o
condizioni geografiche eccezionali, valutate dalle autorità nazionali di
regolamentazione, e che include almeno:'
7. L'articolo 4 sostituito dal
seguente:
'Articolo
4
1. Ciascuno Stato membro provvede
affinché sia garantita la fornitura del servizio universale, notificando alla
Commissione le misure adottate per adempiere a tale
obbligo. Il comitato istituito conformemente all'articolo 21 viene
informato e garantisce il seguito delle evoluzioni delle misure introdotte
dagli Stati membri per garantire la fornitura del servizio universale.
2. Gli Stati membri possono
decidere di nominare una o più imprese come fornitori del servizio universale
per una parte o per la totalità del territorio nazionale e per vari elementi
del servizio universale stesso. In tal caso, definiscono, nel rispetto del
diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi.
Queste informazioni vengono pubblicate. In
particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le
condizioni a cui viene affidato il servizio universale
si basino su principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e
minima distorsione del mercato e che la nomina delle imprese come fornitori del
servizio universale sia limitata nel tempo. Gli Stati membri notificano alla
Commissione l'identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da
essi nominati.’
8. All’articolo 5, paragrafo 2, i
termini “articoli 36 e 56,” sono sostituiti da
“articoli 30 e 46”.
9. L'articolo 6 sostituito dal
seguente:
'Articolo
6
Gli Stati membri provvedono
affinché gli utenti e le imprese che forniscono servizi postali ricevano regolarmente informazioni sufficientemente
precise e aggiornate sulle caratteristiche dei servizi universali offerti, in particolare per
quanto riguarda le condizioni generali di accesso ai servizi, i prezzi e il
livello di qualità. Le informazioni vengono pubblicate
nel modo appropriato.
Gli Stati membri comunicano alla
Commissione le modalità con cui vengono fornite le
informazioni da pubblicare conformemente al primo comma.’
10. Al capitolo 3
il titolo sostituito dal seguente:
'CAPITOLO
3
Finanziamento dei servizi universali'
11. L'articolo 7 sostituito dal
seguente:
'Articolo
7
1. Con effetto a partire dal 1°
gennaio 2009 gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti
esclusivi o speciali per l'instaurazione o la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri
possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità di uno o
più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità di qualsiasi
altro strumento compatibile con il trattato CE.
2. Gli Stati membri possono
garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità delle
norme applicabili in materia di appalti pubblici.
3. Se uno
Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale, quali
previsti dalla presente direttiva, comportano un costo netto e rappresentano un
onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale, possono:
(a)
introdurre un meccanismo volto a compensare l'impresa interessata a partire da
fondi pubblici;
(b)
ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori
di servizi e/o gli
utenti.
4. Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera (b),
gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere
finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un
organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono
vincolare la concessione di autorizzazioni ai
fornitori di servizi
di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo di contribuire finanziariamente
al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3
possono essere finanziati in tal modo.
5. Gli Stati membri garantiscono
che, nell'istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello
dei contributi finanziari di cui al paragrafo 3 e 4, vengano
rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di
proporzionalità. Le decisioni adottate in conformità dei paragrafi 3 e 4 si
basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono
rese pubbliche.’
12. Al capitolo 4
il titolo sostituito dal seguente:
'CAPITOLO
4
Condizioni per la fornitura dei servizi postali e condizioni di accesso alla rete'
13. L'articolo 9 sostituito dal
seguente:
'Articolo
9
1. Per i servizi che esulano dal campo di applicazione del servizio universale quale definito
all'articolo 3, gli Stati membri possono introdurre autorizzazioni generali
nella misura necessaria per garantire la conformità con le esigenze essenziali.
2. Per i servizi che rientrano
nel campo di applicazione del servizio universale quale definito all'articolo
3, gli Stati membri possono introdurre procedure di autorizzazione, comprese
licenze individuali, nella misura necessaria per garantire la conformità alle
esigenze essenziali e per salvaguardare il servizio universale.
La concessione di
autorizzazioni può:
- se
opportuno, essere subordinata agli obblighi del servizio universale;
- se necessario, prevedere
l'imposizione di obblighi in merito alla qualità, alla
disponibilità e all'esecuzione dei servizi
in questione;
- se
opportuno, essere subordinata all'obbligo di contribuire finanziariamente ai
meccanismi di condivisione dei costi di cui all'articolo 7.
Tranne nel
caso di imprese designate come fornitori del servizio universale in conformità
dell'articolo 4, le autorizzazioni non possono:
- essere limitate in numero;
- per gli stessi requisiti di
qualità, disponibilità o esecuzione imporre a un
fornitore di servizi
obblighi di servizio universale e, al tempo stesso, di contribuire
finanziariamente a un meccanismo di condivisione dei costi;
- riprendere condizioni applicabili
alle imprese in virtù di altre norme legislative
nazionali, non settoriali;
- imporre condizioni tecniche o operative diverse da quelle necessarie per adempiere gli
obblighi della presente direttiva.
3. Le procedure, gli obblighi e i
requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasparenti, accessibili, non
discriminatori, proporzionati, precisi e univoci, vengono
resi pubblici anticipatamente e si basano su criteri oggettivi. Gli Stati
membri assicurano che i motivi del rifiuto totale o parziale di
un'autorizzazione siano comunicati al richiedente, e devono prevedere una
procedura di ricorso.’
14. All'articolo
10, il testo del paragrafo 1 sostituito dal seguente:
'1. Il Parlamento europeo e il
Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e
in base agli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato, adottano le
necessarie misure di armonizzazione delle procedure di cui all'articolo 9 per
l'offerta commerciale al pubblico dei servizi postali.'
15. All’articolo
11, i termini “articoli 57, paragrafo 2, 66 e 100 a” sono sostituiti da
“articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95”.
16. È inserito il seguente articolo
11 bis:
'Articolo
11 bis
Ogniqualvolta ciò sia necessario
per tutelare gli interessi degli utenti e/o per promuovere una concorrenza
efficace, e alla luce delle condizioni nazionali, gli Stati membri garantiscono
condizioni di accesso trasparenti e non
discriminatorie per i seguenti elementi dell'infrastruttura o dei servizi postali: sistema di codice di
avviamento postale, basi dati di indirizzi, cassette postali, cassette di raccolta e recapito,
informazioni sui cambiamenti di indirizzo, servizio di redirezione,
servizio di rinvio al mittente.’
17. L'articolo 12 così modificato:
18. Il primo trattino sostituito
dal seguente:
'-
i prezzi debbono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili
all'insieme degli utenti. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre un
servizio postale gratuito per gli utenti non vedenti o ipovedenti,'
19. Il secondo trattino sostituito
dal seguente:
'-
i prezzi devono essere correlati ai costi e stimolare guadagni in termini di
efficienza; ogniqualvolta ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico,
gli Stati membri possono decidere di applicare una tariffa uniforme a tutto il
territorio nazionale e/o ai territori di altri Stati membri, per i servizi forniti a tariffa
unitaria o per altri invii,'
20. L'ultima frase del quinto
trattino sostituita dal testo seguente:
'Le
eventuali tariffe del genere devono inoltre essere disponibili anche ai clienti
in condizioni simili,'
21. Il sesto trattino soppresso.
22. L'articolo 14 sostituito dal
seguente:
'Articolo
14
1. Gli Stati membri adottano le
misure necessarie per garantire che la contabilità dei fornitori del servizio
universale sia tenuta in conformità delle disposizioni
del presente articolo.
2. I fornitori del servizio
universale tengono conti separati nell'ambito dei rispettivi sistemi di
contabilità interna per distinguere chiaramente fra servizi e prodotti che ricevono una
compensazione finanziaria per i costi netti del servizio universale, o
contribuiscono ad essa, e gli altri servizi e prodotti. La
separazione contabile consente agli Stati membri di calcolare il costo netto
del servizio universale. Tali sistemi di contabilità interna si basano
sull'applicazione coerente di principi di contabilità dei
costi obiettivamente giustificabili.
3. I sistemi di contabilità di cui
al paragrafo 2, fatto salvo il paragrafo 4, imputano i
costi nel seguente modo:
(a)
imputazione diretta dei costi che possono essere direttamente attribuiti a un
servizio o prodotto particolare;
(b)
imputazione dei costi comuni, vale a dire che non possono essere direttamente
attribuiti a un particolare servizio o prodotto, come segue:
(i)
ove possibile, sulla base di un'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;
(ii) se non possibile un'analisi
diretta, le categorie di costi comuni sono imputate per collegamento indiretto
con un'altra categoria di costi o gruppo di categorie di costi per i quali
possibile l'imputazione o attribuzione diretta; il legame indiretto si basa su
strutture di costi comparabili;
(iii) se non possibile imputare la
categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, la categoria dei
costi viene attribuita applicando un parametro di assegnazione generale,
determinato in base al rapporto fra tutte le spese direttamente o
indirettamente attribuite o imputate a ciascuno dei servizi universali, da un lato, e agli altri servizi, dall'altro.
4. Possono essere utilizzati altri
sistemi di contabilità dei costi soltanto se compatibili con il paragrafo 2 e
se approvati dall'autorità nazionale di regolamentazione. La Commissione
informata prima della relativa applicazione.
5. Le autorità nazionali di
regolamentazione assicurano che la conformità con uno dei suddetti sistemi di
contabilità dei costi di cui ai paragrafi 3 o 4 sia
verificata da un organo competente indipendente dal fornitore del
servizio universale. Gli Stati membri assicurano che sia pubblicata
periodicamente una dichiarazione relativa alla
conformità.
6. L'autorità nazionale di
regolamentazione tiene a disposizione informazioni, sufficientemente
dettagliate, circa i sistemi di contabilità dei costi applicati da un fornitore
del servizio universale e trasmette dette informazioni alla Commissione, su richiesta.
7. Su
richiesta, le informazioni dettagliate in materia di contabilità risultanti da
questi sistemi sono messe in via riservata a disposizione dell'autorità
nazionale di regolamentazione e della Commissione.
8. Se un determinato Stato membro
non ha istituito un meccanismo di finanziamento per la copertura del servizio
universale, come autorizzato dall'articolo 7, e se l'autorità nazionale di
regolamentazione si accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale
designati in tale Stato membro abbia ricevuto sovvenzioni statali, occulte o di altro tipo, e che la concorrenza nel mercato pienamente
efficace, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti del presente
articolo. L'autorità nazionale di regolamentazione informa la Commissione
anticipatamente di siffatte decisioni.'
23. L'articolo 19 sostituito dal
seguente:
'Articolo
19
Gli Stati membri assicurano che le
imprese fornitrici di servizi
postali stabiliscano
procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami
degli utenti, in particolare in caso di smarrimento, furto, danneggiamento o
mancato rispetto delle norme di qualità del servizio
(comprese procedure per determinare di chi sia la responsabilità nei casi in
cui sono coinvolti più operatori).
Gli Stati membri adottano misure
atte a garantire che le procedure di cui al primo comma consentano
di risolvere le controversie in maniera equa e celere, prevedendo, nei casi
giustificati, un sistema di rimborso e/o compensazione.
Gli Stati membri incoraggiano anche
lo sviluppo di sistemi extragiudiziali indipendenti per la soluzione delle
controversie fra le imprese che forniscono servizi postali e gli utenti.
Fatte salve le altre possibilità di
ricorso previste dalle legislazioni nazionale e comunitaria, gli Stati membri
garantiscono che gli utenti, agendo individualmente o, quando il diritto
nazionale lo prevede, in collegamento con gli organismi che salvaguardano gli
interessi degli utilizzatori e/o dei consumatori, possano
presentare all'autorità nazionale competente i casi in cui i ricorsi presentati
dagli utenti alle imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale non
abbiano ottenuto risultati soddisfacenti.
Ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 16, gli Stati membri assicurano che i fornitori del servizio
universale, e se del caso le imprese che forniscono servizi nell'ambito del servizio universale,
pubblichino, insieme al rapporto annuale sul controllo delle prestazioni, le
informazioni relative al numero di reclami e al modo
in cui sono stati gestiti.'
24. L'articolo 21 sostituito dal
seguente:
'Articolo
21
1. La Commissione assistita da un
comitato.
2. Nei casi in cui fatto
riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli
5 bis e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno.'
25. L'articolo 22 sostituito dal
seguente:
'Articolo
22
1. Ciascuno Stato membro designa
una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale,
giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali. Gli Stati membri che
mantengono la proprietà o il controllo di imprese che
forniscono servizi postali provvedono alla piena
ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle
attività inerenti alla proprietà o al controllo.
Gli Stati membri comunicano alla
Commissione le autorità nazionali di regolamentazione designate per svolgere i
compiti che derivano dalla presente direttiva. Essi rendono pubbliche, in forma
facilmente accessibile, le funzioni esercitate dalle autorità nazionali di
regolamentazione, in particolare quando tali funzioni
vengano assegnate a più organismi. Gli Stati membri assicurano inoltre, ove
opportuno, la consultazione e la cooperazione fra queste autorità e le autorità
nazionali incaricate di attuare il diritto della concorrenza e la normativa sui
consumatori, nelle materie di interesse comune.
2. Le autorità nazionali di
regolamentazione hanno in particolare il compito di garantire l'osservanza
degli obblighi derivanti dalla presente direttiva, in particolare istituendo
procedure di monitoraggio e regolamentazione per garantire la fornitura del
servizio universale. Esse possono inoltre avere il compito di garantire il
rispetto delle norme in materia di concorrenza nel settore postale.
Le autorità nazionali di
regolamentazione degli Stati membri collaborano strettamente e si assistono
reciprocamente per agevolare l'applicazione della presente direttiva.
3. Gli Stati membri prevedono, a
livello nazionale, meccanismi efficienti che permettano
a qualunque utente e a qualunque impresa che fornisce servizi postali, che siano
interessati dalla decisione di una autorità nazionale di regolamentazione, di
ricorrere contro detta decisione dinanzi a un organo di ricorso, indipendente
dalle parti coinvolte. In attesa dell'esito di un
eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità nazionale di
regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso non decida altrimenti.'
26. Dopo l'articolo 22, inserito il
titolo di capitolo seguente:
'CAPITOLO
9 bis
Fornitura di informazioni'
27. È inserito il seguente articolo
22 bis:
'Articolo
22 bis
1. Gli Stati membri assicurano che
le imprese fornitrici di servizi
postali forniscano
tutte le informazioni, anche di carattere finanziario e attinenti alla fornitura del servizio universale, necessarie:
(a)
alle autorità nazionali di regolamentazione onde assicurare la conformità con
le disposizioni della presente direttiva o con le decisioni adottate ai sensi
di tale direttiva;
(b)
a fini statistici chiaramente definiti.
2. Su
richiesta, le imprese forniscono sollecitamente tali informazioni, osservando i
tempi ed il livello di dettaglio richiesti dall'autorità nazionale di
regolamentazione. Le informazioni richieste da detta autorità sono
proporzionate rispetto all'assolvimento dei suoi compiti. L'autorità nazionale
di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.'
28. L'articolo 23 sostituito dal
seguente:
'Articolo
23
Ogni tre anni, e per la prima volta
non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e
al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa
adeguate informazioni relative allo sviluppo del
settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali,
occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione
corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo
e al Consiglio.'
29. L'articolo 26 soppresso.
30. L'articolo 27 soppresso.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2008. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente
direttiva.
Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto
della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli
Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nei settori disciplinati dalla presente
direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in
vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari
della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il Presidente Il
Presidente
[1]
GU C 48 del 16.2.1994, pag. 3.
[2]
Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il
miglioramento della qualità del servizio (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14),
modificata dalla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità (GU L
176 del 5.7.2002, pag. 21).
[3]
COM(2006) 596.
[4]
SEC(2006) 1291.
[5]
COM(2006) 595.
[6]
Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184
del 17.7.1999, pag. 23), modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio del 17 luglio 2006 (GU L
200 del 22.7.2006,
pag. 11).
[7]
GU C , , pag. .
[8]
GU C , , pag. .
[9]
GU C , , pag. .
[10]
GU C , , pag. .
[11]
GU C 48 del 16.2.1994, pag. 3.
[12]
GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento
(CE) n. 1882/2003 del 29 settembre 2003 (GU L 284 del
31.10.2003, pag. 1).
[13]
GU L 115 del 17.4.1998, pag. 31.
[14]
GU L 109 del 4.4.2001, pag. 56.
[15]
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata da ultimo dalla decisione
2006/512/CE (GU L 200, del 22.7.2006,
pag. 11).