Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 22 giugno 2010
Circolare n. 117/2010
Oggetto: Previdenza – Regime contributivo della contrattazione di secondo
livello – Termine dell’11 luglio per richiedere gli sgravi - Termine per la
presentazione delle domande – Messaggio INPS n. 16214 del 18.6.2010.
L’INPS ha fissato
all’11 luglio p.v. il termine per le
aziende di invio telematico delle domande per richiedere la decontribuzione sui
premi di risultato (aziendali o territoriali) corrisposti nel 2009.
Si rammenta che, in
base al D.M. 17.12.2009, dal 2009 la decontribuzione non è più contingentata ma
viene riconosciuta a tutte le aziende aventi diritto; qualora però le risorse
disponibili (pari sempre a 650 milioni di euro annui) si rivelassero insufficienti,
l’INPS provvederà a ridurre proporzionalmente le somme richieste da ciascuna
azienda.
Fabio Marrocco |
|
Responsabile di Area |
Allegato uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 18-06-2010
Messaggio
n. 16214
OGGETTO: Rilascio procedura di
acquisizione e trasmissione domande relative allo sgravio contributivo per
l'incentivazione della contrattazione di secondo livello, riferito agli importi
corrisposti nell'anno 2009. Precisazioni in merito ai criteri di accesso.
Con circolare n. 39/2010 sono
stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo previsto dalla
legge n. 247/2007 e fornite, altresì, le prime indicazioni per richiedere lo
sgravio relativamente agli importi corrisposti nell’anno 2009.
Con il messaggio n. 14586/2010, sono state trasmesse le
specifiche tecniche per la composizione dei flussi XML contenenti molteplici
domande di ammissione al beneficio.
Con il successivo messaggio n. 15238/2010 è stato fornito
il manuale utente della procedura in oggetto ed è stata avviata una fase
sperimentale per l‘acquisizione e
l’invio delle domande di sgravio.
La circolare e i messaggi succitati sono pubblicati sul sito
internet dell’Istituto www.inps.it.
Si comunica che, dalle
ore 15,00 del 21 giugno alle ore 23,00 del 11 luglio 2010 potranno essere
trasmesse via internet - sia singolarmente che tramite i flussi XML- le domande
utili a richiedere lo sgravio per l’anno 2009.
L’applicazione è disponibile tra i Servizi per Aziende e
Consulenti, all’interno della sezione Servizi on line
del sito www.inps.it.
Sono autorizzati all’utilizzo dell’applicazione gli utenti
abilitati alla trasmissione dei flussi DM/UNIEMENS o dei DMAG.
Riguardo ad alcune richieste di precisazioni pervenute
durante la fase sperimentale, si puntualizza quanto segue:
·
il beneficio segue una logica di
“cassa” con la conseguenza che potranno essere proposte domande con esclusivo
riferimento ad importi – collegati alla contrattazione di secondo livello – corrisposti nel periodo 1 gennaio-31
dicembre 2009;
·
nei casi in cui si debba fare
riferimento a più contratti aventi incidenza sul medesimo anno 2009, vanno proposte
separate domande riportanti le diverse indicazioni riferite ai dati contrattuali;
·
laddove, nel corso del 2009, sia
stato corrisposto un premio riferito ad un contratto scaduto entro il 2008, ai
fini della richiesta di sgravio, dovrà essere valorizzato il flag relativo all’ultrattività
del contratto;
·
nelle ipotesi di operazioni
societarie (es: fusione, incorporazione) - che
comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. – con
estinzione del soggetto incorporato, le richiesta di sgravio dovranno essere inoltrate dal datore di
lavoro subentrante; ai fini della determinazione del tetto (2,25%) entro il
quale richiedere il beneficio, occorrerà fare riferimento alle retribuzioni
complessivamente percepite nell'anno dai lavoratori, ancorché in parte erogate
dal precedente datore di lavoro;
·
nei casi in cui, successivamente al
pagamento del premio, sia stata realizzata una operazione societaria (es.
cessione di azienda o ramo di azienda) con il passaggio di lavoratori ai sensi
dell'art. 2112 c.c. - senza l’estinzione del soggetto cedente - sarà
quest’ultimo a richiedere lo sgravio su quanto erogato, salvo diverso accordo;
in detta circostanza, con riguardo ai lavoratori coinvolti, l’istanza di
accesso allo sgravio dovrà essere proposta da un solo soggetto; il cessionario
potrà, comunque, inoltrare domanda con riguardo al premio che, a sua volta,
abbia eventualmente corrisposto;
·
le aziende – che, nel corso del
2009, hanno provveduto a corrispondere premi rientranti nel campo di
applicazione del beneficio e che, nelle more, hanno sospeso/cessato l’attività
- potranno, comunque, richiedere
l’incentivo;
·
con riferimento ai lavoratori nei
cui confronti operano le disposizioni di cui alla legge n. 335/1995 in materia
di massimale annuo contributivo e pensionabile, la retribuzione da considerare
ai fini della determinazione del tetto del 2,25% - entro cui può operare lo
sgravio - trova il suo limite nel massimale medesimo;
·
le imprese di somministrazione di
lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni,
ai fini dell’accesso allo sgravio, dovranno fare riferimento alla
contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o
dalle organizzazioni cui essa aderisce. Le richieste di sgravio riferite ai
lavoratori somministrati dovranno
essere proposte esclusivamente dalle
imprese di somministrazione a cui carico l’articolo 25 del D.lgs n. 276/2003, pone gli oneri contributivi,
previdenziali, assicurativi ed assistenziali;
·
le società capogruppo – ove delegate allo svolgimento degli
adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 12/1979 per tutte le società
controllate e collegate – potranno inoltrare singole domande di sgravio riferite alla medesime società;
·
l’indirizzo email del datore di
lavoro è un campo obbligatorio e, quindi, deve essere obbligatoriamente inserito sia nella domanda inviate
tramite form on line che
con file XML;
·
nella domande inviate tramite file XML, per lo sgravio del datore di lavoro e lo sgravio del lavoratore, non deve essere
indicato il numero dei lavoratori.
Eventuali richieste
di chiarimento potranno essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica
SgraviContrattazione.IILivello@inps.it
Il Direttore generale
Nori