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Roma, 19 aprile 2011

 

Circolare n. 72/2011

 

Oggetto: Trasporti combinati – Ecobonus anno 2010 – Scadenza del 16 maggio 2011 - D.M. 31.1.2011 su G.U. n.87 del 15.4.2011.

 

Entro il prossimo 16 maggio le imprese di autotrasporto possono chiedere l’Ecobonus per il traffico combinato strada mare effettuato nell’anno 2010 sulle rotte incentivabili.

 

Le domande devono essere redatte sugli appositi moduli ministeriali allegati al decreto indicato in oggetto e vanno inviate a mezzo raccomandata a/r al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per il trasporto stradale, via Caraci 36 – 00157 Roma.

 

Si rammenta che il beneficio è determinato in misura percentuale sulla tariffa versata al vettore marittimo e spetta a condizione di aver effettuato almeno 80 viaggi nella stessa tratta marittima incentivata e di impegnarsi a svolgere lo stesso volume di traffico nel triennio 2011-2013.

 

Rientrano nei viaggi validi ai fini del raggiungimento del predetto limite i trasporti marittimi di merci, autoveicoli (isolati e complessi), rimorchi, semirimorchi, cassemobili e bisarche, effettuati con nave destinata prevalentemente al trasporto merci (RO-RO, RO-PAX).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.41/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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G.U. n. 87 del 15.4.2011 (fonte Guritel)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 gennaio 2011

Proroga degli incentivi agli autotrasportatori per  l'utilizzo  delle
vie del mare di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
aprile 2006, n. 205  Ecobonus»)  a  valere  sui  viaggi  effettuati
nell'anno 2010. Individuazione di nuove rotte incentivate. 
 
 
                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 3, comma 2-quater del decreto-legge 24 settembre 2002,
n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre  2002,
n. 265, che demanda al  Governo  l'adozione  di  un  regolamento  per
disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma
di cui al comma  2-ter  del  medesimo  articolo,  in  relazione  agli
interventi correlati alle finalita' specificate  nello  stesso  comma
2-ter; 
  Vista l'approvazione della commissione  ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 659/1999 del consiglio, del 22 marzo 1999, della decisione in
data 20 aprile 2005 sull'aiuto di Stato n. 496 del 2003; 
  Visti gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di  Stato  ai
trasporti  marittimi,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale   delle
Comunita'  europee  n.  C.  205  del  5  luglio  1997  e   successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11  aprile  2006,  n.  205,  recante  le   modalita'   di
ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del  sistema
dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle  catene  logistiche  e
del potenziamento delle intermodalita' che disciplina le modalita' di
ripartizione e di erogazione della  somma  di  cui  al  comma  2-ter,
dell'art. 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  22  novembre  2002,  n.  265  ed  in
particolare l'art. 3, comma 1,  che  stabilisce  un  contributo  alle
imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di merci  su  rotte
marittime  (cosiddette   «Autostrade   del   mare»),   diretto   alla
compensazione dei costi  esterni,  non  sostenuti  dal  trasporto  su
strada; 
  Visto l'art. 2, comma 250, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
(legge finanziaria 2010), che dispone  l'assegnazione  di  specifiche
risorse economiche ad un fondo, istituito nello stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate alle finalita'
di cui all'elenco 1 allegato alla medesima legge; 
  Considerato che in attuazione del citato art. 2, comma  250,  della
legge n. 191/2009 e' stata assegnata la somma di 30.000.000  di  euro
al cap. 7330 (fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto  e  lo
sviluppo dell'intermodalita' e del trasporto combinato)  dello  stato
di previsione della spesa del Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti per le finalita' di cui all'art. 2, comma  2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227; 
  Tenuto conto che il  citato  art.  2,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  227/2007  prevede,  tra   l'altro,
interventi volti a realizzare l'utilizzo di  modalita'  di  trasporto
alternative al trasporto stradale  e  l'ottimizzazione  della  catena
della logistica; 
  Visto l'art. 1, comma 40 della  legge  13  dicembre  2010,  n.  220
(legge di stabilita' 2011) che prevede lo stanziamento di 124.000.000
di euro, per interventi  in  favore  del  settore  dell'autotrasporto
merci da effettuare secondo criteri  da  stabilire  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, che, all'art. 1 ed
nella connessa allegata tabella 1, prevede  tra  l'altro  la  proroga
fino al 31 marzo 2011 del regime giuridico di cui al citato  art.  2,
comma 250, della  legge  n.  191/  2009,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili, con il provvedimento di cui al citato art. 1,  comma  40
della legge 220/2010; 
 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
            Proroga dell'incentivo e risorse disponibili 
  1. L'incentivo di cui all'art. 2, comma 1, lettera a)  del  decreto
del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006,  n.  205  (cosiddetto
«Ecobonus») e'  prorogato  per  l'anno  2011,  a  valere  sui  viaggi
effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. 
  2. A tale  proroga  si  fara'  fronte  con  le  risorse  rivenienti
dall'art. 2,  comma  250,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191
stanziate per le finalita' di cui all'art. 2, comma  2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227 (interventi
volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di  trasporto  alternative
al trasporto stradale), pari a 30 milioni di euro. 
  3. L'importo erogato alle imprese beneficiarie  avverra',  in  ogni
caso, nei limiti della capienza del fondo disponibile per  l'anno  di
competenza, tenuto conto di quanto sara'  previsto  nel  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art.  1,  comma  40
della legge 13 dicembre  2010,  n.  220.  Al  fine  di  garantire  il
rispetto del predetto limite di spesa, ove  l'entita'  delle  risorse
finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le istanze
giudicate   ammissibili,   il   contributo    da    erogarsi    sara'
proporzionalmente ridotto fra tutte le imprese aventi diritto. 
 
                               Art. 2 
                 Modalita' di accesso ai contributi 
  1. Le domande per accedere ai benefici di cui all'art. 2, comma  1,
lettera a), del regolamento adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205,  devono  essere  inviate  a  mezzo
raccomandata a/r al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  -
Direzione generale per il trasporto  stradale,  entro  trenta  giorni
naturali e consecutivi dalla data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. 
  3. Le domande devono essere redatte  compilando  il  modulo  e  gli
allegati che formano parte integrante del presente decreto,  come  di
seguito precisati: 
    a) modulo denominato «Istanza di ammissione agli incentivi»; 
    b)  allegato  1:  formulario  di  identificazione  del   soggetto
richiedente gli incentivi; 
    c) allegato 2: elenco delle tratte marittime utilizzate nell'anno
cui si riferisce l'istanza per l'erogazione dei benefici; numero  dei
viaggi  effettuati  nell'anno  solare  cui  si  riferisce  l'istanza,
tonnellate trasportate e costi sostenuti. 
 
                               Art. 3 
                       Nuove rotte incentivate 
  1. Ai sensi dell'art. 3, comma 6 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 205/2006, sono considerate nuove rotte incentivabili  i
seguenti itinerari marittimi: 
    Chioggia-Augusta; 
    Salerno-Termini Imerese; 
    Civitavecchia-Trapani. 
  2. I contributi alle imprese di autotrasporto, per l'utilizzo delle
rotte di cui al comma 1, sono fissati nella  misura  percentuale  del
28%, da 80 a 1.599 viaggi annui  effettuati,  e  del  30%,  da  1.600
viaggi annui e oltre effettuati. 
 
                               Art. 4 
                      Monitoraggio e verifiche 
  1. L'attivita' di monitoraggio di  cui  all'art.  3,  comma  2  del
decreto del Presidente della Repubblica n.  205/2006,  preordinata  a
che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifichi,  nel
triennio successivo  a  quello  di  concessione  dei  contributi,  il
mantenimento, in termini di viaggi e di tonnellate  trasportate,  dei
volumi di traffico trasferiti sulle tratte marittime interessate  dal
contributo, e' effettuata con riferimento al triennio 2011-2013. 
 
                               Art. 5 
           Sospensione dell'efficacia ed entrata in vigore 
  1.  L'erogazione  dei  benefici  di  cui  al  presente  decreto  e'
subordinata alla dichiarazione di compatibilita'  con  le  norme  sul
mercato unico da parte della commissione europea, ai sensi  dell'art.
108,    paragrafo,  del  trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea, in materia di aiuti di Stato. 
  Il presente decreto entra in  vigore  il  giorno  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 31 gennaio 2011 
 
                                                Il Ministro: Matteoli 
 
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 1, foglio n. 341