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Roma, 23 maggio 2011

 

Circolare n. 98/2011

 

Oggetto: Previdenza – Pensionamento anticipato per gli addetti ai lavori usuranti - D.LGVO 21.4.2011, n.67, su G.U. n.108 dell’11.5.2011.

 

In attuazione della delega prevista dal Collegato lavoro (legge n.183/2010), il Governo ha adottato il decreto legislativo sui lavori usuranti che consente il pensionamento anticipato, con oneri a totale carico dello Stato, ad alcune categorie di lavoratori che svolgono attività particolarmente faticose e pesanti.

 

Ambito di applicazione - Sono destinatari del beneficio i lavoratori svolgenti le attività indicate dal DM 19/5/1999 (tra cui lavori in galleria, cava o miniera e ad alte temperature), gli addetti alle lavorazioni su linea a catena, i conducenti di veicoli adibiti al trasporto pubblico nonché i lavoratori considerati notturni sulla base dei seguenti criteri:

 

·    lavoratori turnisti, cioè coloro che svolgono turni di notte di almeno 6 ore per un minimo di 78 giorni all’anno (per chi matura i requisiti per il pensionamento anticipato nel periodo compreso tra l’1 luglio 2008 e il 30 giugno 2009) o di 64 giorni all’anno (per chi matura i requisiti dall’1 luglio 2009);

 

·    lavoratori non turnisti, cioè coloro che svolgono abitualmente per l’intero anno lavoro di notte per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le cinque.

 

I datori di lavoro che occupano i lavoratori notturni di cui sopra devono darne comunicazione in via telematica con periodicità annuale alla Direzione provinciale del lavoro e all’INPS. In caso di inadempimento sarà applicata una sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

 

Requisiti - Per accedere al pensionamento anticipato il lavoratore deve aver svolto in modo regolare e continuativo l’attività usurante per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni (per le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017) o per almeno la metà della vita lavorativa complessiva (per le pensioni con decorrenza dall’1 gennaio 2018).

 

Benefici – I benefici per i lavoratori usuranti consistono nella riduzione dei requisiti di età anagrafica e della cosiddetta quota (data dalla somma di età e di anzianità contributiva) previsti per la generalità dei lavoratori ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico di anzianità. In particolare a decorrere dal 2013, anno in cui la normativa in esame andrà a regime, lo sconto sarà di 3 anni per l’età e di un valore sempre pari a 3 per la quota; pertanto la pensione sarà conseguibile al raggiungimento di un’età di 58 anni (anziché 61) e di una quota pari a 94 (anziché 97).  

Nel periodo transitorio, cioè per il periodo di maturazione dei requisiti compreso tra il 2008 e il 2012, lo sconto varia invece tra 1 e 3 anni in relazione all’età e tra 1 e 2 in relazione alla misura della quota.

Si fa osservare che, per quanto concerne i lavoratori con turni di notte, lo sconto pieno di 3 anni sull’età anagrafica sarà riconosciuto solo a coloro che avranno svolto almeno 78 notti di lavoro all’anno, mentre negli altri casi sarà riconosciuto in misura ridotta.

 

Procedura - I lavoratori interessati dovranno presentare apposita domanda all’INPS per il pensionamento anticipato entro i seguenti termini:

 

·    30 settembre 2011, nel caso in cui i requisiti agevolati siano già stati maturati o maturino entro il 31 dicembre 2011;

 

·    1 marzo dell’anno di maturazione dei requisiti, nel caso in cui gli stessi maturino a decorrere dall’1 gennaio 2012.

 

La domanda dovrà essere corredata da documentazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento.

 

Modalità attuative – Ferma restando l’entrata in vigore del provvedimento, con un successivo decreto interministeriale saranno definiti alcuni aspetti di contorno, quali l’individuazione di criteri di priorità per l’accesso al beneficio in caso di superamento delle risorse pubbliche stanziate (pari a 312 milioni di euro per il 2011, a 350 milioni per il 2012 e a 383 milioni per il 2013) e le modalità di accertamento della documentazione presentata dal lavoratore.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 217/2010 e 11/2008

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/Lc

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G.U. n. 108 dell’11.5.2011 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2011, n. 67

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle  lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della
legge 4 novembre 201, n. 183. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti 
  1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto
2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre
2007, n. 247, possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso
al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il  requisito
di anzianita' contributiva non inferiore a  trentacinque  anni  e  il
regime di decorrenza  del  pensionamento  vigente  al  momento  della
maturazione  dei  requisiti  agevolati,  le  seguenti  tipologie   di
lavoratori dipendenti: 
    a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente  usuranti  di
cui all'articolo 2 del  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999; 
    b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti  ai  soli  fini
del presente decreto legislativo, nelle seguenti categorie: 
      1) lavoratori a turni, di cui all'articolo 1, comma 2,  lettera
g), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,  che  prestano  la
loro attivita' nel periodo notturno come definito alla lettera d) del
predetto comma 2, per almeno 6 ore per un  numero  minimo  di  giorni
lavorativi all'anno non inferiore a 78  per  coloro  che  maturano  i
requisiti per l'accesso anticipato nel periodo  compreso  tra  il  
luglio 2008 e il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per  coloro  che
maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009; 
      2) al di fuori dei casi di cui al  numero  1),  lavoratori  che
prestano la loro attivita' per almeno tre ore nell'intervallo tra  la
mezzanotte e le cinque del mattino di cui all'articolo  1,  comma  2,
lettera d), del predetto decreto legislativo  n.  66  del  2003,  per
periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; 
    c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano  le
voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni  sul  lavoro
di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente  decreto
legislativo, cui si applicano  i  criteri  per  l'organizzazione  del
lavoro previsti  dall'articolo  2100  del  codice  civile,  impegnati
all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un
ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con  mansioni
organizzate  in  sequenze  di  postazioni,  che  svolgano   attivita'
caratterizzate  dalla  ripetizione  costante   dello   stesso   ciclo
lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a
flusso  continuo  o  a   scatti   con   cadenze   brevi   determinate
dall'organizzazione del lavoro o  dalla  tecnologia,  con  esclusione
degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di  produzione,  alla
manutenzione, al rifornimento materiali, ad attivita' di  regolazione
o controllo computerizzato delle linee di produzione e  al  controllo
di qualita'; 
    d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a
9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. 
  2.  Il  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e'
esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma  1  abbiano  svolto
una o piu' delle attivita' lavorative di cui alle lettere a), b),  c)
e d) del medesimo comma 1, secondo le modalita' ivi previste, per  un
periodo di tempo pari: 
    a) ad almeno sette  anni,  compreso  l'anno  di  maturazione  dei
requisiti,  negli  ultimi  dieci  di  attivita'  lavorativa,  per  le
pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017; 
    b) ad almeno la meta' della vita lavorativa complessiva,  per  le
pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018. 
  3. Ai fini del computo dei periodi di cui al comma 2 si tiene conto
dei periodi  di  svolgimento  effettivo  delle  attivita'  lavorative
indicate alle lettere a),  b),  c)  ed),  con  esclusione  di  quelli
totalmente coperti da contribuzione figurativa. 
  4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i lavoratori dipendenti di  cui
al comma 1 conseguono il diritto  al  trattamento  pensionistico  con
un'eta'  anagrafica  ridotta  di  tre  anni  ed  una  somma  di  eta'
anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre  unita'  rispetto
ai requisiti previsti dalla Tabella  B  di  cui  all'Allegato  1della
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano  fermi  gli  adeguamenti  dei
requisiti  agli  incrementi   della   speranza   di   vita   previsti
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  5. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori di cui
al comma 1 conseguono il  diritto  al  trattamento  pensionistico  in
presenza dei seguenti requisiti: 
    a) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il  30  giugno
2009, un'eta'  anagrafica  ridotta  di  un  anno  rispetto  a  quella
indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1della legge n. 247  del
2007; 
    b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre
2009, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed  una  somma  di  eta'
anagrafica e anzianita' contributiva inferiore di due unita' rispetto
ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella  B  di  cui
all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007; 
    c) per l'anno 2010, un'eta' anagrafica ridotta di due anni ed una
somma di eta' anagrafica e anzianita'  contributiva  ridotta  di  una
unita' rispetto ai requisiti indicati per  lo  stesso  periodo  nella
predetta Tabella B; 
    d) per gli anni 2011 e 2012, un'eta' anagrafica inferiore ridotta
di tre anni ed una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva
ridotta di due unita' rispetto ai requisiti indicati  per  lo  stesso
periodo nella medesima Tabella B. 
  6. Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui  al  comma  1,
lettera b), numero 1), per  un  numero  di  giorni  lavorativi  annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
dal 1° luglio 2009, la riduzione del  requisito  di  eta'  anagrafica
prevista ai commi 4 e 5 non puo' superare: 
    a) un anno per coloro che svolgono le predette attivita'  per  un
numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
    b) due  anni  per  coloro  che  svolgono  le  predette  attivita'
lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77. 
  7. Ai fini dell'applicazione del comma 6, e'  considerata,  tra  le
attivita' di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  medesimo,  quella
svolta da ciascun lavoratore per  il  periodo  di  tempo  piu'  lungo
nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 2 e, nel caso
di svolgimento per un periodo di tempo  equivalente,  quella  di  cui
alla lettera b). Qualora il lavoratore di cui al comma 6 abbia svolto
anche una o piu'  delle  attivita'  di  cui  alle  altre  fattispecie
indicate alle lettere a), b), c) e d) del  comma  1,  si  applica  il
beneficio ridotto previsto dal predetto comma 6 solo se, prendendo in
considerazione il periodo complessivo in cui  sono  state  svolte  le
attivita' di cui alle predette lettere a), b), c) e d), le  attivita'
specificate al comma 6 medesimo siano state  svolte  per  un  periodo
superiore alla meta'. 
  8. Sono fatte salve  le  norme  di  miglior  favore  per  l'accesso
anticipato  al  pensionamento,   rispetto   ai   requisiti   previsti
nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di  miglior
favore non sono cumulabili o  integrabili  con  le  disposizioni  del
presente articolo. 
  9. I benefici di cui al presente articolo spettano, fermo  restando
quanto  disciplinato  dall'articolo  3,  con  effetto   dalla   prima
decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del presente decreto
purche', in  ogni  caso,  successiva  alla  data  di  cessazione  del
rapporto di lavoro. 
 
                               Art. 2 
Modalita' di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e
                       relativa documentazione 
  1. Ai fini dell'accesso al beneficio  di  cui  all'articolo  1,  il
lavoratore interessato deve trasmettere  la  relativa  domanda  e  la
necessaria documentazione: 
    a) entro il 30 settembre  2011  qualora  abbia  gia'  maturato  o
maturi i requisiti agevolati  di  cui  all'articolo  1  entro  il  31
dicembre 2011; 
    b) entro il 1°  marzo  dell'anno  di  maturazione  dei  requisiti
agevolati qualora tali requisiti siano maturati a  decorrere  dal  
gennaio 2012. 
  2.  La  domanda  di  cui  al  comma  1,   presentata   all'Istituto
previdenziale presso il quale il lavoratore e' iscritto, deve  essere
corredata da copia o estratti  della  documentazione  prevista  dalla
normativa vigente al momento dello svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 1 e dagli elementi di prova in data certa da cui  emerga
la  sussistenza  dei   requisiti   necessari   per   l'anticipo   del
pensionamento  secondo   quanto   previsto   dall'articolo   1,   con
riferimento sia alla qualita' delle attivita' svolte sia ai necessari
periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo  1,  sia
alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, riferibili
a: 
    a) prospetto di paga; 
    b) libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del
lavoro; 
    c) libretto di lavoro; 
    d) contratto di lavoro individuale indicante anche  il  contratto
collettivo  nazionale,  territoriale,  aziendale  e  il  livello   di
inquadramento; 
    e) ordini  di  servizio,  schemi  di  turnazione  del  personale,
registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi
o mansioni; 
    f) documentazione medico-sanitaria; 
    g) comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del  decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per il periodo di vigenza  di  tale
disposizione, ovvero comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 1; 
    h) comunicazioni di cui all'articolo 5, comma 2; 
    i) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo  18
del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286,  e  certificato  di
idoneita' alla guida. 
    l) documento di valutazione del rischio  previsto  dalle  vigenti
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
    m) comunicazioni di  assunzione  ai  sensi  dell'articolo  9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,  n.  608,  e  successive
modificazioni; 
    n) dichiarazione di  assunzione  ai  sensi  dell'articolo  4-bis,
comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, contenente le
informazioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; 
    o) altra documentazione equipollente. 
  3.  L'ente  previdenziale  dal  quale  deve   essere   erogato   il
trattamento  pensionistico  comunica,  secondo  quanto  previsto  dal
decreto di cui all'articolo  4,  all'interessato,  nel  caso  in  cui
l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza  utile
del  trattamento  pensionistico,  la  quale  resta  subordinata  alla
presentazione  all'ente  medesimo  della  domanda  di   pensionamento
dell'interessato  ai  fini  della  verifica   dell'integrazione   dei
requisiti previsti. 
  4. La presentazione della domanda oltre  i  termini  stabiliti  dal
comma 1 comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti,  il
differimento   del   diritto   alla   decorrenza   del    trattamento
pensionistico anticipato pari a: 
   a) un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
   b) due mesi, per un ritardo della presentazione compreso  tra  un
mese e due mesi; 
   c) tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.
  5. A decorrere dal mese successivo alla data di  pubblicazione  del
decreto  di  cui  all'articolo  4,  vengono  adottate  modalita'   di
rilevazione, secondo quanto stabilito con il predetto decreto,  dello
svolgimento da parte del lavoratore e  nel  relativo  periodo,  delle
attivita' di cui all'articolo 1. 
  6. Il datore di lavoro e'  tenuto  a  rendere  disponibile  per  il
lavoratore la documentazione di cui al comma 2,  tenuto  conto  degli
obblighi di conservazione della medesima. 
 
                               Art. 3 
                     Meccanismo di salvaguardia 
  1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento  del  diritto
emerga, dal monitoraggio delle  domande  presentate  ed  accolte,  il
verificarsi di  scostamenti  del  numero  di  domande  rispetto  alle
risorse  finanziarie  di  cui  all'articolo  7,  la  decorrenza   dei
trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in  ragione  della
maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5
e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e,  a  parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione  della  domanda,
al fine di garantire un numero di  accessi  al  pensionamento,  sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non  superiore  al  numero  di
pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette   risorse
finanziarie. 
 
                               Art. 4 
                         Modalita' attuative 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  dei
lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono  adottate
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  legislativo,  le  necessarie  disposizioni  attuative,   con
particolare riferimento: 
    a) all'espletamento del monitoraggio e  della  procedura  di  cui
all'articolo  3,  da  effettuarsi  con   il   procedimento   di   cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  eventualmente
anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali  per  la
specificazione,   ove   necessario,   dei    criteri    da    seguire
nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b); 
    b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla
documentazione di cui all'articolo  2,  con  particolare  riferimento
all'accertamento delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi  di  lavoro  di
cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6; 
    c) alle comunicazioni  che  l'ente  previdenziale  erogatore  del
trattamento pensionistico  fornisce  all'interessato  in  esito  alla
presentazione della domanda di cui all'articolo 2; 
    d) alla predisposizione di criteri da  seguire  nell'espletamento
dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; 
    e) alle modalita' di utilizzo da  parte  dell'ente  previdenziale
delle   informazioni   relative    alla    dimensione,    all'assetto
organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
anche  come  risultanti  dall'analisi  dei  dati  amministrativi   in
possesso degli enti previdenziali, ivi compresi  quelli  assicuratori
nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento
all'accertamento delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), e ai relativi periodi di cui  al  comma  2  del  medesimo
articolo 1; 
    f) alle disposizioni relative alle modalita' di rilevazione,  per
i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento  da  parte
del  lavoratore  e  nel  relativo  periodo  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 1, commi 1 e 6; 
    g)  alla  individuazione  dei  criteri  di   priorita'   di   cui
all'articolo 3; 
    h)  alle  forme  e  modalita'  di  collaborazione  tra  enti  che
gestiscono  forme  di  assicurazione  obbligatoria,  con  particolare
riferimento allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi  in  ordine
alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6. 
 
                               Art. 5 
                      Obblighi di comunicazione 
  1. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione  cui
aderisca o conferisca mandato, o dei soggetti di cui  all'articolo  1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, comunica, esclusivamente per  via
telematica, alla Direzione  provinciale  del  lavoro  competente  per
territorio e ai competenti istituti previdenziali,  con  periodicita'
annuale, l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo  continuativo
o compreso in regolari  turni  periodici,  nel  caso  in  cui  occupi
lavoratori notturni cosi' come  definiti  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b). 
  2.  Il  datore  di  lavoro  che  svolge  le  lavorazioni   indicate
dall'articolo 1, comma 1, lettera c), e' tenuto a darne comunicazione
alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e  ai
competenti istituti previdenziali  entro  trenta  giorni  dall'inizio
delle  medesime.  In  sede  di  prima  applicazione  della   presente
disposizione, la comunicazione  e'  effettuata  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. 
  3. L'omissione di ognuna delle comunicazioni di cui ai commi 1 e  2
e' punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1500 euro.  Si
applica quanto previsto dall'articolo 13, comma  2  e  seguenti,  del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 
                               Art. 6 
                     Disposizioni sanzionatorie 
  1.  Ferme  restando  l'applicazione  della  disciplina  vigente  in
materia di revoca del  trattamento  pensionistico  e  di  ripetizione
dell'indebito e le sanzioni penali  prescritte  dall'ordinamento  nel
caso  in  cui  il  fatto  costituisca  reato,  qualora   i   benefici
previdenziali  di  cui  all'articolo   1   siano   stati   conseguiti
utilizzando  documentazione  non  veritiera,  chi  ha  fornito   tale
documentazione e'  tenuto  al  pagamento  in  favore  degli  istituti
previdenziali, a titolo di sanzione, di una somma pari al  doppio  di
quanto indebitamente erogato. 
  2.  Il  personale  ispettivo  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  nonche'  degli  enti  che  gestiscono  forme   di
assicurazione   obbligatoria   verifica    la    veridicita'    della
documentazione di cui all'articolo 2. 
 
                               Art. 7 
                        Copertura finanziaria 
  1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo,  valutati  in
312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro  per  l'anno
2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si  provvede  a
valere sulle risorse del  Fondo  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,
lettera f), della legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  appositamente
costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 21 aprile 2011 
 
          NAPOLITANO 
               Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 
               Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
               Tremonti,  Ministro   dell'economia  e  delle  finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
                                                           Allegato 1 
                          (di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) 
 
                                Elenco n. 1 
|========|=================================================|
|  Voce  |                 Lavorazioni                     |
|========|=================================================|
|  1462  |    Prodotti dolciari; additivi per bevande e    |
|        |    altri alimenti                               |
|--------|-------------------------------------------------|
|        |    Lavorazione e trasformazione delle resine    |
|  2197  |    sintetiche e dei materiali polimerici        |
|        |    termoplastici e termoindurenti; produzione   |
|        |    di articoli finiti, etc.                     |
|--------|-------------------------------------------------|
|  6322  |    Macchine per cucire e macchine rimagliatrici |
|        |    per uso industriale e domestico              |
|--------|-------------------------------------------------|
|  6411  |    Costruzione di autoveicoli e di rimorchi     |
|--------|-------------------------------------------------|
|        |    Apparecchi termici: di produzione di vapore, |
|  6581  |    di riscaldamento, di refrigerazione, di      |
|        |    condizionamento                              |
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|  6582  |    Elettrodomestici                             |
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|  6590  |    Altri strumenti ed apparecchi                |
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|  8210  |    Confezione con tessuti di articoli per       |
|        |    abbigliamento ed accessori; etc.             |
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|        |    Confezione di calzature in qualsiasi         |
|  8230  |    materiale, anche limitatamente a singole     |
|        |    fasi del ciclo produttivo                    |
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