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Roma, 1 luglio 2011

 

Circolare n. 123/2011

 

Oggetto: Lavoro – CCNL logistica, trasporto e spedizione – Contribuzione per Assistenza sanitaria e Ente bilaterale – Decorrenza dall’1 luglio 2011.

 

Com’è noto, in base all’accordo del 26 gennaio scorso per il rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione, dall’1 luglio scatta l’obbligo contributivo per i nuovi istituti dell’Assistenza sanitaria integrativa e dell’Ente bilaterale nazionale, anche se il relativo versamento dovrà essere effettuato in un momento successivo secondo le tempistiche fissate dallo stesso CCNL.

Tra le organizzazioni datoriali e i sindacati sono ancora in corso di definizione le modalità di funzionamento del Fondo sanitario e dell’Ente bilaterale, che saranno denominati rispettivamente Sanilog ed Ebilog, al fine di assicurarne al più presto l’effettiva operatività.

 

Si precisa di seguito il trattamento previdenziale e fiscale delle somme in questione.

 

Assistenza sanitaria – Il contributo per l’Assistenza sanitaria integrativa è a carico dei soli datori di lavoro ed è pari a 120 euro annuali (10 euro per 12 mensilità) per ciascun lavoratore non in prova in forza a tempo indeterminato compresi gli apprendisti; tale contributo dovrà essere versato in un’unica rata nei modi e tempi che saranno definiti dall’istituendo fondo sanitario.

Sul piano previdenziale la suddetta somma deve essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10% (art. 9 bis della legge n. 166/91) che dovrà essere versato all’INPS in occasione dei versamenti a Sanilog.

Dal punto di vista fiscale si rammenta che, in base all’art. 51, comma 2, lett. a) del TUIR, le somme versate per l’assistenza sanitaria integrativa sono esenti da tassazione fino a 3615,20 euro annui.

 

Ente bilaterale nazionale – La contribuzione mensile per l’Ente bilaterale nazionale è pari, per ciascun lavoratore in forza, a 2 euro a carico azienda e a 0,50 euro a carico lavoratore per 12 mensilità; detta contribuzione dovrà essere versata ad Ebilog in un’unica soluzione entro il 31 gennaio del prossimo anno.

Sul piano previdenziale la quota a carico azienda deve essere assoggettata al già citato contributo di solidarietà del 10%, mentre la quota a carico lavoratore è soggetta a contribuzione piena; anche in questo caso il versamento all’INPS dovrà essere effettuato in occasione dei versamenti a Ebilog.

Sul piano fiscale i 2 euro mensili a carico delle aziende sono per le stesse interamente detraibili, mentre per il lavoratore l’intera quota mensile di 2,5 euro (comprensiva della somma a carico azienda) concorre alla formazione del reddito imponibile.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 31/2011

Responsabile di Area

M/t

 

 

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