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Roma, 19 luglio 2011

 

Circolare n. 136/2011

 

Oggetto: Tributi – Depositi IVA – Obbligo di garanzia – Legge 12 luglio 2011, n.106, su G.U. n.160 del 12.7.2011.

 

Nell’ambito della conversione del decreto legge n.70/2011 è stata approvata dal Parlamento una modifica alla disciplina dei depositi Iva.

 

In particolare, è stato previsto che l’introduzione nei depositi IVA di beni importati può continuare ad avvenire senza il versamento dell’IVA in dogana a condizione che sia prestata un’idonea garanzia commisurata all’imposta. La garanzia non è dovuta dai soggetti AEO e dai soggetti cui è stata riconosciuta la notoria solvibilità ai sensi dell’articolo 90 del TULD.

 

La modifica in questione è stata introdotta dopo che la Commissione Finanze della Camera ha svolto una serie di audizioni coi Direttori Generali delle Agenzie delle Entrate e delle Dogane affrontando la problematica dei depositi IVA, problematica sorta a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione che hanno interpretato in maniera capziosa l’istituto di depositi IVA, sconfessando gli orientamenti dell’Agenzia delle Dogane e pretendendo il recupero dell’IVA sui beni importati nel caso di depositi considerati irregolari. Alla luce di quelle audizioni la Commissione Finanze ha approvato nel maggio scorso un atto di indirizzo al Governo col quale ha ribadito che “deve ritenersi non esigibile da parte dell’Amministrazione finanziaria l’imposta che sia già stata comunque assolta attraverso il meccanismo dell’inversione contabile al momento dell’estrazione dei beni dal deposito Iva”; a fronte di questa impostazione, peraltro, lo stesso atto di indirizzo ha previsto l’introduzione di una garanzia.

 

La modifica legislativa in esame è dunque funzionale a superare l’interpretazione negativa della Corte di Cassazione.

 

Si fa riserva di tornare sull’argomento non appena l’Agenzia delle Dogane emanerà la circolare applicativa della nuova disposizione.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 223/2010

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/n

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G.U. n.160 del 12.7.2011 (fonte Guritel)

LEGGE 12 luglio 2011, n. 106

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13  maggio

2011, n.  70,  concernente  Semestre  Europeo  -  Prime  disposizioni

urgenti per l'economia.

 

                           *** omissis ***

 

                               Art. 7

                       Semplificazione fiscale

                           *** omissis ***

       cc-ter) all'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,

n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,

n. 427,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:   

         1) al comma 1:   

         1.1) alla lettera a), dopo  le  parole:  «depositi  fiscali»

sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma  2,  lettera

e), del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, e successive modificazioni»;   

         1.2) alla lettera b), dopo le  parole:  «depositi  doganali»

sono  inserite  le  seguenti:  «di  cui  all'articolo  525,   secondo

paragrafo, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del  2

luglio 1993, e successive modificazioni»;   

         2) al comma 3, secondo periodo, dopo le  parole:  «dei  beni

dal deposito» sono inserite  le  seguenti:  «,  ivi  compresi  quelli

relativi ai dati di cui al comma 6, ultimo periodo,»;   

         3) al comma 4,  lettera  b),  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: «previa prestazione di idonea  garanzia  commisurata

all'imposta. La prestazione  della  garanzia  non  e'  dovuta  per  i

soggetti certificati ai sensi dell'articolo  14-bis  del  regolamento

(CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993,  e  successive

modificazioni, e per quelli esonerati ai sensi dell'articolo  90  del

testo unico delle disposizioni legislative in  materia  doganale,  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 23  gennaio  1973,  n.

43»;   

         4) al comma 6 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:

«Fino all'integrazione delle pertinenti informazioni residenti  nelle

banche  dati  delle  Agenzie  fiscali,  il   soggetto   che   procede

all'estrazione comunica, altresi', al gestore del deposito IVA i dati

relativi alla liquidazione dell'imposta di  cui  al  presente  comma,

anche ai fini dello svincolo della  garanzia,  di  cui  al  comma  4,

lettera b); le modalita' di integrazione  telematica  sono  stabilite

con  determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane,  di

concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate»;   

                           *** omissis ***

 

                               Art. 12

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 

 

 

 

CAMERA DEI DEPUTATI XVI LEGISLATURA

Seduta n. 478 del 25/5/2011 - Allegato B ai resoconti

Testo aggiornato al 6 giugno 2011

 

ATTI DI INDIRIZZO

 

Risoluzioni in Commissione:

 

La VI Commissione,

premesso che:

l'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993 ha istituito i depositi fiscali ai fini IVA per la custodia di beni nazionali e comunitari, stabilendo, tra l'altro, alla lettera b), del comma 4, che «le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA» sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto;

ai sensi del comma 6 dello stesso articolo 50-bis, nonché ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, i soggetti passivi IVA che procedono all'estrazione dei beni dal deposito IVA devono provvedere ad assolvere l'imposta sul valore aggiunto al momento dell'estrazione dal deposito, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile;

l'amministrazione finanziaria, di recente, ha contestato la possibilità, per gli operatori, di introdurre beni in un deposito fiscale ai fini IVA semplicemente attraverso un'annotazione contabile, ritenendo che la disciplina in materia presupponga la materiale introduzione fisica dei beni nel deposito e non ritenendo, dunque, più sufficiente la sola annotazione dei beni nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo 50-bis;

in conseguenza di tale interpretazione della citata disciplina, l'Amministrazione ha proceduto al recupero dell'imposta, non assolta in dogana dagli operatori in virtù del disposto di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 50-bis;

l'orientamento assunto in merito dall'amministrazione finanziaria, che pure è motivato dall'esigenza di contrastare taluni gravi fenomeni di elusione ed evasione tributaria posti in essere da alcuni operatori attraverso un'applicazione del tutto distorta dello strumento del deposito fiscale, sta comportando tuttavia conseguenze potenzialmente deleterie, sul piano economico e finanziario, anche per la grande massa degli operatori onesti;

in particolare, sussiste il concreto rischio di duplicare l'IVA sul medesimo presupposto impositivo sostanziale, costituito dall'importazione di beni nel territorio italiano, in quanto l'imposta che l'Amministrazione finanziaria ritiene di recuperare è già stata assolta dai soggetti passivi al momento dell'estrazione dei beni dal deposito fiscale IVA ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993;

alla luce dei princìpi di sostanzialità, effettività, proporzionalità e divieto di duplice imposizione ai quali si ispira l'ordinamento tributario nazionale e comunitario deve infatti ritenersi non esigibile da parte dell'Amministrazione finanziaria l'imposta che sia già stata comunque assolta attraverso il meccanismo dell'inversione contabile al momento dell'estrazione dei beni dal deposito IVA: ciò risulta del resto confermato anche dal disposto dell'articolo 6, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto legislativo n. 471 del 1997, il quale dispone che, laddove l'IVA «sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo»;

in tale contesto appare evidente la necessità di intervenire ulteriormente sulla disciplina dei depositi fiscali, al fine di coniugare l'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di assicurare il corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia e di garantire l'interesse erariale al mantenimento del gettito tributario, con l'esigenza di non appesantire gli operatori economici onesti con adempimenti ed oneri finanziari eccessivamente gravosi;

in particolare, appare utile apportare alla disciplina in materia di depositi fiscali alcune modifiche di carattere operativo, al fine di promuoverne l'utilizzo da parte degli operatori economici italiani e di semplificare gli adempimenti a carico di questi ultimi per la gestione dei depositi stessi,

 

impegna il Governo:

 

ad adottare iniziative normative compatibili con la disciplina europea al fine di chiarire che i beni non comunitari possono essere introdotti nei depositi IVA, nonché per assicurare una corretta interpretazione delle previsioni di cui all'articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, ovvero per integrare il dettato di tale normativa, nel senso:

a) di specificare quali sono le tipologie di depositi, previsti dal Codice doganale comunitario e dalle relative disposizioni di attuazione, nonché dal Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, che possono essere gestiti anche come depositi IVA;

b) di valorizzare, alla luce dei princìpi affermati dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 440/E del 12 dicembre 2008 (la quale, in risposta a uno specifico interpello, ha evidenziato come i due tipi di deposito - quello doganale quello IVA - assolvono funzioni differenti in ragione della diversa posizione fiscale delle merci a essi vincolate e come, nella successiva fase di estrazione delle merci, per beni i destinati al mercato italiano, l'IVA deve essere assolta tramite l'emissione di autofattura ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, secondo quanto previsto dall'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge n. 331 del 1993), nonché alla luce delle norme di cui agli articoli 1766 e seguenti del codice civile e di cui all'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008, che danno prioritario rilievo alla funzione e alla qualità professionale del depositario, mettendo in secondo piano il luogo in cui tale funzione viene espletata, la possibilità di utilizzare i depositi doganali di tipo E, di cui all'articolo 525, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 2454/93, in quanto tale tipologia di deposito assicura la massima flessibilità operativa per il depositario stesso, dal momento che permette, ai sensi dell'articolo 530 del predetto Regolamento n. 2454/93, di fruire del regime doganale sospensivo senza che le merci debbano essere immagazzinate in un locale preventivamente riconosciuto come deposito doganale, ma devono semplicemente raggiungere le installazioni di stoccaggio del titolare del deposito, consentendo pertanto di identificare il deposito in una pluralità di installazione anche non confinanti, a condizione che la contabilità di magazzino tenuta a cura del depositario evidenzi in qualsiasi momento le quantità di merci vincolate al regime del deposito;

c) di prevedere che la possibilità di effettuare le operazioni di ammissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA senza pagamento dell'IVA è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, commisurata all'imposta, dalla quale siano peraltro esclusi i soggetti titolari della certificazione attestante il possesso dello status, di rilevanza comunitaria, di operatore economico autorizzato (AEO), nonché le ditte che siano state esonerate, da parte dell'Amministrazione finanziaria, da tale obbligo relativamente ai diritti doganali non costituenti risorse proprie dell'Unione europea, in ragione della loro notoria solvibilità, ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

d) di prevedere, per quanto riguarda i soggetti che non siano beneficiari

dell'esonero dalla garanzia ai sensi del citato articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, né titolari dello status di AEO, che gli oneri di comunicazione a loro carico volti a comprovare l'assolvimento degli adempimenti amministrativi in materia di pagamento dell'IVA siano sostituiti attraverso l'integrazione nelle banche dati tenute dalle Agenzie fiscali, secondo modalità stabilite con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, dei dati concernenti la liquidazione dell'imposta afferente ai beni estratti dal deposito.

(7-00589) «Ventucci, Polledri, Fugatti, Fluvi, Bernardo».