Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 5 gennaio 2012

 

Circolare n. 5/2012

 

Oggetto: Previdenza – Conversione del decreto “Salva Italia” – Riforma delle pensioni – Art. 24 della legge 22.12.2011, n.214, su S.O. alla G.U. n.300 del 27.12.2011.

 

La conversione in legge del decreto “Salva Italia” ha sostanzialmente confermato la riforma previdenziale con il superamento delle pensioni di anzianità, l’innalzamento dell’età pensionabile, l’estensione a tutti i lavoratori del sistema di calcolo contributivo, la soppressione delle finestre d’uscita, il blocco delle indicizzazioni e l’aumento dei contributi per i lavoratori autonomi. Queste nel dettaglio le principali misure varate.

 

·    Pensione di vecchiaia – Fermi restando gli ulteriori innalzamenti che potranno verificarsi nel tempo per effetto del meccanismo di adeguamento automatico dei requisiti anagrafici alla speranza di vita, l’età per la pensione di vecchiaia salirà progressivamente nei prossimi anni con balzi più consistenti per le donne in modo da arrivare nel 2018 alla completa equiparazione con gli uomini.

 

La progressione sarà la seguente:

 

ANNO

ETA’ UOMINI

ETA’ DONNE

 

2012

 

66 anni

 

62 anni

 

2014

 

66 anni

 

63 anni e 6 mesi

 

2016

 

66 anni

 

65 anni

 

2018

 

66 anni

 

66 anni

 

2021

 

67 anni

 

67 anni

 

 

I nuovi limiti di età rappresentano requisiti minimi in quanto il lavoratore potrà scegliere di rimanere in servizio fino a 70 anni con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

La crescita dei requisiti anagrafici sarà parzialmente compensata dalla contemporanea soppressione delle cosiddette finestre d’uscita che di fatto differivano di 1 anno il momento del pensionamento rispetto alla maturazione dei requisiti. Il requisito anagrafico dovrà comunque essere accompagnato da un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.

 

·    Pensione anticipata – Dal 2012 non esiste più la pensione di anzianità che consentiva il pensionamento al raggiungimento di 40 anni di contributi (indipendentemente dall’età anagrafica) o, per chi aveva un’anzianità contributiva inferiore, al raggiungimento di una determinata quota (somma tra età e contributi maturati) che per il 2012 era pari a 96 (60 anni di età e 36 di contributi o, in alternativa, 61 e 35). Al posto della pensione di anzianità è subentrata ora la pensione anticipata che si matura con un’anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e di 41 anni e 1 mese per le donne, con penalizzazioni per chi lascia il lavoro prima dei 62 anni di età e soppressione anche in questo caso delle finestre di uscita.

 

·    Calcolo della pensione – Dal 2012 la pensione sarà calcolata per tutti i lavoratori secondo il sistema contributivo (basato cioè sull’ammontare dei contributi versati); in particolare tale sistema sarà esteso pro rata (cioè sulle anzianità contributive maturate da quest’anno) anche a coloro che avevano più di 18 anni di contributi nel 1995 ai quali pertanto non si applicherà più per le contribuzioni future il più favorevole sistema retributivo (basato cioè sull’ammontare delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività) previsto dalla precedente riforma Dini.

 

·    Indicizzazione delle pensioni – Per il biennio 2012 e 2013 sarà bloccata la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a 1405 euro mensili (pari a 3 volte il trattamento minimo INPS).

 

·    Contributi lavoratori autonomi – Dall’1 gennaio 2012 le aliquote contributive a carico di artigiani e commercianti saranno gradualmente aumentate ogni anno fino a raggiungere il 24% nel 2018 (in precedenza 20%).

 

·    Disposizioni transitorie – Le vecchie regole ante riforma continueranno ad applicarsi in via transitoria nei confronti di alcune categorie di lavoratori tra cui sono compresi tutti coloro che hanno maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2011 nonché, nei limiti delle risorse disponibili, i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturino i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione della relativa indennità. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il prossimo mese di marzo, sarà definito il numero massimo di lavoratori in mobilità che potranno rientrare nell’applicazione delle disposizioni transitorie.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 253/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

S.O. alla G.U. n. 300 del 27.12.2011

LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita'
e il consolidamento dei conti pubblici. 
 
 
   La  Camera  dei deputati  ed  il Senato  della  Repubblica  hanno 
approvato;
 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              Promulga 
                         la seguente legge: 
 
                              Titolo I 
                         SVILUPPO ED EQUITA'

                            ***OMISSIS***

 

                               CAPO IV

                     Riduzioni di spesa. Pensioni

 

                              Art. 24

          Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

  1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette  a  garantire
il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei
vincoli  di  bilancio,  la  stabilita'  economico-finanziaria   e   a
rafforzare  la  sostenibilita'   di   lungo   periodo   del   sistema
pensionistico in termini di incidenza della spesa  previdenziale  sul
prodotto interno  lordo,  in  conformita'  dei  seguenti  principi  e
criteri: 
    a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale,
con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per  le
categorie piu' deboli; 
    b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici  anche
attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; 
    c) adeguamento dei requisiti di  accesso  alle  variazioni  della
speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei
profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali. 
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianita'
contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di  pensione
corrispondente a tali anzianita'  e'  calcolata  secondo  il  sistema
contributivo. 
  3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011  i  requisiti
di eta'  e  di  anzianita'  contributiva,  previsti  dalla  normativa
vigente, prima della data di entrata in vigore del presente  decreto,
ai fini del diritto all'accesso e  alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto  alla
prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'  chiedere
all'ente  di  appartenenza  la  certificazione  di  tale  diritto.  A
decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che,  nei
regimi misto e contributivo, maturano i  requisiti  a  partire  dalla
medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di
anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a)  «pensione
di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti  di
cui ai commi 6 e 7,    salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17
e 18;    b) «pensione anticipata»,  conseguita  esclusivamente  sulla
base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai
commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
  4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di  seguito  AGO)  e
delle forme esclusive e sostitutive  della  medesima,  nonche'  della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, la pensione  di  vecchiaia  si  puo'  conseguire
all'eta' in cui operano i requisiti minimi  previsti  dai  successivi
commi. Il proseguimento  dell'attivita'  lavorativa  e'  incentivato,
fermi restando i  limiti  ordinamentali  dei  rispettivi  settori  di
appartenenza,  dall'operare  dei   coefficienti   di   trasformazione
calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli  adeguamenti
alla  speranza  di  vita,  come   previsti   dall'articolo   12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. Nei confronti dei  lavoratori  dipendenti,  l'efficacia
delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970,
n. 300 e successive modificazioni opera  fino  al  conseguimento  del
predetto limite massimo di flessibilita'. 
  5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a  decorrere  dal
1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai
commi da 6 a 11 del presente articolo  non  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni,  e  le
disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo  del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  6. Relativamente ai  soggetti  di  cui  al  comma  5,  al  fine  di
conseguire  una  convergenza  verso  un  requisito  uniforme  per  il
conseguimento del diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia
tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi,
a decorrere dal 1o gennaio 2012 i requisiti anagrafici per  l'accesso
alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti  nei  termini  di  seguito
indicati: 
    a. 62 anni per le  lavoratrici  dipendenti  la  cui  pensione  e'
liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima.
Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere
dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016  e  66
anni a decorrere dal 1o gennaio 2018. Resta in  ogni  caso  ferma  la
disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema
pensionistico  agli  incrementi  della  speranza  di  vita  ai  sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la  cui  pensione
e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8 agosto 1995,  n.  335.  Tale  requisito  anagrafico  e'
fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni
e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere  dal
1o  gennaio  2018.  Resta  in  ogni  caso  ferma  la  disciplina   di
adeguamento dei requisiti di accesso al  sistema  pensionistico  agli
incrementi della speranza di  vita  ai  sensi  dell'articolo  12  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
    c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di
cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o  luglio  2009,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.
102, e successive modificazioni e integrazioni, la  cui  pensione  e'
liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria  e  delle
forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico
di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel
sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto  2004,  n.
243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
    d. per i lavoratori autonomi  la  cui  pensione  e'  liquidata  a
carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria,   nonche'   della
gestione separata di cui all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8
agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di  sessantacinque  anni
per l'accesso alla pensione di  vecchiaia  nel  sistema  misto  e  il
requisito anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive
modificazioni, e' determinato in 66 anni. 
  7. Il diritto alla pensione di vecchiaia  di  cui  al  comma  6  e'
conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20
anni, a condizione che l'importo della pensione  risulti  essere  non
inferiore, per  i  lavoratori  con  riferimento  ai  quali  il  primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996,  a
1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n.  335.  Il  predetto  importo  soglia
pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale  di
cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  e'
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL)  nominale,  appositamente  calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al
quinquennio  precedente  l'anno  da  rivalutare.  In   occasione   di
eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i
tassi di variazione da considerare sono quelli  relativi  alla  serie
preesistente anche per l'anno in  cui  si  verifica  la  revisione  e
quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto
importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore,  per  un  dato
anno, a 1,5 volte l'importo mensile  dell'assegno  sociale  stabilito
per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di  importo
minimo se in possesso    di un'eta' anagrafica      pari  a  settanta
anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima  effettiva  di
cinque anni. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  2  del
decreto-legge  28  settembre  2001,  n.  355,       convertito,   con
modificazioni, dalla legge    27 novembre 2001, n. 417,  all'articolo
1, comma 23 della legge 8 agosto 1995,  n.  335,  le  parole  «,  ivi
comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione  di
cui al comma 19,» sono soppresse. 
  8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico  per  il
conseguimento dell'assegno di cui  all'articolo  3,  comma  6,  della
legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di  cui  all'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381,    e all'articolo 19     della
legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 
  9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a
carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima,
nonche' della gestione separata di  cui  all'articolo  2,  comma  26,
della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  requisiti  anagrafici  per
l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6  del  presente
articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al
trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti,  in
possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto  alla  prima
decorrenza utile  del  pensionamento  dall'anno  2021.  Qualora,  per
effetto degli adeguamenti  dei  predetti  requisiti  agli  incrementi
della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  la  predetta  eta'
minima  di  accesso  non   fosse   assicurata,   sono   ulteriormente
incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale
di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare  entro  il  31
dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso  dei
predetti requisiti, che maturano il  diritto  alla  prima  decorrenza
utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
trattamento pensionistico comunque non inferiore  a  67  anni.  Resta
ferma la disciplina  di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  per  gli
adeguamenti successivi a quanto previsto    dal  secondo  periodo    
del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n.  183
e'    abrogato   . 
  10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento  ai  soggetti
la cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
sostitutive ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  della  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, che maturano  i  requisiti  a  partire  dalla  medesima  data
l'accesso alla pensione anticipata ad  eta'  inferiori  ai  requisiti
anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se  risulta
maturata un'anzianita' contributiva di 42  anni  e  1  mese  per  gli
uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento  ai  soggetti
che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti  contributivi
sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore
mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento  relativa
alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1o  gennaio
2012,    e' applicata  una  riduzione  percentuale  pari  a  1  punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso  al  pensionamento
rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata  a  2
punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a  due
anni   . Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non  sia  intera  la
riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi. 
  11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i  lavoratori
con riferimento ai quali  il  primo  accredito  contributivo  decorre
successivamente  al  1o  gennaio  1996  il  diritto   alla   pensione
anticipata, previa risoluzione del rapporto di  lavoro,  puo'  essere
conseguito, altresi',  al  compimento  del  requisito  anagrafico  di
sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in
favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e
che l'ammontare mensile della prima rata di pensione  risulti  essere
non inferiore ad un importo soglia  mensile,  annualmente  rivalutato
sulla base della variazione media quinquennale del  prodotto  interno
lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale
di statistica (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio  precedente
l'anno da rivalutare, pari per l'anno  2012  a  2,8  volte  l'importo
mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della
legge  8  agosto  1995,  n.  335,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica
del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare  sono
quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno  in  cui  si
verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni
successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni  caso
essere inferiore, per un dato anno, a  2,8  volte  l'importo  mensile
dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 
  12. A tutti i requisiti anagrafici previsti  dal  presente  decreto
per l'accesso  attraverso  le  diverse  modalita'  ivi  stabilite  al
pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma  10,
trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza  di  vita  di  cui
all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni;    al    citato    articolo    sono
conseguentemente apportate le seguenti modifiche: 
    a. al comma 12-bis dopo le parole «e  all'articolo  3,  comma  6,
della legge 8 agosto  1995,  n.  335,  e  successive  modificazioni,»
aggiungere le seguenti: «e il  requisito  contributivo  ai  fini  del
conseguimento    del    diritto    all'accesso    al    pensionamento
indipendentemente dall'eta' anagrafica»; 
    b. al comma 12-ter alla lettera a)  le  parole  «i  requisiti  di
eta'» sono sostituite dalle seguenti:  «i  requisiti  di  eta'  e  di
anzianita' contributiva»; 
    c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine,
la parola «anagrafici». 
  13.  Gli  adeguamenti  agli  incrementi  della  speranza  di   vita
successivi a quello effettuato con decorrenza 1o  gennaio  2019  sono
aggiornati  con  cadenza  biennale  secondo  le  modalita'   previste
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122  e  successive
modificazioni  e  integrazioni.  A  partire  dalla  medesima  data  i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12  del
citato  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78,   convertito   con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive
modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio. 
  14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di  regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  del
presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano  i
requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui  all'articolo
1, comma  9  della  legge  23  agosto  2004,  n.  243,  e  successive
modificazioni e integrazioni,    nonche'  nei  limiti  delle  risorse
stabilite ai sensi del comma 15 e  sulla  base  della  procedura  ivi
disciplinata   , ancorche' maturino  i  requisiti  per  l'accesso  al
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: 
    a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4
e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive  modificazioni,
sulla base di accordi  sindacali  stipulati  anteriormente  al      4
dicembre 2011    e che maturano  i  requisiti  per  il  pensionamento
entro il periodo di fruizione dell'indennita'  di  mobilita'  di  cui
all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
    b)  ai  lavoratori  collocati  in  mobilita'   lunga   ai   sensi
dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n.  223,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  per  effetto  di  accordi
collettivi stipulati entro il    4 dicembre 2011   ; 
    c) ai lavoratori che, alla data del    4 dicembre 2011    ,  sono
titolari  di  prestazione  straordinaria  a  carico  dei   fondi   di
solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della  legge
23 dicembre 1996, n. 662,    nonche' ai lavoratori per  i  quali  sia
stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data
il diritto di accesso ai predetti  Fondi  di  solidarieta';  in  tale
secondo caso gli interessati restano  tuttavia  a  carico  dei  Fondi
medesimi fino al compimento di almeno  59  anni  di  eta',  ancorche'
maturino prima del compimento della predetta  eta'  i  requisiti  per
l'accesso al pensionamento previsti prima della data  di  entrata  in
vigore del presente decreto   ; 
       d) ai lavoratori    che, antecedentemente alla data del      4
dicembre  2011    ,  siano  stati   autorizzati   alla   prosecuzione
volontaria della contribuzione; 
    e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso
l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1,
del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112,   convertito   con
modificazioni con legge 6 agosto 2008,  n.  133;      ai  fini  della
presente lettera l'istituto dell'esonero si considera,  comunque,  in
corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima
del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata  in  vigore  del  presente
decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo  72  del  citato
decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare  applicazione
per i lavoratori di cui  alla  presente  lettera  e).  Sono  altresi'
disapplicate le disposizioni contenute  in  leggi  regionali  recanti
discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal  servizio
  . 
     15. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  da
adottarsi entro tre  mesi  dall'entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del  presente  decreto  sono  definite  le  modalita'  di
attuazione del comma 14 ivi compresa  la  determinazione  del  limite
massimo numerico dei soggetti interessati ai fini  della  concessione
del  benefici  di  cui  al  comma  14  nel   limite   delle   risorse
predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di
euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per  l'anno  2015,  1.220
milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni  di  euro  per  l'anno
2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
l'anno 2019. Gli Enti gestori di  forme  di  previdenza  obbligatoria
provvedono al montaggio, sulla base  della  data  di  cessazione  del
rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di  cui  alla
lettera e) del comma 14, delle domande  di  pensionamento  presentate
dai lavoratori di  cui  al  comma  14  che  intendono  avvalersi  dei
requisiti di accesso e del  regime  delle  decorrenze  vigenti  prima
della data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Qualora  dal
predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite  numerico
delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo  del
presente comma, i predetti Enti non prenderanno  in  esame  ulteriori
domande  di  pensionamento  finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici
previsti dalla disposizione di  cui  al  comma  14.  Nell'ambito  del
predetto limite numerico  vanno  computati  anche  i  lavoratori  che
intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari  presupposti  e
requisiti, congiuntamente del beneficio di  cui  al  comma  14  e  di
quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo
12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,  per  il  quale
risultano comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente  il
regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso,  ai  soggetti
di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012
trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12  del
presente articolo.    
     15-bis. In via  eccezionale  per  i  lavoratori  dipendenti  del
settore  privato  le   cui   pensioni   sono   liquidate   a   carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e  delle  forme  sostitutive
della medesima:    
        a)  i   lavoratori   che   abbiano   maturato   un'anzianita'
contributiva di almeno 35 anni entro il  31  dicembre  2012  i  quali
avrebbero  maturato,  prima  dell'entrata  in  vigore  del   presente
decreto, i requisiti per il trattamento  pensionistico  entro  il  31
dicembre 2012 ai sensi della Tabella B allegata alla legge 23  agosto
2004, n. 243,  e  successive  modificazioni,  possono  conseguire  il
trattamento della pensione  anticipata  al  compimento  di  un'  eta'
anagrafica non inferiore a 64 anni;    
        b)  le  lavoratrici  possono  conseguire  il  trattamento  di
vecchiaia oltre che, se  piu'  favorevole,  ai  sensi  del  comma  6,
lettera a), con un' eta' anagrafica non inferiore a 64  anni  qualora
maturino entro il 31  dicembre  2012  un'anzianita'  contributiva  di
almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di
almeno 60 anni di eta'.    
  16. Con il decreto direttoriale previsto, ai sensi dell'articolo 1,
comma  11  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  come  modificato
dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n.  247,  ai
fini dell'aggiornamento triennale del coefficiente di  trasformazione
di cui all'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335 del 1995,
in  via  derogatoria  a  quanto  previsto  all'articolo   12,   comma
12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito  con
modificazioni  con  legge  30  luglio  2010,  n.  122,  e  successive
modificazioni e integrazioni, con effetto  dal  1o  gennaio  2013  lo
stesso coefficiente di trasformazione e' esteso  anche  per  le  eta'
corrispondenti a valori fino a 70. Il predetto valore di 70  anni  e'
adeguato agli incrementi  della  speranza  di  vita  nell'ambito  del
procedimento gia' previsto per i requisiti del sistema  pensionistico
dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e, conseguentemente,  ogniqualvolta  il
predetto adeguamento triennale comporta, con  riferimento  al  valore
originariamente indicato in 70 anni  per  l'anno  2012,  l'incremento
dello stesso tale da superare di una o piu' unita' il predetto valore
di  70,  il  coefficiente  di  trasformazione  di  cui  al  comma   6
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e'  esteso,  con
effetto dalla decorrenza di tale determinazione, anche  per  le  eta'
corrispondenti  a  tali  valori  superiori  a  70  nell'ambito  della
medesima procedura di cui all'articolo  1,  comma  11,  della  citata
legge n. 335 del 1995. Resta fermo che la rideterminazione aggiornata
del coefficiente di trasformazione esteso ai sensi del presente comma
anche per eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1, comma 11,
della citata legge  n.  335  del  1995.  Al  fine  di  uniformare  la
periodicita' temporale della procedura di cui all'articolo  1,  comma
11  della  citata  legge  8  agosto  1995,  n.   335   e   successive
modificazioni e integrazioni, all'adeguamento dei requisiti di cui al
comma 12-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e successive modificazioni  e  integrazioni,  gli  aggiornamenti  dei
coefficienti di trasformazione in rendita,  successivi  a  quello    
decorrente dal 1° gennaio 2019    sono  effettuati  con  periodicita'
biennale. 
     17. Ai fini del riconoscimento della pensione anticipata,  ferma
restando la possibilita' di conseguire la stessa ai sensi  dei  commi
10 e 11 del presente  articolo,  per  gli  addetti  alle  lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti, a  norma  dell'articolo  1  della
legge  4  novembre  2010,  n.  183,  all'articolo  1,   del   decreto
legislativo 21  aprile  2011,  n.  67,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:    
    - al  comma  5,  le  parole  «2008-2012»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «2008-2011» e alla lettera  d)  del  medesimo  comma  5  le
parole «per gli anni 2011 e 2012»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«per l'anno 2011»; 
    - al comma 4, la parola  «2013»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«2012» e le parole: «con un'eta' anagrafica ridotta di  tre  anni  ed
una somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva ridotta di tre
unita'  rispetto  ai  requisiti  previsti  dalla  Tabella      sono
sostituite dalle seguenti: «con i requisiti  previsti  dalla  Tabella
B»; 
    - al comma 6 le parole «dal 1o luglio 2009» e «ai commi  4  e  
sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «dal 1o  luglio  2009
al 31 dicembre 2011» e «al comma 5»; 
    - dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
  «6.bis Per i lavoratori che prestano le attivita' di cui  al  comma
1, lettera b), numero 1), per un numero di  giorni  lavorativi  annui
inferiori a 78 e che maturano i requisiti  per  l'accesso  anticipato
dal 1o gennaio 2012, il requisito anagrafico e il valore somma di cui
alla Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
    a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di due  unita'
per coloro che svolgono le predette attivita' per un numero di giorni
lavorativi all'anno da 64 a 71; 
    b) sono incrementati rispettivamente di un anno e di  una  unita'
per coloro che svolgono  le  predette  attivita'  lavorative  per  un
numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.» 
    - al comma 7 le parole «comma 6» sono sostituite dalle  seguenti:
«commi 6 e 6-bis». 
  17-bis.Per i lavoratori di cui al comma  17  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e  continuano  a
trovare applicazione, per i soggetti che maturano i requisiti per  il
pensionamento dal  1o  gennaio  2012  ai  sensi  del  citato  decreto
legislativo n. 67 del 2011, come  modificato      dal  comma  17  del
presente articolo   , le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  18.  Allo  scopo  di  assicurare  un  processo  di  incremento  dei
requisiti  minimi  di  accesso  al  pensionamento  anche  ai   regimi
pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui siano  previsti,
alla data di entrata in vigore    del presente decreto   ,  requisiti
diversi da quelli vigenti nell'assicurazione  generale  obbligatoria,
   ivi compresi quelli relativi ai lavoratori    di cui  all'articolo
78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,    e al personale
   di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui  alla
legge 27 dicembre 1941, n. 1570,    nonche' ai  rispettivi  dirigenti
  , con regolamento da emanare entro il  30  giugno  2012,  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, sono adottate  le  relative  misure  di  armonizzazione  dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico,  tenendo  conto  delle
obiettive peculiarita' ed esigenze dei settori di  attivita'  nonche'
dei rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto indicato  al  comma
3, primo periodo, le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
applicano anche ai lavoratori iscritti al  Fondo  speciale  istituito
presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. 
  19. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  2  febbraio
2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni,  con  effetto
dal 1o gennaio 2012 le parole «, di durata non inferiore a tre anni,»
sono soppresse. 
  20.  Resta  fermo  che  l'attuazione  delle  disposizioni  di   cui
all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito
con modificazioni con legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  con  riferimento  ai  soggetti   che
maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1o  gennaio
2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso  al
pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al  fine  di
agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi  delle
pubbliche amministrazioni, restano, inoltre, salvi i provvedimenti di
collocamento a riposo per raggiungimento  del  limite  di  eta'  gia'
adottati, prima della data di  entrata  in  vigore  del      presente
decreto    ,   nei   confronti   dei   dipendenti   delle   pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  anche  se   aventi   effetto
successivamente al 1o gennaio 2012. 
  21. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e fino al 31 dicembre  2017  e'
istituito un contributo di solidarieta' a carico degli iscritti e dei
pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il  personale  di
volo dipendente da  aziende  di  navigazione  aerea,  allo  scopo  di
determinare in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio dei
predetti fondi. L'ammontare della misura del contributo  e'  definita
dalla Tabella A di cui all'Allegato n. 1 del  presente  decreto-legge
ed e' determinata in rapporto al periodo  di  iscrizione  antecedente
l'armonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla
quota di pensione calcolata in  base  ai  parametri  piu'  favorevoli
rispetto al regime  dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono
escluse dall'assoggettamento al contributo  le  pensioni  di  importo
pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, le pensioni  e
gli assegni di invalidita'  e  le  pensioni  di  inabilita'.  Per  le
pensioni a carico del Fondo di previdenza per il  personale  di  volo
dipendente  da  aziende  di   navigazione   aerea   l'imponibile   di
riferimento e' al lordo della  quota  di  pensione  capitalizzata  al
momento del pensionamento. A seguito dell'applicazione  del  predetto
contributo   sui   trattamenti    pensionistici,    il    trattamento
pensionistico medesimo,  al  netto  del  contributo  di  solidarieta'
complessivo  non  puo'  essere  comunque  inferiore  a  5  volte   il
trattamento minimo. 
  22. Con effetto  dal  1o  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   delle   gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti  alle
gestioni  autonome  dell'INPS  sono  incrementate  di      1,3  punti
percentuali  dall'anno  2012  e   successivamente   di   0,45   punti
percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24 per  cento
  . 
  23. Con effetto  dal  1o  gennaio  2012  le  aliquote  contributive
pensionistiche  di  finanziamento  e  di   computo   dei   lavoratori
coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni  iscritti  alla   relativa
gestione autonoma dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e
C di cui all'Allegato n. 1 del presente decreto. 
  24. In  considerazione  dell'esigenza  di  assicurare  l'equilibrio
finanziario   delle   rispettive   gestioni   in   conformita'   alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e
al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, gli enti e le  forme
gestorie di cui ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della
loro autonomia gestionale, entro e non oltre il    30 giugno 2012   ,
misure volte ad assicurare l'equilibrio tra  entrate  contributive  e
spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti
ad un arco temporale di cinquanta anni. Le delibere in  materia  sono
sottoposte  all'approvazione  dei  Ministeri  vigilanti  secondo   le
disposizioni di cui ai predetti decreti;    essi si esprimono      in
modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione di tali delibere.
Decorso il termine del    30 giugno  2012      senza  l'adozione  dei
previsti provvedimenti,  ovvero  nel  caso  di  parere  negativo  dei
Ministeri vigilanti, si applicano,  con  decorrenza  dal  1o  gennaio
2012: a) le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente  articolo
sull'applicazione del pro-rata agli iscritti alle relative  gestioni;
b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e 2013, a  carico
dei pensionati nella misura dell'1 per cento. 
     25. In considerazione della contingente situazione  finanziaria,
la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il
meccanismo stabilito  dall'articolo  34,  comma  1,  della  legge  23
dicembre 1998, n. 448 e'  riconosciuta  per  gli  anni  2012  e  2013
esclusivamente ai trattamenti pensionistici  di  importo  complessivo
fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per
cento.  Per  le  pensioni  di  importo  superiore  a  tre  volte   il
trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante  ai  sensi  del  presente
comma, l'aumento di  rivalutazione  e'  comunque  attribuito  fino  a
concorrenza del predetto limite maggiorato. L'articolo 18,  comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni e integrazioni, e' abrogato.    
  26. A decorrere dal 1o gennaio  2012,  ai  professionisti  iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme  previdenziali  obbligatorie  sono  estese  le  tutele  di  cui
all'articolo 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  27. Presso il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  e'
istituito un Fondo  per  il  finanziamento  di  interventi  a  favore
dell'incremento    in    termini    quantitativi    e     qualitativi
dell'occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo e' finanziato  per
l'anno 2012 con 200 milioni di euro,    con 300 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e con 240 milioni per il 2015   .
Con decreti del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti
i criteri e le modalita' istitutive del predetto Fondo. 
     27-bis. L'autorizzazione d spesa di cui all'articolo  10,  comma
5, del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n.  282,  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,  e'  ridotta  di
500.000 euro per l'anno 2013.    
  28. Il    Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali    ,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  costituisce,
senza oneri aggiuntivi  per  la  finanza  pubblica,  una  Commissione
composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza
obbligatoria nonche' di Autorita' di vigilanza operanti  nel  settore
previdenziale, al fine di valutare, entro il 31  dicembre  2012,  nel
rispetto degli equilibri programmati  di  finanza  pubblica  e  delle
compatibilita' finanziarie del sistema pensionistico nel  medio/lungo
periodo, possibili ed ulteriori forme di gradualita' nell'accesso  al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo  contributivo
rispetto a quelle previste dal presente decreto.  Tali  forme  devono
essere funzionali a scelte di vita individuali, anche correlate  alle
dinamiche del mercato del lavoro,  fermo  restando  il  rispetto  del
principio   dell'adeguatezza   della    prestazione    pensionistica.
Analogamente, e sempre nel rispetto degli equilibri e  compatibilita'
succitati, saranno analizzate, entro il 31 dicembre  2012,  eventuali
forme  di   decontribuzione   parziale   dell'aliquota   contributiva
obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi in particolare  a
favore delle giovani generazioni, di concerto con gli enti gestori di
previdenza obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza operanti  nel
settore della previdenza. 
  29. Il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  elabora
annualmente, unitamente agli enti  gestori  di  forme  di  previdenza
obbligatoria, un programma coordinato di iniziative di informazione e
di educazione previdenziale. A cio' concorrono  la  comunicazione  da
parte  degli  enti  gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa   la
posizione  previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'  di
comunicazione e promozione istruite da altre Autorita'  operanti  nel
settore  della  previdenza.  I  programmi  dovranno  essere  tesi   a
diffondere  la  consapevolezza,  in  particolare   tra   le   giovani
generazioni, della necessita' dell'accantonamento di risorse  a  fini
previdenziali, in funzione dell'assolvimento del  disposto  dell'art.
38 della Costituzione. A dette iniziative si provvede  attraverso  le
risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente. 
  30. Il Governo promuove, entro il 31 dicembre  2011,  l'istituzione
di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di  riordinare
il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di  sostegno
al reddito e della formazione continua. 
  31.  Alla  quota  delle  indennita'  di  fine   rapporto   di   cui
all'articolo 17, comma 1, lettere a) e  c),  del  testo  unico  delle
imposte sui redditi (TUIR),  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, erogate  in  denaro  e  in
natura, di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000  non  si
applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo  19  del
medesimo TUIR. Tale importo  concorre  alla  formazione  del  reddito
complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in  ogni
caso a tutti i compensi e indennita' a qualsiasi titolo erogati  agli
amministratori delle societa' di capitali. In deroga  all'articolo  3
della legge 23 luglio  2000,  n.  212,  le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano con riferimento  alle  indennita'  ed  ai
compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere  dal  1o
gennaio 2011. 
     31-bis. Al comma 22-bis dell'articolo  18  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111, dopo le parole: "eccedente  150.000  euro"  sono
inserite le seguenti: "e al 15  per  cento  per  la  parte  eccedente
200.000 euro".    

 

                            ***OMISSIS***

 

FINE TESTO