Circolare n.210/2012

Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 14 settembre 2012

 

Circolare n. 210/2012

 

Oggetto: Attività di spedizione – Definitiva l’abrogazione della Licenza di P.S. – Articoli 14 e 20 D.Lgvo 6.8.2012, n. 147, su G.U. n. 202 del 30.8.2012 – Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3656/C.

 

Il decreto legislativo indicato in oggetto completa l’adeguamento del nostro ordinamento alla direttiva n.123/2006 sulla libera prestazione dei servizi iniziata col decreto legislativo n.59/2010.

 

Il provvedimento contiene disposizioni riguardanti l’attività di spedizione. Una norma di rilievo, sollecitata da Confetra e Fedespedi, riguarda la conferma definitiva dell’abolizione della Licenza di Pubblica Sicurezza. L’abolizione della Licenza porta con sé la soppressione dell’obbligo di tenuta del registro affari, un inutile e obsoleto adempimento a carico delle imprese; inoltre viene conseguentemente a decadere il corrispondente potere di controllo da parte dei Comuni.

 

Il decreto specifica inoltre che l’attività di spedizione si può svolgere solo sotto forma d’impresa e mai come lavoro autonomo.

 

Infine il provvedimento stabilisce, riguardo alla capacità finanziaria, che il limite di 100 mila euro è dimostrabile con il capitale sociale effettivamente versato e non solo con quello sottoscritto.

 

Le modifiche intervenute sono state illustrate dal Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare indicata in oggetto.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.50/2012

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/t

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S.O. alla G.U. n. 202 del 30.8.2012 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2012, n. 147

Disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  26
marzo 2010, n. 59, recante attuazione  della  direttiva  2006/123/CE,
relativa ai servizi nel mercato interno. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                             E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 

                           *****OMISSIS*****

 

                              Art. 14
Modificazioni all'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010,
relativo all'attivita' di spedizioniere, ed alla  legge  14  novembre
                            1941, n. 1442 
  1. All'articolo 76 del decreto legislativo  n.  59  del  2010  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole: «dichiarazione di inizio di  attivita'»
sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata  di  inizio
di attivita'» e le parole: «articolo  19,  comma  2,  primo  periodo,
della legge» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «articolo  19  della
legge»; 
    b) al comma 3, le parole: «se l'attivita' e' svolta in  forma  di
impresa,  oppure  nel   repertorio   delle   notizie   economiche   e
amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, e dall'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  e  successive  modificazioni,
assegnando ad essi  la  relativa  qualifica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e, quelli dei soggetti che  l'abilitano,  nella  posizione
REA relativa all'impresa»; 
    c) il comma 5 e' abrogato; 
    d) al comma 7 e'  aggiunto  in  fine  il  seguente  periodo:  «E'
altresi' soppressa la Commissione centrale di cui agli  articoli  14,
15, e 16 della legge  14  novembre  1941,  n.  1442,  e  le  relative
funzioni sono assicurate dal Ministero dello sviluppo economico.». 
  2.  Alla  legge  14  novembre   1941,   n.   1442,   e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo  6,  comma  3,  primo  periodo,  come  modificato
dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 59 del 2010,  le  parole:
«Il soggetto deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  adeguata
capacita' finanziaria, comprovati dal limite  di  100.000  euro,  nel
caso  di  una  Societa'  per  azioni,  nel   caso   di   Societa'   a
responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice,  Societa'
in nome collettivo, occorre accertare, attraverso  l'esame  dell'atto
costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale
sociale» sono sostituite dalle seguenti: «L'impresa  deve  essere  in
possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria,  comprovati
da un capitale sociale sottoscritto e versato di almeno 100.000 euro;
nel  caso  di  Societa'  a  responsabilita'  limitata,  Societa'   in
accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare,
attraverso  l'esame   dell'atto   costitutivo   e   delle   eventuali
modificazioni,   l'ammontare   del   capitale    sociale    realmente
sottoscritto e versato,»; al secondo  periodo,  le  parole:  «Per  le
ditte individuali» sono sostituite dalle seguenti:  «Per  le  imprese
individuali e le societa' cooperative»; 
    b) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  7  -  1.  Quando  il  richiedente  l'iscrizione  nell'elenco
autorizzato e' una societa', i certificati di  cui  alla  lettera  d)
dell'articolo  4  devono  riferirsi  al  presidente,  al  consigliere
delegato o, comunque, alle persone cui e' conferita la firma sociale;
per le societa' in accomandita ai soci accomandatari; per le societa'
in nome collettivo  a  tutti  i  loro  componenti;  per  le  societa'
cooperative e loro consorzi, al presidente o al direttore. I medesimi
soggetti, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6,
devono possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6.». 

 

                           *****OMISSIS*****

 

Art. 20

Modificazioni all’articolo 85 del decreto legislativo n.59 del 2010, recante modifiche ed abrogazioni

 

1.   All’articolo 85 del decreto legislativo n.59 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

…..omissis

d) al comma 5, dopo la lettera e) è inserita la seugente: “e-bis) l’articolo 4, primo comma, lettere a) ed e), della legge 14 novembre 1941, n.1442;”.

…. omissis

 

FINE TESTO

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO LA CONCORRENZA IL CONSUMATORE

LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

 

Prot. 0189658 del 12/9/2012

 

CIRCOLARE N. 3656/C

 

OGGETTO: Decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno – Circolare esplicativa.

 

*****OMISSIS*****

 

9. Attività di mediazione, agenzia e rappresentanza di commercio, mediazione marittima, spedizione

 

9.1 L’articolo 11 del decreto correttivo al primo comma opera relativamente ai mediatori la revisione limitata all’introduzione dei necessari aggiornamenti conseguenti alle modifiche intervenute nella formulazione dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l’introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Va peraltro rammentato che anche in questo caso la scrivente, con la Circolare 3637/C, aveva già indicato che l’attività di mediazione dovesse essere intesa come soggetta a SCIA, dopo l’entrata in vigore della norma di modifica dell’articolo 19 della legge 241. Inoltre il D.M. 26 ottobre 2011, di attuazione dell’articolo 80 del medesimo decreto legislativo 59, ha chiaramente identificato il contenuto della delega come riferito alla SCIA. Sempre per i mediatori, infine, alla lett. b) dello stesso articolo 11, si realizza un’operazione di semplice restyling eliminando il settimo comma dell’articolo 73 del decreto 59, che ribadiva inutilmente la soppressione delle Commissioni per la tenuta del ruolo, già disposta dal decreto legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006.

 

9.2 Considerazioni analoghe a quelle di cui al punto 9.1, valgono relativamente all’assoggettamento a SCIA, confermato dal decreto correttivo agli articoli 12, 13 e 14, comma 1, lett. a), relativamente all’attività di agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere.

 

9.3 Più incisive sono le altre modifiche in tema di spedizionieri. In particolare, l’articolo 14, comma 1, alla lettera b), adegua il contenuto dell’articolo 76 del decreto 59/2010 alla situazione specifica degli spedizionieri, che pur simile a quella degli altri soppressi ruoli, se ne distanzia profondamente in quanto la legge 1442 del 1941 (istitutiva del regime di regolazione dell’attività), pone come presupposto per l’esercizio dell’attività (ed allora per l’iscrizione al soppresso elenco) la preventiva iscrizione al registro ditte (oggi registro delle imprese). In altri termini l’attività di spedizioniere non può che svolgersi in forma di impresa, quindi la parte soppressa del comma 3 dell’articolo 76 del decreto 59, rappresentava una superfetazione, che in sede di correttivo è stata ricondotta nell’ambito della disciplina di settore, facendo esclusivo riferimento all’impresa e ai soggetti che abilitano la stessa. Per gli stessi motivi sopra richiamati, la lettera c) del medesimo comma 1 sopprime il comma 5 dell’articolo 76 del decreto 59/2010. Inoltre, in totale parallelismo con gli altri ruoli ed elenchi soppressi, la lettera d) sopprime anche per gli spedizionieri la Commissione centrale, istituita presso questo Ministero; le relative competenze sono trasferite alla scrivente Direzione generale.

 

9.4 Il comma 2, lett. a), dell’articolo 14 del decreto correttivo contiene modifiche ancora più significative al testo della norma vigente in materia di spedizionieri, riscrivendo il comma 3 dell’articolo 76 del decreto 59/2010, al fine di eliminare quelle imprecisioni lessicali che avevano comportato delle difficoltà interpretative in sede di prima applicazione. Si tratta della disposizione che ha modificato l’articolo 6 della legge 1442 del 1941, la norma cioè che detta i requsiti per l’accesso all’attività. Le novità principali sono l’utilizzazione del termine “imprese” al posto di “soggetti”, per le finalità evidenziate al punto 9.3. Inoltre viene specificato che il capitale sociale posto come riferimento per le società diverse dalla s.p.a. è di 100.000 euro, sottoscritto e versato, ciò al fine di evitare disparità tra le società diverse dalla s.p.a. che devono colmare la differenza tra il capitale effettivo e i 100.000 euro con fidejussioni o polizze e la s.p.a. medesima alla quale si chiede chiaramente che il capitale sia effettivo. L’ultima parte del comma 2, lettera a) rettifica l’imprecisione lessicale del comma 3 dell’articolo 76 del decreto 59/2010, che parlava di “ditte individuali” precisando che si tratta di “imprese individuali” ed aggiunge nel novero delle imprese che possono esercitare l’attività anche le società cooperative che nella revisione della norma operata dall’articolo 76 più volte citato, erano state ingiustificatamente tralasciate. La lettera b) infine coordina la norma modificata dall’articolo 76, con l’articolo 7 della legge 1442 del 1941, che dopo la riscrittura operata dal decreto 59 del 2010, risultava non più allineata alle altre disposizioni della norma, creando particolari problemi interpretativi.

                    

9.5 Per concludere sugli spedizionieri, l’articolo 20, alla lettera d) aggiunge un nuovo comma e- bis) all’articolo 85 del decreto 59/2010. Con questo comma aggiunto sono abrogati nella legge 1442 del 1941, all’articolo 4 (che individua i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività) i riferimenti al certificato di buona condotta, non più esistente e soprattutto alla licenza TULPS . Si ricorderà che proprio la previsione della necessità della licenza in oggetto fu considerata il motivo per cui la Commissione chiese ed ottenne la condanna dell’Italia per mancato rispetto della normativa comunitaria in tema di libera prestazione di servizi delle imprese di spedizione. Fu emanato allora l’articolo 11 del DPR 558 del 1995 che escludeva le imprese comunitarie dall’iscrizione nell’elenco proprio per tale motivo. Oggi con la soppressione dell’elenco il problema potrebbe riproporsi e dunque è apparso opportuno provvedere all’eliminazione dell’adempimento che peraltro rappresentava ormai un peso burocratico ingiustificato per questo tipo di imprese. L’eliminazione del requisito della licenza TULPS comporta anche il venir meno dell’esibizione della bolletta di pagamento delle tasse di concessioni governative, che ovviamente non risultano interessate dalla presente modifica, e che seguiranno le ordinarie procedure seguite per tutte le attività regolamentate.

Pertanto il D.M. 26 ottobre 2011 relativo agli spedizionieri, deve ritenersi di fatto modificato nella modulistica allegato A), sezione SCIA, con eliminazione delle seguenti fincature:

 

□ che l’impresa è in possesso della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

 

ovvero

 

□ che ha fatto richiesta al Comune della licenza di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

 

Comunque gli uffici del registro delle imprese non saranno più chiamati a verificare l’esistenza del requisito in capo all’impresa, né in sede d’iscrizione, né in sede di verifica dinamica.

 

10. Acconciatori ed estetisti

 

                             *****OMISSIS*****