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Roma, 8 luglio 2003
Circolare n.
75/2003
Oggetto:
Lavoro – Riforma del mercato del lavoro – Schema di decreto legislativo.
Come è noto, il Governo ha elaborato lo schema di
decreto legislativo di attuazione della legge Biagi per la riforma del
mercato del lavoro (legge n.30/2003). L’approvazione definitiva del
provvedimento dovrebbe avvenire dopo la pausa estiva, dovendo essere discusso
con le parti sociali e sottoposto al parere del Parlamento. Data la sua forte
portata innovativa, è comunque prevedibile che contro questo provvedimento, che
introduce elementi di significativa flessibilità nell’utilizzo del fattore
lavoro, si mobiliteranno i sindacati dei lavoratori.
Lo schema di decreto si compone di ben 86 articoli che
in pratica toccano tutti gli istituti più importanti (tra cui appalto di
manodopera, trasferimento d’azienda, collocamento, part-time, collaborazioni
coordinate e continuative, apprendistato e lavoro a chiamata) con l’obiettivo
di svecchiare l’assetto esistente e di stimolare l’occupazione. Le disposizioni
più significative sono quelle concernenti l’appalto di manodopera che
consentiranno all’impresa di ricorrere a lavoratori esterni anche a tempo
indeterminato (cosiddetto staff-leasing).
Tale innovazione sarà peraltro accompagnata da un giro di vite sulle
collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co)
di cui, ad avviso del Governo, è stato fatto un abuso da parte delle imprese
anche se spesso motivato dalle rigidità del mercato del lavoro.
Questi nel dettaglio gli aspetti più significativi del provvedimento.
Somministrazione di lavoro (artt. da 20 a 30) – E’ prevista la soppressione della legge n. 1369/60 sul
divieto di appalto di manodopera con conseguente introduzione del contratto
di somministrazione di lavoro attraverso il quale sarà possibile affittare
da agenzie specializzate lavoratori anche a tempo indeterminato.
Il nuovo contratto sostituirà il lavoro interinale che,
in presenza del suddetto divieto, è attualmente ammesso soltanto per periodi di
tempo limitati e per fattispecie tassativamente indicate dalla legge o dai
contratti collettivi. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato dovrà
essere sorretta da ragioni di carattere tecnico, produttivo e
organizzativo di cui lo schema di decreto predetermina un’ ampia
elencazione lasciando comunque ai contratti collettivi (nazionali o
territoriali) la facoltà di prevedere ulteriori ipotesi. Tra le ipotesi
espressamente indicate si sottolineano in particolare i lavori di facchinaggio e
pulizia, i servizi di trasporto merci, i servizi di vigilanza e custodia, la
gestione di magazzini e la gestione di call-center.
Al riguardo si fa osservare come la terminologia
utilizzata per individuare tale casistica non appare coerente con l’oggetto del
contratto di somministrazione, in quanto farebbe supporre che lo stesso non si
limiti all’affitto di manodopera altrui ma comprenda più in generale
l’affidamento all’esterno di determinati servizi. Se così fosse andrebbe
approfondita la conciliabilità del nuovo istituto con gli assetti normativi, di
origine spesso comunitaria, che regolano le attività prese in considerazione
dal decreto (si pensi ad esempio all’autotrasporto o alla vigilanza) prevedendo
speciali regimi autorizzativi per il loro esercizio.
Il provvedimento in esame si preoccupa inoltre di
precisare, alla luce del nuovo quadro normativo, i criteri di distinzione della
semplice somministrazione di manodopera rispetto all’appalto di servizi e al
distacco. L’appalto presuppone il requisito del rischio di impresa in capo
all’impresa appaltatrice e l’esercizio da parte della stessa del potere
organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati (nella
somministrazione di lavoro invece i lavoratori sono sotto la direzione e il
controllo dell’impresa utilizzatrice). Il distacco, invece, di cui per la prima
volta viene fornita una definizione legale che recepisce l’orientamento
prevalente della giurisprudenza, presuppone l’interesse da parte del datore di
lavoro a che uno o più dipendenti siano posti temporaneamente a disposizione di
un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa;
rimane comunque ferma in capo all’impresa distaccante la responsabilità del
trattamento economico e normativo a favore dei lavoratori interessati.
Trasferimento d’azienda (art.32) – L’attuale disciplina del
trasferimento d’azienda (DLGVO n.18/2001) sarà armonizzata a quella europea
nell’intento di agevolare i processi di esternalizzazione. In particolare per
la configurabilità della suddetta operazione non sarà più necessario il
requisito, spesso di difficile dimostrazione e fonte di contenzioso, della
preesistenza dell’autonomia funzionale del ramo da cedere rispetto al complesso
aziendale. Per la logistica, spesso pervasiva e non autonoma rispetto all’attività
produttiva principale, questa semplificazione riveste particolare importanza.
Collaborazioni coordinate e continuative (artt. da 61 a 69
e 86 comma 1) – La
possibilità di ricorrere alle collaborazioni coordinate e continuative sarà
fortemente limitata attraverso l’introduzione di requisiti più stringenti e di
sanzioni pesanti. Lo schema di decreto, infatti, definisce come collaborazioni
i rapporti di lavoro autonomo in base ai quali il lavoratore assume l’incarico
di eseguire, senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente
proprio, un progetto o un programma di lavoro; le collaborazioni instaurate al
di fuori di tale schema saranno considerate rapporti di lavoro subordinato a
tempo indeterminato. I contratti di collaborazione già in vigore manterranno
efficacia sino alla loro scadenza e comunque non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore del decreto in esame. Dall’applicazione delle nuove regole
dovrebbero essere esclusi i componenti degli organi societari per i quali
verrebbe mantenuta la disciplina attuale; una conferma in tal senso dovrebbe
essere inserita nel testo definitivo del provvedimento.
Lavoro intermittente (artt. da 33 a 40) – Ispirandosi a quanto già avviene
in altri Paesi europei, lo schema di decreto prevede l’introduzione di una
nuova forma contrattuale di lavoro dipendente. Con il lavoro intermittente (o a chiamata) l’azienda, per lo
svolgimento di alcune prestazioni particolari che saranno individuate dai
contratti collettivi o, in mancanza, dal Ministero del Lavoro, potrà garantirsi
la disponibilità del lavoratore dietro corresponsione di una indennità per i
periodi di non lavoro. In ogni caso la chiamata del lavoratore dovrà essere
effettuata con un preavviso di almeno 24 ore.
Part-time (art.46) – Al fine di favorire la diffusione del part-time
saranno eliminati dall’attuale disciplina in vigore (DLGVO n.61/200) tutti
quegli appesantimenti che non trovano riscontro nella normativa comunitaria.
Gli interventi più incisivi si concentreranno sul lavoro supplementare, cioè sul lavoro svolto oltre l’orario ridotto
ed entro il limite del tempo pieno. In particolare il ricorso al lavoro
supplementare sarà possibile non solo per il part-time a tempo indeterminato ma
anche per quello a termine e sarà soppresso il cosiddetto diritto al consolidamento, in virtù del quale il lavoratore può
pretendere di allungare stabilmente il proprio orario sulla base del lavoro
supplementare svolto in via continuativa.
Apprendistato e contratto di inserimento (artt. da 47 a
60) – Saranno
sostanzialmente modificate le discipline dell’apprendistato e del contratto di
formazione e lavoro che assumerà la nuova denominazione di contratto di
inserimento. Tra le novità si segnalano, per quanto concerne l’apprendistato,
l’elevazione della durata massima a 6 anni (attualmente 4) nonché l’elevazione
a 29 anni (attualmente 24) del limite di età entro cui è possibile assumere
apprendisti; a tali novità corrisponderanno, per quanto concerne il contratto
di inserimento, la riduzione da 24 a 18 mesi della durata massima e il
ridimensionamento delle agevolazioni contributive per le imprese.
Certificazione dei rapporti di lavoro (artt. da 75 a 84) –
Coerentemente con
la scelta dell’attuale Governo di valorizzare il ruolo degli enti bilaterali
(ad esempio in materia di collocamento e di formazione professionale), lo
schema di decreto attribuisce a tali organismi anche il compito di certificare
i contratti di lavoro su richiesta delle parti interessate. Tale meccanismo ha
lo scopo di prevenire controversie in ordine alla qualificazione (subordinata o
autonoma) del rapporto di lavoro, nonché alla distinzione tra somministrazione
di manodopera e appalto di servizi.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.39/2003 |
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Allegato uno |
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M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Schema di decreto legislativo da emanarsi
ai sensi degli articoli da 1 a 7 della legge 23 febbraio 2003, n. 30, recante
delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
Il seguente decreto
legislativo
Titolo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Finalità e campo di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo,
nel dare attuazione ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge 14
febbraio 2003, n. 30, si collocano nell’ambito degli orientamenti comunitari in
materia di occupazione e di apprendimento permanente e sono finalizzate ad
aumentare i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del
lavoro, anche attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario
modulato compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei
lavoratori.
2. Il presente decreto non trova applicazione per le
pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al
presente decreto legislativo si intende per:
a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale
di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell’articolo 20;
b) «intermediazione»: l’attività di mediazione tra domanda e offerta
di lavoro, anche in relazione all’inserimento lavorativo dei disabili e dei
gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l’altro: della raccolta dei
curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di
relativa banca dati; della promozione e gestione dell’incontro tra domanda e
offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del
committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a
seguito della attività di intermediazione;
della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate
all’adeguamento delle competenze o delle capacità dei lavoratori;
c) «ricerca e selezione del personale»: l’attività di consulenza di
direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell’organizzazione
committente, attraverso l’individuazione di candidature idonee a ricoprire una
o più posizioni lavorative in seno all’organizzazione medesima, su specifico
incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell’organizzazione committente; individuazione e
definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze
e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del
programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di
reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati
strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all’adeguamento
delle competenze o delle capacità dei candidati alle esigenze delle posizioni
organizzative oggetto della ricerca; assistenza nella fase di inserimento dei
candidati; verifica e valutazione dell’inserimento e del potenziale dei
candidati;
d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l’attività
effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell’organizzazione committente,
anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato
del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente
considerati, attraverso la preparazione, la formazione, l’accompagnamento della
persona e l’affiancamento della stessa nell’inserimento nella nuova attività;
e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato
abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il
lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d) del
presente comma;
f)
«accreditamento»:
provvedimento mediante il quale le Regioni riconoscono a un operatore, pubblico
o privato, l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di
riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la
partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con
particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;
g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro
domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi
comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del
lavoro, all’interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in
cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro
possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono
liberamente scelti dall’utente;
h) «enti bilaterale»: organismi costituiti a iniziativa di
una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del
lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità;
l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro; la
programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di
attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l’integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e
la sicurezza sul lavoro;
i)
«libretto formativo»:
libretto personale del lavoratore, istituito di concerto tra il Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali e il MIUR, previa intesa con la conferenza
unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate
le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione
in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione
continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti
accreditati dalle Regioni, nonché le competenze
acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della
Unione Europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e
certificate;
j)
«lavoratore»: qualsiasi
persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente
a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato
del lavoro ai sensi dell’articolo 2, lett. f), del Regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione
degli articolo 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della
occupazione.
Titolo II
Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro
Articolo 3
Finalità
1.
Le disposizioni contenute nel
presente titolo hanno lo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di
strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato del lavoro e
migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti
sono in cerca di una prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce
deboli del mercato del lavoro.
2.
Per realizzare l’obiettivo di cui
al comma 1 e fermo restando il mantenimento da parte delle Province delle
funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469:
a)
viene identificato un
unico regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di
somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
supporto alla ricollocazione professionale;
b)
vengono stabiliti i
princìpi generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali
degli operatori pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell’ambito
dei sistemi territoriali di riferimento anche a supporto delle attività di cui
alla lettera a);
c)
vengono identificate le
forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al
fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d)
vengono stabiliti i
principi e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del
lavoro;
e)
vengono abrogate tutte
le disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del
lavoro e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I
Articolo 4
Agenzie per il lavoro
1. Presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali è
istituito un apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello
svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il
predetto albo è articolato in cinque sezioni:
a)
agenzie di
somministrazione di lavoro abilitate a svolgimento di tutte le attività di cui
al successivo articolo 20;
b)
agenzie di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente
una delle attività specifiche di cui all’articolo 20, comma 3, lettere da a) a
n);
c)
agenzie di
intermediazione;
d)
agenzie di ricerca e
selezione del personale;
e)
agenzie di supporto
alla ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali rilascia
entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza
dei requisiti giuridici e finanziari di cui al successivo articolo 5,
l’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività per le quali viene
fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente alla iscrizione
delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto
autorizzato, entro i sessanta giorni successivi rilascia l’autorizzazione a
tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento della
attività svolta.
3. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, decorso
inutilmente il termine dei sessanta giorni la domanda di autorizzazione
provvisoria o a tempo indeterminato si intende respinta.
4. Le agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente
gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione
della attività ed hanno inoltre l’obbligo di fornire alla autorità concedente
tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, con
decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce le modalità della presentazione della
richiesta di autorizzazione di cui al comma 2, i criteri per la verifica del
corretto andamento della attività svolta cui è subordinato il rilascio della
autorizzazione a tempo indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della
autorizzazione, nonché ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle
modalità di funzionamento dell’albo delle agenzie per il lavoro.
6. L’iscrizione alla sezione dell’albo di cui alla lettera
a), comma 1, comporta automaticamente l’iscrizione della agenzia alle sezioni
di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L’iscrizione alla sezione
dell’albo di cui alla lettera c), comma 1, del presente articolo comporta
automaticamente l’iscrizione della agenzie alle sezioni di cui alle lettere d)
ed e) del predetto albo.
7. L’autorizzazione di cui al presente articolo non può
essere oggetto di transazione commerciale.
Articolo 5
Requisiti giuridici e finanziari
1. I requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo di cui
all’articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di società di
capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro Stato membro della Unione
europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma
della società di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello
Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilità di uffici in locali idonei allo specifico
uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili per titoli o per
specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni
industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
Politiche sociali con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai
dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne
penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti
contro la fede pubblica o contro l’economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali
la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o
di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non caratterizzati da
un oggetto sociale esclusivo, presenza di distinte divisioni operative, gestite
con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i
dati economico-gestionali specifici;
f)
l’interconnessione con
la borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15,
attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l’invio alla
autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 8 a
tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell’ambito
da essi stessi indicato.
2. Per l’esercizio delle attività di cui all’articolo 20,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a
600.000 Euro;
b) la garanzia che l’attività interessi un ambito distribuito
sull’intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione,
per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000 Euro presso un
istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di
altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa
non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a 350.000
Euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente
lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le
stesse finalità dalla legislazione di altri Stato membro della Unione Europea.
d) la regolare contribuzione al fondo per la formazione di
cui all’articolo 10;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro la presenza
di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
3. Per l’esercizio di una delle attività specifiche di cui
alle lettere da a) a n) dell’articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a
350.000 Euro;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la disposizione,
per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000 Euro presso un
istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o di
altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo anno solare, la
disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o
assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a
200.000 Euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla
presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti
per le stesse finalità dalla legislazione di altri Stato membro della Unione
Europea.
c) nel caso di cooperative di produzione e lavoro la presenza
di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore, almeno un fondo
mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l’esercizio della attività di intermediazione, oltre
ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a
50.000 Euro;
b) la garanzia che l’attività interessi un ambito distribuito
sull’intero territorio nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni.
5. Per l’esercizio della attività di ricerca e selezione del
personale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a
25.000 Euro;
b) l’indicazione della ricerca e selezione del personale come
oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo;
6. Per l’esercizio della attività di supporto alla
ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è
richiesta:
a) l’acquisizione di un capitale versato non inferiore a
25.000 Euro;
b) l’indicazione della attività di supporto alla
ricollocazione professionale come oggetto sociale prevalente, anche se non
esclusivo;
Articolo 6
Regimi particolari di autorizzazione
1.
Sono altresì autorizzati allo
svolgimento della attività di intermediazione gli enti locali, le università
pubbliche e private, comprese le fondazioni universitarie, e gli istituti di
scuola secondaria di secondo grado, pubblici e privati, per i quali non trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 a condizione che
operino senza finalità di lucro e fermo restando l’obbligo della
interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro, nonché l’invio di
ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di
quanto disposto al successivo articolo 17.
2.
Sono altresì autorizzate allo
svolgimento della attività di intermediazione a favore dei propri associati,
nonché, previa convenzione con il servizio per l’impiego, allo svolgimento di tutti
gli adempimenti e le certificazioni affidati ai competenti servizi per
l'impiego, ivi compresa l’attestazione del ricevimento delle comunicazioni
previste dall’articolo 9 bis del decreto legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative che siano
firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, le associazioni in
possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale ed aventi come
oggetto sociale la tutela e l’assistenza delle attività imprenditoriali o del
lavoro e gli enti bilaterali a condizione che siano rispettati i requisiti di
cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all’articolo 5, comma 1.
3.
L’ordine nazionale dei consulenti
del lavoro può chiedere l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 4 di una
apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità
giuridica costituito nell’ambito del Consiglio nazionale dei consulenti del
lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione.
L’iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c),
d), e), f), g) di cui all’articolo 5, comma 1.
4.
E’ in ogni caso fatto divieto ai
consulenti del lavoro di esercitare individualmente o in altra forma diversa da
quella indicata al comma 3, anche attraverso ramificazioni a livello
territoriale, l’attività di intermediazione.
Articolo 7
Accreditamenti
1. Le Regioni istituiscono appositi elenchi per
l’accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio
territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell’articolo
4 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 e dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini, nell’ambito di
una rete di operatori qualificati, adeguata per dimensione e distribuzione alla
domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello nazionale
nell’affidamento di funzioni relative all’accertamento dello stato di
disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
dell’ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale
del lavoro di cui all’articolo 15, nonché l’invio alla autorità concedente di
ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del
lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento
degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell’elenco di cui al
comma 1 disciplinano altresì:
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e
operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli
4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per le funzioni di
incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di
lunga durata, promozione dell’inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
b) i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione
nell’elenco regionale in termini di capacità gestionali e logistiche,
competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate nel
contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per l’accreditamento;
d) le modalità di misurazione dell’efficienza e della
efficacia dei servizi erogati;
e) le modalità di tenuta dell’elenco e di verifica del
mantenimento dei requisiti.
Capo II
Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento
ai lavoratori svantaggiati
Ambito di diffusione dei dati
relativi all’incontro domanda-offerta di lavoro
1. Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori pubblici
e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il diritto
di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono
essere comunicati, e garantiscono l’ambito di diffusione dei dati medesimi
indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del
diritto al lavoro di cui all’articolo 4 della Costituzione.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con
decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sentite le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano nonché, ai sensi dell’art. 31, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675, il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce le modalità di trattamento dei dati personali di cui al presente
decreto, disciplinando, fra gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono essere comunicate e diffuse
tra gli operatori che agiscono nell’ambito del sistema dell’incontro fra
domanda e offerta di lavoro;
b) le modalità attraverso le quali deve essere data al lavoratore
la possibilità di esprimere le preferenze relative alla comunicazione e alla
diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al fine di dare attuazione alle
disposizioni contenute nell’articolo 10;
3. Per le informazioni che facciano riferimento a dati
amministrativi in possesso dei servizi per l’impiego, con particolare
riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici
contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella scheda
anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297, hanno valore certificativo delle stesse.
Articolo 9
Comunicazioni a mezzo stampa,
internet, televisione o altri mezzi di informazione
1. Sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet,
televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma effettuate,
relative ad attività di ricerca e selezione del personale, ricollocamento
professionale, intermediazione o somministrazione effettuate in forma anonima e
comunque da soggetti, pubblici o privati, non autorizzati o accreditati
all’incontro tra domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle
comunicazioni che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o
entità ad essi collegati perché facenti parte dello stesso gruppo di imprese o
in quanto controllati o controllanti, in quanto potenziali datori di lavoro.
2. In tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini
pubblicitari, utilizzanti qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la
corrispondenza epistolare ed elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la
ricerca di personale, le agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e
privati autorizzati o accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento
di autorizzazione o di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a
chiunque ne abbia interesse, la corretta e completa identificazione del
soggetto stesso.
Articolo
10
Divieto di indagini sulle opinioni e
trattamenti discriminatori
1.
E’ fatto divieto alle agenzie per il
lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di
effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di
preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle
convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all’orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di
famiglia o di gravidanza, alla età, all’handicap, alla razza, all’origine
etnica, al colore, alla ascendenza, all’origine nazionale, al gruppo
linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i
precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che
incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento
dell’attività lavorativa. E’ altresì fatto divieto di trattare dati personali
dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo.
2.
Le disposizioni di cui ai commi al
comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di cui al medesimo comma
1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per assistere le categorie di
lavoratori svantaggiati nella ricerca di una occupazione.
Articolo
11
Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. E’ fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di
esigere o comunque di percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal
lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie
di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai
soggetti autorizzati o accreditati.
Articolo 12
Fondi per la formazione e l’integrazione del reddito
1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono
tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento
della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato per l’esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono
destinate per interventi a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo
determinato intesi, in particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e
riqualificazione anche in funzione di continuità di occasioni di impiego e a
prevedere specifiche misure di carattere previdenziale.
2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro
sono altresì tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al
4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto
a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a: a) iniziative comuni
finalizzate a garantire l’integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; b) iniziative comuni
finalizzate a verificare l’utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non
regolare e di contrasto agli appalti illeciti; c) iniziative per l’inserimento
o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le Regioni; d) per la promozione di percorsi di
qualificazione e riqualificazione professionale.
3. Gli interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono
attuati nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale
delle imprese di somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo
bilaterale appositamente costituito, anche nell’ente bilaterale, dalle parti
stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione
di lavoro:
a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi
dell’articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi
dell’articolo 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento
rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali ai
sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, previa
verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai
commi 1 e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del
fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria
complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
6. All’eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1
e 2 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali
previa verifica con le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla
entrata in vigore del presente decreto.
7. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di
cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al
contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione
amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli importi
delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4.
Articolo 13
Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato e
agenzie sociali per
il lavoro
1. Al fine di garantire l’inserimento o il reinserimento nel
mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati, alle agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro per la realizzazione di politiche attive e di
workfare è consentito:
a) operare in deroga al regime generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell’articolo 23, ma
solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento nel
mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di un
tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della assunzione
del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla somministrazione, con
contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare il trattamento retributivo del lavoratore detraendo dal compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal
lavoratore medesimo a titolo di indennità di mobilità, indennità di
disoccupazione o altra indennità o sussidio percepito dal lavoratore stesso;
c) disporre la sospensione del trattamento percepito dal
lavoratore in caso di rifiuto reiterato a svolgere una prestazione di lavoro
congrua rispetto alle competenze e alle qualifiche del lavoratore stesso, in un
ambito territoriale non superiore a 50 Km dal luogo della sua residenza.
2. Fino alla entrata in vigore di norme regionali che disciplinino
la materia, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo in presenza di
una convenzione tra una o più agenzie autorizzate alla somministrazione del
lavoro ed enti locali, centri per l’impiego o le Regioni stesse.
3. Le Regioni, i centri per l’impiego e gli enti locali possono
costituire, anche mediante l’ausilio delle agenzie tecniche strumentali del
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e per le finalità di cui comma
1, appositi soggetti giuridici, denominati agenzie sociali per il lavoro, in
convenzione con le agenzie autorizzate alla
somministrazione di lavoro, previo accreditamento da parte delle Regioni
ai sensi dell’articolo 7.
4. Nella ipotesi di cui al comma 3, le agenzie
autorizzate alla somministrazione di lavoro si assumono gli oneri delle
spese per la costituzione e il funzionamento della agenzia stessa. Le Regioni,
i centri per l’impiego e gli enti locali possono concorrere alle spese di
costituzione e funzionamento nei limiti delle proprie disponibilità
finanziarie.
Coperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma
1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato
dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale e con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con
i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base
territoriale, che devono essere validate da parte della Commissione Provinciale
del Lavoro, aventi ad oggetto il
conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte
delle imprese associate o aderenti.
2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al
lavoro in cooperativa. L'individuazione dei disabili sarà curata dal Comitato
Tecnico previsto dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei
lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario
delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di
congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria
applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle
cooperative sociali;
f)
l'eventuale costituzione, anche
nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo che precede, di una
struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività
previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da
realizzare con lo strumento della convenzione
3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali,
realizzato in virtù dei precedenti commi, riguardi i lavoratori disabili, che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario, in base alla
esclusiva valutazione del comitato tecnico di cui all'articolo 6 della legge 12
marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della
quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le
imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato
dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il
coefficiente di cui al precedente comma 2, lettera d) e nei limiti di
percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali
limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano
da 15 a 35 dipendenti. La congruità
della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà
verificata dalla Commissione Provinciale del Lavoro o da una società di
certificazione da questa promossa o dalla stessa struttura tecnico-operativa,
di cui al comma 2, lettera f).
Capo III
Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Articolo 15
Principi e criteri generali
1. A garanzia dell’effettivo godimento del diritto al lavoro
di cui all’articolo 4 della Costituzione, e nel pieno rispetto dell’articolo
120 della Costituzione stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del
lavoro, quale sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di
lavoro imperniato su una rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da
tutte le informazioni utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso
sia dagli operatori pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia
direttamente dai lavoratori e dalle imprese.
2. La borsa continua nazionale del lavoro è liberamente
accessibile da parte dei lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile
da un qualunque punto della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di
inserire nuove candidature o richieste di personale direttamente e senza
rivolgersi ad alcun intermediario da qualunque punto di rete attraverso gli
accessi appositamente dedicati da tutti i soggetti pubblici e privati,
autorizzati o accreditati.
3. Gli operatori pubblici e privati, accreditati o
autorizzati, hanno l’obbligo di conferire alla borsa continua nazionale del
lavoro i dati acquisiti, in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi
dell’articolo 8 e a quelle rese dalle imprese riguardo l’ambito temporale e
territoriale prescelto.
4. Gli ambiti in cui si articolano i servizi della borsa
continua nazionale del lavoro sono:
a) un livello nazionale finalizzato: 1) alla definizione
degli standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio; 2)
all’integrazione dei sistemi regionali; 3) alla definizione dell’insieme delle
informazioni che permettano la massima efficacia e trasparenza del processo di
incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che concorre, nel quadro delle
competenze proprie delle Regioni di programmazione e gestione delle politiche regionali
del lavoro: 1) alla realizzazione dell’integrazione dei sistemi pubblici e
privati presenti sul territorio; 2) alla definizione e nella
realizzazione del modello di servizi al lavoro; 3) alla cooperazione alla
definizione degli standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il coordinamento tra il livello nazionale e il livello
regionale deve in ogni caso garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120
della Costituzione, la piena operatività della borsa continua nazionale del
lavoro in ambito nazionale e comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali rende disponibile l’offerta degli strumenti
tecnici alle Regioni e alle Province che ne facciano richiesta nell’ambito
dell’esercizio delle loro competenze.
Articolo 16
Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, con
decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, stabilisce, di concerto con il Ministro della
innovazione e della tecnologia, e d’intesa con le Regioni e le Province
Autonome, gli standard tecnici e i flussi informativi di scambio tra i sistemi,
nonché le sedi tecniche finalizzate ad assicurare il raccordo e il
coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La definizione degli standard tecnici e dei flussi
informativi di scambio tra i sistemi avviene nel rispetto delle competenze
definite nell’Accordo Stato-Regioni-Autonomie Locali dell’11 luglio 2002 e
delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675.
Articolo 17
Monitoraggio statistico
1. Le basi informative costituite nell’ambito della borsa
continua nazionale del lavoro, nonché le registrazioni delle comunicazioni
dovute dai datori di lavoro ai servizi competenti e la registrazione delle
attività poste in essere da questi nei confronti degli utenti per come
riportate nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono la
base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi
svolte ai sensi del presente decreto legislativo e poste in essere da Ministero
del lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province per i rispettivi
ambiti territoriali di riferimento.
2. A tal fine, la definizione e la manutenzione applicativa
delle basi informative in questione tiene conto delle esigenze conoscitive
generali, incluse di quelle di ordine statistico complessivo rappresentate
nell’ambito del SISTAN e da parte dell’ISTAT, nonché di quesiti specifici di
valutazione di singole politiche ed interventi formulati dal Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province, per i rispettivi
ambiti territoriali di riferimento.
3. I decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis
comma 7 del decreto legislativo 181/2000, come modificati dagli articoli 2 e 6
del decreto legislativo 297/2002, così come la definizione di tutti i flussi
informativi che rientrano nell’ambito della borsa continua nazionale del
lavoro, ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati
dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, tenuto conto delle esigenze
definite nei commi 1 e 2, previo parere dell’ISTAT e dell’ISFOL.
4. In attesa dell’entrata a regime della borsa continua
nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali
predispone, d’intesa con la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da
somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui all’articolo
6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente è valutata ai
fini del ritiro dell’autorizzazione o accreditamento.
5. Sulla base di tali strumenti di informazione, e tenuto
conto della formulazione di specifici quesiti di valutazione di singole
politiche ed interventi formulati annualmente dalla Conferenza Unificata o
derivanti dall’implementazione di obblighi e programmi comunitari, il Ministero
del lavoro e delle Politiche sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche
e col supporto dell’ISFOL, predispone un Rapporto Annuale, al Parlamento e alla
Conferenza Unificata, che presenti una rendicontazione dettagliata e
complessiva delle politiche esistenti, e al loro interno dell’evoluzione dei
servizi di cui al presente decreto legislativo, sulla base di schemi
statistico-contabili oggettivi e internazionalmente comparabili e in grado di
fornire elementi conoscitivi di supporto alla valutazione delle singole
politiche che lo stesso Ministero, le Regioni, le Province o altri attori
responsabili della conduzione, del disegno o del coordinamento delle
singole politiche intendano esperire.
6. Le attività di monitoraggio devono consentire di valutare
l’efficacia delle politiche attive per il lavoro, nonché delle misure contenute
nel presente decreto, anche nella prospettiva delle parità opportunità e, in
particolare, della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori
svantaggiati.
Capo IV
Regime sanzionatorio
Articolo 18
1. L’esercizio delle attività di cui all’articolo 4, comma 1, in assenza
di apposita autorizzazione è punita con la sanzione dell’ammenda da 500 a 2.500
euro e con il sequestro del mezzo di trasporto eventualmente adoperato a questo
fine. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell’arresto fino a dodici mesi e
l’ammenda è aumentata fino al triplo. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena
è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo.
2. L’esercizio della attività di somministrazione di lavoro in assenza di
apposita autorizzazione è inoltre punita con la sanzione dell’ammenda di 5 euro
per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
3. Nei confronti dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di
prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all’articolo
4, comma 1, lettera a), ovvero che violi le disposizioni di cui all’articolo
20, commi 1, 3, 4 e 5, e 21, commi 1, 2 e 3, si applica la pena
prevista al comma 1. Resta ferma l’applicabilità delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all’articolo 19, commi 3 e 4.
4. Fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 11, comma 2, chi esiga o
comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni
di lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena alternativa
dell’arresto non superiore ad un anno e dell’ammenda da 2.500 euro a 6.000
euro. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dell’albo.
5. In caso di violazione dell’articolo 10 trovano applicazione le disposizioni
di cui all’articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più
gravi, l’autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di
cui all’articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l’autorizzazione.
Articolo 19
Sanzioni amministrative
1. Gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali
siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9
sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La violazione dell’obbligo di cui all’articolo 4-bis, comma 2, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall’articolo
6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1500 euro per ogni lavoratore
interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 4-bis, commi
5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come
modificato dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, di cui all’articolo 9- bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996,
n. 510, convertito , con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
così come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo
n. 297 del 2002, e di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 24 aprile 1949, n. 264, così
come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del
2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per
ogni lavoratore interessato.
4. La violazione degli obblighi di
cui all’articolo 4-bis, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, così come modificato
dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria 250 a 1500 euro per ogni
lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione contestuale, omessa comunicazione di
cessazione e omessa comunicazione di trasformazione, i datori di lavoro
comprese le pubbliche amministrazioni sono ammessi al pagamento della sanzione
minima ridotta della metà qualora l’adempimento della comunicazione venga
effettuato spontaneamente entro il termine di dieci giorni decorrenti dalla
data di inizio dell’omissione.
Titolo III
Somministrazione di lavoro, appalto di servizi, distacco
Capo I
Somministrazione di lavoro
Articolo 20
Condizioni di liceità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere
concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad
altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai
sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori
svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il
controllo dell’utilizzatore. Nell’ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti
con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del
somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa
presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato
motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere
concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato è ammessa esclusivamente a fronte delle seguenti ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo:
a) per lavori di facchinaggio e pulizia;
b) per servizi di vigilanza e custodia;
c) per servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e
extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,
caricamento dati;
d) per servizi di assistenza e cura alla persona;
e) per servizi di ristorazione e portineria;
f)
per servizi di trasporto
di persone, macchinari, merci;
g) per la gestione di biblioteche, archivi, magazzini, nonché
servizi di economato;
h) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla
certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento,
gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
i)
per attività di
marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
j)
per la gestione di
call-center;
k) per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti;
l)
per installazioni o
smontaggio di impianti e macchinari;
m) per tutte le attività connesse alla fase di avvio di una
nuova attività nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
n) per particolari attività produttive, con specifico
riferimento all’edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più
fasi successive di lavorazione, l’impiego di manodopera diversa per
specializzazione da quella normalmente impiegata nell’impresa;
o) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi
di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è
ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore. La
individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso
unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di somministrazione
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Articolo 21
Forma del contratto di somministrazione
1.
Il contratto di
somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene i
seguenti elementi:
a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al
somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c) le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 20;
d) l’indicazione della presenza di eventuali rischi per
l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di
somministrazione;
f)
le mansioni alle quali
saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo
delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del somministratore della obbligazione
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del
versamento dei contributi previdenziali;
i)
assunzione dell’obbligo
dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e
previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di
lavoro;
j)
assunzione dell'obbligo
dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti
retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di
inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore
del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali,
fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2.
Nell’indicare gli
elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute
nei contratti collettivi.
3.
Le informazioni di cui
al comma 1, nonché la data di inizio e la durata prevedibile dell’attività
lavorativa presso l’utilizzatore, devono essere comunicate per iscritto al
prestatore di lavoro da parte del somministratore all’atto della stipulazione
del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’utilizzatore.
4.
In mancanza di forma
scritta, con indicazione degli elementi di cui alle lettere a), b), c), d) ed
e) del comma 1, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori sono
considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
Articolo 22
Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In caso di somministrazione a tempo indeterminato i
rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti
alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle
leggi speciali.
2. In caso di somministrazione a tempo determinato il
rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla
disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto
compatibile. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni
caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei
casi e per la durata prevista dai contratti collettivi applicati dal
somministratore.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 nel caso in cui il
prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato,
nel medesimo è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità,
divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i
periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione. La
misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al
somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero
aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle
Politiche sociali. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il
somministratore. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 23
luglio 1991, n. 223, non trovano applicazione nel caso di fine dei lavori
connessi alla somministrazione. In questo caso trovano applicazione l’articolo
3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e le tutele del lavoratore di cui
all’articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione a tempo
determinato, il prestatore di lavoro non è computato nell’organico
dell’utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di
contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la
riserva di cui all'articolo 4 bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del
2000, non si applicano in caso di somministrazione a tempo determinato.
Articolo 23
Tutela del prestatore di lavoro, esercizio del potere
disciplinare e regime della solidarietà
1.
I lavoratori dipendenti dal
somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello
dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
2.
La disposizione di cui al comma 1 non
trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione conclusi da
soggetti privati autorizzati nell’ambito di specifici programmi di formazione,
inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei lavoratori
svantaggiati, in concorso con Regioni, centri per l’impiego ed enti locali ai
sensi e nei limiti di cui all’articolo 13.
3.
L’utilizzatore è obbligato in
solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali.
4.
I contratti collettivi applicati
dall’utilizzatore stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all’andamento
economico dell’impresa. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno
altresì diritto a fruire di tutti i servizi sociali e assistenziali di cui
godono i dipendenti dell’utilizzatore addetti alla stessa unità produttiva,
esclusi quelli il cui godimento sia condizionato alla iscrizione ad
associazioni o società cooperative o al conseguimento di una determinata
anzianità di servizio.
5.
Il somministratore informa i
lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività
produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di
lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi
vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il
contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto
dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il
lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di
lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi
specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto
previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti
del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei
confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli
obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi
6.
Nel caso in cui adibisca il
lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni non equivalenti a quelle
dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta
al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia
adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva
per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni
superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione
a mansioni inferiori.
7.
Ai fini dell'esercizio del potere
disciplinare, che è riservato al somministratore, l'utilizzatore comunica al
somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai
sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
8.
In caso di somministrazione di
lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facoltà dell’utilizzatore di assumere il lavoratore al
termine del contratto di somministrazione.
9.
La disposizione di cui al comma 8
non trova applicazione nel caso in cui al lavoratore sia corrisposta una
adeguata indennità, secondo quando stabilito dal contratto collettivo
applicabile al somministratore.
Articolo 24
Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Fermo restando le disposizioni specifiche per il lavoro in
cooperativa, i lavoratori delle società o imprese di somministrazione e degli
appaltatori si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l’utilizzatore,
per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività
sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle
imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso
somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico
diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche
determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L’utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale
unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale il numero ed i
motivi dei contratti di somministrazione conclusi, la durata degli stessi, il
numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
Articolo 25
Norme previdenziali
1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali,
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del
somministratore che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, è inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità
di disponibilità di cui all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per
il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia
di minimale contributivo.
2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico del somministratore. I
premi e i contributi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio
ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in atto presso
l’impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte
dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o
medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l’impresa utilizzatrice
la stessa non sia già assicurata.
3. Nel settore agricolo e in caso di somministrazione di
lavoratori domestici trovano applicazione gli oneri previdenziali e
assistenziali previsti dai relativi settori e comparti.
Articolo 26
Responsabilità civile
1. Nel caso di somministrazione di lavoro l’utilizzatore
risponde nei confronti dei terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di
lavoro nell'esercizio delle sue mansioni.
Articolo 27
Somministrazione irregolare
1. Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori
dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 20 e 21, lettere a), b), c),
d) ed e), il lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma
dell’articolo 414 Codice procedura Civile, notificato anche soltanto al
soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della
somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i pagamenti
effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione
previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della
somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la
costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne
ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai fini della valutazione delle ragioni di cui
all’articolo 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il
controllo giudiziale è limitato esclusivamente all’accertamento della esistenza
delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di
sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive
che spettano all’utilizzatore.
Articolo 28
Somministrazione fraudolenta
1. Ferme restando le sanzioni di cui all’articolo 18, quando la
somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di
eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al
lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20
Euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II
Appalto e distacco
Articolo 29
Appalto di servizi
1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel
presente Titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi
dell’articolo 1655 del Codice Civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro
per l’esercizio pieno da parte dell’appaltatore del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e il possesso da
parte sua, o di suo personale utilizzato nell’appalto, della professionalità
specifica corrispondente alle esigenze tecniche del servizio dedotto in
contratto.
2. In caso di appalto di servizi il committente imprenditore
è obbligato in solido con il l’appaltatore a corrispondere ai lavoratori i
trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
Articolo 30
Distacco
1. L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di
lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più
lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata
attività lavorativa.
2. In caso distacco il datore di lavoro rimane responsabile
del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve
avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un
trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 Km da quella in cui il
lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni
tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 8, terzo
comma, della legge 19 luglio 1993, n. 236 di conversione del decreto legge 20
maggio 1993, n. 148.
Titolo
IV
Disposizioni in materia di gruppi
di impresa e trasferimento d’azienda
Articolo
31
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell’articolo
2359 del Codice Civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11
gennaio 1979, n. 12, alla società capogruppo per tutte le società controllate e
collegate.
2. La disposizione di cui al comma 1 non rileva ai fini della
individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e
legislative in capo alle singole società datrici di lavoro.
Articolo 32
Modifica all’articolo 2112, comma quinto, del Codice
Civile
1. Il comma quinto dell’articolo 2112 del Codice Civile è
sostituito dal seguente: “Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a
cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di
un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di
parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di
un’attività economica organizzata, anche se priva di beni materiali,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo
trasferimento”.
2. All’articolo 2112 del Codice Civile è aggiunto in fine il
seguente comma: “Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d’azienda
oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di
solidarietà di cui all’articolo 1676”.
Titolo
V
Tipologie contrattuali a orario
ridotto, modulato o flessibile
Capo
I
Lavoro intermittente
Articolo
33
Definizione e tipologie
1.
Il contratto di lavoro
intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a
disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione
lavorativa nei limiti di cui al successivo articolo 34.
2.
Il contratto di lavoro
intermittente può essere stipulato anche a tempo determinato.
Articolo 34
Casi di ricorso al lavoro intermittente
1.
Il contratto di lavoro
intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in
via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con apposito decreto da emanarsi trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2.
In via sperimentale il
contratto di lavoro intermittente può essere altresì concluso anche per
prestazioni rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di
età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal
ciclo produttivo e siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.
3.
E’ vietato il ricorso
al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il
diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a
licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro a chiamata ovvero presso unità
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale,
che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto
a chiamata;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei
rischi ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni.
Articolo 35
Forma e comunicazioni
1.
Il contratto di lavoro
intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti
elementi:
a)
indicazione della durata e delle
ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall’articolo 34 che consentono la
stipulazione del contratto;
b)
luogo e la modalità della
disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso
di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un
giorno lavorativo;
c)
il trattamento economico e
normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo
articolo 36;
d)
indicazione delle forme e modalità,
con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della
prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e)
i tempi e le modalità di pagamento
della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f)
le eventuali misure di sicurezza
specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
2.
Nell’indicare gli
elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni contenute
nei contratti collettivi ove previste.
3.
Fatte salve previsioni più
favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è altresì tenuto a
informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali aziendali, ove
esistenti, sull’andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
Articolo 36
Indennità di disponibilità
1. Nel contratto di lavoro intermittente è stabilita la
misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta
al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la
disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di
detta indennità è stabilita dai contratti collettivi e comunque non è inferiore
alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
2. Sulla indennità di disponibilità di cui al comma 1 i
contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla
vigente normativa in materia di minimale contributivo.
3. L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni
istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In caso di malattia o di altro evento che renda
temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a
informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata
dell’impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il
diritto alla indennità di disponibilità.
5. Ove il lavoratore non provveda all’adempimento di cui al
comma che precede, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un
periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano
soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere
alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di
rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la
restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo
successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno
nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di
lavoro.
Lavoro intermittente per periodi
predeterminati nell’arco della settimana, del mese o
dell’anno
1. Nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da
rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle
vacanze natalizie e pasquali l’indennità di disponibilità di cui all’articolo
36 è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da
parte del datore di lavoro.
2. Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti
dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Articolo 38
Principio di non discriminazione
1. Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta
previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve
ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico e normativo
complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a
parità di mansioni svolte.
2. Il trattamento economico e normativo del lavoratore
intermittente è riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita, in particolare per quanto riguarda l’importo della
retribuzione globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e
dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale,
congedi parentali.
3. Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta
disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è
titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura
alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità di
cui all’articolo 36.
Articolo 39
Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente non è computato
nell’organico dell’impresa ai fini della applicazione di normative di legge o
di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia
dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
Articolo 40
Intervento sostitutivo del Ministro
1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo
34, comma 1, e dell’articolo 37, comma 2, la determinazione da parte dei
contratti collettivi nazionali dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il
Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, su richiesta delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di
lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, individua in
via provvisoria e con proprio decreto i casi in cui è ammissibile in ricorso al
lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui all’articolo 34, comma
1, e dell’articolo 37, comma 2,
Capo II
Lavoro ripartito
Articolo 41
Definizione e vincolo di solidarietà
1.
Il contratto di lavoro
ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due o più
lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica e identica
obbligazione lavorativa.
2.
Fermo restando il vincolo di
solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa intesa tra le parti
contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento
della intera obbligazione lavorativa nei limiti di cui al presente capo.
3.
Fatte salve diverse
intese tra le parti contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi,
i lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi
momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la
collocazione temporale dell’orario di lavoro, nel qual caso il rischio della
impossibilità della prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati o
posta in capo all’altro obbligato.
4.
Eventuali sostituzioni
da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori
coobbligati, sono vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del
datore di lavoro.
5.
Salvo diversa intesa
tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori
coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale
disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro,
l’altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione
lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il contratto di lavoro
ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato di cui
all’articolo 2094 del Codice Civile.
6.
Salvo diversa intesa
tra le parti, l’impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati è disciplinato
ai sensi dell’articolo 1256 del Codice Civile.
Articolo 42
1. Il contratto di lavoro ripartito è stipulato in forma
scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la collocazione temporale del
lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto
da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le intese tra loro intercorse,
ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare
discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro ovvero la
modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e
normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in
relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
2. Ai fini della possibilità di certificare le assenze, i
lavoratori sono tenuti a informare preventivamente il datore di lavoro, con
cadenza almeno settimanale, in merito all’orario di lavoro di ciascuno dei
soggetti coobbligati.
Articolo 43
Disciplina applicabile
1.
La regolamentazione del
lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva nel rispetto delle
previsioni contenute nel presente capo.
2.
In assenza di contratti
collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente capo, trova
applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di lavoro, la
normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la particolare
natura del rapporto di lavoro ripartito.
Articolo 44
Principio di non discriminazione
1.
Fermi restando i
divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione
vigente, il lavoratore ripartito non deve ricevere, per i periodi lavorati, un
trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al
lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2.
Il trattamento
economico e normativo dei lavoratori coobbligati è riproporzionato, in ragione
della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare per quanto
riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di
essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia, infortunio sul lavoro,
malattia professionale, congedi parentali.
3.
Ciascuno dei lavoratori
coobbligati ha diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui
all’articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite
complessivo di dieci ore annue, il cui trattamento economico verrà ripartito
fra i coobbligati proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente
eseguita. I coobbligati hanno altresì il diritto di partecipare, con facoltà di
esprimere un solo voto, al referendum di cui all’articolo 21, legge 20 maggio
1970, n. 300.
Articolo 45
Disposizioni previdenziali
1.
Ai fini delle
prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, della indennità di malattia e di ogni altra
prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni
connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della
prestazione lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro
ripartito sono assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle
prestazioni e dei contributi è tuttavia effettuato non preventivamente ma mese
per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento
della prestazione lavorativa.
Capo III
Lavoro a tempo parziale
Articolo 46
Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 61,
e successive modifiche e integrazioni
1.
Al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 61, così come modificato dal decreto legislativo 26
febbraio 2001, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1, comma 2, lettera a) è sostituito dal
seguente: «a) Per "tempo pieno" l’orario normale di lavoro di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o
l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati»;
b) l’articolo 1, comma 3, è sostituito dal seguente: «3. I
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie
possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del
rapporto di lavoro di cui al comma 2.. I contratti collettivi nazionali
possono, altresì, prevedere per specifiche figure o livelli professionali
modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione
collettiva ai sensi del presente decreto»;
c) l’articolo 1, comma 4, è sostituito dal seguente: «Le
assunzioni a termine, di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, 368, e
successive modificazioni, di cui all’articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e di cui all’art.icolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, possono
essere effettuate anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e
3»;
d) l’articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente: «1.
Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo
determinato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001,
368, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni
supplementari rispetto a quelle concordate con il lavoratore ai sensi
dell’articolo 2, comma 2, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e
6»;
e) l’articolo 3, comma 2, è sostituito dal seguente: «2. I
contratti collettivi stipulati dai soggetti indicati nell’articolo 1, comma 3,
stabiliscono il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e
le relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un
lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le
conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai
contratti collettivi stessi»;
f) l’articolo 3, comma 3, è sostituito dal seguente: «3.
L’effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del
lavoratore interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto
collettivo. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento»;
g) l’articolo 3, comma 5, è sostituito dal seguente: «5. Nel
rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si
applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a
tempo pieno»;
h) l’articolo 3, comma 6, è abrogato;
i) l’articolo 3, comma 7, è sostituito dal seguente: «7.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 2, le parti del contratto
di lavoro a tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal
presente comma e dai commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla
variazione della collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti
di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite
anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della
prestazione lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati
nell’articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1)
condizioni e modalità
in relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa;
2)
condizioni e modalità
in relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata
della prestazione lavorativa;
3)
i limiti massimi
di variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa»;
j) L’articolo 3, comma 8, è sostituito dal seguente: «8.
L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare in aumento la
durata della prestazione lavorativa, nonché di modificare la collocazione
temporale della stessa comporta in favore del prestatore di lavoro un preavviso,
fatte salve le intese tra le parti, di almeno due giorni lavorativi, nonché il
diritto a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai
contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 3»;
k) l’articolo 3, comma 9, è sostituito dal seguente: «9. La
disponibilità allo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi
del comma 7 richiede il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno
specifico patto scritto, anche contestuale al contratto di lavoro. L’eventuale rifiuto
dello stesso non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento»;
l) l’articolo 3, comma 10, è sostituito dal seguente: «10.
L’inserzione nel contratto di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o
elastiche ai sensi del comma 7 è possibile anche nelle ipotesi di contratto di
lavoro a termine»;
m) i commi 11, 12, 13 e 15 dell’articolo 3 sono soppressi;
n) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «1. Il rifiuto di
un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto
a tempo parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto
a tempo pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo
delle parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale
del lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto
di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a
tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui
al presente decreto legislativo. 2. Il contratto individuale può prevedere, in
caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in
favore dei lavoratori assunti a tempo parziale in attività presso unità
produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni od a
mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista
l'assunzione. 3. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore
di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente
con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso
ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a
tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali
domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo
pieno. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono
provvedere ad individuare criteri applicativi con riguardo a tale
disposizione. 4. Gli incentivi economici all’utilizzo del lavoro a tempo parziale,
anche a tempo determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato, nell’ambito della riforma del sistema
degli incentivi all’occupazione»;
o) il comma 2 dell’articolo 6 è soppresso;
p) l’articolo 7 è soppresso;
q) l’articolo 8, comma 2, è sostituito dal seguente:
«L’eventuale mancanza o indeterminatezza nel contratto scritto delle
indicazioni di cui all’articolo 2, comma 2, non comporta la nullità del
contratto di lavoro a tempo parziale. Qualora l’omissione riguardi la durata
della prestazione lavorativa, su richiesta del lavoratore può essere dichiarata
la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire
dalla data del relativo accertamento giudiziale. Qualora invece l’omissione
riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a
determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a
tempo parziale con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui
all’articolo 3, comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo
conto in particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato,
della sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore emolumento
a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione equitativa.
Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la possibilità
di concordare per iscritto clausola elastiche o flessibili ai sensi
dell’articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all’autorità giudiziaria, le
controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 1, comma 3»;
r) all’articolo 8, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti
icommi: « 2-bis. Lo svolgimento di prestazioni elastiche o flessibili di cui
all’articolo 3, comma 7, senza il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3,
commi 7, 8, 9 comporta a favore del prestatore di lavoro il diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno. 2-ter. In assenza di contratti
collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare
direttamente l’adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle
disposizioni che precedono».
Titolo VI
Apprendistato e contratto di inserimento
Capo I
Apprendistato
Articolo 47
1.
Ferme restando le disposizioni
vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il
contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di
una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione.
Articolo 48
Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione
1.
Possono essere assunti, in tutti i
settori di attività, con contratto di apprendistato per l’espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che
abbiano compiuto quindici anni.
2.
Il contratto di apprendistato per
l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non
superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica
professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della
qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e
formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai
servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati.
3.
La regolamentazione del contratto
di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano,
d’intesa con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell’Istruzione, della Università e
della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della
prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale,
nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di
lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extra-aziendale;
b) definizione della qualifica professionale ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo
tariffe di cottimo;
d) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 2118 Codice Civile;
e) divieto per il datore di lavoro di recedere
dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo;
f)
previsione di un monte ore di
formazione, esterna ed interna all’azienda, congruo al conseguimento della
qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53;
g) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche
all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regioni
competenti;
h) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del
percorso di formazione, esterna e interna all’impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali;
i)
registrazione della formazione
effettuata nel libretto formativo;
j)
presenza di un tutore aziendale con
formazione e competenze adeguate.
Articolo 49
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività,
con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di
competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa
tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di età.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale o regionale stabilisco, in ragione del tipo di qualificazione da
conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che,
in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. La regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante
è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale,
nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della
prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché
della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di
lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo
tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall’articolo 2118 Codice Civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto
di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;
e) previsione di un monte ore di formazione di almeno 120 ore
per anno, effettuabili anche in azienda o con modalità di formazione a
distanza;
f)
rinvio ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali,
delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e
interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa
interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
g) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del
percorso di formazione, esterna e interna all’impresa, della qualifica
professionale ai fini contrattuali;
h) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
i)
presenza di un tutore
aziendale con formazione e competenze adeguate;
5. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il
numero di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato di qualificazione non può superare il 100 per cento delle
maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro
stesso. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, il datore di lavoro
che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o
che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in
numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigiane per le
quali trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 4 della legge 8
agosto 1985, n. 443.
Articolo 50
Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione
1.
Possono essere assunti,
in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per il
conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il
conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché
per la specializzazione tecnica superiore di cui all’articolo 69 della legge 17
maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
2.
Per soggetti in
possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma che precede
può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3.
Ferme restando le
intese vigenti, la disciplina e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione
di un diploma o per percorsi di alta è rimessa alle Regioni, in accordo
con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, le Università e le
altre istituzioni formative.
Articolo 51
Crediti formativi
1.
La qualifica
professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce
credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di
istruzione e formazione professionale.
2.
Entro dodici mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministero
dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, e
previa intesa con le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma che
precede.
Articolo 52
Accreditamento
1.
Entro tre mesi dalla entrata in
vigore del presente decreto legislativo il Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali definisce con decreto, emanato d’intesa con le Regioni e le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, i criteri di accreditamento delle imprese
formatrici.
2.
I criteri di cui al comma 1 devono
essere riferiti, in particolare, ai risultati ottenuti nella gestione
aziendale, alla propensione al miglioramento continuo e alla valorizzazione
delle risorse umane, alla disponibilità di personale con funzioni specifiche di
supporto all'apprendimento, alla dotazione di sistemi tecnologici e di
metodologie organizzative avanzate. Le imprese formative concorrono, anche
sulla base delle intese con le istituzioni formative, alla formazione degli
studenti, degli apprendisti, degli occupati e delle persone in cerca di
occupazione. Il ruolo formativo delle imprese si esplica nell'ambito di
percorsi di istruzione, di formazione professionale, anche integrati, nella
transizione al lavoro e nell'esercizio dell'apprendistato.
Articolo 53
Repertorio delle professioni
1.
Allo scopo di
armonizzare le diverse qualifiche professionali è istituito presso il Ministero
del lavoro e delle Politiche sociali il repertorio delle professioni
predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, le
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della conferenza
Stato-Regioni.
Articolo 54
Incentivi economici e normativi
1.
Durante il rapporto di
apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere
inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione
del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni
o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
2.
Fatte salve specifiche
previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici
previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari
normative e istituti.
3.
In attesa della riforma
del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi
di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla
effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, d’intesa con la
conferenza Stato-Regioni.
Capo II
Contratto di inserimento
Articolo 55
Definizione e campo di applicazione
1.
Il contratto di
inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto
individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un
determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel
mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove
anni;
b) disoccupati di lunga durata fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di quarantacinque di età che siano
privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;
d) lavoratori che desiderino intraprendere o riprendere una
attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografia in
cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento di
quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per
cento quello maschile;
f)
persone riconosciute
affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale
o psichico.
2.
I contratti di
inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e privati.
3.
Per poter assumere
mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2 devono avere
mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori il cui
contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. A
tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati
per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto
di lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del
periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente
disposizione si considerano mantenuti in servizio i giovani per i quali il
rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in
rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4.
La disposizione di cui
al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi precedenti alla
assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo contratto di
inserimento.
5.
Restano in ogni caso
applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all’articolo 20 della
legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento dei
lavoratori disoccupati.
Articolo 56
Progetto individuale di inserimento
1.
Condizione per
l’assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con il consenso del
lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire
l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto
lavorativo.
2.
I contratti collettivi
di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative determinano, anche all’interno degli enti bilaterali, le
modalità di definizione dei piani individuali di inserimento con particolare
riferimento alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, in funzione dell’adeguamento
delle capacità professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione
e sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento
diretti ad agevolare il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1.
3.
In difetto dei
contratti collettivi, decorsi cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le modalità di realizzazione delle attività di cui al comma 2
sono stabilite, in via provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, con apposito decreto da emanarsi d’intesa con la
conferenza Stato-Regioni.
4.
La formazione
eventualmente effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro dovrà
essere registrata nel libretto formativo;
5.
Il caso di gravi
inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento il
datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati
maggiorati del 100 per cento.
Articolo 57
Forma
1.
Il contratto di
inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente
indicato il progetto individuale di inserimento di cui all’articolo 56.
2.
In mancanza di forma
scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo
indeterminato
Articolo 58
Durata
1.
Il contratto di
inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può essere superiore
ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui all’articolo 55,
comma 1, lettera e), la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
2.
Nel computo del limite
massimo di durata non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di
astensione per maternità.
3.
Il contratto di
inserimento non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del
contratto sono ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.
Articolo 59
Disciplina del rapporto di lavoro
1.
Salvo diversa
previsione dei contratti collettivi stipulati d associazioni dei datori di
lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, territoriale o aziendale, ai contratti di inserimento si
applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
2.
I contratti collettivi
di cui al comma 1 possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori
assunti con contratto di inserimento.
Articolo 60
Incentivi economici e normativi
1. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di
inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli,
alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono
qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è
preordinato il progetto di inserimento lavoratori oggetto del contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di contratto collettivo,
i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di
particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla
occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina previgente in materia
di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo
riferimento ai lavoratori svantaggiati assunti con contratto di inserimento.
Titolo VII
Tipologie contrattuali
a progetto e occasionali
Capo I
Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Articolo 61
Definizione e campo di applicazione
1.
Ferma restando la
disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all’articolo 409, n. 3, del Codice di
Procedura Civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa.
2.
Dalla disposizione di
cui al comma 2 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i
rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell’anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivo
per lo svolgimento della prestazione sia superiore a 5 mila Euro, nel qual caso
trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
3.
Sono escluse dal campo
di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio
delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi.
4.
Le disposizioni
contenute nel presente capo non pregiudicano l’applicazione di clausole di
contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il
collaboratore a progetto.
Articolo 62
1.
Il contratto di lavoro
a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova,
i seguenti elementi:
a) indicazione della durata, determinata o determinabile,
della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di
esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in
contratto;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione,
nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al
committente sull’esecuzione della prestazione lavorativa, che in ogni caso non
possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione
dell’obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza
del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall’articolo 66,
comma 4.
Articolo 63
Corrispettivo
1.
Il compenso corrisposto
ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla quantità e qualità
del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi normalmente corrisposti
per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzione del
rapporto.
Articolo 64
Obbligo di riservatezza
1.
Salvo diverso accordo
tra le parti il collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore
di più committenti.
2.
Il collaboratore a progetto non
deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso,
diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione
di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei
committenti medesimi.
Articolo 65
Invenzioni del collaboratore a progetto
1.
Il lavoratore a
progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello
svolgimento del rapporto.
2.
I diritti e gli
obblighi delle parti sono regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto
dall’articolo 12 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Articolo 66
Altri diritti del collaboratore a progetto
1.
La gravidanza, la
malattia e l’infortunio del collaboratore a progetto non comportano
l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione
del corrispettivo.
2.
Salva diversa
previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la
sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto,
che si estingue alla scadenza. Il contratto si intende comunque risolto se la
sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata
stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta
giorni per i contratti di durata determinabile.
3.
In caso di gravidanza,
la durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni, salva
più favorevole disposizione del contratto individuale.
4.
Oltre alle disposizioni
di cui alla legge n. 533 del 1973 sul processo del lavoro e di cui all’articolo
64 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ai rapporti che rientrano nel
campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e
igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive
modifiche e integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi
di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, le norme di cui all’art. 51, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza sociale 12 gennaio 2001.
Articolo 67
Estinzione del contratto e preavviso
1.
I contratti di lavoro
di cui al presente capo si risolvono al momento della realizzazione del
progetto o del programma o della fase di esso che ne costituisce l’oggetto.
2.
Le parti possono
recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le
diverse causali e modalità stabilite dalle parti nel contratto di lavoro
individuale.
Articolo 68
Rinunzie e transazioni
1.
I diritti derivanti dalle
disposizioni contenute nel presente capo possono essere oggetto di rinunzie o
transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro di
cui al Titolo V del presente decreto legislativo, anche in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 2113 Codice Civile.
Articolo 69
Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa atipici e conversione del contratto
1.
I rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o
fase di esso ai sensi dell’articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di
lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto.
2.
Qualora venga accertato dal giudice
che il rapporto instaurato ai sensi dell’articolo 14 del presente decreto
legislativo configuri o sia venuto a configurare un rapporto di lavoro
subordinato, esso si converte in un rapporto di lavoro subordinato.
Capo II
Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari
soggetti
Articolo 70
Definizione e campo di applicazione
1.
Per prestazioni di
lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente
occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non
ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne,
nell’ambito:
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate
o con handicap;
b) dell’insegnamento privato supplementare;
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e
manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con associazioni di volontariato per
lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi
naturali improvvisi, o di solidarietà.
2.
Le attività lavorative
di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più beneficiari, configurano
rapporti di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi per tali le
attività che coinvolgono il lavoratore per una durata complessiva non superiore
a trenta giorni nel corso dell’anno solare e che, in ogni caso, non danno
complessivamente luogo a compensi superiori a 5 mila Euro sempre nel corso di
un anno solare.
Articolo 71
Prestatori di lavoro accessorio
1.
Possono svolgere
attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un anno;
b) casalinghe, studenti e pensionati;
c) disabili e soggetti in comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in
Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.
2.
I soggetti di cui al
comma 1 sono tenuti a iscriversi in apposite liste
tenute presso i centri per l’impiego, i soggetti pubblici autorizzati alla
intermediazione e i soggetti accreditati di cui all’articolo 7. A seguito della loro iscrizione i soggetti interessati allo
svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una
tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione.
Articolo 72
Disciplina del lavoro accessorio
1.
Per ricorrere a prestazioni di
lavoro accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno
o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale
di 7,5 Euro per ogni ora di lavoro.
2.
Il prestatore di prestazioni di
lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o
società concessionari di cui al comma 5 all’atto della restituzione dei buoni ricevuti
dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio, in misura pari a 5,8
Euro per ogni ora di lavoro. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di
lavoro accessorio.
3.
L’ente o società concessionaria
provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per
prestazioni di lavoro accessorio, registrandone il nominativo e provvedendo per
suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all’INPS, in
misura di 1 Euro per ora di lavoro e per fini assicurativi contro gli infortuni
all’INAIL, in misura di 0,5 Euro per ora di lavoro.
4.
L’ente o società concessionaria
trattiene l’importo di 0,2 Euro per ogni ora di lavoro, a titolo di rimborso spese.
5.
Entro 60 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali
individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni,
nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con
apposito decreto, le modalità di costituzione dei fondi finalizzati alle
coperture assicurative e previdenziali di cui al comma 4.
Articolo 73
Coordinamento informativo a fini previdenziali,
1.
Al fine di verificare, mediante
apposita banca dati informativa, l’andamento delle prestazioni di carattere
previdenziale e delle relative entrate contributive, conseguenti allo sviluppo
delle attività di lavoro accessorio disciplinate dalla presente legge, anche al
fine di formulare proposte per adeguamenti normativi delle disposizioni di
contenuto economico di cui all’articolo che precede, l’INPS e l’INAIL stipulano
apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali.
2.
Decorsi 18 mesi dalla entrata in
vigore del presente provvedimento il Ministero del lavoro e delle Politiche
sociali predispone, d’intesa con INPS e INAIL, una relazione sull’andamento del
lavoro occasionale di tipo accessorio e ne riferisce al Parlamento.
Articolo 74
1.
Con specifico riguardo
alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro
autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al terzo
grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di
aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo
le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII
Procedure di certificazione
Capo I
Certificazione dei contratti di lavoro
Articolo 75
1.
Al fine di ridurre il
contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro intermittente,
ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente decreto, nonché dei
contratti di associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549-2554 del
Codice Civile, le parti possono ottenere la certificazione del contratto
secondo la procedura volontaria stabilita nel presente Titolo.
Articolo 76
Organi di certificazione
1.
Sono organi abilitati
alla certificazione dei contratti di lavoro le Commissioni di certificazione
istituite presso:
a) gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di
riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione
sia costituita nell’ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del lavoro secondo quanto
stabilito da apposito decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche sociali
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge;
c) le Università pubbliche e private, comprese le Fondazioni
universitarie, registrate nell’albo di cui al comma 2, esclusivamente
nell’ambito di rapporti di collaborazione e consulenza attivati con docenti di
diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell’articolo 66 del d.P.R. n. 382 del
1980.
2.
Per essere abilitate
alla certificazione ai sensi del comma 1, le Università sono tenute a
registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del lavoro e
delle Politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle
Politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, della Università
e della Ricerca. Per ottenere la registrazione le Università sono tenute a
inviare, all’atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati
contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti
di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del
lavoro e delle Politiche sociali.
3.
Gli enti bilaterali e
le Università abilitate ai sensi del comma 2 possono concludere convenzioni con
cui le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria di
certificazione.
Articolo 77
Competenza
1.
Nel caso in cui le parti intendano
presentare l’istanza di avvio della procedura di certificazione presso le
Direzioni provinciali del lavoro le parti stesse devono rivolgersi alla
commissione nella cui circoscrizione si trova l’azienda o una sua dipendenza
alla quale sarà addetto il lavoratore. Nel caso in cui le parti intendano
presentare l’istanza di avvio della procedura di certificazione alle commissioni
istituite a iniziativa degli enti bilaterali, esse devono rivolgersi alle
commissioni costituite dalle rispettive associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro.
Articolo 78
Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1.
La procedura di certificazione è
volontaria e consegue obbligatoriamente a una istanza scritta comune delle
parti del contratto di lavoro.
2.
Le procedure di certificazione sono
determinate all’atto di costituzione delle commissioni di certificazione dalle
Direzioni provinciali del lavoro, dagli enti bilaterali e dalle Università e si
svolgono nel rispetto dei codici di buone pratiche di cui al comma 4, nonché
dei seguenti principi:
a) l’inizio del procedimento deve essere comunicato alla Direzione
provinciali del lavoro che provvede a inoltrare la comunicazione alle autorità
pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a
produrre effetti. Le autorità pubbliche possono presentare osservazioni alle
commissioni di certificazione;
b) il procedimento di certificazione deve concludersi entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento della istanza;
c) l’atto di certificazione deve essere motivato e contenere
il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere;
d) l’atto di certificazione deve contenere esplicita menzione
degli effetti, civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazioni ai
quali le parti richiedono la certificazione.
3.
I contratti di lavoro
certificati, e la relativa pratica di documentazione, devono essere conservati
presso le sedi di certificazione, per un periodo di almeno cinque anni a far
data dalla loro scadenza. Copia della contratto certificato può essere
richiesta dal servizio competente di cui all’articolo 4-bis, comma 5, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 oppure dalle altre autorità
pubbliche nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a
produrre effetti.
4.
Entro sei mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro del lavoro e
delle Politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche per
l’individuazione delle clausole indisponibili in sede di certificazione dei
rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e ai trattamenti
economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le indicazioni
contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
5.
Con decreto del
Ministro del lavoro e delle Politiche sociali vengono altresì definiti appositi
moduli e formulari per la certificazione del contratto o del relativo programma
negoziale, che tengano conto degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti in
materia di qualificazione del contratto di lavoro, come autonomo o subordinato,
in relazione alle diverse tipologie di lavoro.
Articolo 79
Efficacia giuridica della certificazione
1.
Gli effetti
dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro
permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con
sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili ai sensi
dell’articolo 80.
Articolo 80
Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1.
Nei confronti dell’atto
di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l’atto stesso è
destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l’autorità
giudiziaria di cui all’articolo 413 del Codice di Procedura Civile, per erronea
qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale
certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità
giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare l’atto di
certificazione anche per vizi del consenso.
2.
L’accertamento
giurisdizionale dell’erroneità della qualificazione ha effetto fin dal momento
della conclusione dell’accordo contrattuale. L’accertamento giurisdizionale
della difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato ha
effetto a partire dal momento in cui la sentenza accerta che ha avuto inizio la
difformità stessa.
3.
Il comportamento
complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del rapporto di lavoro
e di definizione della controversia davanti alla Commissione di certificazione
potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli articoli 9, 92 e
96 del Codice di Procedura Civile.
4.
Chiunque presenti
ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei precedenti commi
1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla commissione di
certificazione che ha adottato l’atto di certificazione per espletare un
tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 410 del Codice di Procedura
Civile
Articolo 81
Attività di consulenza e assistenza alle parti
1.
Le sedi di certificazione di cui
all’articolo 75 svolgono anche funzioni di consulenza e assistenza effettiva
alle parti contrattuali, sia in relazione alla stipulazione del contratto di
lavoro e del relativo programma negoziale sia in relazione alle modifiche del
programma negoziale medesimo concordate in sede di attuazione del rapporto di
lavoro, con particolare riferimento alla disponibilità dei diritti e alla
esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II
Altre ipotesi di certificazione
Articolo 82
Rinunzie e transazioni
1.
Le sedi di
certificazione di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), del presente
decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e
transazioni di cui all’articolo 2113 del Codice Civile a conferma della volontà
abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Articolo 83
Deposito del regolamento interno delle cooperative
1.
La procedura di certificazione di
cui al capo I è estesa all’atto di deposito del regolamento interno delle cooperative
riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono
attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 6
della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni.
2.
Nell’ipotesi di cui al comma 1, la
procedura di certificazione deve essere espletata nella sede di certificazione
di cui all’articolo 76, comma 1, lettera b).
Articolo 84
Interposizione illecita e appalto genuino
1.
Le procedure di certificazione
di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia in sede di stipulazione del
contratto di somministrazione di lavoro di cui all’articolo 20 sia nelle
fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini della
distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi delle
disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto legislativo.
2.
Entro sei mesi dalla
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle
Politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e indici
presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano
conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della
assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell’appaltatore.
Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le indicazioni
contenute negli accordi interconfederali o di
categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Titolo IX
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 85
Abrogazioni
1.
Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l’articolo 27 della legge 23 ottobre 1949, n. 264;
b) l’ articolo 2, comma 2, e l’articolo
3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l’articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quarter, commi 4 e 18, quest’ultimo
limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto
legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28
novembre 1996, n. 608;
f)
gli articoli 1-11 della legge 24
giugno 1997, n. 196;
g) l’articolo 4, comma 3, del 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 422 del
2000.
2.
All’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da “Il datore di lavoro”
fino a “dello stesso” sono soppresse.
3.
All’articolo 116, comma 12, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole “nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale”
sono soppresse.
Norme transitorie e finali
1. Le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai
sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto
o a una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro
scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del
presente provvedimento.
2. Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto
collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza
una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore
ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla
legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella
posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di
contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di
settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti
utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la
prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente
decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto
espressamente previsto nell’ordinamento.
3. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione
delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 11
della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a)
della medesima legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve
diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
4. Per le società di somministrazione, intermediazione,
ricerca e selezione del personale, ricollocamento professionale già autorizzate
ai sensi della disciplina previgente, le disposizioni di cui all’articolo 4
trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2004.
5. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell’articolo
4 bis del decreto legislativo n. 182 del 2000 si intende riferito a tutte le
imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
6. Il Ministro per la funzione pubblica convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti
alla entrata in vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai
fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
7. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro
di cui all’articolo 27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche amministrazioni cui la disciplina della somministrazione trova
applicazione solo per quanto attiene alla somministrazione di lavoro a tempo
determinato.
8. All’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la lettera b) è sostituita dalla
seguente: «b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico
medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti»;
b)
dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente: «b) bis – chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale
certificato può essere rilasciato, oltre che dall’INPS e dall’INAIl, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse
edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al
fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva».
c)
dopo la lettera b) è
aggiunta la seguente: «b) ter – trasmette all’amministrazione concedente, prima
dell’inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all’atto della
presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell’impresa
esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle precedenti
lettere b) e b) bis.».
9. L’abrogazione ad opera dell’articolo 8 del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297 della disciplina dei compiti della commissione regionale
per l’impiego di cui all’articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 non si
intende riferita alle Regioni a Statuto speciale per le quali non sia
effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai
sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
10. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 34, comma 2, di cui al Titolo
III e di cui al Titolo VII, Capo II
hanno carattere sperimentale. Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali procede a una verifica con le organizzazioni sindacali dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne riferisce al Parlamento
entro sei mesi ai fini della valutazione della sua proroga.
FINE TESTO