Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
00198 Roma - via Panama 62 - tel. 06/8559151 - fax 06/8415576
e-mail: confetra@tin.it - http://www.confetra.com

 

 

Roma, 2 aprile 2003

 

Circolare n. 39/2003

Oggetto: Lavoro – Riforma del mercato del lavoro – Legge 14.2.2003, n.30, su G.U. n.47 del 26.2.2003.

 

Al termine di un iter parlamentare durato oltre un anno, è stata approvata la legge delega per la riforma del mercato del lavoro i cui contenuti saranno operativi non appena il Governo avrà emanato le necessarie disposizioni attuative. Il provvedimento, che trae origine dal Patto per l’Italia del 5 luglio 2002 nonché dal Libro Bianco del prof. Marco Biagi dell’anno precedente, getta le basi per una profonda revisione di alcuni istituti tradizionali (dal collocamento all’appalto di manodopera, dal trasferimento d’azienda ai contratti di lavoro atipici), nell’intento di rendere più flessibile l’attuale quadro normativo e di favorire nel contempo la crescita dell’occu­pazione. Per non prolungare ulteriormente i tempi di approvazione della nuova legge, il Governo ha stralciato, rispetto al testo originario, le parti relative alla modifica dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori (licenziamenti nelle piccole imprese) e alla riforma degli ammortizzatori sociali; tali temi sono stati inseriti in un distinto disegno di legge che ha da poco iniziato l’esame parlamentare.

Si evidenziano le novità più rilevanti della legge n.30 con riserva di tornare sui singoli temi via via che saranno emanati i decreti di attuazione.

 

Collocamento (art.1, commi 1 e 2 fino a lett. i) – Proseguendo su una strada intrapresa da alcuni anni (da ultimo con il D.LGVO n. 297/2002), saranno ulteriormente semplificate le procedure di incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso un maggior coinvolgimento di operatori privati. Sarà infatti previsto un unico regime autorizzativo per lo svolgimento dell’attività di intermediazione sia da parte di strutture pubbliche che private; tra quest’ultime potranno rientrare, purché in possesso dei requisiti prescritti, anche associazioni non riconosciute, enti bilaterali costituiti tra organizzazioni imprenditoriali e sindacali e agenzie di lavoro interinale.

 

Appalto di manodopera (art.1, comma 2, lett. m) – Sarà soppressa la legge n.1369/60 sul divieto di appalto di manodopera. Si tratta probabilmente della novità più rilevante prevista dalla legge n.30 in quanto consentirà alle aziende l’affitto di manodopera (cosiddetto staff leasing) anche a tempo indeterminato e quindi non solo per periodi di tempo limitati e per ipotesi particolari come avviene oggi sulla base della disciplina del lavoro interinale (legge n.196/97).

Unica limitazione allo staff leasing sarà la necessità della ricorrenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo o organizzativo individuate dalla legge o dai contratti collettivi. Il trattamento spettante ai lavoratori di cui trattasi non potrà esser inferiore a quello applicato ai propri dipendenti dall’impresa utilizzatrice la quale inoltre sarà solidalmente responsabile con l’impresa fornitrice in caso di eventuali irregolarità. Saranno infine definiti con maggiore precisione i confini tra semplice fornitura di manodopera e appalto di servizi che, a differenza della precedente, presuppone il requisito del rischio di impresa in capo all’azienda appaltatrice.

 

Trasferimento d’azienda (art.1, comma 2 lett. p) – Sarà rivista la disciplina della cessione di ramo d’azienda (D.LGVO n.18/2001) al fine di adeguarla alla normativa comunitaria. Come è noto, attualmente l’operazione di cui sopra è consentita purché il ramo da cedere sia funzionalmente autonomo rispetto al complesso aziendale e tale autonomia sia preesistente al momento del trasferimento. Ciò non ha favorito i processi di esternalizzazione risultando spesso problematica la dimostrazione del requisito dell’autonomia funzionale; da qui la richiesta del mondo imprenditoriale di abolirlo. La soluzione indicata dalla norma in esame, pur non recependo la suddetta richiesta, dovrebbe comunque costituire un passo avanti in quanto sarà sufficiente dimostrare l’esistenza dell’autonomia del ramo al momento della cessione e non già prima di essa.

 

Contratti a contenuto formativo (art.2) – Sarà rivista la disciplina dei contratti di formazione e lavoro e dell’apprendistato per tener conto degli orientamenti comunitari. Contestualmente saranno anche razionalizzate le diverse tipologie dei contratti a contenuto formativo non costituenti rapporti di lavoro dipendente (ad esempio stage e borse di studio); tali contratti potranno avere una durata variabile tra uno e dodici mesi (ventiquattro in caso di disabili) e prevedere la corresponsione di un indennizzo.

 

Part-time (art.3) – Anche il part-time sarà rivisitato nell’intento di favorirne la diffusione per l’occupazione di alcune categorie di lavoratori (giovani, donne e anziani). Saranno pertanto rimossi tutti gli ostacoli derivanti dalla disciplina in vigore (D.LGVO n. 61/2000) che, come è noto, ha irrigidito l’utilizzo del part-time in particolare per quanto concerne lo svolgimento del lavoro supplementare, cioè del lavoro svolto oltre l’orario ridotto ed entro il limite del tempo pieno.

 

Lavoro a chiamata (art.4, comma 1, lett. a) – Sarà introdotta una nuova tipologia contrattuale definita lavoro a chiamata, per lo svolgimento di prestazioni a carattere intermittente che saranno individuate dai contratti collettivi o, in mancanza, dal Ministero del Lavoro con proprio decreto. Attraverso tale contratto l’azienda, dietro corresponsione di una apposita indennità per i periodi di non lavoro, potrà garantirsi la disponibilità del lavoratore nei casi di necessità.

 

Collaborazioni coordinate e continuative (art.4, comma1, lett. c) – Saranno rivisti i caratteri distintivi delle collaborazioni coordinate e continuative al fine di limitare l’utilizzo a volte improprio di tale strumento contrattuale. In particolare saranno considerate collaborazioni i rapporti in base ai quali il lavoratore assume l’incarico di eseguire, senza vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio, un progetto o un programma di lavoro. Saranno inoltre precisate le differenziazioni rispetto ai rapporti di lavoro occasionale e sarano introdotte maggiori tutele per i collaboratori quanto a malattia, maternità, infortunio e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

Contratto a prestazione ripartite (art.4, comma 2, lett. e) – Sarà disciplinato il contratto a prestazioni ripartite (cosiddetto job sharing), attualmente regolamentato unicamente dalla circolare del Ministero del Lavoro n.43/98. Come è noto, il job sharing, è un contratto di lavoro subordinato che consente alle aziende di utilizzare per lo stesso posto due o più lavoratori i quali si obbligano in solido allo svolgimento della prestazione lavorativa distribuendosi liberamente l’orario di lavoro. In particolare tra l’azienda e i lavoratori interessati viene stipulato un unico contratto con il vantaggio per le prime di garantirsi la continuità della prestazione anche in caso di assenza di uno dei due (compresi i periodi di malattia o di maternità) e la possibilità per i secondi di meglio conciliare i tempi di lavoro con le esigenze personali.

 

Certificazione dei rapporti di lavoro (art.5) – Al fine di ridurre il contenzioso sulla natura (subordinata o autonoma) dei rapporti di lavoro, sarà previsto un meccanismo di certificazione degli stessi ad opera di enti bilaterali costituiti tra associazioni datoriali e sindacati. Attraverso tale meccanismo i datori di lavoro potranno mettersi al riparo da eventuali contestazioni sui contratti di volta in volta stipulati; alla certificazione infatti sarà attribuita piena forza legale precludendo il ricorso in giudizio da parte del lavoratore se non in presenza di casi particolari (ad esempio qualora venga riscontrata difformità tra il contratto certificato e la sua effettiva attuazione).

 

Cooperative (art.9) – Le uniche disposizioni della riforma immediatamente operative sono quelle che modificano alcuni aspetti della legge n.142/2001 che, come è noto, ha disciplinato la figura del socio lavoratore fissando in particolare il principio secondo cui tra questi e la cooperativa sussiste, oltre a un rapporto associativo, anche un rapporto di lavoro di natura subordinata o autonoma. La modifica più rilevante riguarda la riapertura sino al 31 dicembre 2003 del termine (scaduto il 30 giugno 2002) entro cui ciascuna cooperativa dovrebbe dotarsi di un regolamento interno nel quale precisare la natura dei rapporti che intendono instaurare con i singoli soci nonché, relativamente ai rapporti di lavoro subordinato, il contratto collettivo applicabile. La proroga in pratica congela sino al prossimo anno la parte più pregnante della legge 142 consentendo alle cooperative di continuare a regolare i rapporti con i soci sulla base del precedente regime; rimane comunque ferma l’impostazione della stessa legge che, conformemente all’indirizzo generale, tende ad uniformare le cooperative sotto tutti gli aspetti (fiscali, previdenziali e delle normative del lavoro) alla generalità delle imprese.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.129/2002, 62/2001 e 173/1998

 

Allegato uno

 

M/n

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

G.U. n.47 del 26 febbraio 2003 (fonte Guritel)

LEGGE 14 febbraio 2003, n. 30

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
(Delega  al  Governo  per  la  revisione della disciplina dei servizi
pubblici   e   privati   per   l'impiego,   nonche'   in  materia  di
intermediazione  e  interposizione  privata nella somministrazione di
                               lavoro)
1.  Allo  scopo  di  realizzare  un  sistema  efficace  e coerente di
strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del
lavoro  e  a migliorare le capacita' di inserimento professionale dei
disoccupati  e  di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con
particolare  riguardo alle donne e ai giovani, il Governo e' delegato
ad  adottare,  su  proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,  sentito  il  Ministro  per le pari opportunita' ed entro il
termine  di  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  diretti  a stabilire, nel
rispetto  delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela
e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3,  e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione
europea  in  materia  di  occupabilita',  i  principi fondamentali in
materia  di  disciplina  dei  servizi  per l'impiego, con particolare
riferimento  al  sistema  del  collocamento, pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera.
2.  La  delega  e'  esercitata  nel  rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)  snellimento  e  semplificazione  delle  procedure di incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
b)  modernizzazione  e razionalizzazione del sistema del collocamento
pubblico,  al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo,
secondo una disciplina incentrata su:
1)  rispetto  delle competenze previste dalla legge costituzionale 18
ottobre  2001,  n.  3,  con  particolare  riferimento alle competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano;
2)   sostegno   e  sviluppo  dell'attivita'  lavorativa  femminile  e
giovanile, nonche' sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3)   abrogazione  di  tutte  le  norme  incompatibili  con  la  nuova
regolamentazione  del  collocamento,  ivi  inclusa la legge 29 aprile
1949,   n.   264,  fermo  restando  il  regime  di  autorizzazione  o
accreditamento  per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto
dalla  lettera  l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico,
un   nuovo   apparato   sanzionatorio,  con  previsione  di  sanzioni
amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
4)  mantenimento  da parte dello Stato delle competenze in materia di
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c)  mantenimento  da  parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative  alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali
e  plurime, nonche' alla risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale;
d)  mantenimento  da  parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative  alla  vigilanza  in  materia  di  lavoro, alla gestione dei
flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
all'autorizzazione per attivita' lavorative all'estero;
e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f)  incentivazione  delle  forme  di  coordinamento  e  raccordo  tra
operatori  privati  e  operatori  pubblici,  ai  fini  di un migliore
funzionamento  del  mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province;
g)  ridefinizione  del  regime  del  trattamento  dei  dati  relativi
all'incontro  tra  domanda  e  offerta  di lavoro, nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e
ingiustificati  rispetto  alle  esigenze  di monitoraggio statistico;
prevenzione  delle  forme  di  esclusione  sociale  e vigilanza sugli
operatori,  con  previsione  del  divieto  assoluto per gli operatori
privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di
dati  ovvero  di  preselezione  dei  lavoratori,  anche  con  il loro
consenso,  in  base  all'affiliazione  sindacale o politica, al credo
religioso,   al   sesso,   all'orientamento   sessuale,   allo  stato
matrimoniale,  o  di  famiglia, o di gravidanza, nonche' ad eventuali
controversie  con  i  precedenti  datori di lavoro. E' altresi' fatto
divieto  di  raccogliere,  memorizzare  o diffondere informazioni sui
lavoratori  che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo;
h)  coordinamento  delle  disposizioni  sull'incontro  tra  domanda e
offerta  di  lavoro  con  la  disciplina  in  materia  di  lavoro dei
cittadini  non  comunitari,  nel  rispetto della normativa vigente in
modo  da  prevenire  l'adozione  di forme di lavoro irregolare, anche
minorile,  e  sommerso  e  al  fine  di  semplificare le procedure di
rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
h)  eliminazione  del  vincolo  dell'oggetto sociale esclusivo per le
imprese  di  fornitura  di  prestazioni  di  lavoro temporaneo di cui
all'articolo  2  della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti
di  cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997,  n.  469,  e  successive  modificazioni,  garantendo un periodo
transitorio di graduale adeguamento per le societa' gia' autorizzate;
i)   identificazione   di   un   unico  regime  autorizzatorio  o  di
accreditamento   per   gli  intermediari  pubblici,  con  particolare
riferimento  agli  enti  locali,  e  privati,  che  abbiano  adeguati
requisiti  giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo
di attivita' svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della
autorizzazione   e   modulato  in  relazione  alla  natura  giuridica
dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non
riconosciute  ovvero  a  enti  o  organismi  bilaterali costituiti da
associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente   piu'   rappresentative   a   livello  nazionale  o
territoriale,  ai  consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio
1979,  n.  12,  nonche'  alle  universita'  e agli istituti di scuola
secondaria  di  secondo grado, prevedendo, altresi', che non vi siano
oneri  o  spese  a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo  7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale
del  Lavoro  (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia
in data 1º febbraio 2000;
l)   abrogazione  della  legge  23  ottobre  1960,  n.  1369,  e  sua
sostituzione  con  una  nuova  disciplina basata sui seguenti criteri
direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte
dei soggetti identificati ai sensi della lettera l);
2) ammissibilita' della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato,   in   presenza   di  ragioni  di  carattere  tecnico,
produttivo  od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti
collettivi  nazionali  o  territoriali  stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative;
3)   chiarificazione   dei  criteri  di  distinzione  tra  appalto  e
interposizione,  ridefinendo  contestualmente  i  casi  di  comando e
distacco,  nonche'  di  interposizione  illecita  laddove  manchi una
ragione  tecnica,  organizzativa  o  produttiva ovvero si verifichi o
possa  verificarsi  la  lesione di diritti inderogabili di legge o di
contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;
4)   garanzia   del   regime   della  solidarieta'  tra  fornitore  e
utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;
5)  trattamento  assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attivita' di
somministrazione  di  manodopera  non  inferiore a quello a cui hanno
diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;
6)  conferma  del  regime  sanzionatorio  civilistico  e  penalistico
previsto  per  i casi di violazione della disciplina della mediazione
privata  nei  rapporti  di  lavoro,  prevedendo  altresi'  specifiche
sanzioni   penali   per   le   ipotesi   di   esercizio   abusivo  di
intermediazione privata nonche' un regime sanzionatorio piu' incisivo
nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7)  utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5
ai  fini  della  distinzione  concreta  tra interposizione illecita e
appalto  genuino,  sulla  base  di  indici  e codici di comportamento
elaborati  in  sede  amministrativa  che tengano conto della rigorosa
verifica  della  reale  organizzazione  dei  mezzi  e dell'assunzione
effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
m)  attribuzione  della facolta' ai gruppi di impresa, individuati ai
sensi  dell'articolo  2359  del  codice  civile  nonche' ai sensi del
decreto  legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento
degli  adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n.  12,  alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e
collegate,   ferma   restando   la   titolarita'  delle  obbligazioni
contrattuali  e  legislative in capo alle singole societa' datrici di
lavoro;
o)   abrogazione  espressa  di  tutte  le  normative,  anche  se  non
espressamente   indicate   nelle   lettere  da  a)  a  n),  che  sono
direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo;
p)  revisione  del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha
modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento
d'azienda,  al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella
presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1)  completo  adeguamento  della  disciplina  vigente  alla normativa
comunitaria,  anche  alla  luce  del  necessario coordinamento con la
legge    marzo  2002,  n.  39,  che  dispone  il  recepimento della
direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento  delle  legislazioni  degli  Stati  membri relative al
mantenimento  dei  diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2)  previsione  del  requisito  dell'autonomia funzionale del ramo di
azienda nel momento del suo trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarieta' tra appaltante
e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile,
per  le  ipotesi  in  cui il contratto di appalto sia connesso ad una
cessione di ramo di azienda;
q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  di  uno o piu' testi unici delle normative e
delle  disposizioni  in  materia di mercato del lavoro e incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
                               Art. 2.
              (Delega al Governo in materia di riordino
                 dei contratti a contenuto formativo
                           e di tirocinio)
1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunita',  di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
con  il  Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
con  il  Ministro  per  gli affari regionali, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti   legislativi   diretti   a  stabilire,  nel  rispetto  delle
competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del
lavoro  dalla  legge  costituzionale  18  ottobre 2001, n. 3, e degli
obiettivi  indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in
materia  di  occupazione,  la  revisione  e  la razionalizzazione dei
rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a)  conformita'  agli  orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato alla occupazione;
b)   attuazione  degli  obiettivi  e  rispetto  dei  criteri  di  cui
all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine
di   riordinare   gli  speciali  rapporti  di  lavoro  con  contenuti
formativi,  cosi'  da  valorizzare  l'attivita'  formativa  svolta in
azienda,  confermando  l'apprendistato come strumento formativo anche
nella  prospettiva  di una formazione superiore in alternanza tale da
garantire  il  raccordo  tra  i  sistemi  della  istruzione  e  della
formazione,   nonche'   il  passaggio  da  un  sistema  all'altro  e,
riconoscendo  nel  contempo  agli  enti  bilaterali  e alle strutture
pubbliche    designate    competenze   autorizzatorie   in   materia,
specializzando  il  contratto  di  formazione  e  lavoro  al  fine di
realizzare  l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in
azienda;
c)  individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato
e  di  tirocinio  di  impresa al fine del subentro nella attivita' di
impresa;
d)  revisione  delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti
rapporto  di  lavoro,  mirate  alla  conoscenza diretta del mondo del
lavoro  con  valorizzazione  dello  strumento  convenzionale  fra  le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese,
secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18
della  legge  24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile
fra  uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti
disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche
della  attivita'  lavorativa e al territorio di appartenenza nonche',
con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della
menomazione  e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi
di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono
inseriti,  e  prevedendo  altresi'  la eventuale corresponsione di un
sussidio   in   un   quadro  di  razionalizzazione  delle  misure  di
inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
e)  orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei
criteri  direttivi  di  cui  alle  lettere  b), c) e d), nel senso di
valorizzare  l'inserimento  o il reinserimento al lavoro delle donne,
particolarmente   di   quelle  uscite  dal  mercato  del  lavoro  per
l'adempimento  di  compiti  familiari e che desiderino rientrarvi, al
fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f)  semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e
di  attribuzione  degli  incentivi  connessi ai contratti a contenuto
formativo,  tenendo  conto  del  tasso  di  occupazione  femminile  e
prevedendo anche criteri di automaticita';
g)  rafforzamento  dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e
di   valutazione   dei   risultati  conseguiti,  anche  in  relazione
all'impatto  sui  livelli  di  occupazione  femminile  e sul tasso di
occupazione  in  generale,  per  effetto  della  ridefinizione  degli
interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti  e  tenuto  conto  dei criteri che saranno determinati dai
provvedimenti  attuativi,  in  materia  di  mercato del lavoro, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h)   sperimentazione   di   orientamenti,  linee-guida  e  codici  di
comportamento,  al  fine  di  determinare  i contenuti dell'attivita'
formativa,  concordati  da  associazioni  dei  datori e prestatori di
lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano nazionale e
territoriale,  anche  all'interno  di  enti  bilaterali,  ovvero,  in
difetto  di accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i)  rinvio  ai  contratti  collettivi  stipulati  da associazioni dei
datori  e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione,
anche   all'interno   degli   enti  bilaterali,  delle  modalita'  di
attuazione dell'attivita' formativa in azienda.
                               Art. 3.
              (Delega al Governo in materia di riforma
            della disciplina del lavoro a tempo parziale)
1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunita',  entro  il  termine di un anno dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  uno  o piu' decreti legislativi, con
esclusione  dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche,  recanti  norme per promuovere il ricorso a prestazioni di
lavoro  a  tempo  parziale,  quale  tipologia  contrattuale  idonea a
favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del
tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con
eta'  superiore  ai  55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)  agevolazione  del  ricorso  a prestazioni di lavoro supplementare
nelle  ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei
casi   e  secondo  le  modalita'  previsti  da  contratti  collettivi
stipulati   da   associazioni  dei  datori  e  prestatori  di  lavoro
comparativamente   piu'   rappresentative   su   scala   nazionale  o
territoriale,   anche   sulla   base   del  consenso  del  lavoratore
interessato in carenza dei predetti contratti collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro
a  tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto
verticale  e  misto,  anche  sulla  base  del consenso del lavoratore
interessato  in  carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera
a),   e  comunque  a  fronte  di  una  maggiorazione  retributiva  da
riconoscere al lavoratore;
c)  estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti
a tempo parziale a tempo determinato;
d)  previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino
l'utilizzo  di  contratti  a  tempo  parziale da parte dei lavoratori
anziani   al  fine  di  contribuire  alla  crescita  dell'occupazione
giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
e)  abrogazione  o integrazione di ogni disposizione in contrasto con
l'obiettivo  della  incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo
restando  il  rispetto  dei  principi  e delle regole contenute nella
direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;
f) affermazione della computabilita' pro rata temporis in proporzione
dell'orario  svolto  dal  lavoratore  a  tempo parziale, in relazione
all'applicazione   di   tutte   le   norme   legislative  e  clausole
contrattuali  a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa
come numero dei dipendenti occupati in ogni unita' produttiva;
g)  integrale  estensione  al  settore  agricolo  del  lavoro a tempo
parziale.
                               Art. 4.
             (Delega al Governo in materia di disciplina
          delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,
         coordinato e continuativo, occasionale, accessorio
                     e a prestazioni ripartite)
1.  Il  Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro  e  delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla
data  di  entrata  in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi   recanti  disposizioni  volte  alla  disciplina  o  alla
razionalizzazione  delle  tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,
coordinato  e  continuativo,  occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)   riconoscimento   di   una   congrua   indennita'  cosiddetta  di
disponibilita'  a  favore del lavoratore che garantisca nei confronti
del  datore  di  lavoro la propria disponibilita' allo svolgimento di
prestazioni  di  carattere  discontinuo  o  intermittente, cosi' come
individuate  dai  contratti  collettivi stipulati da associazioni dei
datori  e  prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
su   scala  nazionale  o  territoriale  o,  in  via  provvisoriamente
sostitutiva,  per  decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,   ed   in   ogni   caso   prevedendosi  la  possibilita'  di
sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni
rese  da  soggetti  in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di
eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45 anni di eta' che siano stati
espulsi  dal  ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o
trasformazione  di  attivita'  o  di  lavoro e iscritti alle liste di
mobilita'  e  di  collocamento;  eventuale non obbligatorieta' per il
prestatore  di  rispondere  alla  chiamata  del datore di lavoro, non
avendo  quindi  titolo  a  percepire  la  predetta  indennita' ma con
diritto  di  godere  di  una  retribuzione  proporzionale  al  lavoro
effettivamente svolto;
b)  con  riferimento  alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa
estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia,
con  conseguente  applicabilita'  degli  oneri contributivi di questo
settore;
1)  ricorso  alla  forma  del  lavoro  a  tempo  determinato  di  cui
all'articolo  1  del  decreto  legislativo  6 settembre 2001, n. 368,
ovvero  alla  forma  della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla
legge  24  giugno  1997,  n.  196,  anche  per  soddisfare  le  quote
obbligatorie  di  assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, secondo il principio pro rata temporis;
2)  completa  estensione  al  settore  agricolo del lavoro temporaneo
tramite   agenzia,   con   conseguente   applicabilita'  degli  oneri
contributivi di questo settore;
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1)  previsione  della stipulazione dei relativi contratti mediante un
atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile,
della  collaborazione,  la  riconducibilita'  di  questa a uno o piu'
progetti  o  programmi  di  lavoro  o  fasi  di esso, resi con lavoro
prevalentemente  proprio  e  senza vincolo di subordinazione, nonche'
l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla
qualita' e quantita' del lavoro;
2)   differenziazione   rispetto  ai  rapporti  di  lavoro  meramente
occasionali,  intendendosi  per tali i rapporti di durata complessiva
non  superiore  a  trenta  giorni  nel  corso dell'anno solare con lo
stesso   committente,  salvo  che  il  compenso  complessivo  per  lo
svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro;
3)  riconduzione  della fattispecie a uno o piu' progetti o programmi
di lavoro o fasi di esso;
4)  previsione  di  tutele  fondamentali  a presidio della dignita' e
della  sicurezza  dei  collaboratori,  con  particolare riferimento a
maternita',  malattia e infortunio, nonche' alla sicurezza nei luoghi
di lavoro, anche nel quadro di intese collettive;
5)  previsione  di  un  adeguato  sistema  sanzionatorio  nei casi di
inosservanza delle disposizioni di legge;
6)  ricorso,  ai  sensi  dell'articolo  5,  ad adeguati meccanismi di
certificazione della volonta' delle parti contraenti;
d)  ammissibilita' di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio,
in   generale   e  con  particolare  riferimento  a  opportunita'  di
assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di
lucro,  da  disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di
esclusione  sociale  o  comunque  non  ancora entrati nel mercato del
lavoro,  ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la
tecnica  di  buoni  corrispondenti  a un certo ammontare di attivita'
lavorativa,   ricorrendo,  ai  sensi  dell'articolo  5,  ad  adeguati
meccanismi di certificazione;
e) ammissibilita' di prestazioni ripartite fra due o piu' lavoratori,
obbligati  in  solido  nei  confronti  di  un  datore  di lavoro, per
l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.
f)  configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato
del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo
occasionale  o  ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo
aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le
spese  di  mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare
riguardo alle attivita' agricole.
                              Art. 5.
                  (Delega al Governo in materia di
               certificazione dei rapporti di lavoro)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei
rapporti  di  lavoro,  con  esclusione  dei  rapporti  di lavoro alle
dipendenze  di  amministrazioni  pubbliche, il Governo e' delegato ad
adottare,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro e delle politiche
sociali,  entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della   presente  legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti
disposizioni  in  materia  di  certificazione  del relativo contratto
stipulato  tra le parti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)   carattere   volontario   e   sperimentale   della  procedura  di
certificazione;
b)   individuazione  dell'organo  preposto  alla  certificazione  del
rapporto  di  lavoro  in  enti  bilaterali costituiti a iniziativa di
associazioni  dei  datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu'   rappresentative,  ovvero  presso  strutture  pubbliche  aventi
competenze in materia, o anche universita';
c)  definizione  delle  modalita'  di  organizzazione  delle  sedi di
certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
e)  attribuzione  di  piena  forza legale al contratto certificato ai
sensi  della  procedura  di cui alla lettera d), con esclusione della
possibilita'  di  ricorso  in  giudizio  se  non  in  caso di erronea
qualificazione  del programma negoziale da parte dell'organo preposto
alla  certificazione  e  di  difformita'  tra  il programma negoziale
effettivamente  realizzato  dalle  parti  e  il  programma  negoziale
concordato dalle parti in sede di certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione
previsto  dall'articolo  410  del  codice di procedura civile innanzi
all'organo  preposto  alla certificazione quando si intenda impugnare
l'erronea  qualificazione  dello  stesso  o  la  difformita'  tra  il
programma  negoziale  certificato  e  la  sua  successiva attuazione,
prevedendo  che  gli  effetti  dell'accertamento  svolto  dall'organo
preposto  alla certificazione permangano fino al momento in cui venga
provata   l'erronea  qualificazione  del  programma  negoziale  o  la
difformita' tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede
di  certificazione  e  il  programma  attuato.  In caso di ricorso in
giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorita' giudiziaria
competente  di  accertare  anche  le dichiarazioni e il comportamento
tenuto  dalle  parti  davanti all'organo preposto alla certificazione
del contratto di lavoro;
g)  attribuzione  agli enti bilaterali della competenza a certificare
non  solo  la  qualificazione  del contratto di lavoro e il programma
negoziale  concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni
di  cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volonta'
abdicativa o transattiva delle parti stesse;
h)  estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito
del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati
da  una  cooperativa  ai  sensi  dell'articolo 6 della legge 3 aprile
2001, n. 142, e successive modificazioni;
i)  verifica  dell'attuazione  delle  disposizioni, dopo ventiquattro
mesi  dalla  data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
                               Art. 6.
                            (Esclusione)
1.  Le  disposizioni  degli  articoli  da  1  a 5 non si applicano al
personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente
richiamate.
                               Art. 7.
             (Disposizioni concernenti l'esercizio delle
               deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)
1.  Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5,
deliberati  dal  Consiglio  dei  ministri e corredati da una apposita
relazione cui e' allegato il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997, n. 281,
sentite    le    associazioni    sindacali    comparativamente   piu'
rappresentative  dei  datori  e  prestatori di lavoro, sono trasmessi
alle  Camere  per  l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni  parlamentari  permanenti  entro  la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della relativa delega.
2.  In  caso  di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari  esprimono  il  parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3.  Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere delle Commissioni
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza del
termine  per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni.
4.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore dei
decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1, il Governo puo' adottare
eventuali  disposizioni  modificative  e  correttive  con le medesime
modalita' e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi.
5.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  degli articoli da 1 a 5 non
devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
                               Art. 8.
             Delega al Governo per la razionalizzazione
          delle funzioni ispettive in materia di previdenza
                        sociale e di lavoro)
1.  Allo  scopo  di definire un sistema organico e coerente di tutela
del  lavoro  con  interventi  omogenei,  il  Governo  e'  delegato ad
adottare,  nel  rispetto  delle  competenze affidate alle regioni, su
proposta  del Ministro del lavoro delle politiche sociali ed entro il
termine  di  un  anno  dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  per  il  riassetto  della
disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e
di  lavoro,  nonche'  per  la  definizione  di  un quadro regolatorio
finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro
in sede conciliativa, ispirato a criteri di equita' ed efficienza.
2.  La  delega  di  cui  al  comma  1  e' esercitata nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)   improntare   il  sistema  delle  ispezioni  alla  prevenzione  e
promozione    dell'osservanza   della   disciplina   degli   obblighi
previdenziali,  del  rapporto  di lavoro, del trattamento economico e
normativo   minimo   e   dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto  il  territorio  nazionale,  anche  valorizzando l'attivita' di
consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata
disciplina;
b)  definizione  di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione
del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;
c)  ridefinizione  dell'istituto  della prescrizione e diffida propri
della direzione provinciale del lavoro;
d)  semplificazione  dei  procedimenti  sanzionatori amministrativi e
possibilita' di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;
e)  semplificazione  della procedura per la soddisfazione dei crediti
di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede
pubblica;
f) riorganizzazione dell'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  in  materia  di previdenza sociale e di
lavoro  con  l'istituzione  di  una direzione generale con compiti di
direzione  e  coordinamento delle strutture periferiche del Ministero
ai  fini  dell'esercizio  unitario della predetta funzione ispettiva,
tenendo   altresi'   conto   della   specifica  funzione  di  polizia
giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g)  razionalizzazione  degli interventi ispettivi di tutti gli organi
di  vigilanza,  compresi  quelli  degli  istituti  previdenziali, con
attribuzione  della  direzione  e  del  coordinamento  operativo alle
direzioni  regionali  e  provinciali  del  lavoro  sulla  base  delle
direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).
3.  Gli  schemi  dei  decreti  legislativi  di  cui  al  comma 1 sono
trasmessi  alle  Camere  per  l'espressione del parere da parte delle
competenti  Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del
termine   previsto   per  l'esercizio  della  delega.  Le  competenti
Commissioni  parlamentari  esprimono  il  parere  entro trenta giorni
dalla  data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere  decorra  inutilmente,  i  decreti  legislativi possono essere
comunque adottati.
4.  Qualora  il  termine  previsto  per  il  parere delle Commissioni
parlamentari  scada  nei  trenta giorni che precedono la scadenza del
termine  per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni.
5.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore dei
decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1,  il Governo puo' emanare
eventuali  disposizioni  modificative  e  correttive  con le medesime
modalita' di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai principi e ai criteri
direttivi indicati al comma 2.
6.  L'attuazione  della  delega  di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 9. (Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142)
1.  Alla  legge  3  aprile  2001,  n. 142, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)  all'articolo  1,  comma 3, primo periodo, le parole: "e distinto"
sono soppresse;
b)  all'articolo  2,  comma  1, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente:  "L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata
legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato
di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi
tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative";
c) all'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative
della  piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono
corrispondere  ai  propri  soci  lavoratori un compenso proporzionato
all'entita'  del  pescato,  secondo criteri e parametri stabiliti dal
regolamento interno previsto dall'articolo 6";
d) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  Il  rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione
del  socio  deliberati  nel rispetto delle previsioni statutarie e in
conformita'  con  gli  articoli  2526  e  2527  del codice civile. Le
controversie  tra  socio  e  cooperativa  relative  alla  prestazione
mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario";
e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "Entro nove mesi dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 2003";
f)  all'articolo  6,  comma  2,  dopo  le parole: "del comma 1", sono
inserite  le  seguenti:  "nonche'  all'articolo  3, comma 2-bis" e le
parole:  "ai  trattamenti  retributivi  ed  alle condizioni di lavoro
previsti  dai  contratti  collettivi nazionali di cui all'articolo 3"
sono sostituite dalle seguenti: "al solo trattamento economico minimo
di cui all'articolo 3, comma 1";
g) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis.  Le  cooperative  di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della  legge  8  novembre  1991,  n.  381,  possono  definire accordi
territoriali  con  le  organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative  per rendere compatibile l'applicazione del contratto
collettivo  di  lavoro nazionale di riferimento all'attivita' svolta.
Tale  accordo  deve essere depositato presso la direzione provinciale
del lavoro competente per territorio".
                              Art. 10.
             (Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge
                        22 marzo 1993, n. 71)
1.  L'articolo  3  del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito
dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, e' sostituito dal seguente:
"Art.  3.  -  (Benefici  alle  imprese  artigiane,  commerciali e del
turismo).  -  1.  Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo
rientranti  nella  sfera  di  applicazione  degli accordi e contratti
collettivi  nazionali,  regionali e territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti,  il riconoscimento di benefici normativi e contributivi
e'  subordinato  all'integrale  rispetto  degli  accordi  e contratti
citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e  dei  lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano
nazionale".
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 14 febbraio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Maroni,  Ministro  del  lavoro  e delle
                              politiche sociali

Visto, il Guardasigilli: Castelli