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Roma, 2 aprile 2003
Circolare n.
39/2003
Oggetto: Lavoro
– Riforma del mercato del lavoro – Legge 14.2.2003, n.30,
su G.U. n.47 del 26.2.2003.
Al termine di un iter parlamentare durato oltre un
anno, è stata approvata la legge delega per la riforma del mercato del lavoro i
cui contenuti saranno operativi non appena il Governo avrà emanato le
necessarie disposizioni attuative. Il provvedimento,
che trae origine dal Patto per l’Italia
del 5 luglio 2002 nonché dal Libro Bianco del prof. Marco Biagi
dell’anno precedente, getta le basi per una profonda revisione di alcuni
istituti tradizionali (dal collocamento all’appalto di manodopera, dal
trasferimento d’azienda ai contratti di lavoro atipici), nell’intento di
rendere più flessibile l’attuale quadro normativo e di favorire nel contempo la
crescita dell’occupazione. Per non prolungare ulteriormente i tempi di approvazione della nuova legge, il Governo ha stralciato,
rispetto al testo originario, le parti relative alla modifica dell’art.18 dello Statuto dei lavoratori (licenziamenti nelle
piccole imprese) e alla riforma degli ammortizzatori sociali; tali temi sono
stati inseriti in un distinto disegno di legge che ha da poco iniziato l’esame
parlamentare.
Si evidenziano le novità più rilevanti della legge n.30
con riserva di tornare sui singoli temi via via che
saranno emanati i decreti di attuazione.
Collocamento
(art.1, commi 1 e 2 fino a lett. i) – Proseguendo su una strada intrapresa da alcuni anni
(da ultimo con il D.LGVO n. 297/2002), saranno ulteriormente semplificate le procedure di incontro
tra domanda e offerta di lavoro attraverso un maggior coinvolgimento di
operatori privati. Sarà infatti previsto un unico regime
autorizzativo per lo svolgimento dell’attività di
intermediazione sia da parte di strutture pubbliche che private; tra quest’ultime potranno rientrare, purché in possesso dei
requisiti prescritti, anche associazioni non riconosciute, enti bilaterali
costituiti tra organizzazioni imprenditoriali e sindacali e agenzie di lavoro interinale.
Appalto di
manodopera (art.1, comma 2, lett. m) – Sarà soppressa la legge n.1369/60
sul divieto di appalto di manodopera. Si tratta
probabilmente della novità più rilevante prevista dalla legge n.30 in quanto consentirà alle
aziende l’affitto di manodopera (cosiddetto staff
leasing) anche a tempo indeterminato e quindi non solo per periodi di tempo
limitati e per ipotesi particolari come avviene oggi sulla base della
disciplina del lavoro interinale (legge n.196/97).
Unica limitazione allo staff leasing sarà la necessità
della ricorrenza di ragioni di carattere
tecnico, produttivo o organizzativo individuate dalla
legge o dai contratti collettivi. Il trattamento spettante ai lavoratori di
cui trattasi non potrà esser inferiore a quello applicato ai propri dipendenti
dall’impresa utilizzatrice la quale inoltre sarà solidalmente responsabile con
l’impresa fornitrice in caso di eventuali
irregolarità. Saranno infine definiti con maggiore precisione i confini tra
semplice fornitura di manodopera e appalto di servizi che, a differenza della
precedente, presuppone il requisito del rischio di
impresa in capo all’azienda appaltatrice.
Trasferimento
d’azienda (art.1, comma 2 lett. p) – Sarà rivista la disciplina della cessione di ramo
d’azienda (D.LGVO n.18/2001)
al fine di adeguarla alla normativa comunitaria. Come è
noto, attualmente l’operazione di cui sopra è consentita purché il ramo da
cedere sia funzionalmente autonomo
rispetto al complesso aziendale e tale autonomia sia preesistente al momento
del trasferimento. Ciò non ha favorito i processi di esternalizzazione risultando spesso problematica la dimostrazione
del requisito dell’autonomia funzionale; da qui la richiesta del mondo imprenditoriale
di abolirlo. La soluzione indicata dalla norma in esame, pur non recependo la suddetta richiesta, dovrebbe comunque
costituire un passo avanti in quanto sarà sufficiente dimostrare l’esistenza
dell’autonomia del ramo al momento della cessione e non già prima di essa.
Contratti a contenuto formativo (art.2)
– Sarà rivista la disciplina dei contratti di formazione e
lavoro e dell’apprendistato per tener conto degli orientamenti comunitari.
Contestualmente saranno anche razionalizzate le diverse tipologie dei contratti
a contenuto formativo non costituenti rapporti di lavoro dipendente (ad esempio
stage e borse di studio); tali contratti potranno avere una durata variabile
tra uno e dodici mesi (ventiquattro in caso di
disabili) e prevedere la corresponsione di un indennizzo.
Part-time (art.3) – Anche il part-time sarà rivisitato
nell’intento di favorirne la diffusione per l’occupazione di alcune
categorie di lavoratori (giovani, donne e anziani). Saranno pertanto rimossi
tutti gli ostacoli derivanti dalla disciplina in vigore (D.LGVO
n. 61/2000) che, come è noto, ha irrigidito l’utilizzo
del part-time in particolare per quanto concerne lo svolgimento del lavoro supplementare, cioè del lavoro
svolto oltre l’orario ridotto ed entro il limite del tempo pieno.
Lavoro a chiamata (art.4, comma
1, lett. a) – Sarà
introdotta una nuova tipologia contrattuale definita lavoro a chiamata, per lo svolgimento di prestazioni a carattere
intermittente che saranno individuate dai contratti collettivi o, in mancanza,
dal Ministero del Lavoro con proprio decreto. Attraverso tale contratto
l’azienda, dietro corresponsione di una apposita
indennità per i periodi di non lavoro, potrà garantirsi la disponibilità del
lavoratore nei casi di necessità.
Collaborazioni coordinate e
continuative (art.4, comma1, lett. c) – Saranno rivisti i caratteri distintivi delle collaborazioni
coordinate e continuative al fine di limitare l’utilizzo a volte improprio di
tale strumento contrattuale. In particolare saranno considerate collaborazioni
i rapporti in base ai quali il lavoratore assume l’incarico di eseguire, senza
vincolo di subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio, un progetto o
un programma di lavoro. Saranno inoltre precisate le differenziazioni rispetto
ai rapporti di lavoro occasionale e sarano introdotte
maggiori tutele per i collaboratori quanto a malattia, maternità, infortunio e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Contratto a prestazione ripartite (art.4,
comma 2, lett. e) – Sarà
disciplinato il contratto a prestazioni ripartite (cosiddetto job sharing), attualmente regolamentato unicamente dalla circolare del
Ministero del Lavoro n.43/98. Come è noto, il job sharing, è un contratto di lavoro subordinato che consente
alle aziende di utilizzare per lo stesso posto due o più lavoratori i quali si
obbligano in solido allo svolgimento della prestazione lavorativa distribuendosi
liberamente l’orario di lavoro. In particolare tra l’azienda e i lavoratori
interessati viene stipulato un unico contratto con il
vantaggio per le prime di garantirsi la continuità della prestazione anche in
caso di assenza di uno dei due (compresi i periodi di malattia o di maternità)
e la possibilità per i secondi di meglio conciliare i tempi di lavoro con le
esigenze personali.
Certificazione dei rapporti di lavoro (art.5) – Al fine di ridurre il contenzioso sulla natura (subordinata o autonoma)
dei rapporti di lavoro, sarà previsto un meccanismo di certificazione degli
stessi ad opera di enti bilaterali costituiti tra
associazioni datoriali e sindacati. Attraverso tale
meccanismo i datori di lavoro potranno mettersi al riparo da eventuali contestazioni
sui contratti di volta in volta stipulati; alla certificazione infatti sarà attribuita piena forza legale precludendo il
ricorso in giudizio da parte del lavoratore se non in presenza di casi
particolari (ad esempio qualora venga riscontrata difformità tra il contratto
certificato e la sua effettiva attuazione).
Cooperative (art.9) – Le uniche disposizioni della
riforma immediatamente operative sono quelle che modificano alcuni aspetti
della legge n.142/2001 che, come è
noto, ha disciplinato la figura del socio
lavoratore fissando in particolare il principio secondo cui tra questi e la
cooperativa sussiste, oltre a un rapporto associativo, anche un rapporto di
lavoro di natura subordinata o autonoma. La modifica più rilevante riguarda la
riapertura sino al 31 dicembre 2003 del termine (scaduto il 30 giugno 2002)
entro cui ciascuna cooperativa dovrebbe dotarsi di un regolamento interno nel quale precisare la natura dei rapporti che
intendono instaurare con i singoli soci nonché,
relativamente ai rapporti di lavoro subordinato, il contratto collettivo applicabile.
La proroga in pratica congela sino al prossimo anno la parte più pregnante
della legge 142 consentendo alle cooperative di continuare a regolare i
rapporti con i soci sulla base del precedente regime; rimane comunque
ferma l’impostazione della stessa legge che, conformemente all’indirizzo
generale, tende ad uniformare le cooperative sotto tutti gli aspetti (fiscali,
previdenziali e delle normative del lavoro) alla generalità delle imprese.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.ri conf.li
nn.129/2002,
62/2001
e 173/1998 |
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Allegato uno |
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M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.47
del 26 febbraio 2003 (fonte Guritel)
LEGGE 14 febbraio 2003, n. 30
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi
pubblici e privati per l'impiego, nonche' in materia di
intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di
lavoro)
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace e coerente di
strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza al mercato del
lavoro e a migliorare le capacita' di inserimento professionale dei
disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima occupazione, con
particolare riguardo alle donne e ai giovani, il Governo e' delegato
ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, sentito il Ministro per le pari opportunita' ed entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a stabilire, nel
rispetto delle competenze affidate alle regioni in materia di tutela
e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione
europea in materia di occupabilita', i principi fondamentali in
materia di disciplina dei servizi per l'impiego, con particolare
riferimento al sistema del collocamento, pubblico e privato, e di
somministrazione di manodopera.
2. La delega e' esercitata nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) snellimento e semplificazione delle procedure di incontro tra
domanda e offerta di lavoro;
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento
pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo,
secondo una disciplina incentrata su:
1) rispetto delle competenze previste dalla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento alle competenze
riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome
di Trento e di Bolzano;
2) sostegno e sviluppo dell'attivita' lavorativa femminile e
giovanile, nonche' sostegno al reinserimento dei lavoratori anziani;
3) abrogazione di tutte le norme incompatibili con la nuova
regolamentazione del collocamento, ivi inclusa la legge 29 aprile
1949, n. 264, fermo restando il regime di autorizzazione o
accreditamento per gli operatori privati ai sensi di quanto disposto
dalla lettera l) e stabilendo, in materia di collocamento pubblico,
un nuovo apparato sanzionatorio, con previsione di sanzioni
amministrative per il mancato adempimento degli obblighi di legge;
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di
conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
c) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla conciliazione delle controversie di lavoro individuali
e plurime, nonche' alla risoluzione delle controversie collettive di
rilevanza pluriregionale;
d) mantenimento da parte dello Stato delle funzioni amministrative
relative alla vigilanza in materia di lavoro, alla gestione dei
flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea,
all'autorizzazione per attivita' lavorative all'estero;
e) mantenimento da parte delle province delle funzioni amministrative
attribuite dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
f) incentivazione delle forme di coordinamento e raccordo tra
operatori privati e operatori pubblici, ai fini di un migliore
funzionamento del mercato del lavoro, nel rispetto delle competenze
delle regioni e delle province;
g) ridefinizione del regime del trattamento dei dati relativi
all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, al fine di evitare oneri aggiuntivi e
ingiustificati rispetto alle esigenze di monitoraggio statistico;
prevenzione delle forme di esclusione sociale e vigilanza sugli
operatori, con previsione del divieto assoluto per gli operatori
privati e pubblici di qualsivoglia indagine o comunque trattamento di
dati ovvero di preselezione dei lavoratori, anche con il loro
consenso, in base all'affiliazione sindacale o politica, al credo
religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale, o di famiglia, o di gravidanza, nonche' ad eventuali
controversie con i precedenti datori di lavoro. E' altresi' fatto
divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui
lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo;
h) coordinamento delle disposizioni sull'incontro tra domanda e
offerta di lavoro con la disciplina in materia di lavoro dei
cittadini non comunitari, nel rispetto della normativa vigente in
modo da prevenire l'adozione di forme di lavoro irregolare, anche
minorile, e sommerso e al fine di semplificare le procedure di
rilascio delle autorizzazioni al lavoro;
h) eliminazione del vincolo dell'oggetto sociale esclusivo per le
imprese di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e per i soggetti
di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, e successive modificazioni, garantendo un periodo
transitorio di graduale adeguamento per le societa' gia' autorizzate;
i) identificazione di un unico regime autorizzatorio o di
accreditamento per gli intermediari pubblici, con particolare
riferimento agli enti locali, e privati, che abbiano adeguati
requisiti giuridici e finanziari, differenziato in funzione del tipo
di attivita' svolta, comprensivo delle ipotesi di trasferimento della
autorizzazione e modulato in relazione alla natura giuridica
dell'intermediario, con particolare riferimento alle associazioni non
riconosciute ovvero a enti o organismi bilaterali costituiti da
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale o
territoriale, ai consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio
1979, n. 12, nonche' alle universita' e agli istituti di scuola
secondaria di secondo grado, prevedendo, altresi', che non vi siano
oneri o spese a carico dei lavoratori, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 7 della Convenzione dell'Organizzazione Internazionale
del Lavoro (OIL) del 19 giugno 1997, n. 181, ratificata dall'Italia
in data 1º febbraio 2000;
l) abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e sua
sostituzione con una nuova disciplina basata sui seguenti criteri
direttivi:
1) autorizzazione della somministrazione di manodopera, solo da parte
dei soggetti identificati ai sensi della lettera l);
2) ammissibilita' della somministrazione di manodopera, anche a tempo
indeterminato, in presenza di ragioni di carattere tecnico,
produttivo od organizzativo, individuate dalla legge o dai contratti
collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative;
3) chiarificazione dei criteri di distinzione tra appalto e
interposizione, ridefinendo contestualmente i casi di comando e
distacco, nonche' di interposizione illecita laddove manchi una
ragione tecnica, organizzativa o produttiva ovvero si verifichi o
possa verificarsi la lesione di diritti inderogabili di legge o di
contratto collettivo applicato al prestatore di lavoro;
4) garanzia del regime della solidarieta' tra fornitore e
utilizzatore in caso di somministrazione di lavoro altrui;
5) trattamento assicurato ai lavoratori coinvolti nell'attivita' di
somministrazione di manodopera non inferiore a quello a cui hanno
diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice;
6) conferma del regime sanzionatorio civilistico e penalistico
previsto per i casi di violazione della disciplina della mediazione
privata nei rapporti di lavoro, prevedendo altresi' specifiche
sanzioni penali per le ipotesi di esercizio abusivo di
intermediazione privata nonche' un regime sanzionatorio piu' incisivo
nel caso di sfruttamento del lavoro minorile;
7) utilizzazione del meccanismo certificatorio di cui all'articolo 5
ai fini della distinzione concreta tra interposizione illecita e
appalto genuino, sulla base di indici e codici di comportamento
elaborati in sede amministrativa che tengano conto della rigorosa
verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione
effettiva del rischio di impresa da parte dell'appaltatore;
m) attribuzione della facolta' ai gruppi di impresa, individuati ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile nonche' ai sensi del
decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, di delegare lo svolgimento
degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le societa' controllate e
collegate, ferma restando la titolarita' delle obbligazioni
contrattuali e legislative in capo alle singole societa' datrici di
lavoro;
o) abrogazione espressa di tutte le normative, anche se non
espressamente indicate nelle lettere da a) a n), che sono
direttamente o indirettamente incompatibili con i decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo;
p) revisione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 18, che ha
modificato l'articolo 2112 del codice civile in tema di trasferimento
d'azienda, al fine di armonizzarlo con la disciplina contenuta nella
presente delega, basata sui seguenti criteri direttivi:
1) completo adeguamento della disciplina vigente alla normativa
comunitaria, anche alla luce del necessario coordinamento con la
legge 1º marzo 2002, n. 39, che dispone il recepimento della
direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di
imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti;
2) previsione del requisito dell'autonomia funzionale del ramo di
azienda nel momento del suo trasferimento;
3) previsione di un regime particolare di solidarieta' tra appaltante
e appaltatore, nei limiti di cui all'articolo 1676 del codice civile,
per le ipotesi in cui il contratto di appalto sia connesso ad una
cessione di ramo di azienda;
q) redazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di uno o piu' testi unici delle normative e
delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra
domanda e offerta di lavoro.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di riordino
dei contratti a contenuto formativo
e di tirocinio)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunita', di concerto con il Ministro per la funzione pubblica,
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e
con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle
competenze affidate alle regioni in materia di tutela e sicurezza del
lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli
obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in
materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei
rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) conformita' agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato alla occupazione;
b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui
all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine
di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti
formativi, cosi' da valorizzare l'attivita' formativa svolta in
azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche
nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da
garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della
formazione, nonche' il passaggio da un sistema all'altro e,
riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture
pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia,
specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di
realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in
azienda;
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato
e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attivita' di
impresa;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti
rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del
lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese,
secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile
fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti
disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche
della attivita' lavorativa e al territorio di appartenenza nonche',
con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della
menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi
di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono
inseriti, e prevedendo altresi' la eventuale corresponsione di un
sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di
inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei principi e dei
criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di
valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne,
particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per
l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al
fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e
di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto
formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e
prevedendo anche criteri di automaticita';
g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e
di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione
all'impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di
occupazione in generale, per effetto della ridefinizione degli
interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni
competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai
provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di
comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attivita'
formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in
difetto di accordo, determinati con atti delle regioni, d'intesa con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative,
a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione,
anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di
attuazione dell'attivita' formativa in azienda.
Art. 3.
(Delega al Governo in materia di riforma
della disciplina del lavoro a tempo parziale)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari
opportunita', entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, con
esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni
pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di
lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a
favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del
tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con
eta' superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare
nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei
casi e secondo le modalita' previsti da contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative su scala nazionale o
territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore
interessato in carenza dei predetti contratti collettivi;
b) agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro
a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto
verticale e misto, anche sulla base del consenso del lavoratore
interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera
a), e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da
riconoscere al lavoratore;
c) estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti
a tempo parziale a tempo determinato;
d) previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino
l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori
anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione
giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
e) abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con
l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo
restando il rispetto dei principi e delle regole contenute nella
direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;
f) affermazione della computabilita' pro rata temporis in proporzione
dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione
all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole
contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa
come numero dei dipendenti occupati in ogni unita' produttiva;
g) integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo
parziale.
Art. 4.
(Delega al Governo in materia di disciplina
delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,
coordinato e continuativo, occasionale, accessorio
e a prestazioni ripartite)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni volte alla disciplina o alla
razionalizzazione delle tipologie di lavoro a chiamata, temporaneo,
coordinato e continuativo, occasionale, accessorio e a prestazioni
ripartite, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riconoscimento di una congrua indennita' cosiddetta di
disponibilita' a favore del lavoratore che garantisca nei confronti
del datore di lavoro la propria disponibilita' allo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, cosi' come
individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative
su scala nazionale o territoriale o, in via provvisoriamente
sostitutiva, per decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, ed in ogni caso prevedendosi la possibilita' di
sperimentazione di detta tipologia contrattuale anche per prestazioni
rese da soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di
eta' ovvero da lavoratori con piu' di 45 anni di eta' che siano stati
espulsi dal ciclo produttivo in funzione di processi di riduzione o
trasformazione di attivita' o di lavoro e iscritti alle liste di
mobilita' e di collocamento; eventuale non obbligatorieta' per il
prestatore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, non
avendo quindi titolo a percepire la predetta indennita' ma con
diritto di godere di una retribuzione proporzionale al lavoro
effettivamente svolto;
b) con riferimento alle prestazioni di lavoro temporaneo, completa
estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo tramite agenzia,
con conseguente applicabilita' degli oneri contributivi di questo
settore;
1) ricorso alla forma del lavoro a tempo determinato di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
ovvero alla forma della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla
legge 24 giugno 1997, n. 196, anche per soddisfare le quote
obbligatorie di assunzione di lavoratori disabili di cui alla legge
12 marzo 1999, n. 68, secondo il principio pro rata temporis;
2) completa estensione al settore agricolo del lavoro temporaneo
tramite agenzia, con conseguente applicabilita' degli oneri
contributivi di questo settore;
c) con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative:
1) previsione della stipulazione dei relativi contratti mediante un
atto scritto da cui risultino la durata, determinata o determinabile,
della collaborazione, la riconducibilita' di questa a uno o piu'
progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nonche'
l'indicazione di un corrispettivo, che deve essere proporzionato alla
qualita' e quantita' del lavoro;
2) differenziazione rispetto ai rapporti di lavoro meramente
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva
non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo
stesso committente, salvo che il compenso complessivo per lo
svolgimento della prestazione sia superiore a 5.000 euro;
3) riconduzione della fattispecie a uno o piu' progetti o programmi
di lavoro o fasi di esso;
4) previsione di tutele fondamentali a presidio della dignita' e
della sicurezza dei collaboratori, con particolare riferimento a
maternita', malattia e infortunio, nonche' alla sicurezza nei luoghi
di lavoro, anche nel quadro di intese collettive;
5) previsione di un adeguato sistema sanzionatorio nei casi di
inosservanza delle disposizioni di legge;
6) ricorso, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati meccanismi di
certificazione della volonta' delle parti contraenti;
d) ammissibilita' di prestazioni di lavoro occasionale e accessorio,
in generale e con particolare riferimento a opportunita' di
assistenza sociale, rese a favore di famiglie e di enti senza fini di
lucro, da disoccupati di lungo periodo, altri soggetti a rischio di
esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del
lavoro, ovvero in procinto di uscirne, regolarizzabili attraverso la
tecnica di buoni corrispondenti a un certo ammontare di attivita'
lavorativa, ricorrendo, ai sensi dell'articolo 5, ad adeguati
meccanismi di certificazione;
e) ammissibilita' di prestazioni ripartite fra due o piu' lavoratori,
obbligati in solido nei confronti di un datore di lavoro, per
l'esecuzione di un'unica prestazione lavorativa.
f) configurazione specifica come prestazioni che esulano dal mercato
del lavoro e dagli obblighi connessi delle prestazioni svolte in modo
occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo
aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salve le
spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori, e con particolare
riguardo alle attivita' agricole.
Art. 5.
(Delega al Governo in materia di
certificazione dei rapporti di lavoro)
1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei
rapporti di lavoro, con esclusione dei rapporti di lavoro alle
dipendenze di amministrazioni pubbliche, il Governo e' delegato ad
adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni in materia di certificazione del relativo contratto
stipulato tra le parti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) carattere volontario e sperimentale della procedura di
certificazione;
b) individuazione dell'organo preposto alla certificazione del
rapporto di lavoro in enti bilaterali costituiti a iniziativa di
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente
piu' rappresentative, ovvero presso strutture pubbliche aventi
competenze in materia, o anche universita';
c) definizione delle modalita' di organizzazione delle sedi di
certificazione e di tenuta della relativa documentazione;
d) indicazione del contenuto e della procedura di certificazione;
e) attribuzione di piena forza legale al contratto certificato ai
sensi della procedura di cui alla lettera d), con esclusione della
possibilita' di ricorso in giudizio se non in caso di erronea
qualificazione del programma negoziale da parte dell'organo preposto
alla certificazione e di difformita' tra il programma negoziale
effettivamente realizzato dalle parti e il programma negoziale
concordato dalle parti in sede di certificazione;
f) previsione di espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione
previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile innanzi
all'organo preposto alla certificazione quando si intenda impugnare
l'erronea qualificazione dello stesso o la difformita' tra il
programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione,
prevedendo che gli effetti dell'accertamento svolto dall'organo
preposto alla certificazione permangano fino al momento in cui venga
provata l'erronea qualificazione del programma negoziale o la
difformita' tra il programma negoziale concordato dalle parti in sede
di certificazione e il programma attuato. In caso di ricorso in
giudizio, introduzione dell'obbligo in capo all'autorita' giudiziaria
competente di accertare anche le dichiarazioni e il comportamento
tenuto dalle parti davanti all'organo preposto alla certificazione
del contratto di lavoro;
g) attribuzione agli enti bilaterali della competenza a certificare
non solo la qualificazione del contratto di lavoro e il programma
negoziale concordato dalle parti, ma anche le rinunzie e transazioni
di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della volonta'
abdicativa o transattiva delle parti stesse;
h) estensione della procedura di certificazione all'atto di deposito
del regolamento interno riguardante la tipologia dei rapporti attuati
da una cooperativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile
2001, n. 142, e successive modificazioni;
i) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo ventiquattro
mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6.
(Esclusione)
1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano al
personale delle pubbliche amministrazioni ove non siano espressamente
richiamate.
Art. 7.
(Disposizioni concernenti l'esercizio delle
deleghe di cui agli articoli da 1 a 5)
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli da 1 a 5,
deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita
relazione cui e' allegato il parere della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentite le associazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative dei datori e prestatori di lavoro, sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della relativa delega.
2. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
3. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni.
4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime
modalita' e nel rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi.
5. Dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da 1 a 5 non
devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 8.
Delega al Governo per la razionalizzazione
delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro)
1. Allo scopo di definire un sistema organico e coerente di tutela
del lavoro con interventi omogenei, il Governo e' delegato ad
adottare, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni, su
proposta del Ministro del lavoro delle politiche sociali ed entro il
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto della
disciplina vigente sulle ispezioni in materia di previdenza sociale e
di lavoro, nonche' per la definizione di un quadro regolatorio
finalizzato alla prevenzione delle controversie individuali di lavoro
in sede conciliativa, ispirato a criteri di equita' ed efficienza.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) improntare il sistema delle ispezioni alla prevenzione e
promozione dell'osservanza della disciplina degli obblighi
previdenziali, del rapporto di lavoro, del trattamento economico e
normativo minimo e dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, anche valorizzando l'attivita' di
consulenza degli ispettori nei confronti dei destinatari della citata
disciplina;
b) definizione di un raccordo efficace fra la funzione di ispezione
del lavoro e quella di conciliazione delle controversie individuali;
c) ridefinizione dell'istituto della prescrizione e diffida propri
della direzione provinciale del lavoro;
d) semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e
possibilita' di ricorrere alla direzione regionale del lavoro;
e) semplificazione della procedura per la soddisfazione dei crediti
di lavoro correlata alla promozione di soluzioni conciliative in sede
pubblica;
f) riorganizzazione dell'attivita' ispettiva del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali in materia di previdenza sociale e di
lavoro con l'istituzione di una direzione generale con compiti di
direzione e coordinamento delle strutture periferiche del Ministero
ai fini dell'esercizio unitario della predetta funzione ispettiva,
tenendo altresi' conto della specifica funzione di polizia
giudiziaria dell'ispettore del lavoro;
g) razionalizzazione degli interventi ispettivi di tutti gli organi
di vigilanza, compresi quelli degli istituti previdenziali, con
attribuzione della direzione e del coordinamento operativo alle
direzioni regionali e provinciali del lavoro sulla base delle
direttive adottate dalla direzione generale di cui alla lettera f).
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro la scadenza del
termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
4. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo
e' prorogato di sessanta giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' emanare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime
modalita' di cui ai commi 3 e 4, attenendosi ai principi e ai criteri
direttivi indicati al comma 2.
6. L'attuazione della delega di cui al presente articolo non deve
comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 9. (Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 142)
1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 142, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, le parole: "e distinto"
sono soppresse;
b) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: "L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della citata
legge n. 300 del 1970 trova applicazione compatibilmente con lo stato
di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi
tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative";
c) all'articolo 3, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, le cooperative
della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, possono
corrispondere ai propri soci lavoratori un compenso proporzionato
all'entita' del pescato, secondo criteri e parametri stabiliti dal
regolamento interno previsto dall'articolo 6";
d) all'articolo 5, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione
del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in
conformita' con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le
controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione
mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario";
e) all'articolo 6, comma 1, le parole: "Entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle
seguenti: "Entro il 31 dicembre 2003";
f) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: "del comma 1", sono
inserite le seguenti: "nonche' all'articolo 3, comma 2-bis" e le
parole: "ai trattamenti retributivi ed alle condizioni di lavoro
previsti dai contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 3"
sono sostituite dalle seguenti: "al solo trattamento economico minimo
di cui all'articolo 3, comma 1";
g) all'articolo 6 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono definire accordi
territoriali con le organizzazioni sindacali comparativamente piu'
rappresentative per rendere compatibile l'applicazione del contratto
collettivo di lavoro nazionale di riferimento all'attivita' svolta.
Tale accordo deve essere depositato presso la direzione provinciale
del lavoro competente per territorio".
Art. 10.
(Modifica dell'articolo 3 del decreto-legge
22 marzo 1993, n. 71)
1. L'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito
dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Benefici alle imprese artigiane, commerciali e del
turismo). - 1. Per le imprese artigiane, commerciali e del turismo
rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti
collettivi nazionali, regionali e territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, il riconoscimento di benefici normativi e contributivi
e' subordinato all'integrale rispetto degli accordi e contratti
citati, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Visto, il Guardasigilli:
Castelli