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Roma, 12 novembre 2003
Circolare n.124/2003
Oggetto: Lavoro – Riforma del mercato del lavoro – D.LGVO
10.9.2003, n.276, su S.O. alla G.U. n.235 del 9.10.2003.
E’ stata
definitivamente approvata la riforma
Biagi volta a promuovere l’occupazione attraverso maggiore flessibilità nell’utilizzo
del fattore lavoro. Si tratta di un provvedimento molto complesso (86 articoli)
che, ad eccezione delle materie dei licenziamenti e degli ammortizzatori
sociali di cui si sta occupando un distinto disegno di legge ancora in
discussione, investe tutti i principali istituti (collocamento, lavoro in
affitto, esternalizzazioni, collaborazioni, apprendistato, part-time, ecc.).
Il testo finale, pur
se in parte ammorbidito rispetto alla versione originaria, mantiene comunque una
forte carica innovativa che avvicina la nostra legislazione del lavoro a quella
degli altri Paesi europei. Una valutazione finale sulla efficacia della riforma
potrà tuttavia essere espressa solo al termine della fase attuativa, da
realizzarsi parte in via amministrativa e parte tramite la contrattazione
collettiva, in quanto solo poche disposizioni sono immediatamente operative.
Nell’ottica di privilegiare la via contrattuale l’art. 86 prevede che il
Ministero del Lavoro promuova la stipula di accordi interconfederali per la gestione della messa a regime del
decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla attuazione dei
rinvii contenuti alla contrattazione collettiva. Incontri in tal senso sono
già in corso tra le associazioni dei vari settori e i sindacati ed è possibile
che già nelle prossime settimane possano essere formalizzate le prime intese.
Risponde alla
medesima logica anche la valorizzazione degli enti bilaterali di cui per la prima volta viene fornita una
definizione (art.2, lett. h) quali sedi
privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro. Confermando un
indirizzo del precedente Governo a tali enti sono stati infatti attribuiti
nuovi compiti (riguardanti in particolare il collocamento e la certificazione
dei rapporti di lavoro), in aggiunta a quelli già riconosciuti soprattutto in
materia di formazione professionale.
Si segnalano di
seguito gli aspetti principali del decreto n.276, con riserva di maggiori
approfondimenti sulle singole materie nel corso della fase attuativa.
Collocamento (artt. da 3 a 19) – Sull’onda dell’evoluzione normativa
degli ultimi anni è proseguita l’opera di semplificazione e di privatizzazione
del collocamento. In particolare è stato previsto un unico regime autorizzativo
per le agenzie di lavoro private le quali, previa iscrizione in un apposito
albo presso il Ministero del Lavoro, potranno svolgere un ventaglio di attività
che vanno dall’affitto di manodopera anche a tempo indeterminato alla
intermediazione e alla ricerca e selezione del personale. Inoltre
l’intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, il cui ambito comprende tra
l’altro la raccolta di curricula, la preselezione, la costituzione di banche
dati, la progettazione e l’effettuazione di attività formative, potrà essere
esercitata anche da associazioni di categoria nonché da enti bilaterali.
Le modalità
attuative delle suddette disposizioni saranno disciplinate con decreti
ministeriali.
Somministrazione di lavoro (artt. da 20 a 28) – L’introduzione del contratto di
somministrazione (cosiddetto staff
leasing) e la soppressione della legge n.1369/60 sul divieto di appalto di
manodopera costituiscono le novità più
rilevanti dell’intera riforma. Il nuovo istituto infatti ribalta un principio
storico della nostra legislazione del lavoro: l’utilizzo di manodopera altrui,
da fattispecie originariamente vietata e poi consentita con il lavoro
interinale solo in presenza di esigenze temporanee dell’impresa richiedente,
viene ora liberalizzato e consentito anche a tempo indeterminato purché effettuato
da agenzie appositamente autorizzate. La somministrazione a tempo indeterminato
sarà consentita in tutte le ipotesi elencate dall’art. 20 tra cui rientrano i servizi da e per lo stabilimento di
trasporto e movimentazione di macchinari e merci, la gestione di magazzini, la
gestione del personale, la gestione di call-center, l’avvio di nuove iniziative
imprenditoriali al Sud, i servizi di
custodia (rispetto alla versione originaria non sono compresi i servizi di
vigilanza). A tali ipotesi se ne potranno aggiungere ulteriori di qualsiasi
tipo purché individuate dai contratti collettivi (nazionali o territoriali).
La somministrazione
a tempo determinato (ex lavoro interinale) invece sarà ammessa a fronte di
ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività
dell’impresa (e quindi prive di qualsiasi connotato di eccezionalità); rispetto
al passato è stata quindi scelta la strada di adottare una clausola generale
(secondo l’impostazione già seguita per i contratti a termine dal D.LGVO
n.368/2001), anziché prevedere ipotesi predeterminate per legge o per
contratto.
Per quanto concerne
le tutele riconosciute al lavoratore in affitto, rimane confermato il diritto a
un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dei dipendenti di
pari livello. Di tale trattamento, così come dei contributi previdenziali,
l’impresa utilizzatrice sarà responsabile in solido con l’agenzia che ha
fornito il lavoratore.
Anche per
l’operatività del contratto di somministrazione occorrerà attendere la
definizione delle disposizioni attuative.
Appalto di servizi (art.29) – Con la soppressione della citata
legge n.1369/60 sono venuti meno i divieti che limitavano la possibilità per le
imprese di ricorrere all’appalto di servizi. Ferma restando la definizione
dell’art. 1655 del codice civile, secondo cui l’appalto è un contratto con il
quale un’impresa (appaltatrice) assume nei confronti di un’altra (committente o
appaltante) il compimento di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari
e gestione a proprio rischio, il decreto in esame ha precisato che il requisito
dell’organizzazione dei mezzi necessari può risultare anche dal semplice esercizio del potere organizzativo e
direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto. Ne consegue
pertanto che, rispetto alla precedente disciplina, l’appalto sarà ammesso anche
quanto l’impresa appaltatrice si limiti a fornire solo manodopera (si pensi ad
esempio al facchinaggio o ai lavori di pulizia) senza impiego di mezzi propri
che potrebbero essere messi a disposizione dallo stesso committente. Quello che
conta per la liceità dell’appalto è quindi il controllo della forza lavoro da
parte dell’appaltatore e ciò vale anche a distinguere l’appalto dalla
somministrazione di lavoro in cui i lavoratori sono invece sotto il diretto controllo
dell’impresa utilizzatrice.
Si segnala che
l’impresa committente è responsabile in solido con quella appaltatrice, entro
il limite di 1 anno dalla cessazione dell’appalto, dei trattamenti retributivi
e previdenziali spettanti ai lavoratori impiegati.
Distacco (art.30) – Per la prima volta è stata introdotta nell’ordinamento
italiano una definizione legale del distacco, sino ad oggi disciplinato solo
con riferimento al pubblico impiego. Recependo l’orientamento prevalente della
giurisprudenza, la disposizione in esame configura il distacco quando un datore di lavoro, per soddisfare un
proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di
un altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa,
rimanendo responsabile del trattamento economico e normativo a favore del
lavoratore.
L’ammissibilità del
distacco non è subordinata al consenso dei lavoratori interessati, salvo che
non comporti un mutamento di mansioni. E’ invece richiesta la sussistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative,
produttive o sostitutive quando dal distacco derivi un trasferimento del
lavoratore di oltre 50 Km rispetto alla sede abituale di lavoro.
Gruppi di impresa (art.31) – E’ stata riconosciuta ai gruppi di impresa la facoltà di delegare
alla società capogruppo lo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza
relativi ai lavoratori di tutte le società controllate.
Analoga facoltà è
stata riconosciuta anche ai consorzi per conto delle imprese consorziate.
Trasferimento d’azienda (art.32) – La disciplina del trasferimento
d’azienda è stata uniformata a quella europea nell’intento di favorire i
processi di esternalizzazione. In particolare è stato stabilito che per la
configurabilità della suddetta operazione non è più necessario il requisito,
spesso di difficile dimostrazione e fonte di contenzioso, della preesistenza
dell’autonomia funzionale del ramo da cedere rispetto al complesso aziendale.
Per la logistica, speso pervasiva e non autonoma rispetto all’attività produttiva
principale, questa semplificazione riveste particolare importanza.
Lavoro intermittente (artt. da 33 a 40) – Si tratta di un nuovo tipo di
contratto di lavoro dipendente attraverso il quale l’azienda, per lo
svolgimento di alcune prestazioni particolari che saranno individuate dai
contratti collettivi o, in mancanza, dal Ministero del Lavoro, potrà garantirsi
la disponibilità del lavoratore dietro corresponsione di una indennità per i
periodi di non lavoro. In ogni caso la chiamata del lavoratore dovrà essere
effettuata con un preavviso non inferiore a 24 ore.
Si fa osservare che,
in attesa delle discipline contrattuali che lo rendano operativo, in via
sperimentale il contratto di lavoro intermittente è già utilizzabile per
l’assunzione di particolari categorie svantaggiate (disoccupati con meno di 25
anni di età o con più di 45).
Lavoro ripartito (artt. da 41 a 45) – E’ stato disciplinato il lavoro
ripartito (o job sharing) sino ad
oggi regolamentato unicamente dalla circolare del Ministero del Lavoro n.43/98.
Come è noto, il job sharing è un contratto di lavoro subordinato che consente
alle aziende di utilizzare per lo stesso posto due lavoratori i quali si
obbligano in solido allo svolgimento della prestazione lavorativa
distribuendosi liberamente l’orario di lavoro. Tra l’azienda e i lavoratori
interessati viene stipulato un unico contratto con il vantaggio per la prima di
garantirsi la continuità della prestazione anche in caso di assenza di uno dei
due. Il licenziamento o le dimissioni di uno dei lavoratori comporta
l’automatica risoluzione del contratto salvo che l’altro lavoratore non accetti
di svolgere l’intera prestazione; in tal caso il contratto di lavoro ripartito
sarà trasformato in un normale contratto di lavoro subordinato.
Part-time (art.46) – Al fine di favorire la diffusione del part-time sono
stati eliminati dall’attuale disciplina (D.LGVO n. 61/2000) tutti quegli
appesantimenti che non trovano riscontro nella normativa comunitaria. Gli
interventi più significativi hanno riguardato il lavoro supplementare, cioè il lavoro svolto oltre l’orario ridotto
ed entro il limite del tempo pieno. In particolare il ricorso al lavoro
supplementare è stato ammesso non solo in caso di part-time a tempo
indeterminato ma anche di part-time a termine ed è stato soppresso il cosiddetto
diritto al consolidamento, in virtù
del quale il lavoratore avrebbe potuto pretendere di allungare stabilmente il
proprio orario sulla base del lavoro supplementare svolto in via non
occasionale; spetterà ai contratti collettivi disciplinare i vari aspetti del
lavoro supplementare (tra cui numero massimo di ore effettuabili, causali,
maggiorazioni economiche, ecc.).
Tra gli altri
alleggerimenti introdotti si segnalano la soppressione dell’obbligo per i
datori di lavoro di dare comunicazione dell’assunzione part-time alla Direzione
provinciale del lavoro, nonché la soppressione del diritto di precedenza dei
lavoratori part-time in caso di assunzione di personale a tempo pieno da parte
della stessa azienda.
Apprendistato (artt. da 47 a 53) – Sono state indicate le linee
guida per la riforma dell’apprendistato che dovrà ora essere attuata mediante
appositi provvedimenti sia ministeriali che delle singole regioni per quanto
attiene in particolare la regolamentazione dei profili formativi: sino a quel
momento rimarrà in vigore la disciplina attuale. Tra le novità del nuovo
apprendistato, che sarà caratterizzato principalmente dal rafforzamento degli
obblighi formativi a carico delle aziende, si segnalano l’elevazione della
durata massima a 6 anni (attualmente 4), nonché l’elevazione a 29 anni
(attualmente 24) del limite di età per l’assunzione di apprendisti.
Si fa osservare che
è stato soppresso l’obbligo per i datori di lavoro di ottenere l’autorizzazione
della Direzione provinciale del lavoro prima di instaurare un rapporto di
apprendistato.
Contratto di inserimento o ex F/L (art. da 54 a 59) – La riforma Biagi segna la fine del
contratto di formazione e lavoro che è stato sostituito dal contratto di
inserimento la cui disciplina tiene conto dei rilievi mossi a più riprese
dell’Unione Europea in particolare per quanto concerne il regime contributivo.
A differenza dell’apprendistato, non è stata prevista una fase transitoria per
accompagnare il passaggio dal vecchio al nuovo contratto; di conseguenza allo
stato attuale non sono più stipulabili nuovi contratti di F/L e per contro non
è ancora utilizzabile il contratto di inserimento atteso che la contrattazione
collettiva deve definirne le modalità attuative. Al riguardo si segnala che
sono in corso incontri tra le parti sociali e il Ministero del Lavoro per
accelerare il passaggio dal vecchio al nuovo contratto attraverso la definizione
di una disciplina generale valevole per tutti i settori.
Rispetto al
contratto di formazione e lavoro il contratto di inserimento è stato in parte
alleggerito dei contenuti formativi essendo diretto a facilitare particolari
categorie di lavoratori (giovani tra i 18 e 29 anni di età, disoccupati di
lunga durata, persona affette da handicap, ecc.). Rimane invece confermata la
natura di contratto a tempo determinato (sebbene di durata massima di 18 mesi
anziché di 24), mentre le agevolazioni contributive per le imprese sono state
limitate alle sole assunzioni di lavoratori svantaggiati.
Collaborazioni coordinate e continuative (artt. da 61 a 69
e 86 comma 1) –
Nel presupposto che delle collaborazioni coordinate e continuative sia stato
fatto in passato un utilizzo spesso improprio, il decreto n.276 ha introdotto
requisiti più stringenti e sanzioni più severe. In particolare in base alle norme
in esame rientrano nelle collaborazioni i rapporti di lavoro autonomo nei quali
il lavoratore assume l’incarico di eseguire, senza vincolo di subordinazione e
con lavoro prevalentemente proprio, uno o
più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal
committente; le collaborazioni instaurate al di fuori di tale schema
saranno considerate rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le nuove regole non
si applicano ai contratti di collaborazione già in vigore che mantengono
efficacia sino alla scadenza e comunque non oltre il 24 ottobre 2004.
Dall’applicazione delle nuove regole sono stati altresì esclusi in via
definitiva alcune categorie tra cui i componenti di organi societari, collegi e
commissioni, i pensionati di vecchiaia e coloro i quali svolgono prestazioni occasionali, intendendosi
per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso
dell’anno solare salvo che il compenso sia superiore a 5 mila euro.
Certificazione (artt. da 75 a 83) – Allo scopo di ridurre il
contenzioso in ordine alla qualificazione (autonoma o subordinata) dei rapporti
di lavoro, è stato introdotto in via sperimentale l’istituto della certificazione. In base a tale istituto
alcuni organismi espressamente indicati (tra cui gli enti bilaterali) su richiesta
della parti potranno certificare i contratti di lavoro con particolare
riferimento ad alcune zone tradizionalmente grigie (come collaborazioni,
associazioni in partecipazione, appalti di servizi). Il contratto certificato
avrà piena forza legale, salvo impugnazione presso l’autorità giudiziaria per
erronea qualificazione ovvero per difformità tra il contratto stesso e il suo
successivo svolgimento.
L’operatività del
nuovo istituto sarà subordinata alla emanazione di apposite disposizioni attuative
da parte del Ministero del Lavoro.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le n.75/2003 |
|
Allegato uno |
|
M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita
esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. N.235 DEL 9.10.2003 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N. 276
ATTUAZIONE DELLE DELEGHE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO, DI CUI ALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 2003,
N.30.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Finalità e campo di applicazione
1. Le
disposizioni di cui al presente decreto legislativo, nel dare attuazione ai principi
e criteri direttivi contenuti nella legge 14 febbraio 2003, n. 30, si collocano
nell'ambito degli orientamenti comunitari in materia di occupazione e di
apprendimento permanente e sono finalizzate ad aumentare, nel rispetto delle
disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore di cui alla legge
20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, alla parità
tra uomini e donne di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive
modificazioni ed integrazioni, e alle pari opportunità tra i sessi di cui alla
legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, i
tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro, anche
attraverso contratti a contenuto formativo e contratti a orario modulato
compatibili con le esigenze delle aziende e le aspirazioni dei lavoratori.
2. Il
presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per
il loro personale.
3. Sono
fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale ed alle
province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto e dalle relative norme
di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte
seconda, della Costituzione per le parti in cui sono previste forme di
autonomie più ampie rispetto a quelle già attribuite.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai
fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo
si intende per:
a) «somministrazione di
lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a
termine, ai sensi dell'articolo 20;
b) «intermediazione»:
l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione
all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori
svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei
potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca
dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le
comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di
intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed
erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
c) «ricerca e selezione del
personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione
di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso
l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni
lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della
stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo
dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze
della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della
candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca
delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento;
valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti
selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee;
progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;
assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione
dell'inserimento e del potenziale dei candidati;
d) «supporto alla ricollocazione
professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione
committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla
ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o
collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione
finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e
l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
e) «autorizzazione»:
provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati,
di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività
di cui alle lettere da a) a d);
f) «accreditamento»:
provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico
o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di
riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la
partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con
particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta; g) «borsa
continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro
finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior
efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale
cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti
autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in
maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;
h) «enti bilaterali»: organismi
costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la
regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione
regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità
di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone
pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più
svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e
l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di
regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e
la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla
legge o dai contratti collettivi di riferimento;
i) «libretto formativo del
cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo
Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le
parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la
formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la
formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della
vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le
competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi
della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purchè
riconosciute e certificate;
j) «lavoratore»: qualsiasi
persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
k) «lavoratore svantaggiato»:
qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare,
senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f),
del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002
relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1,
della legge 8 novembre 1991, n. 381;
l) «divisioni operative»:
soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da
consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in
relazione a ogni attività;
m) «associazioni di datori e
prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente
più rappresentative.
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEL MERCATO DEL LAVORO
Art. 3 - F i n a l i t à
1. Le
disposizioni contenute nel presente titolo hanno lo scopo di realizzare un
sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed
efficienza del mercato del lavoro e migliorare le capacità di inserimento
professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di una prima
occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli del mercato del
lavoro.
2. Ferme
restando le competenze delle regioni in materia di regolazione e organizzazione
del mercato del lavoro regionale e fermo restando il mantenimento da parte
delle province delle funzioni amministrative attribuite dal decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, per
realizzare l'obiettivo di cui al comma 1:
a) viene identificato un unico
regime di autorizzazione per i soggetti che svolgono attività di somministrazione
di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla
ricollocazione professionale;
b) vengono stabiliti i principi
generali per la definizione dei regimi di accreditamento regionali degli operatori
pubblici o privati che forniscono servizi al lavoro nell'ambito dei sistemi
territoriali di riferimento anche a supporto delle attività di cui alla lettera
a);
c) vengono identificate le
forme di coordinamento e raccordo tra gli operatori, pubblici o privati, al
fine di un migliore funzionamento del mercato del lavoro;
d) vengono stabiliti i principi
e criteri direttivi per la realizzazione di una borsa continua del lavoro;
e) vengono abrogate tutte le
disposizioni incompatibili con la nuova regolamentazione del mercato del lavoro
e viene introdotto un nuovo regime sanzionatorio.
Capo I - Regime autorizzatorio e accreditamenti
Art. 4 - Agenzie per il lavoro
1.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un
apposito albo delle agenzie per il lavoro ai fini dello svolgimento delle
attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, supporto alla ricollocazione professionale. Il predetto albo è articolato
in cinque sezioni:
a) agenzie di somministrazione
di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all'articolo
20;
b) agenzie di somministrazione
di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle
attività specifiche di cui all'articolo 20, comma 3, lettere da a) a h);
c) agenzie di intermediazione;
d) agenzie di ricerca e
selezione del personale;
e) agenzie di supporto alla
ricollocazione professionale.
2. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta e previo
accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui
all'articolo 5, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività per
le quali viene fatta richiesta di autorizzazione, provvedendo contestualmente
alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo. Decorsi due anni, su richiesta
del soggetto autorizzato, entro i novanta giorni successivi rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento della attività svolta.
3. Nelle
ipotesi di cui al comma 2, decorsi inutilmente i termini previsti, la domanda
di autorizzazione provvisoria o a tempo indeterminato si intende accettata.
4. Le
agenzie autorizzate comunicano alla autorità concedente, nonché alle regioni e
alle province autonome competenti, gli spostamenti di sede, l'apertura delle
filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo
di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
5. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di
cui al comma 2, i criteri per la verifica del corretto andamento della attività
svolta cui è subordinato il rilascio della autorizzazione a tempo
indeterminato, i criteri e le modalità di revoca della autorizzazione, nonché
ogni altro profilo relativo alla organizzazione e alle modalità di funzionamento
dell'albo delle agenzie per il lavoro.
6. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui
alla lettera a), comma 1, comporta automaticamente l'iscrizione della agenzia
alle sezioni di cui alle lettere c), d) ed e) del predetto albo. L'iscrizione
alla sezione dell'albo di cui al comma 1, lettera c), comporta automaticamente
l'iscrizione della agenzia alle sezioni di cui alle lettere d) ed e) del
predetto albo.
7.
L'autorizzazione di cui al presente articolo non può essere oggetto di
transazione commerciale.
Art. 5 - Requisiti giuridici e finanziari
1. I
requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della
agenzia nella forma di società di capitali ovvero cooperativa o consorzio di
cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione europea. Per le agenzie
di cui alle lettere d) ed e) è ammessa anche la forma della società di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato o di altro
Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilità di uffici
in locali idonei allo specifico uso e di adeguate competenze professionali, dimostrabili
per titoli o per specifiche esperienze nel settore delle risorse umane o nelle
relazioni industriali, secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo;
d) in capo agli amministratori,
ai direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci accomandatari:
assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni
sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti
contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto
dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali
la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni,
per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o
di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
e) nel caso di soggetti
polifunzionali, non caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica,
tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la
borsa continua nazionale del lavoro di cui al successivo articolo 15,
attraverso il raccordo con uno o più nodi regionali, nonché l'invio alla
autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 8 a tutela del diritto del lavoratore alla
diffusione dei propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per
l'esercizio delle attività di cui all'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al
comma l, è richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a 600.000 euro ovvero la disponibilità di
600.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in
cui l'agenzia sia costituita in forma coo- perativa;
b) la garanzia che l'attività
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali,
la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 350.000
euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nei territorio
nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque
non inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie
di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi
analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato
membro della Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il
regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto
degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente
comma 2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come socio
sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
e successive modificazioni;
f) l'indicazione della
somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come
oggetto sociale prevalente, anche se esclusivo.
3. Per
l'esercizio di una delle attività specifiche di cui alle lettere da a) ad h)
del comma 3, dell'articolo 20, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è
richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a 350.000 euro ovvero la disponibilità di
350.000 euro tra capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in
cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei
lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali,
la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di 200.000
euro presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio
nazionale o di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal terzo
anno solare, la disposizione, in luogo della cauzione, di una fideiussione
bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque
non inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie
di cui alla presente lettera le società che abbiano assolto ad obblighi
analoghi previsti per le stesse finalità dalla legislazione di altro Stato
membro della Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai
fondi per la formazione e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il
regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, il rispetto
degli obblighi previsti dal contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di
produzione e lavoro, oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente
comma 3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come socio sovventore,
almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per
l'esercizio della attività di intermediazione, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attività
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attività
di intermediazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto
sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per
l'esercizio della attività di ricerca e selezione del personale, oltre ai
requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non
inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del
personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per
l'esercizio della attività di supporto alla ricollocazione professionale, oltre
ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale
versato non inferiore a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attività
di supporto alla ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se
non esclusivo.
Art. 6 - Regimi particolari di autorizzazione
1. Sono autorizzate
allo svolgimento della attività di intermediazione le università pubbliche e
private, comprese le fondazioni universitarie che hanno come oggetto l'alta
formazione con specifico riferimento alle problematiche del mercato del lavoro,
a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e fermo
restando l'obbligo della interconnessione alla borsa continua nazionale del lavoro,
nonché l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del
lavoro ai sensi di quanto disposto al successivo articolo 17.
2. Sono
altresì autorizzati allo svolgimento della attività di intermediazione, secondo
le procedure di cui all'articolo 4 o di cui al comma 6 del presente articolo, i
comuni, le camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo
grado, statali e paritari, a condizione che svolgano la predetta attività senza
finalità di lucro e che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f)
e g) di cui all'articolo 5, comma 1, nonché l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto disposto al
successivo articolo 17.
3. Sono
altresì autorizzate allo svolgimento della attività di intermediazione le
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali di
lavoro, le associazioni in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza
nazionale e aventi come oggetto sociale la tutela e l'assistenza delle attività
imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità, e gli enti bilaterali a
condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), d), e), f),
g) di cui all'articolo 5, comma 1.
4.
L'ordine nazionale dei consulenti del lavoro può chiedere l'iscrizione all'albo
di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico
dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del Consiglio nazionale
dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di
intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui
alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.
5. È in
ogni caso fatto divieto ai consulenti del lavoro di esercitare individualmente
o in altra forma diversa da quella indicata al comma 3 e agli articoli 4 e 5,
anche attraverso ramificazioni a livello territoriale, l'attività di
intermediazione. 6. L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), può essere concessa dalle regioni
e dalle province autonome con esclusivo riferimento al proprio territorio e
previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5,
fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b).
7. La
regione rilascia entro sessanta giorni dalla richiesta l'autorizzazione
provvisoria all'esercizio delle attività di cui al comma 6, provvedendo
contestualmente alla comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali per l'iscrizione delle agenzie in una apposita sezione regionale
nell'albo di cui all'articolo 4, comma 1. Decorsi due anni, su richiesta del
soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi la regione rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento della attività svolta.
8. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce d'intesa con la Conferenza unificata le modalità di costituzione
della apposita sezione regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1 e
delle procedure ad essa connesse.
Art. 7 - Accreditamenti
1. Le
regioni, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative, istituiscono appositi elenchi per
l'accreditamento degli operatori pubblici e privati che operano nel proprio
territorio nel rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi dell'articolo
3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e
dei seguenti principi e criteri:
a) garanzia della libera scelta
dei cittadini, nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata per
dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal territorio;
b) salvaguardia di standard
omogenei a livello nazionale nell'affidamento di funzioni relative all'accertamento
dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del
lavoro; c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della
interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo
15, nonché l'invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per
un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
e) raccordo con il sistema
regionale di accreditamento degli organismi di formazione.
2. I
provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di cui al comma 1 disciplinano
altresì:
a) le forme della cooperazione
tra i servizi pubblici e operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni
di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del presente articolo, per
le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenzione della
disoccupazione di lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilità geografica del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti
per l'iscrizione nell'elenco regionale in termini di capacità gestionali e
logistiche, competenze professionali, situazione economica, esperienze maturate
nel contesto territoriale di riferimento;
c) le procedure per
l'accreditamento;
d) le modalità di misurazione
dell'efficienza e della efficacia dei servizi erogati;
e) le modalità di tenuta
dell'elenco e di verifica del mantenimento dei requisiti.
Capo II - Tutele sul mercato e disposizioni speciali con riferimento ai
lavoratori svantaggiati
Art. 8 - Ambito di diffusione dei dati relativi all'incontro
domanda-offerta di lavoro
1. Ferme
restando le disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, le agenzie per il lavoro e gli altri operatori
pubblici e privati autorizzati o accreditati assicurano ai lavoratori il
diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri
dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati
medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno
soddisfacimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4 della Costituzione.
2. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
nonché, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le modalità di
trattamento dei dati personali di cui al presente decreto, disciplinando, fra
gli altri, i seguenti elementi:
a) le informazioni che possono
essere comunicate e diffuse tra gli operatori che agiscono nell'ambito del
sistema dell'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
b) le modalità attraverso le
quali deve essere data al lavoratore la possibilità di esprimere le preferenze
relative alla comunicazione e alla diffusione dei dati di cui al comma 1;
c) le ulteriori prescrizioni al
fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 10.
3. Per
le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei
servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al
lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi
contenuti nella scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
Art. 9 - Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri
mezzi di informazione
1. Sono
vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet, televisione o altri mezzi di
informazione, in qualunque forma effettuate, relative ad attività di ricerca e
selezione del personale, ricollocamento professionale, intermediazione o
somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti, pubblici o
privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra domanda e offerta di
lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni che facciano esplicito
riferimento ai soggetti in questione, o entità ad essi collegate perchè facenti
parte dello stesso gruppo di imprese o in quanto controllati o controllanti, in
quanto potenziali datori di lavoro.
2. In
tutte le comunicazioni verso terzi, anche a fini pubblicitari, utilizzanti
qualsiasi mezzo di comunicazione, ivi compresa la corrispondenza epistolare ed
elettronica, e nelle inserzioni o annunci per la ricerca di personale, le
agenzie del lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o
accreditati devono indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione o
di accreditamento al fine di consentire al lavoratore, e a chiunque ne abbia
interesse, la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.
3. Se le
comunicazioni di cui al comma 2 sono effettuate mediante annunci pubblicati su
quotidiani e periodici o mediante reti di comunicazione elettronica, e non
recano un facsimile di domanda comprensivo dell'informativa di cui all'articolo
13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indicano il sito della rete
di comunicazioni attraverso il quale il medesimo facsimile è conoscibile in
modo agevole.
Art. 10 - Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti
discriminatori
1. È
fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e
privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o
comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il
loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale
o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato
matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza,
all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al
gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i
precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che
incidono sulle modalità di svolgimento della attività lavorativa o che
costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento
dell'attività lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali
dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini
professionali e al loro inserimento lavorativo.
2. Le
disposizioni di cui al comma 1 non possono in ogni caso impedire ai soggetti di
cui al medesimo comma 1 di fornire specifici servizi o azioni mirate per
assistere le categorie di lavoratori svantaggiati nella ricerca di una
occupazione.
Art. 11 - Divieto di oneri in capo ai lavoratori
1. È
fatto divieto ai soggetti autorizzati o accreditati di esigere o comunque di
percepire, direttamente o indirettamente, compensi dal lavoratore.
2. I contratti collettivi stipulati da
associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative a livello nazionale o territoriale possono stabilire che la
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per specifiche categorie
di lavoratori altamente professionalizzati o per specifici servizi offerti dai
soggetti autorizzati o accreditati.
Art. 12 - Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito
1. I
soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai
fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per
l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate per interventi
a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato intesi, in
particolare, a promuovere percorsi di qualificazione e riqualificazione anche
in funzione di continuità di occasioni di impiego e a prevedere specifiche
misure di carattere previdenziale.
2. I
soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti e
versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della
retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato. Le risorse sono destinate a:
a) iniziative comuni
finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con
contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;
b) iniziative comuni
finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua
efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non
regolare e di contrasto agli appalti illeciti;
c) iniziative per l'inserimento
o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in
regime di accreditamento con le regioni;
d) per la promozione di
percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.
3. Gli
interventi e le misure di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro di
politiche stabilite nel contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro maggiormente rappresentative nel
predetto ambito.
4. I
contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale
appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il
contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:
a) come soggetto giuridico di
natura associativa ai sensi dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di
personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 del codice civile con procedimento
per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12
gennaio 1991, n. 13.
5. I
fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto
alle finalità istituzionali previste ai commi l e 2, dei criteri di gestione e
delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento
alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi.
6.
All'eventuale adeguamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 si provvede con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa verifica con
le parti sociali da effettuare decorsi due anni dalla entrata in vigore del
presente decreto.
7. I
contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla
disciplina di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.
8. In caso di omissione, anche parziale, dei
contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere,
oltre al contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo omesso; gli
importi delle sanzioni amministrative sono versati ai fondi di cui al comma 4.
9.
Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1
e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.
Art. 13 - Misure di incentivazione del raccordo pubblico e privato
1. Al
fine di garantire l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei
lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, alle
agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro è consentito:
a) operare in deroga al regime
generale della somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 2 dell'articolo
23, ma solo in presenza di un piano individuale di inserimento o reinserimento
nel mercato del lavoro, con interventi formativi idonei e il coinvolgimento di
un tutore con adeguate competenze e professionalità, e a fronte della
assunzione del lavoratore, da parte delle agenzie autorizzate alla
somministrazione, con contratto di durata non inferiore a sei mesi;
b) determinare altresì, per un
periodo massimo di dodici mesi e solo in caso di contratti di durata non
inferiore a nove mesi, il trattamento retributivo del lavoratore, detraendo dal
compenso dovuto quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo a titolo
di indennità di mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria o speciale, o
altra indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di
disoccupazione o inoccupazione, e detraendo dai contributi dovuti per
l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di
trattamenti di mobilità e di indennità di disoccupazione ordinaria o speciale.
2. Il
lavoratore destinatario delle attività di cui al comma 1 decade dai trattamenti
di mobilità, qualora l'iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da altra
indennità o sussidio la cui corresponsione è collegata allo stato di disoccupazione
o in occupazione, quando:
a) rifiuti di essere avviato a
un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro ovvero rifiuti
di essere avviato a un corso di formazione professionale autorizzato dalla
regione o non lo frequenti regolarmente, fatti salvi i casi di impossibilità
derivante da forza maggiore;
b) non accetti l'offerta di un
lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto
a quello delle mansioni di provenienza;
c) non abbia provveduto a dare
preventiva comunicazione alla competente sede I.N.P.S. del lavoro prestato ai
sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.
3. Le
disposizioni di cui al comma 2 si applicano quando le attività lavorative o di
formazione offerte al lavoratore siano congrue rispetto alle competenze e alle
qualifiche del lavoratore stesso e si svolgano in un luogo raggiungibile in 80
minuti con mezzi pubblici da quello della sua residenza. Le disposizioni di cui
al comma 2, lettere b) e c) non si applicano ai lavoratori inoccupati.
4. Nei
casi di cui al comma 2, i responsabili della attività formativa ovvero le
agenzie di somministrazione di lavoro comunicano direttamente all'I.N.P.S., e
al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della
cancellazione dalle liste di mobilità, i nominativi dei soggetti che possono
essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta
comunicazione, l'I.N.P.S. sospende cautelativamente l'erogazione del
trattamento medesimo, dandone comunicazione agli interessati.
5. Avverso gli atti di cui al comma 4 è
ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro
territorialmente competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni
successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è
comunicata al competente servizio per l'impiego ed all'I.N.P.S.
6. Fino alla data di entrata in vigore di
norme regionali che disciplinino la materia, le disposizioni di cui al comma 1
si applicano solo in presenza di una convenzione tra una o più agenzie autorizzate
alla somministrazione di lavoro, anche attraverso le associazioni di
rappresentanza e con l'ausilio delle agenzie tecniche strumentali del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, e i comuni, le province o le regioni
stesse.
7. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano anche con riferimento ad
appositi soggetti giuridici costituiti ai sensi delle normative regionali in
convenzione con le agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, previo
accreditamento ai sensi dell'articolo 7.
8. Nella
ipotesi di cui al comma 7, le agenzie autorizzate alla somministrazione di
lavoro si assumono gli oneri delle spese per la costituzione e il funzionamento
della agenzia stessa. Le regioni, i centri per l'impiego e gli enti locali
possono concorrere alle spese di costituzione e funzionamento nei limiti delle
proprie disponibilità finanziarie.
Art. 14 - Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati
1. Al
fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei
lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12
marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato
dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza,
assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8
della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere
validate da parte delle regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui
al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni ed
integrazioni, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle
cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
2. La
convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da
parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione
dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione
dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione
del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e
la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in
cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente
di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al
comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai
contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo
delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l'eventuale costituzione,
anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura
tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla
convenzione;
g) i limiti di percentuali
massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della
convenzione.
3.
Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in
virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino
particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo
ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo
6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai
fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa
legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna
impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite
diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d), e nei limiti di
percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali
limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano
da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti
in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del
lavoro.
4.
L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata
all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini
della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai
sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Capo III - Borsa continua nazionale del lavoro e monitoraggio statistico
Art. 15 - Principi e criteri generali
1. A
garanzia dell'effettivo godimento del diritto al lavoro di cui all'articolo 4
della Costituzione, e nel pieno rispetto dell'articolo 120 della Costituzione
stessa, viene costituita la borsa continua nazionale del lavoro, quale sistema
aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una
rete di nodi regionali. Tale sistema è alimentato da tutte le informazioni
utili a tale scopo immesse liberamente nel sistema stesso sia dagli operatori
pubblici e privati, autorizzati o accreditati, sia direttamente dai lavoratori
e dalle imprese.
2. La
borsa continua nazionale del lavoro è liberamente accessibile da parte dei
lavoratori e delle imprese e deve essere consultabile da un qualunque punto
della rete. I lavoratori e le imprese hanno facoltà di inserire nuove
candidature o richieste di personale direttamente e senza rivolgersi ad alcun intermediario
da qualunque punto di rete attraverso gli accessi appositamente dedicati da
tutti i soggetti pubblici e privati, autorizzati o accreditati.
3. Gli
operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati, hanno l'obbligo di
conferire alla borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti, in base
alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 e a quelle rese
dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.
4. Gli
ambiti in cui si articolano i servizi della borsa continua nazionale del lavoro
sono:
a) un livello nazionale
finalizzato:
1) alla definizione degli
standard tecnici nazionali e dei flussi informativi di scambio;
2) alla interoperabilità dei
sistemi regionali;
3) alla definizione
dell'insieme delle informazioni che permettano la massima efficacia e
trasparenza del processo di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) un livello regionale che, nel
quadro delle competenze proprie delle regioni di programmazione e gestione
delle politiche regionali del lavoro:
1) realizza l'integrazione dei
sistemi pubblici e privati presenti sul territorio;
2) definisce e realizza il
modello di servizi al lavoro;
3) coopera alla definizione
degli standard nazionali di intercomunicazione.
5. Il
coordinamento tra il livello nazionale e il livello regionale deve in ogni caso
garantire, nel rispetto degli articoli 4 e 120 della Costituzione, la piena
operatività della borsa continua nazionale del lavoro in ambito nazionale e
comunitario. A tal fine il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende
disponibile l'offerta degli strumenti tecnici alle regioni e alle province
autonome che ne facciano richiesta nell'ambito dell'esercizio delle loro
competenze.
Art. 16 - Standard tecnici e flussi informativi di scambio
1. Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
stabilisce, di concerto con il Ministro della innovazione e della tecnologia, e
d'intesa con le regioni e le province autonome, gli standard tecnici e i flussi
informativi di scambio tra i sistemi, nonché le sedi tecniche finalizzate ad
assicurare il raccordo e il coordinamento del sistema a livello nazionale.
2. La
definizione degli standard tecnici e dei flussi informativi di scambio tra i
sistemi avviene nel rispetto delle competenze definite nell'Accordo
Stato-regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002 e delle disposizioni di cui
all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Art. 17 - Monitoraggio statistico e valutazione delle politiche del
lavoro
1. Le basi
informative costituite nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro,
nonché le registrazioni delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro ai
servizi competenti e la registrazione delle attività poste in essere da questi
nei confronti degli utenti per come riportate nella scheda
anagrafico-professionale dei lavoratori costituiscono una base statistica
omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio dei servizi svolte ai sensi
del presente decreto legislativo e poste in essere dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, le regioni e le province per i rispettivi ambiti
territoriali di riferimento. Le relative indagini statistiche sono effettuate
in forma anonima.
2. A tal
fine, la definizione e la manutenzione applicativa delle basi informative in
questione, nonché di quelle in essere presso gli Enti previdenziali in tema di
contribuzioni percepite e prestazioni erogate, tiene conto delle esigenze
conoscitive generali, incluse quelle di ordine statistico complessivo
rappresentate nell'ambito del SISTAN e da parte dell'ISTAT, nonché di quesiti
specifici di valutazione di singole politiche ed interventi formulati ai sensi
e con le modalità dei commi successivi del presente articolo.
3. I
decreti ministeriali di cui agli articoli 1-bis e 4-bis, comma 7 del decreto
legislativo n. 181 del 2000, come modificati dagli articoli 2 e 6 del decreto
legislativo n. 297 del 2002, così come la definizione di tutti i flussi
informativi che rientrano nell'ambito della borsa continua nazionale del lavoro,
ivi inclusi quelli di pertinenza degli Enti previdenziali, sono adottati dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto delle esigenze
definite nei commi 1 e 2, previo parere dell'ISTAT e dell'ISFOL. Il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali impartisce inoltre, entro tre mesi dalla
attuazione del presente decreto, le necessarie direttive agli Enti
previdenziali, avvalendosi a tale scopo delle indicazioni di una Commissione di
esperti in politiche del lavoro, statistiche del lavoro e monitoraggio e
valutazione delle politiche occupazionali, da costituire presso lo stesso
Ministero ed in cui siano presenti rappresentanti delle regioni e delle
province, degli Enti previdenziali, dell'ISTAT, dell'ISFOL e del Ministero
dell'economia e delle finanze oltre che del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
4. La
medesima Commissione di cui al comma 3, integrata con rappresentanti delle
parti sociali, è inoltre incaricata di definire, entro sei mesi dalla
attuazione del presente decreto, una serie di indicatori di monitoraggio
finanziario, fisico e procedurale dei diversi interventi di cui alla presente
legge. Detti indicatori, previo esame ed approvazione della Conferenza
unificata, costituiranno linee guida per le attività di monitoraggio e
valutazione condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalle
regioni e dalle province per i rispettivi ambiti territoriali di riferimento e
in particolare per il contenuto del Rapporto annuale di cui al comma 6.
5. In attesa dell'entrata a regime della borsa
continua nazionale del lavoro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
predispone, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più modelli di rilevazione da
somministrare alle agenzie autorizzate o accreditate, nonché agli enti di cui
all'articolo 6. La mancata risposta al questionario di cui al comma precedente
è valutata ai fini del ritiro dell'autorizzazione o accreditamento.
6. Sulla
base di tali strumenti di informazione, e tenuto conto delle linee guida
definite con le modalità di cui al comma 4 nonché della formulazione di
specifici quesiti di valutazione di singole politiche ed interventi formulati
annualmente dalla Conferenza unificata o derivanti dall'implementazione di
obblighi e programmi comunitari, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, avvalendosi di proprie strutture tecniche e col supporto dell'ISFOL,
predispone un Rapporto annuale, al Parlamento e alla Conferenza unificata, che
presenti una rendicontazione dettagliata e complessiva delle politiche
esistenti, e al loro interno dell'evoluzione dei servizi di cui al presente
decreto legislativo, sulla base di schemi statistico-contabili oggettivi e
internazionalmente comparabili e in grado di fornire elementi conoscitivi di
supporto alla valutazione delle singole politiche che lo stesso Ministero, le
regioni, le province o altri attori responsabili della conduzione, del disegno
o del coordinamento delle singole politiche intendano esperire.
7. Le
attività di monitoraggio devono consentire di valutare l'efficacia delle
politiche attive per il lavoro, nonché delle misure contenute nel presente
decreto, anche nella prospettiva delle pari opportunità e, in particolare,
della integrazione nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati.
8. Con
specifico riferimento ai contratti di apprendistato, è istituita presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, una Commissione di sorveglianza con
compiti di valutazione in itinere della riforma. Detta Commissione è composta
da rappresentanti ed esperti designati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, nel cui ambito si individua il Presidente, dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalle regioni e province
autonome, dalle parti sociali, dall'I.N.P.S. e dall'ISFOL. La Commissione, che
si riunisce almeno tre volte all'anno, definisce in via preventiva indicatori
di risultato e di impatto e formula linee guida per la valutazione,
predisponendo quesiti valutativi del cui soddisfacimento il Rapporto annuale di
cui al comma 6 dovrà farsi carico e può commissionare valutazioni puntuali su
singoli aspetti della riforma. Sulla base degli studi valutativi commissionati
nonché delle informazioni contenute nel Rapporto annuale di cui al comma
precedente, la Commissione potrà annualmente formulare pareri e valutazioni. In
ogni caso, trascorsi tre anni dalla approvazione del presente decreto, la
Commissione predisporrà una propria Relazione che, sempre sulla base degli
studi e delle evidenze prima richiamate, evidenzi le realizzazioni e i problemi
esistenti, evidenziando altresì le possibili modifiche alle politiche in
oggetto. Le risorse per gli studi in questione derivano dal bilancio del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio centrale orientamento
e formazione professionale dei lavoratori.
Capo IV - Regime sanzionatorio
Art. 18 - Sanzioni penali
1.
L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, è
punito con la sanzione dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e
per ogni giornata di lavoro. L'esercizio abusivo della attività di
intermediazione è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
da Euro 1.500 a Euro 7.500. Se non vi è scopo di lucro la pena è della ammenda
da Euro 500 a Euro 2.500. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto
fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo. Nel caso di
condanna, è disposta in ogni caso la confisca del mezzo di trasporto
eventualmente adoperato per l'esercizio delle attività di cui al presente
comma.
2. Nei
confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di
lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si
applica la pena dell'ammenda di Euro 5 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
3. La
violazione degli obblighi e dei divieti di cui agli articoli 20, commi 1, 3, 4
e 5, e 21, commi 1, 2, nonché per il solo somministratore, la violazione del
disposto di cui al comma 3 del medesimo articolo 21 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da Euro 250 a Euro 1.250.
4. Fatte
salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, chi esiga o comunque
percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo a prestazioni di
lavoro oggetto di somministrazione è punito con la pena alternativa
dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da Euro 2.500 a Euro
6.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo.
5. In
caso di violazione dell'articolo 10 trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché nei casi più gravi,
l'autorità competente procede alla sospensione della autorizzazione di cui
all'articolo 4. In ipotesi di recidiva viene revocata l'autorizzazione.
6. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali dispone, con proprio decreto, criteri
interpretativi certi per la definizione delle varie forme di contenzioso in
atto riferite al pregresso regime in materia di intermediazione e interposizione
nei rapporti di lavoro.
Art. 19 - Sanzioni amministrative
1. Gli
editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui quali siano
pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 12.000 euro.
2. La
violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma
1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
3. La violazione degli obblighi di cui
all'articolo 4-bis, commi 5 e 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, così come modificato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, così come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 297 del 2002, e di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 24
aprile 1949, n. 264, così come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo n. 297 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
4. La
violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, comma 4, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato dall'articolo 6, comma
1, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 50 a 250 euro per ogni lavoratore interessato.
5. Nel caso di omessa comunicazione
contestuale, omessa comunicazione di cessazione e omessa comunicazione di
trasformazione, i datori di lavoro comprese le pubbliche amministrazioni sono
ammessi al pagamento della sanzione minima ridotta della metà qualora
l'adempimento della comunicazione venga effettuato spontaneamente entro il
termine di cinque giorni decorrenti dalla data di inizio dell'omissione.
TITOLO III - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I - Somministrazione di lavoro
Art. 20 - Condizioni di liceità
1. Il
contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto,
di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di
seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle
disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione
i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la
direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori
vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a
disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la
prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta
causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il
contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo
indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:
a) per servizi di consulenza e
assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di
reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di
software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia,
custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo
stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari
e merci;
d) per la gestione di
biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza
direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo
organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del
personale;
f) per attività di marketing,
analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di
call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree
Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21
giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie
all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari,
per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e
alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di
lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella
normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti
dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La
somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili
all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura
non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a
tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro
stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla
disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368.
5. Il
contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a) per la sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione
degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione
ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti
o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si
riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che
non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.
Art. 21 - Forma del contratto di somministrazione
1. Il
contratto di somministrazione di manodopera è stipulato in forma scritta e contiene
i seguenti elementi:
a) gli estremi
dell'autorizzazione rilasciata al somministratore; b) il numero dei lavoratori
da somministrare;
c) i casi e le ragioni di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui ai commi 3 e
4 dell'articolo 20;
d) l'indicazione della presenza
di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure
di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la
durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali
saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario e il
trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) assunzione da parte del
somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali
da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
j) assunzione dell'obbligo
dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi
applicabili ai lavoratori comparabili;
k) assunzione da parte
dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del
versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa
verso il somministratore.
2.
Nell'indicare gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le
indicazioni contenute nei contratti collettivi.
3. Le
informazioni di cui al comma 1, nonché la data di inizio e la durata
prevedibile dell'attività lavorativa presso l'utilizzatore, devono essere
comunicate per iscritto al prestatore di lavoro da parte del somministratore
all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio
presso l'utilizzatore.
4. In
mancanza di forma scritta, con indicazione degli elementi di cui alle lettere
a), b), c), d) ed e) del comma 1, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori
sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Art. 22 - Disciplina dei rapporti di lavoro
1. In
caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra
somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale
dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali.
2. In
caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra
somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni
caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il
termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la
durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
3. Nel
caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto con contratto stipulato a tempo
indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura della indennità mensile di
disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al
lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di
assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita dal contratto collettivo
applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista,
ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di assegnazione
ad attività lavorativa a tempo parziale anche presso il somministratore.
L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o
di contratto collettivo.
4. Le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
trovano applicazione anche nel caso di fine dei lavori connessi alla
somministrazione a tempo indeterminato. In questo caso trovano applicazione
l'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e le tutele del lavoratore di
cui all'articolo 12.
5. In caso di contratto di somministrazione,
il prestatore di lavoro non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini
della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta
eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul
lavoro.
6. La
disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui
all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si
applicano in caso di somministrazione.
Art. 23 - Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere
disciplinare e regime della solidarietà
1. I
lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento
economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di
pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. Restano in ogni
caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate
ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.
2. La disposizione
di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento ai contratti di somministrazione
conclusi da soggetti privati autorizzati nell'ambito di specifici programmi di
formazione, inserimento e riqualificazione professionale erogati, a favore dei
lavoratori svantaggiati, in concorso con Regioni, Province ed enti locali ai
sensi e nei limiti di cui all'articolo 13.
3.
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali.
4. I
contratti collettivi applicati dall'utilizzatore stabiliscono modalità e
criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni economiche
correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati
tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa. I lavoratori
dipendenti dal somministratore hanno altresì diritto a fruire di tutti i
servizi sociali e assistenziali di cui godono i dipendenti dell'utilizzatore
addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia condizionato
alla iscrizione ad associazioni o società cooperative o al conseguimento di una
determinata anzianità di servizio.
5. Il
somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso
delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività
lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni
recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere
che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta
indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è
adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o
comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva
altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di
protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per
la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai
contratti collettivi.
6. Nel
caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni superiori o comunque a mansioni
non equivalenti a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne
immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al
lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione,
l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive
spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale
risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori.
7. Ai
fini dell'esercizio del potere disciplinare, che è riservato al
somministratore, l'utilizzatore comunica al somministratore gli elementi che
formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
8. In
caso di somministrazione di lavoro a tempo determinato è nulla ogni clausola
diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di
assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione.
9. La
disposizione di cui al comma 8 non trova applicazione nel caso in cui al
lavoratore sia corrisposta una adeguata indennità, secondo quanto stabilito dal
contratto collettivo applicabile al somministratore.
Art. 24 - Diritti sindacali e garanzie collettive
1. Ferme
restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori
delle società o imprese di somministrazione e degli appaltatori si applicano i
diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2. Il
prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta
la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale
nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai
prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano
presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo
la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione
collettiva.
4.
L'utilizzatore comunica alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle
rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di
categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero e i motivi del
ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di
somministrazione; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di
stipulare il contratto, l'utilizzatore fornisce le predette comunicazioni entro
i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per
il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce
mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro
conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori
interessati.
Art. 25 - Norme previdenziali
1. Gli
oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali, previsti
dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico del somministratore che,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n.
88, è inquadrato nel settore terziario. Sulla indennità di disponibilità di cui
all'articolo 22, comma 3, i contributi sono versati per il loro effettivo
ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale
contributivo.
2. Il
somministratore non è tenuto al versamento della aliquota contributiva di cui
all'articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Gli
obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni, sono determinati in relazione al tipo e al rischio
delle lavorazioni svolte. I premi e i contributi sono determinati in relazione
al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la attività svolta
dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte
dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o
medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione
effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa
utilizzatrice la stessa non sia già assicurata.
4. Nel
settore agricolo e in caso di somministrazione di lavoratori domestici trovano
applicazione i criteri erogativi, gli oneri previdenziali e assistenziali
previsti dai relativi settori.
Art. 26 - Responsabilità civile
1. Nel
caso di somministrazione di lavoro l'utilizzatore risponde nei confronti dei
terzi dei danni a essi arrecati dal prestatore di lavoro nell'esercizio delle
sue mansioni.
Art. 27 - Somministrazione irregolare
1.
Quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni
di cui agli articoli 20 e 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), il
lavoratore può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che ne ha
utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle
dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 tutti i
pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione
previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente
utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della
somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la
costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la
somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne
ha effettivamente utilizzato la prestazione.
3. Ai
fini della valutazione delle ragioni di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, che
consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato
esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può
essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte
tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore.
Art. 28 - Somministrazione fraudolenta
1. Ferme
restando le sanzioni di cui all'articolo 18, quando la somministrazione di
lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme
inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore,
somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per
ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione.
Capo II - Appalto e distacco
Art. 29 - Appalto
1. Ai
fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto
di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice
civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei
mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in
relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto,
dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei
lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del
medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.
2. In
caso di appalto di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti.
3. L'acquisizione del personale già impiegato
nell'appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, in forza di legge,
di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto d'appalto,
non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda.
Art. 30 - Distacco
1.
L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare
un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione
di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In
caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento
economico e normativo a favore del lavoratore.
3. Il
distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso
del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità
produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco
può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative,
produttive o sostitutive.
4. Resta
ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI DI IMPRESA E TRASFERIMENTO
D'AZIENDA
Art. 31 - Gruppi di impresa
1. I
gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e
del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono delegare lo svolgimento
degli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,
alla società capogruppo per tutte le società controllate e collegate.
2. I
consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di società cooperativa di cui
all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto dei soggetti consorziati o
delegarne l'esecuzione a una società consorziata.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della individuazione
del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative in capo
alle singole società datrici di lavoro.
Art. 32 - Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi
restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda
di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia, il
comma quinto dell'articolo 2112 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento
d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o
fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che
conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato
ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente
articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa
come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento
del suo trasferimento».
2.
All'articolo 2112 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto
la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione,
tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo
1676».
TITOLO V - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A ORARIO RIDOTTO, MODULATO O
FLESSIBILE
Capo I - Lavoro intermittente
Art. 33 - Definizione e tipologie
1. Il
contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un
lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare
la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'articolo 34.
2. Il
contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche a tempo
determinato.
Art. 34 - Casi di ricorso al lavoro intermittente
1. Il contratto di lavoro intermittente può
essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi
stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale o territoriale o, in via
provvisoriamente sostitutiva, dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, con apposito decreto da adottarsi trascorsi sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo.
2. In via sperimentale il contratto di lavoro
intermittente può essere altresì concluso anche per prestazioni rese da
soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da
lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo
produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento.
3. È
vietato il ricorso al lavoro intermittente:
a) per la sostituzione di
lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione
degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto,
entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori
adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una
sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
c) da parte delle imprese che
non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Art. 35 - Forma e comunicazioni
1. Il
contratto di lavoro intermittente è stipulato in forma scritta ai fini della prova
dei seguenti elementi:
a) indicazione della durata e
delle ipotesi, oggettive o soggettive, previste dall'articolo 34 che consentono
la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della
disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso
di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un
giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e
normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa
indennità di disponibilità, ove prevista, nei limiti di cui al successivo
articolo 36;
d) indicazione delle forme e
modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della
prestazione;
e) i tempi e le modalità di
pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità;
f) le eventuali misure di
sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto.
2. Nell'indicare
gli elementi di cui al comma 1, le parti devono recepire le indicazioni
contenute nei contratti collettivi ove previste.
3. Fatte
salve previsioni più favorevoli dei contratti collettivi, il datore di lavoro è
altresì tenuto a informare con cadenza annuale le rappresentanze sindacali
aziendali, ove esistenti, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro
intermittente.
Art. 36 - Indennità di disponibilità
1. Nel
contratto di lavoro intermittente è stabilita la misura della indennità mensile
di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i
periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di
lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai
contratti collettivi e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero
aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Sulla
indennità di disponibilità di cui al comma 1 i contributi sono versati per il
loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di
minimale contributivo. 3. L'indennità di disponibilità è esclusa dal computo di
ogni istituto di legge o di contratto collettivo.
4. In
caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile
rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il
datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di
temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità.
5. Ove
il lavoratore non provveda all'adempimento di cui al comma che precede, perde
il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni,
salva diversa previsione del contratto individuale.
6. Le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano soltanto nei casi in cui il
lavoratore si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di
lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può
comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità
di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto,
nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti
collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
7. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la misura della retribuzione
convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi
dell'articolo 33 possono versare la differenza contributiva per i periodi in
cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella
convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di disponibilità fino a
concorrenza della medesima misura.
Art. 37 - Lavoro intermittente per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno
1. Nel
caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana,
nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali
l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36 è corrisposta al prestatore
di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
2.
Ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti
collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Art. 38 - Principio di non discriminazione
1. Fermi
restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla
legislazione vigente, il lavoratore intermittente non deve ricevere, per i
periodi lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno
favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il
trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è
riproporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente
eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione
globale e delle singole componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti
per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, congedi
parentali.
3. Per
tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere
alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto
ai lavoratori subordinati nè matura alcun trattamento economico e normativo,
salvo l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36.
Art. 39 - Computo del lavoratore intermittente
1. Il prestatore di lavoro intermittente è
computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative
di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco
di ciascun semestre.
Art. 40 - Sostegno e valorizzazione della autonomia collettiva
1.
Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e
dell'articolo 37, comma 2, la determinazione da parte del contratto collettivo
nazionale dei casi di ricorso al lavoro intermittente, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo.
In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e
con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale accordo
interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti posizioni
espresse da ciascuna delle due parti interessate, i casi in cui è ammissibile
il ricorso al lavoro intermittente ai sensi della disposizione di cui
all'articolo 34, comma 1, e dell'articolo 37, comma 2.
Capo II - Lavoro ripartito
Art. 41 - Definizione e vincolo di solidarietà
1. Il
contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale
due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica
obbligazione lavorativa.
2. Fermo
restando il vincolo di solidarietà di cui al comma 1 e fatta salva una diversa
intesa tra le parti contraenti, ogni lavoratore resta personalmente e
direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione lavorativa
nei limiti di cui al presente capo.
3. Fatte salve diverse intese tra le parti
contraenti o previsioni dei contratti o accordi collettivi, i lavoratori hanno
la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni
tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale
dell'orario di lavoro, nel qual caso il rischio della impossibilità della
prestazione per fatti attinenti a uno dei coobbligati è posta in capo all'altro
obbligato.
4. Eventuali sostituzioni da parte di terzi,
nel caso di impossibilità di uno o entrambi i lavoratori coobbligati, sono
vietate e possono essere ammesse solo previo consenso del datore di lavoro.
5. Salvo
diversa intesa tra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei
lavoratori coobbligati comportano l'estinzione dell'intero vincolo
contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del
datore di lavoro, l'altro prestatore di lavoro si renda disponibile ad adempiere
l'obbligazione lavorativa, integralmente o parzialmente, nel qual caso il
contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro
subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile.
6. Salvo
diversa intesa tra le parti, l'impedimento di entrambi i lavoratori coobbligati
è disciplinato ai sensi dell'articolo 1256 del codice civile.
Art. 42 - Forma e comunicazioni
1. Il contratto di lavoro ripartito è
stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
a) la misura percentuale e la
collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale
che si prevede venga svolto da ciascuno dei lavoratori coobbligati, secondo le
intese tra loro intercorse, ferma restando la possibilità per gli stessi
lavoratori di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la
sostituzione tra di loro ovvero la modificazione consensuale della
distribuzione dell'orario di lavoro;
b) il luogo di lavoro, nonché
il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
c) le eventuali misure di
sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in
contratto.
2. Ai
fini della possibilità di certificare le assenze, i lavoratori sono tenuti a
informare preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale,
in merito all'orario di lavoro di ciascuno dei soggetti coobbligati.
Art. 43 - Disciplina applicabile
1. La
regolamentazione del lavoro ripartito è demandata alla contrattazione collettiva
nel rispetto delle previsioni contenute nel presente capo.
2. In
assenza di contratti collettivi, e fatto salvo quanto stabilito nel presente
capo, trova applicazione, nel caso di prestazioni rese a favore di un datore di
lavoro, la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con
la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.
Art. 44 - Principio di non discriminazione
1. Fermi
restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla
legislazione vigente, il lavoratore coobbligato deve ricevere, per i periodi
lavorati, un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole
rispetto al lavoratore di pari livello, a parità di mansioni svolte.
2. Il
trattamento economico e normativo dei lavoratori coobbligati è riproporzionato,
in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita, in particolare
per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole
componenti di essa, nonché delle ferie e dei trattamenti per malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale, congedi parentali.
3. Ciascuno dei lavoratori coobbligati ha
diritto di partecipare alle riunioni assembleari di cui all'articolo 20, legge
20 maggio 1970, n. 300, entro il previsto limite complessivo di dieci ore
annue, il cui trattamento economico verrà ripartito fra i coobbligati
proporzionalmente alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Art. 45 Disposizioni previdenziali
1. Ai fini
delle prestazioni della assicurazione generale e obbligatoria per la
invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, della indennità di malattia e di ogni
altra prestazione previdenziale e assistenziale e delle relative contribuzioni
connesse alla durata giornaliera, settimanale, mensile o annuale della prestazione
lavorativa i lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito sono
assimilati ai lavoratori a tempo parziale. Il calcolo delle prestazioni e dei
contributi andrà tuttavia effettuato non preventivamente ma mese per mese,
salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo svolgimento della
prestazione lavorativa.
Capo III Lavoro a tempo parziale
Art. 46 - Norme di modifica al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, e successive modifiche e integrazioni
1. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, così come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per "tempo pieno" l'orario
normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8
aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti
collettivi applicati;»;
b) all'articolo 1, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. I contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti
collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni,
ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e
modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro di cui al comma 2.
I contratti collettivi nazionali possono, altresì, prevedere per specifiche
figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle
discipline rimesse alla contrattazione collettiva ai sensi del presente
decreto.»;
c) all'articolo 1, il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«Le assunzioni a termine, di
cui al decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, e successive modificazioni,
di cui all'articolo 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e di cui all'articolo
4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, possono essere effettuate
anche con rapporto a tempo parziale, ai sensi dei commi 2 e 3.»;
d) all'articolo 3, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
«1. Nelle ipotesi di lavoro a
tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato ai sensi dell'articolo
1 del decreto legislativo 9 ottobre 2001, n. 368, il datore di lavoro ha
facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari rispetto a
quelle concordate con il lavoratore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nel
rispetto di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.»;
e) all'articolo 3, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. I contratti collettivi
stipulati dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono il
numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le relative
causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a
tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare, nonché le conseguenze
del superamento delle ore di lavoro supplementare consentite dai contratti
collettivi stessi.»;
f) all'articolo 3, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3. L'effettuazione di
prestazioni di lavoro supplementare richiede il consenso del lavoratore
interessato ove non prevista e regolamentata dal contratto collettivo. Il
rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi
del giustificato motivo di licenziamento.»;
g) all'articolo 3, il comma 4,
ultimo periodo, è soppresso;
h) all'articolo 3, il comma 5 è
sostituito dal seguente:
«5. Nel rapporto di lavoro a
tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo
svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si
applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive
modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a
tempo pieno.»;
i) all'articolo 3, il comma 6 è
abrogato;
j) all'articolo 3, il comma 7 è
sostituito dal seguente:
«7. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 2, comma 2, le parti del contratto di lavoro a tempo
parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma e dai
commi 8 e 9, concordare clausole flessibili relative alla variazione della
collocazione temporale della prestazione stessa. Nei rapporti di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole
elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione
lavorativa. I contratti collettivi, stipulati dai soggetti indicati
nell'articolo 1, comma 3, stabiliscono:
1) condizioni e modalità in
relazione alle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione
temporale della prestazione lavorativa;
2) condizioni e modalità in
relazioni alle quali il datore di lavoro può variare in aumento la durata della
prestazione lavorativa;
3) i limiti massimi di
variabilità in aumento della durata della prestazione lavorativa.»;
k) all'articolo 3, il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. L'esercizio da parte del
datore di lavoro del potere di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa,
nonché di modificare la collocazione temporale della stessa comporta in favore
del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese tra le parti, di
almeno due giorni lavorativi, nonché il diritto a specifiche compensazioni,
nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi di cui
all'articolo 1, comma 3.»;
l) all'articolo 3, il comma 9 è
sostituito dal seguente:
«9. La disponibilità allo
svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 7 richiede
il consenso del lavoratore formalizzato attraverso uno specifico patto scritto,
anche contestuale al contratto di lavoro, reso, su richiesta del lavoratore,
con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale
indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non
integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.»;
m) all'articolo 3, il comma 10
è sostituito dal seguente:
«10. L'inserzione nel contratto
di lavoro a tempo parziale di clausole flessibili o elastiche ai sensi del
comma 7 è possibile anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine.»;
n) i commi 11, 12, 13 e 15
dell'articolo 3 sono soppressi;
o) l'articolo 5 è sostituito
dal seguente:
«Art. 5 (Tutela ed
incentivazione del lavoro a tempo parziale). - 1. Il rifiuto di un lavoratore
di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo
parziale, o il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo
pieno, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle
parti risultante da atto scritto, convalidato dalla direzione provinciale del
lavoro competente per territorio, è ammessa la trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Al rapporto di lavoro a
tempo parziale risultante dalla trasformazione si applica la disciplina di cui
al presente decreto legislativo.
2. Il
contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo
pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo
parziale in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale,
adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con
riguardo alle quali è prevista l'assunzione.
3. In
caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a
darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo
pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche
mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali
dell'impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di
trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. I
contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 3, possono provvedere ad
individuare criteri applicativi con riguardo a tale disposizione.
4. Gli
incentivi economici all'utilizzo del lavoro a tempo parziale, anche a tempo
determinato, saranno definiti, compatibilmente con la disciplina comunitaria in
materia di aiuti di Stato, nell'ambito della riforma del sistema degli
incentivi all'occupazione.»;
p) il comma 2 dell'articolo 6 è
soppresso;
q) l'articolo 7 è soppresso;
r) all'articolo 8, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«L'eventuale mancanza o
indeterminatezza nel contratto scritto delle indicazioni di cui all'articolo 2,
comma 2, non comporta la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale.
Qualora l'omissione riguardi la durata della prestazione lavorativa, su
richiesta del lavoratore può essere dichiarata la sussistenza fra le parti di
un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla data del relativo
accertamento giudiziale. Qualora invece l'omissione riguardi la sola
collocazione temporale dell'orario, il giudice provvede a determinare le
modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale
con riferimento alle previsioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 3,
comma 7, o, in mancanza, con valutazione equitativa, tenendo conto in
particolare delle responsabilità familiari del lavoratore interessato, della
sua necessità di integrazione del reddito derivante dal rapporto a tempo
parziale mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle
esigenze del datore di lavoro. Per il periodo antecedente la data della
pronuncia della sentenza, il lavoratore ha in entrambi i casi diritto, in
aggiunta alla retribuzione dovuta, alla corresponsione di un ulteriore
emolumento a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi con valutazione
equitativa. Nel corso del successivo svolgimento del rapporto, è fatta salva la
possibilità di concordare per iscritto clausole elastiche o flessibili ai sensi
dell'articolo 3, comma 3. In luogo del ricorso all'autorità giudiziaria, le
controversie di cui al presente comma ed al comma 1 possono essere, risolte
mediante le procedure di conciliazione ed eventualmente di arbitrato previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 1, comma 3.»;
s) all'articolo 8, dopo il
comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Lo svolgimento di
prestazioni elastiche o flessibili di cui all'articolo 3, comma 7, senza il
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3, commi 7, 8, 9 comporta a favore
del prestatore di lavoro il diritto, in aggiunta alla retribuzione dovuta, alla
corresponsione di un ulteriore emolumento a titolo di risarcimento del danno.
2-ter. In assenza di contratti
collettivi datore di lavoro e prestatore di lavoro possono concordare direttamente
l'adozione di clausole elastiche o flessibili ai sensi delle disposizioni che
precedono.»;
t) dopo l'articolo 12 è
aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 12-bis (Ipotesi di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo
parziale). - 1. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali
residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti
invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita
presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno
diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a
tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale
deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a
richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più
favorevoli per il prestatore di lavoro.».
TITOLO VI - APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I - Apprendistato
Art. 47 - Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme
restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di
formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti
tipologie:
a) contratto di apprendistato
per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato
professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una
formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
2. Il
numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con
contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze
specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica
alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 3. In attesa della regolamentazione
del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad
applicarsi la vigente normativa in materia.
Art. 48 -Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e Formazione
1.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
2. Il contratto di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non
superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica
professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della
qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e
formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai
servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante
l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53.
3. Il
contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente
indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano
formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al
termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione
aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso
dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di
lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di
lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo.
4. La
regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto
dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica
professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore
di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della
qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo
standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base
dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della
formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutore
aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 49 - Apprendistato professionalizzante
1.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base,
trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni.
2. Per
soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante
può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. I
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale
stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata
del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque
essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato
professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto,
contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano
formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere
acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della
formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il
compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di
lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato
ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilità di sommare i
periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e
formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del
limite massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di
lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta
causa o di un giustificato motivo. 5. La regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province
autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e
nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore
di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore
per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali,
delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e
interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa
interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base
dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna
alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della
formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore
aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 50 - Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta Formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori
di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di
studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica
superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti
di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per
soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della
legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1 può
essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. Ferme
restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato
per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa
alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con
le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro,
le università e le altre istituzioni formative.
Art. 51 - Crediti formativi
1. La
qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato
costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e
di istruzione e formazione professionale.
2. Entro
dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione,
della università e della ricerca, e previa intesa con le regioni e le province
autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma
che precede, nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e
di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata
Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.
Art. 52 - Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse
qualifiche professionali è istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito
organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della
università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti
della Conferenza Stato-regioni.
Art. 53 - Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
1.
Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del
lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il
contratto.
2. Fatte
salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori
assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti
numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di
particolari normative e istituti.
3. In
attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano
fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà
tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le
modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di
lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli
articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto
a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento.
4. Resta
ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Capo II - Contratto di inserimento
Art. 54 - Definizione e campo di applicazione
1. Il
contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare,
mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali
del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il
reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
a) soggetti di età compresa tra
i diciotto e i ventinove anni;
b) disoccupati di lunga durata
da ventinove fino a trentadue anni;
c) lavoratori con più di
cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro;
d) lavoratori che desiderino
riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due
anni;
e) donne di qualsiasi età
residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato
con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del
20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi del 10 per cento quello maschile;
f) persone riconosciute
affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale
o psichico.
2. I
contratti di inserimento possono essere stipulati da:
a) enti pubblici economici,
imprese e loro consorzi;
b) gruppi di imprese;
c) associazioni professionali,
socio-culturali, sportive;
d) fondazioni;
e) enti di ricerca, pubblici e
privati;
f) organizzazioni e
associazioni di categoria.
3. Per
poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti di cui al comma 2
devono avere mantenuto in servizio almeno il sessanta per cento dei lavoratori
il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi
precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi,
quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di
lavoro, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del
periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a
tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della
presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i
quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
4. La
disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando, nei diciotto mesi
precedenti alla assunzione del lavoratore, sia venuto a scadere un solo
contratto di inserimento.
5.
Restano in ogni caso applicabili, se più favorevoli, le disposizioni di cui all'articolo
20 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di contratto di reinserimento
dei lavoratori disoccupati.
Art. 55 - Progetto individuale di inserimento
1.
Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, con
il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento,
finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del
lavoratore stesso al contesto lavorativo.
2. I
contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze
sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie
determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalità di
definizione dei piani individuali di inserimento con particolare riferimento
alla realizzazione del progetto, anche attraverso il ricorso ai fondi interprofessionali
per la formazione continua, in funzione dell'adeguamento delle capacità
professionali del lavoratore, nonché le modalità di definizione e
sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento diretti
ad agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
3.
Qualora, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma 2, la determinazione da
parte del contratto collettivo nazionale di lavoro delle modalità di
definizione dei piani individuali di inserimento, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
datori di lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di promuovere l'accordo.
In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individua in via provvisoria e
con proprio decreto, tenuto conto delle indicazioni contenute nell'eventuale
accordo interconfederale di cui all'articolo 86, comma 13, e delle prevalenti
posizioni espresse da ciascuna delle due parti interessate, le modalità di
definizione dei piani individuali di inserimento di cui al comma 2.
4. La formazione
eventualmente effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere
registrata nel libretto formativo.
5. In caso di gravi inadempienze nella
realizzazione del progetto individuale di inserimento il datore di lavoro è
tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per
cento.
Art. 56 - Forma
1. Il
contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere
specificamente indicato il progetto individuale di inserimento di cui
all'articolo 55.
2. In
mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende
assunto a tempo indeterminato.
Art. 57 - Durata
1. Il
contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove mesi e non può
essere superiore ai diciotto mesi. In caso di assunzione di lavoratori di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera f), la durata massima può essere estesa fino
a trentasei mesi.
2. Nel computo del limite massimo di durata
non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del
servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione per
maternità.
3. Il contratto di inserimento
non è rinnovabile tra le stesse parti. Eventuali proroghe del contratto sono
ammesse entro il limite massimo di durata indicato al comma 1.
Art. 58 - Disciplina del rapporto di lavoro
1. Salvo
diversa previsione dei contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e dei contratti collettivi aziendali
stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle
rappresentanze sindacali unitarie, ai contratti di inserimento si applicano,
per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368.
2. I contratti collettivi di cui al comma 1
possono stabilire le percentuali massime dei lavoratori assunti con contratto
di inserimento.
Art. 59 - Incentivi economici e normativi
1.
Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del
lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria
spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai
lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto
di inserimento oggetto del contratto.
2. Fatte
salve specifiche previsioni di contratto collettivo, i lavoratori assunti con
contratto di inserimento sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti
da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e
istituti.
3. In
attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli
incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto
di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai
lavoratori di cui all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f).
Art. 60 - Tirocini estivi di orientamento
1. Si
definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le
vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, regolarmente
iscritto a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di
ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
2 Il
tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si
svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e
l'inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di
pluralità di tirocini.
3.
Eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare
l'importo massimo mensile di 600 euro.
4. Salvo
diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti
percentuali massimi per l'impiego di adolescenti o giovani al tirocinio estivo
di orientamento.
5. Salvo
quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 e al decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142.
Titolo VII - TIPOLOGIE CONTRATTUALI A PROGETTO E OCCASIONALI
Capo I - Lavoro a progetto e lavoro occasionale
Art. 61 - Definizione e campo di applicazione
1. Ferma
restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale
e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla
disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali,
intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta
giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il
compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5
mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel
presente capo.
3. Sono
escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni
intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi
albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata
e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni
sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione
sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate
dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal
campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e
commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le
disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l'applicazione di
clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il
collaboratore a progetto.
Art. 62 - F o r m a
1. Il
contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere,
ai fini della prova, i seguenti elementi:
a) indicazione della durata,
determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
b) indicazione del progetto o
programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante,
che viene dedotto in contratto;
c) il corrispettivo e i criteri
per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la
disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento
del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale,
della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da
pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
e) le eventuali misure per la
tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 66, comma 4.
Art. 63 - Corrispettivo
1. Il
compenso corrisposto ai collaboratori a progetto deve essere proporzionato alla
quantità e qualità del lavoro eseguito, e deve tenere conto dei compensi
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo
di esecuzione del rapporto.
Art. 64 - Obbligo di riservatezza
1. Salvo diverso accordo tra le parti il
collaboratore a progetto può svolgere la sua attività a favore di più
committenti.
2. Il collaboratore a progetto non deve
svolgere attività in concorrenza con i committenti nè, in ogni caso, diffondere
notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi,
nè compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei
committenti medesimi.
Art. 65 - Invenzioni del collaboratore a progetto
1. Il lavoratore
a progetto ha diritto di essere riconosciuto autore della invenzione fatta
nello svolgimento del rapporto.
2. I diritti e gli obblighi delle parti sono
regolati dalle leggi speciali, compreso quanto previsto dall'articolo 12-bis
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
Art. 66 - Altri diritti del collaboratore a progetto
1. La
gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non
comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza
erogazione del corrispettivo.
2. Salva
diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio
la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del
contratto, che si estingue alla scadenza. Il committente può comunque recedere
dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto
della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero
superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
3. In
caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di
centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto
individuale.
4. Oltre
alle disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive
modificazioni e integrazioni, sul processo del lavoro e di cui all'articolo 64
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai
rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano
le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.
626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni, quando la prestazione
lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di
tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le norme di
cui all'articolo 51, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e del
decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 gennaio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001.
Art. 67 - Estinzione del contratto e preavviso
1. I
contratti di lavoro di cui al presente capo si risolvono al momento della
realizzazione del progetto o del programma o della fase di esso che ne
costituisce l'oggetto.
2. Le parti possono recedere prima della
scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o
modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro
individuale.
Art. 68 - Rinunzie e transazioni
1. I
diritti derivanti dalle disposizioni contenute nel presente capo possono essere
oggetto di rinunzie o transazioni tra le parti in sede di certificazione del
rapporto di lavoro di cui al Titolo V del presente decreto legislativo.
Art. 69 - Divieto di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa atipici e conversione del contratto
1. I
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza
l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso
ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
2. Qualora venga accertato dal giudice che il
rapporto instaurato ai sensi dell'articolo 61 sia venuto a configurare un
rapporto di lavoro subordinato, esso si trasforma in un rapporto di lavoro
subordinato corrispondente alla tipologia negoziale di fatto realizzatasi tra
le parti.
3. Ai
fini del giudizio di cui al comma 2, il controllo giudiziale è limitato
esclusivamente, in conformità ai principi generali dell'ordinamento,
all'accertamento della esistenza del progetto, programma di lavoro o fase di
esso e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni
e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano al committente.
Capo II -Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari
soggetti
Art. 70 - Definizione e campo di applicazione
1. Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura
meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o
comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di
uscirne, nell'ambito:
a) dei piccoli lavori domestici
a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle
persone anziane, ammalate o con handicap;
b) dell'insegnamento privato
supplementare;
c) dei piccoli lavori di
giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
d) della realizzazione di
manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
e) della collaborazione con enti
pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza,
come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.
2. Le
attività lavorative di cui al comma 1, anche se svolte a favore di più
beneficiari, configurano rapporti di natura meramente occasionale e accessoria,
intendendosi per tali le attività che coinvolgono il lavoratore per una durata
complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare e che, in
ogni caso, non danno complessivamente luogo a compensi superiori a 3 mila euro
sempre nel corso di un anno solare.
Art. 71 - Prestatori di lavoro accessorio
1.
Possono svolgere attività di lavoro accessorio:
a) disoccupati da oltre un
anno;
b) casalinghe, studenti e
pensionati;
c) disabili e soggetti in
comunità di recupero;
d) lavoratori extracomunitari,
regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del
lavoro.
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a
svolgere prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilità ai
servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento,
o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito della loro
comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di prestazioni di lavoro
accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera magnetica dalla quale risulti
la loro condizione.
Art. 72 Disciplina del lavoro accessorio
1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro
accessorio i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o più
carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio del valore nominale di 7,5
euro.
2. Il
prestatore di prestazioni di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso
presso uno o più enti o società concessionari di cui al comma 5 all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso
è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di
disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
3.
L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando
i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento
dei contributi per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, in misura di 1 euro e
per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro.
4. L'ente o società concessionaria trattiene
l'importo di 0,2 euro, a titolo di rimborso spese.
5. Entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni contenute nel
presente decreto legislativo il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
individua gli enti e le società concessionarie alla riscossione dei buoni,
nonché i soggetti autorizzati alla vendita dei buoni e regolamenta, con
apposito decreto, criteri e modalità per il versamento dei contributi di cui al
comma 3 e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
Art. 73 - Coordinamento informativo a fini previdenziali
1. Al
fine di verificare, mediante apposita banca dati informativa, l'andamento delle
prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive,
conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio disciplinate
dalla presente legge, anche al fine di formulare proposte per adeguamenti
normativi delle disposizioni di contenuto economico di cui all'articolo che
precede, l'INPS e l'INAIL stipulano apposita convenzione con il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2.
Decorsi diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali predispone, d'intesa con INPS e
INAIL, una relazione sull'andamento del lavoro occasionale di tipo accessorio e
ne riferisce al Parlamento.
Art. 74 - Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro
1. Con
specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un
rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e
affini sino al terzo grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve
periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione
di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Titolo VIII - PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
Capo I - Certificazione dei contratti di lavoro
Art. 75 - Finalità
1. Al
fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro
intermittente, ripartito, a tempo parziale e a progetto di cui al presente
decreto, nonché dei contratti di associazione in partecipazione di cui agli
articoli 2549-2554 del codice civile, le parti possono ottenere la
certificazione del contratto secondo la procedura volontaria stabilita nel
presente Titolo.
Art. 76 - Organi di certificazione
1. Sono
organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di
certificazione istituite presso:
a) gli enti bilaterali
costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale
quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi
bilaterali a competenza nazionale;
b) le Direzioni provinciali del
lavoro e le province, secondo quanto stabilito da apposito decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore del presente decreto;
c) le università pubbliche e
private, comprese le Fondazioni universitarie, registrate nell'albo di cui al
comma 2, esclusivamente nell'ambito di rapporti di collaborazione e consulenza
attivati con docenti di diritto del lavoro di ruolo ai sensi dell'articolo 66
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Per
essere abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1, le università sono
tenute a registrarsi presso un apposito albo istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con apposito decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, della università
e della ricerca. Per ottenere la registrazione le università sono tenute a
inviare, all'atto della registrazione e ogni sei mesi, studi ed elaborati
contenenti indici e criteri giurisprudenziali di qualificazione dei contratti
di lavoro con riferimento a tipologie di lavoro indicate dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
3. Le
commissioni istituite ai sensi dei commi che precedono possono concludere
convenzioni con le quali prevedano la costituzione di una commissione unitaria
di certificazione.
Art. 77 - Competenza
1. Nel
caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della procedura di
certificazione presso le commissioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera
b), le parti stesse devono rivolgersi alla commissione nella cui circoscrizione
si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore.
Nel caso in cui le parti intendano presentare l'istanza di avvio della
procedura di certificazione alle commissioni istituite a iniziativa degli enti
bilaterali, esse devono rivolgersi alle commissioni costituite dalle rispettive
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.
Art. 78 - Procedimento di certificazione e codici di buone pratiche
1. La
procedura di certificazione è volontaria e consegue obbligatoriamente a una
istanza scritta comune delle parti del contratto di lavoro.
2. Le
procedure di certificazione sono determinate all'atto di costituzione delle
commissioni di certificazione e si svolgono nel rispetto dei codici di buone
pratiche di cui al comma 4, nonché dei seguenti principi:
a) l'inizio del procedimento
deve essere comunicato alla Direzione provinciale del lavoro che provvede a
inoltrare la comunicazione alle autorità pubbliche nei confronti delle quali
l'atto di certificazione è destinato a produrre effetti. Le autorità pubbliche
possono presentare osservazioni alle commissioni di certificazione;
b) il procedimento di
certificazione deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della istanza;
c) l'atto di certificazione
deve essere motivato e contenere il termine e l'autorità cui è possibile
ricorrere;
d) l'atto di certificazione
deve contenere esplicita menzione degli effetti, civili, amministrativi,
previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la
certificazione.
3. I
contratti di lavoro certificati, e la relativa pratica di documentazione,
devono essere conservati presso le sedi di certificazione, per un periodo di
almeno cinque anni a far data dalla loro scadenza. Copia del contratto
certificato può essere richiesta dal servizio competente di cui all'articolo
4-bis, comma 5, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, oppure dalle
altre autorità pubbliche nei confronti delle quali l'atto di certificazione è
destinato a produrre effetti.
4. Entro
sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone
pratiche per l'individuazione delle clausole indisponibili in sede di
certificazione dei rapporti di lavoro, con specifico riferimento ai diritti e
ai trattamenti economici e normativi. Tali codici recepiscono, ove esistano, le
indicazioni contenute negli accordi interconfederali stipulati da associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale.
5. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali vengono altresì
definiti appositi moduli e formulari per la certificazione del contratto o del
relativo programma negoziale, che tengano conto degli orientamenti
giurisprudenziali prevalenti in materia di qualificazione del contratto di
lavoro, come autonomo o subordinato, in relazione alle diverse tipologie di
lavoro.
Art. 79 - Efficacia giuridica della certificazione
1. Gli
effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del
contratto di lavoro permangono, anche verso i terzi, fino al momento in cui sia
stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali
esperibili ai sensi dell'articolo 80, fatti salvi i provvedimenti cautelari.
Art. 80 - Rimedi esperibili nei confronti della certificazione
1. Nei
confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica
l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso
l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile,
per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma
negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima
autorità giudiziaria, le parti del contratto certificato potranno impugnare
l'atto di certificazione anche per vizi del consenso.
2.
L'accertamento giurisdizionale dell'erroneità della qualificazione ha effetto
fin dal momento della conclusione dell'accordo contrattuale. L'accertamento
giurisdizionale della difformità tra il programma negoziale e quello
effettivamente realizzato ha effetto a partire dal momento in cui la sentenza
accerta che ha avuto inizio la difformità stessa.
3. Il
comportamento complessivo tenuto dalle parti in sede di certificazione del
rapporto di lavoro e di definizione della controversia davanti alla commissione
di certificazione potrà essere valutato dal giudice del lavoro, ai sensi degli
articoli 9, 92 e 96 del codice di procedura civile.
4.
Chiunque presenti ricorso giurisdizionale contro la certificazione ai sensi dei
precedenti commi 1 e 3, deve previamente rivolgersi obbligatoriamente alla
commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per
espletare un tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice
di procedura civile.
5.
Dinnanzi al tribunale amministrativo regionale nella cui giurisdizione ha sede
la commissione che ha certificato il contratto, può essere presentato ricorso
contro l'atto certificatorio per violazione del procedimento o per eccesso di
potere.
Art. 81 - Attività di consulenza e assistenza alle parti
1. Le
sedi di certificazione di cui all'articolo 75 svolgono anche funzioni di
consulenza e assistenza effettiva alle parti contrattuali, sia in relazione
alla stipulazione del contratto di lavoro e del relativo programma negoziale
sia in relazione alle modifiche del programma negoziale medesimo concordate in
sede di attuazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla
disponibilità dei diritti e alla esatta qualificazione dei contratti di lavoro.
Capo II - Altre ipotesi di certificazione
Art. 82 - Rinunzie e transazioni
1. Le
sedi di certificazione di cui all'articolo 76, comma 1, lettera a), del
presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie
e transazioni di cui all'articolo 2113 del codice civile a conferma della
volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
Art. 83 - Deposito del regolamento interno delle cooperative
1. La
procedura di certificazione di cui al capo I è estesa all'atto di deposito del
regolamento interno delle cooperative riguardante la tipologia dei rapporti di
lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci
lavoratori, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive
modificazioni. La procedura di certificazione attiene al contenuto del
regolamento depositato.
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, la procedura di certificazione deve essere
espletata da specifiche commissioni istituite nella sede di certificazione di
cui all'articolo 76, comma 1, lettera b). Tali commissioni sono presiedute da
un presidente indicato dalla provincia e sono costituite, in maniera paritetica,
da rappresentanti delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
comparativamente più rappresentative.
Art. 84 - Interposizione illecita e appalto genuino
1. Le
procedure di certificazione di cui al capo primo possono essere utilizzate, sia
in sede di stipulazione di appalto di cui all'articolo 1655 del codice civile
sia nelle fasi di attuazione del relativo programma negoziale, anche ai fini
della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto ai sensi
delle disposizioni di cui al Titolo III del presente decreto legislativo.
2. Entro
sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali adotta con proprio decreto codici di buone pratiche e
indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che
tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e
della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte
dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiscono, ove esistano, le
indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati
da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85 - Abrogazioni
1. Dalla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29
aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e
l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n.
1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3
e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla violazione degli
obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della
legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;
i) tutte le disposizioni
legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto.
2.
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, le
parole da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse.
Art. 86 - Norme transitorie e finali
1. Le
collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina
vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso,
mantengono efficacia fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno
dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Termini diversi,
anche superiori all'anno, di efficacia delle collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente potranno essere
stabiliti nell'ambito di accordi sindacali di transizione al nuovo regime di
cui al presente decreto, stipulati in sede aziendale con le istanze aziendali
dei sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.
2. Al
fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e contratto
collettivo, in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza
una effettiva partecipazione e adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore
ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla
legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella
posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o in mancanza di
contratto collettivo, in una corrispondente posizione secondo il contratto di
settore analogo, a meno che il datore di lavoro, o committente, o altrimenti
utilizzatore non comprovi, con idonee attestazioni o documentazioni, che la
prestazione rientra in una delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente
decreto ovvero in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto
espressamente previsto nell'ordinamento.
3. In
relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui
agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le clausole dei
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a), della medesima legge e vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, mantengono, in via transitoria e salve diverse
intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, con esclusivo riferimento alla determinazione per via
contrattuale delle esigenze di carattere temporaneo che consentono la
somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24
giugno 1997, n. 196, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti
stipulanti o recesso unilaterale.
4. Le
disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice civile si intendono
riferiti alla disciplina della somministrazione prevista dal presente decreto.
5. Ferma
restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 28 gennaio
1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3 della legge 30 giugno 2000, n.
186, i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n.
196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al presente
decreto.
6. Per
le società di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del
personale, ricollocamento professionale già autorizzate ai sensi della
normativa previgente opera una disciplina transitoria e di raccordo definita
con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro
trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. In attesa della
disciplina transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7.
L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis del decreto
legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte le imprese di
somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
8. Il Ministro per la funzione pubblica
convoca le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche per esaminare i profili di armonizzazione conseguenti
alla entrata in vigore del presente decreto legislativo entro sei mesi anche ai
fini della eventuale predisposizione di provvedimenti legislativi in materia.
9. La
previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 27,
comma 1, non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni
cui la disciplina della somministrazione trova applicazione solo per quanto
attiene alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. La vigente
disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 59, comma 3, trova applicazione esclusivamente nei
confronti della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative di cui
all'articolo 19 si applicano anche nei confronti della pubblica
amministrazione.
10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) chiede alle imprese
esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;»;
b) dopo la lettera b) sono
aggiunte, in fine, le seguenti:
«b-bis) chiede un certificato
di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che
dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse
edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al
fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;
b-ter) trasmette
all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della
concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio
attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla
documentazione di cui alle lettere b) e b-bis).».
11.
L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, della disciplina dei compiti della commissione regionale per
l'impiego di cui all'articolo 5 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si
intende riferita alle regioni a statuto speciale per le quali non sia
effettivamente avvenuto il trasferimento delle funzioni in materia di lavoro ai
sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
12. Le
disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di cui al Titolo III e
di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno carattere sperimentale.
Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali procede, sulla base delle informazioni raccolte ai
sensi dell'articolo 17, a una verifica con le organizzazioni sindacali, dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale degli effetti delle disposizioni in esso contenute e ne
riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua
ulteriore vigenza.
13.
Entro i cinque giorni successivi alla entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale al fine di verificare la possibilità di
affidare a uno o più accordi interconfederali la gestione della messa a regime
del presente decreto, anche con riferimento al regime transitorio e alla
attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
14. L'INPS provvede al monitoraggio degli
effetti derivanti dalle misure del presente decreto, comunicando i risultati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della medesima legge. Limitatamente
al periodo strettamente necessario alla adozione dei predetti provvedimenti
correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a
legislazione vigente si provvede mediante corrispondente rideterminazione, da
effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, degli interventi posti
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e farlo osservare.