Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 29 aprile 2004
Circolare n. 39/2004
Oggetto: Privacy – Archivi informatici – Scadenza del 30
giugno 2004 – D.Lgvo 30.6.2003, n.196,
su S.O. alla G.U. n.174 del 29.7.2003.
Entro il prossimo 30
giugno gli archivi informatici dei dati personali dovranno essere adeguati a
nuovi standard di sicurezza.
E’ questa la novità
sostanziale introdotta dal decreto legislativo n.196/2003,
il Codice della privacy nel quale sono state raccolte le disposizioni sulla
protezione dei dati personali.
Com’è noto, già oggi
per prevenire il rischio di accesso non autorizzato agli archivi informatici
dei dati personali era necessario adottare le misure minime di sicurezza
stabilite dal DPR 318/1999. In base alle nuove disposizioni del Codice della
privacy (articoli da 31 a 36 e allegato B recante il “Disciplinare tecnico in
materia di misure minime di sicurezza”) le misure di sicurezza sono state
rafforzate, prevedendo in particolare l’obbligo di istituire un sistema di autenticazione informatica per
il riconoscimento degli incaricati alla gestione degli archivi. I nuovi
standard di sicurezza sono obbligatori indipendentemente dalla circostanza che
gli archivi siano gestiti con computer singoli o con computer in rete.
Nel caso di dati
personali sensibili (es. quelli che rientrano nell’ambito dell’elaborazione
delle paghe quali l’appartenenza del dipendente al sindacato, il suo credo
politico e religioso, le informazioni sulla sua salute) è stato inoltre previsto
l’obbligo di redigere annualmente un documento
programmatico sulla sicurezza contenente le informazioni indicate al punto
19 del citato Disciplinare tecnico. Quest’anno il documento dovrà essere redatto entro il
prossimo 30 giugno, mentre successivamente il termine è il 31 marzo.
Circa gli altri
adempimenti previsti dal Codice della privacy - quali la notifica al Garante,
la richiesta del consenso e l’informativa all’interessato, l’autorizzazione del
Garante per il trattamento dei dati sensibili – non si segnalano novità
rispetto alla previgente normativa. In particolare,
si rammenta che i dati personali gestiti dalle imprese nello svolgimento della
loro attività (es. archivi clienti e fornitori, dati dei dipendenti, mailing
list, ecc.) non comportano l’obbligo di notifica al Garante, né l’obbligo di
richiedere il consenso al loro trattamento in quanto trattasi generalmente di
dati già presenti in elenchi pubblici (es. registro imprese, elenchi
telefonici, ecc.). La richiesta del consenso resta ferma nel caso dei dati
sensibili dei dipendenti: a tal fine, come già suggerito a suo tempo, è
opportuno inserire un’apposita dicitura sulle buste paga.
Con riguardo alle
associazioni di categoria, si rammenta che i dati idonei a rivelare l’adesione
di associazioni sindacali o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni
o confederazioni (ad es. l’adesione delle federazioni nazionali alla Confetra)
non rientrano nella categoria dei dati sensibili e quindi possono essere
gestiti senza specifica autorizzazione del Garante e senza richiedere il
consenso agli interessati (articolo 26 comma 3 lettera b del Codice).
Viceversa, le
informazioni concernenti l’adesione delle imprese alle associazioni di
categoria continuano ad essere dati sensibili il cui trattamento è subordinato
ad un’autorizzazione generale del Garante (v. da ultimo autorizzazione n.3/2002 e delibera del 24 giugno 2003). Per quanto concerne
il consenso da parte delle imprese aderenti, l’articolo 26 del Codice della
privacy ha confermato l’esclusione dall’obbligo di richiesta del consenso, a
condizione peraltro che i dati non siano diffusi all’esterno e che le imprese
interessate siano informate sulle modalità di utilizzo dei dati stessi.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.30/2002 |
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Allegato due |
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Il testo completo del Codice della privacy è consultabile: |
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D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O.
alla G.U. n.174 del 29.7.2003 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno
2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto legislativo:
PARTE I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(Diritto alla protezione dei dati personali)
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
Art. 2
(Finalita)
1. Il presente testo unico, di seguito denominato "codice",
garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita' dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identita' personale e al diritto alla protezione
dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando
un elevato livello di tutela dei diritti e delle liberta' di cui al
comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione
ed efficacia delle modalita' previste per il loro esercizio da parte
degli interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi da parte
dei titolari del trattamento.
Art. 3
(Principio di necessita' nel trattamento dei dati)
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e
di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando
le finalita' perseguite nei singoli casi possono essere realizzate
mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.
Art. 4
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo,
l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di
identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati personali che permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,
politico o sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da
r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di
dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
g) "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
i) "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu' soggetti determinati diversi dall'interessato, dal
rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal
responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati
personali, ripartito in una o piu' unita' dislocate in uno o piu'
siti;
q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675,
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) "comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o
trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le
informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale;
c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di
fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di
circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e
televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica,
nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
d) "rete pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su
reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di
telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti
dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di
tali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati
o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a
trattamento ai fini della trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete
di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio a valore aggiunto", il servizio che richiede il
trattamento dei dati relativi al traffico o dei dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto
e' necessario per la trasmissione di una comunicazione o della
relativa fatturazione;
m) "posta elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che
possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per:
a) "misure minime", il complesso delle misure tecniche,
informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza
che configurano il livello minimo di protezione richiesto in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
b) "strumenti elettronici", gli elaboratori, i programmi per
elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) "autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti
elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta
dell'identita';
d) "credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in
possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola chiave", componente di una credenziale di
autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita
da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
f) "profilo di autorizzazione", l'insieme delle informazioni,
univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a
quali dati essa puo' accedere, nonche' i trattamenti ad essa
consentiti;
g) "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle
procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalita' di
trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione
del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "scopi storici", le finalita' di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi statistici", le finalita' di indagine statistica o di
produzione di risultati statistici, anche a mezzo di sistemi
informativi statistici;
c) "scopi scientifici", le finalita' di studio e di indagine
sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche
in uno specifico settore.
Art. 5
(Oggetto ed ambito di applicazione)
1. Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali,
anche detenuti all'estero, effettuato da chiunque e' stabilito nel
territorio dello Stato o in un luogo comunque soggetto alla
sovranita' dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche al trattamento di dati
personali effettuato da chiunque e' stabilito nel territorio di un
Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il
trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo
ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di
applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa
un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai
fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati
personali.
3. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per fini esclusivamente personali e' soggetto all'applicazione del
presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le
disposizioni in tema di responsabilita' e di sicurezza dei dati di
cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6
(Disciplina del trattamento)
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a
tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad
alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative
della Parte II.
Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7
(Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Art. 8
(Esercizio dei diritti)
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il
tramite di un incaricato, alla quale e' fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono
effettuati:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,
e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172, e successive modificazioni, in materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita'
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei
pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';
e) ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e
concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni
ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri
organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di
cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui
agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g)
ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando non
riguarda dati di carattere oggettivo, puo' avere luogo salvo che
concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di
tipo soggettivo, nonche' l'indicazione di condotte da tenersi o di
decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9
(Modalita' di esercizio)
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo' essere
trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la
richiesta puo' essere formulata anche oralmente e in tal caso e'
annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato
puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche,
enti, associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi
assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei
elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili
o esibizione o allegazione di copia di un documento di
riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato
esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato e' una persona
giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla
persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata
liberamente e senza costrizioni e puo' essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di
novanta giorni.
Art. 10
(Riscontro all'interessato)
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento e' tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi
per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le modalita' e a ridurre i tempi per il
riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali
casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la
qualita' e la quantita' delle informazioni. Se vi e' richiesta, si
provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati
personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal
titolare. Se la richiesta e' rivolta ad un esercente una professione
sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di
cui all'articolo 84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente
difficoltosa il riscontro alla richiesta dell'interessato puo'
avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
5. Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati e' effettuata in forma intelligibile
anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati
che riguardano l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese
non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca
effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non puo' comunque superare
l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere
generale, che puo' individuarlo forfettariamente in relazione al caso
in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta
e' fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante puo'
prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati
personali figurano su uno speciale supporto del quale e' richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o piu'
titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessita' o all'entita' delle richieste ed e' confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8 e' corrisposto anche
mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di
pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del
riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL
TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I
REGOLE PER TUTTI I
TRATTAMENTI
Art. 11
(Modalita' del trattamento e requisiti dei dati)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita'
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione
dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o
successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina
rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono
essere utilizzati.
Art. 12
(Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentativita' e tenendo conto
dei criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa
sul trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verifica
la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne
la diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro
della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma 1 costituisce condizione essenziale per la liceita' e
correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al
codice di deontologia per i trattamenti di dati per finalita'
giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui al comma 1 e
all'articolo 139.
Art. 13
(Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualita' di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e
del responsabile. Quando il titolare ha designato piu' responsabili
e' indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalita' attraverso le quali e' conoscibile in
modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando e' stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, e' indicato tale
responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice e puo' non
comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la cui conoscenza puo' ostacolare in concreto l'espletamento, da
parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte per finalita' di difesa o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita'
semplificate per l'informativa fornita in particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati, e' data al medesimo interessato all'atto della
registrazione dei dati o, quando e' prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento;
c) l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che
il Garante, prescrivendo eventuali misure appropriate. dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14
(Definizione di profili e della personalita' dell'interessato)
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata sulla base del trattamento di cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15
(Danni cagionati per effetto del trattamento)
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di
dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11.
Art. 16
(Cessazione del trattamento)
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i
dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici,
statistici o scientifici, in conformita' alla legge, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma
1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di
trattamento dei dati personali e' priva di effetti.
Art. 17
(Trattamento che presenta rischi specifici)
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le liberta'
fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in relazione
alla natura dei dati o alle modalita' del trattamento o agli effetti
che puo' determinare, e' ammesso nel rispetto di misure ed
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento,
effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o
di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II
REGOLE ULTERIORI PER I
SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18
(Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti
pubblici)
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati personali da parte di soggetti
pubblici e' consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti
e i limiti stabiliti dal presente codice, anche in relazione alla
diversa natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte II per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti
pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
Art. 19
(Principi applicabili al trattamento di dati diversi
da quelli sensibili e giudiziari)
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza
di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico ad altri
soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge
o di regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione e'
ammessa quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'articolo 39, comma 2, e non e' stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di
legge o di regolamento.
Art. 20
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella quale sono specificati i tipi di' dati che possono essere
trattati e di operazioni eseguibili e le finalita' di rilevante
interesse pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la
finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati
sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito
solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e
resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,
in relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e
nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare adottato in conformita' al parere espresso dal Garante
ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi
tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da una
disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al
Garante l'individuazione delle attivita', tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante
interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21
(Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento del Garante che specifichino le finalita' di rilevante
interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziart.
Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni
dei diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita'
dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui all'articolo 13 soggetti
pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli
obblighi o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziart.
3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e
giudiziari indispensabili per svolgere attivita' istituzionali che
non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed
e), i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonche' la loro
pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilita' rispetto
alle finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai
dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di
assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili
rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti
pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli
adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica
attenzione e' prestata per la verifica dell'indispensabilita' dei
dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono
trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di
codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero
e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono
di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per
finalita' che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono
trattati con le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono tenuti
in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi
del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare
unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il
perseguimento delle finalita' per le quali il trattamento e'
consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito di test psicoattitudinali volti a definire il profilo o
la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati
sensibili e giudiziari, nonche' i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari,
nonche' la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di legge.
12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei
deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.
CAPO III
REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI
PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23
(Consenso)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici e' ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o
piu' operazioni dello stesso.
3. Il consenso e' validamente prestato solo se e' espresso
liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento
chiaramente individuato, se e' documentato per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso e' manifestato in forma scritta quando il
trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24
(Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento senza consenso)
1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella
Parte II, quando il trattamento:
a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) e' necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le
modalita' che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attivita'
economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e
quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la
potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, e' necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalita' e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, e' necessario, nei casi
individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge,
per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo
destinatario dei dati, anche in riferimento all'attivita' di gruppi
bancari e di societa' controllate o collegate, qualora non prevalgano
i diritti e le liberta' fondamentali, la dignita' o un legittimo
interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della
diffusione, e' effettuato da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che
hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento
di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo
previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati.
Art. 25
(Divieti di comunicazione e diffusione)
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in
caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la
cancellazione, ovvero quando e' decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalita' diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in conformita' alla legge, da forze di polizia, dall'autorita'
giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri
soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalita'
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
Art. 26
(Garanzie per i dati sensibili)
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con
il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal
presente codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la
mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante puo' prescrivere misure e accorgimenti a
garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai
soggetti che con riferimento a finalita' di natura esclusivamente
religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni,
effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente
riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od
organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o
di categoria.
4. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche
senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
a) quando il trattamento e' effettuato da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e
movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti
o dei soggetti che in relazione a tali finalita' hanno contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od
organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti
effettuati, prevedendo espressamente le modalita' di utilizzo dei
dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento e' necessario per la salvaguardia della
vita o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita'
riguarda l'interessato e quest'ultimo non puo' prestare il proprio
consenso per impossibilita' fisica, per incapacita' di agire o per
incapacita' di intendere o di volere, il consenso e' manifestato da
chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal
responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
c) quando il trattamento e' necessario ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita' e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e
la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita'
o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
d) quando e' necessario per adempiere a specifici obblighi o
compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia
di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza
e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona
condotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
Art. 27
(Garanzie per i dati giudiziari)
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti
pubblici economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO
IL TRATTAMENTO
Art. 28
(Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica,
da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel
suo complesso o l'unita' od organismo periferico che esercita un
potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sulle
modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29
(Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che
per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere
designati responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente
specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle
istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di
cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30
(Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati che operano sotto la diretta autorita' del titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione e' effettuata per iscritto e individua
puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale
anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unita'
per la quale e' individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unita' medesima.
Titolo V
SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
CAPO I
MISURE DI
SICUREZZA
Art. 31
(Obblighi di sicurezza)
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,
mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i
rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalita' della raccolta.
Art. 32
(Particolari titolari)
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee
misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrita' dei dati
relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente.
3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli
utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della
sicurezza della rete, indicando, quando il rischio e' al di fuori
dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso e'
tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi
e i relativi costi presumibili. Analoga informativa e' resa al
Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II
MISURE MINIME DI
SICUREZZA
Art. 33
(Misure minime)
1. Nel quadro dei piu' generali obblighi di sicurezza di cui
all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime
individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3,
volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati
personali.
Art. 34
(Trattamenti con strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi previsti
dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti
misure minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di
autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a
determinati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilita' dei dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla
sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi
per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitart.
Art. 35
(Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di
strumenti elettronici e' consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del
trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unita'
organizzative;
b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e
documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti;
c) previsione di procedure per la conservazione di determinati
atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita'
di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
Art. 36
(Adeguamento)
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle
misure minime di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI
ADEMPIMENTI
Art. 37
(Notificazione del trattamento)
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione
geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla
fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi
e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato, o ad
analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei
trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi
medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del personale per conto terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per
sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche
campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con
strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilita'
economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante puo' individuare altri trattamenti suscettibili di
recare pregiudizio ai diritti e alle liberta' dell'interessato, in
ragione delle relative modalita' o della natura dei dati personali,
con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana il Garante puo' anche individuare, nell'ambito
dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non
suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalita' per
la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante
convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le
notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono
essere trattate per esclusive finalita' di applicazione della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 38
(Modalita' di notificazione)
1. La notificazione del trattamento e' presentata al Garante prima
dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal
numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare,
e puo' anche riguardare uno o piu' trattamenti con finalita'
correlate.
2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa
per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e
osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto
riguarda le modalita' di sottoscrizione con firma digitale e di
conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la disponibilita' del modello per via
telematica e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate
con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso
associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione e' richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da
indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per la
notificazione in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste
dalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non e' tenuto alla
notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37 fornisce le
notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39
(Obblighi di comunicazione)
1. Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente
al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali da parte di un soggetto
pubblico ad altro soggetto pubblico non prevista da una norma di
legge o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
b) trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute
previsto dal programma di ricerca biomedica o sanitaria di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di comunicazione ai sensi del comma 1
possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento
della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del
Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il
modello predisposto e reso disponibile dal Garante, e trasmessa a
quest'ultimo per via telematica osservando le modalita' di
sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.
Art. 40
(Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il
rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di
titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Art. 41
(Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di
applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
40 non e' tenuto a presentare al Garante una richiesta di
autorizzazione se il trattamento che intende effettuare e' conforme
alle relative prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante puo' provvedere
comunque sulla richiesta se le specifiche modalita' del trattamento
lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di autorizzazione e' formulata
utilizzando esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando
le modalita' di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione
possono essere trasmesse anche mediante telefax o lettera
raccomandata.
4. Se il richiedente e' invitato dal Garante a fornire
informazioni o ad esibire documenti, il termine di quarantacinque
giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari circostanze, il Garante puo'
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.
TITOLO VII
TRASFERIMENTO DEI DATI
ALL'ESTERO
Art. 42
(Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere
applicate in modo tale da restringere o vietare la libera
circolazione dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione
europea, fatta salva l'adozione, in conformita' allo stesso codice,
di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati
effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
Art. 43
(Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea e' consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se
si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
b) e' necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un
contratto del quale e' parte l'interessato o per adempiere, prima
della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) e' necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il
trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o
individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e
quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica, per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere, il consenso e' manifestato da chi esercita legalmente la
potesta', ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura
presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
e) e' necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i
dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalita' e per il
periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e
industriale;
f) e' effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni
estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia;
g) e' necessario, in conformita' ai rispettivi codici di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di
approvazione del testo unico in materia di beni culturali e
ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.
Art. 44
(Altri trasferimenti consentiti)
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e'
altresi' consentito quando e' autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate
con un contratto;
b) individuate con le decisioni previste dagli articoli 25,
paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali
la Commissione europea constata che un Paese non appartenente
all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che
alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45
(Trasferimenti vietati)
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e' vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non
assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche le modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II
DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI
SETTORI
*** OMISSIS ***
ALLEGATO B
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile
ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con
strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici e'
consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione
che consentano il superamento di una procedura di autenticazione
relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per
l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave
riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un
dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo
dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo
o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica
dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo
o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente
una o piu' credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati e' prescritto di
adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della
componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei
dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando e' prevista dal sistema di
autenticazione, e' composta da almeno otto caratteri oppure, nel
caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero
di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene
riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed e'
modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente,
almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di
dati giudiziari la parola chiave e' modificata almeno ogni tre
mesi.
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non puo'
essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei
mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per
soli scopi di gestione tecnica.
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della
qualita' che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare
incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una
sessione di trattamento.
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici e'
consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata
della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e
preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le
modalita' con le quali il titolare puo' assicurare la
disponibilita' di dati o strumenti elettronici in caso di
prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda
indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessita'
di operativita' e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia
delle copie delle credenziali e' organizzata garantendo la relativa
segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti
incaricati della loro custodia, i quali devono informare
tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai
precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si
applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla
diffusione.
Sistema di autorizzazione
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di
autorizzazione di ambito diverso e' utilizzato un sistema di
autorizzazione.
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per
classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati
anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare
l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di
trattamento.
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, e' verificata
la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di
autorizzazione.
Altre misure di sicurezza
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno
annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito
ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati puo' essere
redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi
profili di autorizzazione.
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione
e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice
penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da
aggiornare con cadenza almeno semestrale.
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore
volti a prevenire la vulnerabilita' di strumenti elettronici e a
correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di
trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento e'
almeno semestrale.
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che
prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento
di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il
responsabile, se designato, un documento programmatico sulla
sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilita'
nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrita' e la
disponibilita' dei dati, nonche' la protezione delle aree e dei
locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilita';
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalita' per il ripristino
della disponibilita' dei dati in seguito a distruzione o
danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del
trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui
dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi,
dei profili della disciplina sulla protezione dei dati
personali piu' rilevanti in rapporto alle relative attivita',
delle responsabilita' che ne derivano e delle modalita' per
aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La
formazione e' programmata gia' al momento dell'ingresso in
servizio, nonche' in occasione di cambiamenti di mansioni, o di
introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti
rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione
delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati
personali affidati, in conformita' al codice, all'esterno della
struttura del titolare;
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri
da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati
dagli altri dati personali dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso
abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante
l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la
custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i
dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non
consentiti.
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari
se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero
possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al
trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in
essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili.
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino
dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli
strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli
interessati e non superiori a sette giorni.
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni
sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o
banche di dati con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, del
codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei
medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di
identificare direttamente gli interessati. I dati relativi
all'identita' genetica sono trattati esclusivamente all'interno di
locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai
soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei
dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve
avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico e'
cifrato.
Misure di tutela e garanzia
25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi
di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla
esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta
dell'intervento effettuato che ne attesta la conformita' alle
disposizioni del presente disciplinare tecnico.
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del
bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o
aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile,
ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con
strumenti diversi da quelli elettronici:
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate
al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo
svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei
documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento
periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito
del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli
incaricati puo' essere redatta anche per classi omogenee di incarico
e dei relativi profili di autorizzazione.
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali
sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento
per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti
sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione
in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari
e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario
di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non
sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o
di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono
preventivamente autorizzate.
ALLEGATO C
*** OMISSIS ***
FINE TESTO DECRETO
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2002
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli
organismi di tipo associativo e delle fondazioni. (Autorizzazione n.
3/2002).
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Autorizza
il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della
legge n. 675/1996 da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed
altri organismi di tipo associativo, alle condizioni di seguito
indicate.
1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
La presente autorizzazione e' rilasciata:
a) alle associazioni anche non riconosciute, ivi comprese le
confessioni religiose e le comunita' religiose, salvo quanto previsto
dall'art. 22, comma 1-bis, come introdotto dall'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 135/1999, i partiti e i movimenti politici, le
associazioni e le organizzazioni sindacali, i patronati, le
associazioni di categoria, le organizzazioni assistenziali o di
volontariato, nonche' le federazioni e confederazioni nelle quali
tali soggetti sono riuniti in conformita', ove esistenti, allo
statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;
b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio
od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalita'
giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (Onlus);
c) alle cooperative sociali e alle societa' di mutuo soccorso di
cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile
1886, n. 3818.
L'autorizzazione e' rilasciata altresi' agli istituti scolastici
anche di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati
idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni
strettamente necessarie per l'applicazione dell'art. 310 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
L'autorizzazione e' rilasciata per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo
statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare
per il perseguimento di finalita' culturali, religiose, politiche,
sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di
istruzione anche con riguardo alla liberta' di scelta
dell'insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica,
di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse
artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonche' di
beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.
La presente autorizzazione e' rilasciata, altresi', per far valere
o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede
giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o nelle procedure di
arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa
comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi,
sempreche' il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a
quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale, e i dati siano trattati
esclusivamente per tale finalita' e per il periodo strettamente
necessario per il suo perseguimento.
La presente autorizzazione e' rilasciata inoltre per l'esercizio
del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di
quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili puo'
riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di
elenchi, di indirizzari e di altri documenti necessari per la
gestione amministrativa dell'associazione, della fondazione, del
comitato o del diverso organismo, o per l'adempimento di obblighi
fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.
Qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di
persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro per
perseguire le predette finalita', ovvero richiedano ad essi la
fornitura di beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione
e' rilasciata anche ai medesimi organismi e persone giuridiche.
I soggetti di cui alle lettere a), b) e c), possono comunicare alle
persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro, titolari di
un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente
indispensabili per le attivita' di effettivo ausilio alle predette
finalita', con particolare riferimento alle generalita' degli
interessati e ad indirizzari, sulla base di un atto scritto che
individui con precisione le informazioni comunicate, le modalita' del
successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. La
dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale
circostanza in particolare evidenza, e deve recare la precisa
menzione dei titolari del trattamento e delle finalita' da essi
perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro,
oltre a quanto previsto nei punti 3) e 5) in tema di pertinenza e di
non eccedenza dei dati, possono trattare i dati cosi' acquisiti solo
per scopi di ausilio alle finalita' predette, ovvero per scopi
amministrativi e contabili.
2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:
a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per
il perseguimento delle finalita' di cui al punto 1), ai relativi
familiari e conviventi;
b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonche' ai
soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che
hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il
diverso organismo;
c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attivita' o
dei servizi prestati dall'associazione o dal diverso organismo,
limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o
all'atto costitutivo, ove esistenti;
e) agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di
iscrizione agli istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di
minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potesta';
f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci,
limitatamente ai dati idonei a rivelare l'adesione a sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle
operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da
contratti collettivi anche aziendali.
3) Categorie di dati oggetto di trattamento.
L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, ai quali si riferisce l'autorizzazione
generale n. 2/2002.
Il trattamento puo' avere per oggetto gli altri dati sensibili di
cui all'art. 22, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.
Il trattamento puo' riguardare i dati e le operazioni
indispensabili per perseguire le finalita' di cui al punto 1) o,
comunque, per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dalla
normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi,
che non possano essere perseguite o adempiuti, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere
verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei
dati rispetto ai predetti obblighi e finalita', in particolare per
quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime
convinzioni, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce
di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non necessari non possono
essere utilizzati, salvo per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
4) Modalita' di trattamento.
Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28
della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 318/1999, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato
unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati
strettamente correlate alle finalita', agli scopi e agli obblighi di
cui al punto 1).
I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
Restano fermi gli obblighi di informare l'interessato e di
acquisirne il consenso scritto nei casi previsti dagli articoli 10 e
22 della legge n. 675/1996, come modificati dal decreto legislativo
n. 467/2001.
5) Conservazione dei dati.
Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e), della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati per un periodo non superiore a quello necessario per
perseguire le finalita' e gli scopi di cui al punto 1), ovvero per
adempiere agli obblighi ivi menzionati.
Le verifiche di cui al punto 3) devono riguardare anche la
pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto all'attivita' svolta
dall'interessato o al rapporto che intercorre tra l'interessato e
l'associazione, la fondazione, il comitato o il diverso organismo,
tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio
offerto all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto
all'associazione, alla fondazione, al comitato o al diverso
organismo.
6) Comunicazione e diffusione dei dati.
I dati sensibili possono essere comunicati, e ove necessario
diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalita', agli scopi e
agli obblighi di cui al punto 1) e tenendo presenti le altre
prescrizioni sopraindicate.
7) Richieste di autorizzazione.
I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a
presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorita',
qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente alla data di adozione del presente provvedimento,
devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento
medesimo.
Il Garante non prendera' in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni del presente provvedimento, salvo che il loro
accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o
da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione.
8) Norme finali.
Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da
norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti in
materia di trattamento di dati personali.
Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e
in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile
1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205, in materia di discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio.
9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 febbraio
2002 fino al 30 giugno 2003. [TERMINE DIFFERITO AL 30 GIUGNO 2004 CON
DELIBERAZIONE DEL GARANTE DEL 24.6.2003 PUBBLICATA SULLA G.U. N.191
DEL 19.8.2003]
Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione
il trattamento non sia gia' conforme alle prescrizioni non contenute
nella precedente autorizzazione n. 3/2000, il titolare deve adeguarsi
ad esse entro il 31 maggio 2002.
La presente autorizzazione sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2002
Il presidente
Rodota'
Il relatore
Paissan
Il segretario generale
Buttarelli