Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma, 29 aprile 2004

 

Circolare n. 39/2004

Oggetto: Privacy – Archivi informatici – Scadenza del 30 giugno 2004 – D.Lgvo 30.6.2003, n.196, su S.O. alla G.U. n.174 del 29.7.2003.

 

Entro il prossimo 30 giugno gli archivi informatici dei dati personali dovranno essere adeguati a nuovi standard di sicurezza.

 

E’ questa la novità sostanziale introdotta dal decreto legislativo n.196/2003, il Codice della privacy nel quale sono state raccolte le disposizioni sulla protezione dei dati personali.

 

Com’è noto, già oggi per prevenire il rischio di accesso non autorizzato agli archivi informatici dei dati personali era necessario adottare le misure minime di sicurezza stabilite dal DPR 318/1999. In base alle nuove disposizioni del Codice della privacy (articoli da 31 a 36 e allegato B recante il “Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”) le misure di sicurezza sono state rafforzate, prevedendo in particolare l’obbligo di istituire un sistema di autenticazione informatica per il riconoscimento degli incaricati alla gestione degli archivi. I nuovi standard di sicurezza sono obbligatori indipendentemente dalla circostanza che gli archivi siano gestiti con computer singoli o con computer in rete.

 

Nel caso di dati personali sensibili (es. quelli che rientrano nell’ambito dell’elaborazione delle paghe quali l’appartenenza del dipendente al sindacato, il suo credo politico e religioso, le informazioni sulla sua salute) è stato inoltre previsto l’obbligo di redigere annualmente un documento programmatico sulla sicurezza contenente le informazioni indicate al punto 19 del citato Disciplinare tecnico. Quest’anno il documento dovrà essere redatto entro il prossimo 30 giugno, mentre successivamente il termine è il 31 marzo.

 

Circa gli altri adempimenti previsti dal Codice della privacy - quali la notifica al Garante, la richiesta del consenso e l’informativa all’interessato, l’autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati sensibili – non si segnalano novità rispetto alla previgente normativa. In particolare, si rammenta che i dati personali gestiti dalle imprese nello svolgimento della loro attività (es. archivi clienti e fornitori, dati dei dipendenti, mailing list, ecc.) non comportano l’obbligo di notifica al Garante, né l’obbligo di richiedere il consenso al loro trattamento in quanto trattasi generalmente di dati già presenti in elenchi pubblici (es. registro imprese, elenchi telefonici, ecc.). La richiesta del consenso resta ferma nel caso dei dati sensibili dei dipendenti: a tal fine, come già suggerito a suo tempo, è opportuno inserire un’apposita dicitura sulle buste paga.

 

Con riguardo alle associazioni di categoria, si rammenta che i dati idonei a rivelare l’adesione di associazioni sindacali o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni (ad es. l’adesione delle federazioni nazionali alla Confetra) non rientrano nella categoria dei dati sensibili e quindi possono essere gestiti senza specifica autorizzazione del Garante e senza richiedere il consenso agli interessati (articolo 26 comma 3 lettera b del Codice).

 

Viceversa, le informazioni concernenti l’adesione delle imprese alle associazioni di categoria continuano ad essere dati sensibili il cui trattamento è subordinato ad un’autorizzazione generale del Garante (v. da ultimo autorizzazione n.3/2002 e delibera del 24 giugno 2003). Per quanto concerne il consenso da parte delle imprese aderenti, l’articolo 26 del Codice della privacy ha confermato l’esclusione dall’obbligo di richiesta del consenso, a condizione peraltro che i dati non siano diffusi all’esterno e che le imprese interessate siano informate sulle modalità di utilizzo dei dati stessi.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.30/2002

 

Allegato due

 

Il testo completo del Codice della privacy è consultabile:

http://www.confetra.com/it/prontuari/codiceprivacy.htm

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

S.O. alla G.U. n.174 del 29.7.2003 (fonte Guritel)

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196

  Codice in materia di protezione dei dati personali.
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
                                EMANA
                   il seguente decreto legislativo:
 

                               PARTE I
                       DISPOSIZIONI GENERALI
                              Titolo I
                         PRINCIPI GENERALI

 

                               Art. 1
            (Diritto alla protezione dei dati personali)
   1.  Chiunque  ha diritto alla protezione dei dati personali che lo
riguardano.
 
                               Art. 2
                             (Finalita)
   1.  Il  presente  testo  unico,  di  seguito  denominato "codice",
garantisce  che  il  trattamento  dei  dati  personali  si svolga nel
rispetto  dei  diritti  e  delle liberta' fondamentali, nonche' della
dignita'   dell'interessato,   con   particolare   riferimento   alla
riservatezza,  all'identita'  personale  e al diritto alla protezione
dei dati personali.
   2.  Il  trattamento dei dati personali e' disciplinato assicurando
un  elevato  livello di tutela dei diritti e delle liberta' di cui al
comma  1 nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione
ed  efficacia delle modalita' previste per il loro esercizio da parte
degli  interessati, nonche' per l'adempimento degli obblighi da parte
dei titolari del trattamento.
 
                               Art. 3
         (Principio di necessita' nel trattamento dei dati)
   1.   I   sistemi   informativi  e  i  programmi  informatici  sono
configurati  riducendo  al minimo l'utilizzazione di dati personali e
di  dati  identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando
le  finalita'  perseguite  nei singoli casi possono essere realizzate
mediante,  rispettivamente,  dati  anonimi od opportune modalita' che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessita'.
 
                               Art. 4
                            (Definizioni)
   1. Ai fini del presente codice si intende per:
   a)  "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
effettuati   anche   senza   l'ausilio   di   strumenti  elettronici,
concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,  l'organizzazione,  la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione,      l'estrazione,      il      raffronto,     l'utilizzo,
l'interconnessione,  il  blocco,  la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione  e  la  distruzione di dati, anche se non registrati in
una banca di dati;
   b)  "dato  personale",  qualunque  informazione relativa a persona
fisica,  persona  giuridica,  ente  od  associazione,  identificati o
identificabili,   anche   indirettamente,   mediante   riferimento  a
qualsiasi   altra   informazione,   ivi   compreso   un   numero   di
identificazione personale;
   c)   "dati   identificativi",  i  dati  personali  che  permettono
l'identificazione diretta dell'interessato;
   d)  "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine
razziale  ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  a  partiti, sindacati,
associazioni  od  organizzazioni  a  carattere religioso, filosofico,
politico  o  sindacale, nonche' i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale;
   e)   "dati   giudiziari",  i  dati  personali  idonei  a  rivelare
provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da
r)  a  u),  del  d.P.R.  14  novembre  2002,  n.  313,  in materia di
casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualita' di
imputato  o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di
procedura penale;
   f)  "titolare",  la  persona  fisica,  la  persona  giuridica,  la
pubblica  amministrazione  e  qualsiasi  altro  ente, associazione od
organismo  cui  competono,  anche  unitamente  ad  altro titolare, le
decisioni in ordine alle finalita', alle modalita' del trattamento di
dati  personali  e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo
della sicurezza;
   g)  "responsabile",  la  persona  fisica, la persona giuridica, la
pubblica  amministrazione  e  qualsiasi  altro  ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
   h)   "incaricati",  le  persone  fisiche  autorizzate  a  compiere
operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
   i)  "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
   l)  "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o
piu'    soggetti    determinati    diversi    dall'interessato,   dal
rappresentante   del   titolare   nel  territorio  dello  Stato,  dal
responsabile  e  dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante
la loro messa a disposizione o consultazione;
   m)  "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati,  in  qualunque  forma,  anche mediante la loro messa a
disposizione o consultazione;
   n)  "dato  anonimo",  il  dato  che  in  origine,  o  a seguito di
trattamento, non puo' essere associato ad un interessato identificato
o identificabile;
   o)  "blocco",  la  conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
   p)  "banca  di  dati",  qualsiasi  complesso  organizzato  di dati
personali,  ripartito  in  una  o piu' unita' dislocate in uno o piu'
siti;
   q) "Garante", l'autorita' di cui all'articolo 153, istituita dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 675,
   2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
   a)  "comunicazione  elettronica",  ogni  informazione  scambiata o
trasmessa  tra  un  numero  finito di soggetti tramite un servizio di
comunicazione  elettronica  accessibile  al pubblico. Sono escluse le
informazioni  trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione
elettronica,  come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che
le  stesse  informazioni  siano  collegate  ad  un  abbonato o utente
ricevente, identificato o identificabile;
   b)  "chiamata", la connessione istituita da un servizio telefonico
accessibile  al pubblico, che consente la comunicazione bidirezionale
in tempo reale;
   c) "reti di comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione,
le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse
che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di
fibre  ottiche  o  con  altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti
satellitari,  le  reti  terrestri  mobili  e  fisse a commutazione di
circuito  e  a  commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti
utilizzate  per  la  diffusione  circolare  dei  programmi  sonori  e
televisivi,  i  sistemi  per  il  trasporto della corrente elettrica,
nella  misura  in  cui  sono utilizzati per trasmettere i segnali, le
reti  televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione
trasportato;
   d)  "rete  pubblica  di  comunicazioni", una rete di comunicazioni
elettroniche  utilizzata  interamente  o  prevalentemente per fornire
servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
   e)  "servizio di comunicazione elettronica", i servizi consistenti
esclusivamente  o  prevalentemente  nella  trasmissione di segnali su
reti   di   comunicazioni   elettroniche,   compresi   i  servizi  di
telecomunicazioni  e  i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate
per  la  diffusione  circolare  radiotelevisiva,  nei limiti previsti
dall'articolo   2,   lettera   c),  della  direttiva  2002/21/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
   f) "abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione  parte  di  un  contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura di
tali  servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
   g)  "utente", qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati
o commerciali, senza esservi necessariamente abbonata;
   h)  "dati  relativi  al  traffico",  qualsiasi  dato  sottoposto a
trattamento  ai  fini  della trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
   i)  "dati relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete
di  comunicazione  elettronica  che  indica  la  posizione geografica
dell'apparecchiatura   terminale   dell'utente   di  un  servizio  di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
   l)  "servizio  a  valore  aggiunto",  il  servizio che richiede il
trattamento  dei  dati  relativi  al  traffico  o  dei  dati relativi
all'ubicazione  diversi dai dati relativi al traffico, oltre a quanto
e'  necessario  per  la  trasmissione  di  una  comunicazione o della
relativa fatturazione;
   m)  "posta  elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o
immagini trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che
possono  essere  archiviati  in rete o nell'apparecchiatura terminale
ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
   3. Ai fini del presente codice si intende, altresi', per:
   a)   "misure   minime",   il   complesso  delle  misure  tecniche,
informatiche,  organizzative,  logistiche  e procedurali di sicurezza
che   configurano  il  livello  minimo  di  protezione  richiesto  in
relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
   b)  "strumenti  elettronici",  gli  elaboratori,  i  programmi per
elaboratori   e   qualunque   dispositivo   elettronico   o  comunque
automatizzato con cui si effettua il trattamento;
   c)   "autenticazione   informatica",   l'insieme  degli  strumenti
elettronici  e  delle  procedure  per  la  verifica  anche  indiretta
dell'identita';
   d)  "credenziali  di  autenticazione", i dati ed i dispositivi, in
possesso  di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente
correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
   e)   "parola   chiave",   componente   di   una   credenziale   di
autenticazione  associata ad una persona ed a questa nota, costituita
da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
   f)  "profilo  di  autorizzazione",  l'insieme  delle informazioni,
univocamente  associate ad una persona, che consente di individuare a
quali  dati  essa  puo'  accedere,  nonche'  i  trattamenti  ad  essa
consentiti;
   g)  "sistema di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle
procedure  che  abilitano  l'accesso  ai  dati  e  alle  modalita' di
trattamento  degli  stessi, in funzione del profilo di autorizzazione
del richiedente.
   4. Ai fini del presente codice si intende per:
   a)  "scopi  storici",  le finalita' di studio, indagine, ricerca e
documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
   b)  "scopi  statistici",  le finalita' di indagine statistica o di
produzione   di  risultati  statistici,  anche  a  mezzo  di  sistemi
informativi statistici;
   c)  "scopi  scientifici",  le  finalita'  di  studio e di indagine
sistematica  finalizzata  allo sviluppo delle conoscenze scientifiche
in uno specifico settore.
 
                               Art. 5
                 (Oggetto ed ambito di applicazione)
  1.  Il presente codice disciplina il trattamento di dati personali,
anche  detenuti  all'estero,  effettuato da chiunque e' stabilito nel
territorio   dello  Stato  o  in  un  luogo  comunque  soggetto  alla
sovranita' dello Stato.
  2.  Il  presente  codice  si  applica  anche al trattamento di dati
personali  effettuato  da  chiunque e' stabilito nel territorio di un
Paese   non   appartenente  all'Unione  europea  e  impiega,  per  il
trattamento,  strumenti  situati  nel  territorio  dello  Stato anche
diversi  da  quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo
ai  fini  di  transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di
applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa
un  proprio  rappresentante  stabilito  nel territorio dello Stato ai
fini  dell'applicazione  della  disciplina  sul  trattamento dei dati
personali.
  3.  Il  trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche
per  fini  esclusivamente  personali e' soggetto all'applicazione del
presente  codice  solo  se i dati sono destinati ad una comunicazione
sistematica   o  alla  diffusione.  Si  applicano  in  ogni  caso  le
disposizioni  in  tema  di responsabilita' e di sicurezza dei dati di
cui agli articoli 15 e 31.
 
                               Art. 6
                    (Disciplina del trattamento)
   1.  Le  disposizioni contenute nella presente Parte si applicano a
tutti  i  trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad
alcuni  trattamenti,  dalle  disposizioni  integrative o modificative
della Parte II.

 

                              Titolo II
                      DIRITTI DELL'INTERESSATO

 
                               Art. 7
       (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
   1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o  meno  di  dati  personali  che  lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
   2. L'interessato ha diritto di ottenere
   a) dell'origine dei dati personali;
   b) delle finalita' e modalita' del trattamento;
   c)  della  logica  applicata in caso di trattamento effettuato con
l'ausilio di strumenti elettronici;
   d)  degli  estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
   e)  dei  soggetti  o  delle  categorie di soggetti ai quali i dati
personali   possono   essere  comunicati  o  che  possono  venirne  a
conoscenza  in  qualita'  di  rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
   3. L'interessato ha diritto di ottenere:
   a)   l'aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha
interesse, l'integrazione dei dati;
   b)  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma anonima o il
blocco  dei  dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui  non e' necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
   c)  l'attestazione  che  le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono  state  portate  a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato  il  caso  in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta  un  impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
   4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
   a)  per  motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
   b)  al  trattamento  di dati personali che lo riguardano a fini di
invio  di  materiale  pubblicitario  o  di  vendita  diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
 
                               Art. 8
                       (Esercizio dei diritti)
   1.  I  diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta  senza formalita' al titolare o al responsabile, anche per il
tramite  di  un  incaricato,  alla  quale e' fornito idoneo riscontro
senza ritardo.
   2.  I  diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con  richiesta  al  titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'articolo   145,   se   i  trattamenti  di  dati  personali  sono
effettuati:
   a)  in  base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
143,  convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 197,
e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
   b)  in  base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n.  419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n.  172,  e  successive  modificazioni,  in  materia di sostegno alle
vittime di richieste estorsive;
   c)  da  Commissioni  parlamentari  d'inchiesta  istituite ai sensi
dell'articolo 82 della Costituzione;
   d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici,
in  base  ad  espressa disposizione di legge, per esclusive finalita'
inerenti   alla  politica  monetaria  e  valutaria,  al  sistema  dei
pagamenti,  al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e
finanziari, nonche' alla tutela della loro stabilita';
   e)  ai  sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al  periodo  durante  il  quale  potrebbe  derivarne  un  pregiudizio
effettivo   e   concreto  per  lo  svolgimento  delle  investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
   f)   da   fornitori   di   servizi  di  comunicazione  elettronica
accessibili  al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in
entrata,  salvo  che  possa  derivarne  un  pregiudizio  effettivo  e
concreto  per  lo  svolgimento  delle investigazioni difensive di cui
alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
   g)  per  ragioni  di  giustizia,  presso uffici giudiziari di ogni
ordine  e  grado  o il Consiglio superiore della magistratura o altri
organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
   h) ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto dalla
legge 1 aprile 1981, n. 121.
   3. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di
cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui
agli  articoli  157, 158 e 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g)
ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'articolo 160.
   4.  L'esercizio  dei  diritti  di  cui  all'articolo 7, quando non
riguarda  dati  di  carattere  oggettivo,  puo' avere luogo salvo che
concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo
valutativo,  relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di
tipo  soggettivo,  nonche'  l'indicazione di condotte da tenersi o di
decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
 
                               Art. 9
                      (Modalita' di esercizio)
   1.  La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo' essere
trasmessa  anche  mediante  lettera  raccomandata,  telefax  o  posta
elettronica.  Il  Garante  puo'  individuare  altro idoneo sistema in
riferimento   a   nuove   soluzioni   tecnologiche.  Quando  riguarda
l'esercizio  dei  diritti  di  cui  all'articolo  7,  commi 1 e 2, la
richiesta  puo'  essere  formulata  anche  oralmente e in tal caso e'
annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.
   2.  Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato
puo'  conferire,  per  iscritto,  delega o procura a persone fisiche,
enti,  associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi
assistere da una persona di fiducia.
   3.  I  diritti  di  cui  all'articolo  7 riferiti a dati personali
concernenti  persone  decedute possono essere esercitati da chi ha un
interesse  proprio,  o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni
familiari meritevoli di protezione.
   4. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei
elementi  di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili
o   esibizione   o   allegazione   di   copia   di  un  documento  di
riconoscimento.  La  persona  che  agisce  per conto dell'interessato
esibisce   o   allega   copia  della  procura,  ovvero  della  delega
sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata
unitamente  a  copia  fotostatica  non autenticata di un documento di
riconoscimento  dell'interessato.  Se  l'interessato  e'  una persona
giuridica,  un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla
persona   fisica   legittimata  in  base  ai  rispettivi  statuti  od
ordinamenti.
   5.  La  richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata
liberamente  e  senza  costrizioni  e  puo'  essere  rinnovata, salva
l'esistenza  di  giustificati  motivi,  con  intervallo non minore di
novanta giorni.
 
                               Art. 10
                     (Riscontro all'interessato)
   1.   Per  garantire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  di  cui
all'articolo  7  il  titolare  del  trattamento e' tenuto ad adottare
idonee misure volte, in particolare:
   a)   ad   agevolare   l'accesso   ai   dati   personali  da  parte
dell'interessato,  anche  attraverso  l'impiego di appositi programmi
per  elaboratore  finalizzati  ad  un'accurata selezione dei dati che
riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
   b)  a  semplificare  le  modalita'  e  a  ridurre  i  tempi per il
riscontro  al  richiedente,  anche  nell'ambito  di  uffici o servizi
preposti alle relazioni con il pubblico.
   2. I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e  possono  essere  comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero
offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali
casi  la  comprensione  dei  dati  sia  agevole, considerata anche la
qualita'  e  la  quantita' delle informazioni. Se vi e' richiesta, si
provvede   alla   trasposizione  dei  dati  su  supporto  cartaceo  o
informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
   3.   Salvo  che  la  richiesta  sia  riferita  ad  un  particolare
trattamento  o  a  specifici  dati  personali  o  categorie  di  dati
personali,  il  riscontro  all'interessato  comprende  tutti  i  dati
personali   che   riguardano   l'interessato  comunque  trattati  dal
titolare.  Se la richiesta e' rivolta ad un esercente una professione
sanitaria  o  ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di
cui all'articolo 84, comma 1.
   4.   Quando   l'estrazione   dei   dati   risulta  particolarmente
difficoltosa   il  riscontro  alla  richiesta  dell'interessato  puo'
avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti
e documenti contenenti i dati personali richiesti.
   5.  Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei  dati  non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la
scomposizione  dei  dati  trattati o la privazione di alcuni elementi
renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
   6.  La comunicazione dei dati e' effettuata in forma intelligibile
anche  attraverso  l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di
comunicazione  di  codici  o  sigle  sono forniti, anche mediante gli
incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
   7.  Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo 7, commi
1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata l'esistenza di dati
che riguardano l'interessato, puo' essere chiesto un contributo spese
non  eccedente  i  costi  effettivamente  sopportati  per  la ricerca
effettuata nel caso specifico.
   8.  Il  contributo  di  cui  al comma 7 non puo' comunque superare
l'importo  determinato  dal  Garante  con  provvedimento di carattere
generale, che puo' individuarlo forfettariamente in relazione al caso
in  cui  i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta
e'  fornita  oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante puo'
prevedere  che  il  contributo  possa  essere  chiesto  quando i dati
personali  figurano  su  uno speciale supporto del quale e' richiesta
specificamente  la  riproduzione,  oppure  quando,  presso uno o piu'
titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla
complessita'   o   all'entita'   delle  richieste  ed  e'  confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
   9.  Il  contributo  di  cui  ai  commi  7 e 8 e' corrisposto anche
mediante  versamento  postale  o  bancario,  ovvero mediante carta di
pagamento  o  di  credito, ove possibile all'atto della ricezione del
riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.

 

                              Titolo III
            REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

                               CAPO I
                    REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI

 
                               Art. 11
          (Modalita' del trattamento e requisiti dei dati)
   1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
   a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
   b)  raccolti  e  registrati  per  scopi  determinati,  espliciti e
legittimi,  ed  utilizzati  in  altre  operazioni  del trattamento in
termini compatibili con tali scopi;
   c) esatti e, se necessario, aggiornati;
   d)  pertinenti,  completi  e non eccedenti rispetto alle finalita'
per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
   e)   conservati   in  una  forma  che  consenta  l'identificazione
dell'interessato  per  un  periodo  di  tempo  non superiore a quello
necessario  agli  scopi  per  i  quali  essi  sono  stati  raccolti o
successivamente trattati.
   2.  I  dati  personali  trattati  in  violazione  della disciplina
rilevante  in  materia  di trattamento dei dati personali non possono
essere utilizzati.
 
                               Art. 12
             (Codici di deontologia e di buona condotta)
   1.  Il  Garante  promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza  del  principio di rappresentativita' e tenendo conto
dei  criteri  direttivi  delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa
sul  trattamento  di  dati  personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia  e di buona condotta per determinati settori, ne verifica
la  conformita'  alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame
di  osservazioni  di soggetti interessati e contribuisce a garantirne
la diffusione e il rispetto.
   2.  I  codici  sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  a  cura del Garante e, con decreto del Ministro
della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
   3.  Il  rispetto delle disposizioni contenute nei codici di cui al
comma   1   costituisce  condizione  essenziale  per  la  liceita'  e
correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti
privati e pubblici.
   4.  Le  disposizioni  del  presente articolo si applicano anche al
codice  di  deontologia  per  i  trattamenti  di  dati  per finalita'
giornalistiche  promosso  dal  Garante  nei  modi di cui al comma 1 e
all'articolo 139.
 
                               Art. 13
                            (Informativa)
   1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
   a)  le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono destinati
i dati;
   b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
   c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
   d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono  essere  comunicati  o  che  possono  venirne a conoscenza in
qualita'  di  responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
   e) i diritti di cui all'articolo 7;
   f)  gli  estremi  identificativi del titolare e, se designati, del
rappresentante  nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e
del  responsabile.  Quando il titolare ha designato piu' responsabili
e'  indicato  almeno  uno  di  essi,  indicando il sito della rete di
comunicazione  o  le  modalita' attraverso le quali e' conoscibile in
modo  agevole  l'elenco  aggiornato dei responsabili. Quando e' stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di
esercizio  dei  diritti  di  cui  all'articolo  7,  e'  indicato tale
responsabile.
   2.  L'informativa  di  cui  al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti  da  specifiche  disposizioni del presente codice e puo' non
comprendere gli elementi gia' noti alla persona che fornisce i dati o
la  cui  conoscenza  puo'  ostacolare  in concreto l'espletamento, da
parte  di  un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo
svolte  per  finalita'  di  difesa  o sicurezza dello Stato oppure di
prevenzione, accertamento o repressione di reati.
   3. Il Garante puo' individuare con proprio provvedimento modalita'
semplificate  per  l'informativa  fornita  in  particolare da servizi
telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
   4.  Se  i  dati  personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa  di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati
trattati,   e'   data   al   medesimo   interessato   all'atto  della
registrazione  dei  dati o, quando e' prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
   5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
   a)  i  dati  sono  trattati  in  base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
   b)   i   dati  sono  trattati  ai  fini  dello  svolgimento  delle
investigazioni  difensive  di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397,
o,   comunque,  per  far  valere  o  difendere  un  diritto  in  sede
giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita'   e   per   il  periodo  strettamente  necessario  al  loro
perseguimento;
   c)  l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che
il  Garante,  prescrivendo  eventuali  misure  appropriate.  dichiari
manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si
riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
 
                               Art. 14
   (Definizione di profili e della personalita' dell'interessato)
   1.  Nessun  atto  o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi  una valutazione del comportamento umano puo' essere fondato
unicamente  su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalita' dell'interessato.
   2. L'interessato puo' opporsi ad ogni altro tipo di determinazione
adottata  sulla  base  del  trattamento  di  cui al comma 1, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la determinazione sia
stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un
contratto,  in  accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base  di  adeguate  garanzie  individuate dal presente codice o da un
provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo 17.
 
                               Art. 15
            (Danni cagionati per effetto del trattamento)
   1.  Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di
dati  personali e' tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
   2.  Il  danno  non  patrimoniale  e'  risarcibile anche in caso di
violazione dell'articolo 11.
 
                               Art. 16
                    (Cessazione del trattamento)
   1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i
dati sono:
   a) distrutti;
   b)  ceduti  ad altro titolare, purche' destinati ad un trattamento
in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
   c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad
una comunicazione sistematica o alla diffusione;
   d)  conservati  o  ceduti  ad  altro  titolare, per scopi storici,
statistici  o scientifici, in conformita' alla legge, ai regolamenti,
alla  normativa  comunitaria  e  ai  codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
 
   2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma
1,  lettera  b),  o  di  altre  disposizioni  rilevanti in materia di
trattamento dei dati personali e' priva di effetti.
 
                               Art. 17
             (Trattamento che presenta rischi specifici)
   1.   Il  trattamento  dei  dati  diversi  da  quelli  sensibili  e
giudiziari  che presenta rischi specifici per i diritti e le liberta'
fondamentali,  nonche' per la dignita' dell'interessato, in relazione
alla  natura dei dati o alle modalita' del trattamento o agli effetti
che   puo'   determinare,  e'  ammesso  nel  rispetto  di  misure  ed
accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
   2.  Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti
dal Garante in applicazione dei principi sanciti dal presente codice,
nell'ambito  di  una verifica preliminare all'inizio del trattamento,
effettuata  anche  in relazione a determinate categorie di titolari o
di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
 

                               CAPO II
              REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI

 
                               Art. 18
(Principi  applicabili  a  tutti i trattamenti effettuati da soggetti
                              pubblici)
   1.  Le  disposizioni del presente capo riguardano tutti i soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
   2.  Qualunque  trattamento  di dati personali da parte di soggetti
pubblici  e'  consentito  soltanto  per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali.
   3.  Nel trattare i dati il soggetto pubblico osserva i presupposti
e  i  limiti  stabiliti  dal presente codice, anche in relazione alla
diversa natura dei dati, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
   4.  Salvo  quanto  previsto  nella  Parte  II per gli esercenti le
professioni  sanitarie  e gli organismi sanitari pubblici, i soggetti
pubblici non devono richiedere il consenso dell'interessato.
   5.  Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di
comunicazione e diffusione.
 
                               Art. 19
        (Principi applicabili al trattamento di dati diversi
                  da quelli sensibili e giudiziari)
   1.  Il  trattamento  da  parte di un soggetto pubblico riguardante
dati  diversi  da  quelli sensibili e giudiziari e' consentito, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza
di una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
   2.  La  comunicazione  da  parte  di un soggetto pubblico ad altri
soggetti pubblici e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge
o  di  regolamento.  In  mancanza  di  tale norma la comunicazione e'
ammessa  quando e' comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni
istituzionali  e puo' essere iniziata se e' decorso il termine di cui
all'articolo  39,  comma  2,  e  non  e'  stata  adottata  la diversa
determinazione ivi indicata.
   3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a
enti  pubblici  economici  e  la  diffusione  da parte di un soggetto
pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di
legge o di regolamento.
 
                               Art. 20
       (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili)
   1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici
e'  consentito  solo se autorizzato da espressa disposizione di legge
nella  quale  sono  specificati  i  tipi  di' dati che possono essere
trattati  e  di  operazioni  eseguibili  e  le finalita' di rilevante
interesse pubblico perseguite.
   2.  Nei  casi  in  cui  una  disposizione  di  legge  specifica la
finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico,  ma non i tipi di dati
sensibili  e  di  operazioni eseguibili, il trattamento e' consentito
solo  in  riferimento  ai tipi di dati e di operazioni identificati e
resi  pubblici  a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento,
in  relazione alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e
nel  rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura
regolamentare  adottato in conformita' al parere espresso dal Garante
ai  sensi  dell'articolo  154,  comma  1, lettera g), anche su schemi
tipo.
   3.  Se  il  trattamento  non  e'  previsto  espressamente  da  una
disposizione  di  legge  i  soggetti  pubblici  possono richiedere al
Garante  l'individuazione  delle  attivita',  tra quelle demandate ai
medesimi  soggetti dalla legge, che perseguono finalita' di rilevante
interesse pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
sensi  dell'articolo  26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.
Il  trattamento  e'  consentito solo se il soggetto pubblico provvede
altresi'  a  identificare  e  rendere  pubblici  i  tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
   4.  L'identificazione  dei  tipi di dati e di operazioni di cui ai
commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata periodicamente.
 
                               Art. 21
      (Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari)
   1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici
e' consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o
provvedimento  del Garante che specifichino le finalita' di rilevante
interesse  pubblico  del  trattamento,  i  tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.
   2.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  20,  commi  2 e 4, si
applicano anche al trattamento dei dati giudiziart.
 
                               Art. 22
(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)
   1.   I  soggetti  pubblici  conformano  il  trattamento  dei  dati
sensibili e giudiziari secondo modalita' volte a prevenire violazioni
dei   diritti,   delle   liberta'   fondamentali   e  della  dignita'
dell'interessato.
   2.  Nel  fornire  l'informativa  di  cui  all'articolo 13 soggetti
pubblici  fanno  espresso  riferimento alla normativa che prevede gli
obblighi  o i compiti in base alla quale e' effettuato il trattamento
dei dati sensibili e giudiziart.
   3.  I  soggetti  pubblici possono trattare solo i dati sensibili e
giudiziari  indispensabili  per  svolgere attivita' istituzionali che
non  possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento
di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
   4.  I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso
l'interessato.
   5.  In  applicazione  dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed
e),  i  soggetti  pubblici  verificano  periodicamente  l'esattezza e
l'aggiornamento  dei  dati  sensibili  e  giudiziari, nonche' la loro
pertinenza,  completezza,  non eccedenza e indispensabilita' rispetto
alle  finalita' perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai
dati  che  l'interessato  fornisce  di propria iniziativa. Al fine di
assicurare  che  i  dati  sensibili e giudiziari siano indispensabili
rispetto  agli  obblighi  e  ai  compiti  loro attribuiti, i soggetti
pubblici  valutano  specificamente  il  rapporto  tra  i  dati  e gli
adempimenti.  I  dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti  o  non  pertinenti o non indispensabili non possono essere
utilizzati,  salvo  che  per  l'eventuale  conservazione,  a norma di
legge,   dell'atto   o  del  documento  che  li  contiene.  Specifica
attenzione  e'  prestata  per  la verifica dell'indispensabilita' dei
dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
   6.  I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o
banche  di  dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono
trattati  con  tecniche  di  cifratura  o mediante l'utilizzazione di
codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero
e   la   natura   dei   dati  trattati,  li  rendono  temporaneamente
inintelligibili  anche a chi e' autorizzato ad accedervi e permettono
di identificare gli interessati solo in caso di necessita'.
   7.  I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
sono  conservati  separatamente  da altri dati personali trattati per
finalita'  che  non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono
trattati  con le modalita' di cui al comma 6 anche quando sono tenuti
in  elenchi,  registri  o banche di dati senza l'ausilio di strumenti
elettronici.
   8.  I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
   9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi
del  comma  3,  i  soggetti  pubblici  sono autorizzati ad effettuare
unicamente   le  operazioni  di  trattamento  indispensabili  per  il
perseguimento   delle  finalita'  per  le  quali  il  trattamento  e'
consentito,  anche  quando  i dati sono raccolti nello svolgimento di
compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
   10.  I  dati  sensibili  e  giudiziari non possono essere trattati
nell'ambito  di  test psicoattitudinali volti a definire il profilo o
la personalita' dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati
sensibili  e  giudiziari,  nonche'  i trattamenti di dati sensibili e
giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
   11.  In  ogni  caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma
10,  se  effettuati  utilizzando  banche di dati di diversi titolari,
nonche'  la  diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi
solo se previsti da espressa disposizione di legge.
   12.  Le  disposizioni  di cui al presente articolo recano principi
applicabili, in conformita' ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti
disciplinati  dalla  Presidenza  della  Repubblica,  dalla Camera dei
deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.

 

                               CAPO III
    REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI

 
                               Art. 23
                             (Consenso)
   1.  Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici   economici   e'  ammesso  solo  con  il  consenso  espresso
dell'interessato.
   2.  Il  consenso puo' riguardare l'intero trattamento ovvero una o
piu' operazioni dello stesso.
   3.  Il  consenso  e'  validamente  prestato  solo  se  e' espresso
liberamente   e  specificamente  in  riferimento  ad  un  trattamento
chiaramente  individuato,  se  e' documentato per iscritto, e se sono
state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
   4.   Il  consenso  e'  manifestato  in  forma  scritta  quando  il
trattamento riguarda dati sensibili.
 
                               Art. 24
(Casi nei quali puo' essere effettuato il trattamento senza consenso)
   1. Il consenso non e' richiesto, oltre che nei casi previsti nella
Parte II, quando il trattamento:
   a) e' necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
   b)  e'  necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto
del  quale  e'  parte  l'interessato  o  per  adempiere,  prima della
conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;
   c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti  conoscibili  da  chiunque,  fermi  restando  i limiti e le
modalita'  che  le  leggi,  i  regolamenti o la normativa comunitaria
stabiliscono per la conoscibilita' e pubblicita' dei dati;
   d)   riguarda   dati   relativi   allo  svolgimento  di  attivita'
economiche,  trattati nel rispetto della vigente normativa in materia
di segreto aziendale e industriale;
   e) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e
quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica,  per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere,  il  consenso  e'  manifestato  da chi esercita legalmente la
potesta',  ovvero  da  un  prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente  o,  in  loro  assenza,  dal  responsabile della struttura
presso  cui  dimora  l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
   f)  con  esclusione  della diffusione, e' necessario ai fini dello
svolgimento  delle  investigazioni  difensive  di  cui  alla  legge 7
dicembre  2000,  n.  397,  o, comunque, per far valere o difendere un
diritto  in  sede  giudiziaria,  sempre  che  i  dati  siano trattati
esclusivamente  per  tali  finalita'  e  per  il periodo strettamente
necessario   al   loro  perseguimento,  nel  rispetto  della  vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
   g)  con  esclusione  della  diffusione,  e'  necessario,  nei casi
individuati  dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge,
per  perseguire  un  legittimo  interesse  del titolare o di un terzo
destinatario  dei  dati, anche in riferimento all'attivita' di gruppi
bancari e di societa' controllate o collegate, qualora non prevalgano
i  diritti  e  le  liberta'  fondamentali, la dignita' o un legittimo
interesse dell'interessato;
   h)   con   esclusione  della  comunicazione  all'esterno  e  della
diffusione,  e'  effettuato  da associazioni, enti od organismi senza
scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che
hanno  con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento
di  scopi  determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalita' di utilizzo
previste  espressamente con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
   i)   e'   necessario,  in  conformita'  ai  rispettivi  codici  di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati  di  notevole  interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma  2,  del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490, di
approvazione   del  testo  unico  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali  o,  secondo  quanto  previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati.
 
                               Art. 25
               (Divieti di comunicazione e diffusione)
   1.  La  comunicazione  e  la diffusione sono vietate, oltre che in
caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorita' giudiziaria:
   a)  in riferimento a dati personali dei quali e' stata ordinata la
cancellazione,  ovvero quando e' decorso il periodo di tempo indicato
nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
   b)  per  finalita'  diverse da quelle indicate nella notificazione
del trattamento, ove prescritta.
 
   2. E' fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richieste,
in  conformita'  alla  legge,  da  forze  di  polizia, dall'autorita'
giudiziaria,  da  organismi  di  informazione  e sicurezza o da altri
soggetti  pubblici  ai sensi dell'articolo 58, comma 2, per finalita'
di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o
repressione di reati.
 
                               Art. 26
                   (Garanzie per i dati sensibili)
   1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con
il  consenso  scritto  dell'interessato  e  previa autorizzazione del
Garante,  nell'osservanza  dei presupposti e dei limiti stabiliti dal
presente codice, nonche' dalla legge e dai regolamenti.
   2.  Il  Garante  comunica la decisione adottata sulla richiesta di
autorizzazione  entro  quarantacinque  giorni,  decorsi  i  quali  la
mancata  pronuncia  equivale  a  rigetto.  Con  il  provvedimento  di
autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche,  il  Garante  puo'  prescrivere  misure  e  accorgimenti a
garanzia  dell'interessato, che il titolare del trattamento e' tenuto
ad adottare.
   3. Il comma 1 non si applica al trattamento:
   a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai
soggetti  che  con  riferimento  a finalita' di natura esclusivamente
religiosa  hanno  contatti  regolari  con  le  medesime  confessioni,
effettuato   dai   relativi   organi,   ovvero   da  enti  civilmente
riconosciuti,  sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori
delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie
relativamente  ai  trattamenti  effettuati, nel rispetto dei principi
indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
   b)   dei   dati   riguardanti   l'adesione   di   associazioni  od
organizzazioni   a  carattere  sindacale  o  di  categoria  ad  altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o
di categoria.
   4.  I  dati  sensibili possono essere oggetto di trattamento anche
senza consenso, previa autorizzazione del Garante:
   a)  quando  il  trattamento e' effettuato da associazioni, enti od
organismi  senza  scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico,  filosofico,  religioso o sindacale, ivi compresi partiti e
movimenti  politici,  per  il  perseguimento  di  scopi determinati e
legittimi  individuati  dall'atto  costitutivo,  dallo  statuto o dal
contratto  collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti
o  dei  soggetti  che  in  relazione  a tali finalita' hanno contatti
regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non
siano  comunicati  all'esterno  o  diffusi  e l'ente, associazione od
organismo  determini  idonee  garanzie  relativamente  ai trattamenti
effettuati,  prevedendo  espressamente  le  modalita' di utilizzo dei
dati   con   determinazione   resa  nota  agli  interessati  all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
   b)  quando  il trattamento e' necessario per la salvaguardia della
vita  o dell'incolumita' fisica di un terzo. Se la medesima finalita'
riguarda  l'interessato  e  quest'ultimo non puo' prestare il proprio
consenso  per  impossibilita'  fisica, per incapacita' di agire o per
incapacita'  di  intendere o di volere, il consenso e' manifestato da
chi esercita legalmente la potesta', ovvero da un prossimo congiunto,
da   un   familiare,  da  un  convivente  o,  in  loro  assenza,  dal
responsabile  della  struttura  presso  cui  dimora l'interessato. Si
applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
   c)  quando  il trattamento e' necessario ai fini dello svolgimento
delle  investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
397,  o,  comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un
diritto,  sempre  che  i  dati siano trattati esclusivamente per tali
finalita'   e   per   il  periodo  strettamente  necessario  al  loro
perseguimento.  Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e
la  vita  sessuale,  il  diritto  deve  essere di rango pari a quello
dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita'
o in un altro diritto o liberta' fondamentale e inviolabile;
   d)  quando  e'  necessario  per  adempiere  a specifici obblighi o
compiti  previsti  dalla  legge,  da un regolamento o dalla normativa
comunitaria  per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia
di  igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza
e   assistenza,  nei  limiti  previsti  dall'autorizzazione  e  ferme
restando  le  disposizioni  del  codice  di  deontologia  e  di buona
condotta di cui all'articolo 111.
   5.  I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere
diffusi.
 
                               Art. 27
                  (Garanzie per i dati giudiziari)
   1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti
pubblici  economici e' consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti  finalita' di interesse pubblico del trattamento, i tipi di
dati trattati e di operazioni eseguibili.

 

                               TITOLO IV
                  SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO

 
                               Art. 28
                     (Titolare del trattamento)
   1.  Quando  il trattamento e' effettuato da una persona giuridica,
da  una  pubblica  amministrazione  o  da  un  qualsiasi  altro ente,
associazione  od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel
suo  complesso  o  l'unita'  od  organismo periferico che esercita un
potere  decisionale  del  tutto  autonomo  sulle  finalita'  e  sulle
modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
 
                               Art. 29
                   (Responsabile del trattamento)
   1. Il responsabile e' designato dal titolare facoltativamente.
   2.  Se  designato, il responsabile e' individuato tra soggetti che
per esperienza, capacita' ed affidabilita' forniscano idonea garanzia
del   pieno   rispetto  delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
   3.  Ove  necessario  per  esigenze  organizzative,  possono essere
designati  responsabili piu' soggetti, anche mediante suddivisione di
compiti.
   4.   I   compiti  affidati  al  responsabile  sono  analiticamente
specificati per iscritto dal titolare.
   5.  Il  responsabile  effettua  il  trattamento  attenendosi  alle
istruzioni  impartite  dal titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche,  vigila  sulla  puntuale osservanza delle disposizioni di
cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
 
                               Art. 30
                    (Incaricati del trattamento)
   1.  Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da
incaricati  che operano sotto la diretta autorita' del titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
   2.   La  designazione  e'  effettuata  per  iscritto  e  individua
puntualmente  l'ambito  del trattamento consentito. Si considera tale
anche  la documentata preposizione della persona fisica ad una unita'
per  la  quale e' individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento
consentito agli addetti all'unita' medesima.
 

                              Titolo V
                  SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI

                               CAPO I
                        MISURE DI SICUREZZA

 

                               Art. 31
                       (Obblighi di sicurezza)
   1.  I  dati  personali  oggetto  di  trattamento  sono custoditi e
controllati,  anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso   tecnico,   alla   natura   dei  dati  e  alle  specifiche
caratteristiche  del  trattamento,  in  modo  da  ridurre  al minimo,
mediante  l'adozione  di  idonee  e preventive misure di sicurezza, i
rischi  di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi,
di  accesso  non  autorizzato  o  di trattamento non consentito o non
conforme alle finalita' della raccolta.
 
                               Art. 32
                       (Particolari titolari)
   1.  Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione elettronica
accessibile  al  pubblico  adotta  ai  sensi  dell'articolo 31 idonee
misure  tecniche  e  organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare  la  sicurezza  dei suoi servizi, l'integrita' dei dati
relativi  al  traffico,  dei  dati  relativi  all'ubicazione  e delle
comunicazioni  elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
   2.  Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede
anche  l'adozione  di misure che riguardano la rete, il fornitore del
servizio  di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta
tali  misure  congiuntamente  con il fornitore della rete pubblica di
comunicazioni.  In  caso  di mancato accordo, su richiesta di uno dei
fornitori, la controversia e' definita dall'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  secondo  le  modalita' previste dalla normativa
vigente.
   3.  Il  fornitore  di  un  servizio  di  comunicazione elettronica
accessibile  al  pubblico  informa gli abbonati e, ove possibile, gli
utenti,  se  sussiste  un  particolare  rischio  di  violazione della
sicurezza  della  rete,  indicando,  quando il rischio e' al di fuori
dell'ambito  di  applicazione delle misure che il fornitore stesso e'
tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi
e  i  relativi  costi  presumibili.  Analoga  informativa  e' resa al
Garante e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

 

                                 CAPO II
                     MISURE MINIME DI SICUREZZA

 
                               Art. 33
                           (Misure minime)
   1.  Nel  quadro  dei  piu'  generali  obblighi di sicurezza di cui
all'articolo  31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del
trattamento  sono  comunque  tenuti  ad  adottare  le  misure  minime
individuate  nel  presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3,
volte  ad  assicurare  un  livello  minimo  di  protezione  dei  dati
personali.
 
                               Art. 34
               (Trattamenti con strumenti elettronici)
   1.  Il  trattamento  di  dati  personali  effettuato con strumenti
elettronici  e'  consentito  solo se sono adottate, nei modi previsti
dal  disciplinare  tecnico  contenuto  nell'allegato  B), le seguenti
misure minime:
   a) autenticazione informatica;
   b)   adozione  di  procedure  di  gestione  delle  credenziali  di
autenticazione;
   c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
   d)  aggiornamento  periodico  dell'individuazione  dell'ambito del
trattamento  consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione
o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
   e)  protezione  degli  strumenti elettronici e dei dati rispetto a
trattamenti   illeciti  di  dati,  ad  accessi  non  consentiti  e  a
determinati programmi informatici;
   f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il
ripristino della disponibilita' dei dati e dei sistemi;
   g)   tenuta   di   un  aggiornato  documento  programmatico  sulla
sicurezza;
   h)  adozione  di  tecniche di cifratura o di codici identificativi
per  determinati  trattamenti  di  dati idonei a rivelare lo stato di
salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitart.
 
                               Art. 35
       (Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici)
   1.  Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di
strumenti  elettronici  e' consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti  dal  disciplinare  tecnico  contenuto  nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
   a)  aggiornamento  periodico  dell'individuazione  dell'ambito del
trattamento   consentito   ai   singoli   incaricati  o  alle  unita'
organizzative;
   b)  previsione  di  procedure  per  un'idonea  custodia  di atti e
documenti  affidati  agli  incaricati per lo svolgimento dei relativi
compiti;
   c)  previsione  di  procedure  per la conservazione di determinati
atti  in  archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalita'
di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.
 
                               Art. 36
                            (Adeguamento)
   1.  Il  disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo alle
misure  minime  di cui al presente capo, e' aggiornato periodicamente
con  decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
per  le  innovazioni  e  le  tecnologie,  in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

 

                             Titolo VI
                             ADEMPIMENTI

 
                               Art. 37
                   (Notificazione del trattamento)
   1.  Il  titolare  notifica  al  Garante  il  trattamento  di  dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
   a)  dati  genetici,  biometrici  o  dati che indicano la posizione
geografica  di  persone od oggetti mediante una rete di comunicazione
elettronica;
   b)  dati  idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
trattati  a  fini  di  procreazione assistita, prestazione di servizi
sanitari  per  via  telematica  relativi  a  banche  di  dati  o alla
fornitura  di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositivita', trapianto di organi
e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
   c)  dati  idonei  a  rivelare la vita sessuale o la sfera psichica
trattati  da  associazioni,  enti  od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale;
   d)  dati  trattati  con l'ausilio di strumenti elettronici volti a
definire   il  profilo  o  la  personalita'  dell'interessato,  o  ad
analizzare  abitudini  o  scelte  di  consumo,  ovvero  a  monitorare
l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei
trattamenti   tecnicamente   indispensabili  per  fornire  i  servizi
medesimi agli utenti;
   e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione
del  personale per conto terzi, nonche' dati sensibili utilizzati per
sondaggi   di   opinione,   ricerche  di  mercato  e  altre  ricerche
campionarie;
   f)  dati  registrati  in  apposite  banche  di  dati  gestite  con
strumenti  elettronici  e  relative  al  rischio  sulla  solvibilita'
economica,  alla  situazione patrimoniale, al corretto adempimento di
obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
   2.  Il  Garante puo' individuare altri trattamenti suscettibili di
recare  pregiudizio  ai  diritti e alle liberta' dell'interessato, in
ragione  delle  relative modalita' o della natura dei dati personali,
con  proprio  provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17.
Con  analogo  provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica  italiana  il  Garante puo' anche individuare, nell'ambito
dei  trattamenti  di  cui  al  comma  1,  eventuali  trattamenti  non
suscettibili   di  recare  detto  pregiudizio  e  pertanto  sottratti
all'obbligo di notificazione.
   3.  La  notificazione e' effettuata con unico atto anche quando il
trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati.
   4.  Il  Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro
dei  trattamenti  accessibile a chiunque e determina le modalita' per
la  sua  consultazione  gratuita  per  via telematica, anche mediante
convenzioni  con  soggetti  pubblici  o presso il proprio Ufficio. Le
notizie  accessibili  tramite  la  consultazione del registro possono
essere   trattate  per  esclusive  finalita'  di  applicazione  della
disciplina in materia di protezione dei dati personali.
 
                               Art. 38
                    (Modalita' di notificazione)
   1. La notificazione del trattamento e' presentata al Garante prima
dell'inizio  del  trattamento  ed  una  sola volta, a prescindere dal
numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare,
e  puo'  anche  riguardare  uno  o  piu'  trattamenti  con  finalita'
correlate.
   2. La notificazione e' validamente effettuata solo se e' trasmessa
per  via  telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e
osservando  le  prescrizioni  da  questi  impartite, anche per quanto
riguarda  le  modalita'  di  sottoscrizione  con  firma digitale e di
conferma del ricevimento della notificazione.
   3.  Il  Garante  favorisce  la  disponibilita' del modello per via
telematica  e la notificazione anche attraverso convenzioni stipulate
con soggetti autorizzati in base alla normativa vigente, anche presso
associazioni di categoria e ordini professionali.
   4.  Una  nuova  notificazione e' richiesta solo anteriormente alla
cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da
indicare nella notificazione medesima.
   5.  Il  Garante  puo'  individuare  altro  idoneo  sistema  per la
notificazione  in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche previste
dalla normativa vigente.
   6.   Il   titolare   del   trattamento  che  non  e'  tenuto  alla
notificazione  al  Garante  ai  sensi  dell'articolo  37  fornisce le
notizie  contenute  nel  modello  di  cui  al  comma  2  a  chi ne fa
richiesta,  salvo  che  il  trattamento  riguardi  pubblici registri,
elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
 
                               Art. 39
                     (Obblighi di comunicazione)
   1.  Il titolare del trattamento e' tenuto a comunicare previamente
al Garante le seguenti circostanze:
   a)  comunicazione  di  dati  personali  da  parte  di  un soggetto
pubblico  ad  altro  soggetto  pubblico  non prevista da una norma di
legge  o di regolamento, effettuata in qualunque forma anche mediante
convenzione;
   b)  trattamento  di  dati  idonei  a  rivelare  lo stato di salute
previsto  dal  programma  di  ricerca  biomedica  o  sanitaria di cui
all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
   2.  I  trattamenti  oggetto  di comunicazione ai sensi del comma 1
possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento
della comunicazione salvo diversa determinazione anche successiva del
Garante.
   3.  La  comunicazione  di cui al comma 1 e' inviata utilizzando il
modello  predisposto  e  reso  disponibile dal Garante, e trasmessa a
quest'ultimo   per   via   telematica   osservando  le  modalita'  di
sottoscrizione  con  firma digitale e conferma del ricevimento di cui
all'articolo   38,   comma  2,  oppure  mediante  telefax  o  lettera
raccomandata.
 
                               Art. 40
                      (Autorizzazioni generali)
   1.   Le   disposizioni   del   presente   codice   che   prevedono
un'autorizzazione  del  Garante  sono  applicate  anche  mediante  il
rilascio  di  autorizzazioni  relative  a  determinate  categorie  di
titolari  o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
 
                               Art. 41
                    (Richieste di autorizzazione)
   1.   Il  titolare  del  trattamento  che  rientra  nell'ambito  di
applicazione  di  un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo
40   non   e'  tenuto  a  presentare  al  Garante  una  richiesta  di
autorizzazione  se  il trattamento che intende effettuare e' conforme
alle relative prescrizioni.
   2.  Se  una  richiesta  di  autorizzazione riguarda un trattamento
autorizzato  ai  sensi  dell'articolo  40  il Garante puo' provvedere
comunque  sulla  richiesta se le specifiche modalita' del trattamento
lo giustificano.
   3.   L'eventuale   richiesta   di   autorizzazione   e'  formulata
utilizzando  esclusivamente il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica, osservando
le  modalita'  di  sottoscrizione  e  conferma del ricevimento di cui
all'articolo  38,  comma  2. La medesima richiesta e l'autorizzazione
possono   essere   trasmesse   anche   mediante   telefax  o  lettera
raccomandata.
   4.   Se   il   richiedente  e'  invitato  dal  Garante  a  fornire
informazioni  o  ad  esibire  documenti, il termine di quarantacinque
giorni  di  cui  all'articolo  26,  comma  2,  decorre  dalla data di
scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
   5.  In  presenza  di  particolari  circostanze,  il  Garante  puo'
rilasciare un'autorizzazione provvisoria a tempo determinato.

 

                             TITOLO VII
                  TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

 
                               Art. 42
           (Trasferimenti all'interno dell'Unione europea)
   1.   Le  disposizioni  del  presente  codice  non  possono  essere
applicate   in   modo   tale  da  restringere  o  vietare  la  libera
circolazione  dei  dati  personali  fra  gli Stati membri dell'Unione
europea,  fatta  salva l'adozione, in conformita' allo stesso codice,
di   eventuali   provvedimenti  in  caso  di  trasferimenti  di  dati
effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni.
 
                               Art. 43
              (Trasferimenti consentiti in Paesi terzi)
   1.  Il  trasferimento  anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato,  con  qualsiasi  forma  o  mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento,  se  diretto  verso un Paese non appartenente all'Unione
europea e' consentito quando:
   a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se
si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
   b)  e'  necessario  per  l'esecuzione  di obblighi derivanti da un
contratto  del  quale  e'  parte l'interessato o per adempiere, prima
della    conclusione    del   contratto,   a   specifiche   richieste
dell'interessato,  ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un
contratto stipulato a favore dell'interessato;
   c)  e'  necessario  per  la  salvaguardia di un interesse pubblico
rilevante   individuato   con  legge  o  con  regolamento  o,  se  il
trasferimento  riguarda  dati  sensibili  o giudiziari, specificato o
individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
   d) e' necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumita'
fisica di un terzo. Se la medesima finalita' riguarda l'interessato e
quest'ultimo non puo' prestare il proprio consenso per impossibilita'
fisica,  per incapacita' di agire o per incapacita' di intendere o di
volere,  il  consenso  e'  manifestato  da chi esercita legalmente la
potesta',  ovvero  da  un  prossimo congiunto, da un familiare, da un
convivente  o,  in  loro  assenza,  dal  responsabile della struttura
presso  cui  dimora  l'interessato. Si applica la disposizione di cui
all'articolo 82, comma 2;
   e)  e'  necessario  ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per
far  valere  o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i
dati  siano  trasferiti  esclusivamente  per  tali finalita' e per il
periodo  strettamente  necessario al loro perseguimento, nel rispetto
della   vigente   normativa   in   materia  di  segreto  aziendale  e
industriale;
   f)  e'  effettuato  in accoglimento di una richiesta di accesso ai
documenti  amministrativi,  ovvero  di  una richiesta di informazioni
estraibili   da  un  pubblico  registro,  elenco,  atto  o  documento
conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la
materia;
   g)   e'   necessario,  in  conformita'  ai  rispettivi  codici  di
deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o
statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati
dichiarati  di  notevole  interesse storico ai sensi dell'articolo 6,
comma  2,  del  decreto  legislativo  29  ottobre  1999,  n.  490, di
approvazione   del  testo  unico  in  materia  di  beni  culturali  e
ambientali  o,  secondo  quanto  previsto dai medesimi codici, presso
altri archivi privati;
   h)  il  trattamento  concerne dati riguardanti persone giuridiche,
enti o associazioni.
 
                               Art. 44
                  (Altri trasferimenti consentiti)
   1.  Il  trasferimento  di  dati  personali oggetto di trattamento,
diretto  verso  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea, e'
altresi'  consentito  quando e' autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
   a)  individuate dal Garante anche in relazione a garanzie prestate
con un contratto;
   b)  individuate  con  le  decisioni  previste  dagli  articoli 25,
paragrafo  6,  e  26,  paragrafo  4,  della  direttiva  95/46/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, con le quali
la  Commissione  europea  constata  che  un  Paese  non  appartenente
all'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che
alcune clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
 
                               Art. 45
                       (Trasferimenti vietati)
   1.  Fuori  dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento
anche  temporaneo  fuori  del  territorio  dello Stato, con qualsiasi
forma  o  mezzo,  di  dati  personali oggetto di trattamento, diretto
verso un Paese non appartenente all'Unione europea, e' vietato quando
l'ordinamento  del  Paese  di destinazione o di transito dei dati non
assicura  un  livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche  le  modalita' del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalita', la natura dei dati e le misure di sicurezza.

 

                             PARTE II     
             DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

 

                        *** OMISSIS ***

 

                                                          ALLEGATO B
 
    DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA
                    (Artt. da 33 a 36 del codice)
 
                Trattamenti con strumenti elettronici
Modalita'  tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile
  ove  designato  e  dell'incaricato,  in  caso  di  trattamento  con
  strumenti elettronici:
 
                Sistema di autenticazione informatica
   1.  Il  trattamento di dati personali con strumenti elettronici e'
  consentito  agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione
  che  consentano  il  superamento di una procedura di autenticazione
  relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
   2.  Le  credenziali  di autenticazione consistono in un codice per
  l'identificazione  dell'incaricato  associato  a  una parola chiave
  riservata   conosciuta   solamente   dal   medesimo  oppure  in  un
  dispositivo   di   autenticazione   in  possesso  e  uso  esclusivo
  dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo
  o  a  una  parola  chiave,  oppure in una caratteristica biometrica
  dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo
  o a una parola chiave.
   3.  Ad  ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente
  una o piu' credenziali per l'autenticazione.
   4.  Con  le  istruzioni impartite agli incaricati e' prescritto di
  adottare  le  necessarie cautele per assicurare la segretezza della
  componente  riservata della credenziale e la diligente custodia dei
  dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
   5.   La   parola   chiave,  quando  e'  prevista  dal  sistema  di
  autenticazione,  e'  composta  da almeno otto caratteri oppure, nel
  caso  in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero
  di   caratteri  pari  al  massimo  consentito;  essa  non  contiene
  riferimenti   agevolmente   riconducibili   all'incaricato   ed  e'
  modificata  da  quest'ultimo  al primo utilizzo e, successivamente,
  almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di
  dati  giudiziari  la  parola  chiave  e' modificata almeno ogni tre
  mesi.
   6.  Il  codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non puo'
  essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
   7.  Le  credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei
  mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per
  soli scopi di gestione tecnica.
   8.  Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della
  qualita' che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
   9.  Sono  impartite  istruzioni  agli  incaricati per non lasciare
  incustodito  e  accessibile  lo  strumento  elettronico durante una
  sessione di trattamento.
   10.  Quando  l'accesso  ai  dati  e  agli strumenti elettronici e'
  consentito  esclusivamente  mediante uso della componente riservata
  della  credenziale  per  l'autenticazione,  sono impartite idonee e
  preventive  disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le
  modalita'   con   le   quali   il   titolare   puo'  assicurare  la
  disponibilita'   di   dati  o  strumenti  elettronici  in  caso  di
  prolungata   assenza   o   impedimento  dell'incaricato  che  renda
  indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessita'
  di operativita' e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia
  delle copie delle credenziali e' organizzata garantendo la relativa
  segretezza  e  individuando preventivamente per iscritto i soggetti
  incaricati   della   loro   custodia,   i  quali  devono  informare
  tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.
   11.  Le  disposizioni  sul  sistema  di  autenticazione  di cui ai
  precedenti  punti  e  quelle  sul  sistema di autorizzazione non si
  applicano   ai   trattamenti  dei  dati  personali  destinati  alla
  diffusione.
 
                      Sistema di autorizzazione
   12.   Quando  per  gli  incaricati  sono  individuati  profili  di
  autorizzazione  di  ambito  diverso  e'  utilizzato  un  sistema di
  autorizzazione.
   13.  I  profili  di  autorizzazione,  per ciascun incaricato o per
  classi  omogenee  di  incaricati,  sono  individuati  e configurati
  anteriormente  all'inizio  del  trattamento,  in  modo  da limitare
  l'accesso  ai  soli  dati necessari per effettuare le operazioni di
  trattamento.
   14.  Periodicamente,  e comunque almeno annualmente, e' verificata
  la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di
  autorizzazione.
 
                      Altre misure di sicurezza
   15.  Nell'ambito  dell'aggiornamento  periodico con cadenza almeno
  annuale  dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito
  ai  singoli  incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione
  degli  strumenti elettronici, la lista degli incaricati puo' essere
  redatta  anche  per  classi  omogenee  di  incarico  e dei relativi
  profili di autorizzazione.
   16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione
  e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice
  penale,  mediante  l'attivazione di idonei strumenti elettronici da
  aggiornare con cadenza almeno semestrale.
   17.  Gli  aggiornamenti  periodici  dei  programmi per elaboratore
  volti  a  prevenire  la vulnerabilita' di strumenti elettronici e a
  correggerne  difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di
  trattamento  di  dati  sensibili  o  giudiziari  l'aggiornamento e'
  almeno semestrale.
   18.   Sono  impartite  istruzioni  organizzative  e  tecniche  che
  prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
 
               Documento programmatico sulla sicurezza
   19.  Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento
  di  dati  sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il
  responsabile,   se  designato,  un  documento  programmatico  sulla
  sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la   distribuzione   dei   compiti   e   delle  responsabilita'
      nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;
19.4. le   misure   da  adottare  per  garantire  l'integrita'  e  la
      disponibilita' dei dati, nonche' la protezione delle aree e dei
      locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilita';
19.5. la  descrizione dei criteri e delle modalita' per il ripristino
      della  disponibilita'  dei  dati  in  seguito  a  distruzione o
      danneggiamento di cui al successivo punto 23;
19.6. la  previsione  di  interventi  formativi  degli incaricati del
      trattamento,  per  renderli edotti dei rischi che incombono sui
      dati,  delle  misure  disponibili per prevenire eventi dannosi,
      dei   profili   della  disciplina  sulla  protezione  dei  dati
      personali  piu'  rilevanti in rapporto alle relative attivita',
      delle  responsabilita'  che  ne  derivano e delle modalita' per
      aggiornarsi  sulle  misure  minime  adottate  dal  titolare. La
      formazione  e'  programmata  gia'  al  momento dell'ingresso in
      servizio, nonche' in occasione di cambiamenti di mansioni, o di
      introduzione   di   nuovi  significativi  strumenti,  rilevanti
      rispetto al trattamento di dati personali;
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione
      delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati
      personali affidati, in conformita' al codice, all'esterno della
      struttura del titolare;
19.8. per  i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la
      vita  sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri
      da  adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati
      dagli altri dati personali dell'interessato.
 
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
   20.  I  dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso
abusivo,   di  cui  all'art.  615-ter  del  codice  penale,  mediante
l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
   21.  Sono  impartite  istruzioni  organizzative  e tecniche per la
custodia  e  l'uso  dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i
dati  al  fine  di  evitare accessi non autorizzati e trattamenti non
consentiti.
   22.  I  supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari
se  non  utilizzati  sono  distrutti  o  resi  inutilizzabili, ovvero
possono  essere  riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al
trattamento  degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in
essi  contenute  non  sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili.
   23.  Sono  adottate  idonee  misure  per  garantire  il ripristino
dell'accesso  ai  dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli
strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli
interessati e non superiori a sette giorni.
   24.   Gli  organismi  sanitari  e  gli  esercenti  le  professioni
sanitarie  effettuano  il  trattamento  dei dati idonei a rivelare lo
stato  di  salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o
banche  di dati con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, del
codice,  anche  al  fine  di  consentire il trattamento disgiunto dei
medesimi   dati   dagli   altri  dati  personali  che  permettono  di
identificare   direttamente   gli   interessati.   I   dati  relativi
all'identita'  genetica  sono  trattati esclusivamente all'interno di
locali  protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai
soggetti  specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei
dati  all'esterno  dei  locali  riservati  al  loro  trattamento deve
avvenire   in   contenitori   muniti   di   serratura  o  dispositivi
equipollenti;  il  trasferimento  dei  dati in formato elettronico e'
cifrato.
 
                     Misure di tutela e garanzia
   25.  Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi
di  soggetti  esterni  alla  propria  struttura,  per provvedere alla
esecuzione   riceve   dall'installatore   una   descrizione   scritta
dell'intervento   effettuato  che  ne  attesta  la  conformita'  alle
disposizioni del presente disciplinare tecnico.
   26.  Il  titolare  riferisce,  nella relazione accompagnatoria del
bilancio   d'esercizio,   se   dovuta,   dell'avvenuta   redazione  o
aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.
 
        Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Modalita' tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile,
ove   designato,  e  dell'incaricato,  in  caso  di  trattamento  con
strumenti diversi da quelli elettronici:
   27.  Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate
al  controllo  ed  alla  custodia, per l'intero ciclo necessario allo
svolgimento  delle  operazioni  di  trattamento,  degli  atti  e  dei
documenti  contenenti  dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento
periodico  con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito
del  trattamento  consentito  ai  singoli  incaricati, la lista degli
incaricati  puo' essere redatta anche per classi omogenee di incarico
e dei relativi profili di autorizzazione.
   28.  Quando  gli  atti  e  i  documenti  contenenti dati personali
sensibili  o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento
per  lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti
sono  controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione
in  maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione,
e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
   29.  L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari
e' controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario
di  chiusura,  sono identificate e registrate. Quando gli archivi non
sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o
di  incaricati  della  vigilanza,  le  persone  che  vi accedono sono
preventivamente autorizzate.
 
                                                          ALLEGATO C

                         *** OMISSIS ***

 

FINE TESTO DECRETO

 

 

 

 

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 31 gennaio 2002

Autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  sensibili  da parte degli
organismi  di tipo associativo e delle fondazioni. (Autorizzazione n.
3/2002).
           IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
 
                              Autorizza
 
il  trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della
legge  n.  675/1996 da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed
altri  organismi  di  tipo  associativo,  alle  condizioni di seguito
indicate.
 
       1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  La presente autorizzazione e' rilasciata:
    a) alle  associazioni  anche  non  riconosciute,  ivi comprese le
confessioni religiose e le comunita' religiose, salvo quanto previsto
dall'art.  22, comma 1-bis, come introdotto dall'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo n. 135/1999, i partiti e i movimenti politici, le
associazioni   e   le   organizzazioni  sindacali,  i  patronati,  le
associazioni  di  categoria,  le  organizzazioni  assistenziali  o di
volontariato,  nonche'  le  federazioni  e confederazioni nelle quali
tali  soggetti  sono  riuniti  in  conformita',  ove  esistenti, allo
statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;
    b) alle  fondazioni,  ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio
od  organismo  senza  scopo  di  lucro, dotati o meno di personalita'
giuridica,  ivi  comprese le organizzazioni non lucrative di utilita'
sociale (Onlus);
    c) alle  cooperative sociali e alle societa' di mutuo soccorso di
cui,  rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile
1886, n. 3818.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata  altresi' agli istituti scolastici
anche  di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati
idonei  a  rivelare  le  convinzioni  religiose  e  per le operazioni
strettamente  necessarie per l'applicazione dell'art. 310 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  L'autorizzazione  e'  rilasciata  per  il  perseguimento  di  scopi
determinati  e  legittimi  individuati  dall'atto  costitutivo, dallo
statuto  o  dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare
per  il  perseguimento  di finalita' culturali, religiose, politiche,
sindacali,  sportive  o  agonistiche di tipo non professionistico, di
istruzione    anche    con   riguardo   alla   liberta'   di   scelta
dell'insegnamento  religioso,  di formazione, di ricerca scientifica,
di  patrocinio,  di  tutela  dell'ambiente  e  delle cose d'interesse
artistico  e  storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonche' di
beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.
  La  presente autorizzazione e' rilasciata, altresi', per far valere
o   difendere  un  diritto  anche  da  parte  di  un  terzo  in  sede
giudiziaria,  nonche'  in  sede  amministrativa  o nelle procedure di
arbitrato  e  di  conciliazione  nei  casi  previsti  dalla normativa
comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi,
sempreche'  il  diritto da far valere o difendere sia di rango pari a
quello  dell'interessato  quando  i  dati  siano idonei a rivelare lo
stato  di  salute  e  la  vita  sessuale,  e  i  dati  siano trattati
esclusivamente  per  tale  finalita'  e  per  il periodo strettamente
necessario per il suo perseguimento.
  La  presente  autorizzazione  e' rilasciata inoltre per l'esercizio
del  diritto  di  accesso  ai documenti amministrativi, nei limiti di
quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.
  Per  i  fini  predetti,  il  trattamento  dei  dati  sensibili puo'
riguardare  anche  la  tenuta  di  registri e scritture contabili, di
elenchi,  di  indirizzari  e  di  altri  documenti  necessari  per la
gestione  amministrativa  dell'associazione,  della  fondazione,  del
comitato  o  del  diverso  organismo, o per l'adempimento di obblighi
fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.
  Qualora  i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di
persone  giuridiche  o  di  altri  organismi  con  scopo di lucro per
perseguire  le  predette  finalita',  ovvero  richiedano  ad  essi la
fornitura  di beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione
e' rilasciata anche ai medesimi organismi e persone giuridiche.
  I soggetti di cui alle lettere a), b) e c), possono comunicare alle
persone  giuridiche  e agli organismi con scopo di lucro, titolari di
un   autonomo   trattamento,   i  soli  dati  sensibili  strettamente
indispensabili  per  le  attivita' di effettivo ausilio alle predette
finalita',   con   particolare  riferimento  alle  generalita'  degli
interessati  e  ad  indirizzari,  sulla  base  di un atto scritto che
individui con precisione le informazioni comunicate, le modalita' del
successivo utilizzo e le particolari misure di sicurezza adottate. La
dichiarazione  scritta  di consenso degli interessati deve porre tale
circostanza  in  particolare  evidenza,  e  deve  recare  la  precisa
menzione  dei  titolari  del  trattamento  e  delle finalita' da essi
perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro,
oltre  a quanto previsto nei punti 3) e 5) in tema di pertinenza e di
non  eccedenza dei dati, possono trattare i dati cosi' acquisiti solo
per  scopi  di  ausilio  alle  finalita'  predette,  ovvero per scopi
amministrativi e contabili.
 
           2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti:
    a) agli  associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per
il  perseguimento  delle  finalita'  di  cui al punto 1), ai relativi
familiari e conviventi;
    b) agli  aderenti,  ai  sostenitori  o sottoscrittori, nonche' ai
soggetti  che  presentano richiesta di ammissione o di adesione o che
hanno  contatti  regolari  con  l'associazione,  la  fondazione  o il
diverso organismo;
    c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
    d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attivita' o
dei  servizi  prestati  dall'associazione  o  dal  diverso organismo,
limitatamente  ai  soggetti  individuabili  in  base  allo  statuto o
all'atto costitutivo, ove esistenti;
    e) agli  studenti  iscritti  o  che  hanno  presentato domanda di
iscrizione  agli  istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di
minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potesta';
    f) ai   lavoratori   dipendenti   degli  associati  e  dei  soci,
limitatamente  ai  dati  idonei  a  rivelare  l'adesione a sindacati,
associazioni   od   organizzazioni   a  carattere  sindacale  e  alle
operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da
contratti collettivi anche aziendali.
 
            3) Categorie di dati oggetto di trattamento.
  L'autorizzazione  non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di
salute  e  la  vita  sessuale, ai quali si riferisce l'autorizzazione
generale n. 2/2002.
  Il  trattamento  puo' avere per oggetto gli altri dati sensibili di
cui  all'art.  22,  comma  1,  della  legge 31 dicembre 1996, n. 675,
idonei  a  rivelare  l'origine  razziale  ed  etnica,  le convinzioni
religiose,  filosofiche  o  di  altro  genere, le opinioni politiche,
l'adesione  a  partiti,  sindacati,  associazioni od organizzazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.
  Il   trattamento   puo'   riguardare   i   dati   e  le  operazioni
indispensabili  per  perseguire  le  finalita'  di cui al punto 1) o,
comunque,  per  adempiere  ad  obblighi  derivanti dalla legge, dalla
normativa  comunitaria,  dai  regolamenti o dai contratti collettivi,
che  non  possano  essere  perseguite  o  adempiuti,  caso  per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
  A  tal  fine,  anche  mediante  controlli  periodici,  deve  essere
verificata costantemente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei
dati  rispetto  ai  predetti obblighi e finalita', in particolare per
quanto  riguarda  i  dati  che  rivelano  le  opinioni  e  le  intime
convinzioni, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce
di  propria  iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano  eccedenti  o  non  pertinenti  o non necessari non possono
essere  utilizzati,  salvo  per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
 
                    4) Modalita' di trattamento.
  Fermi  restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15, 17 e 28
della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 318/1999, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato
unicamente  con  logiche  e mediante forme di organizzazione dei dati
strettamente  correlate alle finalita', agli scopi e agli obblighi di
cui al punto 1).
  I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
  Restano   fermi  gli  obblighi  di  informare  l'interessato  e  di
acquisirne  il consenso scritto nei casi previsti dagli articoli 10 e
22  della  legge n. 675/1996, come modificati dal decreto legislativo
n. 467/2001.
 
                     5) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e),  della legge n. 675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati  per  un  periodo  non  superiore  a quello necessario per
perseguire  le  finalita'  e gli scopi di cui al punto 1), ovvero per
adempiere agli obblighi ivi menzionati.
  Le  verifiche  di  cui  al  punto  3)  devono  riguardare  anche la
pertinenza  e la non eccedenza dei dati rispetto all'attivita' svolta
dall'interessato  o  al  rapporto  che intercorre tra l'interessato e
l'associazione,  la  fondazione,  il comitato o il diverso organismo,
tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio
offerto  all'interessato  e  la  posizione  di  quest'ultimo rispetto
all'associazione,   alla   fondazione,   al  comitato  o  al  diverso
organismo.
 
               6) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati,  e  ove necessario
diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalita', agli scopi e
agli  obblighi  di  cui  al  punto  1)  e  tenendo  presenti le altre
prescrizioni sopraindicate.
 
                   7) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari   dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito  di
applicazione   della   presente  autorizzazione  non  sono  tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora  il  trattamento  che si intende effettuare sia conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le  richieste  di  autorizzazione pervenute o che perverranno anche
successivamente  alla  data  di  adozione del presente provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante   non   prendera'   in   considerazione  richieste  di
autorizzazione  per  trattamenti  da  effettuarsi in difformita' alle
prescrizioni   del   presente   provvedimento,   salvo  che  il  loro
accoglimento  sia giustificato da circostanze del tutto particolari o
da    situazioni   eccezionali   non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
 
                          8) Norme finali.
  Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da
norme  di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti in
materia di trattamento di dati personali.
  Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e
in  particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile
1993,  n.  122,  convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993,  n.  205,  in  materia  di discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio.
 
          9) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
  La  presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 febbraio
2002 fino al 30 giugno 2003. [TERMINE DIFFERITO AL 30 GIUGNO 2004 CON 
DELIBERAZIONE  DEL GARANTE DEL 24.6.2003  PUBBLICATA SULLA G.U. N.191 
DEL 19.8.2003]
  Qualora alla data della pubblicazione della presente autorizzazione
il  trattamento non sia gia' conforme alle prescrizioni non contenute
nella precedente autorizzazione n. 3/2000, il titolare deve adeguarsi
ad esse entro il 31 maggio 2002.
  La   presente   autorizzazione   sara'  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 2002
                            Il presidente
                               Rodota'
                             Il relatore
                               Paissan
                       Il segretario generale

                             Buttarelli