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Roma, 11 novembre 2004
Circolare n.116/2004
Oggetto: Lavoro – Legge
Biagi – Disposizioni correttive – D.LGVO 6.10.2004, n. 251, su G.U.n.239
dell’11.10.2004.
Con il decreto in
oggetto sono state apportate alcune correzioni alla legge Biagi (DLGVO n. 276/2003) di
riforma del mercato del lavoro. Si tratta perlopiù di aggiustamenti tecnici che
non intaccano l’impianto della riforma; modifiche più sostanziali potrebbero
semmai aversi nel prossimo anno a seguito della verifica, prevista dalla stessa
legge, che si aprirà a maggio tra Governo e parti sociali.
Le nuove
disposizioni, oltre a precisare il
regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro di cui è già stato
riferito con apposita circolare, intervengono sulle seguenti materie.
Regime sanzionatorio (artt.
4, 11 e 12) – Sono state dettagliate le sanzioni a carico delle aziende per le
irregolarità commesse nell’esecuzione dei contratti di somministrazione di
manodopera, di apprendistato e di inserimento (ex contratto di formazione e lavoro).
Appalto di servizi (art. 6) – Come è noto, in base alla legge Biagi tra l’impresa committente e quella appaltatrice
sussiste una responsabilità solidale, che si protrae per 1 anno dalla
cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi e previdenziali spettanti ai lavoratori impiegati. Il decreto
in esame, pur confermando in linea di principio tale regime di solidarietà, ha
introdotto la facoltà per i contratti collettivi nazionali di stabilire “diverse previsioni”.
Certificazione dei contratti (art. 18) – E’ stato ampliato
l’ambito di applicazione della certificazione
che potrà riguardare qualsiasi tipo di contratto di lavoro (in precedenza erano
certificabili soltanto i rapporti instaurati con contratti a progetto, intermittente,
ripartito, a tempo parziale e di associazione in partecipazione). Come è noto,
tale istituto è stato introdotto in via sperimentale dalla legge Biagi per ridurre il contenzioso sulla qualificazione (in
particolare autonoma o subordinata) dei rapporti di lavoro; abilitati alla
certificazione possono essere esclusivamente gli organismi indicati dalla
stessa legge (enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro e università).
Collaborazioni (art. 20) – E’ stato stabilito che la proroga tramite
accordi sindacali aziendali delle vecchie collaborazioni coordinate e continuative (ora sostituite dai contratti a progetto) non può essere indeterminata, dovendo
comunque esaurirsi entro il 25 ottobre 2005.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.105/2004
e 124/2003 |
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Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n.239 del 11.10.2004
(fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n.251
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto
legislativo», dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa»
sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze,».
2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo,
dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inserite
le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' di
rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economia
e delle finanze,».
Art. 2.
1. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 2 e' sostituito
dal seguente: «2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della
attivita' di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6,
i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e
delle comunita' montane, le camere di commercio e gli istituti di
scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizione
che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e che
siano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), del
comma 1, dell'articolo 5, nonche' l'invio di ogni informazione
relativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 17.».
2. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 8 e' sostituito
dal seguente: «8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e
7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materia
dal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggetti
autorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimento
della attivita' di intermediazione, nonche' i soggetti di cui al
comma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livello
nazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previa
comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
dell'ambito regionale, le attivita' oggetto di autorizzazione con
esclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predetti
soggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si sia
svolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezione
regionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo, dopo il comma 8 e'
aggiunto il seguente:
«8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non
possono in ogni caso svolgere l'attivita' di intermediazione nella
forma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, ai
sensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese con
sede legale in altre regioni.».
Art. 3.
1. All'articolo 12 del decreto legislativo, il comma 6 e'
sostituito dal seguente: «6. Restano in ogni caso salve le clausole
dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.».
Art. 4.
1. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo e'
sostituita dalla seguente: «Sanzioni».
2. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la pena dell'ammenda di
euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a
diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio
non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera c), e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e
dell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi e' scopo di lucro,
la pena e' dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi e'
sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesi
e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio non
autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere d) ed e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750.
Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250 a
euro 1250. Nel caso di condanna, e' disposta, in ogni caso, la
confisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato per
l'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.».
3. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla
somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi
da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte
di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la
pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo
20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonche', per il solo
somministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 del
medesimo articolo 21, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250 a euro 1.250.».
5. All'articolo 18 del decreto legislativo, dopo il comma 5 e'
inserito il seguente:
«5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo
29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo
30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la
pena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni
giornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'
dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al
sestuplo.».
Art. 5.
1. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo, sono
soppresse le seguenti parole: «, con indicazione degli elementi di
cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,».
Art. 6.
1. All'articolo 29 del decreto legislativo, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. Salvo diverse previsioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, in caso
di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore
di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite
di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai
lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali
dovuti.».
2. All'articolo 29 del decreto legislativo, dopo il comma 3 sono
aggiunti i seguenti:
«3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione
di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'
chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del
codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto che
ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di
lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica il
disposto dell'articolo 27, comma 2.
3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, le
disposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora il
committente sia una persona fisica che non esercita attivita' di
impresa o professionale.».
Art. 7.
1. All'articolo 30 del decreto legislativo, dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente: «4-bis. Quando il distacco avvenga in
violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato
puo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto
che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto
di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica
il disposto dell'articolo 27, comma 2.».
Art. 8.
1. All'articolo 31 del decreto legislativo, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: «2. I consorzi di societa' cooperative,
costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere
gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n.
12, per conto delle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione a
una societa' consorziata. Tali servizi possono essere organizzati per
il tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti dai
predetti consorzi, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 4,
della legge 11 gennaio 1979, n. 12.».
Art. 9.
1. All'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo, le parole:
«di cui all'articolo 1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276.».
Art. 10.
1. All'articolo 34 del decreto legislativo, il comma 1 e'
sostituito dal seguente: «1. Il contratto di lavoro intermittente
puo' essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai
contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arco
della settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.».
Art. 11.
1. All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo, il secondo
periodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalita' di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma
1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del
100 per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude
l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa
contribuzione.».
Art. 12.
1. All'articolo 55 del decreto legislativo, il comma 5 e'
sostituito dal seguente: «5. In caso di gravi inadempienze nella
realizzazione del progetto individuale di inserimento di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali da
impedire la realizzazione della finalita' di cui all'articolo 54,
comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100
per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.».
Art. 13.
1. All'articolo 59, comma 3, dopo le parole: «lettere b), c), d),
e) ed f)» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il 13 dicembre
2002».
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo e' inserito il
seguente:
«Art. 59-bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione e
lavoro). - 1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal
24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti
autorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ad eccezione dei benefici economici previsti in materia
di contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica la
disciplina di cui al comma 2.
2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalla
disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di
contratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di
16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato i
contratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni
dalla stipula, domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numero
dei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia delle
rispettive autorizzazioni.
3. L'I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limite
numerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui
allo stesso comma 2, secondo il criterio della priorita' della data
della stipula del contratto di formazione e lavoro. L'accesso ai
benefici e' comunque concesso in via prioritaria ai contratti di
formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti
territoriali.».
2. Per i contratti di formazione e lavoro gia' stipulati, il
termine della presentazione delle domande di cui al comma 2,
dell'articolo 59-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 15.
1. L'articolo 68 del decreto legislativo e' sostituito dal
seguente:
«Art. 68 (Rinunzie e transazioni). - 1. Nella riconduzione a un
progetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cui
all'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto di
lavoro gia' in essere possono essere oggetto di rinunzie o
transazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto di
lavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 del
codice civile.».
Art. 16.
1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «a
3 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 5 mila euro».
Art. 17.
1. L'articolo 72 del decreto legislativo e' sostituito dal
seguente:
«Art. 72 (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per ricorrere a
prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso le
rivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni di
lavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro
trenta giorni e periodicamente aggiornato.
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della media
delle retribuzioni rilevate per le attivita' lavorative affini a
quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione
del servizio.
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio
compenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della
restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di
lavoro accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione
fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del
prestatore di lavoro accessorio.
4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla
persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il
codice fiscale; effettua il versamento per suo conto dei contributi
per fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in
misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini
assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per
cento del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
autorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborso
spese.
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio
decreto, individua le aree metropolitane e il concessionario del
servizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione
delle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri e
modalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle
relative coperture assicurative e previdenziali.».
2. Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1
dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo.
Art. 18.
1. L'articolo 75 del decreto legislativo e' sostituito dal
seguente:
«Art. 75 (Finalita). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso in
materia di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possono
ottenere la certificazione del contratto secondo la procedura
volontaria stabilita nel presente Titolo.».
Art. 19.
1. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo, la lettera b)
e' sostituita dalla seguente: «b) l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3
e l'articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25;».
Art. 20.
1. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo, le parole:
«Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia» sono
sostituite dalle seguenti: «Termini diversi, comunque non superiori
al 24 ottobre 2005, di efficacia».
2. All'articolo 86, comma 10, lettera b), del decreto legislativo,
secondo capoverso, la lettera b-ter), e' sostituita dalla seguente:
«b-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei
lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio
di attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori
unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In
assenza della certificazione della regolarita' contributiva, anche in
caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e' sospesa
l'efficacia del titolo abilitativo.».
3. All'articolo 86 del decreto legislativo, dopo il comma 10 sono
inseriti i seguenti:
«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel
settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione
di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il giorno antecedente
alla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applica
a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7
dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297.
10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis e'
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo
19, comma 3.».
Art. 21.
1. I dirigenti, o i funzionari da essi delegati, delle Direzioni
provinciali del lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizi
di opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge
24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e difendono, nell'ambito
delle attivita' istituzionali dell'Amministrazione e senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali nei giudizi di cui all'articolo 80 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Moratti, Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli