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Roma, 11 novembre 2004
Circolare n.116/2004
Oggetto: Lavoro – Legge
Biagi – Disposizioni correttive – D.LGVO 6.10.2004, n. 251, su G.U.n.239
dell’11.10.2004.
Con il decreto in
oggetto sono state apportate alcune correzioni alla legge Biagi (DLGVO n. 276/2003) di
riforma del mercato del lavoro. Si tratta perlopiù di aggiustamenti tecnici che
non intaccano l’impianto della riforma; modifiche più sostanziali potrebbero
semmai aversi nel prossimo anno a seguito della verifica, prevista dalla stessa
legge, che si aprirà a maggio tra Governo e parti sociali.
Le nuove
disposizioni, oltre a precisare il
regime transitorio dei contratti di formazione e lavoro di cui è già stato
riferito con apposita circolare, intervengono sulle seguenti materie.
Regime sanzionatorio (artt.
4, 11 e 12) – Sono state dettagliate le sanzioni a carico delle aziende per le
irregolarità commesse nell’esecuzione dei contratti di somministrazione di
manodopera, di apprendistato e di inserimento (ex contratto di formazione e lavoro).
Appalto di servizi (art. 6) – Come è noto, in base alla legge Biagi tra l’impresa committente e quella appaltatrice
sussiste una responsabilità solidale, che si protrae per 1 anno dalla
cessazione dell’appalto, per i trattamenti retributivi e previdenziali spettanti ai lavoratori impiegati. Il decreto
in esame, pur confermando in linea di principio tale regime di solidarietà, ha
introdotto la facoltà per i contratti collettivi nazionali di stabilire “diverse previsioni”.
Certificazione dei contratti (art. 18) – E’ stato ampliato
l’ambito di applicazione della certificazione
che potrà riguardare qualsiasi tipo di contratto di lavoro (in precedenza erano
certificabili soltanto i rapporti instaurati con contratti a progetto, intermittente,
ripartito, a tempo parziale e di associazione in partecipazione). Come è noto,
tale istituto è stato introdotto in via sperimentale dalla legge Biagi per ridurre il contenzioso sulla qualificazione (in
particolare autonoma o subordinata) dei rapporti di lavoro; abilitati alla
certificazione possono essere esclusivamente gli organismi indicati dalla
stessa legge (enti bilaterali, direzioni provinciali del lavoro e università).
Collaborazioni (art. 20) – E’ stato stabilito che la proroga tramite
accordi sindacali aziendali delle vecchie collaborazioni coordinate e continuative (ora sostituite dai contratti a progetto) non può essere indeterminata, dovendo
comunque esaurirsi entro il 25 ottobre 2005.
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f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per
riferimenti confronta circ.re conf.le
n.105/2004
e 124/2003 |
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Allegato uno |
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M/t |
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G.U. n.239 del 11.10.2004
(fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2004, n.251
Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, in materia di occupazione e mercato del lavoro. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decretolegislativo», dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa»sono inserite le seguenti: «o rilasciata da intermediari iscrittinell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusivaattivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero
dell'economia e delle finanze,». 2. All'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo,dopo le parole: «fideiussione bancaria o assicurativa» sono inseritele seguenti: «o rilasciata da intermediari iscritti nell'elencospeciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva attivita' dirilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal Ministero dell'economiae delle finanze,». Art. 2. 1. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 2 e' sostituitodal seguente: «2. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento dellaattivita' di intermediazione, secondo le procedure di cui al comma 6,
i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni edelle comunita' montane, le camere di commercio e gli istituti discuola secondaria di secondo grado, statali e paritari a condizioneche svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro e chesiano rispettati i requisiti di cui alle lettere c), f) e g), delcomma 1, dell'articolo 5, nonche' l'invio di ogni informazionerelativa al funzionamento del mercato del lavoro ai sensi di quantodisposto dall'articolo 17.». 2. All'articolo 6 del decreto legislativo, il comma 8 e' sostituitodal seguente: «8. Le procedure di autorizzazione di cui ai commi 6 e7 sono disciplinate dalle regioni nel rispetto dei livelli essenzialidelle prestazioni e dei principi fondamentali desumibili in materiadal presente decreto. In attesa delle normative regionali, i soggettiautorizzati ai sensi della disciplina previgente allo svolgimentodella attivita' di intermediazione, nonche' i soggetti di cui alcomma 3, che non intendono richiedere l'autorizzazione a livellonazionale possono continuare a svolgere, in via provvisoria e previacomunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche socialidell'ambito regionale, le attivita' oggetto di autorizzazione conesclusivo riferimento ad una singola regione. Il Ministero del lavoroe delle politiche sociali provvede alla iscrizione dei predettisoggetti, in via provvisoria e previa verifica che l'attivita' si siasvolta nel rispetto della normativa all'epoca vigente, nella sezioneregionale dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1.». 3. All'articolo 6 del decreto legislativo, dopo il comma 8 e'aggiunto il seguente: «8-bis. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo nonpossono in ogni caso svolgere l'attivita' di intermediazione nellaforma del consorzio. I soggetti autorizzati da un singola regione, aisensi dei commi 6, 7 e 8, non possono operare a favore di imprese consede legale in altre regioni.». Art. 3. 1. All'articolo 12 del decreto legislativo, il comma 6 e'sostituito dal seguente: «6. Restano in ogni caso salve le clausoledei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensidell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.». Art. 4. 1. La rubrica dell'articolo 18 del decreto legislativo e'sostituita dalla seguente: «Sanzioni». 2. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 1 e'sostituito dal seguente: «1. L'esercizio non autorizzato delle attivita' di cui all'articolo4, comma 1, lettere a) e b), e' punito con la pena dell'ammenda dieuro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino adiciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizionon autorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,lettera c), e' punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi edell'ammenda da euro 1500 a euro 7500. Se non vi e' scopo di lucro,la pena e' dell'ammenda da euro 500 a euro 2500. Se vi e'sfruttamento dei minori, la pena e' dell'arresto fino a diciotto mesie l'ammenda e' aumentata fino al sestuplo. L'esercizio nonautorizzato delle attivita' di cui all'articolo 4, comma 1,lettere d) ed e), e' punito con l'ammenda da euro 750 ad euro 3750.Se non vi e' scopo di lucro, la pena e' dell'ammenda da euro 250 aeuro 1250. Nel caso di condanna, e' disposta, in ogni caso, laconfisca del mezzo di trasporto eventualmente adoperato perl'esercizio delle attivita' di cui al presente comma.». 3. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 2 e'sostituito dal seguente: «2. Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra allasomministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversida quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da partedi soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, letterab), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica lapena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ognigiornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino alsestuplo.». 4. All'articolo 18 del decreto legislativo, il comma 3 e'sostituito dal seguente: «3. La violazione degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo20, commi 3, 4 e 5, e articolo 21, commi 1 e 2, nonche', per il solosomministratore, la violazione del disposto di cui al comma 3 delmedesimo articolo 21, e' punita con la sanzione amministrativapecuniaria da euro 250 a euro 1.250.». 5. All'articolo 18 del decreto legislativo, dopo il comma 5 e'inserito il seguente: «5-bis. Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con lapena della ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ognigiornata di occupazione. Se vi e' sfruttamento dei minori, la pena e'dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda e' aumentata fino alsestuplo.». Art. 5. 1. All'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo, sonosoppresse le seguenti parole: «, con indicazione degli elementi dicui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1,». Art. 6. 1. All'articolo 29 del decreto legislativo, il comma 2 e'sostituito dal seguente: «2. Salvo diverse previsioni dei contratticollettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori eprestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative, in casodi appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datoredi lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limitedi un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ailavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenzialidovuti.». 2. All'articolo 29 del decreto legislativo, dopo il comma 3 sonoaggiunti i seguenti: «3-bis. Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazionedi quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato puo'chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 delcodice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggetto chene ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto dilavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applica ildisposto dell'articolo 27, comma 2. 3-ter. Fermo restando quando previsto dagli articoli 18 e 19, ledisposizioni di cui al comma 2 non trovano applicazione qualora ilcommittente sia una persona fisica che non esercita attivita' diimpresa o professionale.». Art. 7. 1. All'articolo 30 del decreto legislativo, dopo il comma 4 e'aggiunto il seguente: «4-bis. Quando il distacco avvenga inviolazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessatopuo' chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414
del codice di procedura civile, notificato anche soltanto al soggettoche ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapportodi lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. In tale ipotesi si applicail disposto dell'articolo 27, comma 2.». Art. 8. 1. All'articolo 31 del decreto legislativo, il comma 2 e'sostituito dal seguente: «2. I consorzi di societa' cooperative,costituiti ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capoprovvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgeregli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio l979, n.12, per conto delle societa' consorziate o delegarne l'esecuzione auna societa' consorziata. Tali servizi possono essere organizzati peril tramite dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti daipredetti consorzi, cosi' come previsto dall'articolo 1, comma 4,della legge 11 gennaio 1979, n. 12.». Art. 9. 1. All'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo, le parole:«di cui all'articolo 1676» sono sostituite dalle seguenti: «di cuiall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276.». Art. 10. 1. All'articolo 34 del decreto legislativo, il comma 1 e'sostituito dal seguente: «1. Il contratto di lavoro intermittentepuo' essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate daicontratti collettivi stipulati da associazioni dei datori eprestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul pianonazionale o territoriale ovvero per periodi predeterminati nell'arcodella settimana, del mese o dell'anno ai sensi dell'articolo 37.». Art. 11. 1. All'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo, il secondoperiodo e' sostituito dai seguenti: «In caso di inadempimento nellaerogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile ildatore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione dellefinalita' di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma
1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra lacontribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello diinquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dallavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del100 per cento. La maggiorazione cosi' stabilita escludel'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessacontribuzione.». Art. 12. 1. All'articolo 55 del decreto legislativo, il comma 5 e'sostituito dal seguente: «5. In caso di gravi inadempienze nellarealizzazione del progetto individuale di inserimento di cui siaesclusivamente responsabile il datore di lavoro e che siano tali daimpedire la realizzazione della finalita' di cui all'articolo 54,comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra lacontribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello diinquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dallavoratore al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione diqualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione.». Art. 13. 1. All'articolo 59, comma 3, dopo le parole: «lettere b), c), d),e) ed f)» sono aggiunte le seguenti: «, nel rispetto del regolamento(CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il 13 dicembre2002». Art. 14. 1. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo e' inserito ilseguente: «Art. 59-bis (Disciplina transitoria dei contratti di formazione elavoro). - 1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal24 ottobre 2003 e fino al 31 ottobre 2004, sulla base di progettiautorizzati entro il 23 ottobre 2003, si applica la disciplinavigente prima della data di entrata in vigore del presente decretolegislativo, ad eccezione dei benefici economici previsti in materiadi contratti di formazione e lavoro, per i quali si applica ladisciplina di cui al comma 2. 2. Per poter accedere ai benefici economici previsti dalladisciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia dicontratti di formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di16.000 lavoratori, i datori di lavoro, che abbiano stipulato icontratti di cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giornidalla stipula, domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numerodei contratti stipulati. Alla domanda va allegata copia dellerispettive autorizzazioni. 3. L'I.N.P.S. ammette, entro il 30 novembre 2004 e nel limitenumerico di cui al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cuiallo stesso comma 2, secondo il criterio della priorita' della datadella stipula del contratto di formazione e lavoro. L'accesso aibenefici e' comunque concesso in via prioritaria ai contratti diformazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o pattiterritoriali.». 2. Per i contratti di formazione e lavoro gia' stipulati, iltermine della presentazione delle domande di cui al comma 2,dell'articolo 59-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decretolegislativo. Art. 15. 1. L'articolo 68 del decreto legislativo e' sostituito dalseguente: «Art. 68 (Rinunzie e transazioni). - 1. Nella riconduzione a unprogetto, programma di lavoro o fase di esso dei contratti di cuiall'articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapporto dilavoro gia' in essere possono essere oggetto di rinunzie otransazioni tra le parti in sede di certificazione del rapporto dilavoro di cui al Titolo VIII secondo lo schema dell'articolo 2113 delcodice civile.». Art. 16. 1. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo, le parole: «a3 mila euro» sono sostituite dalle seguenti: «a 5 mila euro». Art. 17. 1. L'articolo 72 del decreto legislativo e' sostituito dalseguente: «Art. 72 (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per ricorrere aprestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistano presso lerivendite autorizzate uno o piu' carnet di buoni per prestazioni dilavoro accessorio il cui valore nominale e' fissato con decreto delMinistro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entrotrenta giorni e periodicamente aggiornato. 2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della mediadelle retribuzioni rilevate per le attivita' lavorative affini aquelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestionedel servizio. 3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il propriocompenso presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto dellarestituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione dilavoro accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizionefiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato delprestatore di lavoro accessorio. 4. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze allapersona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e ilcodice fiscale; effettua il versamento per suo conto dei contributiper fini previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cuiall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, inmisura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per finiassicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 percento del valore nominale del buono, e trattiene l'importoautorizzato dal decreto, di cui al comma 1, a titolo di rimborsospese. 5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propriodecreto, individua le aree metropolitane e il concessionario delservizio attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazionedelle prestazioni di lavoro accessorio e regolamenta criteri emodalita' per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle
relative coperture assicurative e previdenziali.». 2. Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1dell'articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,decorre dalla data di entrata in vigore del presente decretolegislativo. Art. 18. 1. L'articolo 75 del decreto legislativo e' sostituito dalseguente: «Art. 75 (Finalita). - 1. Al fine di ridurre il contenzioso inmateria di qualificazione dei contratti di lavoro, le parti possonoottenere la certificazione del contratto secondo la proceduravolontaria stabilita nel presente Titolo.». Art. 19. 1. All'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo, la lettera b)e' sostituita dalla seguente: «b) l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3e l'articolo 11, lettera l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25;». Art. 20. 1. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo, le parole:«Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia» sonosostituite dalle seguenti: «Termini diversi, comunque non superiorial 24 ottobre 2005, di efficacia». 2. All'articolo 86, comma 10, lettera b), del decreto legislativo,secondo capoverso, la lettera b-ter), e' sostituita dalla seguente:«b-ter trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio deilavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di iniziodi attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavoriunitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). Inassenza della certificazione della regolarita' contributiva, anche incaso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, e' sospesal'efficacia del titolo abilitativo.». 3. All'articolo 86 del decreto legislativo, dopo il comma 10 sonoinseriti i seguenti: «10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nelsettore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazionedi cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre1996, n. 608, cosi' come sostituito dall'articolo 6, comma 3, deldecreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il giorno antecedentealla data di instaurazione dei rapporti. Il presente comma si applicaa decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7dell'articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,introdotto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo19 dicembre 2002, n. 297. 10-ter. La violazione degli obblighi di cui al comma 10-bis e'punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo19, comma 3.». Art. 21. 1. I dirigenti, o i funzionari da essi delegati, delle Direzioniprovinciali del lavoro, incaricati della rappresentanza nei giudizidi opposizione ai sensi degli articoli 22 e 23 della legge24 novembre 1981, n. 689, rappresentano e difendono, nell'ambitodelle attivita' istituzionali dell'Amministrazione e senza nuovi omaggiori oneri per il bilancio dello Stato, il Ministero del lavoro edelle politiche sociali nei giudizi di cui all'articolo 80 deldecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Mazzella, Ministro per la funzione pubblica Moratti, Ministro dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca La Loggia, Ministro per gli affari regionali Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli