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Roma, 11 gennaio 2005

 

Circolare n. 8/2005

 

Oggetto: Finanziamenti – Trasporto combinato – Art. 9 D.L. 30.12.2004, n.315 su G.U. n.306 del 31.12.2004.

 

Come preannunciato, col decreto legge indicato in oggetto è stata introdotta la disposizione che consentirà lo sblocco degli oltre 300 milioni di euro della legge n.166/2002 per gli incentivi al trasporto combinato strada-rotaia di merci.

 

In particolare è stato attribuito alla Cassa Depositi e Prestiti il ruolo di intermediario finanziario in grado di attualizzare e quindi di erogare nel triennio di applicazione della legge gli incentivi stanziati sotto forma di mutui quindicennali .a carico dello Stato.

 

Per il concreto avvio delle procedure di richiesta dei benefici della legge 166/02, oltre alla conversione entro febbraio prossimo del decreto legge 315, sarà necessario attendere:

 

1)      la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento di attuazione della citata legge 166/02, già approvato dal Capo dello Stato;

 

2)      l’emanazione del decreto interministeriale (Trasporti-Economia) che fissa l’ammontare unitario dei contributi, già approvato in sede comunitaria;

 

3)      la stipula della convenzione tra Ministero dei Trasporti e Cassa Depositi e Prestiti, attualmente in corso di perfezionamento;

 

4)      la circolare esplicativa in corso di elaborazione da parte della Direzione Generale del Trasporto Ferroviario del Ministero dei Trasporti.

 

Si presume che i suddetti atti amministrativi verranno tutti completati nel giro dei prossimi tre mesi, in modo da consentire la presentazione delle domande prima dell’estate.

 

Si rammenta che i contributi potranno essere richiesti anche per il traffico combinato effettuato nel 2004.

 

Si fa riserva di comunicare tempestivamente ogni ulteriore notizia.

 

f.to dr. Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 145, 80, 31, 3/2004 e 104/2002

 

Allegato uno

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G. U. n.306 del 30.12.2004 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 315

Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi in- 
ternazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia,
nonche' per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
 
Art. 1.
*** omissis ***
 
Art. 9.
            1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1°agosto
2002, n. 166, e' affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti
di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di 
attuazione dei relativi interventi sulla base di modalita' definite con apposita conven-
zione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa
depositi e prestiti.
 
Art. 10.
*** omissis ***
 
Art. 11.
         1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge. 
	Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccol-
ta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
         Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2004