Confederazione Generale
Italiana dei Trasporti e della Logistica
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Roma,
11 gennaio 2005
Circolare n. 8/2005
Oggetto: Finanziamenti –
Trasporto combinato – Art. 9 D.L. 30.12.2004, n.315 su G.U. n.306 del
31.12.2004.
Come preannunciato, col decreto legge indicato in oggetto è stata
introdotta la disposizione che consentirà lo sblocco degli oltre 300 milioni di
euro della legge n.166/2002 per gli incentivi al trasporto combinato
strada-rotaia di merci.
In particolare è stato attribuito alla Cassa Depositi e Prestiti il ruolo
di intermediario finanziario in grado di attualizzare e quindi di erogare
nel triennio di applicazione della legge gli incentivi stanziati sotto forma
di mutui quindicennali .a carico dello Stato.
Per il
concreto avvio delle procedure di richiesta dei benefici della legge 166/02,
oltre alla conversione entro febbraio prossimo del decreto legge 315, sarà
necessario attendere:
1)
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento di
attuazione della citata legge 166/02, già approvato dal Capo dello Stato;
2)
l’emanazione del decreto interministeriale
(Trasporti-Economia) che fissa l’ammontare unitario dei contributi, già
approvato in sede comunitaria;
3) la
stipula della convenzione tra Ministero dei Trasporti e Cassa Depositi e
Prestiti, attualmente in corso di perfezionamento;
4) la
circolare esplicativa in corso di elaborazione da parte della Direzione
Generale del Trasporto Ferroviario del Ministero dei Trasporti.
Si presume che i suddetti atti amministrativi verranno tutti
completati nel giro dei prossimi tre mesi, in modo da consentire la
presentazione delle domande prima dell’estate.
Si rammenta che i contributi potranno essere richiesti anche per il
traffico combinato effettuato nel 2004.
Si fa riserva di comunicare tempestivamente ogni ulteriore notizia.
f.to
dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 145, 80, 31, 3/2004 e 104/2002 |
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Allegato uno |
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G. U. n.306 del 30.12.2004 (fonte
Guritel)
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 315
Disposizioni urgenti per garantire la partecipazione finanziaria dell'Italia a Fondi in-
ternazionali di sviluppo e l'erogazione di incentivi al trasporto combinato su ferrovia,
nonche' per la sterilizzazione dell'IVA sulle offerte a fini umanitari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
*** omissis ***
Art. 9.
1. La gestione del fondo di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1°agosto
2002, n. 166, e' affidata alla Cassa depositi e prestiti che provvede, a valere sui limiti
di impegno iscritti nel bilancio dello Stato, all'erogazione delle somme nel triennio di
attuazione dei relativi interventi sulla base di modalita' definite con apposita conven-
zione stipulata tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la medesima Cassa
depositi e prestiti.
Art. 10.
*** omissis ***
Art. 11.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccol-
ta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 2004