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Roma, 18 gennaio 2010
Circolare n.8/2010
Oggetto: Previdenza – Incentivi per l’assunzione di
lavoratori destinatari di ammortizzatori
in deroga - Circolare INPS n. 5 del 13.1.2010.
Come è noto, tra le
misure anticrisi della legge n. 33/2009 sono stati previsti, sulla falsariga di
quanto già da tempo in vigore per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati,
incentivi economici per la ricollocazione di lavoratori destinatari dei
cosiddetti ammortizzatori in deroga, cioè
di quei lavoratori licenziati o
sospesi da imprese non rientranti nel campo di applicazione del sistema
tradizionale degli ammortizzatori sociali. Tali incentivi consistono nel
riconoscimento, alle aziende che assumeranno i lavoratori in questione, di un
importo mensile pari all’indennità pubblica che sarebbe spettata al lavoratore
per il residuo periodo di cassa integrazione o di mobilità in deroga.
L’INPS ha illustrato
le modalità operative per l’applicazione del beneficio sottolineando in
particolare che:
·
l’incentivo sarà riconosciuto alle aziende che
risultino in regola con gli adempimenti contributivi e spetterà per le
assunzioni effettuate dal 12 aprile 2009 (data di entrata in vigore della
citata legge n. 33/2009) sia a tempo indeterminato che a termine e sia a tempo
pieno che a part-time;
·
in
caso di assunzione con contratto di apprendistato o di inserimento l’incentivo
in questione si cumulerà con le riduzioni contributive connesse a questi
contratti;
·
l’incentivo
non spetterà se tra l’azienda che assume e quella da cui proviene il lavoratore
vi sia sostanziale coincidenza di assetti prioprietari
o comunque intercorrano rapporti di collegamento o di controllo, salvo che
l’assunzione non avvenga dopo 6 mesi dal licenziamento; l’incentivo inoltre non
è riconosciuto alle aziende che abbiano in atto cassa integrazione o abbiano
effettuato riduzioni di personale nei 6 mesi precedenti a meno che le nuove
assunzioni non riguardino professionalità diverse;
·
per
usufruire dell’incentivo le aziende interessate, oltre a comunicare
l’assunzione al Centro per l’impiego,
entro il mese successivo alla stessa dovranno inoltrare all’INPS per via
telematica una apposita dichiarazione di
responsabilità secondo lo schema indicato nella circolare in oggetto;
l’INPS effettuerà le opportune verifiche e comunicherà all’azienda l’ammissione
o meno al beneficio.
f.to Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 85/2009 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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INPS
Direzione
Centrale Entrate
Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito
Circolare n. 5
Roma, 13/01/2010
OGGETTO: Art. 7 ter, co. 7, decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, conv., con modd, con legge n. 33
del 9 aprile 2009 – incentivo per l’assunzione di lavoratori destinatari per
gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga
SOMMARIO: Ai datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari
di ammortizzatori sociali in deroga spetta un incentivo mensile equivalente
alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore. Si illustrano le
condizioni richieste dalla legge per il riconoscimento del beneficio e le
modalità con cui i datori di lavoro possono inoltrare l’istanza di ammissione
al beneficio
1. L’incentivo per l’assunzione di
lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga
Con il comma 7 dell’art. 7 ter
del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 – convertito, con modifiche e
integrazioni, con legge n. 33 del 9 aprile 2009 (1)- è stato introdotto nel
nostro ordinamento un incentivo economico finalizzato a favorire la
ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga,
licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per
intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina
della l. 223/1991.
Il comma 7 così recita:
“Ai datori di
lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1
della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono
lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in
deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o
per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella
disciplina di cui alla citata legge n. 223 del 1991, è concesso dall'INPS un
incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa
autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione
figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito
non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme
dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis,
della legge 21 luglio 1991, n. 223. …(omissis) …”
2. Datori di lavoro ammessi
all’incentivo
L’incentivo previsto dalla sopracitata disposizione spetta
ai datori di lavoro che assumano - a tempo pieno o parziale, determinato o
indeterminato - lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di
ammortizzatori sociali in deroga.
L’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata in
ottemperanza di un preesistente obbligo legale o contrattuale.
L’incentivo non spetta se tra il datore di lavoro che
assume e l’impresa da cui proviene il lavoratore vi sia sostanziale coincidenza
degli assetti proprietari ovvero intercorrano rapporti di collegamento o
controllo; in tali casi il beneficio spetta comunque se l’assunzione avvenga
dopo sei mesi dal licenziamento.
L’incentivo non spetta se il datore di lavoro che assume:
- abbia in atto sospensioni
dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o
riconversione aziendale per la quale è stato richiesto, ovvero ottenuto, il
trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 1 della
l. n. 223/91;
- abbia in atto sospensioni
per crisi aziendali ai sensi dell’art. 19, co. 1, del
D.L. 185/2008, conv in L. 2/2009 (2);
- abbia effettuato riduzione
di personale nei sei mesi precedenti l'assunzione.
In tutti questi casi l’incentivo, comunque, spetta se
l'assunzione avvenga al fine di acquisire professionalità sostanzialmente
diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o
sospensioni di personale.
La fruizione dell’incentivo in argomento è soggetta alla
condizione di regolarità di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
3. Lavoratori per la cui assunzione
compete l’incentivo
L’incentivo spetta per l’assunzione di lavoratori che
siano destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga.
Per ammortizzatori sociali in deroga incentivati dalla
norma di cui si tratta si intendono i trattamenti di cassa integrazione in
deroga, l’indennità di mobilità in deroga e i trattamenti di disoccupazione
speciale edile in deroga previsti, da ultimo, dall’art. 2, comma 36, della
legge n. 203/2008.(3)
L’incentivo non spetta se il lavoratore è interessato da
una mera riduzione di orario.
4. Tipologia di assunzioni incentivate
L’incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 12
aprile 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto legge 5/2009; l’incentivo è stato infatti introdotto in sede di
conversione del decreto legge citato.
L’assunzione può essere sia a tempo determinato che
indeterminato, sia a tempo pieno che parziale.
L’agevolazione spetta anche nel caso in cui il lavoratore
viene assunto per un periodo inferiore alla durata residua dell’ammortizzatore
sociale; al termine del rapporto di lavoro, se sussistono le altre condizioni
previste dalla normativa vigente, il lavoratore potrà riprendere a godere
dell’ammortizzatore sociale per il periodo rimanente (es. ammortizzatore sociale riconosciuto per 12 mesi e assunzione
a tempo determinato alla fine del secondo mese, per 6 mesi; il lavoratore ha
goduto della prestazione per 2 mesi, il datore di lavoro gode di 6 mesi di
incentivo e il lavoratore sarà riammesso all’ammortizzatore sociale per i
restanti 4 mesi).
L’incentivo è compatibile con qualunque tipo di contratto
di lavoro subordinato (ad esempio, con un contratto di apprendistato o di
inserimento) ed è cumulabile con le riduzioni contributive eventualmente
connesse ad un particolare tipo di contratto.
5. Misura e durata dell’incentivo
Quando ricorrono le condizioni sopra descritte, spetta al
datore di lavoro che assume, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un incentivo mensile pari al trattamento mensile di sostegno al
reddito che sarebbe stato erogato al lavoratore, al netto della
riduzione del 5,84% prevista dall’art. 26 della legge 41/1986 e con esclusione
di quanto riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa; l’incentivo
spetta – in costanza di rapporto di lavoro - per un periodo pari alla durata
residua del trattamento riconosciuto al lavoratore; nel caso di assunzione a
tempo determinato per un periodo inferiore alla durata residua
dell’ammortizzatore sociale, l’incentivo spetta – sempre in costanza di
rapporto di lavoro - solo per tale periodo inferiore.
L’importo dell’incentivo spettante al datore può essere
fruito soltanto per i periodi di effettiva erogazione della retribuzione, e non
può comunque essere superiore all’importo della retribuzione erogata al
lavoratore interessato nel corrispondente mese dell’anno(4).
L’incentivo spetta nel limite di spesa autorizzato ed è
erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a
titolo di contributi previdenziali e assistenziali.
L’incentivo è cumulabile con le riduzioni contributive
eventualmente spettanti in forza della normativa vigente(5).
6. Istruzioni relative ai datori di
lavoro che operano con il sistema DM – Emens – Uniemens
6.1 Comunicazione di assunzione del datore di lavoro
Nei termini previsti dalla legge, il datore di lavoro
interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al Centro per l’impiego
competente, avvalendosi del modello Unificato Lav,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 30 ottobre
2007.
Il datore di lavoro avrà cura di
compilare esattamente tutte le parti del modello. In particolare si evidenzia
quanto segue:
- il
campo “Ente previdenziale” sarà
compilato con la dicitura “INPS”;
- il
campo “Codice Ente Previdenziale”
sarà compilato con la matricola aziendale, che contraddistingue la posizione
contributiva presso cui il datore di lavoro è obbligato a denunciare gli
obblighi contributivi mediante il modello DM10. Se - al momento della
comunicazione - la matricola non è stata ancora attribuita dall’Istituto o non
sia stata comunque indicata nel modello Unilav-, il
datore di lavoro avrà cura di provvedere ad un successivo secondo invio,
avvalendosi della procedura di rettifica(6), per integrare la precedente
comunicazione con la matricola originariamente mancante;
- il campo “Codice
agevolazioni” non sarà compilato.
6.2 Dichiarazione di
responsabilità del datore di lavoro.
Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per contenere le dichiarazioni di
responsabilità, previste dalla legge per il riconoscimento dell’incentivo.
Pertanto, il datore di lavoro inoltrerà all’Inps una dichiarazione di
responsabilità contenente:
·
il codice fiscale del lavoratore assunto
per beneficiare dell’incentivo di cui all’art. 7 ter,
comma 7 del d.l. 5/2009;
·
il codice comunicazione che
identifica in modo univoco l’unificato lav di assunzione;
·
l’attestazione che:
o l’assunzione non deriva da un obbligo preesistente;
o tra l’impresa che assume e
quella di provenienza del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza degli
assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo;
o l’azienda non ha in atto
sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione,
riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti - ovvero ottenuti -
il trattamento straordinario di integrazione salariale o le prestazioni
previste dall’art. 19, co. 1, del D.L. 185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le suddette
sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei lavoratori
per cui si richiede l’incentivo;
o l’azienda nei sei mesi
precedenti l'assunzione non ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei
sei mesi precedenti l'assunzione ha licenziato – per riduzione di personale -
lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si
richiede l’incentivo.
L’invio della dichiarazione di responsabilità vale anche
come richiesta di attribuzione del codice autorizzazione più avanti illustrato,
per la concreta fruizione dell’incentivo.(7)
La dichiarazione di responsabilità
dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica,
avvalendosi del servizio disponibile presso il sito internet dell’Istituto
www.inps.it, secondo le indicazioni contenute in un messaggio di prossima
pubblicazione.
L’invio dovrà essere effettuato
entro il mese successivo a quello di decorrenza dell’assunzione; per le
assunzioni già effettuate alla data di pubblicazione della presente circolare,
la dichiarazione di responsabilità potrà essere inoltrata entro il mese successivo
alla data di pubblicazione.
6.3 Adempimenti a carico delle
sedi. Codifica aziende.
Ricevuta la dichiarazione,
- verificherà
la sussistenza delle condizioni attestate dal datore di lavoro per la fruizione
del beneficio, attingendo alle informazioni disponibili;
- verificherà
che il lavoratore sia titolare di un ammortizzatore sociale in deroga, utilizzando
l’apposita procedura che verrà rilasciata prossimamente;
- sempre
utilizzando l’apposita procedura di cui sopra, individuerà l’importo massimo
dell’incentivo spettante per mese, la durata, l’eventuale Regione su cui dovesse
gravare parzialmente l’onere finanziario, il decreto di concessione
dell’ammortizzatore sociale;
- comunicherà
al datore di lavoro che è stato ammesso / non ammesso alla fruizione
dell’incentivo; la comunicazione di non ammissione ne indicherà i
corrispondenti motivi; la comunicazione di ammissione sarà redatta secondo il
fac-simile, che verrà prossimamente pubblicato, insieme alle istruzioni di
composizione del flusso Uniemens.
Le posizioni contributive relative
ai datori di lavoro aventi titolo all’incentivo di cui all’art. 7 ter, co. 7 del decreto legge n. 5
del 10 febbraio 2009, dovranno essere contraddistinte dal codice di
autorizzazione “3Q” che assume il significato di “azienda ammessa al
beneficio di cui all’art. 7 ter, co.
7 del decreto legge 5/2009”; il codice autorizzazione dovrà essere mantenuto
per tutto il periodo di spettanza del beneficio.
Qualora al momento dell’ammissione
al beneficio ne sia già decorso il periodo di spettanza, al fine di consentirne
comunque all’azienda la fruizione il predetto codice di autorizzazione sarà
attribuito per il periodo di tempo strettamente necessario all'azienda per
operare il conguaglio.
Si evidenzia fin d’ora che il
possesso dei requisiti di regolarità contributiva sarà accertato dalla
procedura di controllo delle denunce retributive e contributive con le
modalità previste per la fruizione della generalità dei benefici contributivi
(cosiddetto DURC virtuale).
6.4 Modalità di composizione del
flusso Uniemens.
In considerazione della circostanza
che, a decorrere dal periodo di paga gennaio 2010, gli obblighi di denuncia
contributiva e retributiva - finora assolti mediante i distinti modelli DM10 e EMens - dovranno essere assolti mediante l’unico flusso
cosiddetto Uniemens, si fa riserva di pubblicare le
specifiche istruzioni per il conguaglio dell’incentivo.
7. Istruzioni
relative ai datori di lavoro agricolo
7.1 Comunicazione di assunzione del
datore di lavoro
Nei termini previsti dalla legge,
il datore di lavoro interessato inoltrerà la comunicazione di assunzione al
Centro per l’impiego competente, avvalendosi del modello Unificato Lav, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del
Lavoro del 30 ottobre 2007.
Il datore di lavoro avrà cura di
compilare esattamente tutte le parti del modello. In particolare si evidenzia
quanto segue:
- il
campo “Ente previdenziale” sarà
compilato con la dicitura “INPS”;
- il
campo “Codice Ente Previdenziale”
sarà compilato con il codice CIDA assegnato a seguito della presentazione della
denuncia aziendale telematica cosi come previsto dalla legge n. 81/2006;
-
il campo “Codice agevolazioni” non sarà
compilato.
7.2 Dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro.
Attualmente, il modello Unificato Lav non è predisposto per contenere le dichiarazioni di
responsabilità, previste dalla legge per il riconoscimento dell’incentivo.
Pertanto, il datore di lavoro inoltrerà all’Inps una dichiarazione di
responsabilità contenente:
·
il codice fiscale del lavoratore
assunto per beneficiare dell’incentivo di cui all’art. 7 ter,
comma 7 del d.l. 5/2009;
·
il codice comunicazione che
identifica in modo univoco l’unificato lav di assunzione;
·
l’attestazione che:
o l’assunzione non
deriva da un obbligo preesistente;
o tra l’impresa che
assume e quella di provenienza del lavoratore, non vi è sostanziale coincidenza
degli assetti proprietari né intercorrono rapporti di collegamento o controllo;
o l’azienda non ha in
atto sospensioni dal lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione,
riorganizzazione, riconversione aziendale per la quale sono stati richiesti -
ovvero ottenuti - il trattamento straordinario di integrazione salariale o le
prestazioni previste dall’art. 19, co. 1, del D.L.
185/2008, conv. in L. 2/2009; ovverosia ha in atto le
suddette sospensioni per personale avente qualifiche diverse da quelle dei
lavoratori per cui si richiede l’incentivo;
o l’azienda nei sei mesi
precedenti l'assunzione non ha effettuato riduzione di personale ovverosia nei
sei mesi precedenti l'assunzione ha licenziato – per riduzione di personale -
lavoratori aventi qualifiche diverse da quelle dei lavoratori per cui si richiede
l’incentivo.
L’inoltro della dichiarazione di
responsabilità vale anche come richiesta di attribuzione del codice
autorizzazione più avanti illustrato, per la concreta fruizione dell’incentivo.
In attesa del rilascio di apposita
procedura telematica, la dichiarazione di responsabilità dovrà essere
effettuata utilizzando il modello allegato.
La dichiarazione di responsabilità
– redatta utilizzando il modello citato - dovrà essere presentata alla sede
INPS competente entro il mese successivo a quello di decorrenza
dell’assunzione; per le assunzioni già effettuate alla data di pubblicazione
della presente circolare, la dichiarazione di responsabilità potrà essere
inoltrata entro il mese successivo alla data di pubblicazione.
7.3 Modalità di compilazione del
DMAG
Le aziende agricole
potranno fruire dell’incentivo, ogni trimestre, attraverso il conguaglio con la
contribuzione dovuta e calcolata dall’Istituto.
Per i lavoratori
destinatari di ammortizzatori sociali in deroga assunti ai sensi dell’ex art. 7
ter co.7 DL 5/2009, il quadro “F” del modello DMAG – sezione
relativa al rapporto di lavoro - dovrà essere compilato, a partire dal 1°
trimestre 2010, secondo le seguenti modalità:
·
con il tipo retribuzione
“X” dovrà essere indicato, per ogni singolo mese, il solo importo
dell’incentivo spettante, che verrà comunicato preventivamente dall’Istituto;
·
con i tipi retribuzione
già in uso – “O/M/P” – le retribuzioni erogate connesse alla prestazione lavorativa
svolta.
Per eventuali
assunzioni ai sensi della norma in oggetto effettuate nel corso dell’anno 2009,
le aziende dovranno effettuare una comunicazione alla sede competente indicando
il periodo, i lavoratori interessati e gli importi dell’incentivo ad esse
spettanti, distinti per singolo mese. Tali comunicazioni dovranno essere
segnalate, da parte della sede stessa, alla Direzione Centrale Entrate – Area
Agricoltura.
(1) La legge di conversione è stata
pubblicata sulla G.U. n. 85 del 11-4-2009 - Suppl. Ordinario n.49.
(2) Tale requisito non è espressamente
previsto dall’art 7 ter, ma deriva dall’analogia che
intercorre – ai fini dell’incentivo – tra le ipotesi di sospensione ai sensi
della legge 223/1991e le ipotesi di sospensione ai sensi dell’art 19 del
decreto legge citato.
(3) Il testo attualmente vigente del
comma 36 risulta dalle modifiche da ultimo intervenute per effetto dell’art 7 ter, co. 4, del decreto legge n.
5 del 10 febbraio 2009, , conv. con modd. con legge n. 33 del 9 aprile 2009; sugli
ammortizzatori di cui si tratta vedi anche l’art. 19, commi 8 e 9, del decreto
legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni con legge n. 2
del 28 gennaio 2009.Cfr. la circolare n. 75 del 26 maggio 2009.
(4) In relazione a questo punto vedasi
circ. 252/1992.
(5) A titolo puramente esemplificativo vedasi la riduzione di cui alla l. 223/91 per assunzione di
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, anche se non titolari della
corrispondente indennità; cfr. art.
(6) La procedura di rettifica,
utilizzabile anche per le integrazioni descritte nel testo, è illustrata nel
documento “Comunicazioni obbligatorie
- Modelli e regole”, reperibile presso il sito del Ministero del lavoro,
nella sezione dedicata alle comunicazioni obbligatorie, all’indirizzo
www.lavoro.gov.it/CO/.
(7) Le istruzioni per l’invio saranno
altresì disponibili presso il sito inps, nella sezione dedicata ai servizi on line offerti alle aziende.