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Roma, 15 giugno 2009
Circolare n. 85/2009
Oggetto: Lavoro –
Ammortizzatori sociali in deroga – Punto della situazione – Art. 7-ter
della legge 9.4.2009, n.33, su S.O. alla G.U. n.85 dell’11.4.2009 – Circolare
INPS n.75 del 26.5.2009.
A seguito delle
ultime novità introdotte dalla legge n.33/2009 nonché delle prime istruzioni
applicative fornite dall’INPS, si ritiene opportuno ricapitolare i principali aspetti
della disciplina dei cosiddetti ammortizzatori
sociali in deroga previsti dalla legge n. 2/2009 per l’anno in corso.
Come è noto,
finalità degli ammortizzatori in deroga è quella di garantire nell’attuale congiuntura
economica un sussidio a tutti quei lavoratori sospesi o licenziati che
altrimenti ne sarebbero sprovvisti o perchè dipendenti da aziende non rientranti
nel campo di applicazione del sistema tradizionale degli ammortizzatori
sociali, o perchè appartenenti a categorie comunque escluse da qualsiasi
strumento di integrazione al reddito (tra cui apprendisti e lavoratori in somministrazione). Possono infatti
ricorrere agli ammortizzatori in deroga per i propri dipendenti le aziende
inquadrate provvidenzialmente nell’industria fino a 15 dipendenti, le aziende
svolgenti attività di logistica fino a 50 dipendenti, ovvero anche di dimensione
maggiore qualora non abbiano esercitato la facoltà riconosciuta dall’INPS di
rientrare nel campo di applicazione della CIGS
(cassa integrazione guadagni straordinaria) e della mobilità, nonché tutte le altre aziende che per un motivo o per l’altro
non possono utilizzare nessun istituto del sistema degli ammortizzatori sociali.
Fatte salve le eventuali
diversificazioni decise su singoli aspetti dalle Regioni, a cui è stata
attribuita la competenza principale sulla materia, l’impianto generale degli
ammortizzatori in deroga è dunque il seguente.
Procedura – La concessione degli ammortizzatori in deroga spetta alle
Regioni (generalmente l’organismo competente è l’Assessorato al Lavoro mentre
nelle Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo e Sardegna sono state delegate
le Direzioni Regionali del Lavoro) e
presuppone la stipula presso le stesse di specifici accordi sindacali recanti
l’indicazione delle aziende interessate e del numero di lavoratori coinvolti
nonché del tipo di ammortizzatore richiesto (cassa integrazione o mobilità,
rispettivamente a seconda che i lavoratori siano temporaneamente sospesi o licenziati).
Al riguardo si rammenta che, per agevolare la conclusione di tali accordi, il
30 marzo scorso
Si fa osservare che
la stipula degli accordi regionali per la richiesta degli ammortizzatori può
avvenire in qualsiasi momento dell’anno in corso, essendo stata eliminata la
scadenza del 20 maggio inizialmente prevista dalla legge n.2/2009.
Oneri a carico delle aziende - Gli oneri a carico delle aziende per
gli ammortizzatori in deroga sono più contenuti rispetto a quelli dovuti per
gli ammortizzatori tradizionali in considerazione della eccezionalità dell’istituto
e della durata limitata (massimo dodici mesi, generalmente ridotti a livello
regionale in funzione delle risorse pubbliche disponibili). In particolare in
caso di ricorso alla cassa integrazione straordinaria l’impresa è tenuta a
versare all’INPS, per tutta la durata della stessa, il solo contributo addizionale di cui alla legge
n.160/88 pari al 4,50% (3% per le imprese fino a 50 dipendenti) dell’indennità
mensile corrisposta dallo stesso Istituto ai lavoratori sospesi (pari a euro
886,31 che salgono a 1.065,26 per i lavoratori con retribuzione superiore a 1.917.48
euro mensili).
In caso di ricorso
alla mobilità non è previsto invece alcun onere contributivo a carico delle
aziende.
Modalità di erogazione delle indennità–
Solamente a
seguito dell’autorizzazione regionale all’applicazione degli ammortizzatori in
deroga, l’INPS può procedere all’erogazione delle relative indennità con
modalità che variano a seconda che si tratti di mobilità o di cassa
integrazione. Nel primo caso il pagamento viene effettuato direttamente ai
lavoratori interessati, mentre nel secondo l’erogazione avviene normalmente
tramite anticipo da parte delle aziende e successivo conguaglio con i
contributi dovuti mensilmente.
In deroga alla
regola generale è facoltà delle aziende richiedere all’INPS il pagamento diretto
dell’indennità di cassa integrazione nonché di anticiparne l’erogazione prima
dell’autorizzazione regionale per un massimo di 4 mesi; qualora però al termine
del quadrimestre l’autorizzazione non sia stata ancora concessa ovvero sia
stata negata, l’INPS recupererà dalle aziende le somme anticipate.
Requisiti dei lavoratori – L’applicazione degli ammortizzatori
in deroga è subordinato al possesso da parte dei lavoratori interessati degli
stessi requisiti di anzianità aziendale previsti per gli ammortizzatori tradizionali.
In particolare:
·
il
lavoratore in cassa integrazione deve aver maturato un’anzianità aziendale di
almeno 90 giorni;
·
il
lavoratore in mobilità deve avere maturato un’anzianità aziendale di almeno 12
mesi.
Inoltre, sia in caso
di cassa integrazione che di mobilità, il riconoscimento delle rispettive
indennità è subordinato alla dichiarazione del lavoratore, da rendersi sulla
base di una modulistica appositamente stabilita dall’INPS, di immediata
disponibilità a partecipare a corsi di riqualificazione professionale o ad
accettare offerte lavorative.
f.to Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 36/2009 |
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Allegati due |
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M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.85 dell’11.4.2009 (fonte Guritel)
LEGGE 9.4.2009,
N.33
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO
2009, N. 5, RECANTE MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEI SETTORI INDUSTRIALI
IN CRISI.
*** omissis ***
Art. 7-ter
Misure urgenti a tutela dell'occupazione
1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai
lavoratori e' disposto contestualmente all'autorizzazione del
trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la
successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti
l'assenza di difficolta' di ordine finanziario dell'impresa».
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione
straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento
diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del
1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti
giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di
lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa
dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti
di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento
diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e'
autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della
domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e
dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e
comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di
ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme
indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere
presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo
le modalita' stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono
in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti
autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori,
sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le
modalita' di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di
rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22
dicembre 2008, n. 203, e' sostituito dal seguente: «In attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di
spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, di seguito denominato “Fondo per
l'occupazione” il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente
normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di
disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali».
5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle
risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in
deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuita',
di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di
disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze».
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della
mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del
calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilita'
accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con
esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito
in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro
complessivamente riferito a dette mensilita'.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in
atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono
lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori
sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o
parziale dell'attivita' o per intervento di procedura concorsuale da
imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n.
223 del 1991, e' concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennita'
spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con
esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per
il numero di mensilita' di trattamento di sostegno al reddito non
erogate. Tale incentivo e' erogato attraverso il conguaglio con le
somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.
8. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto
sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del
20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento
del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100
milioni di euro, e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di
euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come
rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite
dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo
come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge
22 dicembre 2008, n. 203».
9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennita', fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del
presente articolo, puo' essere concessa anche senza necessita'
dell'intervento integrativo degli enti bilaterali» sono soppresse;
b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quanto precisato dal
decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite
dalle seguenti: «, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi
l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di
tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente
ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;
c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le
risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai
lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1,
lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al
comma 8»;
d) al comma 14, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno
2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a
valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole:
“al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel
corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio
1991, n. 223,” sono aggiunte le seguenti: “o al fine di
evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo,”».
10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «presso il fondo di
provenienza» sono inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e
dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che
tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le
cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla
definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla
raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del
datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima
del 1° gennaio 2009».
11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni, sono tenuti, con periodicita' almeno
settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le
opportunita' di lavoro disponibili mediante adeguate forme di
promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di
comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente
comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei
requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli
5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta' anche in caso
di committente pubblico»;
b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e
durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di
venticinque anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi
presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado
e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attivita' agricole
di carattere stagionale effettuate da pensionati», sono inserite le
seguenti: «, da casalinghe»;
d) al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro
accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel
limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di
prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito
compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L 'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 le parole «parenti e affini sino al terzo grado» sono
sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati
antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti
compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui
all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e
successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal
datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di
dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con
sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato
in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000
euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per
l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in
200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere
sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della
legge 8 marzo 2000, n. 53.
15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione
prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle
risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza
pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le
modalita' volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa
nonche' per le finalita' di cui al comma 1 del citato articolo 67, in
correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le
risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel
citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine
anche la possibilita' di utilizzare le maggiori entrate proprie
rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello
svolgimento di attivita' aggiuntive rispetto a quelle istituzionali,
nonche' le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi
di finanza pubblica».
16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti
dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno
2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera
a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del
12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della
seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma
3 del presente articolo.».
17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5
agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis,
comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole:
«Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono
inserite le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».
18. Sono escluse dal patto di stabilita' interno delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e
2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di
cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita' degli assi
prioritari «Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti all'accordo
riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al
sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree
sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari
sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
del 26 febbraio 2009.
19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009
e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la
differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i
corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal
piano operativo regionale (POR) gia' approvato dalla Commissione
europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la
gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli
importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella
programmazione finanziaria prevista dal POR.
20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse
comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al
reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio
2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo
sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari «Adattabilita'» ed
«Occupabilita', il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile
1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie
disponibilita', su richiesta delle regioni e delle province autonome
interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste
fino all'annualita' 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse
anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma
sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente
sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in
favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987.
21. Al fine di evitare la possibilita' di una applicazione estesa
anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche
l'effettivo rispetto delle disponibilita' finanziarie gia' previste,
l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
n.14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, per le finalita' di cui al comma 551 del medesimo
articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte
esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio
dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies, del
decreto- legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 14 del 2009.
*** omissis ***
FINE TESTO
INPS
Direzione
Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Direzione
Centrale Organizzazione
Direzione
centrale Bilanci e Servizi fiscali
Direzione
Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Roma, 26 Maggio 2009
Circolare n. 75
OGGETTO: Ammortizzatori sociali in deroga -
anno 2009.
SOMMARIO: 1.Premessa - Quadro normativo
2.Disciplina ammortizzatori sociali
in deroga
2.1 Anticipazione, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, dei trattamenti
di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa
dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali
2.2 Estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi
già previsti per CIGS e mobilità
2.3 Eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione
per le impreseche intendono richiedere interventi di
integrazione salariale in deroga
2.4 Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni
di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite
massimo di 3000 euro per l’anno 2009
2.5 Istruzioni contabili
1. Premessa - Quadro normativo.
L’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per
l’anno 2009 e seguenti trova riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della
legge n. 203/2008 nell’art. 19 della L. 2/2009 e nell’art. 7-ter della L.
33/2009.
L'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008,
stabilisce che “nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per
l'anno
L’articolo 19, comma 9-bis, della L. 2/2009 ha previsto
che, in sede di prima assegnazione delle risorse di cui alla finanziaria
2008, “nelle more della definizione degli accordi con le Regioni e al
fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi
disponibili direttamente alle Regioni ed eventualmente alle province”.
In data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le
Province autonome hanno concluso un Accordo per la gestione degli
ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-
Sulla base di questo Accordo sono stati stipulati gli
accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni, nell’ambito dei quali
si è definito che alla Regione spetterà il finanziamento del 30% dell’importo
erogato, fermo restando l’onere a carico dei fondi nazionali per quanto
riguarda il restante 70%, nonché l’intero costo legato alla contribuzione
figurativa.
2. Disciplina
ammortizzatori sociali in deroga
In base all’articolo 19, comma 8, della L.2/2009,
“le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla
vigente normativa (…) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le
tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di
somministrazione”.
Contrariamente agli anni scorsi, non è previsto alcun
termine per la stipula degli intese territoriali e per il loro recepimento in
sede governativa: il termine inizialmente previsto dall’art. 2, comma 36, della
legge n. 203/2008 è stato infatti eliminato dall'articolo 7-ter, comma 4, del
D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.
Il comma 9 del medesimo articolo prevede che possano
essere finanziate proroghe, per periodi non superiori a 12 mesi, di
ammortizzatori in deroga già concessi a valere sulle risorse dell’anno 2008,
con l’osservanza di “abbattimenti” delle prestazioni e con l’obbligo di frequenza
di programmi di reimpiego.
Il comma 10-bis dell’articolo 19 prevede che, “ai
lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23
luglio 1991, n.
Il trattamento, erogabile in caso di licenziamento, si
applica ai soli lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità concesso
per le vie ordinarie, è pari all’indennità di mobilità e la relativa durata è
fissata con il provvedimento di concessione. La contribuzione figurativa
– prevista nei soli casi in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto
all’indennità di disoccupazione ordinaria – avrà la durata e la valenza (ai
fini della misura del trattamento di pensione) di quella prevista per
l’indennità di disoccupazione ordinaria.
Il comma 10 del medesimo articolo 19, sancisce che il
diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ivi compresi
quelli “in deroga”, “è subordinato alla dichiarazione di immediata
disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale”. Le
modalità di applicazione di tale comma saranno precisate con il decreto
interministeriale previsto dal comma 3 dello stesso art.
Pertanto, l’autorizzazione della concessione
dell’ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione o, per le Regioni Liguria,
Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla rispettiva Direzione Regionale del
Lavoro, che decide sulle domande presentate dalle aziende.
In attuazione del comma 3 dell’articolo 7 ter della legge 33/2009,
Alla ricezione del provvedimento autorizzatorio,
l’Inps procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità
dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi
necessari per la liquidazione del trattamento. Le imprese devono inviare tali
dati all’Inps esclusivamente in via telematica sulla base dell’apposita
procedura Inps.
Ai sensi del comma 10 dell’art.19 della legge 2/2009
e succ. modifiche, il pagamento della prestazione può avvenire solo
previa sottoscrizione da parte dei beneficiari della dichiarazione di immediata
disponibilità -sulla base di una modulistica definita dall’Inps -, a
partecipare a progetti di riqualificazione o, per coloro che non sono in
costanza di rapporto di lavoro, ad accettare un’offerta lavorativa congrua.
Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai
lavoratori con la modulistica che le aziende inviano all’Inps con le informazioni
necessarie al pagamento della prestazione del primo mese (All. 3 SR41).
2.1 Anticipazione in via
sperimentale, per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione
in deroga alla normativa vigente, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti
di autorizzazione regionali.
L’articolo 7-ter prevede, al comma 3, che, “in via
sperimentale per il periodo 2009-
Due le importanti novità:
·
il pagamento anticipato che Inps
può effettuare prima del provvedimento di autorizzazione, previa presentazione
on line della domanda da parte del datore di lavoro
all’Istituto;
·
l’invio telematico da parte delle
Regioni dei provvedimenti di autorizzazione.
L’arco temporale di applicazione della normativa sopra
citata è determinato dagli eventi di sospensione o riduzione dell’orario di
lavoro compresi tra il 1° gennaio 2009ed il 31 dicembre 2010.
La norma si riferisce alle domande relative a trattamenti
di integrazione salariale in deroga, con pagamento diretto ai lavoratori
interessati.
L’impresa interessata dovrà
quindi:
·
presentare telematicamente
domanda all’Istituto, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali
(verbale di consultazione sindacale) e dall’elenco dei beneficiari
secondo la procedura resa disponibile dall’Istituto all’indirizzo www.inps.it " Servizi
OnLine " Per tipologia di utente " aziende consulenti e professionisti " servizi per le aziende e consulenti " invio domande CIGS. L’applicazione sarà accessibile mediante PIN agli
utenti Aziende e consulenti.
·
presentare contestualmente anche
alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del Lavoro) la
domanda per la relativa autorizzazione corredata come sopra.
La sede INPS competente, cui la domanda sarà destinata per
il tramite della procedura informatizzata, verificherà i seguenti requisiti:
·
requisiti formali della domanda ;
·
esistenza di adeguata capienza
nell’ambito dello stanziamento assegnato alla Regione ai sensi dei decreti
interministeriali;
·
per le domande relative a
sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, rispetto del termine di
presentazione della domanda alla Regione previsto dal comma 2 dell’articolo
7-ter (venti giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di
lavoro).
·
i requisiti soggettivi.
Verificato quanto sopra la sede darà luogo
all’anticipazione delle relative prestazioni, con pagamento diretto della
stessa ai lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa.
A fini cautelativi per evitare eventuali indebiti, l’Istituto
effettuerà l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale per un
periodo massimo di quattro mesi dall’inizio della sospensione o riduzione
dell’attività lavorativa.
Decorsi quattro mesi senza che sia intervenuto alcun
provvedimento autorizzatorio, o in caso di
reiezione del provvedimento stesso, la sede procede, dandone comunicazione alla
regione, al recupero delle prestazioni anticipate, presso
l’azienda, mancando i prescritti requisiti.
Così come dispone il comma 3 della norma citata le Regioni
devono trasmettere all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori e l’elenco dei lavoratori. Tale trasmissione
deve essere effettuata in via telematica e secondo le modalità definite in
apposita convenzione tra INPS e singola Regione.
A tal riguardo si richiama l’accordo stipulato fra Stato e
Regioni il 12.2.2009 che ha rinviato ad apposita convenzione le modalità
attuative, gestionali e dei flussi informativi tra l’INPS e le Regioni ai fini
e con l’obiettivo di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al lavoratore.
Alla ricezione dei provvedimenti di autorizzazione
regionali, la sede competente provvederà a mutare la natura
dell’autorizzazione, da provvisoria in definitiva.
Nel caso in cui il provvedimento autorizzatorio
non contempli il pagamento diretto la sede muterà le modalità di pagamento e, a
decorrere dalla mensilità successiva a quella di emanazione del suddetto
provvedimento, la prestazione sarà anticipata dall’impresa e successivamente
conguagliata in sede di dichiarazione e versamento degli oneri contributivi.
2.2. Estensione agli ammortizzatori
in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per CIGS e mobilità.
Il comma 6 del medesimo articolo 7-ter prevede che “al
fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione
del reddito”, si applichino anche ai lavoratori destinatari della cassa
integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, le norme relative
ai requisiti soggettivi di accesso già previste per le medesime prestazioni
concesse in via ordinaria.
Si applicherà dunque anche alle integrazioni salariali
concesse in deroga alla normativa vigente l’articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 maggio 1988, n. 160, secondo cui “l'ammissione del lavoratore ai trattamenti
di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità
lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta
del trattamento” (circolare n. 171 del 4 agosto 1988, punto n. 4).
Si applicherà, invece, alle indennità di mobilità
concesse in deroga alla normativa vigente, il requisito relativo all’
“anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro
effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro
derivanti da ferie, festività e infortuni”, previsto dall'articolo 16, comma 1,
della legge n. 223/1991.
Si ritiene che non si estenda alle indennità di mobilità
in deroga, l’altro requisito previsto nell’articolo 16, comma 1, riguardante la
sussistenza di un rapporto di lavoro di carattere continuativo e comunque non a
termine; tale interpretazione si impone in quanto, con riferimento agli stessi
ammortizzatori sociali in deroga, vale il principio speciale – contenuto
nell’articolo 19, comma 8 del decreto legge n. 185/2008, convertito con
modificazioni dalla legge n. 2/2009 – secondo cui “le risorse finanziarie
destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (…)
possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro
subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”.
Nel computo complessivo dei requisiti di anzianità
contributiva, in entrambi i casi sopra descritti, il secondo periodo della
norma prevede che, con esclusivo riferimento ai lavoratori che fruiscono di
prestazioni “in deroga”, l’anzianità aziendale va computata tenendo conto anche
delle eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
sempre che ricorrano le seguenti condizioni: che non si tratti di redditi
derivanti dall’esercizio di arti o professioni; che il lavoratore operi in
regime di monocommittenza; che il reddito conseguito
nelle mensilità computabili sia complessivamente superiore a 5.000 euro (anche
se relativo a più di un anno solare).
I suddetti criteri si applicano a decorrere dal 11 aprile
2009, data di entrata in vigore della norma, facendo riferimento:
·
per l’indennità di mobilità, alla
data del licenziamento;
·
per le integrazioni salariali, alla
data di presentazione della domanda.
2.3. Eliminazione dell’obbligo del
previo esperimento della sospensione per le imprese che intendono richiedere
interventi di integrazione salariale in deroga
Il comma 9 dell’articolo 7 ter,
integrando e modificando l’articolo 19 del decreto legge n. 185/2008
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009 dispone:
·
la lettera a) elimina la
possibilità – prevista dal testo previgente fino alla data di entrata in vigore
del decreto di attuazione del comma 3 – di concedere gli interventi di tutela
previsti dal citato articolo 19, comma 1, lettere a) e b) (indennità di
disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti in caso di sospensione
dell’attività lavorativa) in assenza dell'intervento integrativo degli enti bilaterali.
·
il nuovo comma 1bis dell’articolo
19 -modificato dal comma 9, lett. b) dell’articolo 7 ter
- stabilisce che in assenza dell’intervento integrativo degli Enti Bilaterali i
periodi di tutela si considerano esauriti ed i lavoratori accedono direttamente
ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Quindi, laddove non vi sia
intervento degli enti bilaterali, è consentito un provvedimento in
deroga, in forza del quale i lavoratori potranno fruire dell’integrazione
salariale (ovvero, in caso di licenziamento, di mobilità).
·
il comma 9 lettera c) dell’art. 7 ter, infine, prevede – in via transitoria, e per il
solo biennio 2009-2010 – la possibilità che ai lavoratori interessati da
sospensione ex art. 19, comma 1 (lavoratori sospesi e apprendisti sospesi o
licenziati), possa essere concesso, a valere sulle medesime risorse
previste dal comma 1, un trattamento equivalente a quello previsto per gli
ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.
2.4.
Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno
del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000
euro per l’anno 2009.
L’art. 7-ter, comma 12, lettera b), nel modificare l’art.
70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio,
aggiunge il comma 1-bis: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di
lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel
limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto
stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
La suddetta norma – con efficacia limitata al solo anno
2009 – ha una duplice portata:
·
da una parte amplia l’ambito
soggettivo di applicabilità del “lavoro accessorio”, che potrà quindi
essere reso, in qualsiasi settore produttivo, da percettori di prestazioni
integrative del salario o sostegno al reddito;
·
dall’altra consente di cumulare le
prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del
reddito con i redditi derivanti da lavori accessori entro il limite di 3.000
euro per anno solare,
Quindi la norma consente ai lavoratori beneficiari
di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
ovvero di prestazioni di sostegno del reddito di effettuare lavoro accessorio,
con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.
Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore,
pertanto va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro
accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate
a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.
Ovviamente la norma non esclude la possibilità dei lavoratori
in questione di svolgere, a titolo di lavoro accessorio, ulteriori attività,
qualora ricorra una delle fattispecie previste nel primo comma dell’articolo 70
del D.Lgs. 276/2003.
Le remunerazioni che superino il limite dei 3.000 euro non
danno luogo, tuttavia, a cumulabilità totale, bensì all’applicazione della
disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale di
tali remunerazioni con le integrazioni salariali e le altre prestazioni di
tutela del reddito, per le quali si rimanda ad istruzioni impartite in
precedenza (per le integrazioni salariali si vedano le circolari n. 171 del
4.8.1988, n. 179 del 12.12.2002 e n. 75 del 12.4.07; per la disoccupazione
ordinaria la circ. n. 3-275 Prs del 03.10.1957, punto
XI; per la mobilità la circ. n. 16 del 23 gennaio 1997).
Destinatari della disposizione sono i percettori di
prestazioni di integrazione salariale o sostegno al reddito. In tale seconda
accezione, quindi, si fanno rientrare le indennità direttamente connesse con
uno stato di disoccupazione, quali le prestazioni di disoccupazione ordinaria,
di mobilità, nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili. Non
rientrano invece le prestazioni pagate “a consuntivo” sulla base del numero di
giornate lavorate nel corso dell’anno precedente (quali le indennità di
disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti), per
le quali il problema di compatibilità e cumulabilità con remunerazione da
attività di lavoro subordinato o autonomo non si pone.
Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che
percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite dei 3.000 euro annui,
potrà continuare a percepire l’integrazione salariale o l’altra prestazione a
sostegno del reddito, per l’intero spettante, senza che questa venga sospesa o
ridotta.
Nel caso della mobilità, in particolare non si applicherà
l’istituto della sospensione dell’indennità di cui all’articolo 8, comma 7,
della legge n. 223/1991.
Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro
accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui l’interessato non sarà
obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.
Laddove fosse superato il limite dei 3.000 euro ad anno
solare, il lavoratore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione
all’istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel
corso dell’anno 2009 e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno
solare, la comunicazione andrà fatta, eventualmente, prima che il compenso
determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato
ad altri redditi per lavoro accessorio.
2.5 ISTRUZIONI CONTABILI
Con apposito messaggio saranno date, a cura della
Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali, istruzioni relative al recupero di
indebiti sia per il caso di mancata concessione del trattamento sia per quello
di decadenza per mancato rispetto della dichiarazione di disponibilità.
Il Direttore generale
Crecco