Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 15 giugno 2009

 

Circolare n. 85/2009

 

Oggetto: Lavoro – Ammortizzatori sociali in deroga – Punto della situazione – Art. 7-ter della legge 9.4.2009, n.33, su S.O. alla G.U. n.85 dell’11.4.2009 – Circolare INPS n.75 del 26.5.2009.

 

A seguito delle ultime novità introdotte dalla legge n.33/2009 nonché delle prime istruzioni applicative fornite dall’INPS, si ritiene opportuno ricapitolare i principali aspetti della disciplina dei cosiddetti ammortizzatori sociali in deroga previsti dalla legge n. 2/2009 per l’anno in corso.

 

Come è noto, finalità degli ammortizzatori in deroga è quella di garantire nell’attuale congiuntura economica un sussidio a tutti quei lavoratori sospesi o licenziati che altrimenti ne sarebbero sprovvisti o perchè dipendenti da aziende non rientranti nel campo di applicazione del sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali, o perchè appartenenti a categorie comunque escluse da qualsiasi strumento di integrazione al reddito (tra cui apprendisti  e lavoratori in somministrazione). Possono infatti ricorrere agli ammortizzatori in deroga per i propri dipendenti le aziende inquadrate provvidenzialmente nell’industria fino a 15 dipendenti, le aziende svolgenti attività di logistica fino a 50 dipendenti, ovvero anche di dimensione maggiore qualora non abbiano esercitato la facoltà riconosciuta dall’INPS di rientrare nel campo di applicazione della CIGS (cassa integrazione guadagni straordinaria) e della mobilità, nonché tutte le altre aziende che per un motivo o per l’altro non possono utilizzare nessun istituto del sistema degli ammortizzatori sociali.

 

Fatte salve le eventuali diversificazioni decise su singoli aspetti dalle Regioni, a cui è stata attribuita la competenza principale sulla materia, l’impianto generale degli ammortizzatori in deroga è dunque il seguente.

 

Procedura – La concessione degli ammortizzatori in deroga spetta alle Regioni (generalmente l’organismo competente è l’Assessorato al Lavoro mentre nelle Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo e Sardegna sono state delegate le Direzioni Regionali del Lavoro) e presuppone la stipula presso le stesse di specifici accordi sindacali recanti l’indicazione delle aziende interessate e del numero di lavoratori coinvolti nonché del tipo di ammortizzatore richiesto (cassa integrazione o mobilità, rispettivamente a seconda che i lavoratori siano temporaneamente sospesi o licenziati). Al riguardo si rammenta che, per agevolare la conclusione di tali accordi, il 30 marzo scorso la Confetra ha definito con il sindacato un Accordo tipo da utilizzare a livello locale con gli opportuni aggiustamenti.

Si fa osservare che la stipula degli accordi regionali per la richiesta degli ammortizzatori può avvenire in qualsiasi momento dell’anno in corso, essendo stata eliminata la scadenza del 20 maggio inizialmente prevista dalla legge n.2/2009.

 

Oneri a carico delle aziende - Gli oneri a carico delle aziende per gli ammortizzatori in deroga sono più contenuti rispetto a quelli dovuti per gli ammortizzatori tradizionali in considerazione della eccezionalità dell’istituto e della durata limitata (massimo dodici mesi, generalmente ridotti a livello regionale in funzione delle risorse pubbliche disponibili). In particolare in caso di ricorso alla cassa integrazione straordinaria l’impresa è tenuta a versare all’INPS, per tutta la durata della stessa, il solo contributo addizionale di cui alla legge n.160/88 pari al 4,50% (3% per le imprese fino a 50 dipendenti) dell’indennità mensile corrisposta dallo stesso Istituto ai lavoratori sospesi (pari a euro 886,31 che salgono a 1.065,26 per i lavoratori con retribuzione superiore a 1.917.48 euro mensili).

In caso di ricorso alla mobilità non è previsto invece alcun onere contributivo a carico delle aziende.

 

Modalità di erogazione delle indennità– Solamente a seguito dell’autorizzazione regionale all’applicazione degli ammortizzatori in deroga, l’INPS può procedere all’erogazione delle relative indennità con modalità che variano a seconda che si tratti di mobilità o di cassa integrazione. Nel primo caso il pagamento viene effettuato direttamente ai lavoratori interessati, mentre nel secondo l’erogazione avviene normalmente tramite anticipo da parte delle aziende e successivo conguaglio con i contributi dovuti mensilmente.

In deroga alla regola generale è facoltà delle aziende richiedere all’INPS il pagamento diretto dell’indennità di cassa integrazione nonché di anticiparne l’erogazione prima dell’autorizzazione regionale per un massimo di 4 mesi; qualora però al termine del quadrimestre l’autorizzazione non sia stata ancora concessa ovvero sia stata negata, l’INPS recupererà dalle aziende le somme anticipate.

 

Requisiti dei lavoratori – L’applicazione degli ammortizzatori in deroga è subordinato al possesso da parte dei lavoratori interessati degli stessi requisiti di anzianità aziendale previsti per gli ammortizzatori tradizionali. In particolare:

 

·          il lavoratore in cassa integrazione deve aver maturato un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni;

 

·          il lavoratore in mobilità deve avere maturato un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi.

 

Inoltre, sia in caso di cassa integrazione che di mobilità, il riconoscimento delle rispettive indennità è subordinato alla dichiarazione del lavoratore, da rendersi sulla base di una modulistica appositamente stabilita dall’INPS, di immediata disponibilità a partecipare a corsi di riqualificazione professionale o ad accettare offerte lavorative.

 

f.to Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 36/2009

 

Allegati due

 

M/n

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S.O. alla G.U. n.85 dell’11.4.2009 (fonte Guritel)

LEGGE 9.4.2009, N.33

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 
2009, N. 5, RECANTE MISURE URGENTI A SOSTEGNO  DEI SETTORI INDUSTRIALI 
IN CRISI.
                            *** omissis ***
 
                               Art. 7-ter
                 Misure urgenti a tutela dell'occupazione
      1.  All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e'
    aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: «Il pagamento diretto ai
    lavoratori   e'   disposto   contestualmente  all'autorizzazione  del
    trattamento  di  integrazione salariale straordinaria, fatta salva la
    successiva  revoca  nel  caso  in  cui il servizio competente accerti
    l'assenza di difficolta' di ordine finanziario dell'impresa».
      2.   Le  imprese,  in  caso  di  richiesta  di  cassa  integrazione
    straordinaria  e  di  cassa  integrazione  in  deroga,  con pagamento
    diretto,  e con riferimento alle sospensioni successive alla data del
      aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti
    giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di
    lavoro.
      3.  In  via  sperimentale  per  il  periodo  2009-2010,  in  attesa
    dell'emanazione  dei  provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti
    di  integrazione  salariale  in  deroga  con  richiesta  di pagamento
    diretto,  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale (INPS) e'
    autorizzato  ad  anticipare  i  relativi trattamenti sulla base della
    domanda  corredata  dagli  accordi  conclusi  dalle  parti  sociali e
    dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e
    comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di
    ripetizione   nei   confronti   del  datore  di  lavoro  delle  somme
    indebitamente   erogate   ai   lavoratori.  La  domanda  deve  essere
    presentata  all'INPS  dai datori di lavoro in via telematica, secondo
    le  modalita' stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono
    in  via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti
    autorizzatori  dei  trattamenti  in deroga e l'elenco dei lavoratori,
    sulla  base  di  apposita  convenzione  con la quale sono definite le
    modalita'  di  attuazione,  di  gestione  dei flussi informativi e di
    rendicontazione della spesa.
      4.  Il  primo  periodo  del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22
    dicembre  2008,  n. 203, e' sostituito dal seguente: «In attesa della
    riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e  nel limite complessivo di
    spesa  di  600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per
    l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
    maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
    luglio   1993,   n.  236,  di  seguito  denominato  “Fondo  per
    l'occupazione”  il  Ministro  del  lavoro, della salute e delle
    politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e
    per  periodi  non  superiori  a  dodici  mesi, in deroga alla vigente
    normativa,  la  concessione, anche senza soluzione di continuita', di
    trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
    disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e
    ad aree regionali».
      5.  Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge
    29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
    28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle
    risorse  finanziarie  destinate  per  l'anno 2009 alla concessione in
    deroga  alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuita',
    di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni, di mobilita' e di
    disoccupazione    speciale,   i   trattamenti   concessi   ai   sensi
    dell'articolo  2,  comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
    successive  modificazioni,  possono  essere  prorogati, sulla base di
    specifici  accordi  governativi  e per periodi non superiori a dodici
    mesi,  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro, della salute e delle
    politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
    finanze».
      6.  Al  fine  di  garantire  criteri omogenei di accesso a tutte le
    forme  di  integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
    destinatari  della  cassa  integrazione  guadagni  in  deroga e della
    mobilita'   in   deroga,  rispettivamente,  le  disposizioni  di  cui
    all'articolo  8,  comma  3,  del  decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
    convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
    di  cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
    Con  riferimento  ai  lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del
    calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23
    luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilita'
    accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui
    all'articolo  2,  comma  26,  della  legge 8 agosto 1995, n. 335, con
    esclusione  dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della
    legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito
    in  regime  di  monocommittenza  un  reddito  superiore  a 5.000 euro
    complessivamente riferito a dette mensilita'.
      7.  Ai  datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in
    atto  ai  sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
    successive   modificazioni,   che   senza   esservi  tenuti  assumono
    lavoratori  destinatari  per  gli  anni 2009 e 2010 di ammortizzatori
    sociali  in  deroga,  licenziati  o  sospesi  per cessazione totale o
    parziale  dell'attivita' o per intervento di procedura concorsuale da
    imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n.
    223  del 1991, e' concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennita'
    spettante  al  lavoratore,  nel  limite  di  spesa  autorizzato e con
    esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per
    il  numero  di  mensilita'  di trattamento di sostegno al reddito non
    erogate.  Tale  incentivo  e' erogato attraverso il conguaglio con le
    somme   dovute   dai   datori   di  lavoro  a  titolo  di  contributi
    previdenziali   e   assistenziali,  fermo  restando  quanto  previsto
    dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.
      8.  All'articolo  19  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185,
    convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
    dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
      «2-bis.  Per  l'anno  2009  ai  fini  dell'attuazione dell'istituto
    sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del
    20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento
    del  medesimo  ai  sensi  del  presente  articolo, determinata in 100
    milioni  di  euro,  e'  destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di
    euro  a  valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui
    all'articolo   25   della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  come
    rideterminato  dall'articolo  9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio
    1993,  n  148,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 luglio
    1993,  n.  236,  fermo  restando  per il medesimo anno 2009 il limite
    dell'ammontare  complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo
    come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge
    22 dicembre 2008, n. 203».
      9.  All'articolo  19  del  decreto-legge  29 novembre 2008, n. 185,
    convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
    sono apportate le seguenti modificazioni:
       a)  al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennita', fino
    alla  data  di  entrata  in  vigore del decreto di cui al comma 3 del
    presente  articolo,  puo'  essere  concessa  anche  senza  necessita'
    dell'intervento integrativo degli enti bilaterali» sono soppresse;
       b)  al  comma  1-bis,  le  parole:  «secondo  quanto precisato dal
    decreto  di  cui  al  comma  3 del presente articolo» sono sostituite
    dalle  seguenti:  «,  fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi
    l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di
    tutela  si  considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente
    ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;
       c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
        «1-ter.  In  via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le
    risorse  di  cui  al  comma  1 sono utilizzate anche per garantire ai
    lavoratori  beneficiari  delle  misure  di  cui  al medesimo comma 1,
    lettere  a),  b)  e c), un trattamento equivalente a quello di cui al
    comma 8»;
       d) al comma 14, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai
    fini  dell'attuazione  del presente comma, e' autorizzata, per l'anno
    2009,  la  spesa  di  35  milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a
    valere  sul  Fondo  per  l'occupazione  e 30 milioni di euro mediante
    corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
    all'articolo  1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le
    somme  di  cui  al  precedente  periodo,  non  utilizzate  al termine
    dell'esercizio  finanziario  2009,  sono conservate nel conto residui
    per  essere  utilizzate  nell'esercizio  successivo.  All'articolo 5,
    comma  5,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
    modificazioni,  dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole:
    “al  fine  di  evitare  o ridurre le eccedenze di personale nel
    corso  della  procedura  di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio
    1991,  n.  223,” sono aggiunte le seguenti: “o al fine di
    evitare  licenziamenti  plurimi  individuali  per giustificato motivo
    oggettivo,”».
      10.  All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge
    29  novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
    28  gennaio  2009,  n.  2,  dopo  le  parole:  «presso  il  fondo  di
    provenienza»  sono  inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e
    dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che
    tali  posizioni  non  siano riferite ad aziende o datori di lavoro le
    cui  strutture,  in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla
    definizione  comunitaria  di  micro  e  piccole  imprese  di cui alla
    raccomandazione  n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
    Sono  comunque  esclusi  dalle  quote  da trasferire i versamenti del
    datore  di  lavoro  riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima
    del 1° gennaio 2009».
      11.  I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2,
    lettera  g),  del  decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n. 181, e
    successive   modificazioni,  sono  tenuti,  con  periodicita'  almeno
    settimanale  e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le
    opportunita'   di  lavoro  disponibili  mediante  adeguate  forme  di
    promozione   della   pubblicazione   o  diffusione  sugli  organi  di
    comunicazione  di  massa  locali. Le comunicazioni di cui al presente
    comma  rilevano  ai  fini  della  concessione  e del mantenimento dei
    requisiti  di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli
    5  e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
    modificazioni.
      12.  All'articolo  70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
    276,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
    modificazioni:
       a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
        «d)   di   manifestazioni   sportive,  culturali,  fieristiche  o
    caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta' anche in caso
    di committente pubblico»;
       b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
        «e)  di  qualsiasi  settore  produttivo il sabato e la domenica e
    durante  i  periodi  di  vacanza  da  parte  di  giovani  con meno di
    venticinque  anni  di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi
    presso  l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado
    e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
       c)  al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attivita' agricole
    di  carattere  stagionale effettuate da pensionati», sono inserite le
    seguenti: «, da casalinghe»;
       d) al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
        «h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
       e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
        «1-bis.  In  via  sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro
    accessorio  possono  essere rese, in tutti i settori produttivi e nel
    limite  massimo  di  3.000  euro  per  anno  solare, da percettori di
    prestazioni  integrative  del  salario  o  con  sostegno  al  reddito
    compatibilmente  con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del
    decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
    modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a
    sottrarre  dalla  contribuzione  figurativa relativa alle prestazioni
    integrative  del  salario  o  di  sostegno  al  reddito gli accrediti
    contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
      13.  All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
    2003,  n.  276  le parole «parenti e affini sino al terzo grado» sono
    sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».
      14.  Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati
    antecedentemente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
    conversione   del  presente  decreto  a  seguito  degli  accertamenti
    compiuti  dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
    infortuni  sul  lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui
    all'articolo  13,  comma  8,  della  legge  27  marzo  1992, n. 257 e
    successive  modificazioni,  sulla  base  dei curricula presentati dal
    datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di
    dolo  dell'interessato  che  sia  accertato  in  via  giudiziale  con
    sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato
    in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000
    euro  per  ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per
    l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in
    200.000  euro  annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere
    sul  Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del
    decreto  legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
    dalla   legge   19   luglio   1993,   n.   236,  con  pari  riduzione
    dell'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 6, comma 4, della
    legge 8 marzo 2000, n. 53.
      15.  All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
    convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «1-bis.  Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
    adottare  entro  il  30  giugno 2009, su proposta del Ministro per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
    dell'economia  e  delle  finanze,  ferma  restando la disapplicazione
    prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008,
    n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
    133,  delle  disposizioni  di  cui  all'allegato B relativamente alle
    risorse  considerate  ai  fini del miglioramento dei saldi di finanza
    pubblica,  sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le
    modalita'  volti  ad  utilizzare  per  la  contrattazione integrativa
    nonche' per le finalita' di cui al comma 1 del citato articolo 67, in
    correlazione  con  l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le
    risorse  derivanti  dal  processo  attuativo delle leggi elencate nel
    citato   allegato  B  eccedenti  rispetto  a  quelle  finalizzate  al
    miglioramento  dei  saldi  di  finanza pubblica, valutando a tal fine
    anche  la  possibilita'  di  utilizzare  le  maggiori entrate proprie
    rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello
    svolgimento  di attivita' aggiuntive rispetto a quelle istituzionali,
    nonche' le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi
    di finanza pubblica».
      16.  All'articolo  18  del  decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
    convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 gennaio 2009, n. 2,
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
      «3-bis.  Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti
    dall'applicazione  dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno
    2008,  n,  112,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 6 agosto
    2008,  n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera
    a),  del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del
    12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di
    Trento  e  di  Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della
    seduta  del  12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti
    tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
    Bolzano,   avuto  riguardo  alle  contingenti  esigenze  territoriali
    derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma
    3 del presente articolo.».
      17.  Alla  lettera  b)  del  comma 1 dell'articolo 37 della legge 5
    agosto  1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis,
    comma  6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
    modificazioni,  dalla  legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole:
    «Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche sociali, di
    concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,» sono
    inserite  le  seguenti:  «a  seguito  di  accordi recepiti in sede di
    Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».
      18.  Sono  escluse  dal patto di stabilita' interno delle regioni e
    delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e
    2010   le   maggiori  spese  correnti  realizzate  con  la  quota  di
    cofinanziamento  nazionale  e riconducibili alle finalita' degli assi
    prioritari  «Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti all'accordo
    riguardante  gli  interventi e le misure anticrisi con riferimento al
    sostegno  del  reddito  e  alle  competenze,  al  Fondo  per  le aree
    sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari
    sancito  nella  seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra
    lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
    del 26 febbraio 2009.
      19.  Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009
    e  2010  si  intende,  per  la gestione di competenza finanziaria, la
    differenza  tra  gli  impegni  effettivi e gli importi indicati per i
    corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal
    piano  operativo  regionale  (POR)  gia'  approvato dalla Commissione
    europea  alla  data  dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la
    gestione  di  cassa,  la  differenza tra i pagamenti effettuati e gli
    importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella
    programmazione finanziaria prevista dal POR.
      20.  Al  fine  di  assicurare  l'integrale  utilizzo  delle risorse
    comunitarie  e  nazionali  destinate  agli  interventi di sostegno al
    reddito  e  alle  competenze,  di  cui all'accordo tra il Governo, le
    regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio
    2009,  individuate  nell'ambito  dei  programmi  operativi  del Fondo
    sociale  europeo  2007/2013  -  assi  prioritari  «Adattabilita'»  ed
    «Occupabilita',  il  Fondo  di  rotazione di cui alla legge 16 aprile
    1987,  n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie
    disponibilita',  su richiesta delle regioni e delle province autonome
    interessate,  le  quote  dei contributi comunitari e statali previste
    fino  all'annualita'  2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse
    anticipate  dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma
    sono  imputate,  per  la  parte  comunitaria, agli accrediti disposti
    dall'Unione  europea  a titolo di rimborso delle spese effettivamente
    sostenute  e,  per  la  parte  statale, agli stanziamenti previsti in
    favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987.
      21.  Al  fine di evitare la possibilita' di una applicazione estesa
    anche   ad   altri  enti,  e  per  garantire  conseguentemente  anche
    l'effettivo  rispetto delle disponibilita' finanziarie gia' previste,
    l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008,
    n.  207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,
    n.14,  si  interpreta  nel  senso  che  si  applica esclusivamente ai
    soggetti  di  cui  all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre
    2007,  n.  244,  per  le  finalita'  di cui al comma 551 del medesimo
    articolo  2.  Resta  confermato  che alla relativa spesa si fa fronte
    esclusivamente  nei  limiti  delle  risorse  preordinate nel bilancio
    dello  Stato  con  il  citato  articolo  41,  comma 16-terdecies, del
    decreto-  legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
    legge n. 14 del 2009. 
                             *** omissis ***

FINE TESTO

 

 

 

INPS

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Direzione Centrale Organizzazione

Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici

 

 

Roma, 26 Maggio 2009

 

Circolare n.  75

 

OGGETTO: Ammortizzatori  sociali  in deroga - anno 2009.

 

SOMMARIO:     1.Premessa - Quadro normativo

 

2.Disciplina ammortizzatori sociali in  deroga

 

2.1 Anticipazione, in via sperimentale per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali

 

2.2 Estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per CIGS e mobilità

 

2.3 Eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione per le impreseche intendono richiedere interventi di integrazione salariale in deroga

 

2.4 Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per l’anno 2009

 

2.5 Istruzioni contabili

 

 

1. Premessa - Quadro normativo.

L’applicazione degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2009 e seguenti trova riscontro normativo nell’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 nell’art. 19 della L. 2/2009 e nell’art. 7-ter della L. 33/2009.

 

L'articolo 2, comma 36, della legge n. 203/2008, stabilisce che “nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione (…) il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali”.

 

L’articolo 19, comma 9-bis, della L. 2/2009 ha previsto che,  in sede di prima assegnazione delle risorse di cui alla finanziaria 2008,  “nelle more della definizione degli accordi con le Regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle Regioni ed eventualmente alle province”.

 

In data 12 febbraio 2009 il Governo, le Regioni e le Province autonome hanno concluso un Accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nel biennio 2009-2010. A tal fine  lo Stato ha stanziato risorse nazionali  per 5,35 miliardi (di cui 1,4 dal fondo per l’occupazione e 3,95 dal fondo per le aree sottoutilizzate), mentre le Regioni contribuiranno per 2,65 miliardi, a valere sui programmi regionali FSE.

 

Sulla base di questo Accordo sono stati stipulati gli accordi tra il Ministero del Lavoro e le singole Regioni, nell’ambito dei quali si è definito che alla Regione spetterà il finanziamento del 30% dell’importo erogato, fermo restando l’onere a carico dei fondi nazionali per quanto riguarda il restante 70%, nonché l’intero costo legato alla contribuzione figurativa.

 

 

2. Disciplina ammortizzatori sociali in  deroga

 

In base all’articolo 19, comma 8, della L.2/2009,  “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (…) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”.

 

Contrariamente agli anni scorsi, non è previsto alcun termine per la stipula degli intese territoriali e per il loro recepimento in sede governativa: il termine inizialmente previsto dall’art. 2, comma 36, della legge n. 203/2008 è stato infatti eliminato dall'articolo 7-ter, comma 4, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.

 

Il comma 9 del medesimo articolo prevede che possano essere  finanziate proroghe, per periodi non superiori a 12 mesi, di ammortizzatori in deroga già concessi a valere sulle risorse dell’anno 2008, con l’osservanza di “abbattimenti” delle prestazioni e con l’obbligo di frequenza di programmi di reimpiego.

 

Il comma 10-bis dell’articolo 19 prevede che, “ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247”.

Il trattamento, erogabile in caso di licenziamento, si applica ai soli lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità concesso per le vie ordinarie, è pari all’indennità di mobilità e la relativa durata è fissata  con il provvedimento di concessione. La contribuzione figurativa – prevista nei soli casi in cui il lavoratore avrebbe avuto diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria – avrà la durata e la valenza (ai fini della misura del trattamento di pensione) di quella prevista per l’indennità di disoccupazione ordinaria.

 

Il comma 10 del medesimo articolo 19, sancisce che il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ivi compresi quelli “in deroga”, “è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale”. Le modalità di applicazione di tale comma saranno precisate con il decreto interministeriale previsto dal comma 3 dello stesso art. 19 in corso di registrazione.

 

Pertanto, l’autorizzazione della concessione dell’ammortizzatore in deroga è in capo alla Regione o, per le Regioni Liguria, Puglia, Marche, Abruzzo, Sardegna alla rispettiva Direzione Regionale del Lavoro, che decide sulle domande presentate dalle aziende.

In attuazione del comma 3 dell’articolo 7 ter della legge 33/2009, la Regione trasmette all’Inps, in via telematica, le informazioni relative alle  autorizzazioni concesse, comprensive dell’indicazione dell’utilizzo del fondo regionale a livello di singola impresa.

Alla ricezione del provvedimento autorizzatorio, l’Inps procede al pagamento della prestazione, in relazione alla disponibilità dei Fondi, previa acquisizione mensile dalle imprese dei dati retributivi necessari per la liquidazione del trattamento. Le imprese devono inviare tali dati all’Inps esclusivamente in via telematica sulla base dell’apposita procedura Inps.

 

Ai sensi del comma 10 dell’art.19 della  legge 2/2009 e succ. modifiche, il pagamento della prestazione può avvenire  solo previa sottoscrizione da parte dei beneficiari della dichiarazione di immediata disponibilità -sulla base di una modulistica definita dall’Inps -, a partecipare a progetti di riqualificazione o, per coloro che non sono in costanza di rapporto di lavoro, ad accettare un’offerta lavorativa congrua.

 

Tali dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai lavoratori con la modulistica che le aziende inviano all’Inps con le informazioni necessarie al pagamento della prestazione del primo mese (All. 3 SR41).

 

 

2.1  Anticipazione in via sperimentale, per il periodo 2009-2010, dei trattamenti di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione regionali.

 

L’articolo 7-ter prevede, al comma 3, che, “in via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell’elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all’INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l’elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.”

 

Due le importanti novità:

·          il pagamento anticipato che Inps può effettuare prima del provvedimento di autorizzazione, previa presentazione on line della domanda da parte del datore di lavoro all’Istituto;

·          l’invio telematico da parte delle Regioni dei provvedimenti di autorizzazione.

 

L’arco temporale di applicazione della normativa sopra citata è determinato dagli eventi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro compresi tra il 1° gennaio 2009ed il 31 dicembre 2010.

 

La norma si riferisce alle domande relative a trattamenti di integrazione salariale in deroga, con pagamento diretto ai lavoratori interessati.

 

L’impresa interessata dovrà quindi:

·          presentare telematicamente domanda all’Istituto, corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali (verbale di consultazione sindacale)  e dall’elenco dei beneficiari secondo la procedura resa disponibile dall’Istituto all’indirizzo www.inps.it " Servizi OnLine " Per tipologia di utente " aziende consulenti e professionisti " servizi per le aziende e consulenti " invio domande CIGS. L’applicazione sarà accessibile mediante PIN agli utenti Aziende e consulenti.

·          presentare contestualmente anche alla Regione (o, a seconda della competenza, al Ministero del Lavoro) la domanda per la relativa autorizzazione corredata come sopra.

 

La sede INPS competente, cui la domanda sarà destinata per il tramite della procedura informatizzata, verificherà i seguenti requisiti:

·          requisiti formali della domanda ;

·          esistenza di adeguata capienza nell’ambito dello stanziamento assegnato alla Regione ai sensi dei decreti interministeriali;

·          per le domande relative a sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, rispetto del termine di presentazione della domanda alla Regione previsto dal comma 2 dell’articolo 7-ter (venti giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro).

·          i requisiti soggettivi.

 

Verificato quanto sopra la sede darà luogo all’anticipazione delle relative prestazioni, con pagamento diretto della stessa ai lavoratori coinvolti dalla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

A fini cautelativi per evitare eventuali indebiti, l’Istituto effettuerà l’anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale per un periodo massimo di quattro mesi dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

 

Decorsi quattro mesi senza che sia intervenuto alcun provvedimento autorizzatorio,  o in caso di reiezione del provvedimento stesso, la sede procede, dandone comunicazione alla regione,  al recupero delle prestazioni anticipate,  presso l’azienda, mancando i prescritti requisiti.

 

Così come dispone il comma 3 della norma citata le Regioni devono trasmettere all’INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori e l’elenco dei lavoratori. Tale trasmissione deve essere effettuata in via telematica e secondo le modalità definite in apposita convenzione  tra INPS e singola Regione.

 

A tal riguardo si richiama l’accordo stipulato fra Stato e Regioni il 12.2.2009 che ha rinviato ad apposita convenzione le modalità attuative, gestionali e dei flussi informativi tra l’INPS e le Regioni ai fini e con l’obiettivo di salvaguardare la regolare erogazione del sostegno al lavoratore.

 

Alla ricezione dei provvedimenti di autorizzazione regionali, la sede competente provvederà  a mutare la natura dell’autorizzazione, da provvisoria in definitiva.

 

Nel caso in cui il provvedimento autorizzatorio non contempli il pagamento diretto la sede muterà le modalità di pagamento e, a decorrere dalla mensilità successiva a quella di emanazione del suddetto provvedimento, la prestazione sarà anticipata dall’impresa e successivamente conguagliata in sede di dichiarazione e versamento degli oneri contributivi.

 

 

2.2. Estensione agli ammortizzatori in deroga dei requisiti soggettivi già previsti per CIGS e mobilità.

Il comma 6 del medesimo articolo 7-ter prevede che “al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito”, si applichino anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, le norme relative ai requisiti soggettivi di accesso già previste per le medesime prestazioni concesse in via ordinaria.

 

Si applicherà dunque anche alle integrazioni salariali concesse in deroga alla normativa vigente l’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, secondo cui “l'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento” (circolare n. 171 del 4 agosto 1988, punto n. 4).

 

Si applicherà, invece, alle indennità di mobilità concesse in deroga alla normativa vigente, il requisito relativo all’ “anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni”, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991.

 

Si ritiene che non si estenda alle indennità di mobilità in deroga, l’altro requisito previsto nell’articolo 16, comma 1, riguardante la sussistenza di un rapporto di lavoro di carattere continuativo e comunque non a termine; tale interpretazione si impone in quanto, con riferimento agli stessi ammortizzatori sociali in deroga, vale il principio speciale – contenuto nell’articolo 19, comma 8 del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 – secondo cui “le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa (…) possono essere utilizzate con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione”.

 

Nel computo complessivo dei requisiti di anzianità contributiva, in entrambi i casi sopra descritti, il secondo periodo della norma prevede che, con esclusivo riferimento ai lavoratori che fruiscono di prestazioni “in deroga”, l’anzianità aziendale va computata tenendo conto anche delle eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sempre che ricorrano le seguenti condizioni: che non si tratti di redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni; che il lavoratore operi in regime di monocommittenza; che il reddito conseguito nelle mensilità computabili sia complessivamente superiore a 5.000 euro (anche se relativo a più di un anno solare).

 

I suddetti criteri si applicano a decorrere dal 11 aprile 2009, data di entrata in vigore della norma, facendo riferimento:

·          per l’indennità di mobilità, alla data del licenziamento;

·          per le integrazioni salariali, alla data di presentazione della domanda.

 

2.3. Eliminazione dell’obbligo del previo esperimento della sospensione per le imprese che intendono richiedere interventi di integrazione salariale in deroga

Il comma 9 dell’articolo 7 ter, integrando e modificando l’articolo 19 del decreto legge n. 185/2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009 dispone:

·          la lettera a) elimina la possibilità – prevista dal testo previgente fino alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione del comma 3 – di concedere gli interventi di tutela previsti dal citato articolo 19, comma 1, lettere a) e b) (indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti in caso di sospensione dell’attività lavorativa) in assenza dell'intervento integrativo degli enti bilaterali.

·          il nuovo comma 1bis dell’articolo 19 -modificato dal comma 9, lett. b) dell’articolo 7 ter  - stabilisce che in assenza dell’intervento integrativo degli Enti Bilaterali i periodi di tutela si considerano esauriti ed i  lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente. Quindi, laddove non vi sia intervento degli enti bilaterali,  è consentito  un provvedimento in deroga, in forza del quale i lavoratori potranno fruire dell’integrazione salariale (ovvero, in caso di licenziamento, di mobilità).

·          il comma 9 lettera c) dell’art. 7 ter, infine,  prevede – in via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010 – la possibilità che ai lavoratori interessati da sospensione ex art. 19, comma 1 (lavoratori sospesi e apprendisti sospesi o licenziati),  possa essere concesso, a valere sulle medesime risorse previste dal comma 1, un trattamento equivalente a quello previsto per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

 

 

2.4. Compatibilità delle integrazioni salariali e di altre prestazioni di sostegno del reddito con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3000 euro per l’anno 2009.

 

L’art. 7-ter, comma 12, lettera b), nel modificare l’art. 70 del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 sul lavoro accessorio, aggiunge il comma 1-bis: «in via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».

 

La suddetta norma – con efficacia limitata al solo anno 2009 – ha una duplice portata:

·         da una parte amplia l’ambito soggettivo di applicabilità del “lavoro accessorio”,  che potrà quindi essere reso, in qualsiasi settore produttivo, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito;

·         dall’altra consente di cumulare le prestazioni integrative del salario e le altre prestazioni di sostegno del reddito con i redditi derivanti da lavori accessori entro il limite di 3.000 euro per anno solare,

 

Quindi  la norma consente ai lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ovvero di prestazioni di sostegno del reddito di effettuare lavoro accessorio, con il limite massimo di 3.000 euro per anno solare.

 

Il limite dei 3.000 euro è riferito al singolo lavoratore, pertanto  va computato in relazione alle remunerazioni da lavoro accessorio che lo stesso percepisce nel corso dell’anno solare, sebbene legate a prestazioni effettuate nei confronti di diversi datori di lavoro accessorio.

 

Ovviamente la norma non esclude la possibilità dei lavoratori in questione di svolgere, a titolo di lavoro accessorio, ulteriori attività, qualora ricorra una delle fattispecie previste nel primo comma dell’articolo 70 del D.Lgs. 276/2003.

 

Le remunerazioni che superino il limite dei 3.000 euro non danno luogo, tuttavia, a cumulabilità totale, bensì all’applicazione della disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale di tali remunerazioni con le integrazioni salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito, per le quali si rimanda ad istruzioni impartite in precedenza (per le integrazioni salariali si vedano le circolari n. 171 del 4.8.1988, n. 179 del 12.12.2002 e n. 75 del 12.4.07; per la disoccupazione ordinaria la circ. n. 3-275 Prs del 03.10.1957, punto XI; per la mobilità la circ. n. 16 del 23 gennaio 1997).

 

Destinatari della disposizione sono i percettori di prestazioni di integrazione salariale o sostegno al reddito. In tale seconda accezione, quindi, si fanno rientrare le indennità direttamente connesse con uno stato di disoccupazione, quali le prestazioni di disoccupazione ordinaria, di mobilità, nonché i trattamenti speciali di disoccupazione edili. Non rientrano invece le prestazioni pagate “a consuntivo” sulla base del numero di giornate lavorate nel corso dell’anno precedente (quali le indennità di disoccupazione in agricoltura e quella non agricola con requisiti ridotti), per le quali il problema di compatibilità e cumulabilità con remunerazione da attività di lavoro subordinato o autonomo non si pone.

 

Per quanto concerne la cumulabilità, il lavoratore che percepisce emolumenti da lavoro accessorio nel limite dei 3.000 euro annui, potrà continuare a percepire l’integrazione salariale o l’altra prestazione a sostegno del reddito, per l’intero spettante, senza che questa venga sospesa o ridotta.

Nel caso della mobilità, in particolare non si applicherà l’istituto della sospensione dell’indennità di cui all’articolo 8, comma 7, della legge n. 223/1991.

 

Conseguentemente, per il solo caso di emolumenti da lavoro accessorio che rientrano nel limite dei 3.000 euro annui l’interessato non sarà obbligato a dare alcuna comunicazione all’Istituto.

 

Laddove fosse superato il limite dei 3.000 euro ad anno solare, il lavoratore ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione all’istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno 2009 e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà fatta, eventualmente, prima che il compenso determini eccedenza e superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato ad altri redditi per lavoro accessorio.

 

2.5 ISTRUZIONI CONTABILI

Con apposito messaggio saranno date, a cura della Direzione Centrale Bilanci e servizi fiscali, istruzioni relative al recupero di indebiti sia per il caso di mancata concessione del trattamento sia per quello di decadenza per mancato rispetto della dichiarazione di disponibilità.

 

 

                                                                                   Il Direttore generale

                                                                                              Crecco