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Roma, 4 febbraio 2010
Circolare n. 19/2010
Oggetto: Previdenza
– Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n.16 del 2.2.2010.
L’INPS ha comunicato i nuovi valori in vigore dall’1
gennaio 2010 relativi a:
1) minimali
contributivi;
2) fascia
di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo dell'1%;
3) massimale
contributivo e pensionabile per i lavoratori privi di anzianità contributiva al
31 dicembre 1995.
1) Minimali contributivi. I nuovi minimali contributivi, sui
quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in presenza
di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:
euro
43,79 e 1.138,54 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per quadri,
impiegati e operai;
euro
121,15 e 3.149,90 rispettivamente minimale giornaliero e mensile per dirigenti.
Applicando le retribuzioni minime (senza anzianità o
superminimi) previste dai contratti collettivi stipulati nei settori
rappresentati dalla
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile
moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il
numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 6,74.
Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli
stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di retribuzione esente
dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei
lavoratori dipendenti, è stata elevata a euro 42.364,00 annue, corrispondenti a
euro mensili 3.530,00 (in precedenza 3.506,00); il contributo dell'1% dovrà
essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo nuovo limite.
3) Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato elevato a euro 92.147,00
annui (in precedenza 91.507,00) il massimale contributivo e pensionabile introdotto
dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’
4) Regolarizzazioni. La regolarizzazione dei versamenti
contributivi già effettuati sulla base dei precedenti valori dovrà essere
effettuata entro il 16 maggio prossimo.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 27/2009 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
M/lc |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
INPS - DIREZIONE
CENTRALE ENTRATE
CIRCOLARE N. 16 DEL
2.2.2010
OGGETTO:
Determinazione per l’anno 2010 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed
aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
SOMMARIO:
1.Minimali di retribuzione per la generalità dei
lavoratori
2.Retribuzioni convenzionali in genere
3.Lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al
DPR n. 602/70
4.Cooperative sociali
5.Rapporti di lavoro a tempo parziale
6.Quota di retribuzione soggetta nell’anno 2010
all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’art. 3-ter della
legge
7.Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
8.Limite per l’accredito dei contributi obbligatori e
figurativi
9.Valore degli importi che non concorrono a formare il
reddito di lavoro dipendente
10.Massimale giornaliero per i contributi di malattia e
maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11.Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello
Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
12.Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2010
1.
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Come noto per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale
non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti
dalla legge.
In
particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere
determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di
retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.
1.1. Retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale)
La
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza
ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (1).
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di
fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni
sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati, agli effetti del
versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali, al rispetto dei
trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva.
Per
trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti
contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, con norma interpretativa (2) è stato disposto che:
"l'art. 1 del D.L.
Il predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione
giornaliera. Pertanto il reddito da lavoro dipendente da
assoggettare a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni
in materia di retribuzione minima imponibile, deve essere
adeguato, se inferiore, ai minimali di retribuzione
giornaliera (punto 1.2.).
1.2. Minimali di retribuzione giornaliera
Come noto il legislatore ha previsto per diversi settori i valori minimi di
retribuzione giornaliera ai fini contributivi che devono essere rivalutati
annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita
(3).
Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2010, la variazione
percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari
al 0,7 % (4) si riportano nelle tabelle A) e B) (v. allegati 1 e 2), i limiti
di retribuzione giornaliera rivalutati, da valere dal periodo di paga in corso
all’ 1.1.2010 .
Si
ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere
d'importo inferiore, a € 43,79 (9,5% dell'importo del trattamento minimo
mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore
al 1.1.2010, pari a € 460,97 mensili) (5).
anno 2010 |
Euro |
Trattamento minimo
mensile di pensione a carico del Fpld |
460,97 |
Minimale di
retribuzione giornaliera (9,5%) |
43,79 |
1.3. Inosservanza del minimale nelle ipotesi di
corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di
prestazioni mutualistiche
Si
rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai
fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di
trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al
predetto limite minimo.
Si
richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota (6).
*****OMISSIS*****
5. Rapporti di lavoro
a tempo parziale
Si
rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione
l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (14),
ferma restando la nozione di retribuzione imponibile definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La retribuzione così determinata
deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall’
art. 1, co. 4 della legge n. 389 del 1989, confermato
dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000.
Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria
applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a
decorrere dall’
In
linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento
del calcolo è il seguente:
(€ 43,79) x (6) / (40) =
€ 6,57 |
6. Art. 3-ter della
legge
A
decorrere dall’
La
prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2010
in € 42.364,00 (42.069,34 x 1,007=42.363,83 arr.
42.364,00).
Pertanto, a decorrere dall’1.1.2010 l'aliquota aggiuntiva dell’1% deve essere applicata
sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 42.364,00 che, rapportato
a dodici mesi, è pari a € 3.530,00.
anno 2010 |
Euro |
Prima fascia di
retribuzione pensionabile annua |
42.364,00 |
Importo mensilizzato |
3.530,00 |
Si
ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve
essere osservato il criterio della mensilizzazione (17).
7. Massimale annuo
della base contributiva e pensionabile.
Il
massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18, della legge
anno 2010 |
Euro |
Massimale annuo
della base contributiva |
92.147,00 |
Si
rammenta che dall’
8. Limite per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il
limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
(19) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in
vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 460,97 per l'anno 2010 risulta,
pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 184,39.
anno 2010 |
Euro |
Trattamento minimo
di pensione |
460,97 |
Limite settimanale
per l’accredito dei contributi (40%) |
184,39 |
Limite annuale per
l’accredito dei contributi |
9.588,28 |
Si
chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 43, comma 3,
della legge
9. Importi che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno 2010 (21) con
la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs.
n. 314 del 1997.
anno 2010 |
Lire |
Euro |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive
della mensa |
10.240 |
5,29 |
Fringe
benefit (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
90.000 |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
60.000 |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
30.000 |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
150.000 |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
100.000 |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
50.000 |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
3.000.000 |
1549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
9.000.000 |
4648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
4.000.000 |
2065,83 |
Per la materia si rinvia alla circolare n.
263 del 24.12.1997.
In
particolare per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della
mensa si veda la circolare n.
104 del 14.05.1998 e la circolare n.1
del 3 gennaio 2007 mentre per l’azionariato dei dipendenti la circolare n.
11 del 22.01.2001 e la circolare n. 123 dell’11.12.2009.
*****OMISSIS*****
12. Regolarizzazione
relativa al mese di gennaio 2010.
Le
aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2010
non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti
punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5
del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare.
Ai
fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti
istruzioni.
12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5).
Ai
fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle
seguenti modalità:
- calcoleranno le differenze tra le retribuzioni
imponibili in vigore all’ 1.1.2010 e quelle assoggettate a contribuzione per lo
stesso mese;
- le differenze così determinate saranno portate in
aumento delle retribuzioni imponibili del mese in cui è effettuata la
regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati
Retributivi> di < Denuncia Individuale>, calcolando i contributi
dovuti sui totali ottenuti.
12.2. regolarizzazione di cui al punto 6).
L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire
al lavoratore, sarà riportato nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento <Dati
Retributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>,<Regolarizz1PerCento>,
<RecuperoAggRegolarizz>.
Il Direttore generale
Nori
Allegato N.1
Allegato N.2
Riferimenti
normativi:
(1) Art. 1 comma 1del D.L. 9.10.989, n. 338, convertito in legge
(2) Art. 2, co. 25 della legge
(3) D.L. n. 402 del 1981, convertito
in legge
(4) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono
calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun
periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati relativo all’anno precedente il mese di decorrenza
dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente (art.
11, D.Lgs.
(5) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge
(6) Cir.
9674 del
(7) Si veda la circolare n.
156/2000.
(8) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata
in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della legge
(9) Si veda la circolare n.
100 del 22 maggio 2000.
(10) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
(11) Cfr.art.
7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n.
389/1989.
(12) Si veda circolare n.
34 del 6 febbraio 2007.
(13) circolare n.
56 del 9 marzo 2007,
(14) In base a tale disposizione la retribuzione da prendere a base ai fini
del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza non può essere inferiore
all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti
collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su
base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora
ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto
collettivo.
(15) Pertanto in tale settore
l’esistenza di un apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto,
ai fini contributivi, del disposto dell’art. 1, co.
1, della legge n. 389 del 1989. Per l'illustrazione di detto criterio, si
rinvia alla circolare n.
68 del 10.4.1989.
(16) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.
(17) Si veda la circolare n. 7
del 15.01.2010 punto 3.
(18) Si vedano le circolari n.
42 del 17.03.2009 e n. 7 del 15.01.2010 punto 2.
(19) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L.
(20) Si veda la circolare n.
41 del 22.02.2002.
(21) Il co. 9
dell'art. 48 del T.u.i.r., approvato con D.P.R.
(22) Approvata con D.M.
Allegato
1
Tabella A
- Anno 2010
Settore |
Qualifiche |
|||||
|
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
|||
Industria |
Euro |
121,15 |
Euro |
36,60 |
Euro |
34,17 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Amministrazioni dello Stato |
Euro |
92,11 |
Euro |
43,85 |
Euro |
38,99 |
ed altre Pubbliche Amm.ni |
|
|
|
|
|
(1) |
Artigianato |
|
|
Euro |
38,99 |
Euro |
34,17 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Agricoltura |
Euro |
96,93 |
Euro |
51,12 |
Euro |
38,96 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
Credito assicurazioni e servizi |
Euro |
121,15 |
Euro |
41,44 |
Euro |
38,99 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Commercio |
Euro |
121,15 |
Euro |
34,17 |
Euro |
34,17 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
(1) Da
adeguare a euro 43,79 ai sensi dell'art. 7 della legge
(2) Non soggetto
all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 delle legge n. 638/1983, ai sensi del
c. 5 dello stesso articolo.
ALLEGATO 2 OMISSIS