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Roma,
Circolare n. 27/2009
Oggetto: Previdenza
– Nuovi valori convenzionali - Circolare Inps n.14 del
L’INPS ha comunicato i nuovi valori in vigore dall’
1) minimali contributivi;
2) fascia di retribuzione esente dal contributo aggiuntivo
dell'1%;
3) massimale contributivo e pensionabile per i lavoratori privi
di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
1) Minimali contributivi. I nuovi minimali contributivi,
sui quali come noto devono essere calcolati i contributi previdenziali in
presenza di retribuzioni inferiori (legge n.389/89), sono:
euro 43,49 e 1.130,74 rispettivamente minimale giornaliero e
mensile per quadri, impiegati e operai;
euro 120,31 e 3.128,06 rispettivamente minimale giornaliero
e mensile per dirigenti.
Applicando le retribuzioni minime (senza anzianità o
superminimi) previste dai contratti collettivi stipulati nei settori
rappresentati dalla
Per
i lavoratori part-time, per i quali si deve far riferimento al minimale orario (ricavabile
moltiplicando quello giornaliero per 6 e dividendo l'importo ottenuto per il
numero di ore settimanali previste dal CCNL), detto minimale è pari a euro 6,69.
Anche in questo caso il minimale orario dovrà essere applicato solo per gli
stessi livelli per i quali si deve far riferimento al minimale mensile.
2) Contributo aggiuntivo dell'1%. La fascia di retribuzione esente
dal contributo aggiuntivo dell'1%, previsto dalla legge n.438/92 a carico dei
lavoratori dipendenti, è stata elevata a euro 42.069,00 annue,
corrispondenti a euro mensili 3.506,00 (in precedenza 3.397,00); il contributo
dell'1% dovrà essere calcolato sulla parte di retribuzione eccedente questo
nuovo limite.
3) Massimale contributivo e pensionabile. E’ stato elevato a euro 91.507,00
annui (in precedenza 88.669,00) il massimale contributivo e pensionabile introdotto
dalla legge n.335/95 per i nuovi assunti dall’
4) Regolarizzazioni. La regolarizzazione dei versamenti
contributivi già effettuati sulla base dei precedenti valori dovrà essere
effettuata entro il 16 maggio prossimo.
f.to dr. Piero M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 34/2008 |
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Allegato uno |
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M/t |
© CONFETRA – La riproduzione
totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni
aderenti alla |
INPS - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE
CIRCOLARE N. 14 DEL 2.2. 2009
OGGETTO:
Determinazione per l’anno 2009 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed
aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni
dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale.
SOMMARIO:
1.Minimali di retribuzione per la generalità
dei lavoratori
2.Retribuzioni convenzionali in genere
3.Lavoratori di società e organismi
cooperativi di cui al DPR n. 602/70
4.Cooperative sociali
5.Rapporti di lavoro a tempo parziale
6.Quota di retribuzione soggetta nell’anno
2009 all’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale ai sensi dell’art. 3-ter
della legge
7.Aggiornamento del massimale annuo della
base contributiva e pensionabile
8.Limite per l’accredto
dei contributi obbligatori e figurativi
9.Valore degli importi che non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente
10.Massimale giornaliero per i contributi di
malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto atempo determinato
11.Rivalutazione dell’importo a carico del
bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
12.Regolarizzazione relativa al mese di
gennaio 2009
1.
Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori.
Come noto per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e
assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a
quelli stabiliti dalla legge.
In
particolare la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima
imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione
giornaliera stabilito dalla legge.
1.1. Retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale)
La
retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza
ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni
stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (1).
Come più volte precisato, anche i datori di lavoro non aderenti neppure di fatto alla disciplina collettiva posta in essere dalle
citate organizzazioni sindacali, in forza della predetta norma, sono obbligati,
agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali,
al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina
collettiva.
Per
trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti
contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.
Inoltre, con norma interpretativa (2) è stato disposto che:
"l'art. 1 del D.L.
Il
predetto minimo contrattuale non sopprime i preesistenti minimali di retribuzione
giornaliera.
Pertanto, il reddito da lavoro dipendente da assoggettare
a contribuzione, con l’osservanza delle disposizioni in materia di
retribuzione minima imponibile, deve essere adeguato, se
inferiore, ai minimali di retribuzione giornaliera (punto
1.2.).
1.2. Minimali di retribuzione giornaliera
Come noto, il legislatore ha previsto che, per diversi settori, i valori minimi
di retribuzione giornaliera ai fini contributivi devono essere rivalutati
annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita
(3).
Poiché è stato accertato dall'Istat che, nell'anno 2009, la variazione
percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata pari
al 3,2 % (4); si riportano nelle tabelle A) e B) (v. allegato 1), i limiti di
retribuzione giornaliera rivalutati, da valere dal periodo di paga in corso all’
Si
ricorda che tali limiti devono essere ragguagliati, qualora dovessero essere
d'importo inferiore, a € 43,49 (9,5% dell'importo del trattamento minimo
mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore
al
anno 2009 |
Euro |
Trattamento minimo
mensile di pensione a carico del Fpld |
457,76 |
Minimale di
retribuzione giornaliera (9,5%) |
43,49 |
1.3. Inosservanza del minimale nelle ipotesi di
corresponsione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di
prestazioni mutualistiche
Si
rammenta che non sussiste l’obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai
fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di
trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d’importo inferiore al
predetto limite minimo.
Si
richiamano le istruzioni impartite al riguardo con le circolari in nota (6).
*****OMISSIS*****
5. Rapporti di lavoro
a tempo parziale
Si
rammenta che anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione
l'art. 1, co. 1 della legge n. 389 del 1989 (16), ferma restando la nozione di retribuzione imponibile
definita dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997. La
retribuzione così determinata deve peraltro essere ragguagliata, se inferiore,
a quella individuata dall’ art. 1, co.
4 della legge n. 389 del 1989, confermato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 61 del 2000.
Dette norme stabiliscono un apposito minimale di retribuzione oraria
applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale, a
decorrere dall’
In
linea generale, nell’ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento
del calcolo è il seguente:
(€ 43,49) x (6) / (40) =
€ 6,52 |
6. Art. 3-ter della
legge
A
decorrere dall’
La
prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno
Pertanto, a decorrere dall’
anno 2009 |
Euro |
Prima fascia di
retribuzione pensionabile annua |
42.069,00 |
Importo mensilizzato |
3506,00 |
Si
ribadisce che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve
essere osservato il criterio della mensilizzazione
(19).
7. Aggiornamento del
massimale annuo della base contributiva e pensionabile.
Il
massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, co. 18 della legge
anno 2009 |
Euro |
Massimale annuo
della base contributiva |
91.507,00 |
Si
rammenta che dall’
8. Limite per
l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi.
Il
limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
(21) è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in
vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Detto parametro rapportato al trattamento minimo di € 457,76 per l'anno 2009 risulta,
pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € 183,10.
anno 2009 |
Euro |
trattamento minimo di pensione |
457,76 |
Limite settimanale
per l’accredito dei contributi (40%) |
183,10 |
Limite annuale per
l’accredito dei contributi |
9521,20 |
Si
chiarisce, inoltre, che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 43, comma 3
della legge
9. Importi che non
concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.
Si riportano i predetti importi per l’anno 2009 (23) con
la precisazione che si tratta degli stessi già fissati dal D.Lgs.
n. 314 del 1997; non è più previsto il limite di esenzione per le
erogazioni liberali di cui all’art. 51 c. 2, lett. b), lettera soppressa
dal D.L. 93/08 (msg. n. 17577 del
anno 2009 |
Lire |
Euro |
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive
della mensa |
10.240 |
5,29 |
Fringe
benefit (tetto) |
500.000 |
258,23 |
Indennità di trasferta intera Italia |
90.000 |
46,48 |
Indennità di trasferta 2/3 Italia |
60.000 |
30,99 |
Indennità di trasferta 1/3 Italia |
30.000 |
15,49 |
Indennità di trasferta intera estero |
150.000 |
77,47 |
Indennità di trasferta 2/3 estero |
100.000 |
51,65 |
Indennità di trasferta 1/3 estero |
50.000 |
25,82 |
Indennità di trasferimento Italia (tetto) |
3.000.000 |
1549,37 |
Indennità di trasferimento estero (tetto) |
9.000.000 |
4648,11 |
Azioni offerte ai dipendenti (tetto) |
4.000.000 |
2065,83 |
Per la materia si rinvia alla circolare n. 263 del 24.12.1997.
In
particolare, per il valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive
della mensa si veda la circolare n. 104 del 14.05.1998
e la circolare n.1 del 3 gennaio 2007 mentre, per
l’azionariato dei dipendenti la circolare n. 11 del 22.01.2001.
*****OMISSIS*****
12. Regolarizzazione
relativa al mese di gennaio 2009.
Le
aziende che, per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2009
non hanno potuto tenere conto delle disposizioni illustrate ai precedenti
punti, possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5
del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del
Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il
giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente
circolare.
Ai
fini della regolarizzazione in questione si impartiscono le seguenti
istruzioni.
12.1. regolarizzazione di cui ai punti da 1) a 5).
Ai
fini della compilazione del modello DM10 le aziende si atterranno alle seguenti
modalità:
calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’
le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni
imponibili del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, calcolando i
contributi dovuti sui totali ottenuti.
12.2. regolarizzazione di cui al punto 6).
L'importo
della differenza contributiva a credito dell'azienda, da restituire al lavoratore,
sarà riportato in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod.
DM10, utilizzando uno dei codici previsti al punto 3 della circolare n. 4 del 14.01.2009,
in relazione alla gestione di appartenenza del lavoratore.
Il Direttore generale
Crecco
Riferimenti
normativi:
(1) Art. 1 comma 1del D.L.
9.10.989, n. 338, convertito in legge
(2) Art. 2, co. 25 della legge
(3) D.L. n. 402 del 1981, convertito
in legge
(4) Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono
calcolati applicando all’importo della pensione spettante alla fine di ciascun
periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il
valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno precedente il
mese di decorrenza dell’aumento all’analogo valore medio relativo all’anno precedente
(art. 11, D.Lgs.
(5) Si veda quanto disposto dall’art. 7 della legge
(6) Cir. 9674
del
(7) Si veda la circolaren. 156/2000.
(8) La misura giornaliera dei salari medi convenzionali (in origine fissata
in £ 10.000) è rivalutabile, ai sensi dell’art. 22 della legge
(9) Si veda la circolare n. 100 del 22 maggio 2000.
(10) Cfr. art. 1 della legge n. 537 del 1981.
(11) Cfr.art.
7 della legge n. 638 del 1983, come modificato dall'art. 1, co. 2, del D.L. n. 338 del 1989, convertito in legge n.
389/1989.
(12) Si veda circolare n. 34 del 6 febbraio 2007.
(13) circolare n. 56 del 9 marzo 2007,
(14) Si veda la circolare 4 dicembre 2000, n. 200.
(15) Si veda circolare n. 56 del 9 marzo 2007.
(16) In base a tale disposizione la
retribuzione da prendere a base ai fini del calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza non può essere inferiore all'importo delle
retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati
dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da
accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione
di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
(17) Pertanto in tale settore l’esistenza
di un apposito minimale non esime dall’obbligo del rispetto, ai fini
contributivi, del disposto dell’art. 1, co. 1, della legge n. 389 del 1989.Per
l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68 del 10.4.1989.
(18) Determinata ai fini dell’applicazione dell’art. 21, comma 6, della L.
(19) Si veda la circolare n. 4 del 14.01.2009
punto 3.
(20) Si veda la circolare n. 4 del 14.01.2009
punto 2.
(21) Si veda l'art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L.
(22) Si veda la circolare n. 41 del 22.02.2002.
(23) Il co. 9
dell'art. 48 del T.u.i.r.,
approvato con D.P.R.
(24) Approvata con D.M.
Allegato
1
Tabella A
- Anno 2009
Settore |
Qualifiche |
|||||
|
Dirigente |
Impiegato |
Operaio |
|||
Industria |
Euro |
120,31 |
Euro |
36,35 |
Euro |
33,93 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Amministrazioni dello Stato |
Euro |
91,47 |
Euro |
43,55 |
Euro |
38,72 |
ed altre Pubbliche Amm.ni |
|
|
|
|
|
(1) |
Artigianato |
|
|
Euro |
38,72 |
Euro |
33,93 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Agricoltura |
Euro |
96,26 |
Euro |
50,76 |
Euro |
38,69 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
Credito assicurazioni e servizi |
Euro |
120,31 |
Euro |
41,15 |
Euro |
38,72 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
Commercio |
Euro |
120,31 |
Euro |
33,93 |
Euro |
33,93 |
|
|
|
|
(1) |
|
(1) |
(1) Da
adeguare a euro 43,49 ai sensi dell'art. 7 della legge
(2) Non soggetto
all’adeguamento di cui all’art. 7, c. 1 delle legge n.
638/1983, ai sensi del c. 5 dello stesso articolo.