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Roma, 12 febbraio 2010
Circolare n. 24/2010
Oggetto: Finanziamenti – Ferrobonus e tasse
marittime - Conversione del decreto Milleproroghe – Atto
Senato 1955.
Dopo la delusione
della finanziaria 2010, che conteneva certamente risorse a favore
dell’autotrasporto, ma non anche a favore delle altre categorie della filiera
logistica, in sede di conversione del D.L. n. 194/2009 (cosiddetto Milleproroghe) il
Governo nel porre la fiducia ha inserito anche due disposizioni di grande
importanza per gli operatori interessati al trasporto ferroviario e al traffico
marittimo.
In particolare è
stato stabilito che, a valere sulle risorse di cui al DPR 2005/2006
(innovazione dell’autotrasporto, sviluppo delle catene logistiche,
potenziamento delle intermodalità), entro il 30 settembre prossimo dovranno
essere adottati provvedimenti a sostegno del trasporto combinato su ferro,
nonché a sostegno degli investimenti delle imprese di autotrasporto merci,
finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale ed allo sviluppo della
logistica.
Inoltre è stato
differito di un biennio (dal 2010 al 2012) l’aumento delle tasse e dei diritti
marittimi già deciso nella misura del 39% dal D.P.R. 107/2009. Sempre con
riferimento alle tasse e diritti marittimi è stata attribuita alle Autorità
portuali la facoltà di aumentare fino al doppio nonché di diminuire fino
all’azzeramento la misura delle tasse di ancoraggio e portuali, comunque nel
rispetto dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente portuale.
Le suddette
misure, per diventare definitive, dovranno ancora passare l’esame della Camera,
che comunque dovrà ultimare i lavori entro il 28 febbraio prossimo.
Si fa riserva di
tempestive informazioni su qualsiasi ulteriore sviluppo.
f.to Piero
Luzzati |
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Allegati due |
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L/t |
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STRALCIO DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 1955 DI CONVERSIONE DEL DECRETO MILLEPROROGHE APPROVATO DAL SENATO
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
All'articolo
5 apportare le seguenti modificazioni:
*****omissis*****
Dopo il
comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti:
*****omissis *****
7-octies. Sino al 30 settembre 2010, sono
adottati i provvedimenti attuativi per consentire che le risorse di cui al
decreto del presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, possano essere
destinate anche ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato
su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati
al miglioramento dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
*****omissis*****
7- undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di
competitività dei porti nazionali, con riguardo anche all'attività prevalente
di transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento
delle tasse e dei diritti marittimi di cui all' articolo 1, comma 989, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e di cui
all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento emanato con il decreto del
Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano con decorrenza
dal 1° gennaio 2012.
7- duodecies. Nel rispetto delle finalità di cui
al comma 7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more
della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorità portuali ai
sensi dell'art. 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle
Autorità portuali è altresì consentito, nell'ambito della loro autonomia di
bilancio e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in
aumento, fino ad un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di
ancoraggio e portuale così come adeguate ai sensi dei decreto del Presidente
della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, nonché in diminuzione fino
all'azzeramento delle singole tasse medesime.
ANSA AGENZIA – 22 GENNAIO 201O
TRASPORTI: CONFETRA A MATTEOLI,
FERROBONUS E' ESSENZIALE