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Roma, 31 agosto 2009
Circolare n.135/2009
Oggetto: Porti – Revisione delle tasse e dei diritti
marittimi – DPR 28.5.2009, n.107, su G.U. n.180 del 5.8.2009 – Nota Agenzia
Dogane prot.n.111270 del
18.8.2009.
Con il regolamento in
oggetto, la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge n.82/1963
è stata modificata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1 comma 989 della
legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007).
In particolare la
tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni
commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato, sono state accorpate in
un’unica tassa denominata “tassa di ancoraggio”; inoltre la tassa erariale e
quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un
solo tributo denominato “tassa portuale”. Il gettito di entrambe le tasse è
attribuito alle autorità portuali.
Le nuove tasse sono
state identificate da appositi codici tributo da utilizzare in sede di
versamento, secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Dogane con la nota indicata
in oggetto.
Il regolamento ha
confermato le vigenti riduzioni ed esenzioni previste dalla legge n.82/1963.
Per quanto concerne
l’importo delle tasse, il regolamento ha previsto che debba essere aggiornato con
successivo decreto interministeriale in misura pari al 75 per cento del tasso
d’inflazione rilevato dal 1993 ad oggi (l’ultimo adeguamento delle tasse era
avvenuto nel 1993 con la legge n.255/1991). L’aumento dovrà essere applicato
gradualmente in tre anni (dal 2009 al 2011).
Nonostante la
gradualità, si tratta di un pesantissimo innalzamento delle tasse marittime che
non si giustifica soprattutto nell’attuale periodo di crisi economica che ha
comportato una caduta dell’attività portuale.
Nel porto franco di
Trieste resta ferma la normativa speciale sulle tasse e i diritti marittimi,
peraltro l’adeguamento della misura dei tributi sarà più incisivo rispetto agli
altri porti nazionali (100 per cento del tasso ufficiale di inflazione).
f.to Daniela |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.28/2007 |
Responsabile di Area |
Allegati due |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
G.U. n. 180 del 5.8.2009 (fonte Guritel)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009, n. 107
Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse
e dei diritti marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. (09G0112)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Tassa di ancoraggio
1. Le navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in
virtu' di trattati, nonche' le navi operate da compagnie di
navigazione di Stati con i quali l'Unione europea abbia stipulato
accordi di navigazione e di trasporto marittimo, ancorche' non
battano la bandiera di detti Stati, che compiono operazioni
commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti
richiamati al successivo articolo 3, comma 1, sono soggette al
pagamento di una tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza
netta, nella seguente misura:
a) euro 0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50, se hanno
una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;
b) euro 0,14 se hanno una stazza netta superiore a 200 e fino a
350 tonnellate, ovvero se, avendo una stazza superiore a 350
tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato;
c) euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate
e provengono o sono dirette all'estero.
2. Per le navi di stazza netta superiore a 350 tonnellate
provenienti o dirette all'estero, aventi merci in coperta ovvero
nelle sovrastrutture, la stazza delle quali non sia gia' compresa
nella stazza lorda, la tassa di ancoraggio di cui al comma 1 si
applica altresi', in occasione dell'approdo nei porti, rade, spiagge
dello Stato o negli ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1,
ovvero in occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle
tonnellate di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci
suddette secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella
misura di cui al comma 1, lettera c), con la sola eccezione delle
esenzioni previste per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9
febbraio 1963, n. 82.
3. La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma 1, lettera a),
e' valevole per un anno, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),
per trenta giorni. Le navi, nei casi di cui alle lettere b) e c),
possono abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno
pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di
stazza netta. Le predette navi possono abbonarsi alla tassa di
ancoraggio per il periodo di un anno anche relativamente alle merci
ed ai contenitori pieni trasportati in coperta ovvero nelle
sovrastrutture della nave, il cui spazio non e' compreso nella stazza
lorda della stessa, pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58
per ogni tonnellata di stazza, calcolata secondo le norme vigenti
sulla stazzatura delle navi, corrispondente allo spazio occupabile
dalla quantita' massima di merce e dal numero massimo di contenitori
pieni trasportabili in coperta, o negli spazi chiusi non considerati
nel calcolo della stazza, in accordo alle condizioni di caricamento
prescritte nelle «Istruzioni al Comandante sulla stabilita' della
nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo.
4. Le navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea in
attivita' di transhipment di traffico internazionale possono
avvalersi della facolta' di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
5. Alla tassa di ancoraggio sono applicabili le ipotesi di
esenzione di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82,
e, ai fini del calcolo, trovano altresi' applicazione i coefficienti
di correzione di cui al decreto del Ministro della marina mercantile
in data 18 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
dell'8 aprile 1988.
6. La quota di gettito della tassa di ancoraggio relativa alle
merci ed ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture
di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonche' il diritto
sostitutivo della tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i
rimorchiatori e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli
stretti di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge
9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorita' portuale
per la circoscrizione territoriale di competenza.
7. Le navi estere non ammesse ad un trattamento uguale a quello
delle navi nazionali sono soggette al pagamento del doppio della
tassa di cui al comma 1 e non hanno diritto all'abbonamento.
8. Al fine di consentire una puntuale identificazione dei
pertinenti introiti delle autorita' portuali, a decorrere dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, alle riscossioni a
titolo di abbonamento alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai
sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati
per modalita' di pagamento o validita' temporale delle tasse.
9. Alla tassa di ancoraggio si applicano le procedure di
riscossione previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. Nelle more dell'adozione del decreto del Capo
del Dipartimento delle finanze, la tassa di ancoraggio e' riscossa
secondo la procedura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340.
10. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei
porti della Sicilia che non siano sede di autorita' portuale, ferma
restando l'attribuzione alla Regione siciliana del gettito della
tassa di ancoraggio di cui al presente articolo e fatto salvo quanto
disposto dal comma 6 per le autorita' portuali della regione stessa,
nonche' dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
Art. 2.
Tassa portuale
1. Nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato, nonche' negli
ambiti richiamati all'articolo 3, comma 1, e' dovuta una tassa
portuale sulle merci sbarcate ed imbarcate, commisurata alle
tonnellate metriche di merce secondo le aliquote riportate, in
relazione a ciascuna categoria merceologica ed alla tipologia di
traffico, nella tabella allegata al presente regolamento. La frazione
di tonnellata superiore ad un quintale e' considerata come tonnellata
intera.
2. La tassa di cui al comma 1 sostituisce la tassa erariale di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e
successive modificazioni e la tassa sulle merci sbarcate e imbarcate
di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82,
e successive modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio
1976, n. 355.
3. Alla tassa portuale si' applicano le procedure di riscossione
previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, Nelle more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento
delle finanze, si applicano le procedure di accertamento e di
riscossione di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340. Sono fatte salve le esenzioni di
cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, da
riconoscersi alle merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli
che accedono alle navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi
tra porti comunitari, nonche' alle merci contenute nei contenitori
caricati su navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi
tra porti comunitari.
Art. 3.
Ambito territoriale d'applicazione
1. Le tasse di cui al presente regolamento, il cui gettito e'
attribuito alle autorita' portuali in virtu' di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dall'articolo 1, comma 6, del presente regolamento, sono applicate
con riferimento alle operazioni commerciali che si svolgono negli
ambiti spaziali di cui all'articolo 1, comma 986, della medesima
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ad eccezione di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, e'
fatta salva la vigente normativa speciale concernente le tasse ed i
diritti marittimi relativa al porto franco di Trieste, di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ed
al decreto del Ministro della marina mercantile 5 settembre 1989, n.
339, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 11 aprile 1996, n. 372.
Art. 4.
Adeguamento delle tasse e diritti marittimi
1. Con il decreto di cui alla lettera c) del comma 989
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall'articolo 16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, si provvede
all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi
come disciplinati nella vigente legislazione e nel presente
regolamento, sulla base dei parametri di cui al comma 2.
2. L'adeguamento viene effettuato, per il periodo intercorrente tra
il 1° gennaio 1993, data dell'ultima determinazione dell'ammontare
delle tasse e dei diritti marittimi, e la data di entrata in vigore
del presente regolamento, prendendo a base il 75 per cento del tasso
d'inflazione ufficialmente rilevato e graduando l'adeguamento stesso
in modo da applicarlo nella misura del 33 per cento nell'anno 2009,
nella misura di un ulteriore 33 per cento nell'anno 2010, e per il
restante 34 per cento nell'anno 2011. Per gli anni successivi al
2011, l'adeguamento viene effettuato annualmente in ragione del 75
per cento del tasso ufficiale d'inflazione.
3. Ferme restando le disposizioni dell'Accordo tra Italia ed
Austria del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste,
ratificato con legge 6 marzo 1987, n. 110, al fine di riequilibrare
il rapporto differenziale tra la misura della tassazione da
applicarsi al porto franco di Trieste e quella relativa alla
generalita' dei porti nazionali ed evitare possibili distorsioni di
concorrenza, alle operazioni commerciali che si svolgono presso i
punti franchi di detto porto si applicano i criteri di adeguamento di
cui al comma 2, prendendo tuttavia a base il 100 per cento del tasso
ufficiale d'inflazione.
Art. 5.
Abrogazione delle norme incompatibili
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogati gli articoli 1, 2, 17, 18, 19, 27, 28 e 33
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 28 maggio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Matteoli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2009
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 95
Allegato
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Roma, 18/08/2009
Protocollo: |
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111270 |
Alle Direzioni Regionali delle Dogane |
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Agli Uffici delle Dogane |
Rif.: |
. |
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LORO SEDI |
Allegati: 1 |
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e, per conoscenza: |
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Alla Ragioneria Generale dello Stato
IGICS – Ufficio VII (e-mail rgs.igics.ufficio7@tesoro.it) |
Oggetto: D.P.R. 28/05/2009, n. 107 – Regolamento concernente la
revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma
dell’articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
Si comunica che, con il
regolamento citato in oggetto (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana
serie generale n°180 del 05/08/2009 ed entrante in vigore il 20 agosto p.v.),
emanato a norma dell’articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006,
n°296, è stata operata la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti
marittimi al fine di migliorare e rendere più efficace la gestione dei porti.
Tale revisione
ha comportato l’accorpamento della tassa di ancoraggio e della sovrattassa di
ancoraggio in un’unica tassa denominata tassa di ancoraggio e l’accorpamento
della tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate in una
sola tassa definita tassa portuale. Di conseguenza, a partire dal 20 agosto
p.v., non dovranno più essere utilizzati gli attuali tributi delle tasse in
questione (921, 901, 552, 553, per le tasse portuale ed erariale sulle merci
imbarcate e sbarcate, e 922,555 per la tassa e sovrattassa di ancoraggio) che
non verranno inibiti per permettere le normali procedure di revisione
d’accertamento,ma i seguenti:
Capo
Capitolo Articolo Tributo |
Tassa
portuale
ex art. 2 del D.P.R. 28/05/2009 n.107 sulle merci imbarcate e sbarcate nei
porti, rade o spiagge dello Stato sede di autorità portuale |
98 9927 00 927 |
|
Spettante
all’autorità portuale |
Capo
Capitolo Articolo Tributo |
Tassa
portuale
ex art. 2 del D.P.R. 28/05/2009 n.107 sulle merci imbarcate e sbarcate nei
porti, rade o spiagge dello Stato ove non è istituita l’Autorità portuale |
15 2065 01 557 |
|
Spettante
all’erario |
Capo
Capitolo Articolo Tributo |
Tassa di ancoraggio ex art. 1 del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulla stazza netta
delle navi per operazioni commerciali compiute nei porti, rade o spiagge
dello Stato sede di Autorità portuale |
98 9928 00 928 |
|
Spettante
all’erario |
Capo
Capitolo Articolo Tributo |
Tassa di ancoraggio ex art. 1 del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulla stazza netta delle navi per
operazioni commerciali compiute nei porti, rade o spiagge dello Stato ove non
è istituita l’Autorità portuale |
15 2065 01 558 |
|
Spettante
all’Erario |
Capo
Capitolo Articolo Tributo |
Tassa di ancoraggio, spettante alla ragione Sicilia, ex art.
1, comma 10, del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulla stazza netta delle navi per
operazioni commerciali compiute nei porti, rade o spiagge ubicati in Sicilia
ove non è istituita l’Autorità portuale |
15 2065 01 559 |
|
Spettante
alla Regione Sicilia |
I tributi in parola sono
stati inseriti nella codifica generale dei tributi, diramata con Circolare N.
27 del 7 luglio 1983, e, ove opportuno (caso di tributi liquidabili sulle
dichiarazioni) nella tabella di codifica n. 15 allegata alla circolare N.45/D
del 11 dicembre 2006.
Si pregano i Sigg. Direttori
Regionali di vigilare sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni
non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute
opportune e gli Uffici in indirizzo di dare ampia diffusione delle modifiche
introdotte agli operatori economici.
per Il Direttore dell’Area Centrale a.p.f.
Teresa
Alvaro
f.to
Roberto Tugnoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93
Allegato 1
ATTIVAZIONE NUOVI CODICI
TRIBUTI
Codice Tributo: 927
Codice Capitolo: 9927
Codice Capo: 98
Codice Articolo: 0
Codice Tipo Tributo: 0 – imponibile I.V.A.
Flag Sicilia: 0- Erario
Data inizio validità tributo: 20-08-2009
Risorse Cee: No
Codice applicabilità: 3- TRIBUTO APPLICABILE A TUTTI I REGIMI DI ESITO
Abilitazione Repubblica di San Marino: No
Descrizione: Tassa portuale ex art. 2 del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulle merci
imbarcate e sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato sede di Autorità
portuale
----------------------------------------------------
Codice Tributo: 928
Codice Capitolo: 9928
Codice Capo: 98
Codice Articolo: 0
Codice Tipo Tributo:1 –NON imponibile I.V.A.
Flag Sicilia: 0- Erario
Data inizio validità tributo: 20-08-2009
Risorse Cee: No
Codice applicabilità: 4 - TRIBUTO NON LIQUIDABILE SULLE DICHIARAZIONI
Abilitazione Repubblica di San Marino: No
Descrizione: Tassa di ancoraggio ex art. 1 del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulla
stazza netta delle navi per operazioni commerciali compiute nei porti, rade o
spiagge dello Stato sede di Autorità portuale
----------------------------------------------------
Codice Tributo: 557
Codice Capitolo: 2065
Codice Capo: 15
Codice Articolo: 1
Codice Tipo Tributo: 0 – imponibile I.V.A.
Flag Sicilia: 0- Erario
Data inizio validità
tributo: 20-08-2009
Risorse Cee: No
Codice applicabilità: 3- TRIBUTO APPLICABILE A
TUTTI I REGIMI DI ESITO
Abilitazione Repubblica
di San Marino: No
Descrizione: Tassa portuale ex art. 2
del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade o
spiagge dello Stato ove non è istituita l’Autorità portuale
----------------------------------------------------
Codice Tributo: 558
Codice Capitolo: 2065
Codice Capo: 15
Codice Articolo: 1
Codice Tipo Tributo: 1 –NON imponibile I.V.A.
Flag Sicilia: 0- Erario
Data inizio validità tributo: 20-08-2009
Risorse Cee: No
Codice applicabilità: 4 - TRIBUTO NON LIQUIDABILE SULLE DICHIARAZIONI
Abilitazione Repubblica di San Marino: No
Descrizione: Tassa di ancoraggio ex art. 1 del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulla
stazza netta delle navi per operazioni commerciali compiute nei porti, rade o
spiagge dello Stato ove non è istituita l’Autorità portuale
----------------------------------------------------
Codice Tributo: 559
Codice Capitolo: 2065
Codice Capo: 15
Codice Articolo: 2
Codice Tipo Tributo: 1 –NON imponibile I.V.A.
Flag Sicilia: 1- Sicilia
Data inizio validità
tributo: 20-08-2009
Risorse Cee: No
Codice applicabilità: 4 - TRIBUTO NON
LIQUIDABILE SULLE DICHIARAZIONI
Abilitazione Repubblica
di San Marino: No
Descrizione: Tassa di ancoraggio,
spettante alla ragione Sicilia, ex art.
1, comma 10, del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulla stazza netta delle navi per
operazioni commerciali compiute nei porti, rade o spiagge ubicati in Sicilia
ove non è istituita l’Autorità portuale
AREA CENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE
Unità Pianificazione
ICT
00143 Roma, Via Mario Carucci, 71 – Telefono +390650246505 – Fax +390650957032
–
e-mail:dogane.tecnologie.pianificazione@agenziadogane.it