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Roma, 31 agosto 2009

 

Circolare n.135/2009

 

Oggetto: Porti – Revisione delle tasse e dei diritti marittimi – DPR 28.5.2009, n.107, su G.U. n.180 del 5.8.2009 – Nota Agenzia Dogane prot.n.111270 del 18.8.2009.

 

Con il regolamento in oggetto, la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge n.82/1963 è stata modificata secondo i criteri stabiliti dall’articolo 1 comma 989 della legge n.296/2006 (legge finanziaria 2007).

 

In particolare la tassa e la sovrattassa di ancoraggio, dovute dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, rada o spiaggia dello Stato, sono state accorpate in un’unica tassa denominata “tassa di ancoraggio”; inoltre la tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate sono state accorpate in un solo tributo denominato “tassa portuale”. Il gettito di entrambe le tasse è attribuito alle autorità portuali.

 

Le nuove tasse sono state identificate da appositi codici tributo da utilizzare in sede di versamento, secondo quanto previsto dall’Agenzia delle Dogane con la nota indicata in oggetto.

 

Il regolamento ha confermato le vigenti riduzioni ed esenzioni previste dalla legge n.82/1963.

 

Per quanto concerne l’importo delle tasse, il regolamento ha previsto che debba essere aggiornato con successivo decreto interministeriale in misura pari al 75 per cento del tasso d’inflazione rilevato dal 1993 ad oggi (l’ultimo adeguamento delle tasse era avvenuto nel 1993 con la legge n.255/1991). L’aumento dovrà essere applicato gradualmente in tre anni (dal 2009 al 2011).

 

Nonostante la gradualità, si tratta di un pesantissimo innalzamento delle tasse marittime che non si giustifica soprattutto nell’attuale periodo di crisi economica che ha comportato una caduta dell’attività portuale.

 

Nel porto franco di Trieste resta ferma la normativa speciale sulle tasse e i diritti marittimi, peraltro l’adeguamento della misura dei tributi sarà più incisivo rispetto agli altri porti nazionali (100 per cento del tasso ufficiale di inflazione).

 

f.to Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.28/2007

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/d

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G.U. n. 180 del 5.8.2009 (fonte Guritel)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 2009, n. 107

   Regolamento  concernente la revisione della disciplina delle tasse
e  dei  diritti  marittimi, a norma dell'articolo 1, comma 989, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. (09G0112)
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                         Tassa di ancoraggio
  1.  Le  navi nazionali, le navi estere equiparate alle nazionali in
virtu'   di  trattati,  nonche'  le  navi  operate  da  compagnie  di
navigazione  di  Stati  con  i quali l'Unione europea abbia stipulato
accordi  di  navigazione  e  di  trasporto  marittimo,  ancorche' non
battano   la   bandiera  di  detti  Stati,  che  compiono  operazioni
commerciali  in  un porto, rada o spiaggia dello Stato o negli ambiti
richiamati  al  successivo  articolo  3,  comma  1,  sono soggette al
pagamento  di  una  tassa di ancoraggio per ogni tonnellata di stazza
netta, nella seguente misura:
   a)  euro  0,09 per ogni tonnellata eccedente le prime 50, se hanno
una stazza netta non superiore a 200 tonnellate;
   b)  euro  0,14  se hanno una stazza netta superiore a 200 e fino a
350  tonnellate,  ovvero  se,  avendo  una  stazza  superiore  a  350
tonnellate, navigano esclusivamente tra i porti dello Stato;
   c)  euro 0,72 se hanno una stazza netta superiore a 350 tonnellate
e provengono o sono dirette all'estero.
  2.  Per  le  navi  di  stazza  netta  superiore  a  350  tonnellate
provenienti  o  dirette  all'estero,  aventi  merci in coperta ovvero
nelle  sovrastrutture,  la  stazza  delle quali non sia gia' compresa
nella  stazza  lorda,  la  tassa  di  ancoraggio di cui al comma 1 si
applica  altresi', in occasione dell'approdo nei porti, rade, spiagge
dello  Stato o negli ambiti di cui al successivo articolo 3, comma 1,
ovvero  in  occasione del primo giorno di imbarco di tali merci, alle
tonnellate  di stazza corrispondenti allo spazio occupato dalle merci
suddette  secondo le norme vigenti sulla stazzatura delle navi, nella
misura  di  cui  al  comma 1, lettera c), con la sola eccezione delle
esenzioni  previste  per le navi dagli articoli 20 e 21 della legge 9
febbraio 1963, n. 82.
  3.  La tassa di ancoraggio, nel caso di cui al comma 1, lettera a),
e' valevole per un anno, nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c),
per  trenta  giorni.  Le  navi, nei casi di cui alle lettere b) e c),
possono  abbonarsi alla tassa di ancoraggio per il periodo di un anno
pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58 per ogni tonnellata di
stazza  netta.  Le  predette  navi  possono  abbonarsi  alla tassa di
ancoraggio  per  il periodo di un anno anche relativamente alle merci
ed   ai   contenitori  pieni  trasportati  in  coperta  ovvero  nelle
sovrastrutture della nave, il cui spazio non e' compreso nella stazza
lorda  della  stessa,  pagando rispettivamente euro 0,50 ed euro 1,58
per  ogni  tonnellata  di  stazza, calcolata secondo le norme vigenti
sulla  stazzatura  delle  navi, corrispondente allo spazio occupabile
dalla  quantita' massima di merce e dal numero massimo di contenitori
pieni  trasportabili in coperta, o negli spazi chiusi non considerati
nel  calcolo  della stazza, in accordo alle condizioni di caricamento
prescritte  nelle  «Istruzioni  al  Comandante sulla stabilita' della
nave». La tassa di ancoraggio decorre dal giorno dell'approdo.
  4.  Le navi portacontenitori adibite a servizi regolari di linea in
attivita'   di   transhipment   di  traffico  internazionale  possono
avvalersi  della  facolta' di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  5.  Alla  tassa  di  ancoraggio  sono  applicabili  le  ipotesi  di
esenzione  di cui all'articolo 13 della legge 9 febbraio 1963, n. 82,
e,  ai fini del calcolo, trovano altresi' applicazione i coefficienti
di  correzione di cui al decreto del Ministro della marina mercantile
in  data  18  marzo  1988,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82
dell'8 aprile 1988.
  6.  La  quota  di  gettito  della tassa di ancoraggio relativa alle
merci  ed  ai contenitori collocati in coperta o nelle sovrastrutture
di cui, rispettivamente, al comma 2 ed al comma 4, nonche' il diritto
sostitutivo  della  tassa di ancoraggio, la tassa di ancoraggio per i
rimorchiatori  e quella per le navi che effettuano la pesca oltre gli
stretti  di cui, rispettivamente, agli articoli 5, 7 e 14 della legge
9 febbraio 1963, n. 82, sono attribuiti a ciascuna autorita' portuale
per la circoscrizione territoriale di competenza.
  7.  Le  navi  estere  non ammesse ad un trattamento uguale a quello
delle  navi  nazionali  sono  soggette  al pagamento del doppio della
tassa di cui al comma 1 e non hanno diritto all'abbonamento.
  8.   Al   fine  di  consentire  una  puntuale  identificazione  dei
pertinenti  introiti delle autorita' portuali, a decorrere dalla data
di  entrata  in  vigore  del presente regolamento, alle riscossioni a
titolo  di  abbonamento  alla tassa di ancoraggio sono attribuiti, ai
sensi della vigente normativa, appositi codici tributi, differenziati
per modalita' di pagamento o validita' temporale delle tasse.
  9.   Alla   tassa  di  ancoraggio  si  applicano  le  procedure  di
riscossione  previste  dall'articolo  1,  comma  119,  della legge 24
dicembre  2007, n. 244. Nelle more dell'adozione del decreto del Capo
del  Dipartimento  delle  finanze, la tassa di ancoraggio e' riscossa
secondo la procedura di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 agosto 1966, n. 1340.
  10. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei
porti  della  Sicilia che non siano sede di autorita' portuale, ferma
restando  l'attribuzione  alla  Regione  siciliana  del gettito della
tassa  di ancoraggio di cui al presente articolo e fatto salvo quanto
disposto  dal comma 6 per le autorita' portuali della regione stessa,
nonche'  dall'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
 
                               Art. 2.
                           Tassa portuale
  1.  Nei  porti,  nelle  rade  e  spiagge dello Stato, nonche' negli
ambiti  richiamati  all'articolo  3,  comma  1,  e'  dovuta una tassa
portuale   sulle   merci  sbarcate  ed  imbarcate,  commisurata  alle
tonnellate  metriche  di  merce  secondo  le  aliquote  riportate, in
relazione  a  ciascuna  categoria  merceologica  ed alla tipologia di
traffico, nella tabella allegata al presente regolamento. La frazione
di tonnellata superiore ad un quintale e' considerata come tonnellata
intera.
  2.  La tassa di cui al comma 1 sostituisce la tassa erariale di cui
all'articolo  2,  comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e
successive  modificazioni e la tassa sulle merci sbarcate e imbarcate
di  cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82,
e  successive  modificazioni,  e  all'articolo 1 della legge 5 maggio
1976, n. 355.
  3.  Alla  tassa  portuale si' applicano le procedure di riscossione
previste dall'articolo 1, comma 119, della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  Nelle  more dell'adozione del decreto del Capo del Dipartimento
delle  finanze,  si  applicano  le  procedure  di  accertamento  e di
riscossione  di  cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica  30 agosto 1966, n. 1340. Sono fatte salve le esenzioni di
cui  all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, da
riconoscersi  alle  merci caricate sui carri ferroviari e sui veicoli
che  accedono  alle  navi traghetto adibite ai collegamenti marittimi
tra  porti  comunitari,  nonche' alle merci contenute nei contenitori
caricati  su  navi porta contenitori adibite a collegamenti marittimi
tra porti comunitari.
 
                               Art. 3.
                 Ambito territoriale d'applicazione
  1.  Le  tasse  di  cui  al  presente regolamento, il cui gettito e'
attribuito  alle  autorita'  portuali  in  virtu'  di quanto previsto
dall'articolo  1,  comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
dall'articolo  1,  comma  6, del presente regolamento, sono applicate
con  riferimento  alle  operazioni  commerciali che si svolgono negli
ambiti  spaziali  di  cui  all'articolo  1, comma 986, della medesima
legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2.  Ad  eccezione  di  quanto  previsto all'articolo 4, comma 3, e'
fatta  salva  la vigente normativa speciale concernente le tasse ed i
diritti  marittimi  relativa  al  porto  franco  di  Trieste,  di cui
all'articolo  3,  comma  2,  del  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, ed
al  decreto del Ministro della marina mercantile 5 settembre 1989, n.
339,  modificato  dal  decreto  del  Ministro  dei  trasporti e della
navigazione 11 aprile 1996, n. 372.
 
                               Art. 4.
             Adeguamento delle tasse e diritti marittimi
  1.   Con   il  decreto  di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  989
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall'articolo  16 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  3 agosto 2007, n. 127, si provvede
all'adeguamento  dell'ammontare  delle  tasse e dei diritti marittimi
come   disciplinati   nella   vigente  legislazione  e  nel  presente
regolamento, sulla base dei parametri di cui al comma 2.
  2. L'adeguamento viene effettuato, per il periodo intercorrente tra
il    gennaio  1993, data dell'ultima determinazione dell'ammontare
delle  tasse  e dei diritti marittimi, e la data di entrata in vigore
del  presente regolamento, prendendo a base il 75 per cento del tasso
d'inflazione  ufficialmente rilevato e graduando l'adeguamento stesso
in  modo  da applicarlo nella misura del 33 per cento nell'anno 2009,
nella  misura  di  un ulteriore 33 per cento nell'anno 2010, e per il
restante  34  per  cento  nell'anno  2011. Per gli anni successivi al
2011,  l'adeguamento  viene  effettuato annualmente in ragione del 75
per cento del tasso ufficiale d'inflazione.
  3.  Ferme  restando  le  disposizioni  dell'Accordo  tra  Italia ed
Austria  del 4 ottobre 1985 per l'utilizzazione del porto di Trieste,
ratificato  con  legge 6 marzo 1987, n. 110, al fine di riequilibrare
il   rapporto   differenziale  tra  la  misura  della  tassazione  da
applicarsi  al  porto  franco  di  Trieste  e  quella  relativa  alla
generalita'  dei  porti nazionali ed evitare possibili distorsioni di
concorrenza,  alle  operazioni  commerciali  che si svolgono presso i
punti franchi di detto porto si applicano i criteri di adeguamento di
cui  al comma 2, prendendo tuttavia a base il 100 per cento del tasso
ufficiale d'inflazione.
 
                               Art. 5.
                Abrogazione delle norme incompatibili
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
regolamento  sono abrogati gli articoli 1, 2, 17, 18, 19, 27, 28 e 33
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 28 maggio 2009
 
                             NAPOLITANO
 
                                          Berlusconi, Presidente del
                                           Consiglio dei Ministri
 
                                         Matteoli, Ministro delle
                                      infrastrutture e dei trasporti
 
                                     Tremonti, Ministro dell'economia
                                             e delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2009
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
   territorio, registro n. 8, foglio n. 95

 
                                                             Allegato
 


 

 


Roma, 18/08/2009

 

 

Protocollo: 

 

111270

Alle Direzioni Regionali delle Dogane

 

 

 

Agli Uffici delle Dogane

Rif.:

.

 

LORO SEDI

Allegati: 1

 

 

e, per conoscenza:

 

 

 

Alla Ragioneria Generale dello Stato  IGICS – Ufficio VII

 

(e-mail rgs.igics.ufficio7@tesoro.it)

 

 

Oggetto:        D.P.R. 28/05/2009, n. 107 – Regolamento concernente la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi, a norma dell’articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

 

Si comunica che, con il regolamento citato in oggetto (pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana serie generale n°180 del 05/08/2009 ed entrante in vigore il 20 agosto p.v.), emanato a norma dell’articolo 1, comma 989, della legge 27 dicembre 2006, n°296, è stata operata la revisione della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi al fine di migliorare e rendere più efficace la gestione dei porti.

Tale revisione ha comportato l’accorpamento della tassa di ancoraggio e della sovrattassa di ancoraggio in un’unica tassa denominata tassa di ancoraggio e l’accorpamento della tassa erariale e quella portuale sulle merci imbarcate e sbarcate in una sola tassa definita tassa portuale. Di conseguenza, a partire dal 20 agosto p.v., non dovranno più essere utilizzati gli attuali tributi delle tasse in questione (921, 901, 552, 553, per le tasse portuale ed erariale sulle merci imbarcate e sbarcate, e 922,555 per la tassa e sovrattassa di ancoraggio) che non verranno inibiti per permettere le normali procedure di revisione d’accertamento,ma i seguenti:

 

Capo Capitolo Articolo Tributo

Tassa portuale ex art. 2 del D.P.R. 28/05/2009 n.107 sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato sede di autorità portuale

98 9927 00 927

Spettante all’autorità portuale

 

Capo Capitolo Articolo Tributo

Tassa portuale ex art. 2 del D.P.R. 28/05/2009 n.107 sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato ove non è istituita l’Autorità portuale

15 2065 01 557

Spettante all’erario

 

 

Capo Capitolo Articolo Tributo

Tassa di ancoraggio ex art. 1 del D.P.R. 28/05/2009  n. 107 sulla stazza netta delle navi per operazioni commerciali compiute nei porti, rade o spiagge dello Stato sede di Autorità portuale

98 9928 00 928

Spettante all’erario

 

Capo Capitolo Articolo Tributo

Tassa di ancoraggio ex art. 1 del D.P.R. 28/05/2009  n. 107 sulla stazza netta delle navi per operazioni commerciali compiute nei porti, rade o spiagge dello Stato ove non è istituita l’Autorità portuale

15 2065 01 558

Spettante all’Erario

 

Capo Capitolo Articolo Tributo

Tassa di ancoraggio, spettante alla ragione Sicilia, ex art. 1, comma 10, del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulla stazza netta delle navi per operazioni commerciali compiute nei porti, rade o spiagge ubicati in Sicilia ove non è istituita l’Autorità portuale

15 2065 01 559

Spettante alla Regione Sicilia

 

I tributi in parola sono stati inseriti nella codifica generale dei tributi, diramata con Circolare N. 27 del 7 luglio 1983, e, ove opportuno (caso di tributi liquidabili sulle dichiarazioni) nella tabella di codifica n. 15 allegata alla circolare N.45/D del 11 dicembre 2006.

Si pregano i Sigg. Direttori Regionali di vigilare sulla corretta applicazione delle presenti disposizioni non mancando di impartire eventuali ulteriori istruzioni operative ritenute opportune e gli Uffici in indirizzo di dare ampia diffusione delle modifiche introdotte agli operatori economici.

 

per Il Direttore dell’Area Centrale a.p.f.

Teresa Alvaro

f.to Roberto Tugnoli

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs.39/93

 


 

Allegato 1

 

 

ATTIVAZIONE NUOVI CODICI TRIBUTI

 

 

Codice Tributo: 927

Codice Capitolo: 9927

Codice Capo: 98

Codice Articolo: 0

Codice Tipo Tributo: 0 – imponibile I.V.A.

Flag Sicilia: 0- Erario

Data inizio validità tributo: 20-08-2009

Risorse Cee: No

Codice applicabilità: 3- TRIBUTO APPLICABILE A TUTTI I REGIMI DI ESITO

Abilitazione Repubblica di San Marino: No

Descrizione: Tassa portuale ex art. 2 del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato sede di Autorità portuale

 

----------------------------------------------------

 

Codice Tributo: 928

Codice Capitolo: 9928

Codice Capo: 98

Codice Articolo: 0

Codice Tipo Tributo:1 –NON imponibile I.V.A.

Flag Sicilia: 0- Erario

Data inizio validità tributo: 20-08-2009

Risorse Cee: No

Codice applicabilità: 4 - TRIBUTO NON LIQUIDABILE SULLE DICHIARAZIONI 

Abilitazione Repubblica di San Marino: No

Descrizione: Tassa di ancoraggio ex art. 1 del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulla stazza netta delle navi per operazioni commerciali compiute nei porti, rade o spiagge dello Stato sede di Autorità portuale

 

----------------------------------------------------

 

Codice Tributo: 557

Codice Capitolo: 2065

Codice Capo: 15

Codice Articolo: 1

Codice Tipo Tributo: 0 – imponibile I.V.A.

Flag Sicilia: 0- Erario

Data inizio validità tributo: 20-08-2009

Risorse Cee: No

Codice applicabilità: 3- TRIBUTO APPLICABILE A TUTTI I REGIMI DI ESITO

Abilitazione Repubblica di San Marino: No

Descrizione: Tassa portuale ex art. 2 del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, rade o spiagge dello Stato ove non è istituita l’Autorità portuale

 

----------------------------------------------------

 

Codice Tributo: 558

Codice Capitolo: 2065

Codice Capo: 15

Codice Articolo: 1

Codice Tipo Tributo: 1 –NON imponibile I.V.A.

Flag Sicilia: 0- Erario

Data inizio validità tributo: 20-08-2009

Risorse Cee: No

Codice applicabilità: 4 - TRIBUTO NON LIQUIDABILE SULLE DICHIARAZIONI

Abilitazione Repubblica di San Marino: No

Descrizione: Tassa di ancoraggio ex art. 1 del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulla stazza netta delle navi per operazioni commerciali compiute nei porti, rade o spiagge dello Stato ove non è istituita l’Autorità portuale

 

----------------------------------------------------

 

Codice Tributo: 559

Codice Capitolo: 2065

Codice Capo: 15

Codice Articolo: 2

Codice Tipo Tributo: 1 –NON imponibile I.V.A.

Flag Sicilia: 1- Sicilia

Data inizio validità tributo: 20-08-2009

Risorse Cee: No

Codice applicabilità: 4 - TRIBUTO NON LIQUIDABILE SULLE DICHIARAZIONI

Abilitazione Repubblica di San Marino: No

Descrizione: Tassa di ancoraggio, spettante alla ragione Sicilia,  ex art. 1, comma 10, del D.P.R. 28/05/2009 n. 107 sulla stazza netta delle navi per operazioni commerciali compiute nei porti, rade o spiagge ubicati in Sicilia ove non è istituita l’Autorità portuale

 

 

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