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Roma, 25 febbraio 2010
Circolare n. 36/2010
Oggetto: Lavoro – Parità di trattamento uomo/donna – D.LGVO 25.1.2010, n. 5, su G.U. n. 29 del 5.2.2010.
In attuazione della
direttiva europea 2006/54 sulla parità di trattamento uomo-donna in materia di
lavoro, sono state modificate alcune disposizioni del Codice delle pari opportunità (D.LGVO
198/2006) per rafforzare le tutele contro i comportamenti discriminatori basati
sul sesso.
Tra le novità
introdotte si segnala l’appesantimento del regime sanzionatorio. In particolare,
in caso di discriminazioni nell’accesso al lavoro e nei trattamenti retributivi
la sanzione a carico delle aziende va da
Con riferimento alle
lavoratrici in possesso dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia (60
anni) che intendessero proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti
di età previsti per gli uomini (65 anni), è stato eliminato l’obbligo di
comunicare al datore di lavoro tale opzione tre mesi prima della maturazione
del diritto alla pensione.
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Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.44/2007 e 80/2006 |
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Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
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Lc/lc |
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G.U. n. 29 del 5.2.2010 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5
Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio dellepari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donnein materia di occupazione e impiego (rifusione). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) le espressioni «Ministro delle attivita' produttive» e«Ministero delle attivita' produttive», ovunque ricorrano, sonosostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dello sviluppoeconomico» e «Ministero dello sviluppo economico»; b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente articolo: «Art. 1 (Divieto di discriminazione e parita' di trattamento e diopportunita' tra donne e uomini, nonche' integrazione dell'obiettivo
della parita' tra donne e uomini in tutte le politiche e attivita').- 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misurevolte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbiacome conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire ilriconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delleliberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale,
culturale e civile o in ogni altro campo. 2. La parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uominideve essere assicurata in tutti i campi, compresi quellidell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. 3. Il principio della parita' non osta al mantenimento oall'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore delsesso sottorappresentato. 4. L 'obiettivo della parita' di trattamento e di opportunita' tradonne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione eattuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, dileggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attivita'.»; c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitatonazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento eduguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, istituitopresso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove,nell'ambito della competenza statale, la rimozione dellediscriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fattol'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nellapromozione e nella formazione professionale, nelle condizioni dilavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle formepensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo5 dicembre 2005, n. 252."; 2) al comma 2, lettera b), la parola: "cinque" e' sostituitadalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dallaseguente: "comparativamente piu'"; 3) al comma 2, lettera c), la parola: "cinque" e' sostituitadalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dallaseguente: "comparativamente piu'"; 4) al comma 2, lettera d), le parole: "un componente designato"sono sostituite dalle seguenti: "due componenti designati"; 5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Ledesignazioni di cui al comma ono effettuate entro trenta giorni dallarelativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, ilComitato puo' essere costituito sulla base delledesignazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando pervenganole designazioni mancanti."; 6) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: "e politiche di genere"; 7) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione,dell'universita' e della ricerca, del Ministero della giustizia, delMinistero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppoeconomico, del Dipartimento per le politiche della famiglia e delDipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato dalleorganizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative;"; 8) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: "c)cinque dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali delmercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per lepolitiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e laformazione, per l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalleorganizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative; c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio deiMinistri - Dipartimento per le pari opportunita', di cui uno indicatodalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu'rappresentative;"; 9) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Incaso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura incarica fino alla scadenza del Comitato."; d) all'articolo 9, comma 2, le parole "del collegio istruttorioe" sono soppresse; e) all'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguentimodificazioni: 1) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole:", adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico scientificodi valutazione dei progetti"; 2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: "f-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo tra leparti sociali, al fine di promuovere la parita' di trattamento,avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi neiluoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione epromozione professionale, nonche' sui contratti collettivi, suicodici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buoneprassi;"; 3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: "g-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo con leorganizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse acontribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomininell'occupazione e nell'impiego;"; 4) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti: "i-bis) provvede allo scambio di informazioni disponibili congli organismi europei corrispondenti in materia di parita' fra donnee uomini nell'occupazione e nell'impiego; i-ter) provvede, anche attraverso la promozione di azionipositive, alla rimozione degli ostacoli che limitino l'uguaglianzatra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allosviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopola maternita', alla piu' ampia diffusione del part-time e degli altristrumenti di flessibilita' a livello aziendale che consentano unamigliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari."; f) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "dirigente" sonoaggiunte le seguenti: "o un funzionario"; 2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: "c-bis) un dirigente o un funzionario del Dipartimento dellepari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri; c-ter) un dirigente o un funzionario del Dipartimento per lepolitiche della famiglia della Presidenza del Consiglio deiMinistri;"; 3) al comma 2, le parole: "lettere b) e c)" sono sostituitedalle seguenti: "lettere b), c), c-bis) e c-ter)"; g) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "cheagisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed insostituzione della medesima o del medesimo"; 2) al comma 4, dopo le parole "nel rispetto di requisiti di cuiall'articolo 13, comma 1" sono inserite le seguenti: ", e previoespletamento di una procedura di valutazione comparativa"; h) all'articolo 14, comma 1, le parole: "una sola volta" sonosostituite dalle seguenti: "per non piu' di due volte"; l) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, lettera a), le parole "previste dal libro III,titolo I" sono sostituite dalle seguenti: "nell'accesso al lavoro,nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa laprogressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavorocompresa la retribuzione, nonche' in relazione alle formepensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo5 dicembre 2005, n. 252"; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Laconsigliera o il consigliere nazionale di parita', inoltre, svolgeinchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro epubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia didiscriminazioni sul lavoro."; 3) al comma 5, dopo le parole: "organi che hanno provvedutoalla designazione" sono inserite le seguenti: "e alla nomina"; m) all'articolo 16, comma 1, le parole: "sono assegnati" sonosostituite dalla seguenti: "devono essere prontamente assegnati"; n) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Aifini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro dicui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parita'devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tregiorni prima."; 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei limiti delladisponibilita' del Fondo di cui all'articolo 18, alle consigliere e
ai consiglieri di parita', sia lavoratori dipendenti che autonomi oliberi professionisti, e' attribuita una indennita' mensile, la cuimisura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello disupplente, e' fissata annualmente con il decreto del Ministro dellavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per lepari opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, dicui all'articolo 18, comma 2. Il riconoscimento della predettaindennita' alle consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti e'
limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza."; 3) il comma 4 e' abrogato; o) al comma 2 dell'articolo 18, alinea, dopo la parole: "pariopportunita'" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro
dell'economia e delle finanze"; p) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al comma 1 le parole: "qualsiasi atto, patto ocomportamento" sono sostituite dalle seguenti: "qualsiasidisposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento"; 2) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis.Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ognitrattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza,nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione
della titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti."; q) all'articolo 26, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:"2-bis. Sono, altresi', considerati come discriminazione itrattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da unlavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui aicommi 1 e 2 o di esservisi sottomessi."; r) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla rubrica, dopo le parole: "nell'accesso al lavoro" sonoaggiunte le seguenti: ", alla formazione e alla promozioneprofessionali e nelle condizioni di lavoro"; 2) il comma i e' sostituito dal seguente: "1. E' vietataqualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, informa subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi icriteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonche' lapromozione, indipendentemente dalle modalita' di assunzione equalunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livellidella gerarchia professionale."; 3) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: ", nonche' di maternita' o paternita', anche adottive"; 4) al comma 3, le parole: "e aggiornamento professionale" sonosostituite dalle seguenti: ", aggiornamento e riqualificazioneprofessionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento"; s) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta eindiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delleretribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro alquale e' attribuito un valore uguale."; 2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "edessere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni"; t) all'articolo 29, nella rubrica, la parola: "carriera" e'sostituita dalla seguente: "progressione di carriera"; u) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "l. Le lavoratrici inpossesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaiahanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessilimiti di eta' previsti per gli uomini da disposizioni legislative,regolamentari e contrattuali."; 2) il comma 2 e' abrogato; v) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: "Art. 30-bis (Divieto di discriminazione nelle forme pensionistichecomplementari collettive. Differenze di trattamento consentite). - 1.Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decretolegislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' vietata qualsiasidiscriminazione diretta o indiretta, specificamente per quantoriguarda: a) il campo d'applicazione di tali forme pensionistiche erelative condizioni d'accesso; b) l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi; c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni dacorrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonche' lecondizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alleprestazioni. 2. La fissazione di livelli differenti per le prestazioni e'consentita soltanto se necessaria per tener conto di elementi dicalcolo attuariale differenti per i due sessi nel caso di formepensionistiche a contribuzione definita. Nel caso di formepensionistiche a prestazioni definite, finanziate mediantecapitalizzazione, alcuni elementi possono variare sempreche'l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenzedell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda delsesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime. 3. I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati aisensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati. 4. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercitai suoi poteri ed effettua le attivita' necessarie, al fine digarantire l'affidabilita', la pertinenza e l'accuratezza dei datiattuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi delcomma 2, anche allo scopo di evitare discriminazioni. Essa inoltreraccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sessoquale fattore attuariale determinante, relazionando almenoannualmente al Comitato nazionale di parita' e pari opportunita' nellavoro. Tali attivita' sono svolte con le risorse umane, strumentalie finanziarie disponibili a legislazione vigente."; z) all'articolo 36, comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 25"sono sostituite dalle seguenti: "poste in essere in violazione deidivieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunquediscriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nellaformazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa laretribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistichecomplementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre2005, n. 252,"; aa) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, dopo le parole: "carattere collettivo" sonoinserite le seguenti: "in violazione dei divieti di cui al capo IIdel presente titolo o comunque nell'accesso al lavoro, nellapromozione e nella formazione professionale, nelle condizionicompresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonche' inrelazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cuial decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252"; 2) al comma 5 le parole: "con le pene di cui all'articolo 650 delcodice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi"; bb) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole da: "Qualora" fino a "avvenuto ilcomportamento denunziato," sono sostituite dalle seguenti: "Qualoravengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti dicui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 deldecreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioninell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazioneprofessionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, suricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazionisindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentativedel diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o delconsigliere di parita' provinciale o regionale territorialmentecompetente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogoove e' avvenuto il comportamento denunziato, o il tribunaleamministrativo regionale competente,"; 2) al comma 4 le parole: "ai sensi dell'articolo 650 del codicepenale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 50.000euro o l'arresto fino a sei mesi"; 3) al comma 6, dopo le parole: "organizzazione sindacale" sonoinserite le seguenti: ", dalle associazioni e dalle organizzazionirappresentative del diritto o dell'interesse leso, "; cc) all'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: "Ogni accertamento di atti, patti ocomportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26, posti"sono sostituite dalle seguenti: "Ogni accertamento di discriminazioniin violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o diqualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione enella formazione professionale, ivi compresa la progressioneprofessionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa laretribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistichecomplementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre2005, n. 252, poste"; 2) al comma 2, le parole: "da 103 euro a 516 euro" sonosostituite dalle seguenti: "da 250 euro a 1500 euro"; dd) dopo l'articolo 41, e' inserito il seguente: "Art. 41-bis (Vittimizzazione). - 1. La tutela giurisdizionale dicui al presente capo si applica, altresi', avverso ogni comportamentopregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa dauna discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione aduna qualsiasi attivita' diretta ad ottenere il rispetto del principiodi parita' di trattamento tra uomini e donne."; ee) all'articolo 42, comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguentelettera: "f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni apiu' forte presenza femminile.";
ff) il comma 2 dell'articolo 46 e' sostituito dal seguente: "2. Il rapporto di cui al comma 1 e' trasmesso allerappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e alconsigliere regionale di parita', che elaborano i relativi risultatitrasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale diparita', al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Dipartimento delle pari opportunita' della Presidenza del Consigliodei Ministri."; gg) dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente: "Art. 50-bis (Prevenzione delle discriminazioni). - 1. I contratticollettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codicidi condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le formedi discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e lemolestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro,nonche' nella formazione e crescita professionale.".
Art. 2 Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia ditutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui aldecreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguentimodificazioni: a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Divieto di discriminazione). - 1. E' vietata qualsiasidiscriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quantoprevisto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, conparticolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragionedello stato di gravidanza, nonche' di maternita' o paternita', ancheadottive, ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio deirelativi diritti.»; b) all'articolo 54, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche incaso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento siapplica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleofamiliare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dalmomento della comunicazione della proposta di incontro con il minoreadottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), dellalegge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero dellacomunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere laproposta di abbinamento.». Art. 3 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 115 1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14maggio 2007, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modifiche: a) al comma 2, alinea, la parola: «venticinque» e' sostituitadalla seguente: «ventisei» e dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine,la seguente: «f-bis) la consigliera o il consigliere nazionale diparita'.»;
b) al comma 5 il quarto periodo e' soppresso. Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,n. 101
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente dellaRepubblica 14 maggio 2007, n. 101, sono inserite, in fine, leseguenti parole: «, nonche' dalla consigliera o dal consiglierenazionale di parita'». Art. 5 Relazioni alla Commissione europea 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa conil Ministro per le pari opportunita', entro il 15 febbraio 2011,trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarieper consentire alla Commissione di redigere una relazionesull'applicazione della direttiva 2006/54/CE ogni quattro annicomunica e relaziona alla Commissione in merito alle misure di cuiall'articolo 141, paragrafo 4, del Trattato che istituisce laComunita' europea, e almeno ogni otto anni riferisce alla Commissione
stessa gli esiti delle valutazioni in merito al mantenimento delledifferenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativavigente. Art. 6 Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devonoderivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanzapubblica. 2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimentiderivanti dal presente decreto legislativo con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione deiprincipi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tralavoratori e lavoratrici si provvede nei limiti delle risorsepreviste a legislazione vigente per le attivita' del predettoComitato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inseritonella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farloosservare. Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Sacconi, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Carfagna, Ministro per le pari opportunita' Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano