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Roma, 25 febbraio 2010

 

Circolare n. 36/2010

 

Oggetto: Lavoro – Parità di trattamento uomo/donna – D.LGVO 25.1.2010, n. 5, su G.U. n. 29 del 5.2.2010.

 

In attuazione della direttiva europea 2006/54 sulla parità di trattamento uomo-donna in materia di lavoro, sono state modificate alcune disposizioni del Codice delle pari opportunità (D.LGVO 198/2006) per rafforzare le tutele contro i comportamenti discriminatori basati sul sesso.

 

Tra le novità introdotte si segnala l’appesantimento del regime sanzionatorio. In particolare, in caso di discriminazioni nell’accesso al lavoro e nei trattamenti retributivi la sanzione a carico delle aziende va da 250 a 1.500 euro (in precedenza da 103 a 516 euro), mentre per l’inosservanza del provvedimento di condanna per comportamenti discriminatori è prevista un’ammenda fino a 50mila euro o l’arresto fino a sei mesi (in precedenza ammenda fino a 206 euro o arresto fino a tre mesi).

 

Con riferimento alle lavoratrici in possesso dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia (60 anni) che intendessero proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini (65 anni), è stato eliminato l’obbligo di comunicare al datore di lavoro tale opzione tre mesi prima della maturazione del diritto alla pensione.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.44/2007 e 80/2006

Responsabile di Area

Allegato uno

 

Lc/lc

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G.U. n. 29 del 5.2.2010 (fonte Guritel)

 

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5

Attuazione della direttiva 2006/54/CE  relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego (rifusione). 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
       Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 
  1. Al decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  le  espressioni  «Ministro  delle  attivita'  produttive»   e
«Ministero  delle  attivita'  produttive»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo
economico» e «Ministero dello sviluppo economico»; 
    b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente articolo: 
  «Art. 1 (Divieto di discriminazione e parita' di trattamento  e  di
opportunita' tra donne e uomini, nonche' integrazione  dell'obiettivo
della parita' tra donne e uomini in tutte le politiche e  attivita').
- 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le  misure
volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso,  che  abbia
come conseguenza o come scopo  di  compromettere  o  di  impedire  il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e  delle
liberta'  fondamentali  in  campo   politico,   economico,   sociale,
culturale e civile o in ogni altro campo. 
  2. La parita' di trattamento e di opportunita' tra donne  e  uomini
deve  essere  assicurata  in   tutti   i   campi,   compresi   quelli
dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione. 
  3.  Il  principio  della  parita'  non  osta  al   mantenimento   o
all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore  del
sesso sottorappresentato. 
  4. L'obiettivo della parita' di trattamento e di  opportunita'  tra
donne e uomini deve  essere  tenuto  presente  nella  formulazione  e
attuazione, a tutti i livelli e ad opera  di  tutti  gli  attori,  di
leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attivita'.»; 
    c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  Il  Comitato
nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento  ed
uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e  lavoratrici,  istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  promuove,
nell'ambito   della   competenza   statale,   la   rimozione    delle
discriminazioni  e  di  ogni  altro  ostacolo  che  limiti  di  fatto
l'uguaglianza  fra  uomo  e  donna  nell'accesso  al  lavoro,   nella
promozione e nella  formazione  professionale,  nelle  condizioni  di
lavoro compresa la retribuzione,  nonche'  in  relazione  alle  forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252."; 
      2) al comma 2, lettera b), la parola:  "cinque"  e'  sostituita
dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dalla
seguente: "comparativamente piu'"; 
      3) al comma 2, lettera c), la parola:  "cinque"  e'  sostituita
dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dalla
seguente: "comparativamente piu'"; 
      4) al comma 2, lettera d), le parole: "un componente designato"
sono sostituite dalle seguenti: "due componenti designati"; 
      5) dopo  il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  Le
designazioni di cui al comma ono effettuate entro trenta giorni dalla
relativa richiesta.  In  caso  di  mancato tempestivo  riscontro,  il
Comitato    puo'    essere    costituito     sulla     base     delle
designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando  pervengano
le designazioni mancanti."; 
      6) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: "e politiche di genere"; 
      7) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  "b)
sei rappresentanti, rispettivamente, del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della giustizia,  del
Ministero  degli  affari  esteri,  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, del Dipartimento per le politiche  della  famiglia  e  del
Dipartimento della funzione  pubblica,  di  cui  uno  indicato  dalle
organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative;"; 
      8) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:  "c)
cinque dirigenti o  funzionari  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, in rappresentanza  delle  Direzioni  generali  del
mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro,  per  le
politiche previdenziali, per le politiche  per  l'orientamento  e  la
formazione, per l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato  dalle
organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative; 
      c-bis) tre rappresentanti della Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', di cui uno indicato
dalle   organizzazioni   dei    dirigenti    comparativamente    piu'
rappresentative;"; 
      9) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "In
caso di sostituzione di un componente, il nuovo  componente  dura  in
carica fino alla scadenza del Comitato."; 
    d) all'articolo 9, comma 2, le parole "del  collegio  istruttorio
e" sono soppresse; 
    e)  all'articolo  10,  comma  1,  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti  parole:
", adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico scientifico
di valutazione dei progetti"; 
      2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente: 
        "f-bis) elabora iniziative per favorire  il  dialogo  tra  le
parti sociali, al fine  di  promuovere  la  parita'  di  trattamento,
avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei
luoghi  di  lavoro,  nell'accesso  al  lavoro,  alla   formazione   e
promozione  professionale,  nonche'  sui  contratti  collettivi,  sui
codici di comportamento, ricerche o  scambi  di  esperienze  e  buone
prassi;"; 
      3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente: 
        "g-bis) elabora iniziative per favorire  il  dialogo  con  le
organizzazioni non governative che hanno  un  legittimo  interesse  a
contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne  e  uomini
nell'occupazione e nell'impiego;"; 
      4) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
        "i-bis) provvede allo scambio di informazioni disponibili con
gli organismi europei corrispondenti in materia di parita' fra  donne
e uomini nell'occupazione e nell'impiego; 
        i-ter) provvede, anche attraverso  la  promozione  di  azioni
positive, alla rimozione degli ostacoli  che  limitino  l'uguaglianza
tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allo
sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice  dopo
la maternita', alla piu' ampia diffusione del part-time e degli altri
strumenti di flessibilita' a livello  aziendale  che  consentano  una
migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari."; 
    f) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, lettera c), dopo  la  parola:  "dirigente"  sono
aggiunte le seguenti: "o un funzionario"; 
      2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti: 
        "c-bis) un dirigente o un funzionario del Dipartimento  delle
pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
        c-ter) un dirigente o un funzionario del Dipartimento per  le
politiche  della  famiglia  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
Ministri;"; 
      3) al comma 2, le parole: "lettere b)  e  c)"  sono  sostituite
dalle seguenti: "lettere b), c), c-bis) e c-ter)"; 
    g) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole:  "che
agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in
sostituzione della medesima o del medesimo"; 
      2) al comma 4, dopo le parole "nel rispetto di requisiti di cui
all'articolo 13, comma 1" sono inserite  le  seguenti:  ",  e  previo
espletamento di una procedura di valutazione comparativa"; 
    h) all'articolo 14, comma 1, le parole:  "una  sola  volta"  sono
sostituite dalle seguenti: "per non piu' di due volte"; 
    l) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole "previste dal  libro  III,
titolo I" sono sostituite dalle seguenti:  "nell'accesso  al  lavoro,
nella promozione e nella formazione professionale,  ivi  compresa  la
progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di  lavoro
compresa  la  retribuzione,   nonche'   in   relazione   alle   forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252"; 
      2) dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  La
consigliera o il consigliere nazionale di  parita',  inoltre,  svolge
inchieste indipendenti in materia di  discriminazioni  sul  lavoro  e
pubblica relazioni  indipendenti  e  raccomandazioni  in  materia  di
discriminazioni sul lavoro."; 
      3) al comma 5, dopo le parole:  "organi  che  hanno  provveduto
alla designazione" sono inserite le seguenti: "e alla nomina"; 
    m) all'articolo 16, comma 1, le  parole:  "sono  assegnati"  sono
sostituite dalla seguenti: "devono essere prontamente assegnati"; 
    n) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Ai
fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro  di
cui al presente comma, le consigliere  e  i  consiglieri  di  parita'
devono darne comunicazione scritta al datore  di  lavoro  almeno  tre
giorni prima."; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei limiti  della
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 18, alle  consigliere  e
ai consiglieri di parita', sia lavoratori dipendenti che  autonomi  o
liberi professionisti, e' attribuita una indennita' mensile,  la  cui
misura,  differenziata  tra  il  ruolo  di  effettiva  e  quello   di
supplente, e' fissata annualmente con il  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per  le
pari opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo  18,  comma  2.  Il  riconoscimento  della  predetta
indennita' alle consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti  e'
limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza."; 
      3) il comma 4 e' abrogato; 
    o) al comma 2 dell'articolo 18, alinea,  dopo  la  parole:  "pari
opportunita'"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze"; 
    p) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1)  al  comma  1  le   parole:   "qualsiasi   atto,   patto   o
comportamento"   sono   sostituite   dalle    seguenti:    "qualsiasi
disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento"; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente:  "2-bis.
Costituisce discriminazione,  ai  sensi  del  presente  titolo,  ogni
trattamento meno favorevole in ragione  dello  stato  di  gravidanza,
nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione
della titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti."; 
    q) all'articolo 26, dopo il comma  2  e'  inserito  il  seguente:
"2-bis.  Sono,   altresi',   considerati   come   discriminazione   i
trattamenti meno  favorevoli  subiti  da  una  lavoratrice  o  da  un
lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di  cui  ai
commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi."; 
    r) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) alla rubrica, dopo le parole: "nell'accesso al lavoro"  sono
aggiunte  le  seguenti:  ",  alla  formazione   e   alla   promozione
professionali e nelle condizioni di lavoro"; 
      2) il comma i  e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  E'  vietata
qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in
forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra  forma,  compresi  i
criteri di selezione  e  le  condizioni  di  assunzione,  nonche'  la
promozione,  indipendentemente  dalle  modalita'  di   assunzione   e
qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a  tutti  i  livelli
della gerarchia professionale."; 
      3) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: ", nonche' di maternita' o paternita', anche adottive"; 
      4) al comma 3, le parole: "e aggiornamento professionale"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  ",  aggiornamento  e   riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento"; 
    s) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
        "1. E'   vietata   qualsiasi   discriminazione,   diretta   e
indiretta,  concernente  un  qualunque  aspetto  o  condizione  delle
retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o  un  lavoro  al
quale e' attribuito un valore uguale."; 
      2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "ed
essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni"; 
    t) all'articolo 29,  nella  rubrica,  la  parola:  "carriera"  e'
sostituita dalla seguente: "progressione di carriera"; 
    u) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "l. Le lavoratrici in
possesso dei requisiti per aver diritto alla  pensione  di  vecchiaia
hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro  fino  agli  stessi
limiti di eta' previsti per gli uomini da  disposizioni  legislative,
regolamentari e contrattuali."; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
    v) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente: 
  "Art. 30-bis (Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche
complementari collettive. Differenze di trattamento consentite). - 1.
Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo  5  dicembre  2005,  n.   252,   e'   vietata   qualsiasi
discriminazione  diretta  o  indiretta,  specificamente  per   quanto
riguarda: 
    a)  il  campo  d'applicazione  di  tali  forme  pensionistiche  e
relative condizioni d'accesso; 
    b) l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi; 
    c) il calcolo delle prestazioni,  comprese  le  maggiorazioni  da
corrispondere per il coniuge e per le persone a  carico,  nonche'  le
condizioni relative alla durata e al mantenimento  del  diritto  alle
prestazioni. 
  2. La fissazione  di  livelli  differenti  per  le  prestazioni  e'
consentita soltanto se necessaria per  tener  conto  di  elementi  di
calcolo attuariale differenti per i  due  sessi  nel  caso  di  forme
pensionistiche  a  contribuzione  definita.   Nel   caso   di   forme
pensionistiche   a   prestazioni   definite,   finanziate    mediante
capitalizzazione,  alcuni   elementi   possono   variare   sempreche'
l'ineguaglianza degli importi  sia  da  attribuire  alle  conseguenze
dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano  a  seconda  del
sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime. 
  3. I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati  ai
sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati. 
  4. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)  esercita
i suoi poteri  ed  effettua  le  attivita'  necessarie,  al  fine  di
garantire l'affidabilita', la pertinenza  e  l'accuratezza  dei  dati
attuariali che giustificano trattamenti diversificati  ai  sensi  del
comma 2, anche allo scopo di evitare  discriminazioni.  Essa  inoltre
raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sesso
quale   fattore   attuariale   determinante,   relazionando    almeno
annualmente al Comitato nazionale di parita' e pari opportunita'  nel
lavoro. Tali attivita' sono svolte con le risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente."; 
  z) all'articolo 36, comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 25"
sono sostituite dalle seguenti: "poste in essere  in  violazione  dei
divieti di cui al  capo  II  del  presente  titolo,  o  di  qualunque
discriminazione nell'accesso al  lavoro,  nella  promozione  e  nella
formazione professionale, nelle  condizioni  di  lavoro  compresa  la
retribuzione,  nonche'  in  relazione   alle   forme   pensionistiche
complementari collettive di cui al  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252,"; 
  aa) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma  1,  dopo  le  parole:  "carattere  collettivo"  sono
inserite le seguenti: "in violazione dei divieti di cui  al  capo  II
del  presente  titolo  o  comunque  nell'accesso  al  lavoro,   nella
promozione  e  nella  formazione  professionale,   nelle   condizioni
compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonche'  in
relazione alle forme pensionistiche complementari collettive  di  cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252"; 
    2) al comma 5 le parole: "con le pene di cui all'articolo 650 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino  a
50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi"; 
  bb) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, le  parole  da:  "Qualora"  fino  a  "avvenuto  il
comportamento denunziato," sono sostituite dalle  seguenti:  "Qualora
vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti  di
cui al capo II del presente titolo  o  di  cui  all'articolo  11  del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque  discriminazioni
nell'accesso  al  lavoro,  nella  promozione   e   nella   formazione
professionale, nelle condizioni di lavoro compresa  la  retribuzione,
nonche'  in  relazione  alle   forme   pensionistiche   complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,  su
ricorso del  lavoratore  o,  per  sua  delega,  delle  organizzazioni
sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni  rappresentative
del  diritto  o  dell'interesse  leso,  o  della  consigliera  o  del
consigliere  di  parita'  provinciale  o  regionale  territorialmente
competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del  luogo
ove  e'  avvenuto  il  comportamento  denunziato,  o   il   tribunale
amministrativo regionale competente,"; 
    2) al comma 4 le parole: "ai sensi dell'articolo 650  del  codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a  50.000
euro o l'arresto fino a sei mesi"; 
    3) al comma 6, dopo le parole:  "organizzazione  sindacale"  sono
inserite le seguenti: ", dalle associazioni  e  dalle  organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso, "; 
  cc) all'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    1) al comma 1, le parole: "Ogni accertamento  di  atti,  patti  o
comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26,  posti"
sono sostituite dalle seguenti: "Ogni accertamento di discriminazioni
in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di
qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione  e
nella  formazione  professionale,  ivi   compresa   la   progressione
professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro  compresa  la
retribuzione,  nonche'  in  relazione   alle   forme   pensionistiche
complementari collettive di cui al  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, poste"; 
    2) al comma  2,  le  parole:  "da  103  euro  a  516  euro"  sono
sostituite dalle seguenti: "da 250 euro a 1500 euro"; 
  dd) dopo l'articolo 41, e' inserito il seguente: 
  "Art. 41-bis (Vittimizzazione). - 1. La tutela  giurisdizionale  di
cui al presente capo si applica, altresi', avverso ogni comportamento
pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa  da
una discriminazione o di qualunque altra persona, quale  reazione  ad
una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere il rispetto del principio
di parita' di trattamento tra uomini e donne."; 
  ee) all'articolo 42, comma 2, e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
    "f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle  mansioni  a
piu' forte presenza femminile."; 
  ff) il comma 2 dell'articolo 46 e' sostituito dal seguente: 
    "2.  Il  rapporto  di  cui  al  comma   1   e'   trasmesso   alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  e   alla   consigliera   e   al
consigliere regionale di parita', che elaborano i relativi  risultati
trasmettendoli  alla  consigliera  o  al  consigliere  nazionale   di
parita', al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
Dipartimento delle pari opportunita' della Presidenza  del  Consiglio
dei Ministri."; 
  gg) dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente: 
  "Art. 50-bis (Prevenzione delle discriminazioni). - 1. I  contratti
collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi  compresi  codici
di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme
di discriminazione sessuale e,  in  particolare,  le  molestie  e  le
molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni  di  lavoro,
nonche' nella formazione e crescita professionale.". 
 
                               Art. 2 
       Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 
  1. Al testo unico delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e sostegno della maternita' e  della  paternita',  di  cui  al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 3 (Divieto di discriminazione).  -  1. E'  vietata  qualsiasi
discriminazione  per  ragioni  connesse  al  sesso,  secondo   quanto
previsto  dal  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  con
particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole  in  ragione
dello stato di gravidanza, nonche' di maternita' o paternita',  anche
adottive, ovvero in ragione della titolarita'  e  dell'esercizio  dei
relativi diritti.»; 
    b) all'articolo 54, il comma 9 e' sostituito dal seguente: 
  «9. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  in
caso di adozione e di affidamento. Il  divieto  di  licenziamento  si
applica  fino  ad  un  anno  dall'ingresso  del  minore  nel   nucleo
familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto  opera  dal
momento della comunicazione della proposta di incontro con il  minore
adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d),  della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della
comunicazione  dell'invito  a  recarsi  all'estero  per  ricevere  la
proposta di abbinamento.». 
 
                               Art. 3 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
                               n. 115 
  1. All'articolo 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  14
maggio 2007, n. 115, e successive modificazioni,  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, alinea, la  parola:  «venticinque»  e'  sostituita
dalla seguente: «ventisei» e dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine,
la seguente: «f-bis) la consigliera o  il  consigliere  nazionale  di
parita'.»; 
    b) al comma 5 il quarto periodo e' soppresso. 
 
                               Art. 4 
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,
                               n. 101 
  1. All'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 maggio  2007,  n.  101,  sono  inserite,  in  fine,  le
seguenti parole: «,  nonche'  dalla  consigliera  o  dal  consigliere
nazionale di parita'». 
 
                               Art. 5 
                 Relazioni alla Commissione europea
  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  d'intesa  con
il Ministro per le pari opportunita',  entro  il  15  febbraio  2011,
trasmette alla Commissione europea tutte le  informazioni  necessarie
per  consentire  alla   Commissione   di   redigere   una   relazione
sull'applicazione  della  direttiva  2006/54/CE  ogni  quattro   anni
comunica e relaziona alla Commissione in merito alle  misure  di  cui
all'articolo  141,  paragrafo  4,  del  Trattato  che  istituisce  la
Comunita' europea, e almeno ogni otto anni riferisce alla Commissione
stessa gli esiti delle valutazioni in merito  al  mantenimento  delle
differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa
vigente. 
 
                               Art. 6 
                      Disposizioni finanziarie 
  1. Dall'attuazione del  presente  decreto  legislativo  non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per  la  finanza
pubblica. 
  2. I soggetti  pubblici  interessati  provvedono  agli  adempimenti
derivanti dal presente decreto  legislativo  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei
principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori  e  lavoratrici  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
previste  a  legislazione  vigente  per  le  attivita'  del  predetto
Comitato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
                                  Berlusconi, Presidente del 
                                      Consiglio dei Ministri 
                                  Ronchi, Ministro per le politiche 
                                      europee 
                                  Sacconi, Ministro del lavoro e 
                                      delle politiche sociali 
                                  Carfagna, Ministro per le pari 
                                      opportunita' 
                                  Frattini, Ministro degli affari 
                                      esteri 
                                  Alfano, Ministro della giustizia 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia e 
                                      delle finanze 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti 
                                      con le regioni 
 

Visto, il Guardasigilli: Alfano