|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 25 febbraio 2010
Circolare n. 36/2010
Oggetto: Lavoro – Parità di trattamento uomo/donna – D.LGVO 25.1.2010, n. 5, su G.U. n. 29 del 5.2.2010.
In attuazione della
direttiva europea 2006/54 sulla parità di trattamento uomo-donna in materia di
lavoro, sono state modificate alcune disposizioni del Codice delle pari opportunità (D.LGVO
198/2006) per rafforzare le tutele contro i comportamenti discriminatori basati
sul sesso.
Tra le novità
introdotte si segnala l’appesantimento del regime sanzionatorio. In particolare,
in caso di discriminazioni nell’accesso al lavoro e nei trattamenti retributivi
la sanzione a carico delle aziende va da
Con riferimento alle
lavoratrici in possesso dei requisiti di età per la pensione di vecchiaia (60
anni) che intendessero proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti
di età previsti per gli uomini (65 anni), è stato eliminato l’obbligo di
comunicare al datore di lavoro tale opzione tre mesi prima della maturazione
del diritto alla pensione.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.44/2007 e 80/2006 |
Responsabile
di Area |
Allegato
uno |
|
Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
G.U. n. 29 del 5.2.2010 (fonte Guritel)
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 5
Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne
in materia di occupazione e impiego (rifusione).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198
1. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le espressioni «Ministro delle attivita' produttive» e
«Ministero delle attivita' produttive», ovunque ricorrano, sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dello sviluppo
economico» e «Ministero dello sviluppo economico»;
b) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 1 (Divieto di discriminazione e parita' di trattamento e di
opportunita' tra donne e uomini, nonche' integrazione dell'obiettivo
della parita' tra donne e uomini in tutte le politiche e attivita').
- 1. Le disposizioni del presente decreto hanno ad oggetto le misure
volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia
come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il
riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle
liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale,
culturale e civile o in ogni altro campo.
2. La parita' di trattamento e di opportunita' tra donne e uomini
deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli
dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.
3. Il principio della parita' non osta al mantenimento o
all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del
sesso sottorappresentato.
4. L 'obiettivo della parita' di trattamento e di opportunita' tra
donne e uomini deve essere tenuto presente nella formulazione e
attuazione, a tutti i livelli e ad opera di tutti gli attori, di
leggi, regolamenti, atti amministrativi, politiche e attivita'.»;
c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il Comitato
nazionale per l'attuazione dei principi di parita' di trattamento ed
uguaglianza di opportunita' tra lavoratori e lavoratrici, istituito
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove,
nell'ambito della competenza statale, la rimozione delle
discriminazioni e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto
l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella
promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di
lavoro compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252.";
2) al comma 2, lettera b), la parola: "cinque" e' sostituita
dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dalla
seguente: "comparativamente piu'";
3) al comma 2, lettera c), la parola: "cinque" e' sostituita
dalla seguente: "sei" e la parola: "maggiormente" e' sostituita dalla
seguente: "comparativamente piu'";
4) al comma 2, lettera d), le parole: "un componente designato"
sono sostituite dalle seguenti: "due componenti designati";
5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Le
designazioni di cui al comma ono effettuate entro trenta giorni dalla
relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo riscontro, il
Comitato puo' essere costituito sulla base delle
designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando pervengano
le designazioni mancanti.";
6) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "e politiche di genere";
7) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)
sei rappresentanti, rispettivamente, del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del Ministero della giustizia, del
Ministero degli affari esteri, del Ministero dello sviluppo
economico, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del
Dipartimento della funzione pubblica, di cui uno indicato dalle
organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative;";
8) al comma 3, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti: "c)
cinque dirigenti o funzionari del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in rappresentanza delle Direzioni generali del
mercato del lavoro, della tutela delle condizioni di lavoro, per le
politiche previdenziali, per le politiche per l'orientamento e la
formazione, per l'innovazione tecnologica, di cui uno indicato dalle
organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu' rappresentative;
c-bis) tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', di cui uno indicato
dalle organizzazioni dei dirigenti comparativamente piu'
rappresentative;";
9) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In
caso di sostituzione di un componente, il nuovo componente dura in
carica fino alla scadenza del Comitato.";
d) all'articolo 9, comma 2, le parole "del collegio istruttorio
e" sono soppresse;
e) all'articolo 10, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole:
", adottando un metodo che garantisca un criterio tecnico scientifico
di valutazione dei progetti";
2) dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
"f-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo tra le
parti sociali, al fine di promuovere la parita' di trattamento,
avvalendosi dei risultati dei monitoraggi effettuati sulle prassi nei
luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione e
promozione professionale, nonche' sui contratti collettivi, sui
codici di comportamento, ricerche o scambi di esperienze e buone
prassi;";
3) dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
"g-bis) elabora iniziative per favorire il dialogo con le
organizzazioni non governative che hanno un legittimo interesse a
contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini
nell'occupazione e nell'impiego;";
4) dopo la lettera i) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"i-bis) provvede allo scambio di informazioni disponibili con
gli organismi europei corrispondenti in materia di parita' fra donne
e uomini nell'occupazione e nell'impiego;
i-ter) provvede, anche attraverso la promozione di azioni
positive, alla rimozione degli ostacoli che limitino l'uguaglianza
tra uomo e donna nella progressione professionale e di carriera, allo
sviluppo di misure per il reinserimento della donna lavoratrice dopo
la maternita', alla piu' ampia diffusione del part-time e degli altri
strumenti di flessibilita' a livello aziendale che consentano una
migliore conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari.";
f) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera c), dopo la parola: "dirigente" sono
aggiunte le seguenti: "o un funzionario";
2) al comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
"c-bis) un dirigente o un funzionario del Dipartimento delle
pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c-ter) un dirigente o un funzionario del Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;";
3) al comma 2, le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite
dalle seguenti: "lettere b), c), c-bis) e c-ter)";
g) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "che
agisce su mandato della consigliera o del consigliere effettivo ed in
sostituzione della medesima o del medesimo";
2) al comma 4, dopo le parole "nel rispetto di requisiti di cui
all'articolo 13, comma 1" sono inserite le seguenti: ", e previo
espletamento di una procedura di valutazione comparativa";
h) all'articolo 14, comma 1, le parole: "una sola volta" sono
sostituite dalle seguenti: "per non piu' di due volte";
l) all'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera a), le parole "previste dal libro III,
titolo I" sono sostituite dalle seguenti: "nell'accesso al lavoro,
nella promozione e nella formazione professionale, ivi compresa la
progressione professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro
compresa la retribuzione, nonche' in relazione alle forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. La
consigliera o il consigliere nazionale di parita', inoltre, svolge
inchieste indipendenti in materia di discriminazioni sul lavoro e
pubblica relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di
discriminazioni sul lavoro.";
3) al comma 5, dopo le parole: "organi che hanno provveduto
alla designazione" sono inserite le seguenti: "e alla nomina";
m) all'articolo 16, comma 1, le parole: "sono assegnati" sono
sostituite dalla seguenti: "devono essere prontamente assegnati";
n) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di
cui al presente comma, le consigliere e i consiglieri di parita'
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno tre
giorni prima.";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei limiti della
disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 18, alle consigliere e
ai consiglieri di parita', sia lavoratori dipendenti che autonomi o
liberi professionisti, e' attribuita una indennita' mensile, la cui
misura, differenziata tra il ruolo di effettiva e quello di
supplente, e' fissata annualmente con il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le
pari opportunita' e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di
cui all'articolo 18, comma 2. Il riconoscimento della predetta
indennita' alle consigliere e ai consiglieri di parita' supplenti e'
limitato ai soli periodi di effettivo esercizio della supplenza.";
3) il comma 4 e' abrogato;
o) al comma 2 dell'articolo 18, alinea, dopo la parole: "pari
opportunita'" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro
dell'economia e delle finanze";
p) all'articolo 25 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole: "qualsiasi atto, patto o
comportamento" sono sostituite dalle seguenti: "qualsiasi
disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento";
2) dopo il comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis.
Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni
trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza,
nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione
della titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti.";
q) all'articolo 26, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Sono, altresi', considerati come discriminazione i
trattamenti meno favorevoli subiti da una lavoratrice o da un
lavoratore per il fatto di aver rifiutato i comportamenti di cui ai
commi 1 e 2 o di esservisi sottomessi.";
r) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, dopo le parole: "nell'accesso al lavoro" sono
aggiunte le seguenti: ", alla formazione e alla promozione
professionali e nelle condizioni di lavoro";
2) il comma i e' sostituito dal seguente: "1. E' vietata
qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in
forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i
criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonche' la
promozione, indipendentemente dalle modalita' di assunzione e
qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti i livelli
della gerarchia professionale.";
3) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ", nonche' di maternita' o paternita', anche adottive";
4) al comma 3, le parole: "e aggiornamento professionale" sono
sostituite dalle seguenti: ", aggiornamento e riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento";
s) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' vietata qualsiasi discriminazione, diretta e
indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle
retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al
quale e' attribuito un valore uguale.";
2) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed
essere elaborati in modo da eliminare le discriminazioni";
t) all'articolo 29, nella rubrica, la parola: "carriera" e'
sostituita dalla seguente: "progressione di carriera";
u) all'articolo 30 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "l. Le lavoratrici in
possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia
hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi
limiti di eta' previsti per gli uomini da disposizioni legislative,
regolamentari e contrattuali.";
2) il comma 2 e' abrogato;
v) dopo l'articolo 30 e' inserito il seguente:
"Art. 30-bis (Divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche
complementari collettive. Differenze di trattamento consentite). - 1.
Nelle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' vietata qualsiasi
discriminazione diretta o indiretta, specificamente per quanto
riguarda:
a) il campo d'applicazione di tali forme pensionistiche e
relative condizioni d'accesso;
b) l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da
corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonche' le
condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle
prestazioni.
2. La fissazione di livelli differenti per le prestazioni e'
consentita soltanto se necessaria per tener conto di elementi di
calcolo attuariale differenti per i due sessi nel caso di forme
pensionistiche a contribuzione definita. Nel caso di forme
pensionistiche a prestazioni definite, finanziate mediante
capitalizzazione, alcuni elementi possono variare sempreche'
l'ineguaglianza degli importi sia da attribuire alle conseguenze
dell'utilizzazione di fattori attuariali che variano a seconda del
sesso all'atto dell'attuazione del finanziamento del regime.
3. I dati attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai
sensi del comma 2 devono essere affidabili, pertinenti ed accurati.
4. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) esercita
i suoi poteri ed effettua le attivita' necessarie, al fine di
garantire l'affidabilita', la pertinenza e l'accuratezza dei dati
attuariali che giustificano trattamenti diversificati ai sensi del
comma 2, anche allo scopo di evitare discriminazioni. Essa inoltre
raccoglie, pubblica e aggiorna i dati relativi all'utilizzo del sesso
quale fattore attuariale determinante, relazionando almeno
annualmente al Comitato nazionale di parita' e pari opportunita' nel
lavoro. Tali attivita' sono svolte con le risorse umane, strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione vigente.";
z) all'articolo 36, comma 1, le parole: "ai sensi dell'articolo 25"
sono sostituite dalle seguenti: "poste in essere in violazione dei
divieti di cui al capo II del presente titolo, o di qualunque
discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella
formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la
retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252,";
aa) all'articolo 37 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: "carattere collettivo" sono
inserite le seguenti: "in violazione dei divieti di cui al capo II
del presente titolo o comunque nell'accesso al lavoro, nella
promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni
compresa la retribuzione, nella progressione di carriera, nonche' in
relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui
al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252";
2) al comma 5 le parole: "con le pene di cui all'articolo 650 del
codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a
50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi";
bb) all'articolo 38 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole da: "Qualora" fino a "avvenuto il
comportamento denunziato," sono sostituite dalle seguenti: "Qualora
vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di
cui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni
nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione
professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione,
nonche' in relazione alle forme pensionistiche complementari
collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su
ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative
del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del
consigliere di parita' provinciale o regionale territorialmente
competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo
ove e' avvenuto il comportamento denunziato, o il tribunale
amministrativo regionale competente,";
2) al comma 4 le parole: "ai sensi dell'articolo 650 del codice
penale" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda fino a 50.000
euro o l'arresto fino a sei mesi";
3) al comma 6, dopo le parole: "organizzazione sindacale" sono
inserite le seguenti: ", dalle associazioni e dalle organizzazioni
rappresentative del diritto o dell'interesse leso, ";
cc) all'articolo 41 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: "Ogni accertamento di atti, patti o
comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 25 e 26, posti"
sono sostituite dalle seguenti: "Ogni accertamento di discriminazioni
in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo, o di
qualunque discriminazione nell'accesso al lavoro, nella promozione e
nella formazione professionale, ivi compresa la progressione
professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro compresa la
retribuzione, nonche' in relazione alle forme pensionistiche
complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, poste";
2) al comma 2, le parole: "da 103 euro a 516 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "da 250 euro a 1500 euro";
dd) dopo l'articolo 41, e' inserito il seguente:
"Art. 41-bis (Vittimizzazione). - 1. La tutela giurisdizionale di
cui al presente capo si applica, altresi', avverso ogni comportamento
pregiudizievole posto in essere, nei confronti della persona lesa da
una discriminazione o di qualunque altra persona, quale reazione ad
una qualsiasi attivita' diretta ad ottenere il rispetto del principio
di parita' di trattamento tra uomini e donne.";
ee) all'articolo 42, comma 2, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"f-bis) valorizzare il contenuto professionale delle mansioni a
piu' forte presenza femminile.";
ff) il comma 2 dell'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
"2. Il rapporto di cui al comma 1 e' trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita', che elaborano i relativi risultati
trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di
parita', al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Dipartimento delle pari opportunita' della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.";
gg) dopo l'articolo 50 e' inserito il seguente:
"Art. 50-bis (Prevenzione delle discriminazioni). - 1. I contratti
collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici
di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme
di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le
molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro,
nonche' nella formazione e crescita professionale.".
Art. 2
Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Divieto di discriminazione). - 1. E' vietata qualsiasi
discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con
particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione
dello stato di gravidanza, nonche' di maternita' o paternita', anche
adottive, ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei
relativi diritti.»;
b) all'articolo 54, il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in
caso di adozione e di affidamento. Il divieto di licenziamento si
applica fino ad un anno dall'ingresso del minore nel nucleo
familiare. In caso di adozione internazionale, il divieto opera dal
momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore
adottando, ai sensi dell'articolo 31, terzo comma, lettera d), della
legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero della
comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la
proposta di abbinamento.».
Art. 3
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 115
1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 2, alinea, la parola: «venticinque» e' sostituita
dalla seguente: «ventisei» e dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine,
la seguente: «f-bis) la consigliera o il consigliere nazionale di
parita'.»;
b) al comma 5 il quarto periodo e' soppresso.
Art. 4
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007,
n. 101
1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 101, sono inserite, in fine, le
seguenti parole: «, nonche' dalla consigliera o dal consigliere
nazionale di parita'».
Art. 5
Relazioni alla Commissione europea
1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con
il Ministro per le pari opportunita', entro il 15 febbraio 2011,
trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie
per consentire alla Commissione di redigere una relazione
sull'applicazione della direttiva 2006/54/CE ogni quattro anni
comunica e relaziona alla Commissione in merito alle misure di cui
all'articolo 141, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la
Comunita' europea, e almeno ogni otto anni riferisce alla Commissione
stessa gli esiti delle valutazioni in merito al mantenimento delle
differenze di trattamento tra uomo e donna consentite dalla normativa
vigente.
Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza
pubblica.
2. I soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti
derivanti dal presente decreto legislativo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Per il funzionamento del Comitato nazionale per l'attuazione dei
principi di parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra
lavoratori e lavoratrici si provvede nei limiti delle risorse
previste a legislazione vigente per le attivita' del predetto
Comitato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Sacconi, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Carfagna, Ministro per le pari
opportunita'
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Fitto, Ministro per i rapporti
con le regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano