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Roma, 1 marzo 2010
Circolare n.38/2010
Oggetto: Ferrobonus – Diritti
marittimi – Legge 26.2.2010, n.25, su S.O. alla G.U. n.48 del 27.2.2010.
Con la legge
indicata in oggetto, di conversione del cosiddetto decreto Milleproroghe,
sono state confermate le misure a favore della filiera logistica su Ferrobonus e diritti marittimi.
Ferrobonus (articolo 5 comma 7-octies)
– E’ stata
confermata l’adozione entro il mese di settembre di provvedimenti per
consentire che le risorse di cui al DPR 205/2006 (Autostrade del mare) possano
essere destinate anche ad interventi di sostegno del trasporto combinato e
trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto merci
finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
Diritti portuali (articolo 5 commi 7-undecies, duodecies e terdecies) – E’ stata posticipata al 2012
l’applicazione dell’adeguamento al tasso di inflazione previsto dall’articolo 4
del DPR n.107/2009 della tassa di ancoraggio e della tassa portuale, destinate
alle Autorità Portuali. Le stesse Autorità, peraltro, potranno stabilire per
gli anni 2010 e 2011, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, variazioni in
aumento (fino al doppio) e in diminuzione (fino all’azzeramento) delle tasse
stesse.
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.24/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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S.O. alla G.U. n.48 del 27.2.2010
(fonte Guritel)
TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009,
n. 194
Testo del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (in G.U n. 302 del 30.12.2009), coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25 recante:
«Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».
Art. 1
Proroga di termini tributari, nonche' in materia
economico-finanziaria
*** omissis ***
Art. 5
Proroga di termini in materia di infrastrutture
e trasporti
*** omissis ***
7-octies. Fino al 30 settembre 2010, sono adottati i provvedimenti
attuativi per consentire che le risorse di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205,
possano essere destinate anche ad interventi di sostegno del
trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle
imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento
dell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.
7-novies. OMISSIS
7-undecies. Al fine di fronteggiare la crisi di competitivita' dei
porti nazionali, con riguardo anche all'attivita' prevalente di
transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e
dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano
con decorrenza dal 1° gennaio 2012.
7-duodecies. Nel rispetto delle finalita' di cui al comma
7-undecies, in via sperimentale, per gli anni 2010 e 2011, nelle more
della piena attuazione dell'autonomia finanziaria delle Autorita'
portuali ai sensi dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, alle Autorita' portuali e' altresi' consentito,
nell'ambito della loro autonomia di bilancio e nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, stabilire variazioni in aumento fino ad
un tetto massimo pari al doppio della misura delle tasse di
ancoraggio e portuale cosi' come adeguate ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n.
107, nonche' in diminuzione fino all'azzeramento delle singole tasse
medesime.
7-terdecies. A copertura delle eventuali minori entrate derivanti
dall'applicazione dei commi 7-undecies e 7-duodecies, ciascuna
Autorita' portuale opera una corrispondente riduzione delle spese
correnti ovvero, nell'ambito della propria autonomia impositiva e
tariffaria, un corrispondente aumento delle entrate, dandone adeguata
illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione e al conto
consuntivo. In ogni caso, dall'applicazione delle disposizioni dei
commi 7-undecies e 7-duodecies e del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*** omissis ***
FINE TESTO