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Roma, 1 marzo 2010
Circolare n.39/2010
Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Proroga dei termini
di iscrizione – D.M. 15.2.2010, su G.U. n.48 del 27.2.2010.
Sono stati prorogati
i termini di iscrizione al SISTRI (Sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal D.M.
17.12.2009. I nuovi termini, a seconda delle categorie obbligate ad iscriversi,
sono i seguenti:
| 30 marzo 2010 (in precedenza 28 febbraio) | ·         
  imprese
  di trasporto rifiuti speciali (pericolosi e non); ·         
  terminalisti
  portuali e responsabili di scali merci ferroviari; ·         
  imprese
  con più di 50 dipendenti produttrici di rifiuti pericolosi e di rifiuti
  speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di
  recupero o smaltimento. 
 | 
| 29 aprile 2010 (in precedenza 28 marzo) | ·           
  imprese
  fino a 50 dipendenti produttrici di rifiuti pericolosi; ·           
  imprese
  che hanno tra 11 e 50 dipendenti produttrici di rifiuti speciali derivanti da
  lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recpero
  o smaltimento. | 
Si fa riserva di
successive comunicazioni per l’illustrazione delle altre novità introdotte dal
decreto in esame.
| Fabio
  Marrocco | Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 15/2010 | 
| Responsabile
  di Area | Allegato uno | 
|  | M/cp | 
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G.U. n.48 del 27.2.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 febbraio 2010 
Modifiche ed integrazioni  al  decreto  17  dicembre  2009,  recante:«Istituzione  del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  deirifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto  legislativo  n.  152del 2006 e dell'articolo 14-bis del  decreto-legge  n.  78  del  2009convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  102  del   2009».                        IL MINISTRO DELL'AMBIENTE                     E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO                              E DEL MARE                               A d o t t a                         il seguente decreto:                                 Art. 1             Proroga di termini di cui all'art. 3, comma 1                        del DM 17 dicembre 2009   1. I termini di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17dicembre 2009, entro i quali  i  soggetti  individuati  nel  medesimoarticolo sono tenuti all'iscrizione  al  SISTRI,  sono  prorogati  ditrenta giorni.                                    Art. 2                  Estensione della videosorveglianza                    agli impianti di incenerimento   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  5   del decretoministeriale 17 dicembre 2009 si applicano  anche  agli  impianti  diincenerimento dei rifiuti.                                  Art. 3               Imprese ed enti che effettuano operazioni                di recupero e di smaltimento di rifiuti   1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e dismaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti  di  cuiall'art. 184, comma 3, lettera g) del decreto  legislativo  3  aprile2006, n.  152,  sono  tenuti  ad  iscriversi  al  SISTRI  anche  comeproduttori indipendentemente  dal  numero  dei  dipendenti,  entro  itermini previsti dall'art. 3,  comma  1  del decreto  ministeriale 17dicembre 2009 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,  letteraa) di detto decreto, come prorogati dall'art. 1 del presente decreto.                                  Art. 4             Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti   1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 5 del decreto  legislativo3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti  specialipossono dotarsi del dispositivo USB relativo alla  sola  sede  legalesecondo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera  a)  del decretoministeriale 17 dicembre 2009 o,  in  alternativa,  di  un  ulterioredispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo restando  l'obbligodi dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito  altrasporto  dei  rifiuti.  Qualora  venga  scelto  di  dotarsi  di  undispositivo USB per ciascuna unita' locale, il contributo e'  versatoper  ciascuna  di  esse,  fermo  restando  l'obbligo  di  pagare   ilcontributo per ciascun veicolo a  motore  adibito  al  trasporto  deirifiuti. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del  presentedecreto,  abbiano  provveduto  all'iscrizione  al   SISTRI,   qualoraintendano usufruire della facolta' di cui al presente  comma,  devonorichiedere i dispositivi per unita'  locale  rivolgendosi  al  numeroverde 800 00 38 36.                                  Art. 5         Integrazione dell'allegato II del DM 17 dicembre 2009   1. All'Allegato II del DM 17 dicembre 2009 e' aggiunto il  seguenteparagrafo: «Modalita' di pagamento dei contributi     A) per  le  imprese,  ad  esclusione  di  quelle  di  raccolta  etrasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in  relazione  allatipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle  quantita'degli stessi, e' dovuto:       per ciascuna unita'  locale  e  per  la  sede  legale,  qualoraquest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;       per  ciascuna  operazione  di  recupero  o  smaltimento  svoltaall'interno  dell'unita'  locale  o  della   sede   legale,   qualoraquest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.   Per le unita' locali in cui insistano piu' unita' operative da  cuioriginano  in  maniera  autonoma  rifiuti  per  le  quali,  ai  sensidell'art. 3, comma 6, lettera a), e' stato richiesto  un  dispositivoper  ciascuna  unita'  operativa,  il  calcolo  dei   contributi   e'effettuato per ciascuna unita' operativa.     B) Per le  imprese  che  producono  sia  rifiuti  pericolosi  cherifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai  rifiutipericolosi.     C) Per gli impianti che gestiscono  sia  rifiuti  pericolosi  siarifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo  dovuto  e'dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' dirifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla  quantita'  dirifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita'di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti  nonpericolosi).   Per le discariche il contributo e'  versato  con  riferimento  allacategoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).   Le seguenti tipologie di impianti:     discariche (D1, D5, D12);     demolitori/rottamatori;     frantumatori;     inceneritori (D10);     impianti di coincenerimento (R1);     impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);     impianti compostaggio e di digestione anaerobica;     impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);   sono considerate, ai fini del pagamento del  contributo,  come  unaunica "attivita' di  gestione  dei  rifiuti"  (art.4,  comma  2,  deldecreto). Pertanto, una unita' che effettua, nell'ambito dello stessoimpianto,  piu'  operazioni  di  recupero/smaltimento  e'  tenuta   aversare, comunque, una sola volta il contributo.   Per  le  "attivita'  di  recupero  (R5,  R10,  R11,  R12,  R13)   esmaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14,  D15)"  il  contributo  e'dovuto  per  ogni  operazione  di  recupero  e/o  smaltimento  svoltanell'unita' locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovrannoessere compilate  tante  sezioni  2A  quante  sono  le  attivita'  direcupero e/o smaltimento svolte nell'unita'  locale  o  operativa  diriferimento.   Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo  daversare  e'  quello  previsto  per  la  specifica  attivita'   svolta(demolitore/rottamatore,   frantumatore),   indipendentemente   dallatipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi)  e  dallediverse   operazioni   di   recupero   e/o   smaltimento   effettuatedall'impianto. Il contributo e' versato sulla  base  della  quantita'dichiarata di rifiuti trattati.   Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di  recupero  e  dismaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti  di  cuiall'art. 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo  3  aprile2006, n. 152, sono tenuti  ad  iscriversi  sia  nella  categoria  deigestori che in quella dei produttori e a  versare  i  contributi  perciascuna categoria di appartenenza.     D) per le  imprese  che  raccolgono  e  trasportano  rifiuti,  ilcontributo e' dovuto per la sede  legale,  per  le  eventuali  unita'locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB  eper ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti.   Per le imprese che trasportano sia i  rifiuti  pericolosi  che  nonpericolosi, il contributo relativo alla sede  legale  e'  dato  dallasommatoria del contributo dovuto per il quantitativo  autorizzato  dirifiuti non pericolosi e del contributo dovuto  per  il  quantitativoautorizzato di rifiuti pericolosi.   Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti  pericolosiche al trasporto di rifiuti  non  pericolosi,  il  contributo  per  iveicoli e'  dovuto  unicamente  per  l'importo  relativo  ai  rifiutipericolosi.     E) per le imprese che raccolgono e trasportano i  propri  rifiutidi cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile  2006,n. 152, il contributo e' dovuto in base alla categoria dei produttoridi appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare  il  contributoper ciascun veicolo adibito al trasporto di  rifiuti,  pari  ad  eurocento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre  i  dueveicoli.   Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e8 dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  siapplica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai  trasporti  aisensi del predetto comma 5.     F)  per  i  comuni  della  Regione  Campania,  il  contributo  e'determinato in base al numero degli abitanti.     G) per le imprese di raccolta e di trasporto  di  rifiuti  urbanidella Regione Campania, il contributo e'  dovuto  in  relazione  allapopolazione complessivamente servita per  ciascun  veicolo  a  motoreadibito al trasporto dei rifiuti.     H)  per  i  consorzi,  gli  intermediari,  i  terminalisti,   glioperatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccoltacomunali, le piattaforme,  le  associazioni  imprenditoriali  e  lorosocieta' di servizi il contributo dovuto e' determinato con
riferimento alla specifica categoria.   Il pagamento del contributo e' effettuato mediante:     un  unico  versamento  comprendente  l'importo  complessivo   deicontributi dovuti per tutte le unita' locali;     in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale;     per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un  unicoversamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la  sedelegale e per tutti i  veicoli  a  motore  adibiti  al  trasporto  deirifiuti.   Ciascun operatore, una  volta  iscritto  al  SISTRI,  ricevera'  unnumero di pratica e, successivamente, nel piu' breve tempo possibile,dovra' effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per
acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.   Il pagamento potra' avvenire nei seguenti modi:     presso qualsiasi ufficio postale:       mediante versamento  dell'importo  dovuto  sul  conto  correntepostale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato diRoma.  In  particolare,  nella  causale  di   versamento   occorrera'indicare:         Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14  -  contributo  SISTRI/anno2010         il codice fiscale dell'Operatore;         il numero  di  pratica  comunicato  dal  SISTRI,  a  confermadell'avvenuta iscrizione;       presso gli sportelli del proprio istituto di credito:         mediante bonifico bancario alle coordinate  IBAN:  IT88  Z0100003 2453 4803 2259 214. In particolare, nella causale di  versamentooccorrera' indicare:
        contributo SISTRI/anno 2010;         il codice fiscale dell'Operatore;         il numero  di  pratica  comunicato  dal  SISTRI,  a  confermadell'avvenuta iscrizione;       presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):       versando il contributo in contanti con la seguente  causale  diversamento:         Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14  -  contributo  SISTRI/anno2010;         il codice fiscale dell'Operatore         il numero  di  pratica  comunicato  dal  SISTRI,  a  confermadell'avvenuta iscrizione.   Dopo aver effettuato il pagamento  dei  contributi  spettanti,  gliOperatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde  80005 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i  seguentiestremi di pagamento:     numero della quietanza  di  pagamento  rilasciata  dalla  Sezionedella Tesoreria Provinciale presso la quale e'  stato  effettuato  ilpagamento, ovvero il numero VCC-VCY  della  ricevuta  del  bollettinopostale, ovvero il numero del "Codice Riferimento  Operazione"  (CRO)del bonifico bancario;     l'importo del versamento;     il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.   A seguito dell'invio al SISTRI degli  estremi  del  pagamento,  gliOperatori saranno  contattati  dalle  Camere  di  Commercio  o  dalleAssociazioni  imprenditoriali  o  dalle  loro  societa'  di   servizidelegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni  Regionali  eProvinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la  comunicazione  delladata dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi  USB  edelle black box.   In assenza della citata comunicazione  di  avvenuto  pagamento,  ilSISTRI non potra' procedere alle successive operazioni relative  allaconsegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti».                                  Art. 6       Indirizzo di posta elettronica per l'iscrizione al SISTRI   1. La modalita' di  iscrizione  on  line  di  cui  all'Allegato  IAdel decreto ministeriale 17 dicembre 2009 comprende l'invio  medianteposta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito  delportale  SISTRI,  debitamente  compilati,  al   seguente   indirizzo:iscrizionemail@sistri.it.                                  Art. 7                Termini per la comunicazione al SISTRI                dei dati di movimentazione dei rifiuti   1. All'art. 5 del DM 17 dicembre 2009 sono  apportate  le  seguentimodificazioni:     a) al comma 6, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:«Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sonoobbligati a comunicare al sistema i dati del  rifiuto  almeno  4  oreprima  che  si  effettui  l'operazione   di   movimentazione,   salvogiustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazionidell'Area Registro Cronologico.»;     b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  Il  trasportatore,in caso di movimentazione di rifiuti  pericolosi,  deve  accedere  alsistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2  oreprima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi diemergenza, da indicare nella  parte  annotazioni  dell'Area  RegistroCronologico.»;     c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. In  caso  dimovimentazione  di  rifiuti  non  pericolosi,  la   scheda   SISTRI -Area movimentazione   deve   essere   compilata   da   produttori   etrasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.».                                  Art. 8                    Ulteriori tipologie particolari   1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  6,  comma  2   del decretoministeriale 17 dicembre 2009 si applicano  anche  ai  produttori  dirifiuti non pericolosi che non sono inquadrati  in  un'organizzazionedi  ente  o  di  impresa,  nonche'  al   trasporto   transfrontalierodall'estero effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.   2. Nel caso  di  rifiuti  pericolosi  prodotti  dall'attivita'  delpersonale sanitario delle strutture pubbliche e private, che  eroganole prestazioni di cui alla legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  aldecreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successivemodificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso dirifiuti  pericolosi  prodotti  presso   gli   ambulatori   decentratidell'azienda  sanitaria  di  riferimento,   fermo   restando   quantostabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  15luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all'art.  6,commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009.                                  Art. 9         Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani   1. Gli impianti di recupero e di  smaltimento  dei  rifiuti  urbaniadempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e  all'obbligodi comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio  1994,  n.  70,tramite  la  compilazione  della  scheda  SISTRI  -   Area   RegistroCronologico.   2. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferitirifiuti  urbani  e  che  effettuano,  in  regime  di  autorizzazione,unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito  preliminareD15,   si   iscrivono    al    SISTRI    nella    categoria    centroraccolta/piattaforma e  versano  il  contributo  annuo  di  500  euroindipendentemente dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti.   3. Nel caso di movimentazione  dei  rifiuti  urbani  in  uscita  daimpianti comunali  o  intercomunali  che  effettuano,  in  regime  diautorizzazione, unicamente operazioni di messa  in  riserva  R13  e/odeposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscrittenella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile  1998,  n.406, il gestore di tali impianti compila  la  scheda  SISTRI  -  Areamovimentazione,  ne  stampa  una  copia  e  la   consegna,   firmata,all'impresa di trasporto. Tale scheda  accompagna  il  trasporto  deirifiuti  fino   all'impianto   di   recupero   e/o   smaltimento   didestinazione. Ai fini  dell'assolvimento  della  responsabilita'  delgestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.                                  Art. 10                         Moduli di iscrizione   1. I  moduli  di  iscrizione  numeri  1  e  2  allegati  al decretoministeriale 17 dicembre 2009 sono sostituiti dai moduli allegati  alpresente decreto.   2. Sono fatte salve le iscrizioni effettuate, fino  all'entrata  invigore del presente  decreto,  sulla  base  dei  moduli  allegati  aldecreto ministeriale 17 dicembre 2009.                                  Art. 11          Modifiche al decreto ministeriale 17 dicembre 2009   1. All'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 17  dicembre  2009,il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Alla  copertura  deicosti derivanti dallo svolgimento dei  compiti  di  cui  al  presentecomma si provvede ai sensi dell'art. 18, comma 1,  lettera  e)  dellalegge 29 dicembre 1993, n. 580.».   2. Nell'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre  2009,  lanota alla sesta tabella «Demolitori e Rottamatori» e' soppressa.   3. Alle Schede riportate nell'allegato III del decreto ministeriale17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche:     a)  nella  Scheda  SISTRI -   Trasportatori   rifiuti   speciali,nell'Area Movimentazione  Rifiuto,  e'  inserita  una  sezione  3-bis«Rifiuti dall'estero» contenente i seguenti campi:       Paese di provenienza, con indicazione del nome e dell'indirizzodell'impianto;       destinazione dei rifiuti;       codice del Regolamento 1013/2006/CE;       numero di notifica, se prevista;       numero di serie della spedizione, se previsto;       quantitativo della spedizione;     b) nella Descrizione Tecnica della Scheda SISTRI -  Trasportatoririfiuti urbani nella  Regione  Campania,  al  sottoparagrafo  IV,  iltitolo «Registro Cronologico Trasportatori  Speciali»  e'  sostituitocon il seguente: «Registro Cronologico Trasportatori rifiuti urbani»;i trattini settimo e ottavo sono eliminati; alla sezione 2, il titolo«Sezione anagrafica trasportatori rifiuti speciali» e' sostituito conil seguente: «Sezione anagrafica trasportatori rifiuti urbani»;     c)  nella  Scheda  SISTRI -   Impianto   di   discarica   rifiutipericolosi/non  pericolosi/inerti,  alla  sezione  4 -   Informazioniimpianto, al primo e al secondo trattino la parola  «annualmente»  e'sostituita con «semestralmente»;     d) nella Scheda SISTRI  -  Impianto  di  recupero/smaltimento  dirifiuti anche  mobile,  nell'Area  Registro  Cronologico,  le  parole«Registro Cronologico Impianto di discarica»  sono  sostituite  dalleseguenti «Cronologico Impianto di recupero/smaltimento»;     e)  nella  Scheda  SISTRI  Gestore  Centro  di  Raccolta  rifiutispeciali, e'  eliminata  la  parola  «speciali»;  nella  sezione  2 -Sezione  anagrafica  Gestore  Centro  di  Raccolta  rifiuti  specialidell'Area Movimentazione Rifiuto, alla nona  riga,  e'  eliminata  laparola «eventuale»; nella sezione 3 - Consegna rifiuti, e'  eliminatoil terzo trattino.   Le Schede SISTRI di cui all'Allegato III, con le modifiche dispostedal presente articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI.                                  Art. 12                               Delegato   1. All'Allegato  IA  del  DM  17  dicembre  2009,  Definizioni,  ladefinizione di Delegato e' sostituita dalla seguente: «"Delegato": ilsoggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e'  delegatodall'impresa all'utilizzo e alla custodia  del  dispositivo  USB,  alquale sono associate le credenziali  di  accesso  al  Sistema  ed  e'attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresanon abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun  "Delegato",le credenziali di accesso al SISTRI e il  certificato  per  la  firmaelettronica   verranno   attribuiti    al    rappresentante    legaledell'impresa».                                  Art. 13                           Entrata in vigore   1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  laregistrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  RepubblicaItaliana.   2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  aquello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   dellaRepubblica Italiana.     Roma, 15 febbraio 2010                                             Il Ministro: Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
  territorio, registro n. 1, foglio n. 166
    
    Tabelle allegate in formato grafico