Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 1 marzo 2010

 

Circolare n.39/2010

 

Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Proroga dei termini di iscrizione – D.M. 15.2.2010, su G.U. n.48 del 27.2.2010.

 

Sono stati prorogati i termini di iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal D.M. 17.12.2009. I nuovi termini, a seconda delle categorie obbligate ad iscriversi, sono i seguenti:

 

30 marzo 2010

(in precedenza 28 febbraio)

 

·          imprese di trasporto rifiuti speciali (pericolosi e non);

 

·          terminalisti portuali e responsabili di scali merci ferroviari;

 

·          imprese con più di 50 dipendenti produttrici di rifiuti pericolosi e di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recupero o smaltimento.

 

 

29 aprile 2010

(in precedenza 28 marzo)

 

·            imprese fino a 50 dipendenti produttrici di rifiuti pericolosi;

 

·            imprese che hanno tra 11 e 50 dipendenti produttrici di rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recpero o smaltimento.

 

Si fa riserva di successive comunicazioni per l’illustrazione delle altre novità introdotte dal decreto in esame.

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 15/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

M/cp

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G.U. n.48 del 27.2.2010 (fonte Guritel)

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 febbraio 2010

Modifiche ed integrazioni  al  decreto  17  dicembre  2009,  recante:
«Istituzione  del  sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto  legislativo  n.  152
del 2006 e dell'articolo 14-bis del  decreto-legge  n.  78  del  2009
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  102  del   2009».
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                             A d o t t a 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
            Proroga di termini di cui all'art. 3, comma 1 
                       del DM 17 dicembre 2009 
  1. I termini di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17
dicembre 2009, entro i quali  i  soggetti  individuati  nel  medesimo
articolo sono tenuti all'iscrizione  al  SISTRI,  sono  prorogati  di
trenta giorni. 
 
 
                               Art. 2 
                 Estensione della videosorveglianza 
                   agli impianti di incenerimento 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  5   del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano  anche  agli  impianti  di
incenerimento dei rifiuti. 
 
                               Art. 3 
              Imprese ed enti che effettuano operazioni 
               di recupero e di smaltimento di rifiuti 
  1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di
smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti  di  cui
all'art. 184, comma 3, lettera g) del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n.  152,  sono  tenuti  ad  iscriversi  al  SISTRI  anche  come
produttori indipendentemente  dal  numero  dei  dipendenti,  entro  i
termini previsti dall'art. 3,  comma  1  del decreto  ministeriale 17
dicembre 2009 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera
a) di detto decreto, come prorogati dall'art. 1 del presente decreto. 
 
                               Art. 4 
            Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti 
  1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 5 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti  speciali
possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla  sola  sede  legale
secondo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera  a)  del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 o,  in  alternativa,  di  un  ulteriore
dispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo restando  l'obbligo
di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito  al
trasporto  dei  rifiuti.  Qualora  venga  scelto  di  dotarsi  di  un
dispositivo USB per ciascuna unita' locale, il contributo e'  versato
per  ciascuna  di  esse,  fermo  restando  l'obbligo  di  pagare   il
contributo per ciascun veicolo a  motore  adibito  al  trasporto  dei
rifiuti. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  abbiano  provveduto  all'iscrizione  al   SISTRI,   qualora
intendano usufruire della facolta' di cui al presente  comma,  devono
richiedere i dispositivi per unita'  locale  rivolgendosi  al  numero
verde 800 00 38 36. 
 
                               Art. 5 
        Integrazione dell'allegato II del DM 17 dicembre 2009 
  1. All'Allegato II del DM 17 dicembre 2009 e' aggiunto il  seguente
paragrafo: «Modalita' di pagamento dei contributi 
    A) per  le  imprese,  ad  esclusione  di  quelle  di  raccolta  e
trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in  relazione  alla
tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle  quantita'
degli stessi, e' dovuto: 
      per ciascuna unita'  locale  e  per  la  sede  legale,  qualora
quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti; 
      per  ciascuna  operazione  di  recupero  o  smaltimento  svolta
all'interno  dell'unita'  locale  o  della   sede   legale,   qualora
quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti. 
  Per le unita' locali in cui insistano piu' unita' operative da  cui
originano  in  maniera  autonoma  rifiuti  per  le  quali,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 6, lettera a), e' stato richiesto  un  dispositivo
per  ciascuna  unita'  operativa,  il  calcolo  dei   contributi   e'
effettuato per ciascuna unita' operativa. 
    B) Per le  imprese  che  producono  sia  rifiuti  pericolosi  che
rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai  rifiuti
pericolosi. 
    C) Per gli impianti che gestiscono  sia  rifiuti  pericolosi  sia
rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo  dovuto  e'
dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' di
rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla  quantita'  di
rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita'
di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti  non
pericolosi). 
  Per le discariche il contributo e'  versato  con  riferimento  alla
categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi). 
  Le seguenti tipologie di impianti: 
    discariche (D1, D5, D12); 
    demolitori/rottamatori; 
    frantumatori; 
    inceneritori (D10); 
    impianti di coincenerimento (R1); 
    impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); 
    impianti compostaggio e di digestione anaerobica; 
    impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); 
  sono considerate, ai fini del pagamento del  contributo,  come  una
unica "attivita' di  gestione  dei  rifiuti"  (art.4,  comma  2,  del
decreto). Pertanto, una unita' che effettua, nell'ambito dello stesso
impianto,  piu'  operazioni  di  recupero/smaltimento  e'  tenuta   a
versare, comunque, una sola volta il contributo. 
  Per  le  "attivita'  di  recupero  (R5,  R10,  R11,  R12,  R13)   e
smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14,  D15)"  il  contributo  e'
dovuto  per  ogni  operazione  di  recupero  e/o  smaltimento  svolta
nell'unita' locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno
essere compilate  tante  sezioni  2A  quante  sono  le  attivita'  di
recupero e/o smaltimento svolte nell'unita'  locale  o  operativa  di
riferimento. 
  Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo  da
versare  e'  quello  previsto  per  la  specifica  attivita'   svolta
(demolitore/rottamatore,   frantumatore),   indipendentemente   dalla
tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi)  e  dalle
diverse   operazioni   di   recupero   e/o   smaltimento   effettuate
dall'impianto. Il contributo e' versato sulla  base  della  quantita'
dichiarata di rifiuti trattati. 
  Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di  recupero  e  di
smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti  di  cui
all'art. 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono tenuti  ad  iscriversi  sia  nella  categoria  dei
gestori che in quella dei produttori e a  versare  i  contributi  per
ciascuna categoria di appartenenza. 
    D) per le  imprese  che  raccolgono  e  trasportano  rifiuti,  il
contributo e' dovuto per la sede  legale,  per  le  eventuali  unita'
locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB  e
per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. 
  Per le imprese che trasportano sia i  rifiuti  pericolosi  che  non
pericolosi, il contributo relativo alla sede  legale  e'  dato  dalla
sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo  autorizzato  di
rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto  per  il  quantitativo
autorizzato di rifiuti pericolosi. 
  Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti  pericolosi
che al trasporto di rifiuti  non  pericolosi,  il  contributo  per  i
veicoli e'  dovuto  unicamente  per  l'importo  relativo  ai  rifiuti
pericolosi. 
    E) per le imprese che raccolgono e trasportano i  propri  rifiuti
di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, il contributo e' dovuto in base alla categoria dei produttori
di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare  il  contributo
per ciascun veicolo adibito al trasporto di  rifiuti,  pari  ad  euro
cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre  i  due
veicoli. 
  Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e
8 dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  si
applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai  trasporti  ai
sensi del predetto comma 5. 
    F)  per  i  comuni  della  Regione  Campania,  il  contributo  e'
determinato in base al numero degli abitanti. 
    G) per le imprese di raccolta e di trasporto  di  rifiuti  urbani
della Regione Campania, il contributo e'  dovuto  in  relazione  alla
popolazione complessivamente servita per  ciascun  veicolo  a  motore
adibito al trasporto dei rifiuti. 
    H)  per  i  consorzi,  gli  intermediari,  i  terminalisti,   gli
operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta
comunali, le piattaforme,  le  associazioni  imprenditoriali  e  loro
societa'  di  servizi  il  contributo  dovuto  e'   determinato   con
riferimento alla specifica categoria. 
  Il pagamento del contributo e' effettuato mediante: 
    un  unico  versamento  comprendente  l'importo  complessivo   dei
contributi dovuti per tutte le unita' locali; 
    in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale; 
    per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un  unico
versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la  sede
legale e per tutti i  veicoli  a  motore  adibiti  al  trasporto  dei
rifiuti. 
  Ciascun operatore, una  volta  iscritto  al  SISTRI,  ricevera'  un
numero di pratica e, successivamente, nel piu' breve tempo possibile,
dovra' effettuare il pagamento del contributo di sua  competenza  per
acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti. 
  Il pagamento potra' avvenire nei seguenti modi: 
    presso qualsiasi ufficio postale: 
      mediante versamento  dell'importo  dovuto  sul  conto  corrente
postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Roma.  In  particolare,  nella  causale  di   versamento   occorrera'
indicare: 
        Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14  -  contributo  SISTRI/anno
2010 
        il codice fiscale dell'Operatore; 
        il numero  di  pratica  comunicato  dal  SISTRI,  a  conferma
dell'avvenuta iscrizione; 
      presso gli sportelli del proprio istituto di credito: 
        mediante bonifico bancario alle coordinate  IBAN:  IT88  Z010
0003 2453 4803 2259 214. In particolare, nella causale di  versamento
occorrera' indicare: 
        contributo SISTRI/anno 2010; 
        il codice fiscale dell'Operatore; 
        il numero  di  pratica  comunicato  dal  SISTRI,  a  conferma
dell'avvenuta iscrizione; 
      presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia): 
      versando il contributo in contanti con la seguente  causale  di
versamento: 
        Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14  -  contributo  SISTRI/anno
2010; 
        il codice fiscale dell'Operatore 
        il numero  di  pratica  comunicato  dal  SISTRI,  a  conferma
dell'avvenuta iscrizione. 
  Dopo aver effettuato il pagamento  dei  contributi  spettanti,  gli
Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde  800
05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i  seguenti
estremi di pagamento: 
    numero della quietanza  di  pagamento  rilasciata  dalla  Sezione
della Tesoreria Provinciale presso la quale e'  stato  effettuato  il
pagamento, ovvero il numero VCC-VCY  della  ricevuta  del  bollettino
postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento  Operazione"  (CRO)
del bonifico bancario; 
    l'importo del versamento; 
    il numero di pratica a cui si riferisce il versamento. 
  A seguito dell'invio al SISTRI degli  estremi  del  pagamento,  gli
Operatori saranno  contattati  dalle  Camere  di  Commercio  o  dalle
Associazioni  imprenditoriali  o  dalle  loro  societa'  di   servizi
delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni  Regionali  e
Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la  comunicazione  della
data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi  USB  e
delle black box. 
  In assenza della citata comunicazione  di  avvenuto  pagamento,  il
SISTRI non potra' procedere alle successive operazioni relative  alla
consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti». 
 
                               Art. 6 
      Indirizzo di posta elettronica per l'iscrizione al SISTRI 
  1. La modalita' di  iscrizione  on  line  di  cui  all'Allegato  IA
del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 comprende l'invio  mediante
posta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito  del
portale  SISTRI,  debitamente  compilati,  al   seguente   indirizzo:
iscrizionemail@sistri.it. 
 
                               Art. 7 
               Termini per la comunicazione al SISTRI 
               dei dati di movimentazione dei rifiuti 
  1. All'art. 5 del DM 17 dicembre 2009 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 6, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono
obbligati a comunicare al sistema i dati del  rifiuto  almeno  4  ore
prima  che  si  effettui  l'operazione   di   movimentazione,   salvo
giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni
dell'Area Registro Cronologico.»; 
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  Il  trasportatore,
in caso di movimentazione di rifiuti  pericolosi,  deve  accedere  al
sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2  ore
prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di
emergenza, da indicare nella  parte  annotazioni  dell'Area  Registro
Cronologico.»; 
    c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. In  caso  di
movimentazione  di  rifiuti  non  pericolosi,  la   scheda   SISTRI -
Area movimentazione   deve   essere   compilata   da   produttori   e
trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.». 
 
                               Art. 8 
                   Ulteriori tipologie particolari 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  6,  comma  2   del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano  anche  ai  produttori  di
rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati  in  un'organizzazione
di  ente  o  di  impresa,  nonche'  al   trasporto   transfrontaliero
dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Nel caso  di  rifiuti  pericolosi  prodotti  dall'attivita'  del
personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che  erogano
le prestazioni di cui alla legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  al
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di
rifiuti  pericolosi  prodotti  presso   gli   ambulatori   decentrati
dell'azienda  sanitaria  di  riferimento,   fermo   restando   quanto
stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  15
luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all'art.  6,
commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009. 
 
                               Art. 9 
        Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani 
  1. Gli impianti di recupero e di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani
adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e  all'obbligo
di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio  1994,  n.  70,
tramite  la  compilazione  della  scheda  SISTRI  -   Area   Registro
Cronologico. 
  2. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti
rifiuti  urbani  e  che  effettuano,  in  regime  di  autorizzazione,
unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito  preliminare
D15,   si   iscrivono    al    SISTRI    nella    categoria    centro
raccolta/piattaforma e  versano  il  contributo  annuo  di  500  euro
indipendentemente dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti. 
  3. Nel caso di movimentazione  dei  rifiuti  urbani  in  uscita  da
impianti comunali  o  intercomunali  che  effettuano,  in  regime  di
autorizzazione, unicamente operazioni di messa  in  riserva  R13  e/o
deposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte
nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile  1998,  n.
406, il gestore di tali impianti compila  la  scheda  SISTRI  -  Area
movimentazione,  ne  stampa  una  copia  e  la   consegna,   firmata,
all'impresa di trasporto. Tale scheda  accompagna  il  trasporto  dei
rifiuti  fino   all'impianto   di   recupero   e/o   smaltimento   di
destinazione. Ai fini  dell'assolvimento  della  responsabilita'  del
gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14
dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009. 
 
                               Art. 10 
                        Moduli di iscrizione 
  1. I  moduli  di  iscrizione  numeri  1  e  2  allegati  al decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 sono sostituiti dai moduli allegati  al
presente decreto. 
  2. Sono fatte salve le iscrizioni effettuate, fino  all'entrata  in
vigore del presente  decreto,  sulla  base  dei  moduli  allegati  al
decreto ministeriale 17 dicembre 2009. 
 
                               Art. 11 
         Modifiche al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 
  1. All'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 17  dicembre  2009,
il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «Alla  copertura  dei
costi derivanti dallo svolgimento dei  compiti  di  cui  al  presente
comma si provvede ai sensi dell'art. 18, comma 1,  lettera  e)  della
legge 29 dicembre 1993, n. 580.». 
  2. Nell'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre  2009,  la
nota alla sesta tabella «Demolitori e Rottamatori» e' soppressa. 
  3. Alle Schede riportate nell'allegato III del decreto ministeriale
17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  nella  Scheda  SISTRI -   Trasportatori   rifiuti   speciali,
nell'Area Movimentazione  Rifiuto,  e'  inserita  una  sezione  3-bis
«Rifiuti dall'estero» contenente i seguenti campi: 
      Paese di provenienza, con indicazione del nome e dell'indirizzo
dell'impianto; 
      destinazione dei rifiuti; 
      codice del Regolamento 1013/2006/CE; 
      numero di notifica, se prevista; 
      numero di serie della spedizione, se previsto; 
      quantitativo della spedizione; 
    b) nella Descrizione Tecnica della Scheda SISTRI -  Trasportatori
rifiuti urbani nella  Regione  Campania,  al  sottoparagrafo  IV,  il
titolo «Registro Cronologico Trasportatori  Speciali»  e'  sostituito
con il seguente: «Registro Cronologico Trasportatori rifiuti urbani»;
i trattini settimo e ottavo sono eliminati; alla sezione 2, il titolo
«Sezione anagrafica trasportatori rifiuti speciali» e' sostituito con
il seguente: «Sezione anagrafica trasportatori rifiuti urbani»; 
    c)  nella  Scheda  SISTRI -   Impianto   di   discarica   rifiuti
pericolosi/non  pericolosi/inerti,  alla  sezione  4 -   Informazioni
impianto, al primo e al secondo trattino la parola  «annualmente»  e'
sostituita con «semestralmente»; 
    d) nella Scheda SISTRI  -  Impianto  di  recupero/smaltimento  di
rifiuti anche  mobile,  nell'Area  Registro  Cronologico,  le  parole
«Registro Cronologico Impianto di discarica»  sono  sostituite  dalle
seguenti «Cronologico Impianto di recupero/smaltimento»; 
    e)  nella  Scheda  SISTRI  Gestore  Centro  di  Raccolta  rifiuti
speciali, e'  eliminata  la  parola  «speciali»;  nella  sezione  2 -
Sezione  anagrafica  Gestore  Centro  di  Raccolta  rifiuti  speciali
dell'Area Movimentazione Rifiuto, alla nona  riga,  e'  eliminata  la
parola «eventuale»; nella sezione 3 - Consegna rifiuti, e'  eliminato
il terzo trattino. 
  Le Schede SISTRI di cui all'Allegato III, con le modifiche disposte
dal presente articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI. 
 
                               Art. 12 
                              Delegato 
  1. All'Allegato  IA  del  DM  17  dicembre  2009,  Definizioni,  la
definizione di Delegato e' sostituita dalla seguente: «"Delegato": il
soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e'  delegato
dall'impresa all'utilizzo e alla custodia  del  dispositivo  USB,  al
quale sono associate le credenziali  di  accesso  al  Sistema  ed  e'
attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresa
non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun  "Delegato",
le credenziali di accesso al SISTRI e il  certificato  per  la  firma
elettronica   verranno   attribuiti    al    rappresentante    legale
dell'impresa». 
 
                               Art. 13 
                          Entrata in vigore 
  1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
Italiana. 
  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 15 febbraio 2010 
 
                                           Il Ministro: Prestigiacomo 
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del

territorio, registro n. 1, foglio n. 166

Tabelle allegate in formato grafico