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Roma, 1 marzo 2010
Circolare n.39/2010
Oggetto: Ambiente – Rifiuti – SISTRI – Proroga dei termini
di iscrizione – D.M. 15.2.2010, su G.U. n.48 del 27.2.2010.
Sono stati prorogati
i termini di iscrizione al SISTRI (Sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti) istituito dal D.M.
17.12.2009. I nuovi termini, a seconda delle categorie obbligate ad iscriversi,
sono i seguenti:
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30 marzo 2010 (in precedenza 28 febbraio) |
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imprese
di trasporto rifiuti speciali (pericolosi e non); ·
terminalisti
portuali e responsabili di scali merci ferroviari; ·
imprese
con più di 50 dipendenti produttrici di rifiuti pericolosi e di rifiuti
speciali derivanti da lavorazioni industriali, artigianali o da attività di
recupero o smaltimento.
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29 aprile 2010 (in precedenza 28 marzo) |
·
imprese
fino a 50 dipendenti produttrici di rifiuti pericolosi; ·
imprese
che hanno tra 11 e 50 dipendenti produttrici di rifiuti speciali derivanti da
lavorazioni industriali, artigianali o da attività di recpero
o smaltimento. |
Si fa riserva di
successive comunicazioni per l’illustrazione delle altre novità introdotte dal
decreto in esame.
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 15/2010 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/cp |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n.48 del 27.2.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 febbraio 2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante:«Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' deirifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009». IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE A d o t t a il seguente decreto: Art. 1 Proroga di termini di cui all'art. 3, comma 1 del DM 17 dicembre 2009 1. I termini di cui all'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17dicembre 2009, entro i quali i soggetti individuati nel medesimoarticolo sono tenuti all'iscrizione al SISTRI, sono prorogati ditrenta giorni. Art. 2 Estensione della videosorveglianza agli impianti di incenerimento 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5 del decretoministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche agli impianti diincenerimento dei rifiuti. Art. 3 Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti 1. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e dismaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cuiall'art. 184, comma 3, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi al SISTRI anche comeproduttori indipendentemente dal numero dei dipendenti, entro itermini previsti dall'art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 17dicembre 2009 per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, letteraa) di detto decreto, come prorogati dall'art. 1 del presente decreto. Art. 4 Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti 1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti specialipossono dotarsi del dispositivo USB relativo alla sola sede legalesecondo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera a) del decretoministeriale 17 dicembre 2009 o, in alternativa, di un ulterioredispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo restando l'obbligodi dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito altrasporto dei rifiuti. Qualora venga scelto di dotarsi di undispositivo USB per ciascuna unita' locale, il contributo e' versatoper ciascuna di esse, fermo restando l'obbligo di pagare ilcontributo per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto deirifiuti. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presentedecreto, abbiano provveduto all'iscrizione al SISTRI, qualoraintendano usufruire della facolta' di cui al presente comma, devonorichiedere i dispositivi per unita' locale rivolgendosi al numeroverde 800 00 38 36. Art. 5 Integrazione dell'allegato II del DM 17 dicembre 2009 1. All'Allegato II del DM 17 dicembre 2009 e' aggiunto il seguenteparagrafo: «Modalita' di pagamento dei contributi A) per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta etrasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione allatipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantita'degli stessi, e' dovuto: per ciascuna unita' locale e per la sede legale, qualoraquest'ultima produca e/o gestisca rifiuti; per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svoltaall'interno dell'unita' locale o della sede legale, qualoraquest'ultima produca e/o gestisca rifiuti. Per le unita' locali in cui insistano piu' unita' operative da cuioriginano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensidell'art. 3, comma 6, lettera a), e' stato richiesto un dispositivoper ciascuna unita' operativa, il calcolo dei contributi e'effettuato per ciascuna unita' operativa. B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi cherifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiutipericolosi. C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi siarifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e'dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' dirifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantita' dirifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita'di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti nonpericolosi). Per le discariche il contributo e' versato con riferimento allacategoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi). Le seguenti tipologie di impianti: discariche (D1, D5, D12); demolitori/rottamatori; frantumatori; inceneritori (D10); impianti di coincenerimento (R1); impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); impianti compostaggio e di digestione anaerobica; impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come unaunica "attivita' di gestione dei rifiuti" (art.4, comma 2, deldecreto). Pertanto, una unita' che effettua, nell'ambito dello stessoimpianto, piu' operazioni di recupero/smaltimento e' tenuta aversare, comunque, una sola volta il contributo. Per le "attivita' di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) esmaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo e'dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svoltanell'unita' locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovrannoessere compilate tante sezioni 2A quante sono le attivita' direcupero e/o smaltimento svolte nell'unita' locale o operativa diriferimento. Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo daversare e' quello previsto per la specifica attivita' svolta(demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dallatipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dallediverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuatedall'impianto. Il contributo e' versato sulla base della quantita'dichiarata di rifiuti trattati. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e dismaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cuiall'art. 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria deigestori che in quella dei produttori e a versare i contributi perciascuna categoria di appartenenza. D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, ilcontributo e' dovuto per la sede legale, per le eventuali unita'locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB eper ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che nonpericolosi, il contributo relativo alla sede legale e' dato dallasommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato dirifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativoautorizzato di rifiuti pericolosi. Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosiche al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per iveicoli e' dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiutipericolosi. E) per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiutidi cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, il contributo e' dovuto in base alla categoria dei produttoridi appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributoper ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad eurocento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i dueveicoli. Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e8 dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, siapplica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti aisensi del predetto comma 5. F) per i comuni della Regione Campania, il contributo e'determinato in base al numero degli abitanti. G) per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbanidella Regione Campania, il contributo e' dovuto in relazione allapopolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motoreadibito al trasporto dei rifiuti. H) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, glioperatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccoltacomunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e lorosocieta' di servizi il contributo dovuto e' determinato con
riferimento alla specifica categoria. Il pagamento del contributo e' effettuato mediante: un unico versamento comprendente l'importo complessivo deicontributi dovuti per tutte le unita' locali; in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale; per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unicoversamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sedelegale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto deirifiuti. Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, ricevera' unnumero di pratica e, successivamente, nel piu' breve tempo possibile,dovra' effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per
acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti. Il pagamento potra' avvenire nei seguenti modi: presso qualsiasi ufficio postale: mediante versamento dell'importo dovuto sul conto correntepostale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato diRoma. In particolare, nella causale di versamento occorrera'indicare: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno2010 il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a confermadell'avvenuta iscrizione; presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z0100003 2453 4803 2259 214. In particolare, nella causale di versamentooccorrera' indicare:
contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a confermadell'avvenuta iscrizione; presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia): versando il contributo in contanti con la seguente causale diversamento: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno2010; il codice fiscale dell'Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a confermadell'avvenuta iscrizione. Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gliOperatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 80005 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguentiestremi di pagamento: numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezionedella Tesoreria Provinciale presso la quale e' stato effettuato ilpagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettinopostale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO)del bonifico bancario; l'importo del versamento; il numero di pratica a cui si riferisce il versamento. A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gliOperatori saranno contattati dalle Camere di Commercio o dalleAssociazioni imprenditoriali o dalle loro societa' di servizidelegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali eProvinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione delladata dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB edelle black box. In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, ilSISTRI non potra' procedere alle successive operazioni relative allaconsegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti». Art. 6 Indirizzo di posta elettronica per l'iscrizione al SISTRI 1. La modalita' di iscrizione on line di cui all'Allegato IAdel decreto ministeriale 17 dicembre 2009 comprende l'invio medianteposta elettronica dei moduli di iscrizione, disponibili sul sito delportale SISTRI, debitamente compilati, al seguente indirizzo:iscrizionemail@sistri.it. Art. 7 Termini per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti 1. All'art. 5 del DM 17 dicembre 2009 sono apportate le seguentimodificazioni: a) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:«Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sonoobbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 oreprima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvogiustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazionidell'Area Registro Cronologico.»; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il trasportatore,in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere alsistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 oreprima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi diemergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area RegistroCronologico.»; c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. In caso dimovimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI -Area movimentazione deve essere compilata da produttori etrasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.». Art. 8 Ulteriori tipologie particolari 1. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del decretoministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche ai produttori dirifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazionedi ente o di impresa, nonche' al trasporto transfrontalierodall'estero effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5 deldecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' delpersonale sanitario delle strutture pubbliche e private, che eroganole prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e aldecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successivemodificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso dirifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentratidell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quantostabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6,commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009. Art. 9 Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani 1. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbaniadempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligodi comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70,tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area RegistroCronologico. 2. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferitirifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione,unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminareD15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centroraccolta/piattaforma e versano il contributo annuo di 500 euroindipendentemente dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti. 3. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita daimpianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime diautorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/odeposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscrittenella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n.406, il gestore di tali impianti compila la scheda SISTRI - Areamovimentazione, ne stampa una copia e la consegna, firmata,all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto deirifiuti fino all'impianto di recupero e/o smaltimento didestinazione. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' delgestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009. Art. 10 Moduli di iscrizione 1. I moduli di iscrizione numeri 1 e 2 allegati al decretoministeriale 17 dicembre 2009 sono sostituiti dai moduli allegati alpresente decreto. 2. Sono fatte salve le iscrizioni effettuate, fino all'entrata invigore del presente decreto, sulla base dei moduli allegati aldecreto ministeriale 17 dicembre 2009. Art. 11 Modifiche al decreto ministeriale 17 dicembre 2009 1. All'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla copertura deicosti derivanti dallo svolgimento dei compiti di cui al presentecomma si provvede ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) dellalegge 29 dicembre 1993, n. 580.». 2. Nell'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, lanota alla sesta tabella «Demolitori e Rottamatori» e' soppressa. 3. Alle Schede riportate nell'allegato III del decreto ministeriale17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modifiche: a) nella Scheda SISTRI - Trasportatori rifiuti speciali,nell'Area Movimentazione Rifiuto, e' inserita una sezione 3-bis«Rifiuti dall'estero» contenente i seguenti campi: Paese di provenienza, con indicazione del nome e dell'indirizzodell'impianto; destinazione dei rifiuti; codice del Regolamento 1013/2006/CE; numero di notifica, se prevista; numero di serie della spedizione, se previsto; quantitativo della spedizione; b) nella Descrizione Tecnica della Scheda SISTRI - Trasportatoririfiuti urbani nella Regione Campania, al sottoparagrafo IV, iltitolo «Registro Cronologico Trasportatori Speciali» e' sostituitocon il seguente: «Registro Cronologico Trasportatori rifiuti urbani»;i trattini settimo e ottavo sono eliminati; alla sezione 2, il titolo«Sezione anagrafica trasportatori rifiuti speciali» e' sostituito conil seguente: «Sezione anagrafica trasportatori rifiuti urbani»; c) nella Scheda SISTRI - Impianto di discarica rifiutipericolosi/non pericolosi/inerti, alla sezione 4 - Informazioniimpianto, al primo e al secondo trattino la parola «annualmente» e'sostituita con «semestralmente»; d) nella Scheda SISTRI - Impianto di recupero/smaltimento dirifiuti anche mobile, nell'Area Registro Cronologico, le parole«Registro Cronologico Impianto di discarica» sono sostituite dalleseguenti «Cronologico Impianto di recupero/smaltimento»; e) nella Scheda SISTRI Gestore Centro di Raccolta rifiutispeciali, e' eliminata la parola «speciali»; nella sezione 2 -Sezione anagrafica Gestore Centro di Raccolta rifiuti specialidell'Area Movimentazione Rifiuto, alla nona riga, e' eliminata laparola «eventuale»; nella sezione 3 - Consegna rifiuti, e' eliminatoil terzo trattino. Le Schede SISTRI di cui all'Allegato III, con le modifiche dispostedal presente articolo, sono pubblicate sul Portale SISTRI. Art. 12 Delegato 1. All'Allegato IA del DM 17 dicembre 2009, Definizioni, ladefinizione di Delegato e' sostituita dalla seguente: «"Delegato": ilsoggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e' delegatodall'impresa all'utilizzo e alla custodia del dispositivo USB, alquale sono associate le credenziali di accesso al Sistema ed e'attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'impresanon abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun "Delegato",le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato per la firmaelettronica verranno attribuiti al rappresentante legaledell'impresa». Art. 13 Entrata in vigore 1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per laregistrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della RepubblicaItaliana. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana. Roma, 15 febbraio 2010 Il Ministro: Prestigiacomo Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 1, foglio n. 166
Tabelle allegate in formato grafico