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Roma, 26 marzo 2010
Circolare n. 63/2010
Oggetto: Previdenza – Regime contributivo della
contrattazione di secondo livello – Istruzioni per richiedere gli sgravi sui
premi 2009 - Circolare INPS n. 39 del 18.3.2010.
L’INPS ha fornito le
prime istruzioni per richiedere lo sgravio sui premi di risultato (aziendali o
territoriali) corrisposti nel 2009. Come è noto, lo sgravio è stato sbloccato
solo di recente (DM 17.12.2009) e continua ad essere pari, per l’azienda, a 25
punti percentuali dell’aliquota INPS a proprio carico, mentre è invece totale per
il lavoratore. Rispetto al passato è stata ridotta al 2,25% (in precedenza 3%)
della retribuzione annua del lavoratore la quota del premio di risultato su cui
si applica la suddetta decontribuzione.
Le istruzioni INPS
ricalcano sostanzialmente quelle del
L’accesso allo
sgravio resta subordinato al rispetto delle condizioni previste dalla legge
296/2006 (regolarità contributiva e applicazione della parte economica dei
contratti collettivi), nonché al deposito degli accordi integrativi presso le
Direzioni Provinciali del Lavoro; tale deposito dovrà essere effettuato,
qualora non già avvenuto, entro il 10 aprile prossimo. Inoltre i premi previsti
dagli accordi devono essere incerti sia nella corresponsione che nell’ammontare
in quanto legati ad incrementi di produttività, di qualità e di competitività
dell’azienda.
Si rammenta infine
che le decontribuzione sui premi 2009 non sarà più contingentata ma sarà
riconosciuta a tutte le aziende aventi diritto.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 54/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/lc |
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INPS
Direzione Centrale Entrate
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici
Circolare n. 39 del 18.3.2010
Indirizzi omessi
OGGETTO: Legge 24 dicembre
2007, n. 247. Art. 1, c. 67. Sgravio contributivo per l’incentivazione della
contrattazione di secondo livello. Decreto Interministeriale
17 dicembre 2009. Prime indicazioni.
SOMMARIO: Chiarimenti
e precisazioni in materia di sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai
contratti collettivi di secondo livello, introdotto con effetto dal 1° gennaio
2008. Indicazioni per l’anno 2009.
Modalità da seguire per richiedere, esclusivamente in via telematica,
lo sgravio in questione; criteri di ammissione al beneficio.
L’apertura della procedura per l’invio delle domande sarà
portata a cono successivamente.
Premessa.
Con le disposizioni contenute nella legge 24 dicembre
2007, n. 247, come noto, è stata abrogata la decontribuzione e, in
sostituzione, è stato introdotto - in via sperimentale per il triennio dal 2008
al 2010 e a domanda delle aziende - uno sgravio contributivo sulle erogazioni
previste dai contratti di secondo livello, entro i limiti delle risorse predeterminate.
Per l'attuazione pratica del nuovo incentivo, la legge
rimanda all'emanazione di un apposito decreto interministeriale Lavoro -
Economia.
Per l’anno
Per il 2009 il beneficio trova la sua regolamentazione nel
Decreto 17 dicembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11-3-2010 (allegato
1).
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti e
precisazioni e si indicano, inoltre, le modalità che i datori di lavoro
dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti
nell’anno 2009.
1) Contenuto del provvedimento.
L'art. 1 del decreto ripartisce la dotazione finanziaria a
disposizione dell’apposito Fondo (650 milioni di euro) previsto dalla legge n.
247/2007, per il finanziamento di sgravi contributivi concessi per
l’incentivazione della contrattazione di secondo livello.
Dette risorse sono assegnante nella misura del 62,5 per
cento alla contrattazione aziendale e del 37,5 per cento a quella territoriale.
In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle
predette tipologie contrattuali, il decreto stabilisce che la quota residua
venga attribuita all’altra tipologia.
2) Oggetto del beneficio.
Per l’anno 2009, il DM prevede che lo sgravio contributivo
sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e
territoriale, ovvero di secondo livello, possa essere concesso entro il limite
del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Atteso il carattere sperimentale del beneficio, il
provvedimento ministeriale prevede che – limitatamente all’anno 2009 e in
relazione al monitoraggio delle domande e delle risorse finanziarie impegnate -
il citato tetto del 2,25% possa essere rideterminato - in sede di conferenza
dei servizi tra le Amministrazioni interessate indetta ai sensi dell’articolo
14 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni -
fermo restando il tetto massimo della retribuzione contrattuale, stabilito dal
comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 247/2007, nella misura del 5%.
3) Retribuzione contrattuale.
Per la determinazione del limite entro il quale è
possibile fruire dello sgravio contributivo, assume rilevanza la retribuzione
“contrattuale”.
A tale riguardo, si richiama quanto già precisato sul
punto con riferimento all’anno 2008 (2).
4) Misura dello sgravio.
Entro il tetto della retribuzione del lavoratore come
sopra individuato, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo
così articolato:
Ø
entro il limite massimo di 25 punti
dell’aliquota a carico del datore di lavoro (3),
al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali
misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni
per territori montani e svantaggiati;
Ø
totale sulla quota del lavoratore
(4).
Per una più agevole interpretazione si propone l’esempio
che segue.
In una azienda industriale con oltre 50 dipendenti, ad un
operaio con una retribuzione per l’anno 2009 pari a € 25.000,00, é stato
corrisposto un premio di risultato di € 1.000,00.
Ai fini della quantificazione dello sgravio, dovrà
operarsi come segue:
§
retribuzione annua del lavoratore €
26.000 (comprensivi del premio);
§
sgravio contributivo, sulle
erogazioni previste dalla contrattazione di 2° livello, nei limiti del 2,25%
della retribuzione imponibile annua del lavoratore - pari a 25 punti
percentuali della quota di contribuzione datoriale dovuta sull’erogazione per
la quale si chiede il beneficio e totale per quanto attiene la quota del lavoratore;
§
tetto dell’erogazione per la quale
è possibile richiedere lo sgravio = € 26.000,00 x 2,25% = € 585,00;
§
sgravio a favore dell’azienda = 25
punti della percentuale a proprio carico (€ 585,00 x 25% = € 146,00. Tale
importo dovrà essere determinato al netto delle eventuali misure compensative
previste dall’attuale legislazione);
§
sgravio a favore del lavoratore =
9,49%, pari all’intera quota a suo carico (€ 585,00 x 9,49% = € 56,00);
§
sgravio complessivo richiesto = €
202,00 (€ 146,00 azienda e € 56,00 lavoratore).
5) Condizioni di accesso.
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti
collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono
presentare le seguenti caratteristiche:
·
essere sottoscritti dai datori di
lavoro e depositati (ove già non lo fossero stati), a cura dei medesimi o delle
associazioni a cui aderiscono, presso le Direzioni provinciali del Lavoro,
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale;
·
prevedere erogazioni incerte nella
corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli
aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti
come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.
Ai fini dell’accesso al beneficio, il decreto precisa che
è sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri (aumenti
di produttività, qualità ed altri elementi).
Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti
possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di
erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore
sul territorio.
Come può evincersi dall’impianto legislativo, per
l’accesso al beneficio continua a essere vincolante il deposito - presso
Ne consegue che, in assenza, non sarà possibile
l’ammissione allo sgravio contributivo.
Con riferimento alle imprese di somministrazione di lavoro
di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ai fini
dell’accesso allo sgravio, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di
secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni
cui essa aderisce.
La concessione dello sgravio rimane, inoltre, subordinata
al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175 della legge
n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte
economica degli accordi e contratti collettivi.
In caso di indebita fruizione del beneficio, i datori di
lavoro - fatta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca
reato - sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento
delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni.
6) Esclusioni.
Sono escluse dal beneficio in trattazione le pubbliche
amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, relativamente ai dipendenti pubblici per i quali la
contrattazione collettiva nazionale è demandata all’ARAN.
Lo sgravio, inoltre, non compete per le aziende che hanno
corrisposto ai dipendenti - nell’anno solare di riferimento - trattamenti
economici e normativi non conformi a quanto previsto dall’articolo 1, comma 1,
del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389.
7) Modalità di richiesta dello sgravio.
Le modalità di accesso al beneficio sono indicate
nell'art. 3 del decreto.
Le aziende - anche per il tramite degli intermediari
autorizzati (5) - dovranno inoltrare, esclusivamente in via telematica,
apposita domanda all’INPS, anche per i lavoratori iscritti ad altri Enti
previdenziali.
La domanda deve contenere i dati sottoelencati;
per le aziende agricole la matricola è rappresentata dal codice azienda:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di
sottoscrizione dello stesso;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lett. b) presso
d) l’importo annuo complessivo delle erogazioni – corrisposte nel
corso dell’anno 2009 - per le quali si chiede l’ammissione allo sgravio,
entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile,
dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi (6);
e) l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e
assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti
percentuali dell’aliquota a suo carico;
f) l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e
assistenziali dovuti dal lavoratore (7);
g) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i
contributi pensionistici (8).
La procedura provvederà ad assegnare a tutte le
istanze inviate un numero di protocollo informatico.
Con successivo messaggio saranno rese note giorno e ora a
partire da cui sarà possibile la trasmissione telematica delle istanze secondo
lo schema di cui all’allegato n. 2 e saranno, altresì, messe a disposizione la
guida operativa e le specifiche tecniche.
8) Ammissione allo sgravio.
Il Decreto interministeriale, nello stabilire che
l’ammissione al beneficio riguarderà tutte le domande trasmesse entro il
periodo indicato dall’Istituto, affida allo stesso la definizione delle
relative modalità.
A tal fine si precisa che, entro i 60 giorni successivi
alla data fissata quale termine unico per l’invio delle istanze, si
provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo,
dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati.
Nell’ipotesi in cui le risorse disponibili non
consentissero la concessione dello sgravio nei misure indicate dalle singole
aziende, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari
al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente
stabilito, fermo restando quanto affermato al punto 1).
Tale eventuale ridefinizione delle somme sarà comunicata
ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.
Come già precisato, la concreta fruizione del beneficio
resta, inoltre, subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso
dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la
prassi nota (9).
9) Soggetti abilitati alla
trasmissione delle domande di ammissione allo sgravio contrattuale di secondo
livello.
La trasmissione telematica delle domande di ammissione
allo sgravio contrattuale di secondo livello, è consentita alle categorie
indicate al punto 11 della circolare n. 82/2008, alla quale, quindi, si rimanda
anche con riferimento alle modalità di accesso al servizio on-line.
Il Direttore Generale
Nori
(1) Cfr. circolari n. 82 e 110 del 2008.
(2) Cfr. circolare 6 agosto 2008, n. 82 – punto 3.
(3) La riduzione di 25 punti dell’aliquota datoriale,
costituisce la quota complessiva massima di sgravio applicabile anche con
riferimento alle aziende che assolvono la contribuzione pensionistica presso
Enti diversi dall’Inps. Rimane, in ogni caso, escluso dallo sgravio il
contributo (0,30%) ex art. 25, c. 4 della legge n. 845/1978, versato dai datori
di lavoro ad integrazione della contribuzione per la disoccupazione
involontaria.
(4) Lo sgravio della contribuzione a carico del lavoratore
sarà pari al 9,19% per la generalità delle aziende e al 9,49% per i datori di
lavoro soggetti alla Cigs (art. 9 legge n. 407/1990)
e 8,84% per gli operai assunti in agricoltura; per gli apprendisti la quota è
pari al 5,84%. Non costituisce oggetto di sgravio il contributo (1%) ex art.
3ter della legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il
limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (per l’anno 2009 €
42.069,00 che, mensilizzato, è pari a €
3.506,00).
(5) Cfr. articolo 1, commi 1 e 4, della legge 11 gennaio
1979, n. 12.
(6) Potranno essere inseriti, purché corrisposti nel corso
dell’anno 2009, gli importi riferiti a lavoratori cessati.
(7) Potranno essere inseriti gli importi riferiti a
lavoratori cessati, purché a questi ultimi restituiti.
(8) Nel caso di contribuzione pensionistica versata ad
altro Ente previdenziale e di contribuzioni minori dovuta all’INPS, devono
essere presentate due distinte domande.
(9) Cfr. circolare n. 51/2008 e il successivo messaggio
14521/2008.
Allegato uno omissis
Allegato due
Schema della domanda di
ammissione sgravio contrattazione di secondo livello - anno 2009
Scelta dell’ente previdenziale di riferimento:
- INPS
- INPDAP
- ENPALS
- IPOST
- INPGI
Tipologia di azienda:
- DM (UNIEMENS)
- Agricoli
Matricola INPS o CODICE AGRICOLI:
- 10 caratteri (UNIEMENS)
- 11 caratteri (codice agricoli)
Codice fiscale azienda
Associazione datoriale;
Codice fiscale trasmettitore;
E-mail o PEC trasmettitore;
Tipologia del contratto:
- aziendale
- territoriale
Data stipula del contratto;
Data deposito del contratto;
Data validità del contratto (Dal – al con fleg per ultrattività);
Depositario del contratto (DPL);
Indirizzo dell’azienda;
E-mail o PEC Azienda;
Ammontare complessivo annuo delle erogazioni,
entro i limiti del tetto del 2,25%
Importo sgravio complessivo (suddiviso in):
- importo sgravio datore di lavoro (max
25 punti)
- importo sgravio lavoratore (intera quota)
Numero lavoratori interessati