|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 30 marzo 2010
Circolare n. 66/2010
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso
accise sui consumi di gasolio del 2009 – Scadenza del 30 giugno 2010 – Nota Agenzia
delle Dogane prot.RU 30859 del
19.3.2010.
Fino al 30 giugno
prossimo sono aperti i termini per la presentazione agli Uffici dell’Agenzia
delle Dogane territorialmente competenti delle istanze di rimborso di quota
parte delle accise pagate sul gasolio acquistato nel 2009 da parte delle imprese
di autotrasporto.
Il beneficio, pari a
19,78609 euro per ogni
Il rimborso può
essere richiesto in forma diretta, ovvero può essere usufruito compensando i
versamenti mensili effettuati col modello F24, entro il limite annuale di 250
mila euro.
La compensazione può
essere avviata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in
assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso). Il
codice tributo da indicare nel modello F24 è il 6740.
Per le eventuali
eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro la fine del 2010
deve essere presentata domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2011.
Le domande devono essere
presentate su supporto informatico utilizzando il programma disponibile sul
sito www.agenziadogane.it
alle voci “Accise”, “Benefici per il gasolio da autotrazione”.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 64/2009 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
D/t |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
![]() |
![]() |
RU 30859
Roma
19.03.2010
Indirizzi omessi
OGGETTO: Benefici sul gasolio per uso autotrazione
utilizzato nel settore del trasporto. Chiarimenti relativi ai benefici
applicabili rispetto al gasolio consumato nell’anno 2009 e disponibilità del
software.
Con riferimento ai consumi di
gasolio effettuati nel corso dell’anno 2009 sono rimborsabili gli incrementi
dell’aliquota d’accisa disposti dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge n.
16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad €
9,78609 per mille litri di prodotto, il successivo incremento di aliquota, pari
ad € 3,00 per mille litri di prodotto (da Euro
Pertanto, con riferimento ai
consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009 l’entità
del beneficio riconoscibile è pari ad € 19,78609 per mille litri di prodotto.
Con riguardo all’individuazione dei
soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in
questione si precisa quanto segue.
L’art. 7 della direttiva 2003/96/CE
del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett. a), definisce come
“commerciale” il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto
terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con autoveicoli
con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su strada, aventi
peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5 tonnellate.
L’art. 18, paragrafo 11, della
medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008, alla Repubblica
italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 7 sopra citato,
per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico
massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.
I servizi della Commissione UE
ancora non si sono pronunciati circa la specifica richiesta di proroga della
deroga suddetta inoltrata, sin dal settembre 2007, dai competenti servizi del
Ministero dell’economia e delle finanze.
Nelle more della suddetta pronuncia
si ritiene, dunque, che gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, in
conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49
tonnellate non possano essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio
fiscale in parola.
Al riguardo si fa riserva di ulteriori
comunicazioni circa gli esiti dell’iter comunitario sopra richiamato.
Pertanto, con riferimento ai
consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2009, hanno diritto al
beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti
l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari
o superiore a 7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali
esercenti l’attività di trasporto
di cui al decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
c) le imprese
esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla
legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio,
del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo
n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici
e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
Tutto ciò premesso, attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo
ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli
Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate
dagli aventi diritto sopra distinti.
Le Direzioni regionali in indirizzo
vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici
dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e
criticità.
Per ottenere il rimborso degli
importi sopra evidenziati, ai fini della
restituzione in denaro o dell’utilizzo in compensazione
degli stessi, i soggetti di
cui alle lettere a), b), c) e d) presentano apposita
dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente
competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento
emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277
(G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il 30 giugno
2010.
Le imprese che scelgono di
utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono usufruirne entro
l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.
A tal riguardo si evidenzia che la
legge 24.12.2007, n. 244, all’art. 1, comma 53 (all. 1), ha fissato un limite
annuale, pari a € 250.000, per l’utilizzo in compensazione dei crediti
d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese,
da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi.
La norma suddetta prevede, altresì,
che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, “… anche oltre il
limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive …” e,
che siano compensabili per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno
successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall’anno
2011 con riferimento alle eccedenze maturate nell’anno 2008).
Con Risoluzione del 3 aprile 2008,
n. 9/E (reperibile nella banca della documentazione tributaria disponibile
sul sito www.finanze.it), l’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, precisato che il limite suddetto
(€ 250.000) opera come limite complessivo di utilizzo dei crediti riportati
nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi e che, in caso di
sforamento del limite di € 250.000 sopra richiamato “…. le compensazioni operate
con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considerano come non
avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente
effettuate”.
Per le eventuali eccedenze di
credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, deve
essere presentata, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente
competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2011.
Per la fruizione dell’agevolazione
con Mod. F24, deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per l’accreditamento su conto
corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta
l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Come già evidenziato in passato, si
ribadisce che:
-i soli esercenti
l’attività di trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d)
possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini
della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
-gli esercenti l’attività di
autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a),
sono tenuti a comprovare i consumi
effettuati unicamente mediante le relative
fatture di acquisto.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445,
recante “Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è
punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Inoltre, allorché il dichiarante
venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto
sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la
disposizione di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente
decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
Tutto ciò premesso, si fa presente
che sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it
, è disponibile il software aggiornato
utile alla compilazione e alla stampa delle dichiarazioni, per l’ammissione
alla fruizione del beneficio in questione, da consegnare, insieme ai relativi
dati salvati su supporto informatico -floppy disk o cd rom -al competente
Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti
comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in
Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici sono reperibili sul sito predetto.
In ultimo, nel far riserva di
fornire ulteriori precisazioni al riguardo, si fa presente che, a partire dal
prossimo mese di aprile, sarà possibile anche l’invio telematico delle dichiarazioni
in argomento.
Il Direttore dell’Area
Centrale Ing. Walter De Santis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 |