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Roma, 26 aprile 2010
Circolare n. 84/2010
Oggetto: Tributi – Iva - Black list – Nuovi adempimenti – D.M. 30.3.2010 su G.U. n.88 del
16.4.2010.
Com’è noto, il
decreto legge n.40/2010, allo scopo di prevenire frodi fiscali, ha introdotto
l’obbligo per i soggetti Iva di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni
effettuate con operatori residenti nei Paesi cosiddetti “black
list”.
Con il decreto
ministeriale indicato in oggetto sono stati fissati i termini e le modalità di redazione
dei nuovi modelli. In pratica si tratta di una sorta di elenchi Intra da presentare in via telematica mensilmente o
trimestralmente a seconda del volume di scambi realizzati con i Paesi black list (superiore o meno a 50
mila euro).
Il nuovo obbligo di
presentazione decorrerà a partire dal prossimo mese di agosto con riferimento
alle operazioni effettuate dall’1 luglio 2010.
Si fa riserva di
comunicare gli sviluppi della questione.
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Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.74/2010 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 30 marzo 2010
Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali enazionali. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreta: Art. 1 Soggetti obbligati 1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto comunicanoall'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti,effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede,residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decretodel Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministrodell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001: a) cessioni di beni; b) prestazioni di servizi rese; c) acquisti di beni; d) prestazioni di servizi ricevute. 2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati tramite appositomodello che, con le relative istruzioni per la compilazione, e'approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrateentro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto. Art. 2 Periodo di riferimento della comunicazione 1. Il modello di comunicazione e' presentato con riferimento: a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, neiquattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni,un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nellecondizioni richieste dalla lettera a). 2. I soggetti che hanno iniziato l'attivita' da meno di quattrotrimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che sitrovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestrigia' trascorsi.
3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione dellacomunicazione con periodicita' trimestrale possono presentarlo conperiodicita' mensile per l'intero anno solare.
4. I soggetti che presentano una comunicazione con periodicita'trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la sogliaindicata al comma 1, lettera a), presentano la comunicazione conperiodicita' mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia
e' superata. In tal caso le comunicazioni sono presentate,appositamente contrassegnate, per i periodi mensili gia' trascorsi. 5. I soggetti che presentano la comunicazione con periodicita'trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongonol'anno solare. Art. 3 Presentazione degli elenchi 1. Il modello di comunicazione e' presentato all'Agenzia delleentrate per via telematica entro l'ultimo giorno del mese successivoal periodo di riferimento. Art. 4 Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni 1. Nel modello di comunicazione sono inclusi i seguenti elementiinformativi: a) codice fiscale e partita IVA del soggetto passivo tenuto allacomunicazione; b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale e'intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo e' stabilito,residente o domiciliato, ovvero, in mancanza, altro codiceidentificativo; c) in caso di controparte persona fisica, ditta, cognome, nome,luogo e data di nascita, domicilio fiscale nello Stato in cui lamedesima e' stabilita, residente o domiciliata; d) in caso di controparte diversa dalle persone fisiche,denominazione o ragione sociale, sede legale o, in mancanza, sedeamministrativa nello Stato in cui la medesima e' stabilita, residenteo domiciliata; e) periodo di riferimento della comunicazione; f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioniattive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili, nonimponibili, esenti e non soggette agli effetti dell'imposta sulvalore aggiunto, al netto delle relative note di variazione; g) per ciascuna controparte, relativamente alle operazioniimponibili, l'importo complessivo della relativa imposta; h) per ciascuna controparte, per le note di variazione emesse ericevute relative ad annualita' precedenti, l'importo complessivodelle operazioni e della relativa imposta. 2. Nel modello di comunicazione sono incluse le operazioniregistrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni inmateria di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento dicui all'art. 2. Art. 5 Efficacia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alleoperazioni effettuate dal 1° luglio 2010. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 30 marzo 2010 Il Ministro: Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2010 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.1 Economia e finanze, foglio n. 380