Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 26 aprile 2010

 

Circolare n. 84/2010

 

Oggetto: Tributi – Iva - Black list – Nuovi adempimenti – D.M. 30.3.2010 su G.U. n.88 del 16.4.2010.

 

Com’è noto, il decreto legge n.40/2010, allo scopo di prevenire frodi fiscali, ha introdotto l’obbligo per i soggetti Iva di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni effettuate con operatori residenti nei Paesi cosiddetti “black list”.

 

Con il decreto ministeriale indicato in oggetto sono stati fissati i termini e le modalità di redazione dei nuovi modelli. In pratica si tratta di una sorta di elenchi Intra da presentare in via telematica mensilmente o trimestralmente a seconda del volume di scambi realizzati con i Paesi black list (superiore o meno a 50 mila euro).

 

Il nuovo obbligo di presentazione decorrerà a partire dal prossimo mese di agosto con riferimento alle operazioni effettuate dall’1 luglio 2010.

 

Confetra ha chiesto che le operazioni di trasporto e spedizione siano esonerate dall’obbligo di comunicazione nei nuovi elenchi, tenuto conto che sono operazioni effettive e riscontrabili, a scarsa pericolosità di frode fiscale e che vengono già comunicate all’Amministrazione finanziaria in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Si fa riserva di comunicare gli sviluppi della questione.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.74/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 marzo 2010

Disposizioni per il contrasto alle frodi fiscali IVA internazionali e
nazionali. 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                         Soggetti obbligati 
  1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore  aggiunto  comunicano
all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle  operazioni  seguenti,
effettuate  nei  confronti  di  operatori  economici   aventi   sede,
residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto
del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio  1999,  e  dal  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  21  novembre  2001,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001: 
  a) cessioni di beni; 
  b) prestazioni di servizi rese; 
  c) acquisti di beni; 
  d) prestazioni di servizi ricevute. 
  2. I dati di cui  al  comma  1  sono  comunicati  tramite  apposito
modello che, con le  relative  istruzioni  per  la  compilazione,  e'
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate
entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto. 
 
                               Art. 2 
             Periodo di riferimento della comunicazione 
  1. Il modello di comunicazione e' presentato con riferimento: 
  a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato,  nei
quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di  operazioni,
un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; 
  b) a periodi mensili, per i  soggetti  che  non  si  trovano  nelle
condizioni richieste dalla lettera a). 
  2. I soggetti che hanno iniziato l'attivita'  da  meno  di  quattro
trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si
trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri
gia' trascorsi. 
  3.  I  soggetti  che   sono   tenuti   alla   presentazione   della
comunicazione con periodicita' trimestrale  possono  presentarlo  con
periodicita' mensile per l'intero anno solare. 
  4. I soggetti che presentano  una  comunicazione  con  periodicita'
trimestrale e che, nel corso di  un  trimestre,  superano  la  soglia
indicata al comma 1, lettera  a),  presentano  la  comunicazione  con
periodicita' mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia
e'  superata.  In  tal  caso  le   comunicazioni   sono   presentate,
appositamente contrassegnate, per i periodi mensili gia' trascorsi. 
  5. I soggetti che  presentano  la  comunicazione  con  periodicita'
trimestrale fanno riferimento ai  quattro  trimestri  che  compongono
l'anno solare. 
 
                               Art. 3 
                     Presentazione degli elenchi 
  1. Il modello di  comunicazione  e'  presentato  all'Agenzia  delle
entrate per via telematica entro l'ultimo giorno del mese  successivo
al periodo di riferimento. 
 
                               Art. 4 
        Elementi informativi da indicare nelle comunicazioni 
  1. Nel modello di comunicazione sono inclusi  i  seguenti  elementi
informativi: 
  a) codice fiscale e partita IVA del soggetto  passivo  tenuto  alla
comunicazione; 
  b) numero del codice fiscale attribuito al soggetto con il quale e'
intercorsa l'operazione dallo Stato in cui il medesimo e'  stabilito,
residente  o  domiciliato,  ovvero,   in   mancanza,   altro   codice
identificativo; 
  c) in caso di controparte persona  fisica,  ditta,  cognome,  nome,
luogo e data di nascita, domicilio fiscale  nello  Stato  in  cui  la
medesima e' stabilita, residente o domiciliata; 
  d)  in  caso  di  controparte  diversa   dalle   persone   fisiche,
denominazione o ragione sociale, sede legale  o,  in  mancanza,  sede
amministrativa nello Stato in cui la medesima e' stabilita, residente
o domiciliata; 
  e) periodo di riferimento della comunicazione; 
  f) per ciascuna controparte, l'importo complessivo delle operazioni
attive e passive effettuate, distinto tra operazioni imponibili,  non
imponibili, esenti e  non  soggette  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto, al netto delle relative note di variazione; 
  g)  per  ciascuna  controparte,   relativamente   alle   operazioni
imponibili, l'importo complessivo della relativa imposta; 
  h) per ciascuna controparte, per le note  di  variazione  emesse  e
ricevute relative ad  annualita'  precedenti,  l'importo  complessivo
delle operazioni e della relativa imposta. 
  2.  Nel  modello  di  comunicazione  sono  incluse  le   operazioni
registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di
cui all'art. 2. 
 
                               Art. 5 
                              Efficacia
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle
operazioni effettuate dal 1° luglio 2010. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 marzo 2010 
 
                                                Il Ministro: Tremonti 
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2010 
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
1 Economia e finanze, foglio n. 380