Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556  -  fax 06/8415576

e-mail: confetra@confetra.com - http://www.confetra.com

 

 

 

Roma, 24 giugno 2010

 

Circolare n.119/2010

 

Oggetto: Tributi – Iva intracomunitaria – Elenchi Intrastat – Circolare Agenzia delle Entrate n.36/E del 21.6.2010.

 

Con la circolare indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compilazione degli elenchi Intrastat che, com’è noto, da quest’anno riguardano anche le prestazioni di servizi svolte in ambito europeo, oltrechè gli scambi di beni intracomunitari.

 

L’Agenzia rammenta innanzitutto che gli elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi devono essere riferiti alle operazioni rese o ricevute tra soggetti passivi stabiliti in Stati comunitari, ossia soggetti identificati ai fini Iva e aventi stabili organizzazioni all’interno dell’UE.

 

Viceversa, nel caso di scambi di beni devono essere inseriti nei relativi elenchi le cessioni e gli acquisti avvenuti tra due Stati membri (con effettiva movimentazione intracomunitaria dei beni), indipendentemente dalla circostanza che l’acquirente o il cedente siano o meno stabiliti all’interno dell’UE.

 

La circolare esamina numerosi aspetti, tra cui gli obblighi nel caso di scambi con operatori comunitari rientranti nel regime giuridico delle piccole imprese (fino a 10 milioni di euro di fatturato annuo), le variazioni nella periodicità della presentazione degli elenchi, il comportamento da tenere in caso di omissioni e rettifiche, i termini di registrazione delle fatture, ecc.

 

Riguardo alle prestazioni di servizi, viene ribadito come le operazioni non tassabili nel paese del committente siano escluse dall’obbligo di dichiarazione negli elenchi. A tal proposito si rammenta che le regole sulla non imponibilità Iva (es. Iva sui trasporti di merce in esportazione) sono applicabili in tutti gli Stati UE. Peraltro, come più volte sottolineato dai funzionari dell’Agenzia nel corso dei seminari tenutisi sulla materia, secondo l’attuale orientamento della Commissione UE, affinché si verifichi l’ipotesi di esportazione è necessario che la merce parta dal paese del committente (ad es. un trasporto di beni da Parigi a New York commissionato da un soggetto Iva italiano non può essere considerato trasporto di beni in esportazione e quindi va dichiarato negli elenchi Intrastat).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.60/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

D/d

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

 

 

 

CIRCOLARE N.36/E

Direzione Centrale Normativa

Roma, 21 giugno 2010

 

 

OGGETTO:   Recepimento Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – Quesiti pervenuti al Forum Intrastat

 

 

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alla nuova disciplina riguardante gli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, anche in relazione ai quesiti posti tramite il Forum aperto sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

PARTE PRIMA: INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

1. Chi sono in generale i soggetti obbligati alla presentazione dei modelli Intrastat?

L’art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dal D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 18, prevede, tra l’altro, l’obbligo di dichiarare le prestazioni di servizi generiche rese da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri, nonché quelle ricevute da soggetti passivi stabiliti in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri.  Il principio giuridico dello stabilimento comporta la conseguenza che non sussiste l’obbligo di includere negli elenchi in commento le prestazioni di servizio rese o ricevute da soggetti passivi italiani, qualora la controparte contrattuale sia un soggetto stabilito in un Paese extracomunitario il quale -benché identificato ai fini IVA nella Comunità - non possieda nel territorio comunitario né la sede principale dell’attività, né una stabile organizzazione.  Alla predetta conclusione si giunge non solo alla luce della formulazione letterale del citato art. 50, comma 6, ma anche in considerazione del presupposto impositivo relativo alle prestazioni di servizi che fa riferimento ai soggetti passivi “stabiliti” nel territorio dello Stato (vedi art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e art. 44 della Direttiva 2006/112/CE). Al contrario, per quanto riguarda l’obbligo di compilazione degli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti intracomunitari di beni, ciò che rileva è l’aspetto oggettivo dell’operazione posta in essere. Pertanto, saranno da includere nella dichiarazione Intrastat tutte le operazioni che presentano gli elementi costitutivi delle cessioni o acquisti intracomunitari (acquisizione della proprietà del bene, effettiva movimentazione dello stesso tra due Stati membri, status di operatore economico dei contraenti), a prescindere dalla circostanza che una delle parti del contratto sia un soggetto stabilito in un Paese terzo, sempre che, ovviamente, il medesimo sia identificato ai fini IVA nella Comunità. Infatti, l’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 stabilisce l’obbligo di dichiarare gli acquisti e le cessioni intracomunitarie di beni senza fare alcun riferimento al luogo di stabilimento del soggetto venditore o acquirente. Ciò risulta coerente con il presupposto impositivo di tali operazioni, che è individuato nello Stato di destinazione del bene stesso (art. 38, commi 1 e 2, del D.L. n. 331 del 1993 e art. 2, lett. b della Direttiva 2006/112/CE).  A tali conclusioni si ritiene di dover pervenire sulla base dell’interpretazione della normativa primaria di riferimento, nonostante l’apparente contrasto con il tenore letterale dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 22 febbraio 2010 (di seguito Decreto).

 

 

2. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi Intrastat anche gli enti non commerciali?

Si ricorda che l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni e di servizi va adempiuto anche dagli enti, associazioni e altre organizzazioni non aventi come oggetto principale l’esercizio di attività commerciali, ma che svolgono tale attività solo in via secondaria.  Il medesimo obbligo grava inoltre a carico degli enti, associazioni e altre organizzazioni che non svolgono alcuna attività rilevante agli effetti dell’IVA, se identificati ai fini dell’imposta (art. 1, comma 2, del Decreto, che rinvia all’art. 7­ter, comma 2, lett. b e c del D.P.R. n. 633 del 1972). Rientrano in tale ipotesi gli enti non soggetti passivi, tenuti ad identificarsi ai fini IVA poiché hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un limite eccedente 10.000 euro ovvero che hanno optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato (art. 38, comma 5, lett. c, e comma 6 del D.L. 331 del 1993).

 

 

3. A quali obblighi sono tenuti gli operatori soggetti al regime dei “minimi”?

In premessa si osserva che i contribuenti minimi di cui all’art. 1, commi 96 e seguenti, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, rientrano, ai sensi delle disposizioni comunitarie, tra gli operatori economici sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese (artt. 281 – 292 della Direttiva 2006/112/CE). In relazione a tale problematica si esaminano i casi seguenti.

 

1) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua acquisti intracomunitari di beni presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro: IT1 effettua l’acquisto intracomunitario, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. Infatti, IT1 risulta debitore dell’imposta nel territorio dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (art. 1, comma 100, della legge n. 244 del 2007) e deve porre in essere i conseguenti adempimenti (art. 7, comma 1, lett. d, del D.M. 2 gennaio 2008).

 

2) Operatore “minimo” italiano IT1 che cede beni ad un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro: IT1 non effettua una cessione intracomunitaria, ma piuttosto un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, nella quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. Infatti, i contribuenti soggetti al regime dei “minimi”, ai sensi del comma 100 dell’art. 1, citato, “non addebitano l’Imposta sul Valore Aggiunto a titolo di rivalsa” (vedi anche articolo 41, comma 2-bis del D.L. n. 331 del 1993 e circolare del 21 dicembre 2007, n. 73, punto 3.1.3). IT1, quindi, non compila l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni.

 

3) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua acquisti di servizi presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro: Considerata l’assenza di una espressa disposizione normativa ed alla luce del principio giuridico secondo il quale la tassazione degli scambi intracomunitari avviene per i beni nel Paese di destinazione del bene medesimo e per i servizi nel luogo di stabilimento del committente, si ritiene che si possano applicare i principi già esposti per il caso sub 1). Pertanto, IT1 riceve una prestazione territorialmente rilevante in Italia, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.

 

4) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro: Rinviando alle considerazioni esposte al punto precedente, anche in questa ipotesi, con il caso sub 2), IT1 non effettua una operazione intracomunitaria, ma un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. IT1, quindi, non compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.

 

Inoltre, in relazione a tutte le fattispecie sopra riportate, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1, comma 111, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il regime dei minimi cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 30.000 euro per oltre il cinquanta per cento. Pertanto, da tale momento i contribuenti in questione, per quanto riguarda gli adempimenti Intrastat, dovranno attenersi alle regole ordinarie.

 

 

4. Quali sono gli obblighi dei soggetti passivi d’imposta italiani che intrattengono rapporti commerciali con operatori di altri Stati membri rientranti nel regime giuridico delle piccole imprese?

 

1) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che effettua acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 non effettua l’acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni. 

 

2) Soggetto passivo d’imposta  italiano IT1 che cede beni ad un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 effettua una cessione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro di destinazione del bene. IT1, quindi, emette fattura senza addebito d’imposta (art. 41 del D.L. n. 331 del 1993) e compila l’elenco delle cessioni intracomunitarie di beni.

 

3) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che riceve prestazioni di servizi da un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 non effettua l’acquisto intracomunitario, in quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti. 

 

4) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che effettua prestazioni di servizi nei confronti di un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 effettua un’operazione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro del committente (art. 44 della Direttiva 2006/112/CE). IT1, quindi, emette fattura senza addebito d’imposta e compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.

 

 

5. Quali sono gli elementi principali che riguardano il contenuto degli elenchi riepilogativi?

Sotto il profilo oggettivo si evidenzia che vanno incluse nei nuovi modelli riepilogativi delle prestazioni rese le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater) e 7-quinquies) del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, formano oggetto del nuovo obbligo dichiarativo tutte le prestazioni di servizi rese da operatori italiani ad operatori economici comunitari che, in virtù del nuovo principio generale di territorialità, risultano tassabili nel luogo del committente (art. 1, comma 1, lett. a, n. 2, del Decreto). Restano, quindi, escluse dal predetto obbligo dichiarativo le prestazioni di servizi oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità (ad esempio: prestazione di servizio relativa ad un bene immobile sito in altro Paese comunitario), disciplinate separatamente negli articoli 7-quater) e 7-quinquies) citati. Analogamente, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle prestazioni ricevute da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, andranno incluse tutte le operazioni tassabili in Italia, ai sensi del principio generale di cui all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 1, comma 1, lett. b, n. 2, del Decreto). Inoltre, occorre precisare che non è obbligo del contribuente dichiarare le prestazioni di servizi rese per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il committente, né quelle ricevute da un operatore residente da parte di un prestatore comunitario per le quali non è dovuta l’imposta in Italia (come si evince dall’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 e dall’art. 5, comma 4, del Decreto).

 

 

6. Quale comportamento deve tenere il contribuente in caso di errori o omissioni?

Con riferimento alla problematica relativa ad errori, omissioni e, più in generale, all’esigenza di rettificare dichiarazioni già inviate, si formulano le seguenti osservazioni. Nel caso di variazioni, effettuate ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, di operazioni già poste in essere ed indicate negli elenchi riepilogativi – siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi – i documenti relativi (fatture integrative ovvero note di accredito) vanno indicati negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate (art. 5, comma 5, del Decreto). Nel caso in cui il contribuente abbia invece omesso di includere in un elenco Intrastat dati relativi a prestazioni di servizi – rese o ricevute – è necessario compilare, come già precisato nelle istruzioni dei modelli riepilogativi, una apposita dichiarazione, indicando come periodo di riferimento il mese o il trimestre in cui si è verificata tale omissione e compilando la sezione 3 del modello. In tutti i rimanenti casi di errori relativi a prestazioni di servizi, compresa l’inclusione nei modelli di operazioni che, non essendo soggette ad imposta in Italia (prestazioni ricevute) o nell’altro Stato membro (prestazioni rese) non dovevano essere oggetto di dichiarazione, il contribuente dovrà procedere alla compilazione della sezione 4, relativa alle rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti, come peraltro precisato nelle istruzioni ai modelli riepilogativi. Al riguardo si fa presente, in linea generale, che il contribuente, ove si renda conto di essere incorso in omissioni o errori, può procedere alla relativa correzione in via immediata, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo successivo.

 

 

PARTE SECONDA: RISPOSTE AI QUESITI SPECIFICI

 

1. Nell’allegato XI al Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane del 22 febbraio 2010, contenente istruzioni al frontespizio è previsto che in caso di cambio della periodicità le sezioni 1 e/o 3 sono da riferirsi a:

- 1° mese del trimestre se si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel primo mese del trimestre;

- 1° e 2° mese del trimestre, se si cambia la periodicità nel secondo mese del trimestre;

- trimestre completo se si cambia la periodicità nel terzo mese del trimestre. Si chiede pertanto conferma di quale sia il comportamento corretto nel caso di cambio di periodicità nel corso del trimestre.

Secondo quanto illustrato con la circolare n. 14 del 2010, in caso di superamento della soglia di 50.000 euro nel corso del trimestre, l’operatore è tenuto immediatamente a presentare gli elenchi con periodicità mensile. Ciò risponde anche alle prescrizioni della Direttiva 2006/112/CE, laddove afferma che “gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi (...) a presentare l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile (......) qualora l’importo totale trimestrale (...) non superi per il trimestre in questione, per alcuno dei  quattro trimestri precedenti la somma di 50.000 euro (…) La facoltà di cui al primo comma cessa di essere applicabile alla fine del mese durante il quale l’importo totale (…) supera, per il trimestre in corso, la soglia di 50.000 euro (…) In tal caso si stabilisce un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall’inizio del trimestre entro un termine non superiore ad un mese” (art. 263.1-bis). Quindi, in caso di superamento della soglia a gennaio, l’operatore presenterà un elenco trimestrale entro il 25 febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo mese del trimestre”. Nel caso di superamento della soglia a febbraio, sarà presentato entro il 25 marzo un elenco trimestrale contenente i dati relativi a gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo e secondo mese del trimestre”. In caso di superamento a marzo, sarà presentato un elenco trimestrale contenente i dati di gennaio, febbraio e marzo entro il 26 aprile, contrassegnando la casella “trimestre completo”.

 

 

2. Nel caso in cui un committente italiano abbia ricevuto fatture, datate 2009 e relative a servizi eseguiti nel medesimo anno da un fornitore comunitario e il committente medesimo abbia proceduto nel 2010 all’autofatturazione, tali servizi vanno indicati nella dichiarazione Intrastat di gennaio 2010? 

Allo stato della normativa vigente, il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, siano esse interne o trasnazionali, secondo il novellato art. 6 del D.P.R.

n. 633 del 1972, coincide con il pagamento del corrispettivo, fatta eccezione per talune ipotesi derogatorie (prestazioni continuative di durata superiore ad un anno che non comportano versamenti di acconti o pagamenti anche parziali). E’ a tale momento che occorre fare riferimento per stabilire se una prestazione è rilevante agli effetti della nuova disciplina IVA e, quindi, se la medesima va inclusa negli elenchi Intrastat. Tuttavia, se nel corso del 2009 è stata emessa fattura con applicazione dell’IVA (ad esempio, poiché in tale anno la suddetta prestazione soggiaceva al principio del Paese del prestatore), mentre nel 2010 la medesima prestazione risponde alla nuova regola generale del Paese del committente, l’operazione non sarà da considerarsi rilevante nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il corrispettivo. Tale soluzione si presenta idonea ad evitare fenomeni di doppia imposizione.

 

 

3. Entro quale termine deve essere registrata una fattura di acquisto di servizi intracomunitari?

L’emissione dell’autofattura è obbligatoria al momento di effettuazione della prestazione di servizio, cioè, come chiarito nella risposta precedente, al momento del pagamento del corrispettivo. Da quel momento, il contribuente dispone di quindici giorni per annotare la medesima autofattura nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alla data di emissione. Per la registrazione nel registro di cui all’art. 25, invece, il contribuente dispone del più ampio termine di cui all’art. 19, comma 1, del medesimo Decreto (entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto a detrazione). A tale riguardo si ricorda che l’art. 5, comma 1, del Decreto prevede che negli elenchi Intrastat “sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione”. Pertanto, un’autofattura emessa il 31 gennaio, data di effettuazione del pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli elenchi relativi al mese di gennaio. In caso di emissione anticipata dell’autofattura rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, il contribuente è tenuto ad inserire la stessa negli elenchi riepilogativi, secondo quanto disposto dall’art. 5 del Decreto citato. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui il contribuente medesimo, anziché emettere autofattura, abbia proceduto all’integrazione della fattura emessa dal fornitore comunitario, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 12 del 2010, par 3.2

 

4. Un contribuente che ha presentato per i mesi di gennaio e febbraio 2010 l’elenco riepilogativo mensile delle cessioni di beni e servizi, presumendo di superare la soglia di 50.000 euro, può, se nel mese di marzo rimarrà al di sotto di tale limite, presentare gli elenchi in forma trimestrale a partire dal secondo trimestre 2010?

Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del Decreto “i soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile per l’intero anno solare”. Dalla formulazione letterale della richiamata norma deriva la conclusione per cui, nel

caso ipotizzato, il contribuente dovrà rispettare la periodicità mensile per tutto il 2010.

 

 

5. Se nel 2009 il limite di 50.000 euro è stato superato solo in un trimestre, mentre negli altri l’ammontare totale è stato al di sotto dei 50.000 euro, l’obbligo di invio degli elenchi riepilogativi degli acquisti è mensile o trimestrale?

A regime, se il limite di 50.000 euro è stato superato anche in uno solo dei quattro trimestri dell’anno precedente, il contribuente sarà tenuto ad una periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi (art. 2, comma 1, lett. a, del Decreto). In tale caso potrà ritornare a presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di 50.000 euro per almeno quattro trimestri consecutivi. Tuttavia, per quanto riguarda il 2010, primo anno in cui è stato introdotto l’obbligo di dichiarare i servizi intracomunitari, si richiama quanto specificato nella circolare n. 14 del 2010. In tale circolare, infatti, si è precisato che, per i soggetti tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi, la periodicità è naturalmente trimestrale, fino a quando non superano la soglia di 50.000 euro.

 

 

6. Nel caso di periodicità  mensile, qualora un operatore non abbia effettuato alcuna operazione di acquisto, il modello deve essere trasmesso ugualmente con l’indicazione degli importi uguali a zero? 

Se per un mese o un trimestre non è stata compiuta nessuna operazione non esiste alcun obbligo dichiarativo.

 

 

7. Se si manda del materiale in conto deposito o conto prova o conto visione e la fattura viene emessa nei mesi successivi, oppure vengono emesse più fatture successivamente, quando è corretto compilare l’Intrastat? Al momento dell’uscita della merce o nel momento in cui viene fatturata?

La compilazione della parte fiscale degli elenchi riepilogativi Intrastat  non riguarda i casi in cui il bene venga spedito in altro Stato membro senza che ciò dia luogo ad una cessione intracomunitaria di beni ovvero ad una cessione intracomunitaria assimilata. Pertanto, va dichiarato ai fini predetti l’invio dei beni in altro Stato membro effettuato per esigenze della impresa che spedisce gli stessi, ivi compresi i casi di beni destinati ad altra impresa comunitaria appartenente allo stesso soggetto nazionale (art. 41, comma 2, lett. c, del D.L. n. 331 del 1993). Nel caso di cessione intracomunitaria o cessione intracomunitaria assimilata l’obbligo di emissione della fattura scatta al momento della spedizione (art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972); tale operazione sarà inclusa negli elenchi Intrastat relativi al periodo in cui la stessa è registrata o soggetta a registrazione (art. 5, comma 1, del Decreto).

 

 

8. Nel caso di fatture da un Paese non aderente alla moneta unica, per determinare il controvalore in valuta si deve prendere in considerazione il cambio alla data della fattura o alla data della registrazione?

Per le rettifiche in valuta relative ai servizi, che cambio va utilizzato per determinare l’importo in euro della rettifica?

Per determinare il controvalore deve essere considerato il cambio delle valute estere pubblicato dalla Banca d’Italia (ex Ufficio Italiano Cambi) alla data in cui l’operazione si ritiene effettuata.

In caso di rettifica deve essere utilizzato il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione originaria. Per quanto riguarda le modalità con cui effettuare la rettifica si rinvia a quanto precisato nelle istruzioni ai modelli Intrastat.

 

 

9. Le fatture di acconto per servizi vanno incluse nei modelli Intrastat al momento della registrazione?

La rilevazione negli elenchi Intrastat di acconti relativi a prestazioni di servizi deve seguire il criterio generale del momento di effettuazione dell’operazione. Pertanto, dovendosi considerare realizzato il momento impositivo all’atto del pagamento della frazione di corrispettivo, è nello stesso momento che andrà fatturato l’acconto e rilevato negli elenchi riepilogativi.

 

 

10. Fino all’anno 2009 non abbiamo mai inserito nell’Intrastat le lavorazioni di merci. Quali sono gli obblighi degli operatori a partire dal 2010 relativamente a tali operazioni?

Dal 2010 è divenuta obbligatoria la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi. Tanto premesso, le prestazioni di lavorazione di beni rese a committenti soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri e le lavorazioni di beni ricevute da parte di soggetti passivi di altri Stati membri dovranno essere inserite ai fini fiscali nei predetti elenchi. Quanto precede vale a condizione che si tratti di una prestazione di lavorazione autonoma e non accessoria alla cessione o acquisto di un bene. Infatti, in caso di accessorietà (art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972), il valore della lavorazione sarà incluso in quello del bene.

 

 

11. Nel caso in cui sia stato presentato il modello riepilogativo dei servizi intracomunitari relativo al mese di gennaio 2010 indicando, per ogni prestazione di servizio ricevuta, il numero e la data della fattura del fornitore, è necessario procedere ad una rettifica?

Per gli elenchi riepilogativi presentati prima del 18 marzo 2010, data in cui è stata pubblicata la circolare n. 14/E del 2010, in ossequio al principio di buona fede cui è informato il rapporto tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, non sarà necessario procedere ad alcuna rettifica, anche se il numero e la data della fattura indicati sono quelli del fornitore, anziché del committente nazionale. 

 

 

12. Un tour operator che organizza “pacchetti” vacanza, al fine di comporre gli stessi, acquista singoli servizi da soggetti di altri Stati membri (hotel, trasporti, guide ecc…).

 

a) Si chiede quale sia il regime relativo ai predetti pacchetti.

Il regime speciale IVA riservato alle agenzie di viaggio di cui agli artt. 306 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE non ha subito variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità delle prestazioni di servizi e alla conseguente presentazione dei modelli Intrastat. Pertanto, la vendita di un pacchetto turistico, essendo un servizio che segue il principio del Paese del prestatore, non deve essere inserita negli elenchi Intrastat. Per quanto riguarda l’acquisto del singolo servizio, si veda la risposta successiva.

 

b) Nel caso di fornitura di servizio singolo (hotel oppure volo) a clienti di altri Stati comunitari (sia soggetti passivi di imposta che privati) come ci si deve comportare?

Il servizio singolo, reso da un tour operator in nome e per conto del cliente, stabilito in altro Stato comunitario, costituisce attività di intermediazione e, nei confronti dei soggetti passivi di imposta, segue la regola generale di territorialità (art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972). Quindi tale prestazione va inserita negli elenchi riepilogativi dei servizi.

Tuttavia, se si tratta di un singolo servizio previamente acquisito da parte dell’agenzia, alla successiva rivendita dello stesso si applica il regime speciale del margine e lo stesso non va incluso negli elenchi riepilogativi (art. 74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972).

Inoltre, si precisa che l’acquisto da parte del tour operator del singolo servizio (hotel, volo, guida turistica) non va incluso negli elenchi Intrastat. Ciò in quanto le prestazioni acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini della territorialità e, d’altra parte, i servizi singolarmente considerati non rientrano nel regime speciale delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972). Si ricorda che le operazioni che intervengono con privati consumatori non vanno incluse negli elenchi Intrastat.

 

 

13. Una società gestisce alberghi e paga compensi di agenzia ad agenti U.e. ed extra U.e. per l’intermediazione nelle prenotazioni alberghiere. Si chiede se le provvigioni pagate ad agenti U.e. per le suddette prestazioni, relative ad alberghi situati in Italia, debbano essere inquadrate nell’art. 7-quater del D.P.R. n. 633 del 1972 come prestazioni relative ad immobili e quindi non debbano essere inserite negli elenchi relativi ai servizi ricevuti.

Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, relative a prestazioni alberghiere, devono essere inquadrate tra le prestazioni generiche di cui all’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (vedi anche risposta precedente). Tali operazioni devono essere rilevate negli elenchi riepilogativi tra le prestazioni ricevute.

 

 

14. Vorrei sapere se un contribuente che esercita l’attività di guida turistica e che ha come clienti agenzie di viaggio tedesche deve presentare i modelli Intrastat anche se i compensi percepiti sono esenti da IVA in virtù dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 633 del 1972.

Sono escluse dagli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rientranti nell’articolo 7-quinquies del D.P.R. 633 del 1972, tra cui vi sono le prestazioni relative ad attività culturali. Tenuto conto che nell’attività di guida turistica il requisito culturale è preminente, si ritiene che il contribuente sia esonerato dalla presentazione degli elenchi Intrastat.

 

 

15. Un tour operator italiano emette fattura in relazione a servizi resi ad un operatore con sede in Spagna per l’intermediazione effettuata, tramite il portale del tour operator, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal tour operator stesso. Deve essere, in tal caso, presentato il modello Intrastat? Le prenotazioni effettuate on line possono essere considerate prestazioni di servizi e- commerce?

Con riferimento alla natura delle prenotazioni effettuate on line, si osserva che il fatto che la prestazione sia resa con l’ausilio della rete Internet non comporta automaticamente che il servizio possa essere qualificato come commercio elettronico. Infatti, il mezzo elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato come mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad un fax.

Nel caso di specie sembra trattarsi di un servizio di intermediazione in nome e per conto, effettuato nei confronti di un soggetto passivo comunitario. L’operazione è territorialmente rilevante nel paese del committente e deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi tra le prestazioni rese.

 

 

16. Il titolare di una ditta individuale fa un viaggio di lavoro in Francia. Acquista il biglietto del treno via Internet e poi, giunto sul luogo, pranza al ristorante richiedendo fattura. Come si comporta in relazione agli elenchi riepilogativi dei servizi per le prestazioni ricevute (trasporto e ristorante)? 

Trattasi di acquisto di servizi di trasporto e ristorazione rientranti entrambi nelle disposizioni dell’articolo 7-quater del D.P.R. 633 del 1972, come tali esclusi dall’obbligo di rilevazione negli elenchi riepilogativi. 

 

 

17. Come comportarsi nelle seguenti situazioni relative a trasporti intracomunitari con partenza dall’Italia e arrivo in Francia o viceversa:

- il primo vettore italiano fattura al committente comunitario, soggetto passivo di imposta, senza applicazione dell’ IVA ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972. Nel caso tale trasporto venga effettuato da un sub-vettore italiano questo come emette la fattura al primo vettore nazionale (con o senza addebito di IVA)? Quali sono gli obblighi relativamente agli elenchi Intrastat?

- per le tratte nazionali di trasporti intracomunitari, come va emessa la fattura nei confronti del committente comunitario da parte del primo vettore e degli eventuali sub-vettori?

Il servizio di trasporto di beni risulta territorialmente rilevante nel Paese del committente, soggetto passivo d’imposta. Pertanto nell’esempio prospettato, essendo il committente un soggetto passivo francese, la fattura emessa dal vettore italiano non dovrà riportare l’indicazione dell’IVA. Sarà poi il soggetto francese ad integrare la stessa con l’imposta ivi spettante. Tale operazione rientrerà negli elenchi Intrastat come servizio reso. La prestazione effettuata dal sub-vettore italiano al vettore italiano sarà invece territorialmente rilevante in Italia. Il sub-vettore emetterà una fattura con IVA e tale prestazione non sarà oggetto di riepilogo negli elenchi Intrastat.

 

 

18. Se un’azienda addebita al cliente le spese di trasporto (effettuato da un vettore o tramite propri mezzi), cosa deve indicare nel modello INTRA-1 quater?

Ipotizzando che la prestazione di servizio sia effettuata tra soggetti passivi di due Paesi comunitari distinti, occorre verificare come la stessa venga addebitata al cliente finale. Se si tratta di una prestazione accessoria ad una vendita di beni, di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, l’operazione complessiva dovrà essere evidenziata solo negli elenchi Intrastat relativi ai beni. 

Diversamente, la prestazione di trasporto andrà indicata nei modelli riepilogativi relativi ai servizi.

 

19. Viene venduta della merce ad un operatore residente in Svezia, ma la destinazione della stessa è presso un soggetto italiano perchè esegue una lavorazione per il cliente svedese. E’ quest’ultimo soggetto nazionale che esegue la cessione intracomunitaria definitiva. Come va inserita negli elenchi Instrastat questa operazione?

Benché il quesito posto non sia del tutto chiaro, dallo stesso sembra evincersi che vengono poste in essere due distinte operazioni. La prima è una cessione di materia prima che intercorre tra due soggetti nazionali e quindi non va registrata negli elenchi riepilogativi. La successiva cessione è effettuata dal cliente/operatore italiano che, dopo aver eseguito la lavorazione, effettuerà la vendita finale al cliente svedese. Tale operazione dovrà essere inserita negli elenchi Intrastat relativi ai beni.

 

 

19. Ho ricevuto una fattura intracomunitaria da un prestatore irlandese, relativa ad un programma informatico scaricato via Internet. Devo compilare il modello Intrastat?

L’art. 11 del Regolamento comunitario n. 1777 del 2005 precisa cosa debba intendersi per servizi prestati tramite mezzi elettronici. In particolare, rientrano in tale definizione i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica,  la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata e, in assenza di tecnologia dell’informazione, impossibile da garantire. In particolare, ai sensi del par. 2, lett. a), costituisce servizio elettronico “la fornitura di prodotti digitali in genere, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti”.

Dal 2010 il servizio, considerato che il prestatore è un soggetto passivo comunitario e che il committente è soggetto passivo italiano, sarà assoggettato ad imposta in Italia, secondo la regola generale (luogo di stabilimento del committente) ed il contribuente dovrà inserirlo nell’elenco Intrastat relativo all’acquisto di servizi.

 

 

21. Nell’ipotesi di software scaricato tramite Internet, l’acquisto diventa rilevante ai fini Intrastat nel caso in cui il venditore sia stabilito in un Paese dell’Unione europea oppure nel caso in cui il produttore sia stabilito in un Paese dell’Unione europea? In questo caso dovendo emettere autofattura ex art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 quale Partita Iva CEE devo indicare nel modello Intrastat?

Per le operazioni intercorse con soggetti stabiliti nella Comunità è obbligatoria la compilazione dei modelli Intrastat relativi ai servizi resi e ricevuti. Rilevante, nel caso in esame, è il rapporto contrattuale posto in essere con il soggetto che realizza la prestazione di fornitura del software (il venditore). Per quanto riguarda la Partita IVA, nelle istruzioni relative alla compilazione degli elenchi riepilogativi è precisato che deve essere indicato il codice di identificazione IVA del fornitore.

 

 

22. Un commerciante al dettaglio di abbigliamento si è registrato su e-bay. Si chiede in riferimento alle nuove norme se per le prestazioni offerte da e­bay bisognerà presentare il modello Intrastat. 

La prestazione descritta rientra in quelle comprese e disciplinate nell’articolo 11 del regolamento comunitario n. 1777 del 2005. Ai sensi di tale articolo, come già evidenziato in una precedente risposta, sono servizi elettronici, i servizi prestati attraverso mezzi elettronici ovvero forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e dunque, in assenza della tecnologia dell’informazione, impossibile da garantire. In particolare alla lettera d) del citato articolo 11 viene previsto che costituisce servizio elettronico “la concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una vendita per posta elettronica automaticamente via computer ”. Pertanto, in applicazione del dettato comunitario si ritiene che i servizi descritti, se effettuati a titolo oneroso, rientrino nella previsione generale dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, debbano essere inclusi nel modello Intrastat.

 

 

23. Si chiede un chiarimento in merito alla compilazione dei nuovi elenchi Intrastat per quanto riguarda le fatture relative alle riparazioni di beni mobili. Per alcuni clienti comunitari è necessario ogni tanto eseguire delle riparazioni su macchine che gli stessi ci restituiscono danneggiate. Nel caso di riparazioni onerose, nella stessa fattura noi annotiamo distintamente i pezzi di ricambio (che sostituiscono quelli difettosi o danneggiati) con i relativi valori, e la manodopera, anche questa con il  relativo valore.

Nel caso di riparazioni a titolo oneroso richieste da clienti comunitari, posto che si tratta di operazioni non rilevanti nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, deve essere compilato il modello Intrastat riepilogativo dei servizi resi per la parte relativa all’effettuazione della prestazione di riparazione, con l’indicazione del corrispettivo, che sarà comprensivo anche del valore del bene sostituito. Al contrario, non deve essere compilato ai fini fiscali l’Intrastat relativo ai beni.

 

 

24. Una società italiana acquista merce da una società tedesca. Successivamente la società italiana ha l’esigenza di rispedire alla società tedesca merce su cui eseguire delle prestazioni di riparazione. Quali sono gli obblighi ai fini Intrastat?

La riparazione è una prestazione di servizio generica che rientra nella regola generale dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e pertanto deve essere rilevata negli elenchi Intrastat ai fini fiscali. Si precisa che l’invio dei beni in altro Stato membro per essere assoggettati ad una prestazione di riparazione non dà luogo ad una cessione intracomunitaria e, quindi, non comporta l’obbligo di compilare l’elenco Intrastat relativo ai beni ai fini fiscali (art. 41, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993).

 

 

25. Ho ricevuto una fattura di provvigioni da un’agente di commercio, soggetto passivo di altro Stato membro, per delle prestazioni svolte in Paesi dell’Unione europea. Vorrei sapere se tale fattura va inserita nella dichiarazione Intrastat relativa ai servizi ricevuti.

Dal quesito posto sembra desumersi che si tratta di una prestazione di intermediazione resa tra soggetti passivi d’imposta. Tali prestazioni, se effettuate in nome e per conto del cliente, ricadono nella regola generale di territorialità e quindi sono da includere negli elenchi Intrastat. Al contrario, se la prestazione è resa in nome proprio dall’agente di commercio per conto del committente nazionale, si configura come mandato senza rappresentanza e, quindi, il rapporto tra mandante e mandatario assume la stessa natura del servizio ricevuto dal mandatario stesso. Pertanto, se tale ultimo servizio rientra nella regola generale di territorialità (Paese del committente), il relativo riaddebito dall’agente di commercio al committente nazionale va dichiarato negli elenchi riepilogativi dei servizi ricevuti da quest’ultimo.

Viceversa, se la prestazione acquistata dall’agente di commercio non rientra nella regola generale di territorialità, il successivo riaddebito effettuato nei confronti del committente nazionale non va dichiarato negli elenchi Intrastat.

 

 

26. Un soggetto passivo italiano acquista i diritti di riproduzione di immagini e li cede nell’Unione europea, a mezzo Internet. Dette operazioni comportano l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat?

L’acquisto e la cessione di diritti di riproduzione di immagine costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3, secondo comma, n. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Poiché tali servizi rientrano fra quelli assoggettati ad imposta nel luogo del committente, saranno oggetto di dichiarazione nei modelli Intrastat. 

 

 

27. Una società italiana che riceve fattura da un lavoratore autonomo comunitario per diritti di autore è tenuta all’inserimento della stessa nel modello riepilogativo dei servizi intracomunitari?

Il contribuente italiano, qualora il lavoratore autonomo sia l’autore o un suo erede, non dovrà assolvere l’IVA attraverso il “iverse charge” e presentare il modello relativo ai servizi ricevuti, in quanto tale operazione è fuori campo applicativo del tributo (art. 3, quarto comma, lett. a del D.P.R. n. 633 del 1972). Qualora invece il cedente non rientri tra i predetti soggetti, l’operazione sarà soggetta ad imposta in Italia e conseguentemente la società sarà tenuta alla compilazione dei predetti modelli.

 

 

28. Si chiede se sussiste l’obbligo di includere negli elenchi Intrastat i corsi di formazione ed addestramento del personale. 

Le prestazioni relative a corsi di formazione e di addestramento del personale rientrano nella categoria delle prestazioni generiche e quindi sono da considerarsi territorialmente rilevanti in Italia quando ivi è stabilito il committente soggetto passivo d’imposta. Ne consegue che le prestazioni in discorso dovranno essere incluse negli elenchi Intrastat, fatta eccezione per i casi in cui le stesse possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta. A tale proposito si ricorda che le prestazioni in esame sono da considerare esenti ai sensi dell’ art. 10, primo comma, n. 20, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che siano rese da istituti o scuole riconosciute da pubbliche amministrazioni e da ONLUS. 

 

 

29. Si chiede se, con riferimento agli scambi di beni soggetti al regime del margine effettuati tra soggetti d’imposta residenti in diversi Stati membri dell’U.e., scambi che non costituiscono operazioni intracomunitarie, sussiste l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.

Le operazioni soggette al regime del margine ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.L. n. 41 del 1995, non vengono considerate cessioni intracomunitarie  e dunque  non debbono essere incluse negli elenchi Intrastat ai fini fiscali, venendo a mancare il principale requisito corrispondente all’effettuazione di un’operazione di cessione o acquisizione intracomunitaria di beni tra soggetti stabiliti in Stati membri U.e. diversi.

 

30. Un’azienda produttrice di sedie riceve dai propri clienti comunitari il tessuto per il rivestimento delle stesse. Successivamente vende il prodotto finito ai medesimi clienti. Si chiede se sia corretto considerare la vendita della sedia come cessione anche se il tessuto è in conto lavoro.  Inoltre, tenuto conto che sulla fattura normalmente viene addebitato il costo del trasporto, si chiede se, ai fini della compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, sia obbligatorio indicarlo separatamente come prestazione  di servizio.

L’azienda realizza una cessione di beni e, pertanto, deve compilare il relativo modello, in cui deve inserire, in applicazione del criterio dell’accessorietà (art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972) le spese di lavorazione del tessuto e le spese di trasporto addebitate al cliente comunitario. 

 

 

31. Una società estera avente sede legale in uno Stato comunitario (che è lo Stato da cui arriva anche la merce acquistata) dispone di un rappresentante fiscale in Italia. La società in questione cede un bene, per il tramite del proprio rappresentante fiscale, ad un cliente italiano, soggetto passivo d’imposta. Quali sono gli adempimenti ai fini IVA e Intrastat? 

Il rappresentante fiscale dovrà compilare gli elenchi Intrastat degli acquisti intracomunitari (art. 38, comma 3, lett. B del D.L. n. 331 del 1993) e il cliente nazionale emetterà autofattura per documentare l’acquisto.

 

 

32. Nella circolare n. 14 del 18/03/2010 si afferma che “con riferimento ai servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura da indicare nel modello Intrastat sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità”. Si chiedono ulteriori chiarimenti in merito.

Il numero e la data cui la circolare n. 14/E del 18 marzo 2010 fa riferimento sono quelli indicati nel registro di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972. Qualora, invece, il contribuente annoti, esclusivamente, le fatture degli acquisti intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve il doppio obbligo della registrazione nel registro delle fatture emesse ed in quello degli acquisti, il documento avrà una numerazione unica. 

 

 

33. Quale codice deve essere indicato nel campo “Modalità di incasso” nel caso in cui il corrispettivo della prestazione sia incassato e/o pagato a mezzo di assegno bancario, ricevuta bancaria ovvero con altre modalità? Che differenze ci sono tra le modalità di pagamento “Accredito” e “Bonifico”?

Se il corrispettivo della prestazione è incassato tramite accredito in conto corrente deve essere utilizzato il codice A. Qualora, invece, il pagamento venga eseguito tramite bonifico bancario, va utilizzato il codice B.

In particolare, il bonifico bancario è un’operazione bancaria che consente il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario ad un altro.

Diversamente, l’accredito in conto corrente può avvenire mediante versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto corrente. Nel caso in cui il corrispettivo del servizio reso venga incassato con modalità diverse dal bonifico bancario o dall’accredito in conto corrente, deve essere indicato il codice “X” (altro).

 

 

34. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con carta di credito quale codice deve essere indicato?

E’ corretto indicare “A” (accredito) come modalità d’incasso. 

 

 

35. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con ricevuta bancaria quale codice deve essere indicato?

In tal caso è corretto indicare come modalità di pagamento “X”. 

 

 

36. Cosa si intende per Paese di pagamento?

Per Paese di pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario.

 

 

37. Quali sono gli adempimenti se il pagamento non è stato ancora ricevuto al momento della compilazione degli elenchi Intrastat? 

Se il pagamento non è ancora avvenuto il campo “Modalità di incasso” va compilato inserendo dati presunti.

 

 

38. Viene emessa una fattura per una cessione di beni effettuata nei confronti di un soggetto passivo europeo. Dallo stesso soggetto, in qualità di agente, si riceve una fattura per provvigioni. Il debito e il credito vengono reciprocamente compensati. Quali sono gli adempimenti ai fini Intrastat?

Si ritiene che nel caso prospettato vadano compilati il modello relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e il modello relativo ai servizi ricevuti. Per quanto riguarda la modalità di pagamento, si deve indicare il codice “X”.

 

 

39. Per quanto riguarda il campo “Modalità di erogazione”, cosa si intende per istantanea “I” e a più riprese “R”? Se un agente ha un rapporto di collaborazione continuativo con una azienda, occorre considerare tale prestazione “istantanea”, in quanto la stessa si conclude con l’incasso oppure tale prestazione deve essere considerata “a più riprese”, perché il mandato di agenzia è continuativo?

La modalità di erogazione “istantanea” si riferisce alle ipotesi  di servizi erogati in un’unica soluzione (ad esempio trasporto unitario, singola lavorazione), mentre la modalità di erogazione “a più riprese” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente (quali, ad esempio, le manutenzioni periodiche o il contratto di trasporto che preveda più esecuzioni per essere eseguito).

Nel caso prospettato, il contratto di agenzia presenta le caratteristiche dei contratti delle prestazioni di servizio erogate a più riprese.

 

 

40. La pubblicità su cataloghi con più ristampe è da intendersi quale servizio erogato a più riprese?

Benché la fattispecie prospettata non sia del tutto chiara, si ritiene che la stessa possa rientrare tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate a più riprese.

 

 

41. Nel caso in cui per un recupero crediti relativo ad un solo cliente, un avvocato francese emetta tante fatture, quanti sono gli assegni rilasciati dal cliente, il servizio si intende erogato in un’unica soluzione o a più riprese?

Si ritiene che il caso prospettato rientri tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate in un’unica soluzione.

 

 

42. Nel caso di un rinnovo di licenza software o contratto di manutenzione, come deve essere intesa l’erogazione del servizio?

Benché la natura dell’attività effettivamente svolta non sia del tutto chiara, si ritiene che il caso prospettato rientri tra le ipotesi di prestazioni di servizio erogate a più riprese.

 

 

43. Acquistiamo da Google un servizio consistente nell’essere posizionati a capolista per determinate parole quando un utente esegue una ricerca per le stesse nel loro motore di ricerca .

E’ corretto indicare come codice servizio il 581420 “Giornali e pubblicazioni periodiche on line” o si deve usare il 631130 “Spazi pubblicitari in Internetoppure è corretto un altro codice?

In via preliminare si osserva che, in caso di incertezza, il contribuente deve indicare il codice CPA del servizio che ritiene più vicino al tipo di attività effettivamente svolta. Nel caso di specie si ritiene che il codice servizio più idoneo sia il 631130 “Spazi pubblicitari in Internet”.

 

44. La nostra azienda deve inserire delle prestazioni di servizio per provvigioni fatturate su vendita di tessuto a nostri clienti. Qual’è il codice corretto?

Per rispondere in maniera approfondita al quesito, occorrono maggiori dettagli riguardo alla natura dell’attività commerciale posta in essere. In linea generale, tuttavia, si può concludere che, se si tratta di attività di vendita all’ingrosso il codice da indicare è 464112; al contrario, se si tratta di vendita in conto terzi il codice da indicare è 461611.

 

 

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.