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Roma, 24 giugno 2010
Circolare n.119/2010
Oggetto: Tributi – Iva intracomunitaria – Elenchi
Intrastat – Circolare Agenzia delle Entrate n.36/E del 21.6.2010.
Con la circolare
indicata in oggetto l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in
merito alla compilazione degli elenchi Intrastat che, com’è noto, da quest’anno
riguardano anche le prestazioni di servizi svolte in ambito europeo, oltrechè gli scambi di beni intracomunitari.
L’Agenzia rammenta
innanzitutto che gli elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi
devono essere riferiti alle operazioni rese o ricevute tra soggetti passivi
stabiliti in Stati comunitari, ossia soggetti identificati ai fini Iva e aventi
stabili organizzazioni all’interno dell’UE.
Viceversa, nel caso
di scambi di beni devono essere inseriti nei relativi elenchi le cessioni e gli
acquisti avvenuti tra due Stati membri (con effettiva movimentazione intracomunitaria
dei beni), indipendentemente dalla circostanza che l’acquirente o il cedente
siano o meno stabiliti all’interno dell’UE.
La circolare esamina
numerosi aspetti, tra cui gli obblighi nel caso di scambi con operatori
comunitari rientranti nel regime giuridico delle piccole imprese (fino a 10
milioni di euro di fatturato annuo), le variazioni nella periodicità della
presentazione degli elenchi, il comportamento da tenere in caso di omissioni e
rettifiche, i termini di registrazione delle fatture, ecc.
Riguardo alle
prestazioni di servizi, viene ribadito come le operazioni non tassabili nel
paese del committente siano escluse dall’obbligo di dichiarazione negli elenchi.
A tal proposito si rammenta che le regole sulla non imponibilità Iva (es. Iva
sui trasporti di merce in esportazione) sono applicabili in tutti gli Stati UE.
Peraltro, come più volte sottolineato dai funzionari dell’Agenzia nel corso dei
seminari tenutisi sulla materia, secondo l’attuale orientamento della
Commissione UE, affinché si verifichi l’ipotesi di esportazione è necessario
che la merce parta dal paese del committente (ad es. un trasporto di beni da
Parigi a New York commissionato da un soggetto Iva italiano non può essere
considerato trasporto di beni in esportazione e quindi va dichiarato negli
elenchi Intrastat).
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.60/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
CIRCOLARE N.36/E
Direzione Centrale Normativa
Roma, 21
giugno 2010
OGGETTO: Recepimento
Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE – Quesiti pervenuti al Forum Intrastat
Con la presente circolare si forniscono
chiarimenti in merito alla nuova disciplina riguardante gli elenchi
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, anche in relazione ai quesiti
posti tramite il Forum aperto sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
PARTE
PRIMA: INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
1. Chi sono in
generale i soggetti obbligati alla presentazione dei modelli Intrastat?
L’art. 50, comma 6, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, come
modificato dal D.Lgs. 11 febbraio 2010 n. 18,
prevede, tra l’altro, l’obbligo di dichiarare le prestazioni di servizi generiche
rese da parte di soggetti passivi stabiliti in Italia a soggetti passivi
stabiliti in altri Stati membri, nonché quelle ricevute da soggetti passivi
stabiliti in Italia da parte di soggetti passivi stabiliti in altri Stati
membri. Il principio giuridico dello
stabilimento comporta la conseguenza che non sussiste l’obbligo di includere
negli elenchi in commento le prestazioni di servizio rese o ricevute da
soggetti passivi italiani, qualora la controparte contrattuale sia un soggetto
stabilito in un Paese extracomunitario il quale -benché identificato ai fini
IVA nella Comunità - non possieda nel territorio comunitario né la sede
principale dell’attività, né una stabile organizzazione. Alla predetta conclusione si giunge non solo
alla luce della formulazione letterale del citato art. 50, comma 6, ma anche in
considerazione del presupposto impositivo relativo alle prestazioni di servizi
che fa riferimento ai soggetti passivi “stabiliti” nel territorio dello
Stato (vedi art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e art. 44 della
Direttiva 2006/112/CE). Al contrario, per quanto riguarda l’obbligo di
compilazione degli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni e agli acquisti
intracomunitari di beni, ciò che rileva è l’aspetto oggettivo dell’operazione
posta in essere. Pertanto, saranno da includere nella dichiarazione Intrastat
tutte le operazioni che presentano gli elementi costitutivi delle cessioni o
acquisti intracomunitari (acquisizione della proprietà del bene, effettiva
movimentazione dello stesso tra due Stati membri, status di operatore
economico dei contraenti), a prescindere dalla circostanza che una delle parti
del contratto sia un soggetto stabilito in un Paese terzo, sempre che,
ovviamente, il medesimo sia identificato ai fini IVA nella Comunità. Infatti,
l’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331 del 1993 stabilisce l’obbligo di dichiarare
gli acquisti e le cessioni intracomunitarie di beni senza fare alcun riferimento
al luogo di stabilimento del soggetto venditore o acquirente. Ciò risulta
coerente con il presupposto impositivo di tali operazioni, che è individuato
nello Stato di destinazione del bene stesso (art. 38, commi 1 e 2, del D.L. n.
331 del 1993 e art. 2, lett. b della Direttiva 2006/112/CE). A tali conclusioni si ritiene di dover
pervenire sulla base dell’interpretazione della normativa primaria di
riferimento, nonostante l’apparente contrasto con il tenore letterale dell’art.
1 del Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 22 febbraio 2010 (di seguito
Decreto).
2. Sono tenuti
alla presentazione degli elenchi Intrastat anche gli enti non commerciali?
Si ricorda che
l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni e di servizi
va adempiuto anche dagli enti, associazioni e altre organizzazioni non aventi
come oggetto principale l’esercizio di attività commerciali, ma che svolgono
tale attività solo in via secondaria. Il
medesimo obbligo grava inoltre a carico degli enti, associazioni e altre
organizzazioni che non svolgono alcuna attività rilevante agli effetti
dell’IVA, se identificati ai fini dell’imposta (art. 1, comma 2, del Decreto,
che rinvia all’art. 7ter, comma 2, lett. b e c del D.P.R. n. 633 del
1972). Rientrano in tale ipotesi gli enti non soggetti passivi, tenuti ad identificarsi
ai fini IVA poiché hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni per un
limite eccedente 10.000 euro ovvero che hanno optato per l’applicazione
dell’imposta nel territorio dello Stato (art. 38, comma 5, lett. c, e comma 6
del D.L. 331 del 1993).
3. A quali
obblighi sono tenuti gli operatori soggetti al regime dei “minimi”?
In premessa si osserva che i contribuenti minimi di cui
all’art. 1, commi 96 e seguenti, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007,
rientrano, ai sensi delle disposizioni comunitarie, tra gli operatori economici
sottoposti al regime giuridico delle piccole imprese (artt. 281 – 292 della
Direttiva 2006/112/CE). In relazione a tale problematica si esaminano i casi
seguenti.
1) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua acquisti
intracomunitari di beni presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato
membro: IT1 effettua l’acquisto intracomunitario, integra la fattura ricevuta
dal cedente estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita
il diritto a detrazione e compila l’elenco riepilogativo degli acquisti
intracomunitari. Infatti, IT1 risulta debitore dell’imposta nel territorio
dello Stato in relazione agli acquisti intracomunitari effettuati (art. 1,
comma 100, della legge n. 244 del 2007) e deve porre in essere i conseguenti
adempimenti (art. 7, comma 1, lett. d, del D.M. 2 gennaio 2008).
2) Operatore “minimo” italiano IT1 che cede beni ad un
soggetto passivo di imposta di altro Stato membro: IT1 non effettua una
cessione intracomunitaria, ma piuttosto un’operazione interna, senza diritto di
rivalsa, nella quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. Infatti, i
contribuenti soggetti al regime dei “minimi”, ai sensi del comma 100 dell’art. 1,
citato, “non addebitano l’Imposta sul Valore Aggiunto a titolo di rivalsa”
(vedi anche articolo 41, comma 2-bis del D.L. n. 331 del 1993 e
circolare del 21 dicembre 2007, n. 73, punto 3.1.3). IT1, quindi, non compila
l’elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie di beni.
3) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua acquisti
di servizi presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro:
Considerata l’assenza di una espressa disposizione normativa ed alla luce del
principio giuridico secondo il quale la tassazione degli scambi intracomunitari
avviene per i beni nel Paese di destinazione del bene medesimo e per i servizi
nel luogo di stabilimento del committente, si ritiene che si possano applicare
i principi già esposti per il caso sub 1). Pertanto, IT1 riceve una prestazione
territorialmente rilevante in Italia, integra la fattura ricevuta dal cedente
estero con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, non esercita il diritto
a detrazione e compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.
4) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua
prestazioni di servizi nei confronti di un soggetto passivo di imposta di altro
Stato membro: Rinviando alle considerazioni esposte al punto precedente, anche
in questa ipotesi, con il caso sub 2), IT1 non effettua una operazione
intracomunitaria, ma un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per la
quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. IT1, quindi, non compila l’elenco
riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.
Inoltre, in relazione
a tutte le fattispecie sopra riportate, si ricorda che, ai sensi dell’art. 1,
comma 111, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, il regime dei minimi cessa di
avere applicazione nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti
superano il limite di 30.000 euro per oltre il cinquanta per cento. Pertanto,
da tale momento i contribuenti in questione, per quanto riguarda gli
adempimenti Intrastat, dovranno attenersi alle regole ordinarie.
4. Quali sono gli
obblighi dei soggetti passivi d’imposta italiani che intrattengono rapporti
commerciali con operatori di altri Stati membri rientranti nel regime giuridico
delle piccole imprese?
1) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che effettua
acquisti di beni presso un operatore di altro Stato membro sottoposto al regime
delle piccole imprese: IT1 non effettua l’acquisto intracomunitario, in quanto
si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello Stato
membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa un’apposita
documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque autofattura
senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non compila
l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni.
2) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che cede beni ad un operatore di
altro Stato membro sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 effettua una
cessione intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro
di destinazione del bene. IT1, quindi, emette fattura senza addebito d’imposta
(art. 41 del D.L. n. 331 del 1993) e compila l’elenco delle cessioni
intracomunitarie di beni.
3) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che riceve
prestazioni di servizi da un operatore di altro Stato membro sottoposto al
regime delle piccole imprese: IT1 non effettua l’acquisto intracomunitario, in
quanto si deve supporre che trattasi di operazione rilevante ai fini IVA nello
Stato membro di origine. IT1, se non ha ricevuto dal proprio dante causa
un’apposita documentazione rappresentativa dell’operazione, emette comunque
autofattura senza applicazione dell’imposta per documentare l’acquisto e non
compila l’elenco riepilogativo dei servizi ricevuti.
4) Soggetto passivo d’imposta italiano IT1 che effettua
prestazioni di servizi nei confronti di un operatore di altro Stato membro
sottoposto al regime delle piccole imprese: IT1 effettua un’operazione
intracomunitaria, per la quale l’imposta è dovuta nello Stato membro del
committente (art. 44 della Direttiva 2006/112/CE). IT1, quindi, emette fattura
senza addebito d’imposta e compila l’elenco riepilogativo delle prestazioni di
servizi rese.
5. Quali sono gli
elementi principali che riguardano il contenuto degli elenchi riepilogativi?
Sotto il profilo oggettivo si evidenzia che vanno incluse
nei nuovi modelli riepilogativi delle prestazioni rese le prestazioni di
servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater) e 7-quinquies)
del D.P.R. n. 633 del 1972. Pertanto, formano oggetto del nuovo obbligo
dichiarativo tutte le prestazioni di servizi rese da operatori italiani ad
operatori economici comunitari che, in virtù del nuovo principio generale di
territorialità, risultano tassabili nel luogo del committente (art. 1, comma 1,
lett. a, n. 2, del Decreto). Restano, quindi, escluse dal predetto obbligo
dichiarativo le prestazioni di servizi oggetto di specifiche deroghe in tema di
territorialità (ad esempio: prestazione di servizio relativa ad un bene
immobile sito in altro Paese comunitario), disciplinate separatamente negli
articoli 7-quater) e 7-quinquies) citati. Analogamente, per
quanto riguarda gli elenchi riepilogativi delle prestazioni ricevute da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, andranno incluse tutte
le operazioni tassabili in Italia, ai sensi del principio generale di cui
all’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 1, comma 1, lett. b, n.
2, del Decreto). Inoltre, occorre precisare che non è obbligo del contribuente
dichiarare le prestazioni di servizi rese per le quali non è dovuta l’imposta
nello Stato membro in cui è stabilito il committente, né quelle ricevute da un
operatore residente da parte di un prestatore comunitario per le quali non è
dovuta l’imposta in Italia (come si evince dall’art. 50, comma 6, del D.L. n.
331 del 1993 e dall’art. 5, comma 4, del Decreto).
6. Quale
comportamento deve tenere il contribuente in caso di errori o omissioni?
Con riferimento alla
problematica relativa ad errori, omissioni e, più in generale, all’esigenza di
rettificare dichiarazioni già inviate, si formulano le seguenti osservazioni.
Nel caso di variazioni, effettuate ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633 del
1972, di operazioni già poste in essere ed indicate negli elenchi riepilogativi
– siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi – i documenti relativi
(fatture integrative ovvero note di accredito) vanno indicati negli elenchi
relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate
(art. 5, comma 5, del Decreto). Nel caso in cui il contribuente abbia invece
omesso di includere in un elenco Intrastat dati relativi a prestazioni di
servizi – rese o ricevute – è necessario compilare, come già precisato nelle
istruzioni dei modelli riepilogativi, una apposita dichiarazione, indicando
come periodo di riferimento il mese o il trimestre in cui si è verificata tale
omissione e compilando la sezione 3 del modello. In tutti i rimanenti casi di
errori relativi a prestazioni di servizi, compresa l’inclusione nei modelli di
operazioni che, non essendo soggette ad imposta in Italia (prestazioni ricevute)
o nell’altro Stato membro (prestazioni rese) non dovevano essere oggetto di
dichiarazione, il contribuente dovrà procedere alla compilazione della sezione
4, relativa alle rettifiche concernenti i servizi resi o ricevuti, come
peraltro precisato nelle istruzioni ai modelli riepilogativi. Al riguardo si fa
presente, in linea generale, che il contribuente, ove si renda conto di essere
incorso in omissioni o errori, può procedere alla relativa correzione in via
immediata, senza dover necessariamente attendere la scadenza relativa al periodo
successivo.
PARTE SECONDA: RISPOSTE AI QUESITI SPECIFICI
1. Nell’allegato
XI al Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane del 22 febbraio 2010, contenente
istruzioni al frontespizio è previsto che in caso di cambio della periodicità
le sezioni 1 e/o 3 sono da riferirsi a:
-
1° mese del trimestre se si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel
primo mese del trimestre;
-
1° e 2° mese del trimestre, se si cambia la periodicità nel secondo mese del
trimestre;
-
trimestre completo se si cambia la periodicità nel terzo mese del trimestre. Si
chiede pertanto conferma di quale sia il comportamento corretto nel caso di
cambio di periodicità nel corso del trimestre.
Secondo quanto illustrato con la circolare n. 14 del 2010,
in caso di superamento della soglia di 50.000 euro nel corso del trimestre,
l’operatore è tenuto immediatamente a presentare gli elenchi con periodicità
mensile. Ciò risponde anche alle prescrizioni della Direttiva 2006/112/CE, laddove
afferma che “gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi (...) a
presentare l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile (......) qualora
l’importo totale trimestrale (...) non superi nè per
il trimestre in questione, nè per alcuno dei quattro trimestri precedenti la somma di
50.000 euro (…) La facoltà di cui al primo comma cessa di essere applicabile
alla fine del mese durante il quale l’importo totale (…) supera, per il
trimestre in corso, la soglia di 50.000 euro (…) In tal caso si stabilisce un
elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall’inizio del trimestre
entro un termine non superiore ad un mese” (art. 263.1-bis). Quindi,
in caso di superamento della soglia a gennaio, l’operatore presenterà un elenco
trimestrale entro il 25 febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo
mese del trimestre”. Nel caso di superamento della soglia a febbraio, sarà
presentato entro il 25 marzo un elenco trimestrale contenente i dati relativi a
gennaio e febbraio, contrassegnando nel frontespizio la casella “primo e
secondo mese del trimestre”. In caso di superamento a marzo, sarà
presentato un elenco trimestrale contenente i dati di gennaio, febbraio e marzo
entro il 26 aprile, contrassegnando la casella “trimestre completo”.
2. Nel caso in cui un committente italiano abbia ricevuto
fatture, datate 2009 e relative a servizi eseguiti nel medesimo anno da un
fornitore comunitario e il committente medesimo abbia proceduto nel 2010 all’autofatturazione, tali servizi vanno indicati nella
dichiarazione Intrastat di gennaio 2010?
Allo stato della
normativa vigente, il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, siano
esse interne o trasnazionali, secondo il novellato
art. 6 del D.P.R.
n. 633 del 1972, coincide con il pagamento del
corrispettivo, fatta eccezione per talune ipotesi derogatorie (prestazioni
continuative di durata superiore ad un anno che non comportano versamenti di
acconti o pagamenti anche parziali). E’ a tale momento che occorre fare riferimento
per stabilire se una prestazione è rilevante agli effetti della nuova
disciplina IVA e, quindi, se la medesima va inclusa negli elenchi Intrastat.
Tuttavia, se nel corso del 2009 è stata emessa fattura con applicazione
dell’IVA (ad esempio, poiché in tale anno la suddetta prestazione soggiaceva al
principio del Paese del prestatore), mentre nel 2010 la medesima prestazione risponde
alla nuova regola generale del Paese del committente, l’operazione non sarà da
considerarsi rilevante nel 2010 anche se in tale anno è stato pagato il
corrispettivo. Tale soluzione si presenta idonea ad evitare fenomeni di doppia
imposizione.
3. Entro quale termine deve essere registrata una fattura
di acquisto di servizi intracomunitari?
L’emissione
dell’autofattura è obbligatoria al momento di effettuazione della prestazione
di servizio, cioè, come chiarito nella risposta precedente, al momento del
pagamento del corrispettivo. Da quel momento, il contribuente dispone di
quindici giorni per annotare la medesima autofattura nel registro di cui
all’art. 23 del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento alla data di emissione.
Per la registrazione nel registro di cui all’art. 25, invece, il contribuente dispone
del più ampio termine di cui all’art. 19, comma 1, del medesimo Decreto (entro
il termine di presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno
successivo a quello in cui è sorto il diritto a detrazione). A tale riguardo si
ricorda che l’art. 5, comma 1, del Decreto prevede che negli elenchi Intrastat
“sono riepilogati i dati delle operazioni registrate o soggette a
registrazione”. Pertanto, un’autofattura emessa il 31 gennaio, data di
effettuazione del pagamento, e registrata il 10 febbraio, va inclusa negli
elenchi relativi al mese di gennaio. In caso di emissione anticipata
dell’autofattura rispetto al momento di effettuazione dell’operazione, il
contribuente è tenuto ad inserire la stessa negli elenchi riepilogativi, secondo
quanto disposto dall’art. 5 del Decreto citato. Ciò vale anche nell’ipotesi in
cui il contribuente medesimo, anziché emettere autofattura, abbia proceduto
all’integrazione della fattura emessa dal fornitore comunitario, secondo le
indicazioni contenute nella circolare n. 12 del 2010, par 3.2
4.
Un contribuente che ha presentato per i mesi di gennaio e febbraio 2010
l’elenco riepilogativo mensile delle cessioni di beni e servizi, presumendo di
superare la soglia di 50.000 euro, può, se nel mese di marzo rimarrà al di
sotto di tale limite, presentare gli elenchi in forma trimestrale a partire dal
secondo trimestre 2010?
Ai sensi dell’art.
2, comma 3, del Decreto “i soggetti che sono tenuti alla presentazione di un
elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con
periodicità mensile per l’intero anno solare”. Dalla formulazione letterale
della richiamata norma deriva la conclusione per cui, nel
caso ipotizzato, il contribuente dovrà rispettare la
periodicità mensile per tutto il 2010.
5. Se nel 2009 il limite di 50.000 euro è stato superato
solo in un trimestre, mentre negli altri l’ammontare totale è stato al di sotto
dei 50.000 euro, l’obbligo di invio degli elenchi riepilogativi degli acquisti
è mensile o trimestrale?
A regime, se il limite di 50.000 euro è stato superato
anche in uno solo dei quattro trimestri dell’anno precedente, il contribuente
sarà tenuto ad una periodicità mensile per almeno quattro trimestri consecutivi
(art. 2, comma 1, lett. a, del Decreto). In tale caso potrà ritornare a
presentare trimestralmente gli elenchi, se non supererà la soglia di 50.000
euro per almeno quattro trimestri consecutivi. Tuttavia, per quanto riguarda il
2010, primo anno in cui è stato introdotto l’obbligo di dichiarare i servizi
intracomunitari, si richiama quanto specificato nella circolare n. 14 del 2010.
In tale circolare, infatti, si è precisato che, per i soggetti tenuti esclusivamente
alla presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi, la periodicità è
naturalmente trimestrale, fino a quando non superano la soglia di 50.000 euro.
6.
Nel caso di periodicità mensile, qualora
un operatore non abbia effettuato alcuna operazione di acquisto, il modello
deve essere trasmesso ugualmente con l’indicazione degli importi uguali a
zero?
Se per un mese o un
trimestre non è stata compiuta nessuna operazione non esiste alcun obbligo
dichiarativo.
7. Se si manda del materiale in conto
deposito o conto prova o conto visione e la fattura viene emessa nei mesi
successivi, oppure vengono emesse più fatture successivamente, quando è
corretto compilare l’Intrastat? Al momento dell’uscita della merce o nel momento
in cui viene fatturata?
La compilazione della parte fiscale degli elenchi
riepilogativi Intrastat non riguarda i casi
in cui il bene venga spedito in altro Stato membro senza che ciò dia luogo ad
una cessione intracomunitaria di beni ovvero ad una cessione intracomunitaria
assimilata. Pertanto, va dichiarato ai fini predetti l’invio dei beni in altro
Stato membro effettuato per esigenze della impresa che spedisce gli stessi, ivi
compresi i casi di beni destinati ad altra impresa comunitaria appartenente
allo stesso soggetto nazionale (art. 41, comma 2, lett. c, del D.L. n. 331 del
1993). Nel caso di cessione intracomunitaria o cessione intracomunitaria
assimilata l’obbligo di emissione della fattura scatta al momento della spedizione
(art. 6 del D.P.R. n. 633 del 1972); tale operazione sarà inclusa negli elenchi
Intrastat relativi al periodo in cui la stessa è registrata o soggetta a
registrazione (art. 5, comma 1, del Decreto).
8. Nel caso di fatture da un Paese non aderente alla
moneta unica, per determinare il controvalore in valuta si deve prendere in
considerazione il cambio alla data della fattura o alla data della
registrazione?
Per le rettifiche in valuta relative ai servizi, che
cambio va utilizzato per determinare l’importo in euro della rettifica?
Per determinare il
controvalore deve essere considerato il cambio delle valute estere pubblicato
dalla Banca d’Italia (ex Ufficio Italiano Cambi) alla data in cui l’operazione
si ritiene effettuata.
In caso di rettifica
deve essere utilizzato il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione
originaria. Per quanto riguarda le modalità con cui effettuare la rettifica si
rinvia a quanto precisato nelle istruzioni ai modelli Intrastat.
9. Le fatture di acconto per servizi vanno incluse nei
modelli Intrastat al momento della registrazione?
La rilevazione negli elenchi Intrastat di acconti relativi
a prestazioni di servizi deve seguire il criterio generale del momento di
effettuazione dell’operazione. Pertanto, dovendosi considerare realizzato il
momento impositivo all’atto del pagamento della frazione di corrispettivo, è nello
stesso momento che andrà fatturato l’acconto e rilevato negli elenchi
riepilogativi.
10. Fino all’anno 2009 non abbiamo mai inserito nell’Intrastat
le lavorazioni di merci. Quali sono gli obblighi degli operatori a partire dal
2010 relativamente a tali operazioni?
Dal 2010 è divenuta obbligatoria la presentazione degli
elenchi riepilogativi relativi ai servizi. Tanto premesso, le prestazioni di
lavorazione di beni rese a committenti soggetti passivi stabiliti in altri
Stati membri e le lavorazioni di beni ricevute da parte di soggetti passivi di
altri Stati membri dovranno essere inserite ai fini fiscali nei predetti
elenchi. Quanto precede vale a condizione che si tratti di una prestazione di
lavorazione autonoma e non accessoria alla cessione o acquisto di un bene.
Infatti, in caso di accessorietà (art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972), il
valore della lavorazione sarà incluso in quello del bene.
11. Nel caso in cui sia stato presentato il modello
riepilogativo dei servizi intracomunitari relativo al mese di gennaio 2010
indicando, per ogni prestazione di servizio ricevuta, il numero e la data della
fattura del fornitore, è necessario procedere ad una rettifica?
Per gli elenchi riepilogativi presentati prima del 18
marzo 2010, data in cui è stata pubblicata la circolare n. 14/E del 2010, in
ossequio al principio di buona fede cui è informato il rapporto tra
contribuente ed Amministrazione finanziaria, non sarà necessario procedere ad
alcuna rettifica, anche se il numero e la data della fattura indicati sono
quelli del fornitore, anziché del committente nazionale.
12. Un tour operator che organizza “pacchetti” vacanza, al fine di
comporre gli stessi, acquista singoli servizi da soggetti
di altri Stati membri (hotel, trasporti, guide ecc…).
a) Si chiede
quale sia il regime relativo ai predetti pacchetti.
Il regime speciale
IVA riservato alle agenzie di viaggio di cui agli artt. 306 e seguenti della Direttiva
2006/112/CE non ha subito variazioni in relazione alle modifiche sulla territorialità
delle prestazioni di servizi e alla conseguente presentazione dei modelli
Intrastat. Pertanto, la vendita di un pacchetto turistico, essendo un servizio
che segue il principio del Paese del prestatore, non deve essere inserita negli
elenchi Intrastat. Per quanto riguarda l’acquisto del singolo servizio, si veda
la risposta successiva.
b) Nel caso di
fornitura di servizio singolo (hotel oppure volo) a clienti di altri Stati
comunitari (sia soggetti passivi di imposta che privati) come ci si deve
comportare?
Il servizio singolo, reso da un tour operator in nome e per conto del cliente, stabilito in
altro Stato comunitario, costituisce attività di intermediazione e, nei
confronti dei soggetti passivi di imposta, segue la regola generale di
territorialità (art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972). Quindi tale
prestazione va inserita negli elenchi riepilogativi dei servizi.
Tuttavia, se si tratta di un singolo servizio previamente
acquisito da parte dell’agenzia, alla successiva rivendita dello stesso si
applica il regime speciale del margine e lo stesso non va incluso negli elenchi
riepilogativi (art. 74-ter, comma 5-bis, del D.P.R. n. 633 del
1972).
Inoltre, si precisa che l’acquisto da parte del tour operator del singolo servizio (hotel, volo, guida
turistica) non va incluso negli elenchi Intrastat. Ciò in quanto le prestazioni
acquistate rientrano tra quelle oggetto di deroga ai fini della territorialità e,
d’altra parte, i servizi singolarmente considerati non rientrano nel regime
speciale delle agenzie di viaggio (art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del
1972). Si ricorda che le operazioni che intervengono con privati consumatori
non vanno incluse negli elenchi Intrastat.
13. Una società
gestisce alberghi e paga compensi di agenzia ad agenti U.e. ed extra U.e. per
l’intermediazione nelle prenotazioni alberghiere. Si chiede se le provvigioni
pagate ad agenti U.e. per le suddette prestazioni, relative ad alberghi situati
in Italia, debbano essere inquadrate nell’art. 7-quater del D.P.R. n. 633 del
1972 come prestazioni relative ad immobili e quindi non debbano essere inserite
negli elenchi relativi ai servizi ricevuti.
Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del
cliente, relative a prestazioni alberghiere, devono essere inquadrate tra le
prestazioni generiche di cui all’articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del
1972 (vedi anche risposta precedente). Tali operazioni devono essere rilevate
negli elenchi riepilogativi tra le prestazioni ricevute.
14. Vorrei sapere se un contribuente che esercita
l’attività di guida turistica e che ha come clienti agenzie di viaggio tedesche
deve presentare i modelli Intrastat anche se i compensi percepiti sono esenti
da IVA in virtù dell’articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 633 del 1972.
Sono escluse dagli
elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rientranti nell’articolo 7-quinquies
del D.P.R. 633 del 1972, tra cui vi sono le prestazioni relative ad attività
culturali. Tenuto conto che nell’attività di guida turistica il requisito
culturale è preminente, si ritiene che il contribuente sia esonerato dalla
presentazione degli elenchi Intrastat.
15. Un tour operator
italiano emette fattura in relazione a servizi resi ad un operatore con sede in
Spagna per l’intermediazione effettuata, tramite il portale del tour operator, per realizzare la vendita dei servizi
effettuata dal tour operator stesso. Deve
essere, in tal caso, presentato il modello Intrastat? Le prenotazioni
effettuate on line possono essere considerate
prestazioni di servizi e- commerce?
Con riferimento alla natura delle prenotazioni effettuate on
line, si osserva che il fatto che la prestazione
sia resa con l’ausilio della rete Internet non comporta automaticamente che il
servizio possa essere qualificato come commercio elettronico. Infatti, il mezzo
elettronico costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e
viene utilizzato come mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad
un fax.
Nel caso di specie sembra trattarsi di un servizio di
intermediazione in nome e per conto, effettuato nei confronti di un soggetto
passivo comunitario. L’operazione è territorialmente rilevante nel paese del
committente e deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi tra le prestazioni
rese.
16. Il titolare di una ditta individuale fa un viaggio di
lavoro in Francia. Acquista il biglietto del treno via Internet e poi, giunto
sul luogo, pranza al ristorante richiedendo fattura. Come si comporta in
relazione agli elenchi riepilogativi dei servizi per le prestazioni ricevute
(trasporto e ristorante)?
Trattasi di acquisto
di servizi di trasporto e ristorazione rientranti entrambi nelle disposizioni
dell’articolo 7-quater del D.P.R. 633 del 1972, come tali esclusi
dall’obbligo di rilevazione negli elenchi riepilogativi.
17. Come
comportarsi nelle seguenti situazioni relative a trasporti intracomunitari con
partenza dall’Italia e arrivo in Francia o viceversa:
-
il primo vettore italiano fattura al committente comunitario, soggetto passivo
di imposta, senza applicazione dell’ IVA ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633
del 1972. Nel caso tale trasporto venga effettuato da un sub-vettore italiano
questo come emette la fattura al primo vettore nazionale (con o senza addebito
di IVA)? Quali sono gli obblighi relativamente agli elenchi Intrastat?
-
per le tratte nazionali di trasporti intracomunitari, come va emessa la fattura
nei confronti del committente comunitario da parte del primo vettore e degli eventuali
sub-vettori?
Il servizio di trasporto di beni risulta territorialmente
rilevante nel Paese del committente, soggetto passivo d’imposta. Pertanto
nell’esempio prospettato, essendo il committente un soggetto passivo francese,
la fattura emessa dal vettore italiano non dovrà riportare l’indicazione
dell’IVA. Sarà poi il soggetto francese ad integrare la stessa con l’imposta
ivi spettante. Tale operazione rientrerà negli elenchi Intrastat come servizio
reso. La prestazione effettuata dal sub-vettore italiano al vettore italiano
sarà invece territorialmente rilevante in Italia. Il sub-vettore emetterà una
fattura con IVA e tale prestazione non sarà oggetto di riepilogo negli elenchi
Intrastat.
18. Se un’azienda addebita al cliente le spese di trasporto
(effettuato da un vettore o tramite propri mezzi), cosa deve indicare nel
modello INTRA-1 quater?
Ipotizzando che la
prestazione di servizio sia effettuata tra soggetti passivi di due Paesi comunitari
distinti, occorre verificare come la stessa venga addebitata al cliente finale.
Se si tratta di una prestazione accessoria ad una vendita di beni, di cui
all’art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, l’operazione complessiva dovrà essere
evidenziata solo negli elenchi Intrastat relativi ai beni.
Diversamente, la
prestazione di trasporto andrà indicata nei modelli riepilogativi relativi ai
servizi.
19. Viene venduta della merce ad un operatore residente in
Svezia, ma la destinazione della stessa è presso un soggetto italiano perchè
esegue una lavorazione per il cliente svedese. E’ quest’ultimo soggetto
nazionale che esegue la cessione intracomunitaria definitiva. Come va inserita
negli elenchi Instrastat questa operazione?
Benché il quesito posto non sia del tutto chiaro, dallo
stesso sembra evincersi che vengono poste in essere due distinte operazioni. La
prima è una cessione di materia prima che intercorre tra due soggetti nazionali
e quindi non va registrata negli elenchi riepilogativi. La successiva cessione
è effettuata dal cliente/operatore italiano che, dopo aver eseguito la
lavorazione, effettuerà la vendita finale al cliente svedese. Tale operazione
dovrà essere inserita negli elenchi Intrastat relativi ai beni.
19. Ho ricevuto una fattura intracomunitaria da un
prestatore irlandese, relativa ad un programma informatico scaricato via
Internet. Devo compilare il modello Intrastat?
L’art. 11 del
Regolamento comunitario n. 1777 del 2005 precisa cosa debba intendersi per
servizi prestati tramite mezzi elettronici. In particolare, rientrano in tale
definizione i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente
automatizzata e, in assenza di tecnologia dell’informazione, impossibile da
garantire. In particolare, ai sensi del par. 2, lett. a), costituisce servizio elettronico
“la fornitura di prodotti digitali in genere, compresi software, loro
modifiche e aggiornamenti”.
Dal 2010 il servizio, considerato che il prestatore è un
soggetto passivo comunitario e che il committente è soggetto passivo italiano,
sarà assoggettato ad imposta in Italia, secondo la regola generale (luogo di
stabilimento del committente) ed il contribuente dovrà inserirlo nell’elenco
Intrastat relativo all’acquisto di servizi.
21. Nell’ipotesi di software scaricato tramite
Internet, l’acquisto diventa rilevante ai fini Intrastat nel caso in cui il
venditore sia stabilito in un Paese dell’Unione europea oppure nel caso in cui
il produttore sia stabilito in un Paese dell’Unione europea? In questo caso
dovendo emettere autofattura ex art. 17 del D.P.R. n. 633 del 1972 quale
Partita Iva CEE devo indicare nel modello Intrastat?
Per le operazioni intercorse con soggetti stabiliti nella
Comunità è obbligatoria la compilazione dei modelli Intrastat relativi ai
servizi resi e ricevuti. Rilevante, nel caso in esame, è il rapporto
contrattuale posto in essere con il soggetto che realizza la prestazione di
fornitura del software (il venditore). Per quanto riguarda la Partita
IVA, nelle istruzioni relative alla compilazione degli elenchi riepilogativi è
precisato che deve essere indicato il codice di identificazione IVA del
fornitore.
22. Un commerciante al dettaglio di abbigliamento si è
registrato su e-bay. Si chiede in riferimento alle nuove norme se per le
prestazioni offerte da ebay bisognerà presentare il modello Intrastat.
La prestazione
descritta rientra in quelle comprese e disciplinate nell’articolo 11 del regolamento
comunitario n. 1777 del 2005. Ai sensi di tale articolo, come già evidenziato
in una precedente risposta, sono servizi elettronici, i servizi prestati
attraverso mezzi elettronici ovvero forniti attraverso Internet o una rete
elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata,
corredata di un intervento umano minimo e dunque, in assenza della tecnologia
dell’informazione, impossibile da garantire. In particolare alla lettera d) del
citato articolo 11 viene previsto che costituisce servizio elettronico “la
concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un
servizio su un sito Internet che operi come mercato on line,
in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento
automatizzato e in cui le parti sono avvertite circa la realizzazione di una
vendita per posta elettronica automaticamente via computer ”. Pertanto, in
applicazione del dettato comunitario si ritiene che i servizi descritti, se
effettuati a titolo oneroso, rientrino nella previsione generale dell’art.
7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 e, pertanto, debbano essere inclusi nel modello
Intrastat.
23. Si chiede un chiarimento in merito alla compilazione
dei nuovi elenchi Intrastat per quanto riguarda le fatture relative alle
riparazioni di beni mobili. Per alcuni clienti comunitari è necessario ogni
tanto eseguire delle riparazioni su macchine che gli stessi ci restituiscono
danneggiate. Nel caso di riparazioni onerose, nella stessa fattura noi
annotiamo distintamente i pezzi di ricambio (che sostituiscono quelli difettosi
o danneggiati) con i relativi valori, e la manodopera, anche questa con il relativo valore.
Nel caso di
riparazioni a titolo oneroso richieste da clienti comunitari, posto che si
tratta di operazioni non rilevanti nel territorio dello Stato ai sensi
dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, deve essere compilato il
modello Intrastat riepilogativo dei servizi resi per la parte relativa
all’effettuazione della prestazione di riparazione, con l’indicazione del
corrispettivo, che sarà comprensivo anche del valore del bene sostituito. Al
contrario, non deve essere compilato ai fini fiscali l’Intrastat relativo ai
beni.
24. Una società italiana acquista merce da una società
tedesca. Successivamente la società italiana ha l’esigenza di rispedire alla
società tedesca merce su cui eseguire delle prestazioni di riparazione. Quali
sono gli obblighi ai fini Intrastat?
La riparazione è una prestazione di servizio generica che
rientra nella regola generale dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972
e pertanto deve essere rilevata negli elenchi Intrastat ai fini fiscali. Si
precisa che l’invio dei beni in altro Stato membro per essere assoggettati ad
una prestazione di riparazione non dà luogo ad una cessione intracomunitaria e,
quindi, non comporta l’obbligo di compilare l’elenco Intrastat relativo ai beni
ai fini fiscali (art. 41, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993).
25. Ho ricevuto una fattura di provvigioni da un’agente di
commercio, soggetto passivo di altro Stato membro, per delle prestazioni svolte
in Paesi dell’Unione europea. Vorrei sapere se tale fattura va inserita nella
dichiarazione Intrastat relativa ai servizi ricevuti.
Dal quesito posto
sembra desumersi che si tratta di una prestazione di intermediazione resa tra
soggetti passivi d’imposta. Tali prestazioni, se effettuate in nome e per conto
del cliente, ricadono nella regola generale di territorialità e quindi sono da
includere negli elenchi Intrastat. Al contrario, se la prestazione è resa in
nome proprio dall’agente di commercio per conto del committente nazionale, si
configura come mandato senza rappresentanza e, quindi, il rapporto tra mandante
e mandatario assume la stessa natura del servizio ricevuto dal mandatario
stesso. Pertanto, se tale ultimo servizio rientra nella regola generale di
territorialità (Paese del committente), il relativo riaddebito
dall’agente di commercio al committente nazionale va dichiarato negli elenchi
riepilogativi dei servizi ricevuti da quest’ultimo.
Viceversa, se la prestazione acquistata dall’agente di
commercio non rientra nella regola generale di territorialità, il successivo riaddebito effettuato nei confronti del committente nazionale
non va dichiarato negli elenchi Intrastat.
26. Un soggetto passivo italiano acquista i diritti di
riproduzione di immagini e li cede nell’Unione europea, a mezzo Internet. Dette
operazioni comportano l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat?
L’acquisto e la cessione di diritti di riproduzione di
immagine costituiscono prestazioni di servizi ai sensi dell’art. 3, secondo
comma, n. 2 del D.P.R. n. 633 del 1972. Poiché tali servizi rientrano fra
quelli assoggettati ad imposta nel luogo del committente, saranno oggetto di
dichiarazione nei modelli Intrastat.
27. Una società italiana che riceve fattura da un
lavoratore autonomo comunitario per diritti di autore è tenuta all’inserimento
della stessa nel modello riepilogativo dei servizi intracomunitari?
Il contribuente italiano, qualora il lavoratore autonomo
sia l’autore o un suo erede, non dovrà assolvere l’IVA attraverso il “iverse charge” e
presentare il modello relativo ai servizi ricevuti, in quanto tale operazione è
fuori campo applicativo del tributo (art. 3, quarto comma, lett. a del D.P.R.
n. 633 del 1972). Qualora invece il cedente non rientri tra i predetti
soggetti, l’operazione sarà soggetta ad imposta in Italia e conseguentemente la
società sarà tenuta alla compilazione dei predetti modelli.
28. Si chiede se sussiste l’obbligo di includere negli
elenchi Intrastat i corsi di formazione ed addestramento del personale.
Le prestazioni relative a corsi di formazione e di
addestramento del personale rientrano nella categoria delle prestazioni
generiche e quindi sono da considerarsi territorialmente rilevanti in Italia
quando ivi è stabilito il committente soggetto passivo d’imposta. Ne consegue
che le prestazioni in discorso dovranno essere incluse negli elenchi Intrastat,
fatta eccezione per i casi in cui le stesse possono beneficiare dell’esenzione
dall’imposta. A tale proposito si ricorda che le prestazioni in esame sono da
considerare esenti ai sensi dell’ art. 10, primo comma, n. 20, del D.P.R. n.
633 del 1972, a condizione che siano rese da istituti o scuole riconosciute da
pubbliche amministrazioni e da ONLUS.
29. Si chiede se, con riferimento agli scambi di beni
soggetti al regime del margine effettuati tra soggetti d’imposta residenti in
diversi Stati membri dell’U.e., scambi che non costituiscono operazioni
intracomunitarie, sussiste l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat.
Le operazioni soggette al regime del margine ai sensi
dell’articolo 37, comma 2, del D.L. n. 41 del 1995, non vengono considerate
cessioni intracomunitarie e dunque non debbono essere incluse negli elenchi
Intrastat ai fini fiscali, venendo a mancare il principale requisito corrispondente
all’effettuazione di un’operazione di cessione o acquisizione intracomunitaria
di beni tra soggetti stabiliti in Stati membri U.e. diversi.
30. Un’azienda
produttrice di sedie riceve dai propri clienti comunitari il tessuto per il
rivestimento delle stesse. Successivamente vende il prodotto finito ai medesimi
clienti. Si chiede se sia corretto considerare la vendita della sedia come
cessione anche se il tessuto è in conto lavoro.
Inoltre, tenuto conto che sulla fattura normalmente viene addebitato il
costo del trasporto, si chiede se, ai fini della compilazione degli elenchi
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, sia obbligatorio indicarlo
separatamente come prestazione di
servizio.
L’azienda realizza una cessione di beni e, pertanto, deve
compilare il relativo modello, in cui deve inserire, in applicazione del
criterio dell’accessorietà (art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972) le spese di
lavorazione del tessuto e le spese di trasporto addebitate al cliente comunitario.
31. Una società estera avente sede legale in uno Stato
comunitario (che è lo Stato da cui arriva anche la merce acquistata) dispone di
un rappresentante fiscale in Italia. La società in questione cede un bene, per
il tramite del proprio rappresentante fiscale, ad un cliente italiano, soggetto
passivo d’imposta. Quali sono gli adempimenti ai fini IVA e Intrastat?
Il rappresentante fiscale dovrà compilare gli elenchi
Intrastat degli acquisti intracomunitari (art. 38, comma 3, lett. B del D.L. n.
331 del 1993) e il cliente nazionale emetterà autofattura per documentare l’acquisto.
32. Nella circolare n. 14 del 18/03/2010 si afferma che “con
riferimento ai servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della
fattura da indicare nel modello Intrastat sono quelli attribuiti dal
committente nazionale secondo la progressione dallo stesso seguita nella
propria contabilità”. Si chiedono ulteriori chiarimenti in merito.
Il numero e la data
cui la circolare n. 14/E del 18 marzo 2010 fa riferimento sono quelli indicati
nel registro di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 633 del 1972. Qualora,
invece, il contribuente annoti, esclusivamente, le fatture degli acquisti
intracomunitari in un apposito unico registro sezionale che assolve il doppio
obbligo della registrazione nel registro delle fatture emesse ed in quello
degli acquisti, il documento avrà una numerazione unica.
33. Quale codice deve essere indicato nel campo “Modalità
di incasso” nel caso in cui il corrispettivo della prestazione sia incassato
e/o pagato a mezzo di assegno bancario, ricevuta bancaria ovvero con altre
modalità? Che differenze ci sono tra le modalità di pagamento “Accredito” e
“Bonifico”?
Se il corrispettivo della prestazione è incassato tramite
accredito in conto corrente deve essere utilizzato il codice A. Qualora,
invece, il pagamento venga eseguito tramite bonifico bancario, va utilizzato il
codice B.
In particolare, il bonifico bancario è un’operazione
bancaria che consente il trasferimento di fondi da un conto corrente bancario
ad un altro.
Diversamente, l’accredito in conto corrente può avvenire
mediante versamenti che provengono anche da fonti diverse da un altro conto
corrente. Nel caso in cui il corrispettivo del servizio reso venga incassato
con modalità diverse dal bonifico bancario o dall’accredito in conto corrente,
deve essere indicato il codice “X” (altro).
34. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con carta
di credito quale codice deve essere indicato?
E’ corretto indicare “A” (accredito) come modalità
d’incasso.
35. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato con ricevuta
bancaria quale codice deve essere indicato?
In tal caso è corretto indicare come modalità di pagamento
“X”.
36.
Cosa si intende per Paese di pagamento?
Per Paese di
pagamento si intende il Paese in cui il corrispettivo entra nella disponibilità
del beneficiario.
37.
Quali sono gli adempimenti se il pagamento non è stato ancora ricevuto al momento
della compilazione degli elenchi Intrastat?
Se il pagamento non è ancora avvenuto il campo “Modalità
di incasso” va compilato inserendo dati presunti.
38. Viene emessa una fattura per una cessione di beni
effettuata nei confronti di un soggetto passivo europeo. Dallo stesso soggetto,
in qualità di agente, si riceve una fattura per provvigioni. Il debito e il
credito vengono reciprocamente compensati. Quali sono gli adempimenti ai fini
Intrastat?
Si ritiene che nel caso prospettato vadano compilati il
modello relativo alle cessioni intracomunitarie di beni e il modello relativo
ai servizi ricevuti. Per quanto riguarda la modalità di pagamento, si deve
indicare il codice “X”.
39. Per quanto riguarda il campo “Modalità di erogazione”,
cosa si intende per istantanea “I” e a più riprese “R”? Se un agente ha un
rapporto di collaborazione continuativo con una azienda, occorre considerare
tale prestazione “istantanea”, in quanto la stessa si conclude con l’incasso
oppure tale prestazione deve essere considerata “a più riprese”, perché il
mandato di agenzia è continuativo?
La modalità di
erogazione “istantanea” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati in un’unica soluzione (ad
esempio trasporto unitario, singola lavorazione), mentre la modalità di erogazione
“a più riprese” si riferisce alle ipotesi di servizi erogati ciclicamente
(quali, ad esempio, le manutenzioni periodiche o il contratto di trasporto che
preveda più esecuzioni per essere eseguito).
Nel caso
prospettato, il contratto di agenzia presenta le caratteristiche dei contratti
delle prestazioni di servizio erogate a più riprese.
40. La pubblicità su cataloghi con più ristampe è da intendersi
quale servizio erogato a più riprese?
Benché la fattispecie prospettata non sia del tutto
chiara, si ritiene che la stessa possa rientrare tra le ipotesi di prestazioni
di servizio erogate a più riprese.
41. Nel caso in cui per un recupero crediti relativo ad un
solo cliente, un avvocato francese emetta tante fatture, quanti sono gli
assegni rilasciati dal cliente, il servizio si intende erogato in un’unica
soluzione o a più riprese?
Si ritiene che il caso prospettato rientri tra le ipotesi
di prestazioni di servizio erogate in un’unica soluzione.
42. Nel caso di un rinnovo di licenza software o
contratto di manutenzione, come deve essere intesa l’erogazione del servizio?
Benché la natura dell’attività effettivamente svolta non
sia del tutto chiara, si ritiene che il caso prospettato rientri tra le ipotesi
di prestazioni di servizio erogate a più riprese.
43. Acquistiamo da Google un servizio consistente
nell’essere posizionati a capolista per determinate parole quando un utente esegue una ricerca per
le stesse nel loro motore di
ricerca .
E’ corretto indicare come codice servizio il 581420 “Giornali
e pubblicazioni periodiche on line” o si deve usare il 631130 “Spazi
pubblicitari in Internet” oppure
è corretto un altro codice?
In via preliminare si osserva che, in caso di incertezza,
il contribuente deve indicare il codice CPA del servizio che ritiene più vicino
al tipo di attività effettivamente svolta. Nel caso di specie si ritiene che il
codice servizio più idoneo sia il 631130 “Spazi pubblicitari in Internet”.
44. La nostra azienda deve inserire delle prestazioni di
servizio per provvigioni fatturate su vendita di tessuto a nostri clienti. Qual’è il codice corretto?
Per rispondere in maniera approfondita al quesito,
occorrono maggiori dettagli riguardo alla natura dell’attività commerciale
posta in essere. In linea generale, tuttavia, si può concludere che, se si
tratta di attività di vendita all’ingrosso il codice da indicare è 464112; al
contrario, se si tratta di vendita in conto terzi il codice da indicare è
461611.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni
fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente
osservati dagli uffici.