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Roma, 7 luglio 2010
Circolare n. 123/2010
Oggetto: Tributi – Nuovi adempimenti black list – Richiesta di differimento.
Com’è noto,
nell’ambito della politica del Governo di lotta all’evasione e alle frodi Iva,
è stato introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le
operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate con operatori residenti nei
cosiddetti paradisi fiscali o Paesi black list.
In attesa dell’esito
dell’istanza,
Quella decorrenza appare
infatti in contrasto con lo Statuto del Contribuente poiché non consente agli
operatori di disporre di almeno sessanta giorni di tempo per adeguarsi al nuovo
obbligo, tenuto conto che i relativi provvedimenti attuativi sono stati emanati
il 28 maggio 2010 (Modelli per le comunicazioni)
e il 5 luglio 2010 (Specifiche tecniche
per l’invio telematico delle comunicazioni).
Si fa riserva di
comunicare tempestivamente gli sviluppi della situazione.
Daniela
|
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.84/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegati due |
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D/d |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
N. 2010/102282
Approvazione delle specifiche tecniche per la
comunicazione da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto
dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime
fiscale privilegiato. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30
marzo 2010.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione delle specifiche tecniche di trasmissione
1.1 Sono approvate, in attuazione del Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010, le specifiche tecniche
(Allegato A) per la comunicazione, da parte dei soggetti passivi dell’imposta
sul valore aggiunto, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti
di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori
individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 273 del 23 novembre 2001
Motivazioni
Il presente provvedimento, nel dare
attuazione all’art.1, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 30 marzo 2010, approva le specifiche tecniche secondo cui vanno
inseriti, nel modello di comunicazione, i dati delle operazioni effettuate con
operatori economici residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.
Riferimenti
normativi
a)
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art.
73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b)
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.
Decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30
marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2010.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del
28 maggio 2010, pubblicato con le modalità di cui all’ articolo 1, comma 361,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007,
n. 244.
Roma, 5 luglio
2010
f.to Attilio Befera
N. 2010/ 85352
Approvazione del modello per la comunicazione
da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto dei dati
relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo
2010.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli
dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione del modello di comunicazione
1.1. E’ approvato, unitamente
alle relative istruzioni, in attuazione del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 30 marzo 2010, il modello (allegato A) per la comunicazione
da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto dei dati
relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal
decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del
23 novembre 2001.
1.2. Il modello di
comunicazione è presentato all’Agenzia delle entrate per via telematica entro
l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.
2. Soggetti obbligati
2.1. I soggetti passivi
dell’imposta sul valore aggiunto comunicano all’Agenzia delle entrate i dati
relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori
individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001:
a) cessioni di beni;
b) prestazioni di servizi rese;
c) acquisti di beni;
d) prestazioni di servizi ricevute.
3. Periodo di riferimento della comunicazione
3.1. Il modello di
comunicazione è presentato con riferimento:
a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno
realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di
operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; b) a
periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste
dalla lettera a).
3.2. I soggetti che hanno
iniziato l’attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione
trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1,
lettera a), nei trimestri già trascorsi.
3.3. I soggetti che sono
tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale
possono presentarla con periodicità mensile per l'intero anno solare.
3.4. I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità
trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al
comma 1, lettera a), presentano la comunicazione con periodicità mensile a
partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono
presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i
periodi mensili già trascorsi.
3.5. I soggetti che
presentano la comunicazione con periodicità trimestrale fanno riferimento ai
quattro trimestri che compongono l'anno solare.
4. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
4.1. I modelli di
comunicazione sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in
formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet
dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero
dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di
stampa delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.
4.2. I medesimi modelli
possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli
stessi abbiano le caratteristiche di cui all’allegato A e rechino l’indirizzo
del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.
4.3. È autorizzata la stampa
dei modelli di cui ai punti 1 e 2 nel rispetto delle caratteristiche tecniche
di cui all’allegato A.
5. Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione
5.1. I soggetti che
presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli
intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti
nel modello di cui al punto 1.1, secondo le specifiche tecniche che saranno
approvate con successivo provvedimento.
5.2. È fatto comunque obbligo
ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su
modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente
provvedimento.
Motivazioni
Il presente provvedimento,
nel dare attuazione all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia
e delle Finanze del 30 marzo 2010, approva, con le relative istruzioni, il
modello di comunicazione delle operazioni effettuate dai soggetti passivi
d’imposta sul valore aggiunto nei confronti di operatori economici aventi sede
residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Il modello deve essere
presentato all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo
al periodo di riferimento della comunicazione, con modalità telematica, in
virtù di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 30 marzo 2010.
Riferimenti
normativi
a) Attribuzioni
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1; art.
68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma
4).
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art.
6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Disciplina
normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.
Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21
novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.
Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010.
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30
marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2010.
La pubblicazione del presente
provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 28 maggio 2010
Attilio Befera
Firma
autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/93