Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 7 luglio 2010

 

Circolare n. 123/2010

 

Oggetto: Tributi – Nuovi adempimenti black list – Richiesta di differimento.

 

Com’è noto, nell’ambito della politica del Governo di lotta all’evasione e alle frodi Iva, è stato introdotto l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate con operatori residenti nei cosiddetti paradisi fiscali o Paesi black list.

 

Confetra si è attivata affinché il settore dei trasporti venga escluso dal nuovo obbligo. I principali porti e aeroporti mondiali di traffico merci sono situati in Paesi black list: in assenza di esonero, gli operatori del trasporto internazionale si vedrebbero gravati di un ulteriore onere nonostante le operazioni poste in essere non necessitino di un monitoraggio a fini antielusivi, essendo operazioni trasparenti e riscontrabili anche a livello doganale.

 

In attesa dell’esito dell’istanza, Confetra è intervenuta sul Ministero dell’Economia e delle Finanze per chiedere un congruo differimento del termine di decorrenza del nuovo obbligo, oggi fissato all’1 luglio (con scadenza per la presentazione dei primi modelli al 31 agosto).

 

Quella decorrenza appare infatti in contrasto con lo Statuto del Contribuente poiché non consente agli operatori di disporre di almeno sessanta giorni di tempo per adeguarsi al nuovo obbligo, tenuto conto che i relativi provvedimenti attuativi sono stati emanati il 28 maggio 2010 (Modelli per le comunicazioni) e il 5 luglio 2010 (Specifiche tecniche per l’invio telematico delle comunicazioni).

 

Si fa riserva di comunicare tempestivamente gli sviluppi della situazione.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.84/2010

Responsabile di Area

Allegati due

 

D/d

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N. 2010/102282

 

Approvazione delle specifiche tecniche per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010.

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone:

 

1. Approvazione delle specifiche tecniche di trasmissione

1.1 Sono approvate, in attuazione del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010, le specifiche tecniche (Allegato A) per la comunicazione, da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001

 

Motivazioni

Il presente provvedimento, nel dare attuazione all’art.1, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010, approva le specifiche tecniche secondo cui vanno inseriti, nel modello di comunicazione, i dati delle operazioni effettuate con operatori economici residenti in Paesi a fiscalità privilegiata.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

 

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.

Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.

Decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2010.

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2010, pubblicato con le modalità di cui all’ articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 5 luglio 2010

 

f.to Attilio Befera

 

 

 

 

 

N. 2010/ 85352

 

Approvazione del modello per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010.

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

 

Dispone:

 

1. Approvazione del modello di comunicazione

1.1. E’ approvato, unitamente alle relative istruzioni, in attuazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010, il modello (allegato A) per la comunicazione da parte dei soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto dei dati relativi alle operazioni, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.

1.2. Il modello di comunicazione è presentato all’Agenzia delle entrate per via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

 

2. Soggetti obbligati

2.1. I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto comunicano all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni seguenti, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001:

a) cessioni di beni;

b) prestazioni di servizi rese;

c) acquisti di beni;

d) prestazioni di servizi ricevute.

 

3. Periodo di riferimento della comunicazione

3.1. Il modello di comunicazione è presentato con riferimento:

a) a periodi trimestrali, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; b) a periodi mensili, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).

3.2. I soggetti che hanno iniziato l’attività da meno di quattro trimestri trasmettono la comunicazione trimestralmente, sempre che si trovino nella condizione di cui al comma 1, lettera a), nei trimestri già trascorsi.

3.3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione della comunicazione con periodicità trimestrale possono presentarla con periodicità mensile per l'intero anno solare.

3.4. I soggetti che presentano una comunicazione con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia indicata al comma 1, lettera a), presentano la comunicazione con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi.

3.5. I soggetti che presentano la comunicazione con periodicità trimestrale fanno riferimento ai quattro trimestri che compongono l'anno solare.

 

4. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa

4.1. I modelli di comunicazione sono resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.

4.2. I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all’allegato A e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

4.3. È autorizzata la stampa dei modelli di cui ai punti 1 e 2 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all’allegato A.

 

5. Modalità per la presentazione telematica della dichiarazione

5.1. I soggetti che presentano la dichiarazione per via telematica direttamente o attraverso gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui al punto 1.1, secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.

5.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

 

Motivazioni

Il presente provvedimento, nel dare attuazione all’art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 marzo 2010, approva, con le relative istruzioni, il modello di comunicazione delle operazioni effettuate dai soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto nei confronti di operatori economici aventi sede residenza o domicilio negli Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento della comunicazione, con modalità telematica, in virtù di quanto previsto dall’articolo 3 del decreto 30 marzo 2010.

 

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art.

68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

 

b) Disciplina normativa di riferimento 

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.

Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001.

Decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2010.

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2010.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 maggio 2010

 

Attilio Befera

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/93