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Roma, 15 luglio 2010
Circolare n. 132/2010
Oggetto: Ambiente – Rifiuti - SISTRI
– Proroga all’1 ottobre – D.M. 9.7.2010, su G.U. n. 161 del 13.7.2010.
Sono stati prorogati
all’1 ottobre p.v. i termini per
l’avvio dell’operatività del SISTRI (Sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti). Il nuovo termine unifica le
diverse scadenze stabilite in precedenza (13 luglio e 12 agosto) in funzione
della tipologia delle categorie interessate al SISTRI.
Con lo stesso
decreto sono stati inoltre fissati al 12 settembre i termini per il completamento
della distribuzione dei dispositivi elettronici (chiavette USB e black box) necessari per
la funzionalità del SISTRI.
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Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 39/2010 |
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Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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M/t |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
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G.U. n. 16 del 13.7.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 luglio 2010
Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recantel'istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' deirifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009,convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Adotta il seguente decreto: Art. 1 Operativita' del sistema di controllo della tracciabilita' dei
rifiuti - SISTRI
1. I termini di cui agli articoli 1, commi 1 e 4, e 2 del decretoministeriale 17 dicembre 2009 relativi all'operativita' del SISTRI,sono prorogati al 1° ottobre 2010. 2. Il termine, previsto nell'Allegato IA del decreto ministeriale17 dicembre 2009, punto 5. «Procedura di ritiro», per ilcompletamento della distribuzione dei dispositivi USB el'installazione delle black box e' prorogato al 12 settembre 2010. 3. Il termine di trenta giorni previsto all'Allegato IB del decretoministeriale 17 dicembre 2009, punto 1. «Individuazione delleofficine autorizzate all'installazione delle black box», per lapresentazione delle domande di autorizzazione all'installazione delleblack box da parte delle imprese in possesso dei requisiti previsti
nel citato Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, cheespletano l'attivita' di autoriparazione nel settore elettrauto, e'soppresso. I corsi di formazione avranno luogo nelle date indicatesul Portale SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare adecorrere dal 2011. Per l'anno 2010, fatta salva la validita' delcorso di formazione gia' tenuto alla data di entrata in vigore delpresente decreto, ha luogo un ulteriore corso di formazione. Lemodalita' di presentazione delle domande di autorizzazione
all'installazione delle black box e la procedura per il rilasciodelle autorizzazioni predette sono regolate dalle norme contenute nelmedesimo Allegato IB del decreto ministeriale 17 dicembre 2009. Art. 2 Estensione della videosorveglianza agli impianti dedicati di coincenerimento dei rifiuti 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5 del decretoministeriale 17 dicembre 2009, si applicano anche agli impianti dicoincenerimento destinati esclusivamente al recupero energetico dei
rifiuti e ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo11 maggio 2005, n. 133. Art. 3 Modifiche all'art. 3 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 1. All'art. 3, comma 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al predetto Albo» sonoaggiunte le seguenti: «e per i Comuni della Regione Campania cheeffettuano la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani». 2. All'art. 3, comma 11 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di consentire laconsultazione del registro cronologico e delle singole schede dimovimentazione, i dispositivi USB sono tenuti presso l'unita' o lasede dell'impresa per la quale sono stati rilasciati e sono residisponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo che nefaccia richiesta.». Art. 4 Modifiche all'art. 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 1. All'art. 5, comma 9 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, o, per i rifiutidell'"Elenco verde", l'Allegato VII del medesimo Regolamento.». 2. All'art. 5, comma 13 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,dopo le parole: «il trasporto dei rifiuti non accettati» sonoaggiunte le parole: «e restituiti al produttore» e, alla fine, e'aggiunto il seguente periodo: «Qualora i rifiuti non accettatidall'impianto di destinazione siano avviati a cura del produttoredirettamente ad altro impianto, il produttore medesimo annota sulregistro cronologico i dati relativi al carico del rifiuto nonaccettato e apre una nuova scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONEindicando il nuovo destinatario.». 3. I termini per la comunicazione al SISTRI dei dati per lamovimentazione dei rifiuti di cui all'art. 5, commi 6 e 7 del decretoministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7 deldecreto ministeriale 15 febbraio 2010, non si applicano all'attivita'di microraccolta di cui all'art. 193, comma 11 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152. 4. Le schede SISTRI di cui all'Allegato III del decretoministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal DM 15 febbraio2010, con le modifiche disposte dal presente articolo, sonopubblicate sul Portale SISTRI. Art. 5 Operativita' del SISTRI in aree non coperte dalla rete 1. All'art. 6, comma 4, primo periodo del decreto ministeriale 17dicembre 2009, dopo le parole «o non funzionamento del sistema,» sonoaggiunte le parole «anche a causa di una mancanza di copertura dellarete di trasmissione dati,». Art. 6 Contributi 1. All'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e'aggiunta la seguente tabella:
ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI
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ADDETTI PER UNITA’ LOCALE
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QUANTITATIVI ANNUI
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CONTRIBUTO
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Da
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Fino a
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€ 50
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Da
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Oltre 200 e fino a
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€ 60
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Da
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Fino a
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€ 60
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IMPRENDITORI AGRICOLI
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Da
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Fino a
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€ 30
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Da
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Oltre 200 e fino a
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€ 50
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Da
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Fino a
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€ 50
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COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI
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€ 60
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2. I Comuni, indipendentemente dal numero di abitanti, noniscrivono le unita' locali con meno di 10 addetti, ivi compresequelle affidate ad associazioni senza scopo di lucro. In tale ipotesila trasmissione dei dati viene effettuata direttamente dal Comune odall'unita' locale designata dal medesimo, che, ai fini delladeterminazione del contributo, somma il numero dei dipendenti della odelle unita' locali per le quali effettua gli adempimenti al numerodei propri dipendenti. Nel caso in cui non ci sia nessuna unita'locale con piu' di 10 dipendenti, si iscrive comunque il Comune, conla somma dei dipendenti delle singole unita' locali. 3. I soggetti interessati dalle modifiche di cui al comma 1 che,alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno gia'provveduto al pagamento dei contributi, ed i soggetti che per errorehanno versato somme maggiori rispetto al dovuto hanno diritto alconguaglio di quanto versato a valere sui contributi dovuti per glianni successivi. A tal fine i predetti soggetti inoltrano appositadomanda al SISTRI, mediante posta elettronica o via fax, utilizzandoil modello che sara' reso disponibile sul sito internet www.sistri.it 4. All'Allegato II del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, comemodificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010, al paragrafo«Modalita' di pagamento dei contributi», dopo le parole: «Ilpagamento potra' avvenire nei seguenti modi:», le parole da: «pressoqualsiasi ufficio postale» a: «presso la Tesoreria provinciale delloStato (Banca d'Italia):» sono sostituite dalle seguenti: «presso qualsiasi ufficio postale: mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postalen. 2595427, intestato alla Tesoreria di Roma Succursale Min. AmbienteSISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. DG Tut. Ter.Via C. Colombo, 44 - 00147 ROMA In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a confermadell'avvenuta iscrizione; presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT56L 07601 03200000002595427 Beneficiario: TESOR. DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI D.M. 17.12.2009 MIN.AMB.DG TUT.TER.VIA C.COLOMBO 44 00147 - ROMA CODICE FISCALE 97222270585 In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a confermadell'avvenuta iscrizione; presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia):». Art. 7 Modifiche all'art. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 1. All'art. 7, comma 1 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009,il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le imprese cheraccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all'art.212, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, isoggetti la cui produzione annua non eccede le quattro tonnellate dirifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cuiall'art. 2135 del codice civile, i soggetti la cui produzione annuanon eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi, nonche' isoggetti di cui all'art. 1, comma 4, possono adempiere agli obblighidi cui al presente decreto tramite le organizzazioni di categoriarappresentative sul piano nazionale interessate e loro articolazioniterritoriali, o societa' di servizi di diretta emanazione dellemedesime organizzazioni.». 2. All'art. 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e'aggiunto, dopo il comma 1, il seguente comma: «1-bis. Le Associazioniimprenditoriali delegate, o loro societa' di servizi, provvedono allacompilazione del registro cronologico con cadenza mensile, e comunqueprima della movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiutipericolosi fino a 200 kg all'anno, la compilazione avviene concadenza trimestrale, e comunque prima della movimentazione deirifiuti. Il registro cronologico e le singole schede SISTRI sonoconservate per almeno tre anni presso la sede del delegante e tenutia disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea,dell'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.». Art. 8 Moduli di iscrizione 1. Ai punti 2.3 dei moduli di iscrizione 1 e 2 allegati al decretoministeriale 15 febbraio 2010, l 'intero periodo e' sostituito dalseguente: «Il numero di dipendenti di ciascuna unita' locale e'calcolato con riferimento al numero di addetti, ossia delle personeoccupate nell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con unaposizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempoparziale o con contratto di formazione lavoro), anche setemporaneamente assente (per servizio, ferie, malattia, sospensionedal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratoristagionali sono considerati come frazioni di unita' lavorative annuecon riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso difrazioni si deve arrotondare all'intero superiore o inferiore piu'vicino. Qualora, al momento del pagamento del contributo annuale, siacerto che il numero di dipendenti occupato si e' modificato rispettoall'anno precedente in modo da incidere sull'importo del contributodovuto, e' possibile indicare il numero relativo all'anno in corso,previa dichiarazione al SISTRI.». Art. 9 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della normativa di cui al presentedecreto e ai precedenti decreti 17 dicembre 2009 e 15 febbraio 2010si intende per: a) dipendenti: il numero di addetti, ossia delle persone occupatenell'unita' locale dell'ente o dell'impresa con una posizione dilavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale ocon contratto di formazione lavoro), anche se temporaneamente assente(per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassaintegrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sonoconsiderati come frazioni di unita' lavorative annue con riferimentoalle giornate effettivamente retribuite; b) circuito organizzato di raccolta: sistema di raccolta dispecifiche tipologie di rifiuti, organizzato, secondo le esigenzeterritoriali e comunque nel rispetto dei principi della liberaconcorrenza e della prossimita', dai Consorzi di cui ai titoli II eIII della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152e alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un accordodi programma stipulato tra la pubblica amministrazione edassociazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, oloro articolazioni territoriali, oppure sulla base di unaconvenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed iresponsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa ditrasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitivadei rifiuti. All'accordo di programma o alla convenzione-quadro deveseguire la stipula di un contratto di servizio tra il singoloproduttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, odell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predettoaccordo o della predetta convenzione; c) associazioni imprenditoriali rappresentative sul pianonazionale: le associazioni imprenditoriali presenti nel ConsiglioNazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) ai sensi della legge 30dicembre 1986, n. 936. Art. 10 Entrata in vigore 1. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per laregistrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo aquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana. Roma, 9 luglio 2010
Il
Ministro: Prestigiacomo