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Roma, 5 agosto 2010

 

Circolare n.148/2010

 

Oggetto: Trasporto ferroviario – Ferrobonus – Decreto Ministeriale 4 agosto 2010.

 

Con Decreto firmato dal Ministro Matteoli il 4 agosto 2010 è stata data attuazione alla disposizione di cui all’articolo 5 del cosiddetto Decreto Milleproroghe, secondo la quale le risorse ecobonusnon utilizzate (oltre 38 milioni di euro) avrebbero potuto essere destinate a interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e a investimenti di imprese di autotrasporto finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale.

 

Con il citato decreto ministeriale, in corso di registrazione e poi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato innanzitutto stabilito che 13 milioni di euro vengono destinati al completamento dell’erogazione dei contributi per l’acquisto di veicoli Euro 5 da parte delle imprese di autotrasporto.

 

Le restanti disponibilità vengono destinate al finanziamento del cosiddetto “Ferrobonus” da parte delle imprese utenti del trasporto merci ferroviario che manterranno per un biennio un volume di traffico, in termini di treni/Km percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all’80% di quello effettuato nel corso del 2009. L’ammontare del contributo è fissato in un massimo di 2 euro per ogni Km percorso con treni completi. Alle imprese che avendone diritto faranno domanda di contributo verrà concesso già nel prossimo autunno un anticipo pari al 20% del contributo spettante.

 

Le disposizioni applicative pratiche per la presentazione delle domande verranno dettate con apposito decreto dirigenziale da emanarsi entro il prossimo 30 settembre.

 

Si fa riserva di comunicare tempestivamente ogni sviluppo della situazione.

 

Piero M. Luzzati

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 24/2010

 

Allegato uno

 

L/n

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Il Ministro delle  Infrastrutture

e dei Trasporti

 

-          VISTO l’articolo 3, comma 2 ter della legge 22 novembre 2002 n.265 che autorizza investimenti al fine dell’innovazione del sistema dell’autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del potenziamento dell’intermodalità;

-          VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 che disciplina le modalità di ripartizione e di erogazione delle somme di cui all’articolo 3, comma 2 ter, della legge 265/2002;

-          VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2007, n. 252 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto”;

-          TENUTO CONTO che le risorse di cui al citato DPR 205/2006 – stanziate per gli anni 2008, 2009 e 2010 – sono destinate a contributi alle imprese di autotrasporto che effettuano trasporti di merci su rotte marittime negli anni 2007, 2008 e 2009 (art. 2, comma 1, lettera a), nonché a interventi di ristrutturazione aziendale e per l’innovazione tecnologica (art. 2, comma 1, lettera b);

-          VISTO l’articolo 5, comma 7 octies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio  2010 n. 25, che permette di utilizzare le risorse di cui al citato DPR 205/2006 anche per interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;

-          CONSIDERATO che sono stati regolarmente impegnati a favore delle imprese destinatarie dei contributi di cui al DPR 205/2006 - sul pertinente capitolo 7306 - tutti i fondi di cui al DPR 205/2006 relativi agli anni finanziari 2008 e 2009, mentre sono ancora da impegnare i fondi 2010 in attesa della quantificazione definitiva delle risorse necessarie per la contribuzione dei trasporti di merci effettuati su rotte marittime nel corso del 2009;

-          CONSIDERATO che la quantificazione dell’effettiva disponibilità di risorse di cui al DPR 205/2006 è subordinata alla preventiva determinazione delle erogazioni da attribuire ai sensi dell’articolo 3, comma 2 ter, della legge 265/2002;

-          TENUTO CONTO che, allo stato attuale, è già stata conclusa l’istruttoria relativa ai contributi per i trasporti di merci effettuati su rotte marittime nel corso del 2007, mentre sono in fase di definizione le erogazioni da effettuare per i trasporti effettuati nel 2008 e possono essere stimate, sulla base delle domande ricevute, le erogazioni da effettuare per i trasporti di merci su rotte marittime nel corso del 2009;

-          VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273 “Regolamento recante le modalità di erogazione del Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell’autotrasporto per l’acquisto di veicoli di ultima generazione, a norma dell’articolo 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

-          VISTO il decreto Interministeriale n. 148 T del 24 settembre 2008 che disciplina le modalità operative per l’erogazione di contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi da destinare all’acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione;

-          TENUTO CONTO che, per consentire l’erogazione completa dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi destinati all’acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione, sulla base della graduatoria stilata dalla competente Commissione ministeriale, sono necessarie risorse quantificate in 13 milioni di euro;

-          VISTO l’articolo 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante “provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 – Supplemento Ordinario n. 140) il quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attributi per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’ amministrazione dello Stato;

-          VISTA  la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, in particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE;

-          CONSIDERATO che il citato articolo 5, comma 7 octies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimenti attuativi per l’utilizzo delle risorse di cui al DPR 205/2006;

-          RITENUTO pertanto necessario definire gli interventi ai quali destinare le risorse residue di cui al citato DPR 205/2006, per i quali saranno applicati per analogia – ove compatibili - le procedure già stabilite dallo stesso DPR 205/2006, come richiamato dall’articolo 5, comma 7 octies, del decreto legge 30 dicembre 2009 , n. 194, convertito nella legge 26 febbraio, 2010 n. 25;

-          RITENUTO che la crisi del settore industriale di questi ultimi anni ha determinato una contrazione nella movimentazione delle merci ed un processo di abbandono del trasporto merci sul ferro con gravi ripercussioni sulla congestione stradale e sulle emissioni di C02 e che pertanto si ritiene necessario incentivare il processo di diversione modale ed assicurare l’operatività delle misure di cui al presente decreto entro il corrente anno;

 

emana il seguente Decreto

 

ARTICOLO 1

1 . Ai sensi dell’articolo 5 comma  7 – octies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, le risorse di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, non ancora utilizzate possono essere destinate anche ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica.

2 . Le risorse disponibili di cui al DPR 205/2006 destinabili ad interventi di sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci, derivanti da somme che non saranno erogate a valere su impegni già assunti e da impegni da assumere, sono allo stato quantificate come segue:

-                 17 milioni di euro a valere su risorse impegnate per l’anno finanziario 2008 (9,3 milioni di euro per minori erogazioni ex articolo 2, comma 1, lettera a) del DPR 205/2006 e 7,7 milioni di euro ex articolo 2, comma 1, lettera b) del DPR 205/2006),

-                 14 milioni di euro a valere su risorse impegnate per l’anno finanziario 2009 (6,3 milioni di euro per minori erogazioni ex articolo 2, comma 1, lettera a) del DPR 205/2006 e 7,7 milioni di euro ex articolo 2, comma 1, lettera b) del DPR 205/2006),

-                 7,7 milioni di euro a valere su risorse ex articolo 2, comma 1, lettera b) del DPR 205/2006 relative all’anno finanziario 2010, non ancora impegnate,

per un totale disponibile pari a euro 38.700.000.

3 . La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità provvederà alla definitiva quantificazione dell’effettiva disponibilità di risorse di cui al DPR 205/2006 non appena concluse le procedure per la determinazione delle erogazioni da attribuire ai sensi dell’articolo 3, comma 2 ter. della legge 265/2002.

 

ARTICOLO 2

1 . Una parte delle risorse di cui all’articolo 1, per un importo non superiore a 13 milioni di euro, è destinata al completamento dell’erogazione dei contributi a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi destinati all’acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione, attivati con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sulla base della graduatoria stilata dalla competente Commissione ministeriale.

2 .  Le rimanenti risorse di cui all’articolo 1, per un importo non inferiore a 25,7 milioni di euro, sono destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro come definiti dall’articolo 3 del presente decreto.

 

ARTICOLO 3

1 . Nelle more della quantificazione di cui all’articolo 1, comma 3, la Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, con apposito decreto da emanarsi entro il 30 settembre 2010, provvederà a dettare le modalità operative per l’erogazione delle risorse residue di cui al DPR 205/2006 destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro.

2 . La disciplina delle modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, da effettuare tenendo conto – ove applicabili - delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, avverrà sulla base dei seguenti criteri:

a)              la destinazione dovrà avvenire nei confronti di imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario che, a partire dall’entrata in vigore del presente decreto, manterranno in essere un volume di traffico, in termini di treni*Km percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all’ 80% di quello effettuato nel corso del 2009 e si impegnino a mantenere tale volume per il biennio successivo;

b)              tale requisito dovrà essere comprovato – nel corso del biennio - con l’acquisizione di contratti conclusi con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi; tale documentazione sarà presentata al Ministero il quale procederà a quantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettante in ragione dei treni*km contrattualizzati e a concedere un anticipo, sulla base delle dichiarazioni rese nella misura del 20% del contributo stesso. L’anticipazione sarà concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia fidejussoria di importo pari all’anticipazione ricevuta e con l’obbligo di restituire l’acconto in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancata dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea ai sensi del successivo articolo 3;

c)              l’ammontare del contributo è fissato in un massimo di euro 2,00 per ogni treno*chilometro effettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sarà liquidato a consuntivo dell’annualità, entro i successivi 60 giorni, ove sia rispettato il requisito di cui al precedente punto a);

d)              In relazione alle effettive disponibilità finanziarie potranno essere previste ipotesi di premialità, a consuntivo dell’anno oggetto di contributo, fino ad un ulteriore 30% dell’ammontare di cui al precedente punto c), per incrementi di volume di servizi commissionati rispetto al 2009;

e)              nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali,  la contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulteriori contributi, non potrà eccedere il 30% del costo sostenuto;

f)               il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verifica, per i 12 mesi successivi a quelli di concessione dei contributi, il mantenimento in termini di treni*km dei contratti di servizio di trasporto. In caso di diminuzione di treni*km effettuati provvederà al recupero proporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce le modalità operative per l’effettuazione delle verifiche e per l’eventuale recupero del contributo;

3 . Per i profili connessi all’espletamento dell’attività di istruttoria e di gestione dell’intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti potrà avvalersi, mediante apposita convenzione, della Società Rete Autostrade Mediterranee p.A, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto legge 78/2009 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102. I relativi oneri sono a carico delle somme di cui all’articolo 2, comma 2, nel limite del 2% delle risorse destinate agli interventi previsti dal presente articolo.

 

ARTICOLO 4

1 . L’erogazione dei benefici di cui all’articolo 3 del presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 88, 3° paragrafo del Trattato istitutivo dell’ Unione Europea, in materia di Aiuti di Stato.

2 . Il presente Decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

                                                                                                                            IL MINISTRO