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Roma, 5 agosto 2010
Circolare n.148/2010
Oggetto: Trasporto ferroviario – Ferrobonus – Decreto
Ministeriale 4 agosto 2010.
Con Decreto firmato
dal Ministro Matteoli il 4 agosto 2010 è stata data attuazione alla disposizione
di cui all’articolo 5 del cosiddetto Decreto Milleproroghe, secondo la quale
le risorse “ecobonus”
non utilizzate (oltre 38 milioni di euro) avrebbero potuto essere destinate
a interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e a
investimenti di imprese di autotrasporto finalizzati al miglioramento dell’impatto
ambientale.
Con il citato decreto
ministeriale, in corso di registrazione e poi di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, è stato innanzitutto stabilito che 13 milioni di euro vengono
destinati al completamento dell’erogazione dei contributi per l’acquisto di veicoli
Euro 5 da parte delle imprese di autotrasporto.
Le restanti
disponibilità vengono destinate al finanziamento del cosiddetto “Ferrobonus” da parte delle imprese
utenti del trasporto merci ferroviario che manterranno per un biennio un volume
di traffico, in termini di treni/Km percorsi sulla rete nazionale, non
inferiore all’80% di quello effettuato nel corso del 2009. L’ammontare del
contributo è fissato in un massimo di 2 euro per ogni Km percorso con treni
completi. Alle imprese che avendone diritto faranno domanda di contributo verrà
concesso già nel prossimo autunno un anticipo pari al 20% del contributo spettante.
Le disposizioni
applicative pratiche per la presentazione delle domande verranno dettate con
apposito decreto dirigenziale da emanarsi entro il prossimo 30 settembre.
Si fa riserva di
comunicare tempestivamente ogni sviluppo della situazione.
Piero
M. Luzzati |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 24/2010 |
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Allegato uno |
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L/n |
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esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
Il
Ministro delle Infrastrutture
e dei
Trasporti
-
VISTO
l’articolo 3, comma 2 ter della legge 22 novembre
2002 n.265 che autorizza investimenti al fine dell’innovazione del sistema
dell’autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e del
potenziamento dell’intermodalità;
-
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 che disciplina
le modalità di ripartizione e di erogazione delle somme di cui all’articolo 3,
comma 2 ter, della legge 265/2002;
-
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2007, n. 252 “Regolamento
recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n.
-
TENUTO
CONTO che le risorse di cui al citato DPR 205/2006 – stanziate per gli anni
2008, 2009 e 2010 – sono destinate a contributi alle imprese di autotrasporto
che effettuano trasporti di merci su rotte marittime negli anni 2007, 2008 e
2009 (art. 2, comma 1, lettera a), nonché a interventi di ristrutturazione aziendale
e per l’innovazione tecnologica (art. 2, comma 1, lettera b);
-
VISTO
l’articolo 5, comma 7 octies, del decreto legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, che permette di utilizzare le risorse
di cui al citato DPR 205/2006 anche per interventi di sostegno del trasporto
combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti delle imprese di
autotrasporto di merci finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale ed
allo sviluppo della logistica;
-
CONSIDERATO
che sono stati regolarmente impegnati a favore delle imprese destinatarie dei
contributi di cui al DPR 205/2006 - sul pertinente capitolo 7306 - tutti i
fondi di cui al DPR 205/2006 relativi agli anni finanziari 2008 e 2009, mentre
sono ancora da impegnare i fondi 2010 in attesa della quantificazione
definitiva delle risorse necessarie per la contribuzione dei trasporti di merci
effettuati su rotte marittime nel corso del 2009;
-
CONSIDERATO
che la quantificazione dell’effettiva disponibilità di risorse di cui al DPR
205/2006 è subordinata alla preventiva determinazione delle erogazioni da
attribuire ai sensi dell’articolo 3, comma 2 ter,
della legge 265/2002;
-
TENUTO
CONTO che, allo stato attuale, è già stata conclusa l’istruttoria relativa ai
contributi per i trasporti di merci effettuati su rotte marittime nel corso del
2007, mentre sono in fase di definizione le erogazioni da effettuare per i
trasporti effettuati nel 2008 e possono essere stimate, sulla base delle domande
ricevute, le erogazioni da effettuare per i trasporti di merci su rotte marittime
nel corso del 2009;
-
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273 “Regolamento
recante le modalità di erogazione del Fondo per il proseguimento degli
interventi a favore dell’autotrasporto per l’acquisto di veicoli di ultima generazione,
a norma dell’articolo 1, comma 919, della legge 27 dicembre 2006, n.
-
VISTO
il decreto Interministeriale n. 148 T del 24 settembre 2008 che disciplina le
modalità operative per l’erogazione di contributi a sostegno delle imprese di
autotrasporto di merci per conto di terzi da destinare all’acquisizione di mezzi
pesanti di ultima generazione;
-
TENUTO
CONTO che, per consentire l’erogazione completa dei contributi a sostegno delle
imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi destinati all’acquisizione
di mezzi pesanti di ultima generazione, sulla base della graduatoria stilata
dalla competente Commissione ministeriale, sono necessarie risorse quantificate
in 13 milioni di euro;
-
VISTO
l’articolo 19, comma 5, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, recante
“provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana
a missioni internazionali” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009 n. 102 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009 – Supplemento Ordinario n. 140) il quale
prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono attributi per legge fondi o
interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto
dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale
interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un
controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la
propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell’ amministrazione dello
Stato;
-
VISTA la disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato e, in particolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, del
Consiglio, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del Trattato CE;
-
CONSIDERATO
che il citato articolo 5, comma 7 octies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, consente di adottare fino al
30 settembre 2010, i provvedimenti attuativi per l’utilizzo delle risorse di
cui al DPR 205/2006;
-
RITENUTO
pertanto necessario definire gli interventi ai quali destinare le risorse
residue di cui al citato DPR 205/2006, per i quali saranno applicati per analogia
– ove compatibili - le procedure già stabilite dallo stesso DPR 205/2006, come
richiamato dall’articolo 5, comma 7 octies, del
decreto legge 30 dicembre 2009 , n. 194, convertito nella legge 26 febbraio,
2010 n. 25;
-
RITENUTO
che la crisi del settore industriale di questi ultimi anni ha determinato una
contrazione nella movimentazione delle merci ed un processo di abbandono del
trasporto merci sul ferro con gravi ripercussioni sulla congestione stradale e
sulle emissioni di C02 e che pertanto si ritiene necessario incentivare il
processo di diversione modale ed assicurare l’operatività delle misure di cui
al presente decreto entro il corrente anno;
emana il seguente Decreto
ARTICOLO 1
1
. Ai sensi dell’articolo 5 comma 7 – octies, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, le risorse di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, non ancora utilizzate
possono essere destinate anche ad interventi a sostegno del trasporto combinato
e trasbordato su ferro e degli investimenti delle imprese di autotrasporto di
merci, finalizzati al miglioramento dell’impatto ambientale ed allo sviluppo
della logistica.
2
. Le risorse disponibili di cui al DPR 205/2006 destinabili ad interventi di
sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimenti
delle imprese di autotrasporto di merci, derivanti da somme che non saranno
erogate a valere su impegni già assunti e da impegni da assumere, sono allo
stato quantificate come segue:
-
17
milioni di euro a valere su risorse impegnate per l’anno finanziario 2008 (9,3
milioni di euro per minori erogazioni ex articolo 2, comma 1, lettera a) del
DPR 205/2006 e 7,7 milioni di euro ex articolo 2, comma 1, lettera b) del DPR
205/2006),
-
14
milioni di euro a valere su risorse impegnate per l’anno finanziario 2009 (6,3
milioni di euro per minori erogazioni ex articolo 2, comma 1, lettera a) del
DPR 205/2006 e 7,7 milioni di euro ex articolo 2, comma 1, lettera b) del DPR
205/2006),
-
7,7
milioni di euro a valere su risorse ex articolo 2, comma 1, lettera b) del DPR
205/2006 relative all’anno finanziario 2010, non ancora impegnate,
per
un totale disponibile pari a euro 38.700.000.
3
.
ARTICOLO 2
1
. Una parte delle risorse di cui all’articolo 1, per un importo non superiore a
13 milioni di euro, è destinata al completamento dell’erogazione dei contributi
a sostegno delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi destinati
all’acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione, attivati con il
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sulla base
della graduatoria stilata dalla competente Commissione ministeriale.
2
. Le rimanenti risorse di cui
all’articolo 1, per un importo non inferiore a 25,7 milioni di euro, sono
destinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su
ferro come definiti dall’articolo 3 del presente decreto.
ARTICOLO
3
1
. Nelle more della quantificazione di cui all’articolo 1, comma 3,
2
. La disciplina delle modalità di concessione dei contributi di cui al presente
articolo, da effettuare tenendo conto – ove applicabili - delle disposizioni di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, avverrà
sulla base dei seguenti criteri:
a)
la
destinazione dovrà avvenire nei confronti di imprese utenti di servizi di trasporto
ferroviario che, a partire dall’entrata in vigore del presente decreto, manterranno
in essere un volume di traffico, in termini di treni*Km
percorsi sulla rete nazionale, non inferiore all’ 80% di quello effettuato nel
corso del 2009 e si impegnino a mantenere tale volume per il biennio successivo;
b)
tale
requisito dovrà essere comprovato – nel corso del biennio - con l’acquisizione
di contratti conclusi con una o più imprese ferroviarie per servizi di
trasporto combinato o trasbordato con treni completi; tale documentazione sarà
presentata al Ministero il quale procederà a quantificare, entro 30 giorni
decorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domanda e sulla
base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettante in ragione dei treni*km contrattualizzati e a
concedere un anticipo, sulla base delle dichiarazioni rese nella misura del 20%
del contributo stesso. L’anticipazione sarà concessa ai richiedenti previo rilascio
di garanzia fidejussoria di importo pari
all’anticipazione ricevuta e con l’obbligo di restituire l’acconto in caso di
mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancata
dichiarazione di compatibilità della Commissione Europea ai sensi del
successivo articolo 3;
c)
l’ammontare
del contributo è fissato in un massimo di euro 2,00 per ogni treno*chilometro effettivamente percorso sulla rete nazionale
nei 12 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sarà liquidato a consuntivo dell’annualità, entro i successivi 60 giorni, ove
sia rispettato il requisito di cui al precedente punto a);
d)
In
relazione alle effettive disponibilità finanziarie potranno essere previste
ipotesi di premialità, a consuntivo dell’anno oggetto
di contributo, fino ad un ulteriore 30% dell’ammontare di cui al precedente
punto c), per incrementi di volume di servizi commissionati rispetto al 2009;
e)
nel
caso di altri interventi comunitari, statali, regionali, la contribuzione complessiva, tenuto conto
anche di tali ulteriori contributi, non potrà eccedere il 30% del costo
sostenuto;
f)
il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verifica, per i 12 mesi
successivi a quelli di concessione dei contributi, il mantenimento in termini
di treni*km dei contratti di servizio di trasporto.
In caso di diminuzione di treni*km effettuati
provvederà al recupero proporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui
al comma 1 stabilisce le modalità operative per l’effettuazione delle verifiche
e per l’eventuale recupero del contributo;
3
. Per i profili connessi all’espletamento dell’attività di istruttoria e di
gestione dell’intervento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
potrà avvalersi, mediante apposita convenzione, della Società Rete Autostrade
Mediterranee p.A, ai sensi dell’articolo 19, comma 5,
del decreto legge 78/2009 convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102. I
relativi oneri sono a carico delle somme di cui all’articolo 2, comma 2, nel
limite del 2% delle risorse destinate agli interventi previsti dal presente
articolo.
ARTICOLO 4
1
. L’erogazione dei benefici di cui all’articolo 3 del presente decreto è
subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico
da parte della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 88, 3° paragrafo del
Trattato istitutivo dell’ Unione Europea, in materia di Aiuti di Stato.
2
. Il presente Decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo
ai sensi di legge, entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO