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Roma, 23 agosto 2010
Circolare n. 155/2010
Oggetto: Tributi – Iva intracomunitaria
– Modelli Intrastat – Chiarimenti
– Circolare
Agenzia delle Entrate n.43 del 6 agosto 2010.
L’Agenzia delle
Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai
modelli Intrastat riferiti alle prestazioni di
servizi in ambito comunitario, divenuti obbligatori da quest’anno ai sensi del
decreto legislativo n.18/2010.
Si richiama in
particolare l’attenzione sui seguenti aspetti.
Prestazioni non assoggettate ad
Iva – Com’è noto,
non devono essere riportate negli elenchi Intra le prestazioni
di servizi per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato comunitario in cui è
stabilito il destinatario. L’Agenzia ha chiarito che il prestatore ha l’onere
di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del
committente. A tal fine deve ottenere una dichiarazione dal committente
comunitario attestante il regime Iva applicato; in mancanza di tale dichiarazione,
le prestazioni possono essere escluse dagli elenchi solo se il prestatore abbia
la certezza della non assoggettabilità ad Iva in base
ad “elementi di fatto obiettivi”.
Acquisti di servizi per conto di terzi – Nel caso di prestazioni di servizi acquistate in ambito
comunitario per conto di un committente nazionale, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo
di indicazione nei modelli Intra
ricade sul prestatore nazionale che riaddebita il
servizio al committente nazionale. L’Agenzia, entrando nel dettaglio del caso, specifica
anche che qualora l’acquisto del servizio in ambito intracomunitario sia
effettuato in nome e per conto del committente nazionale, il prestatore comunitario
potrebbe fatturare direttamente al committente che quindi avrebbe l’obbligo di
indicare l’operazione nei modelli Intra.
Imprese di autotrasporto – Com’è noto, il regime Iva
dell’autotrasporto prevede che la registrazione delle fatture possa avvenire
nel trimestre successivo a quello di emissione. Ai fini dell’indicazione negli
elenchi Intra, l’Agenzia ha chiarito che le imprese
di autotrasporto devono comunque far riferimento alla data di emissione della
fattura, indipendentemente dallo slittamento della registrazione. Pertanto una
fattura per trasporti intracomunitari emessa ad es. a febbraio deve essere
indicata nell’elenco dello stesso mese di febbraio (ovvero nell’elenco del I
trimestre qualora il volume delle prestazioni intracomunitarie non sia
superiore a 50 mila euro a trimestre).
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.119/2010 |
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