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Roma, 23 agosto 2010

 

Circolare n. 155/2010

 

Oggetto: Tributi – Iva intracomunitaria – Modelli Intrastat – Chiarimenti – Circolare Agenzia delle Entrate n.43 del 6 agosto 2010.

 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito ai modelli Intrastat riferiti alle prestazioni di servizi in ambito comunitario, divenuti obbligatori da quest’anno ai sensi del decreto legislativo n.18/2010.

 

Si richiama in particolare l’attenzione sui seguenti aspetti.

 

Prestazioni non assoggettate ad Iva – Com’è noto, non devono essere riportate negli elenchi Intra le prestazioni di servizi per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato comunitario in cui è stabilito il destinatario. L’Agenzia ha chiarito che il prestatore ha l’onere di accertare che la prestazione resa sia esente o non imponibile nel Paese del committente. A tal fine deve ottenere una dichiarazione dal committente comunitario attestante il regime Iva applicato; in mancanza di tale dichiarazione, le prestazioni possono essere escluse dagli elenchi solo se il prestatore abbia la certezza della non assoggettabilità ad Iva in base ad “elementi di fatto obiettivi”.

 

Acquisti di servizi per conto di terzi – Nel caso di prestazioni di servizi acquistate in ambito comunitario per conto di un committente nazionale, l’Agenzia chiarisce che l’obbligo di indicazione nei modelli Intra ricade sul prestatore nazionale che riaddebita il servizio al committente nazionale. L’Agenzia, entrando nel dettaglio del caso, specifica anche che qualora l’acquisto del servizio in ambito intracomunitario sia effettuato in nome e per conto del committente nazionale, il prestatore comunitario potrebbe fatturare direttamente al committente che quindi avrebbe l’obbligo di indicare l’operazione nei modelli Intra.

 

Imprese di autotrasporto – Com’è noto, il regime Iva dell’autotrasporto prevede che la registrazione delle fatture possa avvenire nel trimestre successivo a quello di emissione. Ai fini dell’indicazione negli elenchi Intra, l’Agenzia ha chiarito che le imprese di autotrasporto devono comunque far riferimento alla data di emissione della fattura, indipendentemente dallo slittamento della registrazione. Pertanto una fattura per trasporti intracomunitari emessa ad es. a febbraio deve essere indicata nell’elenco dello stesso mese di febbraio (ovvero nell’elenco del I trimestre qualora il volume delle prestazioni intracomunitarie non sia superiore a 50 mila euro a trimestre).

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.119/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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