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Roma, 25 agosto 2010
Circolare n. 161/2010
Oggetto: Autotrasporto – Accesso
alla professione – Scadenza del 4.12.2011 – D.M. 22.7.2010 su G.U. n.184 del
9.8.2010.
Col decreto indicato
in oggetto è stata aggiornata la normativa vigente (DM
28.4.2005, n.161) al fine di confermare il differimento al 4 dicembre 2011 del
termine per l’adeguamento ai requisiti di capacità finanziaria e professionale
da parte delle imprese di autotrasporto che esercitano l’attività
esclusivamente con veicoli di peso fino a 6 tonnellate o con portata utile fino
a 3,5 tonnellate.
La proroga,
introdotta quest’anno col decreto Milleproroghe, ha
consentito di riallineare il termine per l’adeguamento (che sarebbe scaduto nel
corrente mese di agosto) alla data di entrata in vigore del Regolamento
comunitario sull’accesso alla professione (Regolamento n.1071/2009).
Daniela
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Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.41/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/d |
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G.U. n. 184 del 9.8.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 22 luglio 2010
Proroga del termine previsto dall'articolo 5, comma 7-quinquies,
della legge 26 febbraio 2010 n. 25, recante: «Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative».
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 (Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2005), recante «Regolamento di
attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395,
modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di
accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e
merci»;
Visto in particolare l'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale
teste' richiamato, con cui in attuazione dell'art. 18, comma 2, del
decreto legislativo n. 395 del 2000, si prevede il termine di
quarantotto mesi per l'adeguamento ai requisiti di onorabilita',
capacita' finanziaria ed idoneita' professionale delle imprese di
autotrasporto di cose per conto di terzi iscritte - con il beneficio
dell'esenzione prevista dall'art. 1, commi 2 e 3 del decreto del
Ministro dei trasporti 16 maggio 1991, n. 198 - nell'albo di cui
all'art. 1, della legge n. 298 del 1974 entro il giorno precedente la
data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Visto l'art. 29, comma 1-duodecies, della legge 27 febbraio 2009,
n. 14, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, recante «Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», con cui
il predetto termine di quarantotto mesi e' stato sostituito con
quello di sessanta mesi;
Visto l'art. 5, comma 7-quinquies, della legge 26 febbraio 2010, n.
25, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative» con il quale si stabilisce che: «Il Governo provvede ad
adeguare il termine di sessanta mesi, disposto dall'art. 5, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modificazioni, in
materia di requisiti di accesso alla professione di autotrasportatore
per i veicoli al di sotto di 3,5 tonnellate, fissandolo alla data del
4 dicembre 2011, a decorrere dalla quale si applicano le disposizioni
di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009»;
Decreta:
All'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161, e successive modifiche, le
parole: «entro sessanta mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 4 dicembre
2011».
Roma, 22 luglio 2010
Il Ministro: Matteoli