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Roma, 6 ottobre 2010

 

Circolare n.183/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Corresponsabilità - Cabotaggio - Trasporti abusivi - Circolare Min.Interno prot.n.300/A/12430/10/108/13/1 del 15.9.2010.

 

Con la circolare indicata in oggetto il Ministero dell’Interno di concerto con quello dei Trasporti ha impartito istruzioni per l’applicazione delle nuove disposizioni del Codice della Strada che riguardano l’autotrasporto di merci (Leggi nn. 120 e 127/2010).

 

Corresponsabilità – Istruzioni del committente - La circolare richiama la nuova procedura di accertamento su strada della responsabilità del committente per alcune infrazioni al Codice della Strada compiute dal conducente (tempi di guida e di riposo, limiti di velocità). L’accertamento si basa ora sulla verifica immediata delle istruzioni scritte che il committente stesso deve obbligatoriamente riportare sulla Scheda di Trasporto, ovvero allegare ai documenti equivalenti o equipollenti (es. DDT, lettera di vettura, ecc.). La circolare ribadisce inoltre che la mancanza di istruzioni a bordo del veicolo comporta l’applicazione in capo al committente della stessa sanzione pecuniaria comminata al conducente. Il committente inoltre deve aver indicato il numero di iscrizione all’Albo del vettore che esegue il trasporto, pena l’applicazione a suo carico di una sanzione da 600 a 1.800 euro. Nel caso di contratto di trasporto scritto, il conducente può esibire in luogo della Scheda o dei documenti alternativi, copia del contratto stesso, ovvero una dichiarazione attestante l’esistenza di un contratto scritto avente data certa. In quest’ultimo caso l’esibizione del contratto dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’organo di controllo (richiesta che avviene entro 15 giorni dalla contestazione dell’infrazione al conducente). La circolare richiama inoltre le nuove disposizioni sull’accertamento della responsabilità nei confronti di tutti i soggetti della filiera in caso di incidenti mortali o con lesioni gravi o gravissime alle persone provocati da mezzi pesanti, rammentando che in questi casi la verifica riguarda anche il rispetto dell’articolo 83 bis L. n.133/2008 (costi minimi per i contratti verbali). Nel caso di incidenti con danni a persone o cose provocato da un veicolo di peso superiore a 3,5 tonnellate, inoltre, le nuove disposizioni prevedono il controllo in capo al vettore del rispetto dei tempi di guida e di riposo dell’anno in corso.

 

Cabotaggio – Com’è noto, il regime sanzionatorio del cabotaggio è stato notevolmente inasprito con le ultime modifiche del CdS. In particolare, in caso il vettore straniero non rispetti la disciplina del cabotaggio dettata dal regolamento comunitario 1072/2009 è applicabile la sanzione pecuniaria da 5 a 15 mila euro, mentre qualora non abbia compilato il documento di cabotaggio o lo abbia compilato in maniera errata, la sanzione applicabile va da 600 a 1.800 euro.

 

Trasporti abusivi – La circolare rammenta che in caso di trasporto abusivo compiuto da un vettore straniero (es. circolazione senza la prescritta autorizzazione), oltre alle sanzioni pecuniarie si applica la sanzione accessoria del fermo del mezzo per 3 mesi.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.159, 157 e 153/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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