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Roma, 6 agosto 2010

 

Circolare n.153/2010

 

Oggetto: Autotrasporto – Conversione in legge del pacchetto autotrasporto.

 

Com’è noto, il Parlamento ha definitivamente approvato il pacchetto di disposizioni sull’autotrasporto nell’ambito della conversione del decreto legge 103/2010. Le disposizioni entreranno in vigore al momento della pubblicazione della legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione che dovrà avvenire al massimo entro i primi giorni di settembre.

 

Si ritiene opportuno, alla vigilia della pausa estiva, tornare a richiamare l’attenzione delle imprese sulle disposizioni che troveranno immediata applicazione.

 

Scheda di trasporto - Obbligo delle istruzioni da parte del committente – Obbligo di indicazione del numero di iscrizione all’Albo - Le nuove disposizioni prevedono l’accertamento su strada della responsabilità del committente. A tal fine il vettore dovrà esibire documentazione contenente le istruzioni del committente sullo svolgimento del servizio di trasporto nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo e ai limiti di velocità. Tali istruzioni dovranno essere riportate nella Scheda di Trasporto, ovvero dovranno essere allegate ai documenti equipollenti (es. CMR) o ai documenti equivalenti (es. ddt opportunamente integrato). In mancanza delle istruzioni, ovvero nel caso di istruzioni incompatibili con il rispetto delle norme del CdS, il committente sarà ritenuto corresponsabile della violazione commessa dal conducente. Inoltre il committente dovrà sempre indicare il numero di iscrizione all’Albo del vettore che esegue il trasporto, pena l’applicazione a suo carico di una sanzione da 600 a 1.800 euro.

In alternativa alla suddetta documentazione, potrà essere esibita copia del contratto di trasporto. Il committente, affinché sia esclusa la sua responsabilità, non dovrà aver impartito istruzioni incompatibili con il rispetto delle norme del CdS. La presenza del contratto scritto potrà anche essere attestata da un’apposita dichiarazione del committente o del vettore: in tal caso l’accertamento della corresponsabilità avverrà alla presentazione del contratto stesso entro i successivi 30 giorni.

La mancanza di documentazione a bordo del mezzo (contratto, dichiarazione sull’esistenza di un contratto scritto, Scheda di trasporto, documento equipollente o equivalente) sarà punita, oltreché in capo al committente, con la sanzione da 40 a 120 euro a carico del vettore e con il fermo amministrativo del veicolo.

 

Durc Alla stipula del contratto scritto il vettore deve fornire al committente un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali di data non anteriore a 3 mesi (Durc) dalla quale risulti che l’azienda è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

 

Tempi di pagamento – Il termine di pagamento del corrispettivo del contratto di trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni decorrenti dalla data della fattura (da emettere nel mese di esecuzione del trasporto); oltre i 60 giorni sono dovuti gli interessi moratori di cui al d.lgvo 231/2002 (attualmente 8%); oltre il 90mo giorno il debitore incorre nelle sanzioni di cui all’articolo 83 bis della legge n.133/2008 (esclusione per sei mesi dalle gare di appalti pubblici; esclusione per un anno da qualsiasi beneficio fiscale, previdenziale e creditizio); la disposizione si applica a tutti i soggetti della filiera del trasporto su strada.

 

Gestione dei palletsIl vettore non ha obblighi in merito alla gestione dei pallets; qualsiasi operazione accessoria relativa ai pallets deve essere compensata. Inoltre il commercio dei pallets usati sarà assoggettato alla Licenza di Pubblica Sicurezza. Sulla materia dei pallets la Camera ha anche approvato un ordine del giorno che impegna il Governo ad adottare iniziative legislative finalizzate ad introdurre il regime Iva dell’autofattura alle cessioni di pallets usati e a prevedere l’applicazione delle norme di uniformazione UNI ed ISO nella costruzione e riutilizzo dei pallets.

 

Le altre disposizioni del pacchetto – costi minimi nei contratti scritti, azione diretta nei rapporti di subvezione, tempi di attesa al carico e allo scarico – diverranno operative successivamente. In particolare per quanto riguarda i tempi di attesa al carico e allo scarico, l’Osservatorio recentemente istituito nell’ambito della Consulta dovrà determinare l’importo dell’indennizzo dovuto per il superamento del periodo di franchigia (2 ore al carico e 2 ore allo scarico). Sul tema delle soste si segnala un secondo ordine del giorno approvato dalla Camera che ha impegnato il Governo ad adottare le disposizioni applicative dei tempi di attesa, stabilendo in particolare “i tempi di attesa connessi all’espletamento di procedure obbligatorie di controllo esclusi dall’indennizzo, nonché i criteri per l’individuazione nelle varie tipologie di trasporto dei titolari dei luoghi di carico e scarico che dovranno interagire assumendosene la responsabilità con i committenti e i vettori per l’ottimizzazione del cadenzamento dei veicoli alle operazioni di carico e scarico al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa ed il disagio degli autisti, rendendo altresì più economiche le varie fasi delle filiere logistiche”.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 151, 147 e 140/2010

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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