Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 6 agosto 2010
Circolare n.153/2010
Oggetto: Autotrasporto –
Conversione in legge del pacchetto autotrasporto.
Com’è noto, il
Parlamento ha definitivamente approvato il pacchetto di disposizioni
sull’autotrasporto nell’ambito della conversione del decreto legge 103/2010. Le
disposizioni entreranno in vigore al momento della pubblicazione della legge di
conversione sulla Gazzetta Ufficiale, pubblicazione che dovrà avvenire al
massimo entro i primi giorni di settembre.
Si ritiene
opportuno, alla vigilia della pausa estiva, tornare a richiamare l’attenzione delle
imprese sulle disposizioni che troveranno immediata applicazione.
Scheda di trasporto - Obbligo delle istruzioni da parte
del committente – Obbligo di indicazione del numero di iscrizione all’Albo - Le nuove disposizioni prevedono l’accertamento
su strada della responsabilità del committente. A tal fine il vettore dovrà
esibire documentazione contenente le istruzioni del committente sullo
svolgimento del servizio di trasporto nel rispetto delle disposizioni del Codice
della Strada, con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo e ai
limiti di velocità. Tali istruzioni dovranno essere riportate nella Scheda di
Trasporto, ovvero dovranno essere allegate ai documenti equipollenti (es. CMR)
o ai documenti equivalenti (es. ddt opportunamente
integrato). In mancanza delle istruzioni, ovvero nel caso di istruzioni
incompatibili con il rispetto delle norme del CdS, il
committente sarà ritenuto corresponsabile della violazione commessa dal conducente.
Inoltre il committente dovrà sempre indicare il numero di iscrizione all’Albo
del vettore che esegue il trasporto, pena l’applicazione a suo carico di una
sanzione da 600 a 1.800 euro.
In alternativa alla
suddetta documentazione, potrà essere esibita copia del contratto di trasporto.
Il committente, affinché sia esclusa la sua responsabilità, non dovrà aver
impartito istruzioni incompatibili con il rispetto delle norme del CdS. La presenza del contratto scritto potrà anche essere
attestata da un’apposita dichiarazione del committente o del vettore: in tal caso
l’accertamento della corresponsabilità avverrà alla presentazione del contratto
stesso entro i successivi 30 giorni.
La mancanza di
documentazione a bordo del mezzo (contratto, dichiarazione sull’esistenza di un
contratto scritto, Scheda di trasporto, documento equipollente o equivalente) sarà
punita, oltreché in capo al committente, con la sanzione da 40 a 120 euro a
carico del vettore e con il fermo amministrativo del veicolo.
Durc – Alla
stipula del contratto scritto il vettore deve fornire al committente
un’attestazione rilasciata dagli enti previdenziali di data non anteriore a 3
mesi (Durc) dalla quale risulti che l’azienda è in
regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Tempi di pagamento – Il termine di pagamento del corrispettivo del contratto
di trasporto di merci su strada non può essere superiore a 60 giorni decorrenti
dalla data della fattura (da emettere nel mese di esecuzione del trasporto);
oltre i 60 giorni sono dovuti gli interessi moratori di cui al d.lgvo 231/2002 (attualmente 8%); oltre il 90mo giorno il
debitore incorre nelle sanzioni di cui all’articolo 83 bis della legge
n.133/2008 (esclusione per sei mesi dalle gare di appalti pubblici; esclusione
per un anno da qualsiasi beneficio fiscale, previdenziale e creditizio); la
disposizione si applica a tutti i soggetti della filiera del trasporto su
strada.
Gestione dei pallets – Il vettore non ha obblighi in
merito alla gestione dei pallets; qualsiasi
operazione accessoria relativa ai pallets deve essere
compensata. Inoltre il commercio dei pallets usati
sarà assoggettato alla Licenza di Pubblica Sicurezza. Sulla materia dei pallets la Camera ha anche approvato un ordine del giorno che
impegna il Governo ad adottare iniziative legislative finalizzate ad introdurre
il regime Iva dell’autofattura alle cessioni di pallets
usati e a prevedere l’applicazione delle norme di uniformazione UNI ed ISO
nella costruzione e riutilizzo dei pallets.
Le altre
disposizioni del pacchetto – costi minimi nei contratti scritti, azione diretta
nei rapporti di subvezione, tempi di attesa al carico
e allo scarico – diverranno operative successivamente. In particolare per
quanto riguarda i tempi di attesa al carico e allo scarico, l’Osservatorio
recentemente istituito nell’ambito della Consulta dovrà determinare l’importo
dell’indennizzo dovuto per il superamento del periodo di franchigia (2 ore al
carico e 2 ore allo scarico). Sul tema delle soste si segnala un secondo ordine
del giorno approvato dalla Camera che ha impegnato il Governo ad adottare le
disposizioni applicative dei tempi di attesa, stabilendo in particolare “i tempi di attesa connessi all’espletamento
di procedure obbligatorie di controllo esclusi dall’indennizzo, nonché i
criteri per l’individuazione nelle varie tipologie di trasporto dei titolari
dei luoghi di carico e scarico che dovranno interagire assumendosene la
responsabilità con i committenti e i vettori per l’ottimizzazione del cadenzamento dei veicoli alle operazioni di carico e
scarico al fine di ridurre al minimo i tempi di attesa ed il disagio degli
autisti, rendendo altresì più economiche le varie fasi delle filiere logistiche”.
Daniela |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 151, 147 e 140/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
|
D/d |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |