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Roma, 8 novembre 2010

 

Circolare n. 205/2010

 

Oggetto: Previdenza – Agevolazioni contributive per le assunzioni – DD.MM. nn. 53344 e 53343 del 26.7.2010, su G.U. n. 253 del 28.10.2010.

 

A distanza di quasi un anno dalla manovra finanziaria 2010 (legge n. 191/2009) sono state stabilite le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dalla stessa legge per le imprese che assumono nel 2010 particolari categorie di lavoratori svantaggiati.

 

Incentivi per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione - Il decreto n. 53344 prevede un incentivo contributivo per i datori di lavoro che assumono nel 2010 a tempo pieno e indeterminato lavoratori licenziati beneficiari dell’indennità di disoccupazione. Il beneficio spetta anche in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato (stipulato successivamente al 1° gennaio 2010 sempre con un lavoratore beneficiario dell’indennità di disoccupazione) in contratto a tempo indeterminato. L’incentivo è pari all’indennità che sarebbe stata erogata dall’INPS al lavoratore perdurando lo stato di disoccupazione per ogni mensilità o quota di mensilità residue rispetto a quelle già percepite.

Per usufruire dell’agevolazione le imprese interessate dovranno presentare un’apposita domanda all’INPS entro il mese successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro o, per i contratti sottoscritti prima del 28 ottobre 2010, entro il 28 novembre p.v..

L’incentivo sarà erogato, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate (12 milioni di euro), secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro tramite conguaglio con i contributi previdenziali.

 

Incentivi per l’assunzione di over 50 - Il decreto n. 53343 prevede un incentivo per i datori di lavoro che assumono nel 2010 a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, lavoratori ultracinquantenni licenziati beneficiari dell’indennità di disoccupazione. Anche in questo caso il beneficio spetta per la trasformazione di un contratto a tempo determinato (stipulato successivamente al 1° gennaio 2010) in contratto a tempo indeterminato. L’incentivo consiste nel pagamento dei contributi previdenziali in misura pari al 10% (come per gli apprendisti) anziché in misura piena e sarà riconosciuto per tutta la durata del contratto di lavoro, in caso di assunzioni a tempo determinato e, comunque, fino al 31 dicembre 2010.

 

Incentivi per l’assunzione di lavoratori in mobilità o licenziati beneficiari dell’indennità di disoccupazione con almeno 35 anni di anzianità contributiva- Sempre il decreto n. 53343 prevede un ulteriore incentivo per i datori di lavoro che assumono nel 2010 a tempo indeterminato o determinato, pieno o parziale, lavoratori in mobilità o licenziati beneficiari dell’indennità di disoccupazione con almeno 35 anni di anzianità contributiva. L’incentivo consiste nel versamento dei contributi in misura pari al 10% fino alla maturazione del diritto al pensionamento del lavoratore e, comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

L’incentivo in questione e quello per l’assunzione degli over 50 saranno concessi nei limiti delle risorse finanziarie stanziate (complessivamente 120 milioni di euro) secondo l’ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro.

 

Si fa presente che tutti i predetti benefici sono cumulabili tra loro e che per la loro fruizione devono ricorrere le seguenti condizioni:

-    le assunzioni non devono essere effettuate in attuazione di obblighi di legge o in applicazione di disposizioni contrattuali;

-    nei 12 mesi precedenti le assunzioni le aziende non devono aver effettuato licenziamenti di lavoratori con la stessa qualifica di quelli da assumere o non devono avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario per crisi aziendale.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 2/2010

Responsabile di Area

Allegati due

 

Lc/lc

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G.U. N. 253 DEL 28.10.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 luglio 2010

Incentivi, ai sensi dell'art. 2, comma 151, della legge  23  dicembre
2009 n. 191, per l'assunzione dei lavoratori titolari dell'indennita'
di disoccupazione ordinaria con requisiti normali  o  dell'indennita'
speciale di disoccupazione edile. (Decreto n. 53344). 
 
            IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
             IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
               Datori di lavoro ammessi all'incentivo 
  1. Sono ammessi all'incentivo di cui all'art. 2, comma  151,  della
legge 23 dicembre 2009 n. 191, tutti i datori di lavoro che  assumono
lavoratori titolari dell'indennita' di disoccupazione  ordinaria  con
requisiti normali o dell'indennita' speciale di disoccupazione edile. 
  2. L'incentivo spetta anche alle societa' cooperative per il  socio
con cui le medesime sottoscrivono un contratto di lavoro subordinato. 
  3. L'incentivo non spetta se l'assunzione costituisce attuazione di
un obbligo derivante dalla legge, dal  contratto  collettivo,  da  un
contratto individuale. 
  4. L'incentivo non spetta se, nei dodici mesi precedenti, il datore
di lavoro abbia  effettuato  licenziamenti  per  giustificato  motivo
oggettivo o  per  riduzione  di  personale,  salvo  il  caso  in  cui
l'assunzione sia  finalizzata  all'acquisizione  di  professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati. 
  5. L'incentivo non spetta, se il datore di  lavoro  abbia  in  atto
sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di  lavoro  connesse  ad
una  crisi  o  riorganizzazione  aziendale,  salvo  il  caso  in  cui
l'assunzione sia  finalizzata  all'acquisizione  di  professionalita'
sostanzialmente  diverse  da  quelle  dei  lavoratori  sospesi  o  in
riduzione di orario. 
  6. L'incentivo non spetta se, nelle  ipotesi  di  cui  all'art.  8,
comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223,  tra  il  datore  di
lavoro che assume e il datore di lavoro da cui proviene il lavoratore
vi sia  sostanziale  coincidenza  degli  assetti  proprietari  ovvero
intercorrano rapporti di  collegamento  o  controllo;  in  tali  casi
l'incentivo spetta comunque se l'assunzione avvenga dopo sei mesi dal
licenziamento. 
 
                               Art. 2 
         Contratti di lavoro per i quali spetta l'incentivo 
  1.  L'incentivo  spetta  per  le  assunzioni  a   tempo   pieno   e
indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010. 
  2. L'incentivo spetta, altresi', nel  caso  in  cui  il  datore  di
lavoro trasformi nel corso dell'anno 2010 un contratto  di  lavoro  a
tempo determinato, comunque stipulato successivamente al    gennaio
2010, in contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. 
  3.  L'incentivo  e'  cumulabile  con  le   riduzioni   contributive
eventualmente spettanti  in  forza  della  normativa  vigente  e  con
l'incentivo di cui all'art. 2, comma 134,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191. 
 
                               Art. 3 
         Lavoratori per la cui assunzione spetta l'incentivo 
  L'incentivo spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore sia
titolare alternativamente: 
    a) dell'indennita' di disoccupazione non agricola  con  requisiti
ordinari, prevista dall'art. 19, comma 1, del regio decreto-legge  14
aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
luglio 1939, n. 1272; 
    b) dell'indennita' speciale  di  disoccupazione  edile,  prevista
dall'art.  9  della  legge  6  agosto  1975,  n.  427,  e  successive
modificazioni. 
 
                               Art. 4 
                     Presentazione della domanda 
  1. Il datore di lavoro che ha stipulato un contratto di  lavoro  in
conformita' al precedente art. 2 e che intende  chiedere  l'incentivo
di  cui  al  presente  decreto,  deve  effettuare  apposita   domanda
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  entro  il  mese
successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro. 
  2. Per i contratti stipulati prima della pubblicazione del presente
decreto interministeriale, la domanda puo' essere presentata entro il
mese successivo alla data di pubblicazione del decreto stesso. 
 
                               Art. 5 
                   Misura e durata dell'incentivo 
  1. L'incentivo puo' essere riconosciuto  nel  rispetto  del  limite
massimo complessivo delle risorse finanziarie stanziate,  pari  a  12
milioni di euro per l'anno 2010. 
  2. L'INPS verifica la disponibilita' delle  risorse  finanziarie  a
fronte delle singole domande di accesso all'incentivo stesso. 
  3. Nel caso in cui le risorse  finanziarie  di  cui  al  precedente
comma 1 non siano sufficienti,  l'incentivo  viene  concesso  secondo
l'ordine cronologico di stipula dei contratti di lavoro. 
  4. Al datore di lavoro, come  individuato  al  precedente  art.  1,
spetta un incentivo mensile pari all'indennita' che sarebbe  spettata
al lavoratore assunto, per ogni  mensilita'  o  quota  di  mensilita'
residue rispetto a quelle gia' percepite, con  esclusione  di  quanto
sarebbe stato riconosciuto a titolo di contribuzione figurativa. 
  5.  L'importo  dell'incentivo  non  puo'  essere   superiore   alla
retribuzione  erogata   al   lavoratore   interessato   riferita   al
corrispondente mese dell'anno. 
  6. L'incentivo e' erogato attraverso il  conguaglio  con  le  somme
dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali. 
  7. L'INPS provvede a comunicare  le  risultanze  delle  concessioni
dell'incentivo di cui al presente decreto al Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2010 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 
 

 

 

 

G.U. N. 253 DEL 28.10.2010 (fonte Guritel)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 luglio 2010

Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, della  legge
23 dicembre 2009 n. 191, a favore dei datori di lavoro  che  assumono
lavoratori beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola
con requisiti normali. (Decreto n. 53343). 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                              Decreta: 
 

                              Titolo I

    Riduzione contributiva, prevista dall'art. 2, comma 134, primo

periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a favore dei datori di

    lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennita' di

disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno

                        cinquanta anni di eta'

 

                               Art. 1 
                Datori di lavoro ammessi al beneficio 
  1. Sono ammessi al beneficio di cui all'art. 2,  comma  134,  primo
periodo, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  tutti  i  datori  di
lavoro  che   assumono   lavoratori   titolari   dell'indennita'   di
disoccupazione ordinaria con requisiti normali che  abbiano  compiuto
almeno cinquanta anni di eta'. 
  2. Il beneficio spetta anche alle societa' cooperative per il socio
con cui  le  medesime  societa'  instaurano  un  rapporto  di  lavoro
subordinato, secondo le modalita' di cui al successivo art. 2. 
  3. Il beneficio non spetta se l'assunzione  costituisce  attuazione
di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da  un
contratto individuale. 
  4. Il beneficio non spetta se, nei sei mesi precedenti,  il  datore
di lavoro abbia  effettuato  licenziamenti  per  giustificato  motivo
oggettivo o  per  riduzione  di  personale,  salvo  il  caso  in  cui
l'assunzione sia  finalizzata  all'acquisizione  di  professionalita'
sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati. 
  5. Il beneficio non spetta se il datore di  lavoro  abbia  in  atto
sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario di lavoro, salvo il caso
in   cui   l'assunzione   sia   finalizzata    all'acquisizione    di
professionalita' sostanzialmente diverse  da  quelle  dei  lavoratori
sospesi o in riduzione di orario. 
  6. Il beneficio non spetta nelle ipotesi di cui all'art.  8,  comma
4-bis, della legge 23 luglio 1991,  n.  223,  se  tra  l'impresa  che
assume e il datore di lavoro da cui proviene  il  lavoratore  vi  sia
sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero intercorrano
rapporti di collegamento o  controllo;  in  tali  casi  il  beneficio
spetta  comunque  se  l'assunzione  avvenga   dopo   sei   mesi   dal
licenziamento. 
 
                               Art. 2 
                    Misura e durata del beneficio 
  1. L'art. 2, comma 134, primo  periodo,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 prevede il beneficio  della  riduzione  della  quota  di
contribuzione a carico del datore di  lavoro  nella  misura  prevista
dalla normativa vigente per gli  apprendisti  limitatamente  all'anno
2010. 
  2. Il beneficio spetta per le assunzioni, a tempo  indeterminato  o
determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal 1° gennaio 2010
al 31 dicembre 2010 con le seguenti modalita': 
    a)  nelle  ipotesi  di  assunzione  a  tempo  determinato  di  un
lavoratore avente i  requisiti  di  cui  al  successivo  art.  3,  il
beneficio contributivo e' riconosciuto per la durata del contratto di
lavoro e, comunque, fino al 31 dicembre 2010; 
    b) nelle ipotesi  in  cui,  nel  corso  del  suo  svolgimento  e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2010, il  contratto  di  lavoro  a
tempo determinato di cui alla precedente lettera a) venga trasformato
in contratto a tempo  indeterminato,  il  beneficio  contributivo  e'
riconosciuto fino al 31 dicembre 2010; 
    c)  nelle  ipotesi  di  assunzione  a  tempo  indeterminato,   il
beneficio e' riconosciuto fino al 31 dicembre 2010. 
  3. Il beneficio e' cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2,
comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, se  ne  ricorrono  i
presupposti. 
 
                               Art. 3 
        Lavoratori per la cui assunzione spetta il beneficio 
  1. Il beneficio spetta se, alla data dell'assunzione, il lavoratore
presenti congiuntamente i seguenti requisiti: 
    a) abbia compiuto 50 anni; 
    b) sia titolare dell'indennita' di  disoccupazione  non  agricola
con requisiti ordinari, prevista dall'art. 19,  comma  1,  del  regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272. 
  2. Nell'ipotesi di trasformazione del contratto di  lavoro  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera b), del presente decreto,  il  beneficio
spetta se il lavoratore: 
    a) era titolare dell'indennita' di  disoccupazione  non  agricola
con requisiti ordinari alla data dell'assunzione a tempo determinato; 
    b) abbia compiuto 50 anni  alla  data  della  trasformazione  del
contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. 
 
                               Art. 4 
                      Concessione del beneficio 
  1. Il datore di lavoro che ha stipulato il contratto  di  lavoro  e
che intende chiedere il beneficio deve  effettuare  apposita  domanda
all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  entro  il   mese
successivo alla data di stipulazione del contratto di lavoro, secondo
le modalita'  che  verranno  definite  dall'Istituto  stesso;  per  i
contratti  stipulati  prima  della  pubblicazione  delle   istruzioni
dell'INPS, la domanda deve essere trasmessa entro il mese  successivo
alla suddetta pubblicazione. 
  2. Il beneficio e' concesso nel limite  delle  risorse  finanziarie
stanziate a tal fine, cosi' come disposto al titolo III del  presente
decreto. 

 

                               Titolo II

   Prolungamento della riduzione contributiva, previsto dall'art. 2,

  comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a

     favore di chi assuma lavoratori in mobilita' o che beneficiano

dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali,

     che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianita'

                            contributiva

 

                              Art. 5 
                             Incentivo 
  1. L'art. 2, comma 134, secondo periodo, della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 prevede il prolungamento  delle  riduzioni  contributive
previste dall'art. 8, comma 2, e dall'art. 25, comma 9,  della  legge
23 luglio 1991, n. 223, fino alla data di  maturazione,  in  capo  al
lavoratore, del diritto al pensionamento e, comunque,  non  oltre  la
data del 31 dicembre 2010. 
  2. Il beneficio di cui al precedente comma 1  e'  riconosciuto  non
oltre la data del  31  dicembre  2010  per  le  assunzioni,  a  tempo
indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, effettuate dal
1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, di lavoratori in mobilita' o che
beneficiano  dell'indennita'  di  disoccupazione  non  agricola   con
requisiti normali che abbiano maturato almeno 35 anni  di  anzianita'
contributiva. 
  3. Il beneficio e' riconosciuto altresi' non oltre la data  del  31
dicembre 2010  in  favore  dei  datori  di  lavoro  che,  al  momento
dell'entrata in  vigore  dell'art.  2,  comma  134,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, hanno gia' alle proprie dipendenze  lavoratori
che presentano congiuntamente i seguenti requisiti: 
    a) al momento dell'assunzione,  erano  in  mobilita'  o  titolari
dell'indennita' di disoccupazione non agricola con requisiti normali; 
    b)  nel  corso  dell'anno  2010,  maturano  almeno  35  anni   di
anzianita' contributiva. 
  4. Il beneficio spetta anche alle societa' cooperative per il socio
con cui le medesime instaurano o abbiano instaurato  un  rapporto  di
lavoro subordinato con le modalita' di cui ai commi precedenti. 
  5. Il beneficio non spetta se l'assunzione  costituisce  attuazione
di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da  un
contratto individuale. 
  6. Il beneficio e' cumulabile con l'incentivo previsto dall'art. 2,
comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, se  ne  ricorrono  i
presupposti. 
 
                               Art. 6 
                      Concessione del beneficio 
  1. Il datore di lavoro che intende  richiedere  il  beneficio  deve
effettuare apposita domanda all'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale entro il  mese  successivo  alla  data  di  stipulazione  del
contratto di  lavoro  secondo  le  modalita'  che  verranno  definite
dall'Istituto  stesso.  Per  i  contratti   stipulati   prima   della
pubblicazione delle istruzioni  dell'INPS,  la  domanda  deve  essere
trasmessa entro il mese successivo alla suddetta pubblicazione. 
  2. Il beneficio e' concesso nel limite  delle  risorse  finanziarie
stanziate a tal fine, cosi' come disposto al titolo III del  presente
decreto. 
 

                            Titolo III

                               Art. 7

                         Risorse finanziarie

  1. Per la concessione dei benefici disciplinati ai titoli  I  e  II
del  presente  decreto  sono   complessivamente   stanziate   risorse
finanziarie pari a 120 milioni di euro per l'anno 2010. 
  2. Nelle ipotesi in cui per le domande di concessione dei  benefici
disciplinati dai Titoli I  e  II  del  presente  decreto  le  risorse
finanziarie disponibili non siano sufficienti, l'INPS  concedera'  il
beneficio seguendo l'ordine cronologico di stipulazione del contratto
di  lavoro,  ferma  restando  l'osservanza   del   termine   per   la
presentazione delle  domande,  indicato  agli  articoli  4  e  6  del
presente decreto. 
  3. L'INPS provvede a comunicare le risultanze delle concessioni dei
benefici di cui al presente decreto al Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 luglio 2010 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 

         Tremonti