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Roma, 8 gennaio 2010
Circolare n.2/2010
Oggetto: Previdenza – Manovra finanziaria 2010 – Legge 23.12.2009
n.191, su S.O. alla G.U. n. 302 del 30.12.2009.
La manovra da 9
miliardi di euro prevista dalla finanziaria 2010 ha sostanzialmente confermato
le misure anticrisi varate lo scorso anno.
Ammortizzatori in deroga (art.2, commi 138 e 139) - Sono stati prorogati
anche per il 2010 i cosidetti ammortizzatori in deroga destinati, come è noto, a garantire una
copertura economica a tutti quei lavoratori sospesi o licenziati che altrimenti
ne sarebbero sprovvisti o perchè dipendenti da aziende non rientranti nel campo
di applicazione del sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali o perchè
appartenenti a categorie comunque escluse da qualsiasi protezione (tra cui
apprendisti e lavoratori in somministrazione). Rientrano pertanto tra le
potenziali utilizzatrici degli ammortizzatori in deroga le aziende inquadrate
previdenzialmente nell’industria fino a 15 dipendenti, le aziende svolgenti
attività di logistica fino a 50 dipendenti ovvero anche di dimensioni superiore
qualora non abbiano esercitato la facoltà riconosciuta dall’INPS di rientrare
nel campo di applicazione della CIGS
(cassa integrazione guadagni straordinaria) e della mobilità, nonché tutte quelle altre aziende che per un motivo o per
l’altro non possono utilizzare nessun istituto del sistema degli ammortizzatori
sociali.
La concessione degli
ammortizzatori in deroga continuerà ad essere di competenza delle regioni
previa stipula presso le stesse di specifici accordi sindacali. Al riguardo si
rammenta che, per agevolare la conclusione di tali accordi, lo scorso anno tra la
Confetra e i sindacati è stato elaborato un Accordo
tipo da utilizzare a livello locale con gli opportuni aggiustamenti. Anche
per quanto concerne gli oneri a carico delle aziende è stata confermata la
disciplina attuale che prevede, rispetto agli ammortizzatori tradizionali,
contributi più contenuti. In particolare in caso di ricorso alla CIGS in deroga
l’impresa è esentata da qualsiasi contribuzione ordinaria essendo tenuta a
versare all’INPS, per tutta la durata della cassa, il solo contributo addizionale del 4,5% (3% per
le imprese fino a 50 dipendenti) da calcolarsi sul sussidio pubblico percepito
mensilmente dai lavoratori sospesi (pari per il 2009 a 886,31 euro che salgono
a 1.065,26 per i lavoratori con retribuzione superiore a 1.917,48 euro mensili).
Ammortizzatori per le imprese di logistica (art.2, comma 136) – E’ stata confermata
anche per il 2010 la possibilità di ricorrere alla CIGS (in caso di sospensione
di lavoratori) e alla mobilità (in caso di licenziamento) per le imprese di
spedizione e logistica da 51 a 200 dipendenti (le imprese più grandi sono
destinatarie in via permanente degli ammortizzatori sociali). Come è noto, tale
possibilità è stata riconosciuta dieci anni fa dalla circolare INPS n.58/2000
che ha esteso alle imprese in questione gli stessi ammortizzatori sociali
previsti per le imprese commerciali. In base a tale circolare l’applicazione di
questi ammortizzatori avviene sulla base di una autodichiarazione delle imprese
all’INPS di svolgere servizi logistici; inoltre è rimessa alla discrezionalità
delle stesse imprese l’individuazione del numero dei lavoratori addetti alla
logistica sul cui monte salari vanno calcolati i contributi per CIGS e mobilità
(pari complessivamente all’1,20% di cui lo 0,30% a carico dei lavoratori). Le
imprese interessate ad utilizzare gli ammortizzatori, anche se fino ad oggi non
hanno mai autodichiarato all’INPS l’attività di
logistica, né hanno mai versato contributi a questo fine, possono iniziare in
qualsiasi momento a versare i contributi e a far godere i lavoratori dei
relativi ammortizzatori.
Mobilità (art.2, comma 136) – E’ stato prorogato per il 2010 il
diritto di iscrizione nelle liste di
mobilità per i lavoratori licenziati
per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti (lo stesso
diritto è già riconosciuto in via permanente ai lavoratori delle aziende più
grandi). Come è noto, l’iscrizione nelle liste di mobilità ha lo scopo di
facilitare la ricollocazione dei lavoratori licenziati garantendo alle aziende
che li assumeranno particolari sgravi contributivi (contribuzione ridotta come
per gli apprendisti per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda
che l’assunzione sia tempo indeterminato o a termine).
E’ stata inoltre
confermata sempre per il 2010, per i lavoratori a cui non spetterebbe l’indennità di mobilità in quanto
licenziati da aziende non rientranti nel sistema degli ammortizzatori sociali,
la concessione di un trattamento equivalente alla suddetta indennità.
Contratti di solidarietà (art.2, comma 136) – E’ stata
mantenuta sempre per il 2010 la possibilità, per le aziende con oltre 15
dipendenti non destinatarie della CIGS, di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà (art.5 della
legge n.236/93). Come è noto tali contratti, già utilizzabili in via permanente
dalle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, sono diretti ad
incentivare soluzioni alternative ai licenziamenti; le imprese interessate
possono infatti concordare con i sindacati, per un massimo di 2 anni, una
riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti
usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione
non dovuta a seguito della riduzione di orario (uguale contributo viene
riconosciuto anche al lavoratore).
Apprendistato (art.2, commi
154 e 155) – Sgombrando il campo da ogni dubbio, è stato precisato che la
retribuzione dell’apprendista può essere determinata in misura percentuale
rispetto a quella spettante ai lavoratori qualificati in forza all’azienda. Un
meccanismo di questo tipo è già previsto dal CCNL logistica, trasporto e spedizione.
Detassazione dei premi di produttività (art.2, commi 156 e 157) – E’ stata
prorogata a tutto il 2010 la detassazione al 10% (sostitutiva dell’IRPEF e
delle addizionali regionali e comunali) sui premi di produttività. Come in
passato la detassazione si applicherà, entro il limite complessivo di 6 mila
euro lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori che nel 2009 abbiano
percepito un reddito imponibile non superiore a 35 mila euro. Si rammenta che
rientrano tra le somme detassabili i premi di produttività previsti da accordi
collettivi (aziendali o territoriali) nonché i premi di presenza, i premi
erogati per il mancato verificarsi di infortuni in azienda, le indennità o le
maggiorazioni di reperibilità o di turno e le somme erogate per lo svolgimento
di mansioni promiscue.
Bonus occupazione (art.2, comma 151) – E’ stato introdotto in via
sperimentale per il 2010 un bonus
occupazione a favore dei datori di lavoro che assumeranno a tempo pieno e
indeterminato lavoratori licenziati beneficiari dell’indennità di disoccupazione.
Il bonus sarà pari all’ammontare della suddetta indennità che sarebbe stata
erogata dall’INPS al lavoratore perdurando lo stato di disoccupazione. Potranno
beneficiare del bonus le aziende che nei 12 mesi precedenti non abbiano effettuato
riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere e
che non abbiano in corso cassa integrazione.
Con decreto del
Ministero del Lavoro saranno stabilite le modalità di attuazione del beneficio
in questione.
Incentivi per l’assunzione di over
50 (art.2, commi
134 e 135) – Sempre nel quadro del reinserimento dei lavoratori svantaggiati,
sono stati previsti incentivi contributivi per le aziende che assumeranno
disoccupati con almeno 50 anni di età. Anche in questo caso le modalità di
attuazione dell’agevolazione saranno stabilite con decreto ministeriale.
Somministrazione di lavoro (art.2, commi 142 e 143) – E’
stato ripristinato il contratto di somministrazione a tempo indeterminato (o staff leasing) che era stato inizialmente
introdotto dalla legge Biagi e
successivamente abolito dalla legge n.247/2007. Permangono tuttavia i divieti
di ricorso a tale tipologia contrattuale previsti dalla contrattazione
collettiva (tra cui il CCNL logistica, spedizione e trasporto che disciplina
unicamente la somministrazione a tempo determinato).
Come è noto, il
contratto di somministrazione è un particolare contratto di natura commerciale
attraverso il quale le aziende acquisiscono manodopera esterna da agenzie
espressamente autorizzate.
Sempre in materia di
somministrazione di lavoro (sia a tempo determinato che a tempo indeterminato)
è stata introdotta una disposizione che ne consente l’utilizzo, a determinate
condizioni, anche da parte delle aziende che hanno in corso cassa integrazione
ovvero abbiano proceduto a licenziamenti collettivi.
Lavoratori a progetto (art.2, comma 130) – E’ stata incrementata dal 20%
al 30% del reddito percepito nel 2009 l’indennità riconosciuta dall’INPS ai
collaboratori a progetto in caso di cessazione del contratto di collaborazione.
Come è noto l’indennità in questione, che è stata introdotta dalla legge
n.2/2009 in via sperimentale per il triennio 2009/2011, può essere riconosciuta
ai collaboratori che nell’anno precedente abbiano conseguito un reddito lordo
non superiore a 20 mila euro.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri
conf.li nn. 85/2009,
60/2009,
37/2009
e 11/2008 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
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M/n |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.302 del 30.12.2009
LEGGE 23 dicembre 2009, n. 191
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2010).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
*** omissis ***
Art. 2.
(Disposizioni diverse)
*** omissis ***
130. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' sostituito dal seguente:
«2. In via sperimentale per il biennio 2010-2011, a valere sulle
risorse di cui al comma 1 e comunque nei limiti di 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, e nei soli casi di fine
lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo,
e 10, e' riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione, pari
al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque
non superiore a 4.000 euro, ai collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati
dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni: a) operino
in regime di monocommittenza; b) abbiano conseguito l'anno precedente
un reddito lordo non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000
euro; c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditato, presso
la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge n. 335 del 1995, un numero di mensilita' non inferiore a uno;
d) risultino senza contratto di lavoro da almeno due mesi; e)
risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilita'
presso la predetta Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge n. 335 del 1995. Restano fermi i requisiti di accesso e
la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2009 per
coloro che hanno maturato il diritto entro tale data».
*** omissis ***
134. In via sperimentale per l'anno 2010, la riduzione
contributiva prevista dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 25,
comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' estesa, comunque non
oltre la data del 31 dicembre 2010, ai datori di lavoro che assumono
i beneficiari dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio
decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, che abbiano almeno cinquanta anni
di eta'. La durata della riduzione contributiva prevista dal citato
articolo 8, comma 2, e dal citato articolo 25, comma 9, della legge
n. 223 del 1991 e' prolungata, per chi assume lavoratori in mobilita'
o che beneficiano dell'indennita' di disoccupazione non agricola con
requisiti normali, che abbiano almeno trentacinque anni di anzianita'
contributiva, fino alla data di maturazione del diritto al
pensionamento e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2010.
135. Il beneficio di cui al comma 134 e' concesso a domanda nel
limite di 120 milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita' di attuazione del comma 134 e del presente comma.
136. Sono prorogate, per l'anno 2010, le disposizioni di cui ai
commi 10-bis, 11, 13, 14, 15 e 16 dell'articolo 19 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. Al comma 10-bis
del medesimo articolo 19, dopo le parole: «in caso di licenziamento»
sono inserite le seguenti: «o di cessazione del rapporto di lavoro».
*** omissis ***
138. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali per
l'anno 2010 e nel limite delle risorse di cui al comma 140, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza
soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2010 alla concessione
in deroga alla normativa vigente, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai
sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, e successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 9, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici
accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La misura dei
trattamenti di cui al periodo precedente e' ridotta del 10 per cento
nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda
proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I
trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive
alla seconda, possono essere erogati esclusivamente nel caso di
frequenza di specifici programmi direimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
139. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della
mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della
legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali
mensilita' accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un
reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette
mensilita'.
*** omissis ***
141. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come da ultimo modificato dalla presente legge, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire il reinserimento al lavoro, l'INPS
comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la
successiva pubblicazione nella borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e successive modificazioni, i dati relativi ai percettori di
misure di sostegno al reddito per i quali la normativa vigente
prevede, a favore dei datori di lavoro, incentivi all'assunzione
ovvero, in capo al prestatore di lavoro, l'obbligo di accettare
un'offerta formativa o un'offerta di lavoro congruo»;
b) al comma 7:
1) al terzo periodo, le parole: «per l'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2009 e 2010»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di
proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga alla
normativa vigente, i fondi interprofessionali per la formazione
continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, possono concorrere, nei limiti delle
risorse disponibili, al trattamento spettante ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro iscritti ai fondi medesimi. In caso di
indennita' di mobilita' in deroga alla normativa vigente concessa ai
dipendenti licenziati da datori di lavoro iscritti ai fondi
interprofessionali per la formazione continua, il concorso
finanziario dei fondi medesimi puo' essere previsto, nell'ambito
delle risorse disponibili, nei casi di prima concessione in deroga. I
fondi interprofessionali per la formazione continua e i fondi di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni, possono accedere alla banca dati di cui al
comma 4 del presente articolo, per la gestione dei relativi
trattamenti e lo scambio di informazioni».
142. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera b), le parole: «ovvero presso unita'
produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti»
sono sostituite dalle seguenti: «, a meno che tale contratto sia
stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti
ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23
luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a
tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il
divieto opera altresi' presso unita' produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti»;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda
l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi
dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non
operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilita' ai sensi
del presente comma si applica il citato articolo 8, comma 2, della
legge n. 223 del 1991».
143. Il comma 46 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e' abrogato. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge trovano applicazione le disposizioni in materia di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo
III, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come
da ultimo modificato dalla presente legge, e all'articolo 20, comma
3, del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) alla lettera i), le parole: «o territoriali» sono sostituite
dalle seguenti: «, territoriali o aziendali»;
b) dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente:
«i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per
l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di
sostegno alla famiglia».
*** omissis ***
151. In via sperimentale per l'anno 2010, nel limite di 12
milioni di euro, ai datori di lavoro, che non abbiano effettuato nei
dodici mesi precedenti riduzione di personale avente la stessa
qualifica dei lavoratori da assumere e che non abbiano sospensioni
dal lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n.
223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono a
tempo pieno e indeterminato lavoratori destinatari dell'indennita' di
cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile
1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e dell'indennita' di cui all'articolo 9 della legge 6
agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e' concesso
dall'INPS un incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore
nel limite di spesa del trattamento spettante e con esclusione di
quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa per il numero di
mensilita' di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale
incentivo e' erogato, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al
primo periodo del presente comma, attraverso il conguaglio con le
somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi
previdenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma
4-bis, della citata legge n. 223 del 1991. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
attuazione del presente comma.
*** omissis ***
154. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, dopo le parole: «e di 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» sono inserite le seguenti:
«, nonche' di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di cui il 20 per
cento destinato prioritariamente all' attuazione degli articoli 48 e
50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni».
155. Dopo il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e' inserito il seguente:
«1-bis. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e
dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in
misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti
a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle per il conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
La retribuzione cosi' determinata deve essere graduale anche in
rapporto all'anzianita' di servizio».
156. Al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: «Nell'anno 2009» sono
inserite le seguenti: «e nell'anno 2010» e dopo le parole: «60
milioni di euro» e' inserita la seguente: «annui»;
b) all'articolo 5, comma 1, le parole:
«31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre
2010».
157. Ai fini dell'applicazione del comma 156, i limiti di reddito
indicati nelle disposizioni richiamate nel predetto comma sono da
riferire all'anno 2009.
*** omissis ***
FINE TESTO LEGGE