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Roma, 29 novembre 2010

 

Circolare n.217/2010

 

Oggetto: Lavoro – Collegato lavoro - Legge 4.11.2010, n. 183, su S.O. alla G.U. n. 262 del 9.11.2010 – Circolari Min. Lavoro del 25.11.2010 e del 12.11.2010.

 

Al termine di un tormentato iter parlamentare, durato circa due anni e caratterizzato anche dall’intervento del Capo dello Stato, è stato approvato il collegato lavoro alla finanziaria 2009. La nuova legge, composta da ben 50 articoli, introduce numerose novità su diverse materie (tra cui processo del lavoro, orario di lavoro, licenziamenti, contratti a termine e lotta al sommerso) e riapre i termini per l’attuazione di una serie di deleghe al Governo (in particolare su ammortizzatori sociali, apprendistato e lavori usuranti).

 

Si evidenziano di seguito le principali disposizioni della legge n. 183 con riserva di successivi approfondimenti.

 

Lotta al lavoro sommerso (art. 4) – E’ stato parzialmente modificato il regime sanzionatorio per il lavoro irregolare (legge n. 73/2002). In particolare, al fine di adeguare le sanzioni alle attuali disposizioni di legge sulla materia, è stata aggiornata la nozione di lavoro irregolare che viene ora individuato nella mancata comunicazione di assunzione di lavoratori subordinati al Centro per l’impiego. A tale violazione si applica la cosiddetta maxisanzione il cui importo (invariato rispetto al passato) è compreso tra 1.500 e 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolare con maggiorazione di 150 euro per ogni giorno di lavoro a nero effettuato.

Al fine di incentivare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro è stata prevista una riduzione della maxisanzione per i datori di lavoro che spontaneamente regolarizzino le assunzioni in nero (in questo caso l’importo della maxisanzione va da 1.000 a 8.000 euro con maggiorazione di 30 euro per ogni giorno di lavoro irregolare).

Inoltre la maxisanzione è stata limitata ai soli rapporti di lavoro subordinato e non è più applicabile ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato (ad esempio contratti a progetto e collaborazioni occasionali) per i quali continuerà ad applicarsi la vecchia sanzione prevista dalla legge Biagi (da 100 a 500 euro).

Sono state infine modificate anche le sanzioni in caso di evasione dei contributi previdenziali riferiti a ciascun lavoratore irregolare; da un lato sono stati maggiorati del 50% i relativi importi, dall’altro lato è stato eliminato il meccanismo per cui la sanzione non poteva comunque essere inferiore a 3.000 euro.

Sulle nuove disposizioni in materia di lavoro sommerso è intervenuto il Ministero del Lavoro con apposita circolare illustrativa del 12 novembre scorso.

 

Orario di lavoro (art. 7) – E’ stato alleggerito il regime sanzionatorio previsto dal d.lgvo n. 66/2003 per le violazioni in materia di riposi (settimanali e giornalieri) e ferie. In particolare, sono stati modificati i criteri di calcolo delle sanzioni le quali non saranno più misurate su ciascun lavoratore ma saranno graduate in base al numero di lavoratori coinvolti o al periodo di riferimento della violazione. Le nuove sanzioni vanno da un minimo di 100 ad un massimo di 5.000 euro.

 

Certificazione dei contratti di lavoro (art. 30, comma 2) – Come è noto, l’istituto della certificazione, introdotto dalla legge Biagi (d.lgvo n. 276/2003) per cercare di ridurre il contenzioso sulla qualificazione (autonoma o subordinata) dei contratti di lavoro, attribuisce ad una serie di soggetti (direzioni provinciali del lavoro, università e enti bilaterali) la competenza di accertare la natura del rapporto. Sino ad oggi la certificazione ha avuto un’applicazione limitata, stante anche la forte opposizione manifestata in particolare dalla CGIL secondo la quale la certificazione snaturerebbe la funzione di tutela e di rappresentanza del sindacato. Al fine di rilanciare l’istituto la norma in esame ha precisato che la certificazione può essere applicata a tutti i contratti di lavoro ed inoltre ha rafforzato l’efficacia del provvedimento di certificazione che può essere impugnato innanzi al giudice del lavoro solo in caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

 

Conciliazione e arbitrato (art. 31) – Nelle controversie individuali di lavoro torna ad essere facoltativo anziché obbligatorio il tentativo di conciliazione (in sede amministrativa o sindacale) ad iniziativa di una delle due parti (datore di lavoro o lavoratore) prima del ricorso alla via giudiziaria. Fanno eccezione solamente le controversie contro le certificazioni dei contratti di lavoro per le quali il tentativo di conciliazione continua ad essere obbligatorio pena l’impossibilità di proseguire l’azione sul piano legale. Come è noto, il passaggio dal regime facoltativo a quello obbligatorio era avvenuto ad opera del d.lgvo n. 80/1998 ma non ha prodotto nel corso degli anni l’effetto sperato di ridurre la quantità di contenzioso pendente davanti alla magistratura del lavoro.

La norma in esame riconosce inoltre maggiore spazio all’arbitrato attraverso cui le parti, anziché trovare un accordo consensuale come nella conciliazione, possono decidere di affidare ad un apposito collegio la definizione della controversia individuale; attualmente il ricorso alle procedure arbitrali non è particolarmente diffuso pur se previsto da diversi contratti collettivi (in particolare per i dirigenti come nel caso del CCNL dirigenti trasporti).

Sempre in tema di arbitrato si segnala la disposizione più discussa del provvedimento, sulla quale si erano principalmente focalizzati i rilievi del Presidente della Repubblica al momento del rinvio alle Camere, relativa alla cosiddetta clausola compromissoria cioè alla possibilità per datore di lavoro e lavoratore di pattuire una clausola che rinvii ad arbitri la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto di lavoro. La disciplina finale della legge in esame tiene conto del lungo dibattito parlamentare precisando che per essere efficace la clausola compromissoria:

 

·          non può riguardare controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro;

 

·          deve essere prevista da accordi interconfederali o da contratti collettivi nazionali (in assenza di intese entro 12 mesi interverrà direttamente il Ministro del Lavoro);

 

·          deve essere certificata dagli appositi organismi previsti dall’art. 76 della legge Biagi (d.lgvo n. 276/2003);

 

·          può essere pattuita solo una volta concluso il periodo di prova e non al momento dell’assunzione. 

Con la circolare del 25 novembre scorso il Ministero del Lavoro ha fornito le prime istruzioni operative sulle novità in materia di conciliazione.

 

Licenziamenti (art. 32) – E’ stata parzialmente modificata la disciplina sulle impugnazioni dei licenziamenti individuali (legge n. 604/1966). In particolare all’origi­nario termine di impugnazione di 60 giorni è stato aggiunto un ulteriore termine di 270 giorni entro cui il lavoratore deve depositare il ricorso in tribunale o richiedere il tentativo di conciliazione o l’arbitrato, pena la decadenza dell’impugna­zione (in precedenza non era previsto alcun termine ma si applicava la prescrizione ordinaria di 5 anni). Un’ulteriore novità consiste nell’ampliamento del campo di applicazione dei suddetti termini a tutte le ipotesi di licenziamento (compresi, tra gli altri, quelli intervenuti nei contratti a termine e nei contratti a progetto).

 

Contratti a termine (art. 32, comma 5) – E’ stato posto un tetto all’indennità spettante al lavoratore in caso di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine perché ritenuto illegittimo. L’indennità va da 2,5 a 12 mensilità mentre in precedenza comprendeva tutte le retribuzioni comprese tra la scadenza del contratto a termine e la sua conversione.

  

Attività ispettiva (art. 33) – Come è noto, in base all’istituto della diffida (d.lgvo n. 124/2004), qualora siano state riscontrate inosservanze di disposizioni di legge o contrattuali in materia di lavoro, il personale ispettivo può diffidare il datore di lavoro a regolarizzare la violazione e, in caso di ottemperanza, applicare una sanzione ridotta. La norma in esame ha fissato i termini entro i quali va sanata l’irregolarità (30 giorni dalla notifica della diffida) e va pagata la sanzione in misura ridotta (15 giorni dalla regolarizzazione della violazione).

 

Contratti a progetto (art. 39) – Sono state estese ai contratti a progetto le sanzioni penali previste dalla legge n. 638/83 per i rapporti di lavoro subordinato. Di conseguenza il mancato versamento da parte dei committenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori a progetto sarà punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro, a meno che la violazione non venga regolarizzata entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica di accertamento della violazione.

 

Deleghe al Governo (artt. 1, 23 e 46) – Sono stati riaperti i termini (scaduti nel 2009) per attuare una serie di deleghe previste dalla legge n. 247/2007 in materia di ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione, apprendistato, occupazione femminile, lavori usuranti, congedi e permessi.

In particolare, entro due anni il Governo dovrà riformare gli ammortizzatori sociali prevedendo, tra l’altro, la progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e la valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali.

 

Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione (art. 48, comma 8) – E’ stato ridotto a 15 anni (in precedenza 16) il limite di età per poter assumere lavoratori con contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione (d.lgvo 276/2003). Si rammenta che tale contratto è diretto al conseguimento di un titolo di studio e, a differenza del più diffuso contratto di apprendistato professionalizzante (rivolto ai lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni), non è ancora operativo in quanto mancano le disposizioni attuative del Ministero del Lavoro e delle regioni.

 

Collaborazioni (art. 50) – Come è noto, la finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) aveva previsto la possibilità per i datori di lavoro di regolarizzare entro il 30 settembre 2008 i contratti di collaborazione ritenuti illegittimi trasformandoli in rapporti di lavoro subordinato mediante la stipulazione di appositi accordi sindacali. Nel caso in cui la controversia con il lavoratore sia ancora in corso, il datore di lavoro può ora chiudere la questione proponendo nuovamente la conversione del contratto di collaborazione e riconoscendo al lavoratore un’indennità che va da 2,5 a 6 mensilità di retribuzione.

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 100/2008, 11/2008 e 9/2005

Responsabile di Area

Allegati tre

 

Lc/lc

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S.O. alla G.U. n. 262 del 9.11.2010 (fonte Guritel)

 

LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione

di enti,  di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori

sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi  all'occupazione,  di

apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il

lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di

controversie di lavoro.

 

    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

 

la seguente legge:

 

                               Art. 1.

              (Delega al Governo per la revisione della

               disciplina in tema di lavori usuranti)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla  data  di

entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti

legislativi  di  riassetto  normativo,  al  fine  di   concedere   ai

lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o  attivita'  e

che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento  a  decorrere

dal 1° gennaio 2008 la possibilita' di  conseguire,  su  domanda,  il

diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a  quelli

previsti per la generalita'  dei  lavoratori  dipendenti,  secondo  i

principi e criteri direttivi di cui all'articolo comma 3, lettere  da

a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Restano ferme le modalita' procedurali per l'emanazione dei  predetti

decreti legislativi indicate  nei  commi  90  e  91  e  le  norme  di

copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo 1  della

legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  1  recano,  ai  sensi

dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, una

clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora  nell'ambito

della funzione di accertamento  del  diritto  al  beneficio  emergano

scostamenti tra gli  oneri  derivanti  dalle  domande  accolte  e  la

copertura finanziaria prevista, trovi  applicazione  un  criterio  di

priorita', in ragione della maturazione dei requisiti agevolati, e, a

parita' degli stessi, della  data  di  presentazione  della  domanda,

nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.

 

                             *** OMISSIS ***

 

                               Art. 4.

                 (Misure contro il lavoro sommerso)

1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  22  febbraio  2002,  n.  12,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.  73,  e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    «3. Ferma restando l'applicazione delle  sanzioni  gia'  previste

dalla  normativa  in  vigore,  in  caso  di  impiego  di   lavoratori

subordinati  senza  preventiva  comunicazione  di  instaurazione  del

rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola

esclusione del datore di lavoro domestico,  si  applica  altresi'  la

sanzione amministrativa da euro  1.500  a  euro  12.000  per  ciascun

lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per  ciascuna  giornata

di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a euro

8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di  euro  30  per

ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore

risulti regolarmente occupato per un periodo  lavorativo  successivo.

L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei  contributi

e dei premi riferiti  a  ciascun  lavoratore  irregolare  di  cui  ai

periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento»;

    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    «4. Le sanzioni di  cui  al  comma  3  non  trovano  applicazione

qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo  precedentemente

assolti, si  evidenzi  comunque  la  volonta'  di  non  occultare  il

rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;

    c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    «5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma

3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano  accertamenti  in

materia  di  lavoro,  fisco  e  previdenza.  Autorita'  competente  a

ricevere il  rapporto  ai  sensi  dell'articolo  17  della  legge  24

novembre 1981,  n.  689,  e'  la  Direzione  provinciale  del  lavoro

territorialmente competente».

2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre  1996,

n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre  1996,

n. 608, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel settore

turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno  o  piu'

dati  anagrafici   inerenti   al   lavoratore   puo'   integrare   la

comunicazione   entro   il   terzo   giorno   successivo   a   quello

dell'instaurazione   del   rapporto   di   lavoro,   purche'    dalla

comunicazione  preventiva  risultino  in  maniera  inequivocabile  la

tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro».

3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis  del  decreto-legge  4  luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto

2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54,  della  legge  24

dicembre 2007,n. 247, la parola:  «constatate»  e'  sostituita  dalla

seguente: «commesse».

 

                            *** OMISSIS ***

 

                               Art. 7.

          (Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro)

1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.  66,

come da ultimo  modificato  dall'articolo  41  del  decreto-legge  25

giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6

agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    «3.  In  caso   di   violazione   delle   disposizioni   previste

dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si  applica  la

sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  100  a  750  euro.  Se   la

violazione si riferisce a piu' di  cinque  lavoratori  ovvero  si  e'

verificata in almeno tre periodi di riferimento di  cui  all'articolo

4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se

la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori  ovvero  si  e'

verificata  in  almeno  cinque  periodi   di   riferimento   di   cui

all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 1.000 a

5.000 euro e non e' ammesso il pagamento  della  sanzione  in  misura

ridotta.  In  caso  di   violazione   delle   disposizioni   previste

dall'articolo 10, comma 1,  si  applica  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di

cinque lavoratori ovvero si e' verificata  in  almeno  due  anni,  la

sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la  violazione  si

riferisce a piu' di dieci  lavoratori  ovvero  si  e'  verificata  in

almeno quattro anni, la sanzione amministrativa e'  da  800  a  4.500

euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta»;

    b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    «4.  In  caso   di   violazione   delle   disposizioni   previste

dall'articolo 7, comma  1,  si  applica  la  sanzione  amministrativa

pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a piu'  di

cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno  tre  periodi  di

ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e' da 300 a 1.000  euro.

Se la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori ovvero si e'

verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la  sanzione

amministrativa e' da 900 a 1.500 euro e non e' ammesso  il  pagamento

della sanzione in misura ridotta».

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, il

comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e  3  possono  essere  derogate

mediante contratti collettivi stipulati a livello  nazionale  con  le

organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative.  In

assenza  di  specifiche   disposizioni   nei   contratti   collettivi

nazionali,  le  deroghe  possono  essere  stabilite   nei   contratti

territoriali o aziendali stipulati con  le  organizzazioni  sindacali

comparativamente  piu'  rappresentative   sul   piano   nazionale   o

territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di

periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o  la  concessione  di

riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di

navi impiegate  in  viaggi  di  breve  durata  o  adibite  a  servizi

portuali».

 

                           *** OMISSIS ***

 
                               Art. 23 
         (Delega al Governo per il riordino della normativa 
           in materia di congedi, aspettative e permessi) 
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  uno  o   piu'   decreti
legislativi  finalizzati  al  riordino  della  normativa  vigente  in
materia di congedi,  aspettative  e  permessi,  comunque  denominati,
fruibili dai lavoratori dipendenti di datori  di  lavoro  pubblici  o
privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  coordinamento  formale  e   sostanziale   del   testo   delle
disposizioni vigenti in materia, apportando le  modifiche  necessarie
per garantire la  coerenza  giuridica,  logica  e  sistematica  della
normativa e per adeguare, aggiornare  e  semplificare  il  linguaggio
normativo; 
    b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatta  salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile; 
    c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto  conto  del  loro
contenuto e della loro diretta correlazione  a  posizioni  giuridiche
costituzionalmente tutelate; 
    d) ridefinizione dei presupposti  oggettivi  e  precisazione  dei
requisiti soggettivi, nonche' razionalizzazione e semplificazione dei
criteri e  delle  modalita'  per  la  fruizione  dei  congedi,  delle
aspettative e dei permessi di cui al presente articolo,  al  fine  di
garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina; 
    e)  razionalizzazione  e   semplificazione   dei   documenti   da
presentare, con particolareriferimento alle persone con  handicap  in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5  febbraio  1992,  n.  104,  o  affette   da   patologie   di   tipo
neuro-degenerativo o oncologico. 
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su  proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e  l'innovazione  e  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le  associazioni  dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale e previo parere della  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;  decorso  tale
termine, il Governo puo'  comunque  procedere.  Successivamente,  gli
schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro  quaranta
giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente  comma  scada  nei  trenta
giorni che precedono la  scadenza  del  termine  per  l'adozione  dei
decreti legislativi di cui al comma quest'ultimo e' prorogato di  due
mesi. 
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega  di  cui
al presente articolo non deve comportare nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 

 

                           *** OMISSIS ***

 

                              Art. 30.

    (Clausole generali e certificazione del contratto di lavoro)

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge  nelle  materie

di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo

63,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,

contengano clausole generali,  ivi  comprese  le  norme  in  tema  di

instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro,  esercizio  dei   poteri

datoriali,  trasferimento  di  azienda  e   recesso,   il   controllo

giudiziale e' limitato esclusivamente,  in  conformita'  ai  principi

generali  dell'ordinamento,  all'accertamento  del   presupposto   di

legittimita' e non puo' essere esteso al sindacato  di  merito  sulle

valutazioni tecniche, organizzative e  produttive  che  competono  al

datore di lavoro o al committente.

2.   Nella    qualificazione    del    contratto    di    lavoro    e

nell'interpretazione delle relative  clausole  il  giudice  non  puo'

discostarsi dalle  valutazioni  delle  parti,  espresse  in  sede  di

certificazione dei contratti di lavoro di  cui  al  titolo  VIII  del

decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive

modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto,

di vizi del consenso o di  difformita'  tra  il  programma  negoziale

certificato e la sua successiva attuazione.

3. Nel valutare le motivazioni poste a  base  del  licenziamento,  il

giudice  tiene  conto  delle  tipizzazioni  di  giusta  causa  e   di

giustificato motivo  presenti  nei  contratti  collettivi  di  lavoro

stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi  ovvero

nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza  e

la consulenza delle commissioni di certificazione di  cui  al  titolo

VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e  successive

modificazioni.  Nel  definire  le  conseguenze  da  riconnettere   al

licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n.

604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente conto di

elementi e di parametri fissati dai  predetti  contratti  e  comunque

considera le dimensioni e le condizioni dell'attivita' esercitata dal

datore di lavoro, la situazione del mercato  del  lavoro  locale,  l'

anzianita' e le condizioni del lavoratore, nonche'  il  comportamento

delle parti anche prima del licenziamento.

4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e

successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

«Art. 75. - (Finalita'). - 1. Al fine di ridurre  il  contenzioso  in

materia di lavoro, le parti possono ottenere  la  certificazione  dei

contratti in cui sia  dedotta,  direttamente  o  indirettamente,  una

prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria  stabilita  nel

presente titolo».

5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto  legislativo

10 settembre 2003, n.  276,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti

parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra  il

Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il  Consiglio

nazionale  dei  consulenti   del   lavoro,   con   l'attribuzione   a

quest'ultimo delle funzioni di  coordinamento  e  vigilanza  per  gli

aspetti organizzativi».

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o

maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Gli  adempimenti

previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle  risorse

umane, stramentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                              Art. 31.

                     (Conciliazione e arbitrato)

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal

seguente:

«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende  propone  in

giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo  409

puo' promuovere, anche tramite l'associazione  sindacale  alla  quale

aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo  di  conciliazione

presso la commissione di conciliazione individuata secondo i  criteri

di cui all'articolo 413.

La comunicazione della richiesta di  espletamento  del  tentativo  di

conciliazione interrompe la prescrizione e sospende,  per  la  durata

del tentativo di conciliazione e per i venti giorni  successivi  alla

sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Le commissioni di conciliazione sono istituite  presso  la  Direzione

provinciale del lavoro. La  commissione  e'  composta  dal  direttore

dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato

a riposo,  in  qualita'  di  presidente,  da  quattro  rappresentanti

effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro  e  da  quattro

rappresentanti effettivi  e  da  quattro  supplenti  dei  lavoratori,

designati  dalle  rispettive  organizzazioni  sindacali  maggiormente

rappresentative a livello territoriale.

Le commissioni, quando se  ne  ravvisi  la  necessita',  affidano  il

tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal

direttore  della  Direzione  provinciale  del  lavoro  o  da  un  suo

delegato, che rispecchino la composizione prevista dal  terzo  comma.

In ogni caso  per  la  validita'  della  riunione  e'  necessaria  la

presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei  datori  di

lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.

La   richiesta   del   tentativo   di   conciliazione,   sottoscritta

dall'istante, e'  consegnata  o  spedita  mediante  raccomandata  con

avviso  di  ricevimento.  Copia  della  richiesta  del  tentativo  di

conciliazione deve essere consegnata o spedita con  raccomandata  con

ricevuta  di  ritorno  a  cura  della  stessa  parte   istante   alla

controparte.

La richiesta deve precisare:

    1) nome, cognome e residenza dell'istante  e  del  convenuto;  se

l'istante o il convenuto sono una persona giuridica,  un'associazione

non  riconosciuta  o  un  comitato,  l'istanza   deve   indicare   la

denominazione o la ditta nonche' la sede;

    2) il luogo dove e'  sorto  il  rapporto  ovvero  dove  si  trova

l'azienda o sua dipendenza alla quale  e'  addetto  il  lavoratore  o

presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine  del

rapporto;

    3) il luogo dove  devono  essere  fatte  alla  parte  istante  le

comunicazioni inerenti alla procedura;

    4) l'esposizione dei fatti e delle  ragioni  posti  a  fondamento

della pretesa.

Se la controparte intende accettare la  procedura  di  conciliazione,

deposita presso la commissione di conciliazione, entro  venti  giorni

dal ricevimento della copia della richiesta, una  memoria  contenente

le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le  eventuali

domande in via riconvenzionale. Ove cio' non avvenga, ciascuna  delle

parti e' libera di  adire  l'autorita'  giudiziaria.  Entro  i  dieci

giorni successivi al deposito, la commissione fissa  la  comparizione

delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto

entro  i  successivi  trenta  giorni.  Dinanzi  alla  commissione  il

lavoratore  puo'  farsi  assistere  anche  da  un'organizzazione  cui

aderisce o conferisce mandato.

La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta  la  pubblica

amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420,

commi primo, secondo e terzo, non puo' dar luogo  a  responsabilita',

salvi i casi di dolo e colpa grave».

2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del

decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' obbligatorio.

3. L'articolo 411 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal

seguente:

«Art.  411.  -  (Processo  verbale  di  conciliazione).   -   Se   la

conciliazione esperita  ai  sensi  dell'articolo  410  riesce,  anche

limitatamente ad una parte  della  domanda,  viene  redatto  separato

processo verbale sottoscritto dalle  parti  e  dai  componenti  della

commissione di conciliazione. Il  giudice,  su  istanza  della  parte

interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Se non si  raggiunge  l'accordo  tra  le  parti,  la  commissione  di

conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria  definizione

della controversia. Se la proposta non e'  accettata,  i  termini  di

essa sono riassunti nel verbale  con  indicazione  delle  valutazioni

espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata dalla

commissione e non accettata senza  adeguata  motivazione  il  giudice

tiene conto in sede di giudizio.

Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle parti, al

ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere  allegati

i verbali e le memorie concernenti il tentativo di conciliazione  non

riuscito. Se il tentativo di  conciliazione  si  e'  svolto  in  sede

sindacale,  ad  esso  non  si  applicano  le  disposizioni   di   cui

all'articolo 410. Il processo verbale di  avvenuta  conciliazione  e'

depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura  di  una

delle parti  o  per  il  tramite  di  un'associazione  sindacale.  Il

direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticita', provvede  a

depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui  circoscrizione

e' stato redatto. Il giudice, su  istanza  della  parte  interessata,

accertata la regolarita' formale del  verbale  di  conciliazione,  lo

dichiara esecutivo con decreto».

4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura civile,  le

parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono  sostituite  dalle

seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula  alle  parti

una proposta transattiva» e le parole:  «senza  giustificato  motivo,

costituisce  comportamento  valutabile  dal  giudice  ai  fini  della

decisione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «o  il  rifiuto  della

proposta  transattiva  del  giudice,   senza   giustificato   motivo,

costituiscono  comportamento  valutabile  dal  giudice  ai  fini  del

giudizio».

5. L'articolo 412 del codice di procedura civile  e'  sostituito  dal

seguente:

«Art.  412.  -  (Risoluzione  arbitrale  della  controversia).  -  In

qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al  suo  termine  in

caso di mancata riuscita, le parti  possono  indicare  la  soluzione,

anche parziale,  sulla  quale  concordano,  riconoscendo,  quando  e'

possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono  accordarsi

per  la  risoluzione  della  lite,  affidando  alla  commissione   di

conciliazione  il  mandato  a   risolvere   in   via   arbitrale   la

controversia.

Nel  conferire  il  mandato  per  la  risoluzione   arbitrale   della

controversia, le parti devono indicare:

    1) il termine per l'emanazione del lodo, che  non  puo'  comunque

superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato,  spirato  il

quale l'incarico deve intendersi revocato;

    2) le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese  e

l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel  rispetto  dei

principi generali dell'ordinamento e dei  principi  regolatori  della

materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato  a  conclusione  dell'arbitrato,  sottoscritto  dagli

arbitri e autenticato, produce  tra  le  parti  gli  effetti  di  cui

all'articolo 1372 e  all'articolo  2113,  quarto  comma,  del  codice

civile.

Il  lodo  e'  impugnabile  ai  sensi  dell'articolo  808-ter.   Sulle

controversie aventi  ad  oggetto  la  validita'  del  lodo  arbitrale

irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico  grado  il

tribunale,  in  funzione   di   giudice   del   lavoro,   nella   cui

circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il  ricorso  e'  depositato

entro il termine di  trenta  giorni  dalla  notificazione  del  lodo.

Decorso tale termine, o se le parti  hanno  comunque  dichiarato  per

iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovverso se  il  ricorso

e'  stato  respinto  dal  tribunale,  il  lodo  e'  depositato  nella

cancelleria  del  tribunale  nella  cui  circoscrizione  e'  la  sede

dell'arbitrato. Il  giudice,  su  istanza  della  parte  interessata,

accertata la regolarita' formale  del  lodo  arbitrale,  lo  dichiara

esecutivo con decreto».

6. L'articolo 412-ter del codice di procedura  civile  e'  sostituito

dal seguente:

«Art. 412-ter.  -  (Altre  modalita'  di  conciliazione  e  arbitrato

previste dalla  contrattazione  collettiva).  -  La  conciliazione  e

l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo  409,  possono  essere

svolti altresi' presso le  sedi  e  con  le  modalita'  previste  dai

contratti  collettivi  sottoscritti  dalle   associazioni   sindacali

maggiormente rappresentative».

7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le parole: «ai

sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle  seguenti:

«ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».

8. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile e' sostituito

dal seguente:

«Art. 412-quater. - (Altre modalita' di conciliazione e arbitrato). -

Ferma  restando  la  facolta'  di  ciascuna  delle  parti  di   adire

l'autorita'  giudiziaria  e   di   avvalersi   delle   procedure   di

conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le controversie di

cui all'articolo 409 possono  essere  altresi'  proposte  innanzi  al

collegio di conciliazione e arbitrato  irrituale  costituito  secondo

quanto previsto dai commi seguenti.

Il  collegio  di  conciliazione  e  arbitrato  e'  composto   da   un

rappresentante di ciascuna delle parti  e  da  un  terzo  membro,  in

funzione di presidente, scelto di comune  accordo  dagli  arbitri  di

parte tra i professori  universitari  di  materie  giuridiche  e  gli

avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

La parte  che  intenda  ricorrere  al  collegio  di  conciliazione  e

arbitrato deve notificare all'altra parte  un  ricorso  sottoscritto,

salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, personalmente  o

da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso il

quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la nomina

dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda, le  ragioni

di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i mezzi

di prova e il valore della controversia entro  il  quale  si  intende

limitare la domanda. Il ricorso deve contenere  il  riferimento  alle

norme  invocate  dal  ricorrente  a  sostegno  della  sua  pretesa  e

l'eventuale richiesta di decidere secondo equita', nel  rispetto  dei

principi generali dell'ordinamento e dei  principi  regolatori  della

materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Se la parte convenuta intende accettare la procedura di conciliazione

e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro trenta

giorni  dalla  notifica   del   ricorso   procede,   ove   possibile,

concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e della

sede del collegio. Ove cio' non avvenga, la parte che  ha  presentato

ricorso puo' chiedere che la nomina  sia  fatta  dal  presidente  del

tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Se le  parti

non hanno ancora determinato la sede, il  ricorso  e'  presentato  al

presidente del tribunale del luogo in cui e'  sorto  il  rapporto  di

lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza  alla  quale  e'

addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al

momento della fine del rapporto.

In caso di scelta  concorde  del  terzo  arbitro  e  della  sede  del

collegio, la parte convenuta, entro trenta  giorni  da  tale  scelta,

deve depositare presso la sede del  collegio  una  memoria  difensiva

sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica amministrazione, da

un avvocato cui abbia  conferito  mandato  e  presso  il  quale  deve

eleggere il domicilio. La memoria  deve  contenere  le  difese  e  le

eccezioni in  fatto  e  in  diritto,  le  eventuali  domande  in  via

riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.

Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il ricorrente

puo' depositare presso la sede del collegio una  memoria  di  replica

senza modificare il  contenuto  del  ricorso.  Nei  successivi  dieci

giorni il convenuto puo' depositare presso la sede del  collegio  una

controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.

Il collegio fissa il giorno  dell'udienza,  da  tenere  entro  trenta

giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del convenuto,

dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto, almeno  dieci

giorni prima.

All'udienza il collegio esperisce il tentativo di  conciliazione.  Se

la conciliazione riesce, si applicano le  disposizioni  dell'articolo

411, commi primo e terzo.

Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove occorra,  a

interrogare le parti e ad ammettere e assumere le  prove,  altrimenti

invita all'immediata discussione orale. Nel caso di ammissione  delle

prove, il collegio puo' rinviare ad altra  udienza,  a  non  piu'  di

dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la  discussione

orale.

La  controversia  e'  decisa,  entro  venti  giorni  dall'udienza  di

discussione,  mediante  un  lodo.  Il  lodo  emanato  a   conclusione

dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra

le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113, quarto  comma,

del codice civile. Il lodo  e'  impugnabile  ai  sensi  dell'articolo

808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita'  del  lodo

arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in  unico

grado il tribunale, in funzione di  giudice  del  lavoro,  nella  cui

circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il  ricorso  e'  depositato

entro il termine di  trenta  giorni  dalla  notificazione  del  lodo.

Decorso tale termine, o se le parti  hanno  comunque  dichiarato  per

iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso e'

stato respinto dal tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria

del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato.  Il

giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita'

formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Il compenso del presidente del collegio e' fissato in misura pari  al

2 per cento del valore della controversia dichiarato nel  ricorso  ed

e' versato dalle parti,  per  meta'  ciascuna,  presso  la  sede  del

collegio mediante assegni circolari intestati  al  presidente  almeno

cinque  giorni  prima  dell'udienza.  Ciascuna   parte   provvede   a

compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e  quelle  per

il compenso del presidente e dell'arbitro  di  parte,  queste  ultime

nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della controversia,

sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91,  primo  comma,  e

92.

I contratti collettivi nazionali di categoria  possono  istituire  un

fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il  compenso  del

presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».

9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e 412-quater

del codice di procedura civile si applicano anche  alle  controversie

di cui all'articolo 63, comma 1, del  decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo  30  marzo

2001, n. 165, sono abrogati.

10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del  codice  di

procedura civile, le parti  contrattuali  possono  pattuire  clausole

compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura civile

che rinviano alle modalita' di  espletamento  dell'arbitrato  di  cui

agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura  civile,  solo

ove  cio'  sia  previsto  da  accordi  interconfederali  o  contratti

collettivi di lavoro stipulati dalle  organizzazioni  dei  datori  di

lavoro e dei lavoratori  comparativamente  piu'  rappresentative  sul

piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullita', deve

essere certificata in base alle disposizioni di cui  al  titolo  VIII

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  dagli  organi  di

certificazione  di  cui  all'articolo   76   del   medesimo   decreto

legislativo,  e   successive   modificazioni.   Le   commissioni   di

certificazione  accertano,  all'atto   della   sottoscrizione   della

clausola  compromissoria,  la  effettiva  volonta'  delle  parti   di

devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal  rapporto

di lavoro. La clausola compromissoria  non  puo'  essere  pattuita  e

sottoscritta prima  della  conclusione  del  periodo  di  prova,  ove

previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno  trenta  giorni  dalla

data di stipulazione del contratto di  lavoro,  in  tutti  gli  altri

casi. La clausola compromissoria  non  puo'  riguardare  controversie

relative alla risoluzione  del  contratto  di  lavoro.  Davanti  alle

commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da  un

legale di loro fiducia o  da  un  rappresentante  dell'organizzazione

sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.

11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti  collettivi

di cui al primo periodo del comma 10,  trascorsi  dodici  mesi  dalla

data di entrata in vigore  della  presente  legge,  il  Ministro  del

lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori

di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative,  al

fine  di  promuovere  l'accordo.  In  caso  di  mancata  stipulazione

dell'accordo  di  cui  al  periodo  precedente,  entro  i  sei   mesi

successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e  delle

politiche sociali, con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze

istruttorie del confronto tra le  parti  sociali,  individua  in  via

sperimentale, fatta salva la possibilita' di integrazioni  e  deroghe

derivanti  da  eventuali  successivi   accordi   interconfederali   o

contratti  collettivi,  le  modalita'  di  attuazione  e   di   piena

operativita' delle disposizioni di cui al comma 10.

12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76  del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  e  successive  modificazioni,

possono istituire camere  arbitrali  per  la  definizione,  ai  sensi

dell'articolo  808-ter  del  codice  di   procedura   civile,   delle

controversie nelle materie  di  cui  all'articolo  409  del  medesimo

codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo  30  marzo

2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del decreto

legislativo n. 276 del  2003,  e  successive  modificazioni,  possono

concludere convenzioni con le  quali  prevedano  la  costituzione  di

camere  arbitrali  unitarie.  Si  applica,  in  quanto   compatibile,

l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

13. Presso le sedi di  certificazione  di  cui  all'articolo  76  del

decreto  legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,   e   successive

modificazioni,  puo'  altresi'  essere  esperito  il   tentativo   di

conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile.

14. All'articolo 82 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.

276, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole:  «di  cui  all'articolo  76,  comma  1,

lettera a),» sono sostituite dalle  seguenti:  «di  cui  all'articolo

76»;

    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «1-bis.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le   procedure

previste dal capo I del presente titolo».

15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10  settembre

2003, n. 276, e' abrogato.

16. Gli articoli 410-bis e 412-bis del  codice  di  procedura  civile

sono abrogati.

17. All'articolo 79 del decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.

276, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli   effetti   dell'accertamento    dell'organo    preposto    alla

certificazione del contratto di lavoro,  nel  caso  di  contratti  in

corso  di  esecuzione,  si  producono  dal  momento  di  inizio   del

contratto, ove la commissione abbia  appurato  che  l'attuazione  del

medesimo  e'  stata,  anche  nel  periodo  precedente  alla   propria

attivita' istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede.  In

caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si

producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime  provvedano

a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite

dalla commissione adita».

18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  Gli  adempimenti

previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle  risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

                              Art. 32.

(Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro  a  tempo

                            determinato)

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15  luglio

1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:

«Il licenziamento deve essere impugnato a  pena  di  decadenza  entro

sessanta giorni dalla ricezione  della  sua  comunicazione  in  forma

scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei

motivi, ove  non  contestuale,  con  qualsiasi  atto  scritto,  anche

extragiudiziale, idoneo a rendere nota  la  volonta'  del  lavoratore

anche attraverso l'intervento dell'organizzazione  sindacale  diretto

ad impugnare il licenziamento stesso.

L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro  il  successivo

termine di duecentosettanta giorni, dal deposito  del  ricorso  nella

cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro  o  dalla

comunicazione  alla  controparte  della  richiesta  di  tentativo  di

conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita' di produrre

nuovi documenti formatisi dopo il deposito del  ricorso.  Qualora  la

conciliazione o l'arbitrato  richiesti  siano  rifiutati  o  non  sia

raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento,  il  ricorso

al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro  sessanta

giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio  1966,

n. 604, come  modificato  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si

applicano anche a tutti i casi di invalidita' del licenziamento.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio  1966,

n. 604, come  modificato  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si

applicano inoltre:

    a) ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni

relative alla qualificazione  del  rapporto  di  lavoro  ovvero  alla

legittimita' del termine apposto al contratto;

    b) al recesso del  committente  nei  rapporti  di  collaborazione

coordinata e continuativa, anche nella modalita' a progetto,  di  cui

all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;

    c) al  trasferimento  ai  sensi  dell'articolo  2103  del  codice

civile,  con  termine  decorrente  dalla  data  di  ricezione   della

comunicazione di trasferimento;

    d) all'azione di nullita' del termine  apposto  al  contratto  di

lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del  decreto  legislativo  6

settembre 2001, n.  368,  e  successive  modificazioni,  con  termine

decorrente dalla scadenza del medesimo.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio  1966,

n. 604, come  modificato  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si

applicano anche:

    a) ai contratti di lavoro a  termine  stipulati  ai  sensi  degli

articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001,  n.  368,

in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della  presente

legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;

    b)  ai  contratti  di  lavoro  a  termine,  stipulati  anche   in

applicazione  di  disposizioni  di  legge   previgenti   al   decreto

legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia' conclusi  alla  data  di

entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla medesima

data di entrata in vigore della presente legge;

    c) alla  cessione  di  contratto  di  lavoro  avvenuta  ai  sensi

dell'articolo 2112 del codice civile  con  termine  decorrente  dalla

data del trasferimento;

    d) in  ogni  altro  caso  in  cui,  compresa  l'ipotesi  prevista

dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003,  n.  276,

si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto  di  lavoro

in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.

5. Nei casi di conversione del  contratto  a  tempo  determinato,  il

giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento  del  lavoratore

stabilendo un'indennita' onnicomprensiva nella misura compresa tra un

minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita' dell'ultima retribuzione

globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo  8

della legge 15 luglio 1966, n. 604.

6. In presenza di  contratti  ovvero  accordi  collettivi  nazionali,

territoriali o aziendali, stipulati con le  organizzazioni  sindacali

comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,   che

prevedano l'assunzione, anche a tempo  indeterminato,  di  lavoratori

gia' occupati con  contratto  a  termine  nell'ambito  di  specifiche

graduatorie, il limite massimo dell'indennita' fissata dal comma 5 e'

ridotto alla meta'.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e  6  trovano  applicazione  per

tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in

vigore della presente legge. Con riferimento a tali  ultimi  giudizi,

ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita' di

cui ai commi 5 e 6, il  giudice  fissa  alle  parti  un  termine  per

l'eventuale integrazione della domanda e delle relative eccezioni  ed

esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del codice di

procedura civile.

 

                              Art. 33.

   (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.  124,  e'

sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere di diffida  e  verbalizzazione

unica). - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di  lavoro

nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla  conclusione  delle

attivita' di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo,

viene  rilasciato  al  datore  di  lavoro  o  alla  persona  presente

all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna  al  datore  di

lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

    a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al  lavoro  e

la descrizione delle modalita' del loro impiego;

    b) la  specificazione  delle  attivita'  compiute  dal  personale

ispettivo;

    c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da  chi

lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;

    d) ogni richiesta,  anche  documentale,  utile  al  proseguimento

dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli  illeciti,  fermo

restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della  legge

22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle  norme  di  legge  o  del

contratto collettivo in materia di lavoro e  legislazione  sociale  e

qualora  il  personale  ispettivo  rilevi  inadempimenti  dai   quali

derivino sanzioni amministrative,  questi  provvede  a  diffidare  il

trasgressore  e   l'eventuale   obbligato   in   solido,   ai   sensi

dell'articolo  6  della  legge  24  novembre  1981,  n.   689,   alla

regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente  sanabili,

entro il termine di trenta giorni dalla  data  di  notificazione  del

verbale di cui al comma 4.

3.  In  caso  di  ottemperanza  alla  diffida,  iI   trasgressore   o

l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di una  somma

pari all'importo della sanzione  nella  misura  del  minimo  previsto

dalla legge ovvero nella misura pari  ad  un  quarto  della  sanzione

stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni  dalla

scadenza del termine di cui al comma  2.  Il  pagamento  dell'importo

della  predetta  somma   estingue   il   procedimento   sanzionatorio

limitatamente alle inosservanze oggetto di  diffida  e  a  condizione

dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai  commi

2 e 3, nonche' alla contestazione delle violazioni amministrative  di

cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede

da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un

unico  verbale  di  accertamento  e  notificazione,   notificato   al

trasgressore e all'eventuale  obbligato  in  solido.  Il  verbale  di

accertamento e notificazione deve contenere:

    a)  gli  esiti  dettagliati  dell'accertamento,  con  indicazione

puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

    b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi

del comma 2;

    c) la possibilita' di estinguere gli illeciti  ottemperando  alla

diffida e provvedendo al pagamento della somma  di  cui  al  comma  3

ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto di

regolarizzazione;

    d) la possibilita' di estinguere gli  illeciti  non  diffidabili,

ovvero quelli oggetto  di  diffida  nei  casi  di  cui  al  comma  5,

attraverso il pagamento della sanzione in  misura  ridotta  ai  sensi

dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

    e) l'indicazione degli strumenti di  difesa  e  degli  organi  ai

quali  proporre  ricorso,   con   specificazione   dei   termini   di

impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui  all'articolo

14 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e  del  ricorso  di  cui

all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza del  termine

per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte  del

trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata  fornita  prova

al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento

delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce  gli

effetti della contestazione e notificazione degli addebiti  accertati

nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai

quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei  casi  previsti  dal  comma  2,  con  gli

effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e' esteso anche agli

ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli  istituti

previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli  enti  e  gli

istituti previdenziali svolgono tale attivita' con le risorse umane e

finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso agli ufficiali  e

agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai  sensi  dell'articolo

13 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  violazioni  in  materia  di

lavoro e legislazione sociale.  Qualora  rilevino  inadempimenti  dai

quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono  a  diffidare

il   trasgressore   e   l'eventuale   obbligato   in   solido    alla

regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente  sanabili,

con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».

 

                            *** OMISSIS ***

 

                              Art. 39.

        (Obbligo di versamento delle ritenute previdenziali)

1. L'omesso versamento, nelle forme e nei  termini  di  legge,  delle

ritenute previdenziali e assistenziali operate  dal  committente  sui

compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari  di  collaborazioni

coordinate e continuative iscritti  alla  gestione  separata  di  cui

all'articolo 2,  comma  26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,

configura le  ipotesi  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter  e  1-quater

dell'articolo  2  del  decreto-legge  12  settembre  1983,  n.   463,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

 

                          *** OMISSIS ***

 

                              Art. 46.

   (Differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia

   di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi

     all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile)

1. All'articolo  1  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

    a) il comma 28 e' sostituito dal seguente:

    «28. Il Governo e' delegato ad  adottare,  entro  il  termine  di

ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente

disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche

sociali, in conformita' all'articolo 117 della  Costituzione  e  agli

statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di

Trento  e  di  Bolzano,  e  alle  relative  norme  di  attuazione,  e

garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori  sul  territorio

nazionale  attraverso  il  rispetto  dei  livelli  essenziali   delle

prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e  sociali,  anche  con

riguardo  alle  differenze  di  genere  e   alla   condizione   delle

lavoratrici  e  dei  lavoratori  immigrati,  uno   o   piu'   decreti

legislativi finalizzati a riformare la materia  degli  ammortizzatori

sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;

    b) il comma 30 e' sostituito dal seguente:

    «30. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro  mesi

dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  su

proposta del Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  in

conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti  delle

regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di

Bolzano,  e  alle  relative  norme  di   attuazione,   e   garantendo

l'uniformita' della tutela dei lavoratori  sul  territorio  nazionale

attraverso il  rispetto  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni

concernenti i diritti civili  e  sociali,  anche  con  riguardo  alle

differenze di genere  e  alla  condizione  delle  lavoratrici  e  dei

lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi  finalizzati  al

riordino della normativa in materia di:

      a) servizi per l'impiego;

      b) incentivi all'occupazione;

      c) apprendistato»;

    c) il comma 81 e' sostituito dal seguente:

    «81. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro  mesi

dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  disposizione,  su

proposta del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  del

Ministro per le pari opportunita', in  conformita'  all'articolo  117

della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale  e

delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme

di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori

sul  territorio  nazionale  attraverso  il   rispetto   dei   livelli

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e  sociali,

uno  o  piu'  decreti  legislativi  finalizzati  aI  riordino   della

normativa in materia  di  occupazione  femminile,  nel  rispetto  dei

seguenti principi e criteri direttivi:

    a) previsione, nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di

riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi

e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili

legati  alle  necessita'  della  conciliazione  tra  lavoro  e   vita

familiare, nonche' a favorire l'aumento dell'occupazione femminile;

    b) revisione  della  vigente  normativa  in  materia  di  congedi

parentali, con particolare riferimento all'estensione della durata di

tali congedi e all'incremento della relativa indennita'  al  fine  di

incentivarne l'utilizzo;

    c) rafforzamento degli istituti previsti  dall'articolo  9  della

legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento  al  lavoro  a

tempo parziale e al telelavoro;

    d) rafforzamento dell'azione dei diversi  livelli  di  governo  e

delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento ai  servizi

per l'infanzia e agli anziani non  autosufficienti,  in  funzione  di

sostegno dell'esercizio della liberta' di scelta da parte delle donne

nel campo del lavoro;

    e) orientamento dell'intervento legato  alla  programmazione  dei

Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale  europeo  (FSE)  e  dal

Programma  operativo  nazionale  (PON),  in   via   prioritaria   per

l'occupazione  femminile,  a  supporto  non  solo   delle   attivita'

formative, ma anche di quelle di  accompagnamento  e  inserimento  al

lavoro, con destinazione di  risorse  alla  formazione  di  programmi

mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;

    f) rafforzamento  delle  garanzie  per  l'applicazione  effettiva

della parita' di  trattamento  tra  donne  e  uomini  in  materia  di

occupazione e di lavoro;

    g) realizzazione, anche ai  fini  di  cui  alla  lettera  e),  di

sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far  emergere

e rendere misurabili le  discriminazioni  di  genere  anche  di  tipo

retributivo;

    h) potenziamento delle  azioni  intese  a  favorire  lo  sviluppo

dell'imprenditoria femminile;

    i) previsione di azioni e interventi che agevolino l'accesso e il

rientro  nel  mercato  del  lavoro  delle  donne,  anche   attraverso

formazione  professionale  mirata  con   conseguente   certificazione

secondo le nuove strategie dell'Unione europea;

    l) definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in  materia

di attenzione al genere».

 

                          *** OMISSIS ***

 

                              Art. 48.

    (Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto  legislativo  10  settembre

2003, n. 276, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Decorsi

due anni, entro i novanta giorni successivi, i  soggetti  autorizzati

possono  richiedere  l'autorizzazione  a  tempo   indeterminato.   Il

Ministero   del   lavoro   e   delle   politiche   sociali   rilascia

l'autorizzazione a tempo indeterminato  entro  novanta  giorni  dalla

richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del

contratto collettivo e, in ogni caso,  subordinatamente  al  corretto

andamento della attivita' svolta».

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto  legislativo  10  settembre

2003, n. 276, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:

«f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro  di

cui all'articolo 15, attraverso il  raccordo  con  uno  o  piu'  nodi

regionali, nonche' l'invio all'autorita' concedente, pena  la  revoca

dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un  efficace

funzionamento del mercato del lavoro,  tra  cui  i  casi  in  cui  un

percettore  di  sussidio  o   indennita'   pubblica   rifiuti   senza

giustificato motivo una offerta formativa, un progetto individuale di

reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una  occupazione  congrua

ai sensi della legislazione vigente;».

3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.  276,

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1, le parole da: «e fermo restando» fino a:  «nonche'

l'invio di» sono sostituite  dalle  seguenti:  «e  conferiscano  alla

borsa continua nazionale del lavoro, secondo  le  modalita'  previste

con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di

concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca, i curricula dei propri  studenti,  che  sono  resi  pubblici

anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi alla

data di conseguimento del diploma di laurea.  Resta  fermo  l'obbligo

dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;

    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    «3. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di

intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui

alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:

      a) le associazioni dei datori di lavoro  e  dei  prestatori  di

lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale  che

possono svolgere l'attivita' anche per il tramite delle  associazioni

territoriali e delle societa' di servizi controllate;

      b) le associazioni in possesso di riconoscimento  istituzionale

di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto  la  tutela,

l'assistenza e la promozione  delle  attivita'  imprenditoriali,  del

lavoro, della formazione o delle disabilita';

      c) gli enti bilaterali che, ove  ne  ricorrano  i  presupposti,

possono operare con le modalita' indicate alla lettera a)»;

    c) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

    «3-bis.  Sono  altresi'  autorizzati   allo   svolgimento   della

attivita' di intermediazione i gestori di siti internet, a condizione

che svolgano la predetta attivita' senza finalita' di lucro  e  fermo

restando l'invio di ogni informazione relativa al  funzionamento  del

mercato del lavoro ai sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo  17,

nonche' a condizione della pubblicazione sul sito medesimo dei propri

dati identificativi»;

    d) al comma 8 sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «In

attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al comma  2,  che

intendono svolgere attivita' di intermediazione, ricerca e  selezione

e   supporto   alla    ricollocazione    professionale,    comunicano

preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  il

possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere  c)  e

f). Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previa

verifica dei requisiti di cui al precedente periodo,  iscrive,  entro

sessanta giorni  dal  ricevimento  della  comunicazione,  i  soggetti

istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»;

    e) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    «8-ter.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  18,  i

soggetti di cui ai commi 1, 3 e  3-bis  del  presente  articolo  sono

autorizzati allo svolgimento della  attivita'  di  intermediazione  a

condizione che comunichino preventivamente al Ministero del lavoro  e

delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento  dell'attivita'  di

intermediazione, auto-certificando, ai sensi del  testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28

dicembre 2000, n. 445, il  possesso  dei  requisiti  richiesti.  Tali

soggetti sono  inseriti  in  un'apposita  sezione  dell'albo  di  cui

all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che  non  trova  per

essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del  predetto

articolo 4».

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le

risorse sono destinate a interventi di formazione e  riqualificazione

professionale, nonche' a  misure  di  carattere  previdenziale  e  di

sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con  contratto  a

tempo determinato, dei lavoratori che abbiano  svolto  in  precedenza

missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a  tempo

determinato  e,  limitatamente   agli   interventi   formativi,   dei

potenziali candidati a una missione»;

    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    «3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel  quadro

delle politiche e delle misure  stabilite  dal  contratto  collettivo

nazionale di lavoro delle  imprese  di  somministrazione  di  lavoro,

sottoscritto  dalle  organizzazioni  dei  datori  di  lavoro  e   dei

lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello  nazionale

ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;

    c) al comma 5 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e

approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione,  il

documento contenente le regole stabilite dal fondo per il  versamento

dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione  e

il finanziamento degli interventi di cui ai  commi  1  e  2.  Decorso

inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;

    d) il comma 8 e' sostituito dal seguente:

    «8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi  di  cui

ai commi 1 e 2, il datore di lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  al

fondo di cui al comma 4, oltre al contributo  omesso,  gli  interessi

nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1  del  decreto

del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  26  settembre  2005,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2005,  piu'

il 5 per cento, nonche' una sanzione amministrativa di  importo  pari

al contributo omesso»;

    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:

    «8-bis. In caso di mancato rispetto delle  regole  contenute  nel

documento di cui al comma 5, il fondo  nega  il  finanziamento  delle

attivita' formative oppure procede al recupero totale o parziale  dei

finanziamenti gia' concessi. Le relative somme restano a disposizione

dei  soggetti  autorizzati  alla   somministrazione   per   ulteriori

iniziative formative. Nei casi piu' gravi, individuati dalla predetta

disciplina e previa segnalazione al  Ministero  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme

a disposizione dei  soggetti  autorizzati  alla  somministrazione  di

lavoro in misura corrispondente  al  valore  del  progetto  formativo

inizialmente  presentato  o  al   valore   del   progetto   formativo

rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di  cui

al comma 4»;

    f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente:

    «9-bis. Gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo  trovano

applicazione con esclusivo  riferimento  ai  lavoratori  assunti  per

prestazioni di lavoro in somministrazione».

5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis.  La  previsione  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),   trova

applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra una  o

piu' agenzie  autorizzate  alla  somministrazione  di  lavoro  con  i

comuni, le province,  le  regioni  ovvero  con  le  agenzie  tecniche

strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis.  Entro  il  termine  di  cinque  giorni  a  decorrere   dalla

pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del  regolamento  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,

le amministrazioni pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del

decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive

modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni relative  alle

procedure comparative previste  dall'articolo  7,  comma  6-bis,  del

medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' alle  procedure

selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36  del  medesimo

decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive  modificazioni,  ai

nodi regionali e interregionali della borsa  continua  nazionale  del

lavoro. Il conferimento dei  dati  previsto  dal  presente  comma  e'

effettuato anche nel rispetto dei  principi  di  trasparenza  di  cui

all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.

150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,

di concerto  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e

l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

definite le informazioni da conferire nel rispetto  dei  principi  di

accessibilita' degli atti».

7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

al comma 2, dopo le  parole:  «rapporti  di  durata  complessiva  non

superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare»  sono  inserite

le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di  cura  e  assistenza

alla persona, non superiore a 240 ore,».

8. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'articolo  48  del  decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  ivi  compresa  la  necessaria

intesa tra le regioni, il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche

sociali e il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma  4  del  citato

articolo 48, l'obbligo di istruzione di  cui  all'articolo  1,  comma

622,  della  legge  27  dicembre   2006,   n.   296,   e   successive

modificazioni, si assolve anche nei  percorsi  di  apprendistato  per

l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione  di  cui

al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

 

                           *** OMISSIS ***

 

                              Art. 50.

(Disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative)

1.  Fatte  salve  le  sentenze  passate  in  giudicato,  in  caso  di

accertamento della natura subordinata di rapporti  di  collaborazione

coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad  un  progetto  o

programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto  entro  il

30  settembre  2008  la  stipulazione  di  un  contratto  di   lavoro

subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202  e  seguenti,  della

legge 27 dicembre 2006, n.  296,  nonche'  abbia,  dopo  la  data  di

entrata in vigore della  presente  legge,  ulteriormente  offerto  la

conversione a tempo  indeterminato  del  contratto  in  corso  ovvero

offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni equivalenti a

quelle svolte  durante  il  rapporto  di  lavoro  precedentemente  in

essere, e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore  di  lavoro

con un'indennita' di importo compreso tra un  minimo  di  2,5  ed  un

massimo di 6 mensilita' di retribuzione, avuto  riguardo  ai  criteri

indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

 

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi' 4 novembre 2010

 

                   NAPOLITANO

 

                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio

                                dei Ministri

 

                                Tremonti,  Ministro  dell'economia  e

                                delle finanze

 

                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo

                                economico

 

                                Brunetta, Ministro  per  la  pubblica

                                amministrazione e l'innovazione

 

                                Sacconi, Ministro del lavoro e  delle

                                politiche sociali

 

                                Calderoli,    Ministro     per     la

                                semplificazione normativa

 

                                Alfano, Ministro della giustizia

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano


 

- Allegato due: Circolare Min. Lavoro del 25.11.2010

- Allegato tre: Circolare Min. Lavoro del 12.11.2010.