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Roma, 29 novembre 2010
Circolare n.217/2010
Oggetto: Lavoro – Collegato
lavoro - Legge 4.11.2010, n. 183, su S.O. alla G.U. n. 262 del 9.11.2010
– Circolari Min. Lavoro del 25.11.2010
e del 12.11.2010.
Al termine di un tormentato
iter parlamentare, durato circa due anni e caratterizzato anche dall’intervento
del Capo dello Stato, è stato approvato il collegato
lavoro alla finanziaria 2009. La nuova legge, composta da ben 50 articoli, introduce numerose novità su diverse
materie (tra cui processo del lavoro, orario di lavoro, licenziamenti,
contratti a termine e lotta al sommerso) e riapre i termini per l’attuazione di
una serie di deleghe al Governo (in particolare su ammortizzatori sociali,
apprendistato e lavori usuranti).
Si evidenziano di
seguito le principali disposizioni della legge n. 183 con riserva di successivi
approfondimenti.
Lotta al lavoro sommerso (art. 4) – E’ stato parzialmente modificato il
regime sanzionatorio per il lavoro irregolare (legge n. 73/2002). In
particolare, al fine di adeguare le sanzioni alle attuali disposizioni di legge
sulla materia, è stata aggiornata la nozione di lavoro irregolare che viene ora
individuato nella mancata comunicazione di assunzione di lavoratori subordinati
al Centro per l’impiego. A tale violazione
si applica la cosiddetta maxisanzione il
cui importo (invariato rispetto al passato) è compreso tra 1.500 e 12.000 euro
per ciascun lavoratore irregolare con maggiorazione di 150 euro per ogni giorno
di lavoro a nero effettuato.
Al fine di
incentivare la regolarizzazione dei rapporti di lavoro è stata prevista una
riduzione della maxisanzione per i datori di lavoro che spontaneamente
regolarizzino le assunzioni in nero (in
questo caso l’importo della maxisanzione va da 1.000 a 8.000 euro con maggiorazione
di 30 euro per ogni giorno di lavoro irregolare).
Inoltre la
maxisanzione è stata limitata ai soli rapporti di lavoro subordinato e non è più
applicabile ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato (ad esempio contratti
a progetto e collaborazioni occasionali) per i quali continuerà ad applicarsi
la vecchia sanzione prevista dalla legge
Biagi (da 100 a 500 euro).
Sono state infine
modificate anche le sanzioni in caso di evasione dei contributi previdenziali riferiti
a ciascun lavoratore irregolare; da un lato sono stati maggiorati del 50% i
relativi importi, dall’altro lato è stato eliminato il meccanismo per cui la sanzione
non poteva comunque essere inferiore a 3.000 euro.
Sulle nuove
disposizioni in materia di lavoro sommerso è intervenuto il Ministero del
Lavoro con apposita circolare illustrativa del 12 novembre scorso.
Orario di lavoro (art. 7) – E’ stato alleggerito il regime
sanzionatorio previsto dal d.lgvo n. 66/2003 per le
violazioni in materia di riposi (settimanali e giornalieri) e ferie. In
particolare, sono stati modificati i criteri di calcolo delle sanzioni le quali
non saranno più misurate su ciascun lavoratore ma saranno graduate in base al
numero di lavoratori coinvolti o al periodo di riferimento della violazione. Le
nuove sanzioni vanno da un minimo di 100 ad un massimo di 5.000 euro.
Certificazione dei contratti di lavoro (art. 30, comma 2)
– Come è noto, l’istituto
della certificazione, introdotto
dalla legge Biagi (d.lgvo n. 276/2003) per cercare di ridurre il contenzioso
sulla qualificazione (autonoma o subordinata) dei contratti di lavoro,
attribuisce ad una serie di soggetti (direzioni provinciali del lavoro,
università e enti bilaterali) la competenza di accertare la natura del rapporto.
Sino ad oggi la certificazione ha avuto un’applicazione limitata, stante anche
la forte opposizione manifestata in particolare dalla CGIL secondo la quale la
certificazione snaturerebbe la funzione di tutela e di rappresentanza del
sindacato. Al fine di rilanciare l’istituto la norma in esame ha precisato che la
certificazione può essere applicata a tutti i contratti di lavoro ed inoltre ha
rafforzato l’efficacia del provvedimento di certificazione che può essere
impugnato innanzi al giudice del lavoro solo in caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o
di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
Conciliazione e arbitrato (art. 31) – Nelle controversie individuali di
lavoro torna ad essere facoltativo anziché obbligatorio il tentativo di
conciliazione (in sede amministrativa o sindacale) ad iniziativa di una delle
due parti (datore di lavoro o lavoratore) prima del ricorso alla via
giudiziaria. Fanno eccezione solamente le controversie contro le certificazioni dei contratti di lavoro
per le quali il tentativo di conciliazione continua ad essere obbligatorio pena
l’impossibilità di proseguire l’azione sul piano legale. Come è noto, il
passaggio dal regime facoltativo a quello obbligatorio era avvenuto ad opera del
d.lgvo n. 80/1998 ma non ha prodotto nel corso degli
anni l’effetto sperato di ridurre la quantità di contenzioso pendente davanti alla
magistratura del lavoro.
La norma in esame
riconosce inoltre maggiore spazio all’arbitrato
attraverso cui le parti, anziché trovare un accordo consensuale come nella
conciliazione, possono decidere di affidare ad un apposito collegio la
definizione della controversia individuale; attualmente il ricorso alle
procedure arbitrali non è particolarmente diffuso pur se previsto da diversi
contratti collettivi (in particolare per i dirigenti come nel caso del CCNL dirigenti
trasporti).
Sempre in tema di
arbitrato si segnala la disposizione più discussa del provvedimento, sulla
quale si erano principalmente focalizzati i rilievi del Presidente della
Repubblica al momento del rinvio alle Camere, relativa alla cosiddetta clausola compromissoria cioè alla
possibilità per datore di lavoro e lavoratore di pattuire una clausola che
rinvii ad arbitri la definizione delle eventuali controversie che dovessero
insorgere nel corso del rapporto di lavoro. La disciplina finale della legge in
esame tiene conto del lungo dibattito parlamentare precisando che per essere
efficace la clausola compromissoria:
·
non
può riguardare controversie relative alla risoluzione del rapporto di lavoro;
·
deve essere prevista da accordi interconfederali o da
contratti collettivi nazionali (in assenza di intese entro 12 mesi interverrà
direttamente il Ministro del Lavoro);
·
deve
essere certificata dagli appositi
organismi previsti dall’art. 76 della legge
Biagi (d.lgvo n. 276/2003);
·
può
essere pattuita solo una volta concluso il periodo di prova e non al momento
dell’assunzione.
Con la circolare del
25 novembre scorso il Ministero del Lavoro ha fornito le prime istruzioni
operative sulle novità in materia di conciliazione.
Licenziamenti (art. 32) – E’ stata parzialmente modificata la
disciplina sulle impugnazioni dei licenziamenti individuali (legge n.
604/1966). In particolare all’originario termine di impugnazione di 60 giorni
è stato aggiunto un ulteriore termine di 270 giorni entro cui il lavoratore
deve depositare il ricorso in tribunale o richiedere il tentativo di
conciliazione o l’arbitrato, pena la decadenza dell’impugnazione (in precedenza
non era previsto alcun termine ma si applicava la prescrizione ordinaria di 5
anni). Un’ulteriore novità consiste nell’ampliamento del campo di applicazione dei
suddetti termini a tutte le ipotesi di licenziamento (compresi, tra gli altri,
quelli intervenuti nei contratti a termine e nei contratti a progetto).
Contratti a termine (art. 32, comma 5) – E’ stato posto un tetto
all’indennità spettante al lavoratore in caso di conversione a tempo
indeterminato del contratto a termine perché ritenuto illegittimo. L’indennità
va da 2,5 a 12 mensilità mentre in precedenza comprendeva tutte le retribuzioni
comprese tra la scadenza del contratto a termine e la sua conversione.
Attività ispettiva (art. 33) – Come è noto, in base all’istituto
della diffida (d.lgvo
n. 124/2004), qualora siano state riscontrate inosservanze di disposizioni di legge o contrattuali in materia di
lavoro, il personale ispettivo può diffidare
il datore di lavoro a regolarizzare la violazione e, in caso di ottemperanza, applicare
una sanzione ridotta. La norma in esame ha fissato i termini entro i quali va sanata
l’irregolarità (30 giorni dalla notifica della diffida) e va pagata la sanzione
in misura ridotta (15 giorni dalla regolarizzazione della violazione).
Contratti a progetto (art. 39) – Sono state estese ai contratti a
progetto le sanzioni penali previste dalla legge n. 638/83 per i rapporti di
lavoro subordinato. Di conseguenza il mancato versamento da parte dei
committenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori a
progetto sarà punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032
euro, a meno che la violazione non venga regolarizzata entro tre mesi dalla
contestazione o dalla notifica di accertamento della violazione.
Deleghe al Governo (artt. 1, 23 e 46) – Sono stati riaperti i termini
(scaduti nel 2009) per attuare una serie di deleghe previste dalla legge n.
247/2007 in materia di ammortizzatori sociali, servizi per l’impiego, incentivi
all’occupazione, apprendistato, occupazione femminile, lavori usuranti, congedi
e permessi.
In particolare, entro
due anni il Governo dovrà riformare gli ammortizzatori sociali prevedendo, tra
l’altro, la progressiva estensione e
armonizzazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria e la
valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali.
Apprendistato per l’espletamento
del diritto-dovere di istruzione (art. 48, comma 8)
– E’ stato ridotto a 15 anni (in precedenza 16) il limite di età per poter
assumere lavoratori con contratto di
apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione (d.lgvo 276/2003). Si rammenta che tale contratto è diretto
al conseguimento di un titolo di studio e, a differenza del più diffuso contratto di apprendistato
professionalizzante (rivolto ai lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29
anni), non è ancora operativo in quanto mancano le disposizioni attuative del Ministero
del Lavoro e delle regioni.
Collaborazioni (art. 50) – Come è noto, la finanziaria 2007
(legge n. 296/2006) aveva previsto la possibilità per i datori di lavoro di regolarizzare
entro il 30 settembre 2008 i contratti di collaborazione ritenuti illegittimi trasformandoli
in rapporti di lavoro subordinato mediante la stipulazione di appositi accordi
sindacali. Nel caso in cui la controversia con il lavoratore sia ancora in corso,
il datore di lavoro può ora chiudere la questione proponendo nuovamente la
conversione del contratto di collaborazione e riconoscendo al lavoratore
un’indennità che va da 2,5 a 6 mensilità di retribuzione.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 100/2008, 11/2008 e 9/2005 |
Responsabile di Area |
Allegati tre |
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Lc/lc |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
S.O. alla G.U. n. 262 del 9.11.2010
(fonte Guritel)
LEGGE 4 novembre 2010, n. 183
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di
riorganizzazione
di enti, di congedi,
aspettative e permessi,
di ammortizzatori
sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di
apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure
contro il
lavoro sommerso e disposizioni
in tema di
lavoro pubblico e di
controversie di lavoro.
La Camera dei deputati
ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Delega al Governo per la
revisione della
disciplina in tema di lavori
usuranti)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore
della presente legge,
uno o piu' decreti
legislativi di riassetto
normativo, al fine
di concedere ai
lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attivita' e
che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a
decorrere
dal 1° gennaio 2008 la possibilita'
di conseguire, su
domanda, il
diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori
a quelli
previsti per la generalita' dei
lavoratori dipendenti, secondo
i
principi e criteri direttivi di cui all'articolo comma 3,
lettere da
a) a f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
Restano ferme le modalita' procedurali
per l'emanazione dei predetti
decreti legislativi indicate
nei commi 90
e 91 e
le norme di
copertura finanziaria di cui al comma 92 del citato articolo
1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247.
2. I decreti legislativi
di cui al
comma 1 recano,
ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, una
clausola di salvaguardia, volta a prevedere che, qualora nell'ambito
della funzione di accertamento
del diritto al
beneficio emergano
scostamenti tra gli
oneri derivanti dalle
domande accolte e la
copertura finanziaria prevista, trovi applicazione
un criterio di
priorita', in ragione
della maturazione dei requisiti agevolati, e, a
parita' degli stessi,
della data di
presentazione della domanda,
nella decorrenza dei trattamenti pensionistici.
*** OMISSIS ***
Art. 4.
(Misure contro il lavoro
sommerso)
1. All'articolo 3
del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73,
e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. Ferma restando
l'applicazione delle sanzioni gia' previste
dalla normativa in
vigore, in caso
di impiego di
lavoratori
subordinati senza preventiva
comunicazione di instaurazione
del
rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la
sola
esclusione del datore di lavoro domestico, si
applica altresi' la
sanzione amministrativa da euro
1.500 a euro
12.000 per ciascun
lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna
giornata
di lavoro effettivo. L'importo della sanzione e' da euro 1.000 a
euro
8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro
30 per
ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore
risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo
successivo.
L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi
e dei premi riferiti
a ciascun lavoratore
irregolare di cui ai
periodi precedenti e' aumentato del 50 per cento»;
b) il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
«4. Le sanzioni
di cui
al comma 3
non trovano applicazione
qualora, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente
assolti, si evidenzi comunque
la volonta' di
non occultare il
rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione»;
c) il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
«5. All'irrogazione
delle sanzioni amministrative di cui al comma
3 provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti
in
materia di lavoro,
fisco e previdenza.
Autorita'
competente a
ricevere il rapporto ai
sensi dell'articolo 17
della legge 24
novembre 1981, n. 689,
e' la Direzione
provinciale del lavoro
territorialmente competente».
2. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996,
n. 608, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel
settore
turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di
uno o
piu'
dati anagrafici inerenti
al lavoratore puo' integrare
la
comunicazione entro il
terzo giorno successivo
a quello
dell'instaurazione
del rapporto di
lavoro, purche' dalla
comunicazione
preventiva risultino in
maniera inequivocabile la
tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di
lavoro».
3. Al comma 7-bis dell'articolo 36-bis del
decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto
2006, n. 248, introdotto dall'articolo 1, comma 54, della
legge 24
dicembre 2007,n. 247, la parola:
«constatate» e' sostituita
dalla
seguente: «commesse».
*** OMISSIS ***
Art. 7.
(Modifiche alla disciplina
sull'orario di lavoro)
1. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n. 66,
come da ultimo
modificato dall'articolo 41
del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6
agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. In
caso di violazione
delle disposizioni previste
dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9, comma 1, si applica
la
sanzione
amministrativa pecuniaria da
100 a 750
euro. Se la
violazione si riferisce a piu' di cinque
lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno tre periodi di riferimento di cui
all'articolo
4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500
euro. Se
la violazione si riferisce a piu' di
dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno
cinque periodi di
riferimento di cui
all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa e' da
1.000 a
5.000 euro e non e' ammesso il pagamento della
sanzione in misura
ridotta. In caso
di violazione delle
disposizioni previste
dall'articolo 10, comma 1,
si applica la
sanzione amministrativa
pecuniaria da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata in
almeno due anni,
la
sanzione amministrativa e' da 400 a 1.500 euro. Se la violazione
si
riferisce a piu' di dieci lavoratori
ovvero si e'
verificata in
almeno quattro anni, la sanzione amministrativa e' da
800 a 4.500
euro e non e' ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta»;
b) il comma 4 e'
sostituito dal seguente:
«4. In
caso di violazione
delle disposizioni previste
dall'articolo 7, comma
1, si applica
la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la violazione si riferisce a piu' di
cinque lavoratori ovvero si e' verificata in almeno tre
periodi di
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa e' da 300 a
1.000 euro.
Se la violazione si riferisce a piu'
di dieci lavoratori ovvero si e'
verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione
amministrativa e' da 900 a 1.500 euro e non e' ammesso il
pagamento
della sanzione in misura ridotta».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
271, il
comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3
possono essere derogate
mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale
con le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative. In
assenza di specifiche
disposizioni nei contratti
collettivi
nazionali, le deroghe
possono essere stabilite
nei contratti
territoriali o aziendali stipulati con le
organizzazioni sindacali
comparativamente piu'
rappresentative sul piano
nazionale o
territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la
fruizione di
periodi di riposo piu' frequenti o piu' lunghi o
la concessione di
riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo
di
navi impiegate in viaggi
di breve durata
o adibite a
servizi
portuali».
*** OMISSIS ***
Art. 23
(Delega al Governo per il riordino della normativa
in materia di congedi, aspettative e permessi)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in
materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati,
fruibili dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle
disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie
per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della
normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in
generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro
contenuto e della loro diretta correlazione a posizioni giuridiche
costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei
requisiti soggettivi, nonche' razionalizzazione e semplificazione dei
criteri e delle modalita' per la fruizione dei congedi, delle
aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di
garantire l'applicazione certa ed uniforme della relativa disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da
presentare, con particolareriferimento alle persone con handicap in
situazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo
neuro-degenerativo o oncologico.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro trenta
giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale
termine, il Governo puo' comunque procedere. Successivamente, gli
schemi sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro quaranta
giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione
del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta
giorni che precedono la scadenza del termine per l'adozione dei
decreti legislativi di cui al comma quest'ultimo e' prorogato di due
mesi.
3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui
al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
*** OMISSIS ***
Art. 30.
(Clausole generali e certificazione del
contratto di lavoro)
1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle
materie
di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e
all'articolo
63, comma 1,
del decreto legislativo
30 marzo 2001,
n. 165,
contengano clausole generali,
ivi comprese le
norme in tema
di
instaurazione di un
rapporto di lavoro,
esercizio dei poteri
datoriali,
trasferimento di azienda
e recesso, il
controllo
giudiziale e' limitato esclusivamente, in conformita' ai principi
generali
dell'ordinamento,
all'accertamento del presupposto
di
legittimita' e non puo' essere esteso al sindacato di
merito sulle
valutazioni tecniche, organizzative e produttive
che competono al
datore di lavoro o al committente.
2. Nella qualificazione del
contratto di lavoro
e
nell'interpretazione delle relative clausole
il giudice non puo'
discostarsi dalle
valutazioni delle parti,
espresse in sede
di
certificazione dei contratti di lavoro di cui
al titolo VIII
del
decreto legislativo 10
settembre 2003, n.
276, e successive
modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del
contratto,
di vizi del consenso o di
difformita'
tra il programma
negoziale
certificato e la sua successiva attuazione.
3. Nel valutare le motivazioni poste a base
del licenziamento, il
giudice tiene conto
delle tipizzazioni di
giusta causa e di
giustificato motivo
presenti nei contratti
collettivi di lavoro
stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi ovvero
nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con
l'assistenza e
la consulenza delle commissioni di certificazione di cui
al titolo
VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni. Nel definire
le conseguenze da
riconnettere al
licenziamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n.
604, e successive modificazioni, il giudice tiene egualmente
conto di
elementi e di parametri fissati dai predetti
contratti e comunque
considera le dimensioni e le condizioni dell'attivita'
esercitata dal
datore di lavoro, la situazione del mercato del
lavoro locale, l'
anzianita' e le
condizioni del lavoratore, nonche' il
comportamento
delle parti anche prima del licenziamento.
4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
e
successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 75. - (Finalita'). - 1. Al fine
di ridurre il contenzioso
in
materia di lavoro, le parti possono ottenere la
certificazione dei
contratti in cui sia
dedotta, direttamente o
indirettamente, una
prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita
nel
presente titolo».
5. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter),
del decreto legislativo
10 settembre 2003, n.
276, sono aggiunte,
in fine, le
seguenti
parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite
tra il
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali
e il Consiglio
nazionale dei consulenti
del lavoro, con
l'attribuzione a
quest'ultimo delle funzioni di
coordinamento e vigilanza
per gli
aspetti organizzativi».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica. Gli adempimenti
previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito
delle risorse
umane, stramentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 31.
(Conciliazione e
arbitrato)
1. L'articolo 410 del codice di procedura civile e'
sostituito dal
seguente:
«Art. 410. - (Tentativo di conciliazione). - Chi intende propone
in
giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti
dall'articolo 409
puo' promuovere,
anche tramite l'associazione
sindacale alla quale
aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di
conciliazione
presso la commissione di conciliazione individuata secondo
i criteri
di cui all'articolo 413.
La comunicazione della richiesta di espletamento
del tentativo di
conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per
la durata
del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi
alla
sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
Le commissioni di conciliazione sono istituite presso
la Direzione
provinciale del lavoro. La
commissione e' composta
dal direttore
dell'ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato
collocato
a riposo, in qualita' di
presidente, da quattro
rappresentanti
effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e
da quattro
rappresentanti effettivi
e da quattro
supplenti dei lavoratori,
designati dalle rispettive
organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello territoriale.
Le commissioni, quando se
ne ravvisi la necessita',
affidano il
tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute
dal
direttore della Direzione
provinciale del lavoro
o da un suo
delegato, che rispecchino la composizione prevista dal terzo
comma.
In ogni caso per la validita' della riunione
e' necessaria la
presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori
di
lavoro e almeno un rappresentante dei lavoratori.
La richiesta del
tentativo di conciliazione, sottoscritta
dall'istante, e'
consegnata o spedita
mediante raccomandata con
avviso di ricevimento.
Copia della richiesta
del tentativo di
conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata
con
ricevuta di ritorno
a cura della
stessa parte istante
alla
controparte.
La richiesta deve precisare:
1) nome, cognome e
residenza dell'istante e del
convenuto; se
l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione
non riconosciuta o
un comitato, l'istanza
deve indicare la
denominazione o la ditta nonche' la
sede;
2) il luogo dove
e' sorto il
rapporto ovvero dove
si trova
l'azienda o sua dipendenza alla quale e'
addetto il lavoratore
o
presso la quale egli prestava la sua opera al momento della
fine del
rapporto;
3) il luogo dove devono
essere fatte alla
parte istante le
comunicazioni inerenti alla procedura;
4) l'esposizione dei
fatti e delle ragioni posti
a fondamento
della pretesa.
Se la controparte intende accettare la procedura
di conciliazione,
deposita presso la commissione di conciliazione, entro venti
giorni
dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria
contenente
le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonche' le eventuali
domande in via riconvenzionale. Ove cio'
non avvenga, ciascuna delle
parti e' libera di
adire l'autorita' giudiziaria.
Entro i dieci
giorni successivi al deposito, la commissione fissa la
comparizione
delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere
tenuto
entro i successivi
trenta giorni. Dinanzi
alla commissione il
lavoratore puo' farsi assistere
anche da un'organizzazione cui
aderisce o conferisce mandato.
La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la
pubblica
amministrazione, anche in sede giudiziale ai sensi dell'articolo
420,
commi primo, secondo e terzo, non puo'
dar luogo a responsabilita',
salvi i casi di dolo e colpa grave».
2. Il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma
4, del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' obbligatorio.
3. L'articolo 411 del codice di procedura civile e'
sostituito dal
seguente:
«Art. 411. -
(Processo verbale di
conciliazione). - Se
la
conciliazione esperita
ai sensi dell'articolo
410 riesce, anche
limitatamente ad una parte
della domanda, viene
redatto separato
processo verbale sottoscritto dalle parti
e dai componenti
della
commissione di conciliazione. Il
giudice, su istanza
della parte
interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.
Se non si raggiunge l'accordo
tra le parti,
la commissione di
conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione
della controversia. Se la proposta non e' accettata,
i termini di
essa sono riassunti nel verbale
con indicazione delle
valutazioni
espresse dalle parti. Delle risultanze della proposta formulata
dalla
commissione e non accettata senza adeguata
motivazione il giudice
tiene conto in sede di giudizio.
Ove il tentativo di conciliazione sia stato richiesto dalle
parti, al
ricorso depositato ai sensi dell'articolo 415 devono essere allegati
i verbali e le memorie concernenti il tentativo di
conciliazione non
riuscito. Se il tentativo di
conciliazione si e'
svolto in sede
sindacale, ad esso
non si applicano
le disposizioni di
cui
all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta
conciliazione e'
depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a
cura di
una
delle parti o per
il tramite di
un'associazione sindacale. Il
direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticita',
provvede a
depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione
e' stato redatto. Il giudice, su
istanza della parte
interessata,
accertata la regolarita' formale
del verbale di
conciliazione, lo
dichiara esecutivo con decreto».
4. All'articolo 420, primo comma, del codice di procedura
civile, le
parole: «e tenta la conciliazione della lite» sono sostituite
dalle
seguenti: «, tenta la conciliazione della lite e formula alle
parti
una proposta transattiva» e le parole: «senza
giustificato motivo,
costituisce
comportamento valutabile dal
giudice ai fini
della
decisione» sono
sostituite dalle seguenti:
«o il rifiuto
della
proposta transattiva del
giudice, senza giustificato motivo,
costituiscono
comportamento valutabile dal
giudice ai fini
del
giudizio».
5. L'articolo 412 del codice di procedura civile e'
sostituito dal
seguente:
«Art. 412. -
(Risoluzione arbitrale della
controversia). - In
qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo
termine in
caso di mancata riuscita, le parti possono
indicare la soluzione,
anche parziale,
sulla quale concordano,
riconoscendo, quando e'
possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi
per la risoluzione
della lite, affidando
alla commissione di
conciliazione il mandato
a risolvere in
via arbitrale la
controversia.
Nel conferire il
mandato per la
risoluzione arbitrale della
controversia, le parti devono indicare:
1) il termine per
l'emanazione del lodo, che non puo' comunque
superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato
il
quale l'incarico deve intendersi revocato;
2) le norme invocate
dalle parti a sostegno delle loro pretese
e
l'eventuale richiesta di decidere secondo equita',
nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e dei principi
regolatori della
materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Il lodo emanato a conclusione
dell'arbitrato, sottoscritto dagli
arbitri e autenticato, produce
tra le parti
gli effetti di cui
all'articolo 1372 e
all'articolo 2113, quarto
comma, del codice
civile.
Il lodo e'
impugnabile ai sensi
dell'articolo 808-ter. Sulle
controversie aventi
ad oggetto la validita' del lodo
arbitrale
irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide in unico grado
il
tribunale, in funzione
di giudice del
lavoro, nella cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso
e' depositato
entro il termine di
trenta giorni dalla
notificazione del lodo.
Decorso tale termine, o se le parti hanno
comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovverso se il ricorso
e' stato respinto
dal tribunale, il
lodo e' depositato
nella
cancelleria del tribunale
nella cui circoscrizione e'
la sede
dell'arbitrato. Il
giudice, su istanza
della parte interessata,
accertata la regolarita' formale del
lodo arbitrale, lo
dichiara
esecutivo con decreto».
6. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile
e' sostituito
dal seguente:
«Art. 412-ter. - (Altre
modalita'
di conciliazione e
arbitrato
previste dalla
contrattazione collettiva). -
La conciliazione e
l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409,
possono essere
svolti altresi' presso le sedi
e con le modalita'
previste dai
contratti collettivi sottoscritti
dalle associazioni sindacali
maggiormente rappresentative».
7. All'articolo 2113, quarto comma, del codice civile, le
parole: «ai
sensi degli articoli 185, 410 e 411» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater».
8. L'articolo 412-quater del codice di procedura civile e'
sostituito
dal seguente:
«Art. 412-quater. - (Altre modalita'
di conciliazione e arbitrato). -
Ferma restando la facolta' di ciascuna
delle parti di
adire
l'autorita' giudiziaria
e di avvalersi
delle procedure di
conciliazione e di arbitrato previste dalla legge, le
controversie di
cui all'articolo 409 possono
essere altresi' proposte
innanzi al
collegio di conciliazione e arbitrato irrituale
costituito secondo
quanto previsto dai commi seguenti.
Il collegio di
conciliazione e arbitrato
e' composto da
un
rappresentante di ciascuna delle parti e
da un terzo
membro, in
funzione di presidente, scelto di comune accordo
dagli arbitri di
parte tra i professori
universitari di materie
giuridiche e gli
avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
La parte che intenda
ricorrere al collegio
di conciliazione e
arbitrato deve notificare all'altra parte un
ricorso sottoscritto,
salvo che si tratti di una pubblica amministrazione,
personalmente o
da un suo rappresentante al quale abbia conferito mandato e presso
il
quale deve eleggere il domicilio. Il ricorso deve contenere la
nomina
dell'arbitro di parte e indicare l'oggetto della domanda,
le ragioni
di fatto e di diritto sulle quali si fonda la domanda stessa, i
mezzi
di prova e il valore della controversia entro il
quale si intende
limitare la domanda. Il ricorso deve contenere il
riferimento alle
norme invocate dal
ricorrente a sostegno
della sua pretesa
e
l'eventuale richiesta di decidere secondo equita',
nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento e dei principi
regolatori della
materia, anche derivanti da obblighi comunitari.
Se la parte convenuta intende accettare la procedura di
conciliazione
e arbitrato nomina il proprio arbitro di parte, il quale entro
trenta
giorni dalla notifica
del ricorso procede,
ove possibile,
concordemente con l'altro arbitro, alla scelta del presidente e
della
sede del collegio. Ove cio' non
avvenga, la parte che ha presentato
ricorso puo' chiedere che la
nomina sia fatta
dal presidente del
tribunale nel cui circondario e' la sede dell'arbitrato. Se
le parti
non hanno ancora determinato la sede, il ricorso
e' presentato al
presidente del tribunale del luogo in cui e' sorto
il rapporto di
lavoro o ove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla
quale e'
addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua
opera al
momento della fine del rapporto.
In caso di scelta
concorde del terzo
arbitro e della
sede del
collegio, la parte convenuta, entro trenta giorni
da tale scelta,
deve depositare presso la sede del collegio
una memoria difensiva
sottoscritta, salvo che si tratti di una pubblica
amministrazione, da
un avvocato cui abbia
conferito mandato e
presso il quale
deve
eleggere il domicilio. La memoria deve
contenere le difese
e le
eccezioni in fatto e
in diritto, le
eventuali domande in via
riconvenzionale e l'indicazione dei mezzi di prova.
Entro dieci giorni dal deposito della memoria difensiva il
ricorrente
puo' depositare
presso la sede del collegio una
memoria di replica
senza modificare il
contenuto del ricorso.
Nei successivi dieci
giorni il convenuto puo' depositare
presso la sede del collegio una
controreplica senza modificare il contenuto della memoria difensiva.
Il collegio fissa il giorno
dell'udienza, da tenere
entro trenta
giorni dalla scadenza del termine per la controreplica del
convenuto,
dandone comunicazione alle parti, nel domicilio eletto,
almeno dieci
giorni prima.
All'udienza il collegio esperisce il tentativo di conciliazione. Se
la conciliazione riesce, si applicano le disposizioni
dell'articolo
411, commi primo e terzo.
Se la conciliazione non riesce, il collegio provvede, ove
occorra, a
interrogare le parti e ad ammettere e assumere le prove,
altrimenti
invita all'immediata discussione orale. Nel caso di
ammissione delle
prove, il collegio puo' rinviare ad
altra udienza, a
non piu' di
dieci giorni di distanza, l'assunzione delle stesse e la discussione
orale.
La controversia e'
decisa, entro venti
giorni dall'udienza di
discussione,
mediante un lodo.
Il lodo emanato
a conclusione
dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato,
produce tra
le parti gli effetti di cui agli articoli 1372 e 2113,
quarto comma,
del codice civile. Il lodo
e' impugnabile ai
sensi dell'articolo
808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita' del lodo
arbitrale irrituale, ai sensi dell'articolo 808-ter, decide
in unico
grado il tribunale, in funzione di giudice
del lavoro, nella
cui
circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso
e' depositato
entro il termine di
trenta giorni dalla
notificazione del lodo.
Decorso tale termine, o se le parti hanno
comunque dichiarato per
iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il
ricorso e'
stato respinto dal tribunale, il lodo e' depositato nella
cancelleria
del tribunale nella cui circoscrizione e' la sede
dell'arbitrato. Il
giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita'
formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.
Il compenso del presidente del collegio e' fissato in misura
pari al
2 per cento del valore della controversia dichiarato nel ricorso
ed
e' versato dalle parti,
per meta' ciascuna,
presso la sede
del
collegio mediante assegni circolari intestati al
presidente almeno
cinque giorni prima
dell'udienza. Ciascuna parte
provvede a
compensare l'arbitro da essa nominato. Le spese legali e quelle
per
il compenso del presidente e dell'arbitro di
parte, queste ultime
nella misura dell'1 per cento del suddetto valore della
controversia,
sono liquidate nel lodo ai sensi degli articoli 91, primo
comma, e
92.
I contratti collettivi nazionali di categoria possono
istituire un
fondo per il rimborso al lavoratore delle spese per il compenso
del
presidente del collegio e del proprio arbitro di parte».
9. Le disposizioni degli articoli 410, 411, 412, 412-ter e
412-quater
del codice di procedura civile si applicano anche alle
controversie
di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165. Gli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30
marzo
2001, n. 165, sono abrogati.
10. In relazione alle materie di cui all'articolo 409 del codice
di
procedura civile, le parti
contrattuali possono pattuire
clausole
compromissorie di cui all'articolo 808 del codice di procedura
civile
che rinviano alle modalita' di espletamento
dell'arbitrato di cui
agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile,
solo
ove cio' sia
previsto da accordi
interconfederali o contratti
collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei
datori di
lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu'
rappresentative sul
piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullita', deve
essere certificata in base alle disposizioni di cui al
titolo VIII
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dagli
organi di
certificazione di cui
all'articolo 76 del medesimo decreto
legislativo, e successive
modificazioni. Le commissioni
di
certificazione
accertano, all'atto della
sottoscrizione della
clausola
compromissoria, la effettiva
volonta'
delle parti di
devolvere ad arbitri le eventuali controversie nascenti dal rapporto
di lavoro. La clausola compromissoria non puo' essere pattuita
e
sottoscritta prima
della conclusione del
periodo di prova,
ove
previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta
giorni dalla
data di stipulazione del contratto di lavoro,
in tutti gli
altri
casi. La clausola compromissoria
non puo' riguardare
controversie
relative alla risoluzione
del contratto di
lavoro. Davanti alle
commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere
da un
legale di loro fiducia o
da un rappresentante dell'organizzazione
sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.
11. In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi
di cui al primo periodo del comma 10, trascorsi
dodici mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei
datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative, al
fine di promuovere
l'accordo. In caso
di mancata stipulazione
dell'accordo di cui
al periodo precedente,
entro i sei
mesi
successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro
e delle
politiche sociali, con proprio decreto, tenuto conto delle
risultanze
istruttorie del confronto tra le
parti sociali, individua
in via
sperimentale, fatta salva la possibilita'
di integrazioni e deroghe
derivanti da eventuali
successivi accordi interconfederali o
contratti
collettivi, le modalita' di
attuazione e di
piena
operativita' delle
disposizioni di cui al comma 10.
12. Gli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del
decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni,
possono istituire camere arbitrali per
la definizione, ai
sensi
dell'articolo
808-ter del codice
di procedura civile,
delle
controversie nelle materie
di cui all'articolo
409 del medesimo
codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo
2001, n. 165. Le commissioni di cui al citato articolo 76 del
decreto
legislativo n. 276 del
2003, e successive
modificazioni, possono
concludere convenzioni con le
quali prevedano la
costituzione di
camere arbitrali unitarie.
Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 412, commi terzo e quarto, del codice di procedura
civile.
13. Presso le sedi di
certificazione di cui
all'articolo 76 del
decreto legislativo 10
settembre 2003, n.
276, e successive
modificazioni, puo' altresi' essere esperito
il tentativo di
conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura
civile.
14. All'articolo 82 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.
276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «di cui
all'articolo 76, comma
1,
lettera a),» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui all'articolo
76»;
b) e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«1-bis. Si
applicano, in quanto
compatibili, le procedure
previste dal capo I del presente titolo».
15. Il comma 2 dell'articolo 83 del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' abrogato.
16. Gli articoli 410-bis e 412-bis del codice
di procedura civile
sono abrogati.
17. All'articolo 79 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n.
276, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto
alla
certificazione del contratto di lavoro, nel
caso di contratti
in
corso di esecuzione,
si producono dal
momento di inizio
del
contratto, ove la commissione abbia appurato
che l'attuazione del
medesimo e' stata,
anche nel periodo
precedente alla propria
attivita' istruttoria,
coerente con quanto appurato in tale sede.
In
caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli
effetti si
producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano
a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche
suggerite
dalla commissione adita».
18. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o
maggiori oneri a
carico della finanza
pubblica. Gli adempimenti
previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito
delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
Art. 32.
(Decadenze e disposizioni in
materia di contratto di lavoro a tempo
determinato)
1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge
15 luglio
1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
«Il licenziamento deve essere impugnato a pena
di decadenza entro
sessanta giorni dalla ricezione
della sua comunicazione
in forma
scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma
scritta, dei
motivi, ove non contestuale,
con qualsiasi atto
scritto, anche
extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore
anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale
diretto
ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il
successivo
termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del
ricorso nella
cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o
dalla
comunicazione alla controparte
della richiesta di
tentativo di
conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilita'
di produrre
nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso.
Qualora la
conciliazione o l'arbitrato
richiesti siano rifiutati
o non sia
raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il
ricorso
al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta
giorni dal rifiuto o dal mancato accordo».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
luglio 1966,
n. 604, come
modificato dal comma
1 del presente
articolo, si
applicano anche a tutti i casi di invalidita'
del licenziamento.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
luglio 1966,
n. 604, come
modificato dal comma
1 del presente
articolo, si
applicano inoltre:
a) ai licenziamenti
che presuppongono la risoluzione di questioni
relative alla qualificazione
del rapporto di
lavoro ovvero alla
legittimita' del termine
apposto al contratto;
b) al recesso del committente
nei rapporti di
collaborazione
coordinata e continuativa, anche nella modalita'
a progetto, di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile;
c) al trasferimento
ai sensi dell'articolo
2103 del codice
civile, con termine
decorrente dalla data
di ricezione della
comunicazione di trasferimento;
d) all'azione di nullita' del termine
apposto al contratto
di
lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto
legislativo 6
settembre 2001, n.
368, e successive
modificazioni, con termine
decorrente dalla scadenza del medesimo.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15
luglio 1966,
n. 604, come
modificato dal comma
1 del presente
articolo, si
applicano anche:
a) ai contratti di
lavoro a termine stipulati
ai sensi degli
articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368,
in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente
legge, con decorrenza dalla scadenza del termine;
b) ai
contratti di lavoro
a termine, stipulati
anche in
applicazione di disposizioni
di legge previgenti
al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e gia'
conclusi alla data
di
entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla
medesima
data di entrata in vigore della presente legge;
c) alla cessione
di contratto di
lavoro avvenuta ai
sensi
dell'articolo 2112 del codice civile con
termine decorrente dalla
data del trasferimento;
d) in ogni
altro caso in
cui, compresa l'ipotesi
prevista
dall'articolo 27 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,
si chieda la costituzione o l'accertamento di un rapporto di
lavoro
in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto.
5. Nei casi di conversione del
contratto a tempo
determinato, il
giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del
lavoratore
stabilendo un'indennita'
onnicomprensiva nella misura compresa tra un
minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilita'
dell'ultima retribuzione
globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8
della legge 15 luglio 1966, n. 604.
6. In presenza di
contratti ovvero accordi
collettivi nazionali,
territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu'
rappresentative sul piano
nazionale, che
prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di
lavoratori
gia' occupati
con contratto a
termine nell'ambito di
specifiche
graduatorie, il limite massimo dell'indennita'
fissata dal comma 5 e'
ridotto alla meta'.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6
trovano applicazione per
tutti i giudizi, ivi compresi quelli pendenti alla data di
entrata in
vigore della presente legge. Con riferimento a tali ultimi
giudizi,
ove necessario, ai soli fini della determinazione della indennita' di
cui ai commi 5 e 6, il
giudice fissa alle
parti un termine
per
l'eventuale integrazione della domanda e delle relative
eccezioni ed
esercita i poteri istruttori ai sensi dell'articolo 421 del
codice di
procedura civile.
Art. 33.
(Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione unica)
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
e'
sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Accesso ispettivo, potere di diffida e
verbalizzazione
unica). - 1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi
di lavoro
nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione
delle
attivita' di verifica
compiute nel corso del primo accesso ispettivo,
viene rilasciato al
datore di lavoro
o alla persona
presente
all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al
datore di
lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione
dei lavoratori trovati intenti al
lavoro e
la descrizione delle modalita' del
loro impiego;
b) la specificazione delle attivita'
compiute dal personale
ispettivo;
c) le eventuali
dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da
chi
lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
d) ogni
richiesta, anche documentale, utile
al proseguimento
dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti,
fermo
restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma,
della legge
22 luglio 1961, n. 628.
2. In caso di constatata inosservanza delle norme
di legge o del
contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione
sociale e
qualora il personale
ispettivo rilevi inadempimenti
dai quali
derivino sanzioni amministrative, questi
provvede a diffidare
il
trasgressore e l'eventuale
obbligato in solido,
ai sensi
dell'articolo 6 della
legge 24 novembre
1981, n. 689,
alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
entro il termine di trenta giorni dalla data
di notificazione del
verbale di cui al comma 4.
3. In caso
di ottemperanza alla
diffida, iI trasgressore o
l'eventuale obbligato in solido e' ammesso al pagamento di
una somma
pari all'importo della sanzione
nella misura del
minimo previsto
dalla legge ovvero nella misura pari ad
un quarto della
sanzione
stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici
giorni dalla
scadenza del termine di cui al comma 2.
Il pagamento dell'importo
della predetta somma
estingue il procedimento sanzionatorio
limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida
e a condizione
dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui
ai commi
2 e 3, nonche' alla contestazione
delle violazioni amministrative di
cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si
provvede
da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica
di un
unico verbale di
accertamento e notificazione, notificato
al
trasgressore e all'eventuale
obbligato in solido. Il
verbale di
accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli
esiti dettagliati dell'accertamento, con
indicazione
puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a
regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi
del comma 2;
c) la possibilita' di estinguere gli illeciti ottemperando
alla
diffida e provvedendo al pagamento della somma di
cui al comma
3
ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti gia' oggetto di
regolarizzazione;
d) la possibilita' di estinguere gli illeciti
non diffidabili,
ovvero quelli oggetto
di diffida nei
casi di cui
al comma 5,
attraverso il pagamento della sanzione in misura
ridotta ai sensi
dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli
strumenti di difesa e
degli organi ai
quali proporre ricorso,
con specificazione dei
termini di
impugnazione.
5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'articolo
14 della legge 24 novembre
1981, n. 689,
e del ricorso
di cui
all'articolo 17 del presente decreto, fino alla scadenza
del termine
per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da
parte del
trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita
prova
al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del
pagamento
delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4
produce gli
effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati
nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in
solido ai
quali sia stato notificato.
6. Il potere di diffida nei
casi previsti dal
comma 2, con
gli
effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, e' esteso anche
agli
ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti
previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti
e gli
istituti previdenziali svolgono tale attivita'
con le risorse umane e
finanziarie esistenti a legislazione vigente.
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 e' esteso agli
ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi
dell'articolo
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni
in materia di
lavoro e legislazione sociale.
Qualora rilevino inadempimenti
dai
quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a
diffidare
il trasgressore e
l'eventuale obbligato in
solido alla
regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili,
con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5».
*** OMISSIS ***
Art. 39.
(Obbligo di versamento delle ritenute
previdenziali)
1. L'omesso versamento, nelle forme e nei termini
di legge, delle
ritenute previdenziali e assistenziali operate dal
committente sui
compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di
collaborazioni
coordinate e continuative iscritti alla
gestione separata di cui
all'articolo 2,
comma 26, della
legge 8 agosto
1995, n. 335,
configura le ipotesi di
cui ai commi
1-bis, 1-ter e
1-quater
dell'articolo 2 del
decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638.
*** OMISSIS ***
Art. 46.
(Differimento di termini per l'esercizio di
deleghe in materia
di ammortizzatori sociali, di servizi per
l'impiego, incentivi
all'occupazione e apprendistato e di
occupazione femminile)
1. All'articolo 1 della
legge 24 dicembre
2007, n. 247,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 28 e'
sostituito dal seguente:
«28. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro
il termine di
ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore
della presente
disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche
sociali, in conformita' all'articolo
117 della Costituzione e agli
statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di
Trento e di
Bolzano, e alle
relative norme di
attuazione, e
garantendo l'uniformita' della tutela
dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il
rispetto dei livelli
essenziali delle
prestazioni
concernenti i diritti
civili e sociali,
anche con
riguardo alle differenze
di genere e alla condizione
delle
lavoratrici e dei
lavoratori immigrati, uno
o piu' decreti
legislativi finalizzati a riformare la materia degli
ammortizzatori
sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito»;
b) il comma 30 e' sostituito
dal seguente:
«30. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro ventiquattro
mesi
dalla data di entrata
in vigore della
presente disposizione, su
proposta del Ministro
del lavoro e
delle politiche sociali,
in
conformita' all'articolo
117 della Costituzione e agli statuti
delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e
di
Bolzano, e alle
relative norme di
attuazione, e garantendo
l'uniformita' della tutela dei
lavoratori sul territorio
nazionale
attraverso il
rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili
e sociali, anche
con riguardo alle
differenze di genere
e alla condizione
delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati, uno o piu'
decreti legislativi finalizzati al
riordino della normativa in materia di:
a) servizi per
l'impiego;
b) incentivi
all'occupazione;
c) apprendistato»;
c) il comma 81 e'
sostituito dal seguente:
«81. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro ventiquattro
mesi
dalla data di entrata
in vigore della
presente disposizione, su
proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del
Ministro per le pari opportunita',
in conformita' all'articolo
117
della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto
speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative
norme
di attuazione, e garantendo l'uniformita'
della tutela dei lavoratori
sul territorio nazionale
attraverso il rispetto
dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
uno o piu' decreti
legislativi finalizzati aI riordino
della
normativa in materia
di occupazione femminile,
nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione,
nell'ambito dell'esercizio della delega in tema di
riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di
incentivi
e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari
flessibili
legati alle necessita' della
conciliazione tra lavoro
e vita
familiare, nonche' a favorire
l'aumento dell'occupazione femminile;
b) revisione della
vigente normativa in
materia di congedi
parentali, con particolare riferimento all'estensione della
durata di
tali congedi e all'incremento della relativa indennita' al
fine di
incentivarne l'utilizzo;
c) rafforzamento degli
istituti previsti dall'articolo 9
della
legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al
lavoro a
tempo parziale e al telelavoro;
d) rafforzamento
dell'azione dei diversi livelli di
governo e
delle diverse amministrazioni competenti, con riferimento
ai servizi
per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti, in
funzione di
sostegno dell'esercizio della liberta'
di scelta da parte delle donne
nel campo del lavoro;
e) orientamento
dell'intervento legato alla programmazione dei
Fondi comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo
(FSE) e dal
Programma operativo nazionale
(PON), in via
prioritaria per
l'occupazione femminile,
a supporto non
solo delle attivita'
formative, ma anche di quelle di
accompagnamento e inserimento
al
lavoro, con destinazione di
risorse alla formazione
di programmi
mirati alle donne per il corso della relativa vita lavorativa;
f) rafforzamento delle
garanzie per l'applicazione effettiva
della parita' di trattamento
tra donne e
uomini in materia
di
occupazione e di lavoro;
g) realizzazione,
anche ai fini di
cui alla lettera
e), di
sistemi di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere
e rendere misurabili le
discriminazioni di genere
anche di tipo
retributivo;
h) potenziamento
delle azioni intese
a favorire lo
sviluppo
dell'imprenditoria femminile;
i) previsione di
azioni e interventi che agevolino l'accesso e il
rientro nel mercato
del lavoro delle
donne, anche attraverso
formazione
professionale mirata con
conseguente certificazione
secondo le nuove strategie dell'Unione europea;
l) definizione degli
adempimenti dei datori di lavoro in
materia
di attenzione al genere».
***
OMISSIS ***
Art. 48.
(Modifiche al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276)
1. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo
10 settembre
2003, n. 276, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Decorsi
due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti
autorizzati
possono richiedere l'autorizzazione a
tempo indeterminato. Il
Ministero del lavoro
e delle politiche
sociali rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato entro
novanta giorni dalla
richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge
e del
contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al
corretto
andamento della attivita' svolta».
2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo
10 settembre
2003, n. 276, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro di
cui all'articolo 15, attraverso il raccordo
con uno o piu' nodi
regionali, nonche' l'invio all'autorita' concedente, pena
la revoca
dell'autorizzazione, di ogni informazione strategica per un efficace
funzionamento del mercato del lavoro, tra
cui i casi
in cui un
percettore di sussidio
o indennita' pubblica
rifiuti senza
giustificato motivo una offerta formativa, un progetto
individuale di
reinserimento nel mercato del lavoro ovvero una occupazione
congrua
ai sensi della legislazione vigente;».
3. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 1, le
parole da: «e fermo restando» fino a: «nonche'
l'invio di» sono sostituite
dalle seguenti: «e
conferiscano alla
borsa continua nazionale del lavoro, secondo le modalita' previste
con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca, i curricula dei propri studenti,
che sono resi
pubblici
anche nei siti internet dell'Ateneo per i dodici mesi successivi
alla
data di conseguimento del diploma di laurea. Resta
fermo l'obbligo
dell'invio alla borsa continua nazionale del lavoro di»;
b) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. Sono altresi' autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione, a condizione che siano rispettati i requisiti
di cui
alle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 5, comma 1:
a) le associazioni dei datori di
lavoro e
dei prestatori di
lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale che
possono svolgere l'attivita' anche per
il tramite delle associazioni
territoriali e delle societa' di
servizi controllate;
b) le associazioni
in possesso di riconoscimento
istituzionale
di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la
tutela,
l'assistenza e la promozione
delle attivita' imprenditoriali, del
lavoro, della formazione o delle disabilita';
c) gli enti
bilaterali che, ove ne ricorrano
i presupposti,
possono operare con le modalita'
indicate alla lettera a)»;
c) dopo il comma 3, e'
inserito il seguente:
«3-bis. Sono altresi'
autorizzati allo svolgimento
della
attivita' di
intermediazione i gestori di siti internet, a condizione
che svolgano la predetta attivita'
senza finalita' di lucro e
fermo
restando l'invio di ogni informazione relativa al funzionamento
del
mercato del lavoro ai sensi
di quanto disposto
dall'articolo 17,
nonche' a condizione
della pubblicazione sul sito medesimo dei propri
dati identificativi»;
d) al comma 8 sono
aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «In
attesa delle normative regionali, i soggetti di cui al
comma 2,
che
intendono svolgere attivita' di
intermediazione, ricerca e selezione
e supporto alla
ricollocazione
professionale, comunicano
preventivamente al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere c) e
f). Il Ministero del
lavoro e delle
politiche sociali, previa
verifica dei requisiti di cui al precedente periodo, iscrive,
entro
sessanta giorni dal ricevimento
della comunicazione, i
soggetti
istanti nell'apposita sezione dell'albo di cui all'articolo 4»;
e) e' aggiunto, in
fine, il seguente comma:
«8-ter. Fermo
restando quanto previsto
dall'articolo 18, i
soggetti di cui ai commi 1, 3 e
3-bis del presente
articolo sono
autorizzati allo svolgimento della attivita' di
intermediazione a
condizione che comunichino preventivamente al Ministero del
lavoro e
delle politiche sociali l'avvio dello svolgimento dell'attivita' di
intermediazione, auto-certificando, ai sensi del testo
unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, il
possesso dei requisiti
richiesti. Tali
soggetti sono
inseriti in un'apposita
sezione dell'albo di cui
all'articolo 4 del presente decreto. Resta fermo che non
trova per
essi applicazione la disposizione di cui ai commi 2 e 6 del predetto
articolo 4».
4. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le
risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione
professionale, nonche' a misure
di carattere previdenziale
e di
sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto
a
tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto
in precedenza
missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti
a tempo
determinato e, limitatamente agli
interventi formativi, dei
potenziali candidati a una missione»;
b) il comma 3 e'
sostituito dal seguente:
«3. Gli interventi di
cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel
quadro
delle politiche e delle misure
stabilite dal contratto
collettivo
nazionale di lavoro delle
imprese di somministrazione di
lavoro,
sottoscritto dalle organizzazioni dei
datori di lavoro
e dei
lavoratori comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale
ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4»;
c) al comma 5 sono
aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e
approva, entro il termine di sessanta giorni dalla
presentazione, il
documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento
dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e
il finanziamento degli interventi di cui ai commi
1 e 2. Decorso
inutilmente tale termine, il documento si intende approvato»;
d) il comma 8 e'
sostituito dal seguente:
«8. In caso di
omissione, anche parziale, dei contributi
di cui
ai commi 1 e 2, il datore di lavoro e'
tenuto a corrispondere
al
fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso,
gli interessi
nella misura prevista dal tasso indicato all'articolo 1 del
decreto
del Ministero
dell'economia e delle finanze
26 settembre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre
2005, piu'
il 5 per cento, nonche' una sanzione
amministrativa di importo pari
al contributo omesso»;
e) dopo il comma 8 e'
inserito il seguente:
«8-bis. In caso di
mancato rispetto delle regole contenute
nel
documento di cui al comma 5, il fondo nega
il finanziamento delle
attivita' formative
oppure procede al recupero totale o parziale
dei
finanziamenti gia' concessi. Le
relative somme restano a disposizione
dei soggetti autorizzati
alla somministrazione per
ulteriori
iniziative formative. Nei casi piu'
gravi, individuati dalla predetta
disciplina e previa segnalazione al Ministero
del lavoro e delle
politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle
somme
a disposizione dei
soggetti autorizzati alla
somministrazione di
lavoro in misura corrispondente
al valore del
progetto formativo
inizialmente
presentato o al
valore del progetto
formativo
rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo
di cui
al comma 4»;
f) dopo il comma 9 e'
aggiunto il seguente:
«9-bis. Gli interventi
di cui al
presente articolo trovano
applicazione con esclusivo
riferimento ai lavoratori
assunti per
prestazioni di lavoro in somministrazione».
5. All'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. La previsione
di cui al
comma 1, lettera
a), trova
applicazione solo in presenza di una convenzione stipulata tra
una o
piu' agenzie autorizzate
alla somministrazione di
lavoro con i
comuni, le province,
le regioni ovvero
con le agenzie
tecniche
strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
6. All'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Entro il
termine di cinque
giorni a decorrere
dalla
pubblicazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del regolamento
di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.
487,
le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n.
165, e successive
modificazioni, sono tenute a conferire le informazioni
relative alle
procedure comparative previste
dall'articolo 7, comma
6-bis, del
medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' alle
procedure
selettive e di avviamento di cui agli articoli 35 e 36 del
medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ai
nodi regionali e interregionali della borsa continua
nazionale del
lavoro. Il conferimento dei
dati previsto dal
presente comma e'
effettuato anche nel rispetto dei principi
di trasparenza di cui
all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n.
150. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali,
di concerto con il
Ministro per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono
definite le informazioni da conferire nel rispetto dei
principi di
accessibilita' degli atti».
7. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276,
al comma 2, dopo le
parole: «rapporti di
durata complessiva non
superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare» sono
inserite
le seguenti: «ovvero, nell'ambito dei servizi di cura
e assistenza
alla persona, non superiore a 240 ore,».
8. Fermo restando
quanto stabilito dall'articolo
48 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi
compresa la necessaria
intesa tra le regioni, il Ministero del
lavoro e delle
politiche
sociali e il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4
del citato
articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui
all'articolo 1, comma
622, della legge
27 dicembre 2006,
n. 296, e
successive
modificazioni, si assolve anche nei percorsi
di apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione di cui
al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
*** OMISSIS ***
Art. 50.
(Disposizioni in materia di
collaborazioni coordinate e continuative)
1. Fatte salve
le sentenze passate
in giudicato, in
caso di
accertamento della natura subordinata di rapporti di
collaborazione
coordinata e continuativa, anche se riconducibili ad un
progetto o
programma di lavoro, il datore di lavoro che abbia offerto entro
il
30 settembre 2008
la stipulazione di
un contratto di
lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1202 e
seguenti, della
legge 27 dicembre 2006, n.
296, nonche' abbia,
dopo la data
di
entrata in vigore della
presente legge, ulteriormente
offerto la
conversione a tempo
indeterminato del contratto
in corso ovvero
offerto l'assunzione a tempo indeterminato per mansioni
equivalenti a
quelle svolte
durante il rapporto
di lavoro precedentemente in
essere, e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di
lavoro
con un'indennita' di importo compreso
tra un minimo di
2,5 ed un
massimo di 6 mensilita' di retribuzione,
avuto riguardo ai
criteri
indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
La presente legge,
munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di
farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 novembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia
e
delle finanze
Romani, Ministro dello
sviluppo
economico
Brunetta, Ministro per la
pubblica
amministrazione e l'innovazione
Sacconi, Ministro del lavoro e
delle
politiche sociali
Calderoli, Ministro per
la
semplificazione normativa
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano