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Roma, 9 dicembre 2010
Circolare n.220/2010
Oggetto: Finanziamenti – Ferrobonus – Scadenza del 5
febbraio 2011 – DD.MM.
14.10.2010 e 15.10.2010 su G.U. n.286 del 7.12.2010.
Fino al 5 febbraio
2011 rimarranno aperti i termini per presentare le domande di accesso ai
finanziamenti del Ferrobonus di cui alla legge n.25/2010.
Il beneficio
consiste in un contributo fino a 2 euro per ogni treno-chilometro di trasporto
combinato o trasbordato effettuato sulla rete ferroviaria nazionale. Il trasporto
trasbordato è quello dove il carico viene trasferito dal mezzo stradale al carro
ferroviario e viceversa.
Possono accedere
agli incentivi le imprese che commissionino treni completi nel periodo dal 15
ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, mantenendo un volume di traffico non inferiore
all’80 per cento di quello effettuato nel periodo dall’1 luglio 2009 al 30
giugno 2010, e che mantengano tale volume fino all’ottobre 2012. Per treno completo
si intende il treno acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da
un’unica impresa ed utilizzato per l’effettuazione di trasporto combinato e/o
trasbordato nonché per il riposizionamento dei veicoli o delle unità di
trasporto.
Per le imprese che
nel corso del 2009 non hanno commissionato trasporti ferroviari, la condizione
per accedere agli incentivi è di effettuare nel periodo dal 15 ottobre 2010 al
14 ottobre 2011 almeno 48 coppie di treni completi e di impegnarsi a mantenere tale
volume anche nei successivi dodici mesi.
La domanda per
accedere ai contributi deve essere redatta utilizzando l’apposito schema
ministeriale e deve essere presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e la Navigazione e i Sistemi
Informativi e Statistici –
Con l’istanza, il
rappresentante legale dell’impresa deve sottoscrivere tutta una serie di
autodichiarazioni; inoltre alla domanda devono essere allegati il certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché la documentazione comprovante
l’avvenuta esecuzione dei contratti di trasporto con le imprese ferroviarie nel
periodo luglio 2009 – giugno 2010.
Anticipo dei contributi – Entro il 7 marzo il Ministero, sulla base dell’istruttoria
delle domande svolta dalla RAM (Rete Autostrade Mediterranee) provvederà a quantificare
il contributo spettante alle imprese ammesse ai benefici e ad erogare
un’anticipazione pari al 20 per cento del contributo spettante. A tal fine le
imprese interessate dovranno rilasciare una garanzia fidejussoria.
Saldo dei contributi – Il saldo dei contributi sarà erogato previa
rendicontazione che le imprese dovranno far pervenire al Ministero entro il 28
ottobre 2011. L’importo definitivo degli incentivi sarà determinato in funzione
delle risorse disponibili e delle domande ammesse al beneficio; in caso di
risorse residue potranno essere concessi contributi ulteriori (premialità) alle imprese che effettuino traffici maggiori
dell’80 per cento del traffico effettuato nel periodo luglio 2009 – giugno
2010. L’eventuale premialità potrà essere al massimo
pari al 30 per cento del contributo ricevuto.
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Daniela |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.190/2010 e 148/2010 |
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Responsabile di Area |
Allegati due |
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D/d |
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© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla |
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G.U. n.286 del 7.12.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 14 ottobre 2010
Incentivi a favore del trasporto combinato e trasbordato su ferro.(Decreto n. 750). IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, che permettedi utilizzare le risorse di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 11 aprile 2006, n. 205 anche per interventi di sostegnodel trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimentidelle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramentodell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica; Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, inparticolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, delConsiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 delTrattato CE; Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n.25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimentiattuativi per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 205/2006; Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasportin 592 del 4 agosto 2010 in corso di pubblicazione nella GazzettaUfficiale, con il quale sono stati definiti i criteri generali per laconcessione dei benefici di cui al citato art. 5, comma 7-octies deldecreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194; Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 592/2010con il quale parte delle risorse residue di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 205/2006 vengono destinate adinterventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro; Visto l'art. 3, del gia' menzionato decreto ministeriale n.592/2010, il quale individua i criteri per la concessione deicontributi destinati al sostegno del trasporto combinato etrasbordato su ferro, rimandando ad apposito decreto della DirezioneGenerale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita, laprevisione delle modalita' operative per l'erogazione delle risorse; Considerata la necessita' di modificare ed integrare il citatodecreto ministeriale n. 592/2010, al fine di incrementare l'effettoincentivante degli interventi per lo sviluppo del trasportoferroviario ivi previsti, individuando piu' puntualmente le tipologiedi trasporto contribuibili e prevedendo in particolare riduzionitariffarie per gli utenti del trasporto, nonche' la possibilita' diincentivare nuovi traffici ferroviari; Decreta: Art. 1 1 . L'art. 3 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e deiTrasporti n 592 del 4 agosto 2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 - 1 . Nelle more della quantificazione di cui all'art. 1,comma 3, la Direzione Generale per il trasporto stradale e perl'intermodalita', con apposito decreto da emanarsi entro 30 giornidalla data del presente decreto, provvedera' a dettare le modalita'operative per l'erogazione delle risorse residue di cui al decretodel Presidente della Repubblica n. 205/2006 destinate ad interventi asostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro. 2. La disciplina delle modalita' di concessione dei contributi dicui al presente articolo, da effettuare tenendo conto - oveapplicabili - delle disposizioni di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, avverra' sulla base deiseguenti criteri: a) la destinazione dovra' avvenire nei confronti di impreseutenti di servizi di trasporto ferroviario che commissionino oabbiano commissionato, dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011,servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi (1)effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su strada el'altra parte per ferrovia; per «trasporto trasbordato» si intendonoi trasporti nei quali le cose effettuano la parte iniziale e/oterminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia conrottura di carico; per «treno completo» deve intendersi quelloacquistato in tutta la sua capacita' di prestazioni da un'unicaimpresa ed utilizzato per l'effettuazione di trasporto combinato e/otrasbordato nonche' per il riposizionamento dei veicoli o delle UTI.mantenendo in essere un volume di traffico, in termini di treni*Kmpercorsi sulla rete nazionale, non inferiore all' 80% di quelloeffettuato nel corso del periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010 e siimpegnino a mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi; b) potranno accedere ai contributi anche le imprese utenti diservizi di trasporto ferroviario che non abbiano commissionatoservizi di trasporto combinato o trasbordato con treni completi nelcorso del 2009, ma commissionino tali servizi nel periodo dal 1°ottobre 2010 al 30 settembre 2011. L'accesso ai contributi e'subordinato all'effettuazione, su base annua, di almeno 48 coppie ditreni completi ed all'impegno a mantenere il volume di almeno 48coppie di treni completi anche per i dodici mesi successivi; c) I requisiti relativi al traffico ferroviario dovranno esserecomprovati - nel corso del biennio - con l'acquisizione di contratticonclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di trasportocombinato o trasbordato con treni completi; nonche' con l'ulterioredocumentazione di dettaglio che sara' definita dal Ministero neldecreto di cui al comma 1; d) il Ministero procedera' a quantificare, entro 30 giornidecorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domandae sulla base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettantein ragione dei treni*km contrattualizzati e a concedere un anticipo,sulla base delle dichiarazioni rese nella misura del 20% delcontributo stesso. L'anticipazione sara' concessa ai richiedentiprevio rilascio di garanzia fidejussoria di importo pariall'anticipazione ricevuta e con l'obbligo di restituire l'acconto incaso di mancato rispetto delle prescrizioni del presente decreto,ovvero di mancata dichiarazione di compatibilita' della CommissioneEuropea ai sensi del successivo art. 4; e) le imprese beneficiarie dei contributi che non siano utentidel trasporto saranno tenute a destinare a favore dei propri clientiuna riduzione delle tariffe almeno pari al 40% dell'ammontare deicontributi percepiti, ad eccezione della quota parte riferita allapremialita' di cui alla successiva lettera g);
f) l'ammontare del contributo e' fissato in un massimo di euro2,00 per ogni treno*chilometro di trasporto combinato o trasbordatoeffettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12 mesi decorrentidal 15 ottobre 2010 e sara' liquidato a consuntivo dell'annualita',entro i successivi 60 giorni, ove siano rispettati i requisiti di cuiai precedenti punti a) o b); g) in relazione alle effettive disponibilita' finanziariepotranno essere previste ipotesi di premialita', a consuntivodell'anno oggetto di contributo, fino ad un ulteriore 30%dell'ammontare di cui al precedente punto f), riservate alle impresedi cui al punto a), per incrementi di volume di servizi commissionatirispetto al periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010; h) nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali,la contribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulterioricontributi, non potra' eccedere il 30% del costo sostenuto,comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno emanovra; i) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verifica,per i 12 mesi successivi a quelli di concessione dei contributi, ilmantenimento in termini di treni*km dei contratti di servizio ditrasporto. In caso di diminuzione di treni*km effettuati rispetto alperiodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2011 provvedera' al recuperoproporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui al comma 1stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione delle verifiche- anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo delgestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale - e per l'eventualerecupero del contributo. 3 . Per i profili connessi all'espletamento dell'attivita' diistruttoria e di gestione dell'intervento, il Ministero delleinfrastrutture e dei trasporti potra' avvalersi, mediante appositaconvenzione, della Societa' Rete Autostrade Mediterranee p.A, aisensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009 convertitonella legge 3 agosto 2009, n. 102. I relativi oneri sono a caricodelle somme di cui all'art. 2, comma 2, nel limite del 2% dellerisorse destinate agli interventi previsti dal presente articolo.». (1) Per «trasporto combinato» si intendono i trasporti di cose nei quali l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o l'UTI Art. 2 1 . Restano ferme tutte le disposizioni di cui al decreto delMinistro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 592 del 4 agosto 2010non modificate dal presente decreto. 2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organidi controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 ottobre 2010 Il Ministro: Matteoli Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto delterritorio,registro n.10,foglio n.2
G.U. n.286 del 7.12.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 15 novembre 2010
Definizione delle modalita' operative per l'erogazione delle risorseresidue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 205/2006 edestinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato etrasbordato su ferro, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 4agosto 2010 come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale 14ottobre 2010. (Decreto n. 3284).
IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto stradale e per l'intermodalita' Visto l'art. 3, comma 2-ter della legge 22 novembre 2002 n. 265 cheautorizza investimenti al fine dell'innovazione del sistema dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e delpotenziamento dell'intermodalita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n.205 che disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione dellesomme di cui all' art. 3, comma 2-ter, della legge n. 265/2002; Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25, che permettedi utilizzare le risorse di cui al citato decreto del Presidentedella Repubblica n. 205/2006 anche per interventi di sostegno deltrasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimentidelle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al miglioramentodell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica; Visto la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e, inparticolare il Regolamento (CE) n. 659 del 22 marzo 1999, delConsiglio, recante modalita' di applicazione dell'art. 93 delTrattato CE, cosi' come modificato dal Regolamento (CE) n. 704 del 21aprile 2004; Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n.25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010, i provvedimentiattuativi per l'utilizzo delle risorse di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 205/2006; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasportin. 592 del 4 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale SerieGenerale n 248 del 22 ottobre 2010) con il quale sono stati definitii criteri generali per la concessione dei benefici di cui al citatoart. 5, comma 7-octies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasportin. 750 del 14 ottobre 2010 il quale ha modificato ed integrato ilcitato decreto ministeriale n. 592/2010 al fine di incrementarel'effetto incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasportoferroviario ivi previsti, individuando piu' puntualmente le tipologiedi trasporti contribuibili e prevedendo in particolare riduzionitariffarie per gli utenti del trasporto, nonche' la possibilita' diincentivare nuovi traffici ferroviari; Considerato che l'art. 3, del gia' menzionato decreto ministerialen. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del14 ottobre 2010, rimanda ad apposito decreto della Direzione Generaleper il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita, la previsione dellemodalita' operative per l'erogazione, l'effettuazione delle verifiche
e l'eventuale recupero del contributo erogato con le risorse residuedi cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 205/2006 edestinate ad interventi a sostegno del trasporto combinato etrasbordato su ferro; Ritenuta l'opportunita', al fine di non creare pregiudizi odifformita' di trattamento, di uniformare i periodi temporali di
svolgimento dei servizi ferroviari utili alla quantificazione delcontributo previsti all'art. 3, comma 2 lettera a) e lettera b) deldecreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010. E m a n a il seguente decreto: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) imprese utenti di servizi ferroviari per trasporto combinato otrasbordato di seguito «Imprese»: le imprese cosi' come definitedall'art. 2082 del codice civile (1) che commissionino o abbianocommissionato, a imprese ferroviarie, attraverso contratti, diservizi ferroviari per trasporto combinato e/o trasbordato [Corriere,Trasportatore, Spedizioniere-vettore, caricatore- proprietario,Operatore del trasporto combinato e/o trasbordato (2) _]; b) impresa ferroviaria : qualsiasi impresa pubblica o privatatitolare di licenza - ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 2003n. 188 - la cui attivita' principale consiste nella prestazione diservizi per il trasporto di merci e/o persone per ferrovia e che negarantisce la trazione, sono comprese anche le imprese che fornisconola sola trazione; c) trasporto combinato si intendono i trasporti di cose nei qualil'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolotrattore, la cassa mobile o il container (UTI) effettuano la parteiniziale e/o terminale del tragitto su strada e l'altra parte perferrovia; d) trasporto trasbordato si intendono i trasporti nei quali lecose effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto sustrada e l'altra parte per ferrovia con rottura di carico; e) treno completo deve intendersi quello acquistato in tutta lasua capacita' di prestazioni da un'unica Impresa ed utilizzato perl'effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonche' per ilriposizionamento dei veicoli e/o delle UTI; f) treni*chilometro: per treni*chilometro si intendono itreni*chilometro convenzionali.
(1) Art. 2082 del codice civile. Imprenditore - «E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi». (2) Si intende per operatore del trasporto combinato e/o trasbordato l'Impresa che, avendo acquistato dalle imprese ferroviarie ingenti capacita' di trasporto, commercializza sotto forma spot le stesse, organizzando le operazioni terminali, utilizzando propri vagoni, ecc. per Art. 2 Beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 del decreto ministerialen. 592 del 4 agosto 2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010 1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministerialen. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale n.750 del 14 ottobre 2010, possono accedere ai contributi, le Impreseche: a) commissionino o abbiano commissionato, a partire dal 15ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto combinato e/otrasbordato con treni completi mantenendo in essere un volume ditraffico, in termini di treni*chilometro percorsi sulla retenazionale, non inferiore all' 80% di quello effettuato nel corso delperiodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 e si impegnino amantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi; b) non abbiano commissionato servizi di trasporto combinato e/otrasbordato con treni completi nel corso del 2009 ma commissioninotali servizi nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 ottobre 2011.L'accesso ai contributi e' subordinato all'effettuazione, nelpredetto periodo di tempo, di almeno 48 coppie di treni completi edall'impegno a mantenere il volume di almeno 48 coppie di trenicompleti anche per i dodici mesi successivi. Art. 3 Termini e modalita' di presentazione delle istanze di cui all'art. 3del decreto ministeriale n. 592 del 4 agosto 2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010 1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 2 le Imprese devonopresentare istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione e i SistemiInformativi e Statistici - Direzione Generale per il TrasportoStradale e l'Intermodalita', Via Caraci 36 00157 Roma, di seguito«Ministero», specificando con apposita dicitura sulla busta«contributo decreto ferrobonus». 2. Le istanze devono pervenire al Ministero, all'indirizzo di cuial precedente comma entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazionedel presente decreto. 3. L'istanza di cui al precedente comma 1, firmata dal legalerappresentante, da redigere secondo il modello e le istruzionioperative di cui all'allegato 1, deve recare i contenuti e ladocumentazione seguente: a) certificato di iscrizione dell'Impresa presso la Camera diCommercio, rilasciato anche ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55e successive modifiche, ovvero presso organismi equivalenti degliStati membri dell'Unione europea; b) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresacirca il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardantila sicurezza sui luoghi di lavoro; c) dichiarazione/i firmata dal legale rappresentantedell'Impresa/e relativa/e al quantitativo di treni completi e deicorrispondenti treni*chilometro che l'Impresa ha realizzato, sullarete nazionale, nel periodo dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010,controfirmata/e dal rappresentante legale dell'impresa/eferroviaria/e attestante la veridicita' dei dati in essa contenuti(per le imprese di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma1.); d) documentazione comprovante la avvenuta esecuzione deicontratti di trasporto con le imprese ferroviarie per il periodo dal1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Dalla documentazione devono essereunivocamente individuabili : numero, origine e destinazione deltreno; tipologia e durata del trasporto (per le imprese di cui allalett. a) dell'art. 2, comma 1.); e) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresarelativa al quantitativo di treni completi e dei corrispondentitreni*chilometro che l'impresa si impegna a realizzare, sulla rete
nazionale, nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14 novembre 2011 chenon deve essere inferiore all' 80% di quello effettuato nel periododal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010 e contestuale impegno amantenere tale volume di traffico per i dodici mesi successivi,nonche' a produrre copia dei relativi contratti con una o piu'
imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato e/otrasbordato con treni completi; (per le imprese di cui alla lett. a)dell'art. 2, comma 1.); f) per le imprese di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma 1 delpresente decreto le dichiarazioni di cui ai punti c), d), e), sonosostituite da: dichiarazione firmata dal legale rappresentantedell'Impresa relativa al quantitativo di coppie di treni completi edei corrispondenti treni*chilometro sulla rete nazionale, chel'impresa si impegna a realizzare, nel periodo dal 15 ottobre 2010 al14 ottobre 2011, che in ogni caso non deve essere inferiore a 48coppie di treni completi e contestuale impegno a commissionare imedesimi quantitativi anche nei dodici mesi successivi nonche'produrre i relativi contratti; g) dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'Impresa,di aver proceduto alla conclusione dei contratti per la effettuazionedei trasporti previo espletamento di indagine di mercato tra leimprese ferroviarie operanti sul mercato; h) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'Impresadi non aver ricevuto altre forme di contributo o, in alternativa, chel'eventuale cumulo del contributo con incentivi ricevuti da altrienti statali, regionali o comunitari, non supera, in ogni caso, il30% del costo sostenuto per i trasporti lungo la tratta nazionalecosi' come previsto dall' art. 4, comma 5 del presente decreto;
i) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Impresacon cui il richiedente si obbliga ad attenersi alle prescrizioni,comunitarie e nazionali, in particolare in materia di concorrenza traimprese. Le Imprese che siano soggette ad influenza dominante daparte di un'impresa ferroviaria si obbligano a tenere evidenzacontabile separata in relazione alle attivita' oggetto diincentivazione; j) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Impresadi non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo laregola de minimis aiuti dichiarati incompatibili con la decisionedella Commissione Europea indicata nell'art. 4 comma 1 ,lett. b]del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007, adottatoai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006 n. 296,al fine di usufruire dell'agevolazione qualificabile come aiuto diStato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunita'europee; k) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell' Impresadi non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e,successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,anche limitatamente ad una sola rata, ove le vigenti disposizioniammettano il pagamento in piu' quote, gli aiuti individuati qualiillegali o incompatibili dalla Commissione europea; l) nel caso di Impresa - operatore del Trasporto combinato e/otrasbordato, dichiarazione a firma del legale rappresentante con laquale si impegna a ridurre, di una quota pari ad almeno il 40%dell'ammontare dei contributi percepiti, il corrispettivo daapplicare alla clientela, ad eccezione dell'eventuale quota parteriferita alla premialita' di cui al successivo art. 6, comma 4 delpresente decreto ; m) nel caso di Impresa - operatore del trasporto combinato e/otrasbordato dichiarazione, a firma del legale rappresentante, chel'eventuale incremento delle tariffe applicate alla clientela dal 14ottobre 2010 e' strettamente correlato all'aumento dei costisostenuti; n) dichiarazione di impegno, a firma del legale rappresentantedell'Impresa, a fornire, anche in formato elettronico, i dati e leinformazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini del presentedecreto, secondo i contenuti e le modalita' che saranno comunicatidal Ministero stesso; o) dichiarazione del legale rappresentante dell'Impresa diobbligo a restituire l' eventuale acconto ricevuto in caso di mancatorispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero di mancatadichiarazione di compatibilita' della Commissione Europea ai sensidel successivo art. 8. Art. 4 Attribuzione dei contributi di cui all'articolo 3 del decretoministeriale n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750/2010 1. All'Impresa e' riconosciuto un contributo in ragione deitreni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dal 15 ottobre
2010, fino ad un massimo di euro 2,00 per ogni treno*chilometro ditrasporto combinato e/o trasbordato. Il Ministero procedera' aquantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza perla presentazione della domanda e sulla base dei soli dati in essacontenuti , il contributo spettante in ragione dei treni*chilometroche l'impresa si e' impegnata a realizzare ed a concedere un anticiponella misura del 20% del contributo stesso. L'anticipazione sara'concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia fidejussoria diimporto pari all'anticipazione ricevuta e con scadenza al 31 dicembre2012. 2. Il diritto al contributo dovra' essere comprovato - nel corsodel biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o piu'imprese ferroviarie per servizi di trasporto combinato e/otrasbordato con treni completi. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione che,a consuntivo dell' anno di riferimento (15 ottobre 2010 - 14 ottobre2011) siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2, comma 1 lett.a) e lett. b) del presente decreto. Ai soli fini del raggiungimentodi tale soglia e dietro presentazione di idonea documentazione, siconsiderano come effettuati i treni*chilometro non realizzati percause non imputabili all'Impresa. 4. Le imprese beneficiarie del contributo, operatore del Trasportocombinato e/o trasbordato saranno tenute a destinare a favore deipropri clienti una riduzione del corrispettivo almeno pari al 40%dell'ammontare dei contributi percepiti, ad eccezione della quotaparte riferita alla premialita' di cui al successivo art. 6,comma 4. 5. Nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali, lacontribuzione complessiva, tenuto conto anche di tali ulterioricontributi, non potra' eccedere il 30% del costo sostenuto sulletratte nazionali, comprensivo degli oneri accessori quali verifica,formazione treno e manovra. Art. 5 Rendicontazione e Monitoraggio Ai fini della rendicontazione, entro e non oltre il 28 ottobre 2011l'Impresa dovra' far pervenire al Ministero con le modalita' di cuiall' art. 3, comma 1,: il riepilogo dei treni*chilometro realizzati nell'anno,articolato per relazione e contenente gli elementi utili ai fini delcalcolo e della liquidazione del saldo del contributo, corredatodella/e dichiarazione/i sottoscritta/e dal rappresentantedell'impresa ferroviaria che ha effettuato i servizi, attestante laveridicita' dei relativi dati ivi riportati;
copia dei contratti con una o piu' imprese ferroviarie perservizi di trasporto combinato e/o trasbordato con treni completirelativi ai trasporti effettuati; per le Imprese Operatore del Trasporto combinato e/o trasbordato:piano tariffario con individuazione delle riduzioni del corrispettivoda applicare alla clientela. Il contributo sara' quantificato a consuntivo dell'annualita' diriferimento, entro i successivi 45 giorni, ove siano rispettati irequisiti di cui alle lettera a) e b) dell'art. 2, comma 1 delpresente decreto e sulla base dei treni*chilometro effettivamenterealizzati nel periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2011.L'Amministrazione ne dara' comunicazione ai singoli interessatitramite raccomandata con avviso di ricevimento e attivera'successivamente i pagamenti, secondo le disponibilita' di cassa. 2. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei dodici mesi successivi adecorrere dal 14 ottobre 2011, il Ministero, anche tramite accessodiretto all'apposito sistema informativo del gestoredell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica il mantenimentoin termini di treni*chilometro dei contratti di servizio di trasportoe, per le Imprese di cui alla lettera b] articolo 2 c.1 del presentedecreto, anche delle coppie di treni effettuati. A tal fine leImprese trasmettono al Ministero, con le modalita' di cui all'art. 3comma 1 del presente decreto, entro sessanta giorni dal termine diciascun semestre: a) l'elenco dei treni*chilometro e delle coppie di trenieffettuati nel semestre; b) copia dei contratti conclusi per il semestre di riferimento. 3. A conclusione dell' attivita' di monitoraggio, ove siriscontrasse - per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 14 ottobre 2012- una diminuzione di treni*chilometro e/o delle coppie di trenieffettuate rispetto al periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre 2011 ilMinistero provvedera' al recupero proporzionale del contributoerogato anche attraverso l'eventuale escussione della garanziafidejussoria prestata al momento dell'anticipazione.
4. Il Ministero, anche per il tramite della societa' RAM, soggettoattuatore incaricato delle attivita' di istruttoria, gestione emonitoraggio dell' intervento di cui al decreto ministeriale 592 del4 agosto 2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750del 14 ottobre 2010, rendera' disponibili in formato elettronico imodelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio anche sulsito del Ministero. Art. 6 Modalita' di determinazione dei contributi di cui all'art. 3 del
decreto ministeriale n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto n. 750/2010 e ipotesi di premialita' 1. Il contributo per treno*chilometro attribuibile ai sensi delprecedente art. 2 e' determinato, ai sensi del decreto ministerialen. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale n.750 del 14 ottobre 2010, in un massimo di euro 2 fino allaconcorrenza massima prevista per gli impegni di spesa per ciascunanno e sara' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa. 2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili a contributo, lerisorse che risulteranno effettivamente disponibili non sianosufficienti, si procedera' all'attribuzione di dette risorse inproporzione all'ammontare spettante a ciascuna impresa. 3. Laddove, effettuata le ricognizione definitiva delle risorse equantificato il contributo da erogare in ragione degli aventidiritto, residuassero ulteriori disponibilita' finanziarie, siprocedera' all'assegnazione di quote di premialita' per le imprese di
cui alla lettera a) art. 2 comma 1 del presente decreto, perincrementi di volume di servizi commissionati e usufruiti rispetto alperiodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010. 4. La quota di premialita', in relazione alle effettivedisponibilita' finanziarie di cui al comma 3, sara' assegnata nella
misura massima del 30% del contributo ricevuto e sara' computata aifini del limite previsto all'art. 4 comma 5. Art. 7 Norme finali 1. Il Ministero effettua controlli, anche a campione, in ordinealla veridicita' delle dichiarazioni rese e delle informazioniprodotte dalle Imprese e dalle imprese ferroviarie ai finidell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto. A talefine il Ministero puo' acquisire informazioni presso ogni altraAmministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche, ispezioni econtrolli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predetteImprese e imprese ferroviarie, e puo' altresi' acquisire, anchepresso terzi, la documentazione inerente alle attivita' oggetto diincentivazione. Anche ai fini di verificare l'ottemperanzaall'obbligo di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. Qualoradall'attivita' di controllo, comunque effettuata, sia accertata lanon veridicita' delle informazioni prodotte dalle Imprese, questeultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previstodall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'art. 76 delmedesimo decreto del Presidente della Repubblica. 2. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto e' consentitoalle Imprese aventi sede legale in Italia e negli altri Stati dell'Unione Europea e, a condizioni di reciprocita', anche alle impreseaventi sede in Svizzera. 3. Tutta la documentazione che le Imprese devono presentare aisensi e per i fini del presente Decreto deve essere redatta in linguaitaliana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana. 4. Le Imprese hanno l'obbligo di fornire, anche in formatoelettronico, i dati e le informazioni che saranno richiesti dalMinistero ai fini di cui al presente decreto, secondo i contenuti ele modalita' che saranno comunicati dal Ministero stesso. Art. 8 Sospensione dell'efficacia; entrata in vigore 1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto e'subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sulmercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art.108, 3° paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,in materia di aiuti di Stato. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 15 novembre 2010 il direttore generale: Finocchi ALLEGATO 1
ALLEGATO 2
ALLEGATO 3
ALLEGATO 4