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Roma, 9 dicembre 2010
Circolare n.220/2010
Oggetto: Finanziamenti – Ferrobonus – Scadenza del 5
febbraio 2011 – DD.MM.
14.10.2010 e 15.10.2010 su G.U. n.286 del 7.12.2010.
Fino al 5 febbraio
2011 rimarranno aperti i termini per presentare le domande di accesso ai
finanziamenti del Ferrobonus di cui alla legge n.25/2010.
Il beneficio
consiste in un contributo fino a 2 euro per ogni treno-chilometro di trasporto
combinato o trasbordato effettuato sulla rete ferroviaria nazionale. Il trasporto
trasbordato è quello dove il carico viene trasferito dal mezzo stradale al carro
ferroviario e viceversa. 
Possono accedere
agli incentivi le imprese che commissionino treni completi nel periodo dal 15
ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, mantenendo un volume di traffico non inferiore
all’80 per cento di quello effettuato nel periodo dall’1 luglio 2009 al 30
giugno 2010, e che mantengano tale volume fino all’ottobre 2012. Per treno completo
si intende il treno acquistato in tutta la sua capacità di prestazioni da
un’unica impresa ed utilizzato per l’effettuazione di trasporto combinato e/o
trasbordato nonché per il riposizionamento dei veicoli o delle unità di
trasporto.
Per le imprese che
nel corso del 2009 non hanno commissionato trasporti ferroviari, la condizione
per accedere agli incentivi è di effettuare nel periodo dal 15 ottobre 2010 al
14 ottobre 2011 almeno 48 coppie di treni completi e di impegnarsi a mantenere tale
volume anche nei successivi dodici mesi.
La domanda per
accedere ai contributi deve essere redatta utilizzando l’apposito schema
ministeriale e deve essere presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e la Navigazione e i Sistemi
Informativi e Statistici – 
Con l’istanza, il
rappresentante legale dell’impresa deve sottoscrivere tutta una serie di
autodichiarazioni; inoltre alla domanda devono essere allegati il certificato
di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché la documentazione comprovante
l’avvenuta esecuzione dei contratti di trasporto con le imprese ferroviarie nel
periodo luglio 2009 – giugno 2010.
Anticipo dei contributi – Entro il 7 marzo il Ministero, sulla base dell’istruttoria
delle domande svolta dalla RAM (Rete Autostrade Mediterranee) provvederà a quantificare
il contributo spettante alle imprese ammesse ai benefici e ad erogare
un’anticipazione pari al 20 per cento del contributo spettante. A tal fine le
imprese interessate dovranno rilasciare una garanzia fidejussoria.
Saldo dei contributi – Il saldo dei contributi sarà erogato previa
rendicontazione che le imprese dovranno far pervenire al Ministero entro il 28
ottobre 2011. L’importo definitivo degli incentivi sarà determinato in funzione
delle risorse disponibili e delle domande ammesse al beneficio; in caso di
risorse residue potranno essere concessi contributi ulteriori (premialità) alle imprese che effettuino traffici maggiori
dell’80 per cento del traffico effettuato nel periodo luglio 2009 – giugno
2010. L’eventuale premialità potrà essere al massimo
pari al 30 per cento del contributo ricevuto.
| Daniela  | Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.190/2010 e 148/2010 | 
| Responsabile di Area | Allegati due | 
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G.U. n.286 del 7.12.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 14 ottobre 2010 
Incentivi a favore del trasporto combinato e  trasbordato  su  ferro.(Decreto n. 750).                                IL MINISTRO                 DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI    Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25,  che  permettedi utilizzare le risorse di  cui  al  decreto  del  Presidente  dellaRepubblica 11 aprile 2006, n. 205 anche per  interventi  di  sostegnodel trasporto combinato e trasbordato su ferro e per gli investimentidelle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al  miglioramentodell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;   Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e,  inparticolare il Regolamento  (CE)  n.  659  del  22  marzo  1999,  delConsiglio,  recante  modalita'  di  applicazione  dell'art.  93   delTrattato CE;   Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010  n.25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010,  i  provvedimentiattuativi  per  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al  decreto  delPresidente della Repubblica n. 205/2006;   Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei  Trasportin 592 del 4 agosto 2010 in  corso  di  pubblicazione  nella  GazzettaUfficiale, con il quale sono stati definiti i criteri generali per laconcessione dei benefici di cui al citato art. 5, comma 7-octies  deldecreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;   Visto l'art. 2, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 592/2010con il quale parte delle  risorse  residue  di  cui  al  decreto  delPresidente  della  Repubblica  n.  205/2006  vengono   destinate   adinterventi a sostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro;   Visto  l'art.  3,  del  gia'  menzionato  decreto  ministeriale  n.592/2010, il  quale  individua  i  criteri  per  la  concessione  deicontributi  destinati  al  sostegno   del   trasporto   combinato   etrasbordato su ferro, rimandando ad apposito decreto della  DirezioneGenerale  per  il  Trasporto  Stradale  e  per  l'Intermodalita,   laprevisione delle modalita' operative per l'erogazione delle risorse;   Considerata la necessita' di  modificare  ed  integrare  il  citatodecreto ministeriale n. 592/2010, al fine di  incrementare  l'effettoincentivante  degli  interventi  per  lo   sviluppo   del   trasportoferroviario ivi previsti, individuando piu' puntualmente le tipologiedi trasporto contribuibili  e  prevedendo  in  particolare  riduzionitariffarie per gli utenti del trasporto, nonche' la  possibilita'  diincentivare nuovi traffici ferroviari;                                Decreta:                                 Art. 1   1 . L'art. 3 del decreto del Ministro delle  Infrastrutture  e  deiTrasporti n 592 del 4 agosto 2010 e' sostituito dal seguente:   «Art. 3 - 1 . Nelle more della quantificazione di cui  all'art.  1,comma 3, la Direzione  Generale   per  il  trasporto  stradale  e  perl'intermodalita', con apposito decreto da emanarsi  entro  30  giornidalla data del presente decreto, provvedera' a dettare  le  modalita'operative per l'erogazione delle risorse residue di  cui  al  decretodel Presidente della Repubblica n. 205/2006 destinate ad interventi asostegno del trasporto combinato e trasbordato su ferro.   2. La disciplina delle modalita' di concessione dei  contributi  dicui  al  presente  articolo,  da  effettuare  tenendo  conto  -   oveapplicabili - delle disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidentedella Repubblica 11 aprile 2006, n.  205,  avverra'  sulla  base  deiseguenti criteri:     a) la destinazione  dovra'  avvenire  nei  confronti  di  impreseutenti di  servizi  di  trasporto  ferroviario  che  commissionino  oabbiano commissionato, dal  15  ottobre  2010  al  14  ottobre  2011,servizi di trasporto combinato o trasbordato con treni  completi  (1)effettuano la parte iniziale e/o terminale del tragitto su  strada  el'altra parte per ferrovia; per «trasporto trasbordato» si  intendonoi trasporti nei quali  le  cose  effettuano  la  parte  iniziale  e/oterminale del tragitto su strada e l'altra  parte  per  ferrovia  conrottura di  carico;  per  «treno  completo»  deve  intendersi  quelloacquistato in tutta la  sua  capacita'  di  prestazioni  da  un'unicaimpresa ed utilizzato per l'effettuazione di trasporto combinato  e/otrasbordato nonche' per il riposizionamento dei veicoli o delle  UTI.mantenendo in essere un volume di traffico, in  termini  di  treni*Kmpercorsi sulla rete nazionale,  non  inferiore  all'  80%  di  quelloeffettuato nel corso del periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010 e siimpegnino a mantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi;     b) potranno accedere ai contributi anche  le  imprese  utenti  diservizi  di  trasporto  ferroviario  che  non  abbiano  commissionatoservizi di trasporto combinato o trasbordato con treni  completi  nelcorso del 2009, ma commissionino tali  servizi  nel  periodo  dal  1°ottobre 2010  al  30  settembre  2011.  L'accesso  ai  contributi  e'subordinato all'effettuazione, su base annua, di almeno 48 coppie  ditreni completi ed all'impegno a mantenere  il  volume  di  almeno  48coppie di treni completi anche per i dodici mesi successivi;     c) I requisiti relativi al traffico ferroviario  dovranno  esserecomprovati - nel corso del biennio - con l'acquisizione di  contratticonclusi con una o piu' imprese ferroviarie per servizi di  trasportocombinato o trasbordato con treni completi; nonche'  con  l'ulterioredocumentazione di dettaglio che  sara'  definita  dal  Ministero  neldecreto di cui al comma 1;     d) il  Ministero  procedera'  a  quantificare,  entro  30  giornidecorrenti dal termine di scadenza per la presentazione della domandae sulla base dei soli dati in essa contenuti, il contributo spettantein ragione dei treni*km contrattualizzati e a concedere un  anticipo,sulla  base  delle  dichiarazioni  rese  nella  misura  del  20%  delcontributo stesso.  L'anticipazione  sara'  concessa  ai  richiedentiprevio  rilascio   di   garanzia   fidejussoria   di   importo   pariall'anticipazione ricevuta e con l'obbligo di restituire l'acconto incaso di mancato rispetto delle  prescrizioni  del  presente  decreto,ovvero di mancata dichiarazione di compatibilita'  della  CommissioneEuropea ai sensi del successivo art. 4;     e) le imprese beneficiarie dei contributi che  non  siano  utentidel trasporto saranno tenute a destinare a favore dei propri  clientiuna riduzione delle tariffe almeno pari  al  40%  dell'ammontare  deicontributi percepiti, ad eccezione della quota  parte  riferita  allapremialita' di cui alla successiva lettera g);
    f) l'ammontare del contributo e' fissato in un  massimo  di  euro2,00 per ogni treno*chilometro di trasporto combinato  o  trasbordatoeffettivamente percorso sulla rete nazionale nei 12  mesi  decorrentidal 15 ottobre 2010 e sara' liquidato a  consuntivo  dell'annualita',entro i successivi 60 giorni, ove siano rispettati i requisiti di cuiai precedenti punti a) o b);     g)  in  relazione  alle  effettive   disponibilita'   finanziariepotranno  essere  previste  ipotesi  di  premialita',  a   consuntivodell'anno  oggetto  di  contributo,  fino   ad   un   ulteriore   30%dell'ammontare di cui al precedente punto f), riservate alle  impresedi cui al punto a), per incrementi di volume di servizi commissionatirispetto al periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010;     h) nel caso di altri interventi comunitari,  statali,  regionali,la contribuzione complessiva, tenuto conto anche  di  tali  ulterioricontributi,  non  potra'  eccedere  il  30%  del   costo   sostenuto,comprensivo degli oneri accessori quali verifica, formazione treno  emanovra;     i) il Ministero delle Infrastrutture e  dei  Trasporti  verifica,per i 12 mesi successivi a quelli di concessione dei  contributi,  ilmantenimento in termini di treni*km  dei  contratti  di  servizio  ditrasporto. In caso di diminuzione di treni*km effettuati rispetto  alperiodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre  2011  provvedera'  al  recuperoproporzionale del contributo erogato. Il decreto di cui  al  comma  1stabilisce le modalita' operative per l'effettuazione delle verifiche- anche tramite accesso diretto all'apposito sistema informativo  delgestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale - e per l'eventualerecupero del contributo.   3 . Per  i  profili  connessi  all'espletamento  dell'attivita'  diistruttoria  e  di  gestione  dell'intervento,  il  Ministero   delleinfrastrutture e dei trasporti potra'  avvalersi,  mediante  appositaconvenzione, della Societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee  p.A,  aisensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge n. 78/2009  convertitonella legge 3 agosto 2009, n. 102. I relativi  oneri  sono  a  caricodelle somme di cui all'art. 2, comma  2,  nel  limite  del  2%  dellerisorse destinate agli interventi previsti dal presente articolo.».  (1) Per «trasporto combinato» si intendono i trasporti  di  cose  nei    quali l'autocarro, il rimorchio, il  semirimorchio  con  o  senza    veicolo trattore, la cassa mobile o l'UTI                                  Art. 2   1 . Restano ferme tutte le  disposizioni  di  cui  al  decreto  delMinistro delle Infrastrutture e dei Trasporti n 592 del 4 agosto 2010non modificate dal presente decreto.   2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti  Organidi controllo ai  sensi  di  legge,  entra  in  vigore  il  giorno  dipubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Roma, 14 ottobre 2010                                                  Il Ministro: Matteoli   Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2010 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  delterritorio,registro n.10,foglio n.2 
G.U. n.286 del 7.12.2010 (fonte Guritel)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DECRETO 15 novembre 2010 
Definizione delle modalita' operative per l'erogazione delle  risorseresidue di cui al decreto del Presidente della Repubblica 205/2006  edestinate  ad  interventi  a  sostegno  del  trasporto  combinato   etrasbordato su ferro, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 4agosto 2010 come modificato dall'art. 1 del decreto  ministeriale  14ottobre 2010. (Decreto n. 3284).
                         IL DIRETTORE GENERALE           per il trasporto stradale e per l'intermodalita'    Visto l'art. 3, comma 2-ter della legge 22 novembre 2002 n. 265 cheautorizza investimenti al fine  dell'innovazione  del  sistema  dell'autotrasporto di merci, dello sviluppo delle catene logistiche e  delpotenziamento dell'intermodalita';   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n.205 che disciplina le modalita' di ripartizione e di erogazione dellesomme di cui all' art. 3, comma 2-ter, della legge n. 265/2002;   Visto l'art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009,n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010 n. 25,  che  permettedi utilizzare le risorse di cui  al  citato  decreto  del  Presidentedella Repubblica n. 205/2006 anche per  interventi  di  sostegno  deltrasporto combinato e trasbordato su ferro  e  per  gli  investimentidelle imprese di autotrasporto di merci finalizzati al  miglioramentodell'impatto ambientale ed allo sviluppo della logistica;   Visto la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato e,  inparticolare il Regolamento  (CE)  n.  659  del  22  marzo  1999,  delConsiglio,  recante  modalita'  di  applicazione  dell'art.  93   delTrattato CE, cosi' come modificato dal Regolamento (CE) n. 704 del 21aprile 2004;   Considerato che il citato art. 5, comma 7-octies, del decreto-legge30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010  n.25, consente di adottare fino al 30 settembre 2010,  i  provvedimentiattuativi  per  l'utilizzo  delle  risorse  di  cui  al decreto   delPresidente della Repubblica n. 205/2006;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasportin. 592 del 4 agosto 2010 (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  SerieGenerale n 248 del 22 ottobre 2010) con il quale sono stati  definitii criteri generali per la concessione dei benefici di cui  al  citatoart. 5, comma 7-octies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194;   Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasportin. 750 del 14 ottobre 2010 il quale ha  modificato  ed  integrato  ilcitato decreto  ministeriale n.  592/2010  al  fine  di  incrementarel'effetto incentivante degli interventi per lo sviluppo del trasportoferroviario ivi previsti, individuando piu' puntualmente le tipologiedi trasporti contribuibili  e  prevedendo  in  particolare  riduzionitariffarie per gli utenti del trasporto, nonche' la  possibilita'  diincentivare nuovi traffici ferroviari;   Considerato che l'art. 3, del gia' menzionato decreto  ministerialen. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 750 del14 ottobre 2010, rimanda ad apposito decreto della Direzione Generaleper il Trasporto Stradale e per l'Intermodalita, la previsione  dellemodalita' operative per l'erogazione, l'effettuazione delle verifiche
e l'eventuale recupero del contributo erogato con le risorse  residuedi cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.  205/2006  edestinate  ad  interventi  a  sostegno  del  trasporto  combinato   etrasbordato su ferro;   Ritenuta  l'opportunita',  al  fine  di  non  creare  pregiudizi  odifformita' di trattamento, di uniformare i periodi temporali di
svolgimento dei servizi ferroviari  utili  alla  quantificazione  delcontributo previsti all'art. 3, comma 2 lettera a) e lettera  b)  deldecreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010.                                E m a n a                         il seguente decreto:                                 Art. 1                              Definizioni   1. Ai fini del presente decreto si intende per:     a) imprese utenti di servizi ferroviari per trasporto combinato otrasbordato di seguito «Imprese»:  le  imprese  cosi'  come  definitedall'art. 2082 del codice civile  (1)  che  commissionino  o  abbianocommissionato,  a  imprese  ferroviarie,  attraverso  contratti,   diservizi ferroviari per trasporto combinato e/o trasbordato [Corriere,Trasportatore,   Spedizioniere-vettore,   caricatore-   proprietario,Operatore del trasporto combinato e/o trasbordato (2) _];     b) impresa ferroviaria : qualsiasi  impresa  pubblica  o  privatatitolare di licenza - ai sensi del decreto legislativo 8 luglio  2003n. 188 - la cui attivita' principale consiste  nella  prestazione  diservizi per il trasporto di merci e/o persone per ferrovia e  che  negarantisce la trazione, sono comprese anche le imprese che fornisconola sola trazione;     c) trasporto combinato si intendono i trasporti di cose nei qualil'autocarro, il rimorchio,  il  semirimorchio  con  o  senza  veicolotrattore, la cassa mobile o il container (UTI)  effettuano  la  parteiniziale e/o terminale del tragitto su strada  e  l'altra  parte  perferrovia;     d) trasporto trasbordato si intendono i trasporti  nei  quali  lecose effettuano la parte  iniziale  e/o  terminale  del  tragitto  sustrada e l'altra parte per ferrovia con rottura di carico;     e) treno completo deve intendersi quello acquistato in  tutta  lasua capacita' di prestazioni da un'unica Impresa  ed  utilizzato  perl'effettuazione di trasporto combinato e/o trasbordato nonche' per ilriposizionamento dei veicoli e/o delle UTI;     f)  treni*chilometro:  per  treni*chilometro   si   intendono   itreni*chilometro convenzionali.
  (1) Art. 2082 del codice civile. Imprenditore - «E' imprenditore  chi    esercita professionalmente un'attivita' economica organizzata  al    fine della produzione o dello scambio di beni o servizi».   (2) Si intende per operatore del trasporto combinato e/o  trasbordato    l'Impresa  che,  avendo  acquistato  dalle  imprese   ferroviarie    ingenti capacita' di trasporto, commercializza sotto  forma  spot    le stesse,  organizzando  le  operazioni  terminali,  utilizzando    propri vagoni, ecc. per                                  Art. 2 Beneficiari dei contributi di cui all'art. 3 del decreto ministerialen.  592  del  4  agosto  2010  cosi'  come  modificato  dal   decreto               ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010   1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministerialen. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale  n.750 del 14 ottobre 2010, possono accedere ai contributi,  le  Impreseche:     a) commissionino  o  abbiano  commissionato,  a  partire  dal  15ottobre 2010 al 14 ottobre 2011, servizi di trasporto  combinato  e/otrasbordato con treni completi mantenendo  in  essere  un  volume  ditraffico,  in  termini  di  treni*chilometro  percorsi   sulla   retenazionale, non inferiore all' 80% di quello effettuato nel corso  delperiodo dal 1° luglio 2009  al  30  giugno  2010  e  si  impegnino  amantenere tale volume anche per i dodici mesi successivi;     b) non abbiano commissionato servizi di trasporto  combinato  e/otrasbordato con treni completi nel corso del  2009  ma  commissioninotali servizi nel periodo dal 15 ottobre  2010  al  14  ottobre  2011.L'accesso  ai  contributi  e'  subordinato   all'effettuazione,   nelpredetto periodo di tempo, di almeno 48 coppie di treni  completi  edall'impegno a mantenere il  volume  di  almeno  48  coppie  di  trenicompleti anche per i dodici mesi successivi.                                  Art. 3 Termini e modalita' di presentazione delle istanze di cui all'art.  3del decreto  ministeriale  n.  592  del  4  agosto  2010  cosi'  come   modificato dal decreto ministeriale n. 750 del 14 ottobre 2010   1. Per accedere ai contributi di cui all'art. 2 le  Imprese  devonopresentare istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti- Dipartimento per i Trasporti Terrestri, la Navigazione  e i  SistemiInformativi e  Statistici  -  Direzione  Generale  per  il  TrasportoStradale e l'Intermodalita', Via Caraci 36  00157  Roma,  di  seguito«Ministero»,  specificando  con   apposita   dicitura   sulla   busta«contributo decreto ferrobonus».   2. Le istanze devono pervenire al Ministero, all'indirizzo  di  cuial precedente comma entro e non oltre 60 giorni  dalla  pubblicazionedel presente decreto.   3. L'istanza di cui al  precedente  comma  1,  firmata  dal  legalerappresentante, da  redigere  secondo  il  modello  e  le  istruzionioperative di cui  all'allegato  1,  deve  recare  i  contenuti  e  ladocumentazione seguente:     a) certificato di iscrizione dell'Impresa  presso  la  Camera   diCommercio, rilasciato anche ai sensi della Legge 19 marzo 1990, n. 55e successive modifiche, ovvero  presso  organismi  equivalenti  degliStati membri dell'Unione europea;     b) dichiarazione firmata dal legale  rappresentante  dell'Impresacirca il rispetto dei contratti di lavoro e delle  norme  riguardantila sicurezza sui luoghi di lavoro;     c)   dichiarazione/i   firmata    dal    legale    rappresentantedell'Impresa/e relativa/e al quantitativo di  treni  completi  e  deicorrispondenti treni*chilometro che l'Impresa  ha  realizzato,  sullarete nazionale, nel periodo dal 1° luglio 2009  al  30  giugno  2010,controfirmata/e    dal    rappresentante    legale     dell'impresa/eferroviaria/e attestante la veridicita' dei dati  in  essa  contenuti(per le imprese di cui alla lett. a) dell'art. 2, comma1.);     d)  documentazione  comprovante  la   avvenuta   esecuzione   deicontratti di trasporto con le imprese ferroviarie per il periodo  dal1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Dalla documentazione devono  essereunivocamente individuabili  :  numero,  origine  e  destinazione  deltreno; tipologia e durata del trasporto (per le imprese di  cui  allalett. a) dell'art. 2, comma 1.);     e) dichiarazione firmata dal legale  rappresentante  dell'Impresarelativa al quantitativo  di  treni  completi  e  dei  corrispondentitreni*chilometro che l'impresa si impegna a realizzare, sulla rete
nazionale, nel periodo dal 15 ottobre 2010 al 14  novembre  2011  chenon deve essere inferiore all' 80% di quello effettuato  nel  periododal 1° luglio  2009  al  30  giugno  2010  e  contestuale  impegno  amantenere tale volume di  traffico  per  i  dodici  mesi  successivi,nonche' a produrre copia dei relativi contratti con una o piu'
imprese  ferroviarie  per  servizi   di   trasporto   combinato   e/otrasbordato con treni completi; (per le imprese di cui alla lett.  a)dell'art. 2, comma 1.);     f) per le imprese di cui alla lett. b) dell'art. 2, comma  1  delpresente decreto le dichiarazioni di cui ai punti c),  d),  e),  sonosostituite  da:  dichiarazione  firmata  dal  legale   rappresentantedell'Impresa relativa al quantitativo di coppie di treni  completi  edei  corrispondenti  treni*chilometro  sulla  rete   nazionale,   chel'impresa si impegna a realizzare, nel periodo dal 15 ottobre 2010 al14 ottobre 2011, che in ogni caso non  deve  essere  inferiore  a  48coppie di treni completi e  contestuale  impegno  a  commissionare  imedesimi  quantitativi  anche  nei  dodici  mesi  successivi  nonche'produrre i relativi contratti;     g) dichiarazione, a firma del legale rappresentante dell'Impresa,di aver proceduto alla conclusione dei contratti per la effettuazionedei trasporti previo espletamento  di  indagine  di  mercato  tra  leimprese ferroviarie operanti sul mercato;     h) dichiarazione firmata dal legale  rappresentante  dell'Impresadi non aver ricevuto altre forme di contributo o, in alternativa, chel'eventuale cumulo del contributo con  incentivi  ricevuti  da  altrienti statali, regionali o comunitari, non supera, in  ogni  caso,  il30% del costo sostenuto per i trasporti  lungo  la  tratta  nazionalecosi' come previsto dall' art. 4, comma 5 del presente decreto;
    i) dichiarazione a firma del legale  rappresentante  dell'Impresacon cui il richiedente si obbliga  ad  attenersi  alle  prescrizioni,comunitarie e nazionali, in particolare in materia di concorrenza traimprese. Le Imprese che siano  soggette  ad  influenza  dominante  daparte di  un'impresa  ferroviaria  si  obbligano  a  tenere  evidenzacontabile  separata  in   relazione   alle   attivita'   oggetto   diincentivazione;     j) dichiarazione a firma del legale  rappresentante  dell'Impresadi non rientrare fra coloro che hanno ricevuto,  neanche  secondo  laregola de minimis aiuti dichiarati  incompatibili  con  la  decisionedella Commissione Europea indicata nell'art.  4  comma  1  ,lett.  b]del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2007,  adottatoai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006 n. 296,al fine di usufruire dell'agevolazione qualificabile  come  aiuto  diStato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo  delle  comunita'europee;     k) dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'  Impresadi  non  rientrare   tra   i   soggetti   che   hanno   ricevuto   e,successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,anche limitatamente ad una sola rata,  ove  le  vigenti  disposizioniammettano il pagamento in piu' quote,  gli  aiuti  individuati  qualiillegali o incompatibili dalla Commissione europea;     l) nel caso di Impresa - operatore del  Trasporto  combinato  e/otrasbordato, dichiarazione a firma del legale rappresentante  con  laquale si impegna a ridurre, di  una  quota  pari  ad  almeno  il  40%dell'ammontare  dei  contributi  percepiti,   il   corrispettivo   daapplicare alla clientela, ad  eccezione  dell'eventuale  quota  parteriferita alla premialita' di cui al successivo art. 6,  comma  4  delpresente decreto ;     m) nel caso di Impresa - operatore del  trasporto  combinato  e/otrasbordato dichiarazione, a firma  del  legale  rappresentante,  chel'eventuale incremento delle tariffe applicate alla clientela dal  14ottobre  2010  e'  strettamente  correlato  all'aumento   dei   costisostenuti;     n) dichiarazione di impegno, a firma  del  legale  rappresentantedell'Impresa, a fornire, anche in formato elettronico, i  dati  e  leinformazioni che saranno richiesti dal Ministero ai fini del presentedecreto, secondo i contenuti e le modalita'  che  saranno  comunicatidal Ministero stesso;     o)  dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'Impresa   diobbligo a restituire l' eventuale acconto ricevuto in caso di mancatorispetto delle prescrizioni del presente decreto, ovvero  di  mancatadichiarazione di compatibilita' della Commissione  Europea  ai  sensidel successivo art. 8.                                  Art. 4 Attribuzione  dei  contributi  di  cui  all'articolo  3  del  decretoministeriale  n.  592/2010  cosi'   come   modificato   dal   decreto                      ministeriale n. 750/2010   1.  All'Impresa  e'  riconosciuto  un  contributo  in  ragione  deitreni*chilometro effettuati nei dodici mesi decorrenti dal 15 ottobre
2010, fino ad un massimo di euro 2,00 per  ogni  treno*chilometro  ditrasporto  combinato  e/o  trasbordato.  Il  Ministero  procedera'  aquantificare, entro 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza  perla presentazione della domanda e sulla base dei  soli  dati  in  essacontenuti , il contributo spettante in ragione  dei  treni*chilometroche l'impresa si e' impegnata a realizzare ed a concedere un anticiponella misura del 20% del  contributo  stesso.  L'anticipazione  sara'concessa ai richiedenti previo rilascio di garanzia  fidejussoria  diimporto pari all'anticipazione ricevuta e con scadenza al 31 dicembre2012.   2. Il diritto al contributo dovra' essere comprovato  -  nel  corsodel biennio - con l'acquisizione di contratti conclusi con una o piu'imprese  ferroviarie  per  servizi   di   trasporto   combinato   e/otrasbordato con treni completi.   3. Il contributo di cui al comma 1 e' attribuito a condizione  che,a consuntivo dell' anno di riferimento (15 ottobre 2010 - 14  ottobre2011) siano rispettati i requisiti di cui all'art. 2, comma  1  lett.a) e lett. b) del presente decreto. Ai soli fini  del  raggiungimentodi tale soglia e dietro presentazione di  idonea  documentazione,  siconsiderano come effettuati i  treni*chilometro  non  realizzati  percause non imputabili all'Impresa.   4. Le imprese beneficiarie del contributo, operatore del  Trasportocombinato e/o trasbordato saranno tenute a  destinare  a  favore  deipropri clienti una riduzione del corrispettivo  almeno  pari  al  40%dell'ammontare dei contributi percepiti,  ad  eccezione  della  quotaparte riferita alla premialita' di cui al successivo art. 6,comma 4.   5. Nel caso di altri interventi comunitari, statali, regionali,  lacontribuzione complessiva,  tenuto  conto  anche  di  tali  ulterioricontributi, non potra' eccedere il  30%  del  costo  sostenuto  sulletratte nazionali, comprensivo degli oneri accessori  quali  verifica,formazione treno e manovra.                                  Art. 5                    Rendicontazione e Monitoraggio   Ai fini della rendicontazione, entro e non oltre il 28 ottobre 2011l'Impresa dovra' far pervenire al Ministero con le modalita'  di  cuiall' art. 3, comma 1,:     il   riepilogo   dei   treni*chilometro   realizzati   nell'anno,articolato per relazione e contenente gli elementi utili ai fini  delcalcolo e della liquidazione  del  saldo  del  contributo,  corredatodella/e    dichiarazione/i    sottoscritta/e    dal    rappresentantedell'impresa ferroviaria che ha effettuato i servizi,  attestante  laveridicita' dei relativi dati ivi riportati;
    copia dei contratti  con  una  o  piu'  imprese  ferroviarie  perservizi di trasporto combinato e/o  trasbordato  con  treni  completirelativi ai trasporti effettuati;     per le Imprese Operatore del Trasporto combinato e/o trasbordato:piano tariffario con individuazione delle riduzioni del corrispettivoda applicare alla clientela.   Il contributo sara' quantificato a  consuntivo  dell'annualita'  diriferimento, entro i successivi 45 giorni,  ove  siano  rispettati  irequisiti di cui alle lettera a)  e  b)  dell'art.  2,  comma  1  delpresente decreto e sulla  base  dei  treni*chilometro  effettivamenterealizzati  nel  periodo  15  ottobre  2010  -   14   ottobre   2011.L'Amministrazione  ne  dara'  comunicazione  ai  singoli  interessatitramite  raccomandata  con  avviso   di   ricevimento   e   attivera'successivamente i pagamenti, secondo le disponibilita' di cassa.   2. Ai fini del monitoraggio, nel corso dei dodici mesi successivi adecorrere dal 14 ottobre 2011, il Ministero,  anche  tramite  accessodiretto    all'apposito    sistema    informativo     del     gestoredell'infrastruttura ferroviaria nazionale, verifica  il  mantenimentoin termini di treni*chilometro dei contratti di servizio di trasportoe, per le Imprese di cui alla lettera b] articolo 2 c.1 del  presentedecreto, anche delle coppie  di  treni  effettuati.  A  tal  fine  leImprese trasmettono al Ministero, con le modalita' di cui all'art.  3comma 1 del presente decreto, entro sessanta giorni  dal  termine  diciascun semestre:     a)  l'elenco  dei  treni*chilometro  e  delle  coppie  di   trenieffettuati nel semestre;     b) copia dei contratti conclusi per il semestre di riferimento.   3.  A  conclusione  dell'  attivita'  di   monitoraggio,   ove   siriscontrasse - per il periodo dal 15 ottobre 2011 al 14 ottobre  2012- una diminuzione di  treni*chilometro  e/o  delle  coppie  di  trenieffettuate rispetto al periodo 15 ottobre 2010 - 14 ottobre  2011  ilMinistero  provvedera'  al  recupero  proporzionale  del   contributoerogato  anche  attraverso  l'eventuale  escussione  della   garanziafidejussoria prestata al momento dell'anticipazione.
  4. Il Ministero, anche per il tramite della societa' RAM,  soggettoattuatore incaricato  delle  attivita'  di  istruttoria,  gestione  emonitoraggio dell' intervento di cui al decreto ministeriale 592  del4 agosto 2010 cosi' come modificato dal decreto  ministeriale n.  750del 14 ottobre 2010, rendera' disponibili in  formato  elettronico  imodelli utili per la raccolta dei dati per il monitoraggio anche  sulsito del Ministero.                                  Art. 6 Modalita' di determinazione dei contributi di cui all'art. 3 del
decreto ministeriale n. 592/2010 cosi' come modificato dal decreto n.                  750/2010 e ipotesi di premialita'   1. Il contributo per treno*chilometro  attribuibile  ai  sensi  delprecedente art. 2 e' determinato, ai sensi del  decreto  ministerialen. 592 del 4 agosto 2010 come modificato dal decreto ministeriale  n.750 del  14  ottobre  2010,  in  un  massimo  di  euro  2  fino  allaconcorrenza massima prevista per gli impegni  di  spesa  per  ciascunanno e sara' erogato compatibilmente con la disponibilita' di cassa.   2. Qualora, in funzione dei servizi ammissibili  a  contributo,  lerisorse  che  risulteranno  effettivamente  disponibili   non   sianosufficienti, si  procedera'  all'attribuzione  di  dette  risorse  inproporzione all'ammontare spettante a ciascuna impresa.   3. Laddove, effettuata le ricognizione definitiva delle  risorse  equantificato  il  contributo  da  erogare  in  ragione  degli  aventidiritto,  residuassero  ulteriori  disponibilita'   finanziarie,   siprocedera' all'assegnazione di quote di premialita' per le imprese di
cui alla lettera  a)  art.  2  comma  1  del  presente  decreto,  perincrementi di volume di servizi commissionati e usufruiti rispetto alperiodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010.   4.  La  quota  di  premialita',   in   relazione   alle   effettivedisponibilita' finanziarie di cui al comma 3, sara' assegnata nella
misura massima del 30% del contributo ricevuto e sara'  computata  aifini del limite previsto all'art. 4 comma 5.                                  Art. 7                             Norme finali  1. Il Ministero effettua controlli, anche  a  campione,  in  ordinealla  veridicita'  delle  dichiarazioni  rese  e  delle  informazioniprodotte  dalle  Imprese  e  dalle  imprese   ferroviarie   ai   finidell'assegnazione dei contributi di cui al presente decreto.  A  talefine il Ministero  puo'  acquisire  informazioni  presso  ogni  altraAmministrazione pubblica, nonche' effettuare verifiche,  ispezioni  econtrolli anche mediante accesso diretto  alle  sedi  delle  predetteImprese e imprese  ferroviarie,  e  puo'  altresi'  acquisire,  anchepresso terzi, la documentazione inerente alle  attivita'  oggetto  diincentivazione.  Anche   ai   fini   di   verificare   l'ottemperanzaall'obbligo di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto.  Qualoradall'attivita' di controllo, comunque effettuata,  sia  accertata  lanon veridicita' delle informazioni  prodotte  dalle  Imprese,  questeultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi  di  quanto  previstodall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre2000, n. 445, e fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  76  delmedesimo decreto del Presidente della Repubblica.   2. L'accesso ai contributi di cui al presente decreto e' consentitoalle Imprese aventi sede legale in Italia e negli altri  Stati  dell'Unione Europea e, a condizioni di reciprocita',  anche  alle  impreseaventi sede in Svizzera.   3. Tutta la documentazione che  le  Imprese  devono  presentare  aisensi e per i fini del presente Decreto deve essere redatta in linguaitaliana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.   4.  Le  Imprese  hanno  l'obbligo  di  fornire,  anche  in  formatoelettronico, i dati e  le  informazioni  che  saranno  richiesti  dalMinistero ai fini di cui al presente decreto, secondo i  contenuti  ele modalita' che saranno comunicati dal Ministero stesso.                                  Art. 8             Sospensione dell'efficacia; entrata in vigore   1.  L'erogazione  dei  benefici  di  cui  al  presente  decreto  e'subordinata alla dichiarazione di compatibilita'  con  le  norme  sulmercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi  dell'art.108, 3° paragrafo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,in materia di aiuti di Stato.   2. Il presente decreto entra in vigore il giorno  di  pubblicazionenella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.     Roma, 15 novembre 2010                                        il direttore generale: Finocchi ALLEGATO 1
          
 
  
 
  
 
  
 
ALLEGATO 2
  
 
ALLEGATO 3
  
 
ALLEGATO 4
 