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Roma, 5 gennaio 2011
Circolare n.7/2011
Oggetto: Tributi – IVA – Obbligo di comunicare le operazioni
non inferiori a 3.000 euro – Scadenza del 31 ottobre 2011 -
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot.n.2010/184182
del 22.10.2010.
Con il provvedimento
indicato in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità e i
termini di presentazione della comunicazione telematica delle operazioni
rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, introdotta
dall’articolo 21 del DL n.78/2010, convertito nella
legge n.122/2010.
Il nuovo obbligo
ricalca nella sostanza quello degli elenchi clienti e fornitori abolito oltre
quindici anni fa.
Soggetti obbligati – Devono presentare la comunicazione tutti i soggetti
passivi Iva (società di capitali e di persone, ditte individuali, lavoratori
autonomi).
Operazioni da comunicare – Devono essere comunicate le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi rese e ricevute i cui corrispettivi, al netto dell’Iva,
sono di importo pari o superiore a 3.000 euro. Per le operazioni escluse
dall’obbligo di fatturazione, l’importo è elevato a 3.600 euro al lordo dell’Iva.
Operazioni escluse – Nella comunicazione non devono essere indicate le
importazioni e le esportazioni di beni (limitatamente a quelle dell’articolo 8
lettere a) e b) del DPR 633/73), nonché le operazioni black
list (che com’è noto vengono già comunicate tramite
la comunicazione black list).
Sono inoltre escluse le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria ai
sensi dell’articolo 7 del DPR n.605/1973: sull’esatta portata di tale
disposizione è necessario attendere le successive istruzioni dell’Agenzia.
Relativamente all’anno di imposta 2011, inoltre, restano escluse dalla
comunicazione le operazioni non soggette a fatturazione effettuate fino al 30
aprile.
Termine di presentazione – La comunicazione è annuale e va presentata entro
il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Periodo d’imposta 2010 – Per l’anno 2010, in fase di prima applicazione
del nuovo adempimento, devono essere comunicate solo le operazioni d’importo
pari o superiore a 25.000 euro; sono inoltre escluse dalla comunicazione le
operazioni non soggette a fatturazione. Il termine di presentazione della comunicazione
è fissato al 31 ottobre 2011.
Elementi della comunicazione – Nella comunicazione vanno
indicati, per ciascuna cessione o prestazione, l’anno di riferimento, la
partita Iva (o in mancanza il codice fiscale) del cliente o fornitore, il
corrispettivo, l’ammontare dell’imposta o la specificazione che trattasi di
operazione non imponibile o esente.
Presentazione telematica – La comunicazione deve essere trasmessa in via telematica
conformemente alle specifiche tecniche indicate dall’Agenzia. La trasmissione
può avvenire direttamente, utilizzando il sistema telematico dell’Agenzia, ovvero
tramite i soggetti abilitati (Caf, professionisti, associazioni di categoria).
Daniela |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.193/2010 |
Responsabile di Area |
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