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Roma, 11 febbraio
2011
Circolare n. 31/2011
Oggetto: Lavoro – CCNL logistica,
trasporto e spedizione - Illustrazione delle principali novità.
Si
evidenziano le principali disposizioni introdotte dall’accordo del 26 gennaio
scorso che, facendo seguito al precedente accordo del 10 dicembre 2010 sugli
aumenti economici, ha completato il rinnovo del CCNL anche per la parte
normativa. Dalla carrellata è stata omesso, in quanto già trattato all’indomani
del rinnovo, il commento sull’eliminazione della Pasqua e del 4 novembre
dall’elencazione dei giorni festivi.
Aumenti – Fermi restando
importi e decorrenze degli aumenti così come definiti con l’accordo dello
scorso dicembre, è stato precisato che sino al 31 dicembre 2012 (data di
scadenza del nuovo CCNL) gli stessi non dovranno essere considerati ai fini
della determinazione della quattordicesima, del lavoro straordinario e delle
festività.
Classificazione del personale – Sono stati
introdotti due nuovi livelli alla classificazione del personale: il livello 4
junior con effetto immediato e il livello 6° junior a decorrere dall’1 luglio
2012; conseguentemente è stata adeguata la scala parametrale, a parità di
incidenza economica, per tener conto dei due nuovi livelli di inquadramento.
Appalti – E’ stato in
primo luogo convenuto un Avviso Comune
per richiedere al Governo l’esonero dalla corresponsabilità (DLGVO n. 276/2003)
per le imprese committenti che adottino un regime di controlli diretti a
verificare la regolarità degli appaltatori di servizi di logistica,
facchinaggio e movimentazione merci.
In
secondo luogo è stato introdotto, a decorrere dall’1 luglio 2012, l’obbligo per
le imprese committenti di servirsi esclusivamente di appaltatori che applichino
il CCNL logistica, trasporto e spedizione. A fronte di tale obbligo gli appaltatori
beneficeranno di un raffreddamento del costo del lavoro potendo assumere dalla
stessa data, anche con contratto di apprendistato, lavoratori inquadrati al
nuovo livello 6 junior. Nel caso in cui le imprese committenti decidessero di
anticipare l’obbligatorietà del CCNL prima dell’1 luglio 2012, verrebbe anticipata
anche la possibilità di assunzione al nuovo livello.
Orario di lavoro – E’ stato
ampliato a 6 mesi (in precedenza 4 mesi) l’arco temporale di riferimento per
calcolare le 48 ore (comprensive dello straordinario) di durata media della
settimana lavorativa.
Relazioni sindacali – In
conformità al DLGVO n. 25/2007 (di recepimento della direttiva UE 2002/14 sulla
informazione e consultazione dei lavoratori), è stata abbassata a 50 dipendenti
(in precedenza 150) la soglia dimensionale da cui scattano gli obblighi per le
aziende di informazione annuale al sindacato su una serie di temi espressamente
indicati (tra cui andamento produttivo, appalti, ristrutturazioni, investimenti,
organizzazione del lavoro, ecc.)
Flessibilità – E’ stata
riconosciuta in capo alle aziende la possibilità di derogare, senza necessità
di accordo sindacale, per 5 settimane consecutive all’anno al regime di orario
ordinario di 8 ore giornaliere. Durante tale periodo infatti le aziende potranno
distribuire l’orario normale settimanale di 39 ore in maniera non omogenea nell’arco
dei 5 giorni lavorativi (con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere),
riconoscendo ai lavoratori interessati un’indennità settimanale di 10 euro comprensivi
degli istituti legali e contrattuali. La deroga in questione dovrà essere utilizzata
in alternativa a quella già prevista dal precedente contratto relativa alla
possibilità per le aziende, sempre senza contrattazione e sempre per 5 settimane
consecutive all’anno, di distribuire l’orario normale di lavoro su 6 giorni
anziché su 5.
Periodo di prova – E’ stato
allungato di 1 mese il periodo di prova per i lavoratori compresi dal livello
1° al 4°; per tutti gli altri lavoratori la prova passa a 1 mese (in precedenza
10 giorni lavorativi).
Maternità – Anche nel 5°
mese di assenza, come nei precedenti, alla lavoratrice dovrà essere riconosciuta
l’intera retribuzione globale mensile (in precedenza 80%). Per quanto concerne
il 6° mese di assenza, resta invece confermato il riconoscimento del 50% della
retribuzione.
Ritiro patente – Sono state
differenziate le tutele per l’autista in caso di ritiro patente. In particolare
è stato precisato che l’autista a cui sia stata ritirata la patente fuori
dall’esercizio delle proprie mansioni avrà diritto unicamente alla
conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza alcuna retribuzione.
Ente bilaterale – E’ stata
prevista l’istituzione di un Ente
Bilaterale Nazionale di settore che sarà alimentato, a decorrere dall’1
luglio 2011, da un contributo mensile (per 12 mensilità) di 2 euro a carico
azienda e di 0,50 euro a carico lavoratore.
Le
imprese non aderenti alle associazioni firmatarie il CCNL che decidessero di
non versare il contributo al nuovo Ente, dovranno corrispondere in busta paga a
ciascun lavoratore un importo di 5 euro mensili (per dodici mensilità) a titolo
di elemento aggiuntivo della
retribuzione.
Le
modalità organizzative dell’Ente saranno definite da un’apposita Commissione paritetica
che inizierà a riunirsi a breve.
Assistenza sanitaria integrativa – Sempre dall’1
luglio 2011 decorrerà il contributo aziendale di 120 euro annuali a lavoratore
per il finanziamento di un fondo sanitario integrativo di settore le cui
modalità attuative, come nel caso dell’Ente bilaterale, saranno messe a punto
da una apposita Commissione paritetica.
Apprendistato – A fronte di
un adeguamento dei minimi contrattuali spettanti agli apprendisti, è stata
allungata la durata dell’apprendistato per tutti i livelli ed è stata ammessa
la possibilità di assumere apprendisti anche per i livelli più bassi. In particolare
la durata dell’apprendistato passa da
Secondo livello di contrattazione – E’ stato
confermato l’impianto già esistente, fatta eccezione per la durata dei
contratti (aziendali o territoriali) che scende a 3 anni (in precedenza 4 anni)
in conformità al Protocollo di Palazzo Chigi del 22 gennaio 2009 sulla riforma
degli assetti contrattuali.
E’
stata inoltre leggermente ritoccata (dall’1,36% all’1,5% del minimo
contrattuale) la misura dell’indennità da riconoscere ai lavoratori qualora a
livello territoriale non fosse raggiunto un accordo trascorsi 90 giorni dalla
presentazione della piattaforma sindacale. L’importo in questione sarà erogato
in via provvisoria e sarà assorbito da eventuali accordi intercorsi nel
triennio di riferimento; trascorso tale termine senza che nessun accordo sia
stato raggiunto l’importo diverrà definitivo e non riassorbibile.
Procedura per il rinnovo del CCNL – Coerentemente
con il già richiamato Protocollo del 2009, è stata introdotta una procedura per
il rinnovo del CCNL. In particolare è stato stabilito che la piattaforma
sindacale dovrà essere presentata in tempo utile per consentire l’apertura
delle trattative 6 mesi prima della scadenza del contratto e che durante questo
periodo e per il mese successivo non potranno essere proclamati scioperi.
Nel
caso in cui la trattativa dovesse prolungarsi ulteriormente, e sempreché il
sindacato abbia rispettato i tempi della procedura di rinnovo, scatterà per i
lavoratori una copertura economica pari al 40% (60% dopo 6 mesi) del tasso di
inflazione dell’anno precedente.
Autotrasporto – Come per gli
appalti, anche per l’autotrasporto è stato definito un Avviso Comune per richiedere al Governo provvedimenti di riduzione
del costo del lavoro (tra cui la riduzione dei premi INAIL, la decontribuzione
degli straordinari, l’istituzione di un Registro
internazionale dell’autotrasporto a cui legare il riconoscimento di benefici
fiscali e previdenziali).
Provvedimenti
disciplinari/licenziamenti – Sono state ampliate le casistiche che danno luogo
a provvedimenti disciplinari e a licenziamenti per ricomprendere in particolare
le violazioni commesse dagli autisti nell’utilizzo del cronotachigrafo e dei
dispositivi di sicurezza, nonché le violazioni commesse dalla generalità dei
lavoratori in materia di assenza per malattia.
Malattia – Sono state
semplificate le modalità di calcolo delle quote di integrazione a carico
azienda rispetto all’indennità riconosciuta dall’INPS ed inoltre sono stati
resi più stringenti gli obblighi di comunicazione a cui sono tenuti i
lavoratori ammalati.
Flessibilizzazione del Santo Patrono – E’ stata
riconosciuta alle aziende la facoltà di sostituire, per il solo personale
viaggiante, la festività del Santo Patrono con 10 ore di permessi retribuiti in
ragione d’anno.
Fabio Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 19/2011 |
Responsabile di Area |
M/t |
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