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Roma, 23 febbraio 2011
Circolare n. 36/2011
Oggetto: Tributi – Detassazione 2011 su somme per incrementi
di produttività – Circolare
Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n. 3 del 14.2.2011.
Con una circolare
congiunta l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno illustrato le
modalità applicative per il 2011 della detassazione al 10% (sostitutiva
dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) sulle somme corrisposte ai
lavoratori dipendenti in relazione ad incrementi di produttività.
Come è noto
l’agevolazione in questione, già in vigore dallo scorso triennio, è stata
prorogata anche per quest’anno dalla legge
di stabilità (art. 1, comma 47 della legge n. 220/2011) che ha ampliato la
platea dei beneficiari; la detassazione infatti si applicherà, sempre entro il
limite complessivo di 6 mila euro lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori
che nel 2010 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a 40 mila
euro (in precedenza 35 mila euro).
Per contro la
circolare ministeriale, interpretando in maniera restrittiva la norma di
proroga, ha subordinato la concessione della detassazione alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione
di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo quindi
dal beneficio fiscale gli emolumenti corrisposti sulla base di accordi o
contratti nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di
lavoro e prestatore di lavoro. La stessa circolare ha inoltre precisato
che:
·
l’azienda
deve attestare nel CUD che le somme sono state erogate in attuazione di accordo
collettivo e che sono correlate a
incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza
organizzativa in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o
agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del
miglioramento della competitività aziendale;
·
l’accordo
collettivo (aziendale o territoriale) non necessariamente deve essere formulato
per iscritto anche se è fatto carico all’azienda di fornire, su richiesta, prova
della sua esistenza;
·
non
è necessario che l’accordo dichiari espressamente che le somme corrisposte
siano legate ad incrementi di produttività essendo sufficiente il semplice
presupposto di derivare da un accordo che preveda modalità di organizzazione
del lavoro ritenute, a giudizio dell’impresa, tali da perseguire una maggiore produttività
o competitività aziendale;
·
rientrano
tra le somme detassabili, tra le altre, quelle corrisposte per straordinari
(anche a forfait), lavoro
supplementare (nel caso di part-time), indennità di turno, lavoro notturno.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 8/2011 |
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