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Roma, 23 febbraio 2011

 

Circolare n. 36/2011

 

Oggetto: Tributi – Detassazione 2011 su somme per incrementi di produttività – Circolare Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n. 3 del 14.2.2011.

 

Con una circolare congiunta l’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro hanno illustrato le modalità applicative per il 2011 della detassazione al 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali) sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti in relazione ad incrementi di produttività.

 

Come è noto l’agevolazione in questione, già in vigore dallo scorso triennio, è stata prorogata anche per quest’anno dalla legge di stabilità (art. 1, comma 47 della legge n. 220/2011) che ha ampliato la platea dei beneficiari; la detassazione infatti si applicherà, sempre entro il limite complessivo di 6 mila euro lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori che nel 2010 abbiano percepito un reddito imponibile non superiore a 40 mila euro (in precedenza 35 mila euro).

 

Per contro la circolare ministeriale, interpretando in maniera restrittiva la norma di proroga, ha subordinato la concessione della detassazione alla circostanza che la retribuzione premiale sia erogata in attuazione di accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, escludendo quindi dal beneficio fiscale gli emolumenti corrisposti sulla base di accordi o contratti nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro. La stessa circolare ha inoltre precisato che:

 

·    l’azienda deve attestare nel CUD che le somme sono state erogate in attuazione di accordo collettivo e che sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa in relazione a risultati riferibili all’anda­mento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;

 

·    l’accordo collettivo (aziendale o territoriale) non necessariamente deve essere formulato per iscritto anche se è fatto carico all’azienda di fornire, su richiesta, prova della sua esistenza;

 

·    non è necessario che l’accordo dichiari espressamente che le somme corrisposte siano legate ad incrementi di produttività essendo sufficiente il semplice presupposto di derivare da un accordo che preveda modalità di organizzazione del lavoro ritenute, a giudizio dell’impresa, tali da perseguire una maggiore produttività o competitività aziendale;

 

·    rientrano tra le somme detassabili, tra le altre, quelle corrisposte per straordinari (anche a forfait), lavoro supplementare (nel caso di part-time), indennità di turno, lavoro notturno.

 

 

Fabio Marrocco

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 8/2011

Responsabile di Area

Allegato uno

 

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