|
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica 00198 Roma - via Panama 62 - tel. 068559151-3337909556 - fax 06/8415576 e-mail: |
Roma, 7 gennaio 2011
Circolare n.8/2011
La legge di
stabilità (ex legge finanziaria) ha confermato per il 2011 le misure anticrisi
varate negli anni scorsi nonché le misure di detassazione e di decontribuzione dei
premi di produttività.
Ammortizzatori in deroga (art.1,
commi 30 e 31) - Sono
stati prorogati anche per il 2011 i cosiddetti ammortizzatori in deroga volti a garantire una copertura economica
a tutti quei lavoratori sospesi o licenziati che altrimenti ne sarebbero
sprovvisti o perchè dipendenti da aziende non rientranti nel campo di
applicazione del sistema tradizionale degli ammortizzatori sociali o perchè
appartenenti a categorie comunque escluse da qualsiasi protezione (tra cui
apprendisti e lavoratori in somministrazione.). Rientrano pertanto tra le
potenziali utilizzatrici degli ammortizzatori in deroga le aziende inquadrate
previdenzialmente nell’industria fino a 15 dipendenti, le aziende svolgenti
attività di logistica fino a 50 dipendenti ovvero di dimensioni superiori
qualora non abbiano esercitato la facoltà riconosciuta dall’INPS di rientrare
nel campo di applicazione della CIGS
(cassa integrazione guadagni straordinaria) e della mobilità, nonchè tutte quelle altre
aziende che per un motivo o per l’altro non possono utilizzare nessun istituto
del sistema degli ammortizzatori sociali. Come negli anni scorsi la concessione
degli ammortizzatori in deroga continuerà ad essere di competenza delle regioni
previa stipula presso le stesse di specifici accordi sindacali. Al riguardo si
rammenta che, per agevolare la conclusione di tali accordi, nel 2009 tra
Sempre
per il 2011 sono stati prorogati gli incentivi contributivi per favorire la
ricollocazione dei lavoratori destinatari degli ammortizzatori in deroga; come
in passato l’incentivo consisterà nel riconoscimento, alle aziende che
assumeranno i lavoratori in questione, di un importo mensile pari all’indennità
pubblica che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di cassa
integrazione o di mobilità in deroga.
Ammortizzatori per le imprese di
logistica (art. 1, comma 32) – E’ stata confermata anche per il 2011 la possibilità di
ricorrere alla CIGS (in caso di sospensione dei lavoratori) e alla mobilità (in
caso di licenziamento) per le imprese di spedizione e logistica da 51 a 200
dipendenti (le imprese più grandi sono destinatarie in via permanente degli
ammortizzatori sociali). Com’è noto, tale possibilità è stata riconosciuta
undici anni fa dalla circolare INPS n.58/2000 che ha esteso alle imprese in
questione gli stessi ammortizzatori previsti per le imprese commerciali. Secondo
tale circolare l’applicazione di questi ammortizzatori avviene sulla base di
un’autodichiarazione delle imprese all’INPS di svolgere servizi logistici;
inoltre è rimessa alla discrezionalità delle stesse imprese l’individuazione
del numero dei lavoratori addetti alla logistica sul cui monte salari vanno
calcolati i contributi per CIGS e mobilità (pari complessivamente all’1,20% di
cui lo 0,30% a carico dei lavoratori). Le imprese interessate ad utilizzare gli
ammortizzatori, anche se fino ad oggi non hanno mai autodichiarato
all’INPS l’attività di logistica, nè hanno mai
versato contributi a questo fine, possono iniziare in qualsiasi momento a
versare i contributi e a far godere i lavoratori dei relativi ammortizzatori.
Rimpiego anticipato dei
cassintegrati (art. 1, comma 33) – E’ stata confermata per il 2011 la misura introdotta in
via sperimentale per lo scorso biennio dalla legge n.102/2009 che consente alle
imprese di reimpiegare anticipatamente i propri lavoratori in cassa
integrazione per sottoporli a progetti di formazione o di riqualificazione che
possono anche includere attività lavorativa. Com’è noto, il richiamo anticipato
non fa venir meno per il lavoratore il diritto all’indennità a carico dell’INPS
fino al termine del periodo di cassa integrazione; dal canto suo l’azienda ha
la possibilità di far lavorare il cassintegrato corrispondendo la sola
differenza tra l’indennità di cassa integrazione e la normale retribuzione. Il
reimpiego dei cassintegrati deve essere preceduto da un apposito accordo
sindacale da stipularsi al Ministero del Lavoro con il coinvolgimento, nel caso
di aziende che abbiano fatto ricorso alla cassa
integrazione in deroga, della regione interessata.
Mobilità (art. 1, comma 32) – Anche nel 2011 sarà riconosciuto il
diritto di iscrizione nelle liste di
mobilità ai lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti (lo stesso diritto è già
riconosciuto in via permanente ai lavoratori delle aziende più grandi). Com’è
noto, l’iscrizione nelle liste di mobilità ha lo scopo di facilitare la
ricollocazione dei lavoratori licenziati garantendo alle aziende che li
assumono particolari sgravi contributivi (contribuzione ridotta come per gli
apprendisti per un periodo di 18 o 12 mesi, rispettivamente a seconda che
l’assunzione sia a tempo indeterminato o a termine).
Sempre
per il 2011 è stata inoltre confermata, per i lavoratori a cui non spetterebbe
l’indennità di mobilità in quanto licenziati da aziende non rientranti nel
sistema degli ammortizzatori sociali, la concessione di un trattamento
equivalente alla suddetta indennità.
Contratti di solidarietà (art. 1,
comma 33) – E’
stata mantenuta sempre per il 2011 la possibilità, per le aziende con oltre 15
dipendenti non destinatarie della CIGS, di stipulare i cosiddetti contratti di solidarietà (art.5 della
legge 236/93). Com’è noto tali contratti, già utilizzabili in via permanente
dalle aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS, sono diretti ad
incentivare soluzioni alternative ai licenziamenti; le imprese interessate
possono infatti concordare con i sindacati, per un massimo di 2 anni, una
riduzione di orario e di retribuzione per tutti o parte dei dipendenti
usufruendo di un contributo a carico dello Stato pari al 25% della retribuzione
non dovuta a seguito della riduzione di orario (uguale contributo viene
riconosciuto anche al lavoratore).
Incentivi per l’assunzione di
disoccupati (art.1, comma 33) – Anche per il 2011 sono state mantenute le agevolazioni
contributive per i datori di lavoro che assumeranno a tempo pieno e
indeterminato lavoratori licenziati beneficiari dell’indennità di
disoccupazione. L’incentivo sarà pari all’ammontare dell’indennità che sarebbe
stata erogata dall’INPS perdurando lo stato di disoccupazione.
Parimenti
sono stati prorogati gli incentivi per l’assunzione a tempo indeterminato o
determinato, pieno o parziale, di lavoratori ultracinquantenni o in mobilità
con almeno 35 anni di anzianità contributiva che siano beneficiari in entrambi
i casi dell’indennità di disoccupazione.
Aliquote contributive (art.1, comma
39) – Nel 2011 le
aliquote contributive a carico dei lavoratori dipendenti e dei parasubordinati
non subiranno aumenti. E’ stata infatti soppressa la disposizione di cui
all’art. 1, comma 10 della legge n.247/2007 che prevedeva per quest’anno l’incremento
dello 0,09% delle suddette aliquote.
Detassazione e decontribuzione dei premi
di produttività (art. 1, comma 47) – E’ stato prorogato a tutto il 2011 l’attuale regime di
detassazione al 10% (sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e
comunali) sui premi di produttività, cioè sulle somme erogate ai lavoratori in relazione ad incrementi di produttività,
innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e
redditività legati all’andamento economico dell’impresa. Correggendo l’art.
53 della legge n.122/2010 che aveva già previsto la proroga della detassazione
per quest’anno, la stessa continuerà ad applicarsi senza necessità che le somme
oggetto del beneficio siano erogate in attuazione di accordi collettivi (aziendali
o territoriali). La detassazione si applicherà, entro il limite complessivo di 6
mila euro lordi per ciascun beneficiario, ai lavoratori che nel 2010 abbiano percepito
un reddito imponibile non superiore a 40 mila euro (in precedenza 35 mila euro).
E’
stata inoltre confermata anche per il 2011, nei limiti delle risorse
disponibili pari a 650 mila euro, la decontribuzione sui premi di produttività
che, a differenza del precedente beneficio di natura fiscale, devono
necessariamente essere previsti da accordi collettivi di secondo livello
(aziendali o territoriali). Per l’operatività del beneficio bisognerà attendere
le necessarie istruzioni del Ministero del Lavoro e dell’INPS; al riguardo si
rammenta che ad oggi non sono ancora state emanate le istruzioni operative per
lo scorso anno.
Fabio
Marrocco |
Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.215, 175, 167, e 2 del 2010 e 60/2009 |
Responsabile di Area |
Allegato uno |
|
M/b |
© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è
consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
S.O. alla G.U. n.297 del 21.12.2010
(fonte Guritel)
LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2011). (10G0238)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni.
Risultati differenziali. Fondi e tabelle)
*** omissis ***
30. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per
l'anno 2011 e nel limite delle risorse di cui al comma 34, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo` disporre, sulla base di
specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici
mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza
soluzione di continuita`, di trattamenti di cassa integrazione
guadagni, di mobilita` e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. Nell'ambito
delle risorse finanziarie destinate alla concessione, in deroga alla
normativa vigente, anche senza soluzione di continuita`, di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita` e di
disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 138, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi
e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. La misura dei trattamenti di cui al
periodo precedente e` ridotta del 10 per cento nel caso di prima
proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per
cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno del
reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda, possono essere
erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi
di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale,
organizzati dalla regione. Bimestralmente il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali invia al Ministero dell'economia e delle
finanze una relazione sull'andamento degli impegni delle risorse
destinate agli ammortizzatori in deroga.
31. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le
forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori
destinatari dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga
e di mobilita` in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del
calcolo del requisito di cui al citato articolo 16, comma 1, della
legge n. 223 del 1991, si considerano valide anche eventuali
mensilita` accreditate dalla medesima impresa presso la Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, con esclusione dei soggetti individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per
i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un
reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette
mensilita`. All'articolo 7-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni, al comma 3, le parole: «2009-2010» sono
sostituite dalle seguenti: «2009-2011» e, al comma 7, le parole: «per
gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni
2009, 2010 e 2011».
32. E prorogata, per l'anno 2011, l'applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 10-bis, 11, 13, 14, nel limite di 30
milioni di euro per l'anno 2011, 15 e 16 dell'articolo 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive
modificazioni. L'intervento di cui all'articolo 19, comma 12, del
citato decreto-legge n. 185 del 2008 e` prorogato per l'anno 2011 nel
limite di spesa di 15 milioni di euro. Al comma 7 dell'articolo 19
del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni,
le parole: «per gli anni 2009 e 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2009, 2010 e 2011».
33. L'intervento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e` prorogato per l'anno 2011 nel
limite di 80 milioni di euro. Al comma 8 dello stesso articolo 1 del
citato decreto-legge n. 78 del 2009, le parole: «per gli anni 2009 e
2010» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2009, 2010 e
2011». L'intervento a carattere sperimentale di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e` prorogato per
l'anno 2011 nel limite di 50 milioni di euro con le modalita`
definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli interventi a carattere sperimentale di cui all'articolo 2, commi
131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
prorogati per l'anno 2011 con le modalita` definite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e nel limite di importi
definiti con lo stesso decreto, anche a seguito del monitoraggio
degli effetti conseguenti dalla sperimentazione degli interventi per
l'anno 2010, e comunque non superiori a quelli stabiliti per il
medesimo anno 2010.
34. Gli oneri derivanti dai commi da 30 a 33 sono posti a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come rifinanziato dalla presente legge.
35. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: «100 milioni di euro per
l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2010 e 2011».
36. All'articolo 2, comma 37, della legge 22 dicembre 2008, n.
203, le parole: «il Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali».
37. All'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, lettera a), le parole: «comma 2» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 1 e 2»;
b) dopo il comma 5 e` inserito il seguente:
«5-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere da a) a
c) del comma 5, ancorche´ maturino i requisiti per l'accesso al
pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2011 e comunque entro il
periodo di fruizione delle prestazioni di tutela del reddito di cui
alle medesime lettere, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nei limiti delle risorse disponibili del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, puo` disporre, in
deroga alla normativa vigente, in via alternativa a quanto previsto
dal citato comma 5, la concessione del prolungamento dell'intervento
di tutela del reddito per il periodo di tempo necessario al
raggiungimento della decorrenza del trattamento pensionistico sulla
base di quanto stabilito dal presente articolo e in ogni caso per una
durata non superiore al periodo di tempo intercorrente tra la data
computata con riferimento alle disposizioni in materia di decorrenza
dei trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto e la data della decorrenza del
trattamento pensionistico computata sulla base di quanto stabilito
dal presente articolo».
38. Per l'anno 2011, lo stanziamento del Fondo nazionale per le
politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e` incrementato di 200 milioni di euro.
39. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e` abrogato. Alla compensazione delle minori entrate derivanti
dal presente comma concorrono i risparmi di cui all'articolo 12,
comma 12-terdecies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.
40. La dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma
1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e` incrementata di
924 milioni di euro per l'anno 2011. Una quota delle risorse di cui
al primo periodo, pari a 874 milioni di euro per l'anno 2011, e`
ripartita, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, tra
le finalita` indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge. Le
risorse, pari a 250 milioni di euro, di cui all'ultima voce del
suddetto elenco 1 sono contestualmente ripartite con un unico decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, previo conforme parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da
rendere entro trenta giorni dalla trasmissione della richiesta. Al
fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti finalizzati
al riequilibrio socio-economico e allo sviluppo dei territori, alle
attivita` di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici e alla
promozione di attivita` sportive, culturali e sociali, e` destinata
una quota del fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2011. Alla ripartizione della predetta quota e
all'individuazione dei beneficiari si provvede con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto
di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
di carattere finanziario. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri per
l'effettuazione di interventi in favore del settore
dell'autotrasporto di merci.
41. Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente le
agevolazioni fiscali per la piccola proprieta` contadina, le parole:
«e fino al 31 dicembre 2010» sono soppresse.
42. All'articolo 1, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, le parole: «dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti:
«dicembre 2009».
43. All'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-quinquies le parole: «al fondo di cui
all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,»
sono sostituite dalle seguenti: «al Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,»;
b) al comma 2-undecies, le parole: «50 milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «81 milioni» e le parole: «nel limite di 17 milioni
di euro, al fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di
48 milioni di euro, al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307».
44. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45, pari a 86
milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, quanto a 72,8 milioni
di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 10,4
milioni di euro, con le risorse rivenienti dal comma 42 del presente
articolo, che sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, e,
quanto a 2,8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
45. A decorrere dal 1º agosto 2010 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, in materia di agevolazioni contributive nel settore
agricolo.
46. Le disposizioni di cui ai commi da 42 al presente comma
entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
47. In attuazione dell'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, le parole: «31
dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
Per il periodo dal 1º gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 la disciplina
richiamata nel primo periodo del presente comma si applica ai
titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno
2010, a 40.000 euro. Ai fini dell'applicazione dei primi due periodi
del presente comma, l'annualita` indicata nei periodi secondo e terzo
del comma 1 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 185 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e
successive modificazioni, si considera riferita all'anno 2010. Lo
sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro
previsto dall'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e` concesso per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2011,
con i criteri e le modalita` di cui all'articolo 1, commi 67 e 68,
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nei limiti delle risorse
stanziate a tal fine per il medesimo anno 2011 ai sensi del quarto
periodo dell'articolo 1, comma 68, della citata legge n. 247 del
2007. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e successive modificazioni, le parole: «Nell'anno 2009 e nell'anno
2010» sono sostituite dalle seguenti: «Negli anni 2009, 2010 e 2011».
Ai fini dell'applicazione del periodo precedente, il limite di
reddito indicato nelle disposizioni ivi richiamate e` da riferire
all'anno 2010.
*** omissis ***
FINE TESTO LEGGE