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Roma, 16 marzo 2011
Circolare n. 52/2011
Oggetto: Autotrasporto – Rimborso
accise sui consumi di gasolio del 2010 – Scadenza del 30 giugno 2011 – Nota Agenzia
delle Dogane prot.RU 30485 del
10.3.2011.
Fino al 30 giugno
prossimo sono aperti i termini per la presentazione agli Uffici dell’Agenzia
delle Dogane territorialmente competenti delle istanze di rimborso di quota
parte delle accise pagate sul gasolio acquistato nel 2010 da parte delle imprese
di autotrasporto.
Il beneficio, pari a
19,78609 euro per ogni
Il rimborso può
essere richiesto in forma diretta, ovvero può essere usufruito compensando i
versamenti mensili effettuati col modello F24, entro il limite annuale di 250
mila euro.
La compensazione può
essere avviata decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, in
assenza di diniego da parte dell’Ufficio delle Dogane (silenzio-assenso). Il
codice tributo da indicare nel modello F24 è il 6740.
Per le eventuali
eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro la fine del 2010
deve essere presentata domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2012.
Le domande devono essere
presentate su supporto informatico utilizzando il programma disponibile sul
sito www.agenziadogane.it
alle voci “Accise”, “Benefici per il gasolio da autotrazione”.
Daniela
Dringoli |
Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 66/2010 |
Responsabile
di Area |
Allegato uno |
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D/t |
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consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra. |
RU 30485
Roma
10.3.2011
Indirizzi omessi
OGGETTO: Benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel
settore del trasporto. Chiarimenti relativi ai benefici applicabili rispetto al
gasolio consumato nell’anno 2010.
Con riferimento ai consumi di
gasolio effettuati nel corso dell’anno 2010 sono rimborsabili gli incrementi
dell’aliquota d’accisa disposti dall’art. 1, comma 9, del decreto-legge n.
16/2005 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2005), pari ad €
9,78609 per mille litri di prodotto (da Euro
Pertanto, con riferimento ai
consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 l’entità
del beneficio riconoscibile è pari ad € 19,78609 per mille litri di prodotto.
Con riguardo all’individuazione dei
soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione si precisa quanto
segue.
L’art. 7 della direttiva 2003/96/CE
del Consiglio, del 27.10.2003, al paragrafo 3 lett. a), definisce come
“commerciale” il gasolio utilizzato ai fini del trasporto di merci per conto
terzi o per conto proprio, effettuato con autoveicoli a motore o con
autoveicoli con rimorchio adibiti esclusivamente al trasporto di merci su
strada, aventi peso a pieno carico massimo ammissibile pari o superiore a 7,5
tonnellate.
L’art. 18, paragrafo 11, della
medesima direttiva consentiva, fino al 1° gennaio 2008, alla Repubblica
italiana di applicare, in deroga a quanto stabilito dall’art. 7 sopra citato,
per la definizione di usi commerciali sopra richiamata un peso a pieno carico
massimo ammissibile non inferiore a 3,5 tonnellate.
I servizi della Commissione UE
ancora non si sono pronunciati circa la specifica richiesta di proroga della
deroga suddetta inoltrata, sin dal settembre 2007, dai competenti servizi del
Ministero dell’economia e delle finanze.
Nelle more della suddetta pronuncia
si ritiene, dunque, che gli esercenti l’attività di autotrasporto di merci, in
conto proprio e in conto terzi, con automezzi di peso compreso tra 3,5 e 7,49
tonnellate non possano essere, al momento, ammessi alla fruizione del beneficio
fiscale in parola.
Al riguardo si fa riserva di
ulteriori comunicazioni circa gli esiti dell’iter comunitario sopra richiamato.
Pertanto, con riferimento ai
consumi di gasolio effettuati nel corso dell’anno 2010, hanno diritto al
beneficio sopra descritto:
a) gli esercenti l’attività di
autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a
7,5 tonnellate;
b) gli enti pubblici e le imprese
pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
c) le imprese esercenti autoservizi
di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939,
n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e
successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
d) gli enti pubblici e le imprese
esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
Tutto ciò premesso, attesa la non accoglibilità delle istanze presentate dai soggetti in capo
ai quali non ricorre il presupposto di cui alla lettera a), si raccomanda agli
Uffici di questa Agenzia lo scrupoloso riscontro delle dichiarazioni presentate
dagli aventi diritto sopra distinti.
Le Direzioni regionali in indirizzo
vorranno provvedere ad impartire le opportune indicazioni agli Uffici
dipendenti nonché a rappresentare alla scrivente eventuali problematiche e
criticità.
Per ottenere il rimborso degli
importi sopra evidenziati, ai fini della restituzione in denaro o dell’utilizzo
in compensazione degli stessi, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d)
presentano apposita dichiarazione agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente
competenti, con l’osservanza delle modalità stabilite con il regolamento emanato
con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2000) entro il 30
giugno 2011.
Le imprese che scelgono di
utilizzare in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, l’importo del credito spettante possono usufruirne entro
l’anno solare in cui il credito medesimo è sorto.
A tal riguardo si evidenzia che la
legge 24.12.2007, n. 244, all’art. 1, comma 53 (all. 1), ha fissato un limite
annuale, pari a € 250.000, per l’utilizzo in compensazione dei crediti
d’imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese,
da indicare nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi.
La norma suddetta prevede, altresì,
che le eccedenze a tale limite siano riportate in avanti, “… anche oltre il
limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive …” e,
che siano compensabili per l’intero importo residuo a partire dal terzo anno
successivo a quello in cui le stesse si sono generate (ad esempio: dall’anno
2011 con riferimento alle eccedenze maturate nell’anno 2008).
Con Risoluzione del 3 aprile 2008,
n. 9/E (reperibile nella banca della documentazione tributaria disponibile
sul sito www.finanze.it), l’Agenzia delle Entrate ha, tra l’altro, precisato che il limite suddetto
(€ 250.000) opera come limite complessivo di utilizzo dei crediti riportati
nel “QUADRO RU” del modello di dichiarazione dei redditi e che, in caso di
sforamento del limite di € 250.000 sopra richiamato “…. le compensazioni operate
con la parte di tali crediti eccedente detto limite si considerano come non
avvenute, con tutte le ordinarie conseguenze derivanti da compensazioni irritualmente
effettuate”.
Per le eventuali eccedenze di
credito, non utilizzate in compensazione entro la fine dell’anno in corso, deve
essere presentata, agli Uffici dell’Agenzia delle dogane territorialmente
competenti, apposita domanda di rimborso in denaro entro il 30 giugno 2012.
Per la fruizione dell’agevolazione con Mod. F24, deve
essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740.
Per l’accreditamento su conto
corrente in altro Stato dell’U.M.E. è richiesta
l’indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).
Come già evidenziato in passato, si ribadisce che:
-i soli esercenti l’attività di
trasporto di persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono
comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della
fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
-gli esercenti l’attività di
autotrasporto di merci, di cui alla suddetta lettera a), sono tenuti a
comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di
acquisto.
Tenuto conto delle numerose
richieste pervenute all’Ufficio si sottolinea che
la limitazione evidenziata a pagina 5 della presente nota
riguarda i soli esercenti l’attività di trasporto di merci.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi
dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445,
recante “Testo unico delle disposizioni legislative o regolamentari in materia
di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci,
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico predetto è
punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Inoltre, allorché il dichiarante
venga ammesso alla fruizione dei benefici per il settore dell’autotrasporto
sulla base di dichiarazioni non conformi alla realtà, si rende applicabile la
disposizione di cui all’art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con conseguente
decadenza dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.
Tutto ciò premesso, si fa presente
che sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it
, entro il giorno 15 marzo p.v., sarà
disponibile il software aggiornato utile alla compilazione e alla stampa delle
dichiarazioni, per l’ammissione alla fruizione del beneficio in questione,
da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico -floppy
disk o cd rom -al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane
di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi in Italia), i cui indirizzi e recapiti telefonici
sono reperibili sul sito predetto.
Si fa in ultimo presente che dallo
scorso mese di maggio gli utenti interessati possono inviare le proprie dichiarazioni
anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I..
A tal riguardo si ribadiscono le
modalità tecniche ed operative finalizzate all’utilizzo del sistema suddetto,
già evidenziate con la nota RU 59316, del 07.05.2010.
In particolare:
1)gli utenti
interessati devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano
già in possesso, l’abilitazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale –E.D.I.;
2)le istruzioni per
la richiesta dell’abilitazione, nonché le modalità tecniche ed operative di
trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono
disponibili sul sito di questa Agenzia, all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it
, nella specifica sezione ad esso
relativa.
Si fa, inoltre, presente che per la
predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni di consumo, da inviare a
mezzo del Servizio Telematico Doganale è possibile:
a) utilizzare il software che sarà
reso disponibile entro il 15 marzo p.v. secondo le istruzioni contenute nel
Manuale utente (capitolo 5) pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione
“Accise -Benefici per il gasolio da autotrazione -Benefici gasolio autotrazione
2010 -Software gasolio autotrazione anno
b)fare riferimento al “tracciato
record”, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione “Accise -Benefici
per il gasolio da autotrazione -Benefici gasolio autotrazione 2010 -Software
gasolio autotrazione anno
Tutto ciò premesso, si sottolinea
che, al fine dell’invio telematico in questione, è assolutamente indispensabile
che i soggetti che procedono a tale invio siano stati preventivamente abilitati
all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
.
Non sono consentite ulteriori
modalità di invio telematico.
Il Direttore dell’Area Centrale
Ing. Walter De Santis
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n.
39/93)